Incarto n. 11.2022.146
Lugano 12 agosto 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Giamboni e Jaques
cancelliera:
Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2022.3333 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 luglio 2022 da
AO1, B______ (patrocinata dall'avv. PA1, L___)
contro
AP1, F______,
giudicando sull'appello del 10 ottobre 2022 presentato da AP1 contro la decisione emessa dal Pretore il 28 settembre 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 ottobre 2021, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP1 (1960) e AO1 (1979), sposati dal 23 dicembre 2013, a vivere separati e ha, in particolare, affidato i figli A______ (nata il __ __ 2005), A______ I______ (nato il __ __ 2009) e K______ (nato il __ __ 2014) alla madre ponendo a carico di AP1 i seguenti contributi alimentari (oltre agli assegni familiari se da lui percepiti):
– da maggio a dicembre 2019, fr. 475.– per A______, fr. 475.– per A______ I______ e fr. 390.– per K______,
– da gennaio 2020 a febbraio 2021, fr. 690.– per A______, fr. 685.– per A______ I______ e fr. 560.– per K______,
– da marzo 2021 ad aprile 2022, fr. 600.– per A______, fr. 600.– per A______ I______ e fr. 495.– per K______,
– da maggio 2022 a giugno 2024, fr. 695.– per A______, fr. 690.– per A______ I______ e fr. 580.– per K______ e
– da luglio 2024 in poi, fr. 660.– per A______, fr. 660.– per A______ I______ e fr. 705.– per K______.
Il Pretore ha inoltre ordinato alla ditta T______ Sagl di P______, per cui lavorava il marito, di trattenere dallo stipendio di lui fr. 1695.– mensili, pari all'ammontare dei contributi alimentari dovuti ai figli al momento del giudizio, riversando tale importo alla moglie (inc. SO.2019.2467 e inc. SO.2019.3611). La sentenza è passata in giudicato.
B. Il 12 luglio 2022 AO1 si è rivolta al medesimo Pretore con una “petizione - azione di modifica di sentenza di divorzio” per ottenere, già in via cautelare, la modifica della diffida ai debitori nel senso di aumentare l'importo da trattenere a fr. 1965.– mensili da luglio 2022 a giugno 2024 e a fr. 2025.– mensili dal luglio 2024 in poi, in modo da tenere conto della scalarità dei contributi alimentari fissati in favore dei figli. Il Pretore ha trattato l'atto come istanza di modifica di misure a protezione dell'unione coniugale e con decreto cautelare del 14 luglio 2022, emesso senza contraddittorio, ha adattato l'ordine di trattenuta come richiesto.
C. Invitato a presentare osservazioni scritte, in un memoriale dell'8 agosto 2022 AP1 ha proposto di respingere l'istanza e “in via riconvenzionale” ha postulato, già in via cautelare, la riduzione dei contributi alimentari a suo carico del 20% dall'aprile 2021 al luglio 2022 in ragione dell'analoga decurtazione delle sue entrate a seguito di un infortunio e “dopo i dovuti accertamenti e ricalcolo” di depositare su conti a nome dei figli fino alla loro maggiore età “gli importi versati eventualmente in eccedenza”. Così sollecitato dal Pretore, in un memoriale del 22 agosto 2022 il convenuto ha poi precisato in importi variabili la riduzione dei contributi di mantenimento da aprile 2021 a luglio 2022, la loro soppressione per il mese di agosto 2022 e un importo indefinito ma pari a un terzo ciascuno “delle eventuali eccedenze” dal settembre 2022 al suo pensionamento e alla sola rendita “completiva AVS (40% della rendita AVS del padre)” dal marzo 2025 in poi.
D. Il Pretore ha citato le parti al contraddittorio sulle due istanze del 28 settembre 2022 alle 9.30. Il verbale dell'udienza dà atto che, cominciata alle 9.40 “in attesa del convenuto”, la seduta è stata interrotta alle 9.55 “a causa del comportamento del convenuto che urla e che esprime parole offensive contro il Pretore, la Svizzera, la giustizia e le autorità”. Ripresa alle 10.00, AO1 ha confermato l'istanza di modifica della diffida ai debitori mentre AP1, dopo avere indicato al Pretore di ‟scrivere quello chi gli pare”, ha rifiutato di esprimersi benché sollecitato dal giudice. Il Pretore ha così informato le parti che tale procedura era matura per il giudizio. In relazione all'istanza di modifica presentata dal marito, quest'ultimo ha dichiarato di rinunciare alle sue richieste proponendo di non riscuotere oneri processuali. La moglie ne ha preso atto e ha rinunciato a rivendicare ripetibili.
E. Con decisione registrata a verbale il Pretore ha ordinato alla ditta T______ Sagl di trattenere dal salario di AP1 fr. 1965.– mensili da luglio 2022 a giugno 2024 e di fr. 2025.– mensili dal luglio 2024 e di riversare gli importi su un conto bancario intestato a AO1 (dispositivo n. 1). Egli ha inoltre stralciato dal ruolo per desistenza l'istanza del marito (n. 2). Non sono state riscosse spese né assegnate ripetibili (n. 3). Egli ha poi disposto la notificazione della decisione al datore di lavoro trascorso il termine di appello (n. 5). AP1 si è rifiutato di firmare il verbale.
F. Contro la decisione appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 ottobre 2022 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo ed esenzione dal versamento dell'anticipo, di annullarne i dispositivi n. 1, 2 e 5, di rinviare gli atti alla Pretura affinché indica un nuovo dibattimento ed emani una nuova decisione, così come di “destituire [il Pretore] dall'incarico di giudizio” nelle vertenze che concernono la sua famiglia. Con decreto del 19 ottobre 2022 il vicepresidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo senza oggetto. Non sono state richieste osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata concerne un'istanza di modifica di una diffida ai debitori presentata da AO1 e un'istanza di modifica delle misure protettrici formulata dal marito. Ora, sia la diffida ai debitori (o una sua modifica) per contributi alimentari dovuti al figlio (art. 291 CC) postulata “al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori” sia le misure a protezione dell'unione coniugale (comprese le relative modifiche) sono trattate con la procedura sommaria (art. 302 cpv. 1 lett. c e art. 271 lett. a CPC). Le relative decisioni erano appellabili fino al 31 dicembre 2024 nel termine di 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato sia per l'aumento della trattenuta rivendicata dalla madre sia per la riduzione dei contributi alimentari sollecitata dal padre. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata a AP1 il 28 settembre 2022 direttamente all'udienza. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine sarebbe scaduto così sabato 8 ottobre 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 10 ottobre 2022, ultimo termine utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
Nella decisione impugnata il Pretore ha accolto l'istanza della moglie volta a modificare l'importo oggetto della precedente diffida ai debitori per adeguarlo alla scalarità dei contributi alimentari per i figli stabiliti nella sentenza del 20 ottobre 2021 “non avendo il convenuto fatto valere opposizioni” e ha stralciato dal ruolo l'istanza del marito di riduzione di tali contributi alimentari “per desistenza”. Per quanto è dato di capire, dalle motivazioni dell'appello si desume che AP1 sostiene, in sintesi, che la decisione impugnata è stata emanata da un giudice parziale e prevenuto nei suoi confronti onde la richiesta di annullamento dei dispositivi n. 1, 2 e 5 con conseguente rinvio degli atti in prima istanza per un nuovo giudizio previa ricusazione della Pretore S______ C______. In merito alla sua dichiarazione di desistenza dall'istanza volta alla riduzione dei contributi a suo carico, egli fa valere un vizio della volontà sostenendo che il primo giudice ha esercitato “pressioni psicologiche e materiali” in occasione dell'udienza.
Relativamente alla pretesa parzialità del Pretore, l'art. 51 cpv. 3 CPC in vigore fino al 31 dicembre 2024 prevedeva che se il motivo di ricusazione era scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, ossia dopo l'emanazione della decisione, si applicavano le disposizioni sulla revisione. Il Tribunale federale ha tuttavia avuto modo di stabilire che se il motivo di ricusa è scoperto sì dopo l'emanazione della decisione ma prima della scadenza del termine di impugnazione, esso deve essere fatto valere nell'ambito di tale ricorso (DTF 139 IIII 122 consid. 3.1.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_981/2023 del 18 dicembre 2024 consid. 3.2 con rinvii). Del resto, la nuova versione dell'art. 51 cpv. 3 CPC, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, ha codificato questa giurisprudenza. Ne segue che AP1 può far valere con l'appello circostanze che, a suo parere, costituiscono un motivo di ricusazione del Pretore.
a) Premesso ciò, nel caso in esame, l'interessato rimprovera al Pretore di avere verbalizzato quanto accaduto all'udienza del 28 settembre 2022 “in modo inveritiero e lacunoso a suo discapito”, di avergli preannunciato che non avrebbe modificato la sua precedente sentenza, che ha esercitato “pressioni e ritorsioni” al fine di fargli ritirare la sua istanza e che ha messo in pericolo la sua salute obbligandolo a lavorare nonostante un infortunio alla spalla.
b) In concreto, dalle motivazioni addotte da AP1 si evince che il motivo di ricusa è stato scoperto nell'ambito dell'udienza del 28 settembre 2022. Se non che, secondo l'art. 49 cpv. 1 CPC, la parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Detto altrimenti, la parte deve agire senza indugio tant'è che se il motivo è scoperto nel corso di un'udienza, la ricusa va chiesta durante la stessa udienza (messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero in: FF 2006 pag. 6644 in alto; v. anche: Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 3ª edizione, n. 13 ad art. 49; Wullschleger in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 1-218 ZPO, 4ª edizione, n. 7 ad art. 49; Kiener in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 5 ad art. 148; Weber in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 3 ad art. 49; Diggelmann in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 49; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 4 ad art. 49; Colombini in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 7 ad art. 49; cfr. anche sentenze del Tribunale federale 5A_463/2017 del 10 luglio 2018 consid. 3.4 e 5A_316/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 6.1).
c) Ora, dal verbale d'udienza del 28 settembre 2022 si evince che AP1 ha invitato il Pretore a “scrivere quello che gli pare”, si è rifiutato di esprimersi sull'istanza della moglie e di firmare il documento poiché “non corrispondente a verità”. Non risulta tuttavia che l'interessato abbia sollevato, o almeno accennato, a una parzialità del giudice. Né l'appellante pretende che il primo giudice si sia rifiutato di verbalizzare le sue prese di posizioni. Ne segue che il diritto di chiedere la ricusazione del Pretore è ormai perento (Trezzini, op. cit., loc. cit.). Il tutto senza dimenticare che il contenuto di un verbale si presume esatto finché non ne sia stata dimostrata l'inesattezza (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 3ª edizione, n. 19 ad art. 239). E in concreto le sole affermazioni dell'appellante non bastano manifestamente per insinuare dubbi sull'esattezza del verbale. Al proposito non occorre pertanto dilungarsi.
Visto quanto precede, la desistenza accertata dal Pretore può essere impugnata solo con domanda di revisione a norma dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. E una domanda in tal senso dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC) “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè nel caso specifico al Pretore. Nella misura in cui AP1 impugna con appello il decreto di stralcio, l'atto in esame va dichiarato irricevibile (analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2023.47 del 1° settembre 2023 consid. 3).
Le spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) ma le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Ciò rende senza oggetto la richiesta di esenzione delle spese processuali formulata dell'appellante. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a AO1 per osservazioni.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non dovrebbe raggiungere la soglia di fr. 30 000.–, la trattenuta di stipendio essendo verosimilmente decaduta nel frattempo con il pensionamento del marito. Ad ogni modo, le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Non si riscuotono spese.
La richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello è dichiarata senza oggetto.
Notificazione a:
– AP1, F______; – avv. PA1, L____.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).