Incarti n. 11.2022.40 11.2022.41
Lugano 22 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa SO.2021.2904 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 giugno 2021 da
AO 1AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 21 febbraio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 9 febbraio 2022 (inc. 11.2022.40)
e sull'appello del 21 febbraio 2022 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2022.41);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1956) e AO 1 (1967), cittadina italiana, si sono sposati a __________ il 28 novembre 1997. A quel
momento la moglie aveva già un figlio, A__________, nato il 26 luglio 1985 da una precedente relazione. Il 27 marzo 1996, prima del matrimonio, essa ha avuto da AP 1 la figlia P__________. Entrambi i figli sono maggiorenni. Il marito, ora pensionato, era impiegato presso la A__________. AO 1 è alle dipendenze della W__________ con un grado d'occupazione del 60%. Tra il novembre del 2021 e l'ottobre del 2022 essa ha percepito indennità di disoccupazione per il rimanente 40%. In seguito, dal novembre del 2022, essa ha trovato un lavoro serale presso L__________. I coniugi vivono separati dal 13 giugno 2021, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1087 RFD di , a lei intestata) per trasferirsi con la figlia da sua sorella a G.
B. Il 18 giugno 2021 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo di essere autorizzata a vivere separata, di assegnarle in uso l'abitazione coniugale e di condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili dal 1° giugno 2021, come pure una provvigione ad litem di fr. 6000.– o, in subordine, di concederle il beneficio del gratuito patrocinio. Essa ha postulato inoltre l'attribuzione dell'alloggio coniugale già in via cautelare (con ordine di consegna delle chiavi e divieto di accesso al marito, sotto comminatoria dell'art. 292 CP) e ordine alla A__________ Cassa pensioni di ‟non intaccare l'avere d'uscita o qualsiasi altra prestazione previdenziale sul conto previdenziale” di AP 1. Sempre in via cautelare essa ha chiesto infine la condanna del marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili dal 1° maggio 2021, a rilasciarle giusta l'art. 170 cpv. 2 CC “tutte le informazioni occorrenti, correlate dai necessari documenti, relative all'ammontare dei suoi redditi ovunque recepiti, nonché la consistenza della sostanza ovunque ubicata (in Svizzera e/o all'estero)” e a stanziarle una provvigione ad litem di fr. 4000.–. In subordine essa ha postulato il gratuito patrocinio. Con decreto cautelare del 21 giugno 2021, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza di provvedimenti cautelari inaudita parte.
C. Con osservazioni del 22 luglio 2021 AP 1 ha aderito alla richiesta di vita separata, ma ha preteso l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale, ha respinto ogni richiesta di contributo alimentare e di provvigione ad litem, proponendo di obbligare la moglie a restituirgli entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza ‟tutta la documentazione da lei asportata dall'abitazione coniugale e riferita alla contabilità famigliare”. All'udienza dell'11 agosto 2021, indetta per il contraddittorio cautelare e il dibattimento sulle misure a tutela dell'unione coniugale, le parti hanno replicato e duplicato, ribadendo le loro posizioni e notificando prove. L'istruttoria è cominciata seduta stante.
D. L'assunzione delle prove è terminata il 23 novembre 2021 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 13 gennaio 2022, l'istante ha prodotto ulteriori documenti e ha riaffermato le sue richieste, salvo rivendicare per sé un contributo alimentare di fr. 3762.30 mensili dal giugno 2021. In un memoriale del medesimo giorno il convenuto ha prodotto a sua volta un documento, confermando le proprie domande.
E. Statuendo con sentenza del 9 febbraio 2022, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie (compresi mobili e suppellettili), ha assegnato al marito un termine fino al 30 aprile 2022 per prelevare i suoi effetti personali e trasferirsi altrove e ha condannato il medesimo a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2974.– mensili dal maggio del 2022 fino al luglio del 2022, ridotto a fr. 711.– mensili dall'agosto successivo. Inoltre egli ha condannato il marito a erogare a AO 1 una provvigione ad litem di fr. 6000.–, dichiarando priva d'interesse la richiesta di gratuito patrocinio da lei formulata. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 febbraio 2022 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, l'abitazione coniugale gli sia concessa in uso, che egli non debba versare alcun contributo alimentare per la moglie e che la provvigione ad litem sollecitata da quest'ultima sia respinta. Egli propone infine che gli oneri processuali di primo grado siano posti a carico della moglie e che costei gli rifonda fr. 3000.– per ripetibili.
G. Il giorno medesimo AO 1 ha appellato a suo turno la decisione del Pretore aggiunto, chiedendo di riformare il giudizio impugnato nel senso di condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2974.– mensili dal giugno del 2021 al luglio del 2022 e di fr. 711.– mensili in seguito o, in subordine, di fr. 2452.– mensili dal giugno del 2021 all'aprile del 2022, di fr. 2974.– mensili dal maggio del 2022 al luglio del 2022 e di fr. 711.– mensili dall'agosto del 2022. In via ancor più subordi-nata essa postula il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio, in particolare sui contributi di mantenimento dal giugno del 2021 all'aprile del 2022.
H. Nelle sue osservazioni del 14 marzo 2022 AO 1 propone di respingere l'appello. Altrettanto ha fatto AP 1 il giorno stesso per quanto riguarda l’appello della moglie. Con decreto del 16 marzo 2022 il presidente di questa Camera ha accolto la richiesta di effetto sospensivo riguardo all'assegnazione dell'alloggio coniugale.
I. In una replica spontanea del 25 marzo 2022 la moglie ha poi ribadito il proprio punto di vista, chiedendo di condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2974.– mensili dal giugno del 2021 all'ottobre del 2022 (recte: 2021), di fr. 2202.– mensili dal novembre del 2022 (recte: 2021) al luglio del 2022 e di fr. 711.– dall'agosto del 2022. AP 1 ha duplicato il 7 aprile 2022, ribadendo le sue domande.
L. Il 13 settembre 2022 e il 15 dicembre successivo il presidente di questa Camera ha respinto due richieste presentate l'11 agosto e il 28 ottobre 2022 da AO 1 per ottenere la revoca dell'effetto sospensivo conferito all'appello di AP 1 relativamente all'attribuzione dell'alloggio coniugale.
Considerando
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure di appello e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il 10 febbraio 2022 (tracciamento degli invii n. 98.__________ e n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 20 febbraio 2022, salvo protrarsi al lunedì succes-sivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotti entrambi il 21 febbraio 2022, ultimo giorno utile, gli appelli in esame sono pertanto ricevibili.
Al proprio appello AP 1 acclude la copia di un estratto bancario UBS del 18 febbraio 2022 dal quale si desume un accredito dello stipendio di gennaio 2022 (doc. B di appello) e con le osservazioni all'appello della moglie produce quello del mese di febbraio 2022 (doc. 1 delle osservazioni 14 marzo 2022 all'appello della moglie). In pendenza di procedura egli ha fatto seguire poi i conteggi di stipendio di aprile e maggio del 2022, un certificato di domicilio del 12 agosto 2022, un certificato della rendita per il 1° agosto 2022 della A__________ Cassa pensioni con relativa tabella riassuntiva dei pagamenti di salario nel periodo dal gennaio al luglio del 2022, una decisione del 12 agosto 2022 in materia di prestazioni AVS, dichiarazioni di A__________ T__________ dell'11 novembre 2022 e di E__________ D__________ B__________ del 25 novembre 2022, una dichiarazione della E__________ di __________ intitolata “contratto su provvigioni” del 28 novembre 2022 e un riepilogo dei redditi della moglie per l'anno 2022.
AO 1 allega a sua volta alle osservazioni all'appello del marito un estratto del piano regolatore del Comune di T__________ con le relative norme di attuazione (NAPR), da cui risulta che la particella n. 1087 RFD si trova in zona residenziale R2, un “internship agreement” 13 dicembre 2021della figlia P__________ __________ con la A__________, un certificato medico dell'11 marzo 2022 attestante la propria inabilità lavorativa dal 10 al 17 marzo 2022 con relativa “lettera d'uscita ambulatoriale” e una “conferma di proprietà” (conferma di fine leasing) datata 18 ottobre 2021 dell'automobile di AO 1. Con la replica spontanea al proprio appello essa produce anche due estratti del conto cointestato ai coniugi presso la Banca __________ di gennaio e febbraio 2022, copia di un bonifico da lei eseguito il 9 marzo 2022, un riassunto dei pagamenti effettuati nel marzo del 2022 con i giustificativi, due dichiarazioni della sorella N__________ datate 20 marzo 2022, copia di un bonifico dell'8 marzo 2022 per l'anticipo delle spese di appello pagato dalla sorella, una dichiarazione datata 24 marzo 2022 della Cassa disoccupazione cristiano sociale ticinese (OCST) con i relativi conteggi dall''ottobre del 2021 al febbraio del 2022 e un suo estratto conto UBS con movimentazione dal 13 gennaio al 17 marzo 2022. In pendenza di procedura essa ha prodotto inoltre un certificato medico datato 7 settembre 2022 del dott. F__________ G__________, un “decreto supercautelare” del 9 agosto 2022, un'ordinanza del 6 settembre 2022, una decisione processuale del 6 ottobre 2022 inerente alla causa di divorzio promossa nel frattempo, un estratto conto UBS del marito con movimentazione dall'aprile al settembre del 2022, tre fotografie raffiguranti lo stabile di G__________, un estratto conto PostFinance del marito con movimentazione dal 24 agosto al 26 settembre 2022 e copie del Foglio ufficiale svizzero di commercio e registro di commercio con albo delle imprese riguardanti la E__________.
Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Gli estratti dei pubblici registri sono atti notori, di modo che come tali sono ricevibili (DTF 138 II 564 consid. 6.2). Per gli altri, successivi al memoriale conclusivo e finanche alla decisione impugnata, essi non potevano essere sottoposti al Pretore aggiunto. Prodotti senza indugio i documenti in questione sono dunque ammissibili e nella misura in cui appaiono di rilievo saranno considerati ai fini del giudizio.
Litigiosa rimane, in questa sede, l'attribuzione dell'abitazione coniugale a T__________ e il contributo alimentare per la moglie. Riguardo alla prima questione il Pretore aggiunto ha rilevato che i coniugi non hanno reso verosimili motivi preponderanti per cui l'abitazione sia più utile a uno di loro e che entrambi hanno un valore affettivo per la casa, ma che ciò non ostacolerebbe di imporre loro un trasloco. Il primo giudice ha tenuto conto pertanto dello statuto giuridico del fondo e ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, unica proprietaria della particella, reputando ininfluenti le circostanze addotte dal marito, secondo cui i coniugi erano intenzionati a divenire comproprietari del fondo, oltre ad avere assunto le spese correnti e il debito ipotecario. Ha assegnato così un termine al marito fino al 30 aprile 2022 per lasciare l'immobile, ritirare i propri effetti personali e trovare una nuova abitazione adeguata.
I criteri che disciplinano l'attribuzione di un alloggio coniugale pendente causa ove le parti non trovino un accordo (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC) sono già stati esposti dal Pretore aggiunto e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2015 pag. 878 consid. 3b con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.77 del 30 settembre 2020 consid. 11a). Al proposito basti ricordare che il giudice pondera i contrapposti interessi facendo capo al proprio potere d'apprezzamento per giungere alla soluzione più adeguata, tenendo conto delle circostanze del caso specifico (RtiD I-2015 pag. 878 consid. 3b con rinvii). Il ragionamento da seguire, a doppio stadio, è quello in appresso.
In primo luogo il giudice esamina a chi l'abitazione coniugale sia più utile. Ciò implica l'attribuzione dell'alloggio al coniuge che ne trae oggettivamente il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze. Sotto questo profilo vanno considerati in concreto anche gli interessi di un figlio che, affidato al coniuge istante, deve poter rimanere per quanto possibile nel suo ambiente domestico quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita. Vanno tenuti in considerazione altresì gli interessi professionali o personali del coniuge medesimo, ove questi eserciti – ad esempio – la propria attività nello stabile, oppure ove l'alloggio sia stato sistemato appositamente – ad esempio – in funzione dello stato di salute di lui.
In secondo luogo, nel caso in cui il criterio di assegnazione appena enunciato non dia risultati chiari, il giudice valuta a quale coniuge possa più ragionevolmente imporsi un trasloco, soppesate tutte le circostanze specifiche. In tale ambito entra in linea di conto – segnatamente – lo stato di salute o l'età avanzata di uno di loro che, per quanto non debba vivere in un immobile sistemato in funzione delle sue precipue esigenze, sopporterebbe con difficoltà un trasferimento, come pure lo stretto legame – ad esempio di natura affettiva – che un coniuge intrattiene con il luogo di domicilio. Motivi di carattere economico non sono invece determinanti, a meno che le risorse finanziarie non permettano ai coniugi di conservare l'abitazione. Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il giudice tiene conto dello statuto del fondo e attribuisce l'abitazione al coniuge che ne è proprietario o che beneficia di diritti d'uso sull'alloggio (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.77 del 30 settembre 2020 consid. 11a; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_884/2022 del 14 settembre 2023 consid. 5.2.).
Nella fattispecie il marito rivendica l'attribuzione in uso dello stabile, lamentando un errato accertamento dei fatti e un'errata applicazione del diritto. Si duole che il primo giudice non ha debitamente considerato i suoi interessi professionali per conservare l'alloggio, giacché l'abitazione coniugale ha un ampio garage adibito a officina, con varia attrezzatura, dove egli esegue lavori di restauro e riparazioni di motoveicoli. Ed egli avrebbe l'intenzione di proseguire e ampliare tale attività dopo il pensionamento, anche per riuscire a coprire le spese quotidiane. Non si tratta dunque di un'attività meramente accessoria, come reputa il Pretore aggiunto. La moglie obietta che la citata attività non è nemmeno conforme alla legge, poiché il fondo su cui si trova l'immobile ha una destinazione di zona “residenziale R2”, nella quale le norme di attuazione del piano regolatore comunale autorizzano solo edifici destinati all'abitazione o ad attività commerciali e amministrative non moleste (art. 46 NAPR). Ora, l'appellante non rende verosimile, nemmeno con i documenti prodotti in questa sede, che intenda estendere la propria attività accessoria fino a farla divenire principale. Si limita a formulare semplici previsioni. La sua attuale attività professionale non è sufficiente dunque per sostanziare un interesse prevalente all'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale. Al proposito l'appello manca di consistenza.
Quanto allo stato di salute del marito, il Pretore aggiunto non ha trascurato l'episodio depressivo grave correlato alla situazione familiare e al conflitto coniugale, ma ha ritenuto che l'abitazione coniugale non risulta essere stata appositamente sistemata per le necessità di lui (sentenza impugnata, pag. 5). Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Torna a descrivere il proprio stato di salute dopo il 15 luglio 2021, ma non rende verosimile che l'attribuzione dell'alloggio coniugale potrebbe favorire il suo recupero o che le lamentate affezioni ostino a un trasloco. Dagli atti non si evince nemmeno, invero, come l'attribuzione della casa potrebbe apportare beneficio alla salute dell'appellante o come la mancata attribuzione potrebbe recargli danno. Quanto allo stato di salute della moglie, sebbene essa abbia prodotto dinanzi al primo giudice un certificato medico dal quale si evince che rientrare nell'abitazione coniugale avrebbe un importante impatto positivo sul suo precario stato di salute (doc. AA), non consta che l'alloggio sia stato sistemato appositamente allo scopo. Nemmeno lo stato di salute della moglie permette dunque di determinare un interesse preponderante all'attribuzione dell'alloggio coniugale, come rileva il Pretore aggiunto.
AP 1 definisce poi arbitrario attribuire l'abitazione coniugale alla moglie solo in base allo statuto giuridico del fondo, di cui la moglie è unica proprietaria. Su questo punto egli si limita tuttavia a una trascrizione pedissequa del suo memoriale conclusivo del 13 gennaio 2022 (pag. 5 e 6), senza confrontarsi con la motivazione del Pretore aggiunto, il quale ha spiegato perché la proprietà dell'immobile rimane il solo criterio pertinente applicabile nella fattispecie. Ciò rende la censura irricevibile (RtiD I-2010 pag. 683 n. 7c; sentenza del Tribunale federale 5A_595/2020 del 24 agosto 2021 consid. 4.2.4). Ne segue che la decisione del Pretore di assegnare l'uso dello stabile alla moglie, ordinando a AP 1 di trasferirsi altrove, resiste alla critica. Sta di fatto che in pendenza di appello la data stabilita dal primo giudice (30 aprile 2022) è ormai decorsa. Occorre dunque fissarne una nuova, che appare ragionevole determinare nel 30 giugno 2024 (circa tre mesi, come ha fatto il Pretore aggiunto).
Riguardo al contributo alimentare per la moglie, il Pretore aggiunto ha accertato anzitutto il reddito del marito in fr. 9150.– netti mensili fino al luglio del 2022 e in fr. 4624.– dopo di allora a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3773.– mensili dal 1° maggio 2022 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, alloggio con spese accessorie fr. 1400.–, premio della cassa malati fr. 506.–, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 61.–, assicurazione RC dell'automobile e del furgone fr. 92.–, imposta di circolazione dell'automobile fr. 25.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la RC privata fr. 30.–, carburante fr. 52.–, tassa rifiuti fr. 7.–, onere fiscale fr. 400.–). Onde un margine disponibile nei due periodi rispettivamente di fr. 5377.– e di fr. 851.– mensili.
Quanto alla moglie, egli ha calcolato entrate per fr. 2497.– netti mensili e ha quantificato il fabbisogno minimo di lei in fr. 3067.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri ipotecari fr. 639.–, premio della cassa malati fr. 522.–, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 50.–, spese di riscaldamento fr. 236.–, assicurazione dello stabile fr. 73.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 31.–, imposta di circolazione dell'automobile fr. 20.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la RC privata fr. 51.–, carburante e pasti fuori casa fr. 132.–, tassa rifiuti fr. 13.–, onere fiscale fr. 100.–). Essa registra così uno scoperto di fr. 570.– mensili.
Nelle circostanze descritte, in applicazione del metodo di calcolo dei contributi alimentari “a due fasi”, il Pretore aggiunto ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2974.– mensili dal 1° maggio al 31 luglio 2022 (ammanco della moglie fr. 570.–, quota di eccedenza fr. 2404.–) e di fr. 711.– mensili dal 1° agosto 2022 in poi (ammanco della moglie fr. 570.–, quota di eccedenza fr. 141.–).
a) Per quel che attiene al mantenimento di un figlio maggiorenne in formazione, la giurisprudenza ha stabilito – in sintesi – che dandosi sufficienti risorse genitori e figli minorenni hanno diritto alla copertura del fabbisogno minimo “allargato” e, dall'altro, che un'eccedenza nel bilancio familiare può sussistere solo se i genitori hanno adempiuto l'obbligo nei confronti del maggiorenne (DTF 147 III 284 consid. 7.2 e 7.3; più di recente: sentenza 5A_1035/2020 del 31 gennaio 2022 consid. 3.3.7). In altri termini, qualora dopo la copertura dei fabbisogni minimi “allargati” dei coniugi e dei figli minorenni (cioè i fabbisogni minimi del diritto di famiglia) rimangano ancora risorse, prima di ripartire l'eccedenza i genitori devono assicurare con le risorse residue il mantenimento dei figli maggiorenni, il cui fabbisogno è anche per loro quello minimo del diritto di famiglia, atto a garantire loro una formazione adeguata, mentre essi non partecipano più al riparto di un'eventuale eccedenza (sentenze del Tribunale federale 5A_340/2021 del 16 novembre 2021 consid. 5.3.2 con rimandi e 5A_1072/2020 del 25 agosto 2021 consid. 8.4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.22-23 del 12 aprile 2022 consid. 3).
b) Contrariamente a quanto reputa il Pretore aggiunto, di conseguenza, nella fattispecie occorrerebbe tenere conto anche della figlia maggiorenne, ove questa fosse ancora in formazione. Sta di fatto che le spese correnti della figlia allegate da AP 1 non sono sorrette da alcun documento giustificativo, eccetto una fattura dei premi della cassa malati __________ datata 8 giugno 2021 per fr. 434.– mensili (anziché i pretesi fr. 547.–). A parte ciò, non risulta sufficientemente verosimile né che la figlia sia ancora in formazione né che il di lei fabbisogno minimo di lei non sia coperto – in tutto o in parte – dalle sue entrate. La fattura della tassa scolastica presso l'Università della Svizzera italiana di fr. 2000.– prodotta dal marito riguarda il semestre primaverile che durava dal febbraio al giugno del 2021, quando i coniugi vivevano ancora insieme, ma si ignora che cosa sia avvenuto in seguito. Con le osservazioni all'appello la moglie afferma che la figlia sarebbe ora autonoma, giacché guadagna fr. 2500.– mensili per un “internship”, e allega un contratto di lavoro in cui figura che P__________ ha lavorato per la A__________ quale stagista dal 1° febbraio al 31 luglio 2022 con una retribuzione, appunto, di fr. 2500.– mensili. Comunque sia, sulla situazione della figlia maggiorenne non v'è chiarezza. Ne segue che, almeno a un sommario esame, la decisione del Pretore aggiunto non presta il fianco alla critica.
a) Per costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è,
di regola, quello conseguito al momento del giudizio (RtiD
I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi con ciò il guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria (compresa la procedura di un eventuale appello; I CCA sentenza inc. 11.2021.1 del 17 ottobre 2022 consid. 6c). Esso comprende la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in linea di conto. Trattandosi di un lavoratore dipendente, la media dei redditi calcolata sull'arco di più anni non è per contro – salvo forti oscillazioni – un criterio pertinente (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.173 del 9 maggio 2022, consid. 4a).
b) Nella fattispecie il reddito rilevante del marito è quello effettivo del 2022, ultimo anno oggetto dell'istruttoria, e le entrate conseguite in tale anno fino al mese di agosto ammontano a una media di fr. 8397.35 mensili (tabella riassuntiva dei con-teggi di stipendio dal gennaio al luglio del 2022 e rendita LPP per l'agosto del 2022). A ciò deve aggiungersi la quota della tredicesima pro rata di fr. 274.– mensili arrotondati (stipendio fr. 3286.50 [conteggio di salario dell'aprile 2022] già dedotti gli oneri sociali, diviso 12), per complessivi fr. 8671.35.
c) Dai certificati di salario di aprile e maggio del 2022 risulta inoltre che AP 1 ha ricevuto fr. 490.– mensili come rimborso “quota priv. auto di servizio”. Tale importo va sommato al suo reddito, dato che il Pretore aggiunto ha riconosciuto i costi d'automobile esposti dal marito nel fabbisogno minimo di lui. Le entrate del convenuto ascendono così a fr. 9161.35 mensili netti fino all'agosto del 2022 e vanno considerati a un sommario esame nella misura dei fr. 9150.– accertati dal primo giudice e non contestati dalla moglie.
d) Infine dai documenti prodotti in appello si deduce che dal 1° settembre 2022 AP 1 percepisce una rendita AVS di fr. 2494.– mensili e una rendita del “secondo pilastro” di fr. 1129.85. Addotto tempestivamente a norma dell'art. 317 cpv. 1 CPC, il reddito del marito andrà di conseguenza adeguato in fr. 3625.– arrotondati dal 1° settembre 2022.
Nell'ambito del proprio appello, con la replica spontanea del 25 marzo 2022, AO 1 ha comunicato che dal novembre del 2021 essa riceve un'indennità disoccupazione per il rimanente 40% di occupazione, producendo la relativa documentazione della Cassa disoccupazione Cristiano Sociale (OCST). Propone dunque di aggiungere al proprio reddito complessivi fr. 2997.– mensili dal novembre del 2021 fino al luglio del 2022 (fr. 500.– mensili). Vista la documentazione prodotta dalla moglie, AP 1 ha chiesto il 7 aprile 2022 di aumentare le entrate dell'interessata di almeno fr. 605.15 mensili dall'ottobre del 2021. Ora, dalla documentazione in rassegna risulta che il primo versamento eseguito dalla Cassa disoccupazione risale al 13 gennaio 2022 e compensato poi con il versamento delle indennità di novembre e dicembre del 2021 (lettera OCST del 24 marzo 2022 allegata alla replica spontanea nell'inc. 11.2022.41). Ne discende che la moglie ha percepito effettivamente indennità disoccupazione solo dal novembre del 2021. Quanto all'importo, il marito non spiega come arrivi alla media di fr. 605.15 mensili. Dai conteggi prodotti dalla moglie risulta una media di fr. 512.90 mensili (novembre del 2021 fr. 234.10, dicembre del 2021 fr. 791.75 [fr. 765.90 più fr. 25.85], gennaio del 2022 fr. 568.60, febbraio del 2022 fr. 457.15, per complessivi fr. 2051.60, diviso 4). Di conseguenza, a un esame sommario, il reddito della moglie va portato a complessivi fr. 3010.– mensili arrotondati (fr. 2497.– più fr. 512.90) dal novembre del 2021 all'ottobre del 2022. Mediamente dunque, dal giugno del 2021 all'ottobre del 2022, l'introito risulta di fr. 2860.– mensili.
Successivamente, con lettera del 29 novembre 2022 AP 1 ha addotto che nella causa di divorzio la moglie ha esibito nuova documentazione sui propri redditi e chiede di adeguare i relativi importi di conseguenza. Da tale documentazione si desume in effetti che nel novembre del 2022 AO 1 ha reperito un lavoro serale presso L__________ e guadagna fr. 890.– mensili netti. Per conseguire tale reddito essa ha dovuto ridurre però di quattro ore settimanali il lavoro presso la W__________, di modo che il suo salario è sceso a fr. 2080.– mensili. Le entrate della moglie dal novembre del 2022 ammontano perciò a fr. 2970.– mensili, importo riconosciuto dal marito e non contestato dalla moglie, che non ha reagito alla comunicazione.
a) Nel sistema “a due fasi” – in esito al quale, come detto, l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni nella proporzione di due a uno (sopra, consid. 10a) – il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esi-stenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, i costi dovuti all'uso di un'automobile per diporto e nemmeno spese voluttuarie per viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.173 del 24 gennaio 2024 consid. 12 con rinvii).
b) Con riferimento alle spese per l'abitazione di T__________, come si è visto dal 30 giugno 2024 la casa va assegnata in uso alla moglie (sopra, consid. 8), mentre per il periodo anteriore l'interessato non rende verosimile di avere assunto spese, che sembrano anzi essere state saldate dalla moglie (doc. S, T, U, V e documentazione prodotta con la replica spontanea del 25 marzo 2022 nell'inc. 11.2022.41). L'ipotetica posta di fr. 1400.– mensili fatta valere per la pigione e le spese accessorie può essergli riconosciuta così unicamente dal momento in cui egli lascerà l'abitazione già coniugale. AP 1 chiede di computare nel proprio fabbisogno minimo anche una spesa di almeno fr. 600.– mensili per la locazione di spazi idonei all'esercizio della propria officina, come pure un'indennità forfettaria di fr. 500.– mensili per spese di trasloco. Si tratta però di pretese nuove, avanzate per la prima volta in appello senza che siano date le premesse dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Non possono dunque entrare in linea di conto.
c) Il Pretore aggiunto non ha riconosciuto né i costi per l'assicurazione RC (fr. 16.60; doc. 12.6) né le imposte di circolazione per motoveicoli (fr. 80.15; doc. 12.7) con l'argomento che simili esborsi sono estranei alla nozione di fabbisogno minimo. Il marito ritiene invece che esse vadano riconosciute siccome necessarie per la sua attività di restauro di veicoli d'epoca. Non risulta però che simile attività generi un benché minimo utile, tant'è che nemmeno la moglie pretende di imputare a AP 1 un qualsivoglia reddito accessorio. Almeno per adesso la riparazione di motoveicoli risulta dunque sostanzialmente essere un hobby (v. anche sopra consid. 6) . E il costo per passatempi non rientra – come rileva il primo giudice – nella nozione di fabbisogno minimo (sopra, lett. a). Una spesa del genere va finanziata dal singolo coniuge con la metà dell'eccedenza che gli compete nel bilancio familiare, sempre che ciò sia fattibile.
d) AP 1 rimprovera al Pretore aggiunto di avergli riconosciuto solo fr. 25.– mensili per la rata dell'imposta di circolazione dell'automobile anziché i fr. 49.25 mensili da lui esposti (doc. 29). Effettivamente dal giustificativo prodotto risulta che l'imposta di circolazione per la Mercedes-Benz__________ del marito ammonta a fr. 591.– annui (fr. 49.25 mensili), mentre i fr. 309.30 corrispondono unicamente al periodo dal 24 giugno al 31 dicembre 2021. Nel fabbisogno di lui si giustifica così di inserire l'importo di fr. 49.25 mensili.
e) AP 1 fa valere un premio di fr. 20.90 mensili (doc. 12.9) per la protezione giuridica, di fr. 18.75 mensili per il soccorso stradale di veicoli (doc. 12.13) e di fr. 10.– mensili per la quota di affiliazione alla Rega (doc. 12.14). Effettivamente tali spese non rientrano nel minimo esistenziale di base del diritto esecutivo (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6293 n. II.3), ma possono essere considerate alla stregua di assicurazioni facoltative e possono essere ammesse – se il bilancio familiare lo permette – nel fabbisogno minimo “allargato” (da ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2020.10 del 10 maggio 2021 consid. 9 e inc. 11.2021.1 del 17 ottobre 2022, consid. 11e). In concreto si giustifica perciò di inserirle nel fabbisogno minimo del marito.
f) Contestato è in seguito il mancato inserimento nel fabbisogno minimo del marito del debito relativo alla carta di credito per fr. 510.– mensili (doc. 12.11). Secondo l'interessato, vista l'eccedenza nel bilancio familiare, tale voce va riconosciuta, trattandosi di un rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica. Egli non pretende tuttavia che quei debiti fossero destinati al sostentamento della famiglia o siano stati decisi per finalità stabilite in comune dai coniugi (sopra, lett. a). La posta non può pertanto essere riconosciuta.
g) AP 1 rivendica nel proprio fabbisogno minimo anche fr. 27.45 mensili per la tassa d'uso fognatura (doc. 32)
e fr. 10.70 mensili per la tassa base dell'acqua potabile (doc. 32). Non rende verosimile tuttavia di avere assunto tali oneri, come non risulta avere assunto le altre spese correlate all'uso dell'abitazione coniugale, le quali – come si è detto –sembrano essere state saldate dalla moglie (sopra, consid. 13b). L'interessato afferma che, qualora dovesse trovare un'altra soluzione abitativa, dovrà far fronte ugualmente a simili spese. L'assunto presuppone tuttavia che egli vada ad abitare in una casa propria. Dovesse condurre un appartamento in locazione, tali costi sarebbero già verosimilmente compresi nella pigione. Che egli debba assumere le spese
in questione appare dunque un'ipotesi, mentre in un fabbisogno minimo vanno inserite soltanto spese effettive, non spese virtuali o potenziali (sentenza del Tribunale federale 5A_638/2023 del 23 febbraio 2024 consid. 4.1 con rinvii; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c). Al marito non può dunque essere riconosciuta sin d'ora una spesa meramente ipotetica.
h) Il marito lamenta poi che nel suo fabbisogno minimo il Pretore aggiunto non ha riconosciuto fr. 500.– mensili per le spese legali. In realtà la decisione del primo giudice è corretta. Le spese legali e di patrocinio non fanno parte invero del fabbisogno minimo né, men che meno, del fabbisogno minimo “allargato” del diritto di famiglia così come esso è inteso oggi dal Tribunale federale nel sistema di calcolo “a due fasi” dei contributi alimentari (sopra, lett. a). Al proposito l'appello manca di consistenza.
i) L'interessato chiede di portare il suo carico fiscale dai fr. 400.– mensili riconosciuti dal primo giudice a fr. 1100.– mensili (doc. 12.4). Egli ha stimato l'importo sulla base del calcolatore d'imposta (‹https://www4.ti.ch/index.php?id = 124428›), tenuto conto della diminuzione del reddito di AP 1 e delle ulteriori usuali deduzioni dal momento in cui egli andrà in pensione. Nel proprio appello questi rimpro-vera al primo giudice di non avere tenuto conto che nel 2022 egli deve ancora far fronte al pagamento delle imposte del 2021 e che il suo reddito imponibile nel 2022 è di circa fr. 75 000.–, il che corrisponde a un onere fiscale di almeno fr. 1100.– mensili. Dalla prima censura occorre subito sgombrare il campo, giacché notoriamente il pagamento degli acconti durante l'anno fiscale suole evitare al contribuente, in caso di condizioni immutate, di dover sobbarcarsi gli oneri fiscali dell'anno corrente. E in concreto l'interessato non pretende che ciò non sia avvenuto. Quanto al reddito imponibile per l'anno 2022, tenuto calcolo dei redditi indicati in appresso (di fr. 87 170.–), delle usuali deduzioni e dei contributi alimentari in favore della moglie, il reddito imponibile si assomma, a un sommario esame, a circa fr. 50 000.–, ciò che porta a quantificare un onere fiscale di circa fr. 500.– mensili. Considerato poi che per gli anni a seguire il reddito imponibile si riduce a meno di fr. 40 000.– per un carico fiscale di circa fr. 300.– mensili, in definitiva non soccorrono le condizioni per scostarsi – con tutte le approssimazioni correlate a un giudizio di apparenza – dalla valutazione del Pretore aggiunto.
l) Ne risulta in definitiva un fabbisogno minimo del marito di fr. 2450.– mensili (arrotondati) fino al 31 maggio 2024 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 506.–, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 61.–, assicurazione RC dell'automobile e del furgone fr. 92.–, imposta di circolazione dell'automobile fr. 50.–, assicurazione dell'economia domestica e RC fr. 30.–, carburante fr. 52.–, tassa rifiuti fr. 7.–, protezione giuridica fr. 21.–, soccorso stradale fr. 19.–, Rega fr. 10.–, imposte fr. 400.–) e di fr. 3850.– mensili arrotondati dopo di allora, con l'aggiunta del costo dell'alloggio (con spese accessorie) di fr. 1400.–.
Quanto al fabbisogno minimo di AO 1 stabilito dal primo giudice in fr. 3067.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4), nel proprio appello il marito chiede unicamente di togliere le poste relative al costo dell'alloggio. La domanda è tuttavia subordinata al fatto che l'abitazione coniugale sia attribuita in uso a AP 1, ipotesi che – come detto visto – non si verifica nella fattispecie (sopra, consid. 8). Per quanto riguarda il periodo precedente il 1° giugno 2024, durante il quale il marito è rimasto nell'abitazione di T__________, si giustifica di mantenere tali spese nel fabbisogno minimo della moglie, avendo essa reso verosimile di averle assunte (sopra, consid. 13b).
Nel proprio appello la moglie insta perché il contributo alimentare le sia riconosciuto retroattivamente dal giugno del 2021 (introduzione dell'istanza) e non solo dal maggio del 2022 o dal momento in cui le sarà assegnato l'uso dell'abitazione coniugale, come ha stabilito il Pretore aggiunto. Al riguardo il primo giudice ha accertato che AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale nel giugno del 2021, ma che agli atti non figura l'ammontare del suo fabbisogno mensile fino al momento in cui sarebbe rientrata a T__________ né il costo dell'alloggio a G__________ presso la sorella, né tanto meno è noto se essa eserciti un'attività lucrativa. Egli ha fissato così la decorrenza del contributo alimentare per lei dal mese in cui le sarebbe stato attribuito l'uso dell'abitazione coniugale.
a) L'art. 173 cpv. 3 CC consente di chiedere prestazioni pecuniarie per il mantenimento della famiglia nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Tale norma si applica per analogia anche ai contributi alimentari dell'art. 176 CC fissati per la durata della vita separata (DTF 115 II 201; più recentemente: sentenza 5A_71/2021 del 25 febbraio 2022 consid. 6.3).
b) Nella fattispecie i coniugi vivono separati dal 13 giugno 2021, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale. Nell'appello essa adduce di avere “correttamente e sufficientemente allegato buona parte delle sue spese” in quel periodo e ripete di essersi sempre fatta carico delle spese dell'abitazione coniugale pur non abitandovi. Nelle osservazioni all'appello di lei AP 1 contesta che la moglie abbia assunto le spese dell'abitazione coniugale, ma l'argomentazione di lei appare sufficientemente sostanziata (sopra, consid. 13b e 13g), avendo costei spiegato di avere coperto l'onere con l'aiuto della sorella, la quale ha confermato di averle concesso vari prestiti per consentirle di provvedere ai pagamenti. Il fabbisogno minimo della moglie di fr. 3067.– mensili, contrariamente all'opinione del primo giudice, è stato dunque reso sufficientemente verosimile anche per il periodo immediatamente successivo alla presentazione dell'istanza. Si giustifica pertanto di far decorrere il diritto di lei alla riscossione del contributo alimentare dal 1° giugno 2021, come essa chiede.
Dal giugno del 2021 all'agosto del 2022
Reddito del marito fr. 9 150.—
Reddito della moglie fr. 2 860.— fr. 12 010.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 2 450.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 067.—
fr. 5 517.— mensili
Eccedenza fr. 6 493.—
Metà eccedenza fr. 3 246.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 2450.– + fr. 3246.50 = fr. 5 696.50 mensili,
e deve versare alla moglie
fr. 3067.– + fr. 3246.50 ./. fr. 2860.– =
arrotondati fr. 3 455.— mensili
Dal settembre all'ottobre del 2022
Reddito del marito fr. 3 625.—
Reddito della moglie fr. 2 860.— fr. 6 485.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 2 450.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 067.—
fr. 5 517.— mensili
Eccedenza fr. 968.—
Metà eccedenza fr. 484.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 2450.– + fr. 484.– = fr. 2 934.— mensili,
e deve versare alla moglie
fr. 3067.– + fr. 484.– ./. fr. 2860.– =
arrotondati fr. 690.— mensili
Dal novembre del 2022 al maggio del 2024 (o al momento in cui il
marito lascerà l'abitazione coniugale)
Reddito del marito fr. 3 625.—
Reddito della moglie fr. 2 970.— fr. 6 595.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 2 450.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 067.—
fr. 5 517.— mensili
Eccedenza fr. 1 078.—
Metà eccedenza fr. 539.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 2450.– + fr. 539.– = fr. 2 989.— mensili,
e deve versare alla moglie
fr. 3067.– + fr. 539.– ./. fr. 2970.– =
arrotondati fr. 635.— mensili
Dal giugno del 2024 (o da quando il marito lascerà l'abitazione coniugale)
Reddito del marito fr. 3 625.—
Reddito della moglie fr. 2 970.— fr. 6 595.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 3 850.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 067.—
fr. 6 917.— mensili
Ammanco fr. 322.—
Nelle circostanze descritte, in virtù del divieto di aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato (ne ultra petita: art. 58 cpv. 1 CPC; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2015.35 del 28 dicembre 2016, consid. 5c con rinvio), il marito dovrà versare a AO 1 un contributo alimentare di fr. 2974.– mensili dal giugno all'ottobre 2021, di fr. 2202.– mensili dal novembre del 2021 al luglio del 2022, di fr. 711.– per l'agosto del 2022, di fr. 690.– mensili per i mesi di settembre e ottobre del 2022 e di fr. 635.– mensili dal novembre del 2022 al maggio del 2024 (o fino a quando il marito lascerà l'abitazione coniugale).
Dopo di allora si registra, a un sommario esame, un ammanco nel bilancio familiare. Occorre determinare così i fabbisogni minimi dei coniugi nel rispetto della garanzia del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.5), riducendo a cascata le voci del fabbisogno minimo “allargato” nella misura della disponibilità della famiglia (cfr. Meier, Unterhaltsfestzetzung in der Praxis, Zurigo 2023, pag. 229 segg., n. 1056 segg.). Il fabbisogno del marito ammonta dunque a fr. 3570.– arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e spese accessorie fr. 1400.–, premio della cassa malati fr. 506.–, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 61.–, imposte fr. 400.–) e quello della moglie a fr. 3025.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri ipotecari fr. 639.–, premio della cassa malati fr. 522.–, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 50.–, riscaldamento fr. 236.–, assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 51.–, assicurazione dello stabile fr. 73.–, imposta di circolazione fr. 20.–, carburante e pasti fuori casa fr. 132.–, imposte fr. 100.–). Ne segue che il contributo alimentare in favore della moglie dal giugno del 2024 (o da quando il marito lascerà l'abitazione coniugale) sarà di fr. 55.– mensili (fr. 3625.– ./. fr. 3570.–; fr. 3025.– ./. fr. 2970.–).
Posto ciò, nel caso specifico incombeva anzitutto a AO 1 rendere verosimile di non possedere mezzi propri – o di non poterne disporre in tempo utile – per sovvenire ai costi di procedura e al suo patrocinio senza compromettere il proprio debito mantenimento. Alla luce dei conteggi che precedono può effettivamente apparire dubbio che l'interessata disponga di redditi o capitali sufficienti allo scopo. Consta però che essa è pur sempre proprietaria dell'abitazione coniugale. E tra i capitali che entrano in considerazione ove un coniuge chieda un sussidio all'altro coniuge va considerata anche la sostanza immobiliare. Spettava dunque alla moglie rendere verosimile che la casa di T__________ non può essere utilizzata – o utilizzata in tempo utile – per finanziare i costi di procedura e di patrocinio. Invano si cercherebbe nondimeno una motivazione al riguardo nelle osservazioni all'appello. Poco giova dunque che il marito versi in condizioni economiche migliori delle sue, circostanza che andrebbe ad ogni modo appurata. E se non rende verosimile di essere sprovvista dei mezzi necessari per far fronte alle proprie spese legali, nemmeno può entrare in linea di conto il beneficio del gratuito patrocinio. Ne discende che su questo punto l'appello di AP 1 è fondato e che la decisione del Pretore aggiunto va riformata di conseguenza.
Quanto all'appello diAO 1, essa esce vittoriosa sulla decorrenza del contributo alimentare. Si giustifica perciò di porre gli oneri d'appello a carico di AP 1, che rifonderà alla moglie un adeguato importo a titolo di ripetibili.
L'esito del giudizio odierno impone di modificare il dispositivo sulle spese processuali di primo grado, che vanno poste a carico del marito nella misura di due terzi. Quanto alle ripetibili, AO 1 le ha “protestate”, senza tuttavia cifrarle, ciò che rende la sua richiesta irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 143 III 112 consid. 1.2;). Ne segue che non possono esserle riconosciute ripetibili.
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2022.40 e inc. 11.2022.41 sono congiunte.
II. L'appello di AP 1 è parzialmente accolto e l'appello di AO 1 è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
3.1 Al marito AP 1 è assegnato un termine fino al 30 giugno 2024 per lasciare l'abitazione coniugale, reperire un alloggio proprio e prelevare i suoi effetti personali.
fr. 2974.– mensili dal giugno all'ottobre del 2021,
fr. 2202.– mensili dal novembre del 2021 al luglio del 2022,
fr. 711.– per l'agosto del 2022,
fr. 690.– mensili dal settembre all'ottobre del 2022,
fr. 635.– mensili dal novembre del 2022 al maggio del 2024 (o fino al momento in cui il marito avrà lasciato l'abitazione coniugale) e
fr. 55.– mensili dal giugno del 2024 (o dal momento in cui il marito avrà lasciato l'abitazione coniugale).
La richiesta di provvigione ad litem è respinta.
L'istanza di gratuito presentata da AO 1 è respinta.
Le spese processuali di fr. 3000.– sono poste per due terzi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.
III. Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 3000.–, sono poste per due terzi a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1, alla quale il marito rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
IV. Le spese dell'appello di AO 1, di fr. 1000.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 2200.– per ripetibili.
V. Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).