Incarto n. 11.2022.185
Lugano 7 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Ghirardelli
sedente per statuire nella causa CA.2022.6 (assunzione di prove a titolo cautelare) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 28 luglio 2022 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 15 dicembre 2022 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 2 dicembre 2022;
Ritenuto
in fatto: A. __________ L__________ (1955), celibe con ultimo domicilio a __________, è deceduto il 23 giugno 2019 ad . Mediante testamento olografo del 21 giugno 2019, pubblicato il 13 agosto 2019 dal notaio __________ D davanti al Pretore del Distretto di Leventina, egli ha istituito il fratello AO 1 suo unico erede. Il 5 gennaio 2021 AP 1, sorella del defunto, dopo essersi dapprima opposta al rilascio del certificato ereditario, ha adito il medesimo Pretore per ottenere l'annullamento del testamento. L'azione è tuttora pendente (inc. OR.2021.1).
B. Il 28 luglio 2022 AP 1 si è nuovamente rivolta al Pretore con un'istanza perché fosse assunta a titolo cautelare una perizia volta a stabilire lo stato di fatto attuale e gli eventuali difetti dell'immobile posto sulla particella n. 892 RFD di __________, sezione di __________, e in specie le proprietà per piani n. 1549, 1550 e 1551, già appartenenti al de cuius. Nelle sue osservazioni del 2 settembre 2022 AO 1 ha proposto di respingere
l'istanza. In una replica spontanea del 19 settembre 2022 AP 1 ha mantenuto il proprio punto di vista. Il convenuto non ha duplicato. Statuendo il 2 dicembre 2022, il Pretore ha respinto l'istanza. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 300.– per ripetibili.
C. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 dicembre 2022 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la propria istanza. Chiamato a precisare il valore litigioso, il Pretore l'ha indicato il 13 febbraio 2023 in fr. 396 314.–. Nelle sue osservazioni del 7 marzo 2023 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
D. Nel frattempo, con decisione del 2 dicembre 2022 il Pretore ha respinto un'istanza di AP 1 volta alla nomina di un amministratore delle citate proprietà per piani (inc. SO.2022.204). Un appello presentato da AP 1 contro tale decisione è stato parzialmente accolto con sentenza odierna da questa Camera, che ha disposto la nomina di un amministratore e ha rinviato gli atti al Pretore perché designi la persona incaricata (inc. 11.2022.184).
Considerando
in diritto: 1. L'assunzione di prove a titolo cautelare (art. 158 cpv. 1 CPC) è trattata secondo le norme in materia di provvedimenti omonimi (art. 158 cpv. 2 CPC). Simili disposizioni rinviano alla procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC; DTF 142 III 44 consid 3.1.2). Le decisioni dei Pretori in tale ambito sono impugnabili perciò entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 396 314.–, cifra che le parti non contestano e che non appare d'acchito inverosimile. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore dell'istante il 5 dicembre 2022 (traccia-mento dell'invio n. 98., agli atti). Presentato il 15 dicembre 2022, ultimo giorno utile (tracciamento dell'invio n. 98., agli atti), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Nella decisione impugnata il Pretore ha rimproverato anzitutto all'istante di non avere reso verosimile che la prova richiesta è in pericolo, e segnatamente che lo stato dell'immobile appartenente alla successione sia a repentaglio per carente manutenzione da parte del convenuto. Né, a suo avviso, AP 1 ha dimostrato un interesse degno di protezione che giustifichi l'assunzione di una perizia, ovvero l'esistenza di una pretesa di diritto sostanziale che essa intenderebbe far valere nei confronti del fratello. Il primo giudice ha respinto altresì la tesi dell'appellante, che lamentava una lesione del suo diritto d'informazione. A suo avviso, l'istante, esclusa dalla successione per volontà del testatore senza essere erede legittimaria, non è erede – tanto meno virtuale – fintanto che il testamento non sia stato giudizialmente dichiarato nullo. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza.
La decisione impugnata, come si è appena visto, poggia su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), sicché una di esse basta da sé sola per definire l'esito della causa. In tal caso un ricorrente deve confrontarsi con tutte quante le motivazioni, sotto pena di inammissibilità del rimedio guridico, un'impugnazione potendo essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni singola motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.172 del 22 febbraio 2022 consid. 4). Premesso ciò, riguardo alla prima motivazione del Pretore l'appellante si duole di non avere alcuna informazione da parte del fratello sullo stato dell'immobile e di ignorare il contenuto degli appartamenti. Essa riconosce che costui non può disporre dell'immobile, pur essendo stato istituito unico erede, ma teme che egli possa ridurne il valore “consapevolmente o inconsciamente”. Tanto più – essa soggiunge – che il convenuto nemmeno ha reso verosimile di eseguire la manutenzione ordinaria dello stabile. A suo avviso, “la situazione immobiliare può evolversi”, motivo per cui “l'incertezza che grava attorno alla presente fattispecie” giustifica l'adozione del provvedimento richiesto.
a) Secondo l'art. 158 cpv. 1 lett. b prima frase CPC il giudice procede all'assunzione di prove a titolo cautelare qualora la parte istante renda verosimile che tali mezzi di prova siano esposti a pericolo. La possibilità di assumere una prova a futura memoria si giustifica solo se la situazione di fatto che dev'essere dimostrata con quel mezzo istruttorio rischia di modificarsi (Baumgartner in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 158; Chabloz/Copt in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 8 ad art. 158). Ciò è il caso, ad esempio, se un immobile è a rischio di danni o di crollo (Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerische ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 8 ad art. 158; Brönnimann in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 8 ad art. 158; Schweizer in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 2 ad art. 158; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 29 ad art. 158). L'istante deve rendere verosimile, in altri termini, che una modifica dell'oggetto della prova sminuirebbe il valore della prova stessa, ovvero che sussista una certa probabilità di mutazione dell'oggetto, una mera possibilità non essendo sufficiente (Guyan in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 3. ad art. 158; Fellmann in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 15 ad art. 158).
b) Nel caso in esame l'appellante ribadisce le proprie argomentazioni, tuttavia con la citata motivazione del Pretore non si confronta nemmeno di scorcio. Essa non contesta che un singolo invito all'istante di partecipare al pagamento di talune fatture dell'elettricità per complessivi fr. 697.30 “non permette certo di dimostrare, ma neppure rendere verosimile che il fratello stia tralasciando la cura dello stabile”. Né essa respinge il rimprovero mossole dal Pretore di non avere indicato “come e quando essa avrebbe cercato di ottenere informazioni sullo stato delle PPP da parte del fratello”. E l'appellante nemmeno contesta di non avere addotto motivi oggettivi che giustificassero la presentazione dell'istanza “ad oltre tre anni del decesso del de cuius, né quale interesse avrebbe il fratello di diminuire il suo stesso patrimonio”. In definitiva il rischio allegato dall'appellante si fonda su mere allegazioni, inidonee a giustificare l'applicazione dell'art. 158 cpv. 1 lett. b prima frase CPC. Sotto questo profilo l'appello è destinato all'insuccesso.
a) Oltre a rimproverare all'istante di non avere reso verosimile un pregiudizio all'immobile, il Pretore ha rilevato che ai fini di una divisione ereditaria i fondi sono imputati agli eredi per il valore venale al momento della divisione, come prevede l'art. 617 CC. Poco importa quindi, per il primo giudice, il valore al momento dell'apertura della successione o quello “al momento attuale”. Inoltre, soggiunge il Pretore, non è chiaro nemmeno quali pretese concrete l'istante vanti nei confronti del convenuto, una disposizione testamentaria rimanendo valida fino al suo annullamento. Né, per il primo giudice, “appare con ogni verosimiglianza immaginabile una gestione d'affari senza mandato”, il gestore dovendo avere avuto, dall'origine, in tale ipotresi, la volontà e la coscienza di gestire affari di terzi.
b) L'appellante si duole che il Pretore non abbia riconosciuto la pretesa di diritto sostanziale nei confronti del convenuto per la quale sarebbe necessaria l'assunzione della perizia. Al proposito essa sostiene che lo stato di fatto è costituito dalla successione stessa, di cui essa è erede virtuale, la quale comprende le note proprietà per piani. L'appellante fa valere di non essere mai stata coinvolta nella successione, ma che in qualità di erede virtuale è suo interesse conoscere il valore del compendio ereditario non solo al momento dell'apertura della successione, ma anche al momento di introdurre l'azione di nullità del testamento. A suo parere, il principio dell'art. 617 CC “può essere modulabile”, tant'è che in determinati casi una parte può chiedere una nuova valutazione dei fondi, di modo che essa dispone di un legittimo interesse a conoscere l'attuale valore degli immobili “per poter poi se del caso rendere responsabile il fratello di eventuali carenze di manutenzione e conseguenti perdite di valore”. Per di più, epiloga l'appellante, le sue possibili pretese possono fondarsi altresì sulla responsabilità del convenuto “per atto illecito o sulla base dell'art. 419 segg. CO”.
c) In concreto si può anche ammettere che AP 1, erede non legittimaria esclusa dalla successione con una disposizione testamentaria annullabile, possa definirsi erede legittima virtuale (sulla nozione: Piotet, La protection du réservataire en droit successoral suisse in: Revue de droit suisse, 1972, pag. 30; Bollag, Der virtuelle Erbe, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, pag. 5 n. 3 e pag. 198 n. 547; Weibel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 11 ad art. 602 CC; Graham-Siegenthaler in: Handkommentar zum Privatrecht, 4ª edizione, n. 4a ad art. 602; Wolf in: Berner Kommentar. 2014, n. 25 ad art. 602; Wolf/Brazerol, Grundsätze für die Vornahme der Erbteilung durch Gericht in: AJP/PJA 2016 pag. 1432). Sta di fatto che pur in tale veste essa ricoprirà la posizione di erede solo in caso di accoglimento dell'azione di annullamento del testamento del fratello da lei promossa il 5 gennaio 2021 (inc. OR.2021.1). Come per l'erede legittimario virtuale, fino a quel momento essa non potrà promuovere un'azione di
divisione ereditaria (sentenza del Tribunale federale 5A_765/2022 del 24 aprile 2023 consid. 3.1.1 in: RSPC 2023 pag. 538 cn rinvio; v. anche Minnig in: Basler Kommentar 7ª edizione, n. 6 ad art. 602; Spahr in: Commentaire
romand, CC II, 2ª edizione, n. 9 ad art. 602; Eigenmann/ Landert, Actions successorales, Basilea 2019, pag. 179 n. 17).
d) Nella fattispecie l'azione di annullamento del testamento olografo è lungi dall'essere conclusa, la durata media di una causa ordinaria, comprendente due (o tre) gradi di giudizio, potendo ragionevolmente stimarsi anche in tre o quattro anni. Secondo l'art. 617 CC però i fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. Poco giova quindi una perizia sullo stato attuale delle proprietà per piani, gli eredi beneficiando del maggior valore o sopportando insieme il deprezzamento (Weibel, op. cit., n. 2 ad art. 617 CC; Spahr, op. cit., n. 4 ad art. 602 CC).
Salvo ipotesi estranee al caso specifico (cfr. art. 474 CC), non sussidia per altro inquisire sul valore dei fondi al momento della morte del testatore (Minnig, op. cit., n. 4 ad art. 617 CC). Del resto, l'appellante medesima evoca la possibilità di procedere a una nuova stima dei fondi qualora il processo abbia una durata eccessiva o qualora nel corso del processo intervengano modifiche (sentenza del Tribunale fe-derale 5A_311/2009 del 6 luglio 2009 consid. 3.2 in: SJ 2010 I 125; Weibel, op. cit., n. 8 ad art. 617 CC; Minnig, op. cit., n. 5 ad art. 617). Né la richiesta di assumere una perizia a titolo cautelare può essere equiparata a una richiesta di stima da parte di un perito scelto dall'autorità giusta l'art. 618 cpv. 1 CC (il che sarebbe ammissibile: Minnig, op. cit., n. 5 ad art. 618 CC), l'istante non chiedendo una valutazione definitiva del valore di attribuzione (ovvero del valore venale dei fondi), ma soltanto una valutazione del loro stato attuale.
e) Non si disconosce che AP 1 paventa un deprezzamento degli immobili a causa della carente manutenzione da parte del fratello, ciò che le permetterebbe di formulare “possibili pretese (...) basate su un'eventuale responsabilità del convenuto per atto illecito o sulla base dell'art. 419 ss. CO”, ovvero, in quest'ultima evenienza, come gestione d'affari senza mandato imperfetta. A parte il fatto nondimeno che nella fattispecie nulla rende verosimile una carente manutenzione degli immobili, l'esistenza di una pretesa di merito fondata su una responsabilità del convenuto per atto illecito o una gestione d'affari senza mandato imperfetta sarebbe, una volta di più, fondata su uno stato di fatto lungi dall'essere reso verosimile. Ad ogni modo, con la parallela decisione odierna alla successione è stato designato un amministratore (inc. 11.2022.184), il che scongiura i rischi prospettati dall'appellante.
Quanto al diritto all'informazione vantato dall'appellante in qualità di erede virtuale, la questione esula dalla presente procedura volta ad assumere una perizia sul valore degli immobili oggetto del compensio ereditario. Per di più, informazioni in quanto tali non sono mezzi di prova, tant'è che un'assunzione di prove a titolo cautelare tende all'edizione di documenti e non alla ricerca di informazioni (DTF 143 III 118 consid. 4.4.1; sentenza del Tribunale federale 4A_323/2022 del 5 dicembre 2022 consid. 6.3.2 in: RSPC 2023 pag. 182). Al riguardo non occorre pertanto attardarsi.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre a AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ec-cede agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.– per ripetibili.
Notificazione a:
– , ; – , .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).