Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2022.110
Entscheidungsdatum
29.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarti n. 11.2021.80 11.2022.109 11.2022.110

Lugano 29 marzo 2023/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2020.5051 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 16 novembre 2020 da

AP 1 ora (ora patrocinato dall'avv. PA 3 )

contro

AO 1 (già patrocinata dall'avv. . PA 2 ),

giudicando sull'appello del 10 giugno 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 28 maggio 2021 (inc. 11.2021.80),

come pure sull'appello del 7 luglio 2022 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 24 giugno 2022 (inc. 11.2022.109),

e sull'appello dello stesso giorno presentato da AP 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2022.110);

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1975) e AO 1 (1979), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 26 febbraio 2005. Dal matrimonio è nata G__________, il 17 maggio 2009. La famiglia si è trasferita in Ticino nel 2016, prima a __________ e poi, dall'aprile del 2019, a __________ (particella n. 1180 RFD, proprietà della moglie). Il marito è consulente finanziario per la Banca __________ S.p.A. di __________ e ha beneficiato fino al novembre del 2021 di indennità compensative di disoccupazione. Laureata in economia e commercio, la moglie ha ridotto dopo alcuni anni l'attività lavorativa per dedicarsi alla figlia e al governo della casa. Nell'aprile del 2019 essa ha ripreso un'occupazione a tempo pieno per la __________ __________ SA di __________. I coniugi vivono separati dal 28 ottobre 2020, quando AO 1 ha fatto cambiare la serratura della porta d'ingresso dell'abitazione coniugale, impedendo l'accesso al coniuge, il quale si è trasferito inizialmente nella dépendance della villa, situata sul medesimo fondo.

B. Il 16 novembre 2020 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare e con la comminatoria dell'art. 292 CP – che alla moglie fosse ordinato di consegnargli entro 24 ore le nuove chiavi di accesso all'abitazione coniugale, vietandole di impedirgli di rientrarvi e di risieder­vi. Con decreto cautelare del 18 novembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta formulata in via supercautelare e ha fissato alla convenuta un termine di 10 giorni per presentare osservazioni. Con un memoriale del 30 novembre 2020 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza del marito e ha postulato a sua volta misure a protezione dell'unione coniugale, chiedendo di autorizzare i coniugi a vivere separati, di attribuirle in uso l'abitazione coniugale, di ingiungere al marito di riaprire la porta che dal giardino conduce al locale caldaia, come pure di lasciare la dépendance entro il 31 dicembre 2020, di affidarle la figlia G__________ (riservato il diritto di visita del paterno) e di obbligare AP 1 a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1440.– mensili dal novembre del 2020 fino al 12° anno di età e di fr. 1765.– mensili dopo di allora. Con decreto cautelare del 1° dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha ordinato al marito di riaprire la porta di accesso al locale caldaia, convocan­do le parti per il dibattimento.

C. All'udienza del 22 marzo 2021, indetta per il dibattimento e il contraddittorio sulle istanze cautelari, AP 1 ha chiesto a sua volta di essere autorizzato e vivere separato, di attribuirgli l'abitazione coniugale in uso con obbligo per la moglie di consegnargli le nuove chiavi d'ingresso e di trasferirsi altrove entro il 30 aprile 2021, di disciplinare la custodia di G__________ in modo alternato con domicilio presso di lui o, in subordine, di attribuirgli la custodia della figlia in via esclusiva (riservato il diritto di visita materno), di stabilire che ogni genitore provveda al mantenimen­to di lei quando essa è sotto la sua custodia (salvo il premio della cassa malati, le spese mediche, di telefonia, scolastiche e straordinarie, da dividere a metà) o, dandosi custodia esclusiva di lui, proponendo di assumere interamente il mantenimento di G__________, eccetto la suddivisione a metà delle spese scolastiche e quelle straordinarie, precisando che non sono dovuti contributi alimentari fra coniugi. AO 1 ha contestato le nuove domande del marito e ha ribadito le proprie, tranne aumentare a fr. 3461.95 mensili il contributo di mantenimento preteso per la figlia. Nel successivo scambio di atti scritti i coniugi hanno ribadito le loro posizioni e proposto l'assunzione di prove. In coda all'udienza le parti si sono accodate sull'autorizzazio­ne a vivere separate e il Pretore aggiunto ha dato avvio all'istruttoria.

D. In pendenza di causa il Pretore aggiunto ha disciplinato a più riprese il diritto di visita paterno durante le festività. Assunte alcune prove, e in particolare un rapporto del 28 marzo 2021 sull'audizione della figlia da parte della delegata all'ascolto R__________ __________, il 30 aprile 2021 egli ha disposto la presa a carico della minore da parte del Servizio medico-psicologico di __________ e una mediazione tra padre e figlia a cura della citata specialista. Il 5 maggio 2021, ritenendo di avere esperito le prove necessarie, egli ha annunciato alle parti l'intenzione di prendere la decisione sulle istanze cautelari.

E. Con decreto cautelare del 28 maggio 2021 il Pretore aggiunto ha assegnato l'uso dell'abitazione coniugale con mobili e suppellettili alla moglie, ha posto a carico di lei i relativi costi (oneri ipotecari e spese accessorie ordinarie), ha fissato al marito un termi­ne di un mese dal passaggio in giudicato della decisione per lasciare la dépendance, reperire un proprio alloggio e prelevare i suoi effetti personali, ha affidato la figlia alla madre e ha disciplinato l'assetto minimo del diritto di visita paterno in caso di disaccordo, rinviando al “merito” la decisione sulle spese giudiziarie. Mediante decreto “complementare” del 1° giugno 2020 egli ha poi condannato AP 1 a versare dal novembre del 2020 un contributo alimentare di fr. 3200.– mensili per la figlia (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età o al termine di un'adeguata formazione professionale.

F. Contro il decreto cautelare appena menzionato e il relativo “complemento” AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 10 giugno 2021 per ottenere che l'abitazione coniugale sia assegnata in uso a lui (con ordine alla moglie di trasferirsi altrove entro il 30 agosto 2021 e consegnargli le chiavi dell'ingresso), come pure che la figlia G__________ gli sia affidata per la cura e l'educazione (riservato il diritto di visita materno), annullando il “complemento” di decisione cautelare. Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del 9 luglio 2021 AO 1 propone di respingere l'appello. Preliminarmente essa insta altresì perché sia autorizzata l'esecuzione anticipa­ta del decreto cautelare, rispettivamente sia revocato l'effetto sospensivo all'appello, in modo che AP 1 sia obbligato a trasferirsi altrove entro il 31 agosto 2021 portando con sé i suoi effetti personali. Con decreto del 12 luglio 2021 il presidente della Camera ha respinto le richieste preliminari della moglie (inc. 11.2021.80).

G. Nel frattempo, dal maggio del 2021 AP 1 si è trasferito in un appartamento a , pur mantenendo il domicilio presso l'abitazione coniugale. Statuendo il 12 luglio 2021 in via supercautelare, il Pretore aggiunto, sollecitato da AO 1, ha bloccato un conto postale del marito e il 14 luglio 2021 ha ingiunto alla __________ SA di prelevare da quel conto fr. 3200.– mensili, versandoli alla moglie. Su istan­za di AP 1, con decreto supercautelare del 23 agosto 2021 egli ha poi ordinato a AO 1 di rispettare – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la regolamentazio­ne del diritto di visita paterno fissata nel decreto cautelare del 28 maggio 2021. Il giorno seguente, inoltre, ha istituito una curatela educativa in favore della minore. Il 26 agosto 2021 egli ha tuttavia revocato, sempre in via supercautelare, il decreto del 23 agosto precedente e ha modificato la disciplina del diritto di visita paterno, prevedendo incontri sotto sorveglianza in un pun­to d'incontro di almeno un'ora ogni quindici giorni. Il 23 novembre 2021 infine egli ha revocato la presa a carico di G da parte del Servizio medico-psicologico dopo avere constatato l'impossibilità di conciliare la terapia offerta dal servizio con gli impegni scolastici della ragazza. Il 20 gennaio 2022 l'Autorità regionale di protezione 6 ha nominato A__________ __________ quale curatrice educativa di G__________.

H. L'istruttoria è stata chiusa il 1° febbraio 2022. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, dell'8 aprile 2022, AO 1 ha proposto di respingere tutte le domande del marito e di accogliere le sue, nel senso di autorizzare i coniugi a vivere separati, di attribuirle l'uso dell'abitazione coniugale, di affidarle la figlia per la cura e l'educazione, di sospendere il diritto di visita paterno e di obbligare il marito a versarle un contributo alimentare per G__________ di fr. 4693.25 mensili (assegni famigliari non compresi) dal novembre del 2020. In un memoriale dell'11 aprile 2022 AP 1 ha chiesto a sua volta di autorizzare i coniugi a vivere separati, di assegnare a lui l'uso dell'abitazione coniugale (con mobili e suppellettili), di attribuirgli la custodia della figlia (riservato il diritto di visita materno), di condannare la moglie a versa­re un contributo per G__________ di fr. 2500.– mensili (assegni familiari non compresi), di stabilire che le spese straordinarie saranno assunte a metà da ogni genitore “previo accordo” e di accertare che non sono dovuti contributi alimentari fra coniugi, respingen­do altresì le richieste di giudizio avversarie. Al memoriale egli ha allegato 145 documenti. Il 14 aprile 2022 la moglie ha chiesto di rinviare al mittente il memoriale e la documentazione, lamentandone la prolissità e l'intempestività. Sollecitata a trasmettere un rapporto sull'andamento delle relazioni fra padre e figlia, la curatrice educativa ha informato il Pretore aggiunto il 28 aprile 2022 delle difficoltà riscontrate, comunicando altresì di voler rinunciare all'incarico.

I. Statuendo con sentenza del 24 giugno 2022, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'uso dell'abitazione coniugale alla moglie (con mobili e suppellettili), mettendo a carico di lei i relativi costi (oneri ipotecari e spese accessorie ordinarie), ha affidato la figlia alla medesima per la cura e l'educazione, ha sospeso le relazioni personali fra padre e figlia e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per G__________ di fr. 1082.– mensili dal novembre del 2020 al 31 maggio 2025 e di fr. 1062.– mensili dal 1° giugno 2025 fino alla maggiore età o alla conclusione di un’adeguata formazione professionale (assegni familiari non compresi), autorizzandolo a compensare tale contributo con quanto già versato in esecuzio­ne del decreto cautelare 28 maggio 2021 (con il complemento del 1° giugno 2021). Egli ha confermato inoltre la curatela educativa in favore di G__________, precisando i compiti del curatore e metten­do i costi del provvedimento a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno. Infine egli ha accertato che non sono dovuti contributi di mantenimento fra i coniugi. Le spese processuali di complessivi fr. 6000.– (compresi fr. 1240.– per l'ascolto) sono state poste per un terzo a carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 6606.– per ripetibili ridotte.

L. Contro la sentenza appena citata sono insorti entrambi i coniugi con appelli del 7 luglio 2022. Nel suo ricorso AO 1 chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di fissare il contributo alimentare per la figlia a fr. 4993.40 mensili dal novembre del 2020 al 31 maggio 2021, a fr. 4713.40 mensili dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2025 e a fr. 4663.40 mensili dal 1° giugno 2025 fino alla maggiore età o alla conclusione di un’adeguata formazione professionale (assegni familiari non compresi), limitando la facoltà di compensazione del marito ai contributi per il periodo antecedente il 24 giugno 2022. Nelle sue osservazioni del 28 luglio 2022 AP 1 propone di respingere l'appello e la domanda di effetto sospensivo, chiedendo in via cautelare di ordinare al patrocinatore della moglie di rinunciare al mandato e di invitare costei a munirsi di un nuovo legale entro dieci giorni o, in difetto di ciò, di attribuirle un patrocinatore d'ufficio. Con decreto del giorno seguente il vicepresidente della Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda il contributo alimentare di fr. 1082.– mensili dovuto dal novembre del 2022 fino al 24 giugno 2022 (inc. 11.2022.109).

M. Nel suo appello AP 1 propone che in riforma della sentenza impugnata i coniugi siano autorizzati a vivere separati, che l'abitazione coniugale (compresi mobili e suppellettili) gli sia assegnata in uso, che la moglie sia tenuta a trasferirsi altrove entro 30 giorni consegnandoli le chiavi d'ingresso, che gli sia attribuita la custodia della figlia (riservato il diritto di visita mater­no), che la convenuta sia obbligata a versare un contributo alimentare per G__________ di fr. 1858.– mensili (assegni familiari non compresi), che la diffida ai debitori a carico del suo conto postale sia revocata, che la curatela educativa sia confermata (ad eccezione dell'incarico volto alla “promozione dei contatti con il padre, ripresa delle relazioni”) e sia accertato non essere dovuti contributi alimentari fra coniugi. Egli chiede altresì, già in via supercautelare, di modificare la diffida ai debitori riducendone l'importo da fr. 3200.– a fr. 1082.– mensili e, in via cautelare, di invitare il patrocinatore della moglie a rinunciare al mandato e costei a munirsi di un nuovo legale entro 10 giorni o, in difetto di ciò, attribuirle un patrocinatore d'ufficio. Postula infine l'assunzione agli atti di tutti i documenti da lui prodotti. Con osservazioni del 22 luglio 2022 AO 1 propone di respingere tutte le richieste avversarie. Mediante decreto cautelare del 29 luglio 2022 il vicepresidente di questa Camera ha modificato la diffida ai debitori, riducendone l'importo a fr. 1082.– mensili, ma ha respinto le altre richieste cautelari (inc. 11.2022.110).

Considerando

in diritto: 1. Gli appelli in esame riguardano la medesima causa e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). Per motivi di opportunità, dovendosi appurare anzitutto la capacità processuale del legale della moglie (che potrebbe incidere anche sull'efficacia dei suoi atti: RtiD II-2021 n. 21c pag. 708 consid. 2e), giova esaminare prima l'appello contro la sentenza del 24 giugno 2022 introdotto dall'istante e poi quello presentato dalla convenuta. Da ultimo sarà trattato l'appello sul decreto cautelare.

  1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per i decreti in materia di provvedimenti cautelari adottati in tali procedimenti (art. 248 lett. d CPC). Se le decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto quest'ultima riserva non si pone, litigiosa essendo anche la custodia della figlia, controversia appellabile senza riguar­do a questioni di valore. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, il decreto cautelare del 28 maggio 2021 è pervenuto alla precedente patrocinatrice del marito il 31 maggio 2021 (tracciamento dell'invio 98., agli atti), mentre il relativo “complemento” del 1° giugno 2021 è giunto al più presto l'indomani. Inoltrato il 10 giugno 2021, l'appello di AP 1 contro tale decreto è pertanto ricevibile (inc. 11.2021.80). La sentenza del 24 giugno 2022 invece è stata notificata ai patrocinatori dei coniugi il 27 giugno 2022 il (tracciamenti degli invii n. 98., agli atti). Introdotti il 7 luglio 2022 (dalla convenuta: inc. 11.2022.109; dall'istante: inc. 11.2022.110), ultimo giorno utile, anche i due appelli contro tale sentenza sono tempestivi.

  2. Nei tre procedimenti di appello le parti hanno presentato numerosi documenti. Alcuni, tuttavia, figurano già negli atti di prima sede, sicché la loro produzione è superflua. Per il resto, la nuova documentazione è ammissibile, litigiose in concreto essendo questioni riguardanti una minorenne. Nuovi documenti, come pure nuovi fatti, sono proponibili così senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Nella misura in cui risultano di rilievo per la decisione, si terrà conto perciò di tali documenti.

I. Sull'appello di AP 1 contro la sentenza del 24 giugno 2022

  1. Nell'appello l'istante contesta anzitutto la capacità di sta­re in giudizio del legale della moglie, chiedendo che questi sia invitato a rinunciare al mandato di rappresentanza e lei sia tenuta a munirsi di un nuovo patrocinatore entro 10 giorni, con l'avvertenza che in caso di inottemperanza le sarà nominato un patrocinatore d'ufficio. Egli ricorda di avere denunciato la moglie per vari reati, in particolare per coazione, avendolo lei estromesso il 28 ottobre 2020 dall'abitazione coniugale e avendo sostituito i cilindri dell'ingresso senza attendere la decisione del Pretore. Allega di avere denunciato anche il di lei legale, poiché la convenuta aveva affermato di avere agito su suggerimento di lui. Constatato altresì che l'avvocato PA 2 ha rinunciato al patrocinio della moglie in sede penale, l'appellante sostiene che il conflitto d'interessi si ravvisa anche in sede civile e impone la cessazione del patrocinio. Nelle osservazioni del 28 luglio 2022 all'appello della moglie egli comunica altresì che contro il legale della moglie la Commissione di disciplina degli avvocati ha aper­to un procedimento per violazione degli art. 14 lett. a LLCA, 16 LAvv, 1 e 2 CSD, come pure degli art. 12 lett. a LLCA, 16 LAvv e 24 CSD.

La convenuta obietta che il marito è in malafede perché un eventuale conflitto d'interessi nuocerebbe se mai a lei medesima. Sostiene che l'intenzione del marito è in realtà di ostacolare la sua difesa, obbligandola a trovare un nuovo legale. Precisato che il procedimento penale è tuttora in corso, essa fa valere che “il complesso dei fatti” relativo a quella denuncia non ha alcun influsso sulla causa civile, che l'avvocato PA 2 non è direttamente coinvolto nella presente procedura e che la richiesta del­l'appellante non merita tutela già per il fatto che questi sostiene di avere saputo del potenziale conflitto d'interessi il 24 gennaio 2022, ma ha sollevato la questione solo con l'appello del 7 luglio 2022.

a) Che il marito abbia atteso oltre cinque mesi prima di segnalare il problema potrebbe invero suscitare dubbi sotto il profilo della buona fede processuale (art. 52 CPC). Sia come sia, e come questa Camera ha avuto modo di ricordare recentemente, la facoltà di postulare, ovvero la capacità di compiere atti processuali necessari alla conduzione di un processo nella forma giuridica pertinente, è un presupposto processuale, anche se non figura esplicitamente all'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC (RtiD II-2021 n. 21c pag. 707 consid. 2d). Essa va dunque vagliata d'ufficio (art. 60 CPC) e in ogni tempo da chi dirige il procedimento (RtiD II-2021 n. 21c pag. 707 consid. 2b in fine). Poco importa dunque che la questione sia stata sollevata la prima volta in appello e a distanza di mesi dalla conoscenza dei fatti sui quali il marito poggia la sua richiesta.

b) Ciò posto, fra le regole professionali che un avvocato deve rispettare si annovera il principio cardine dell'art. 12 lett. c LLCA, secondo cui l'avvocato deve evitare “qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati”. Tale principio è correlato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA, che impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza, come pure con gli imperativi dell'art. 12 lett. b LLCA, che impone all'avvocato di esercitare l'attività professionale in piena indipenden­za, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, e dell'art. 13 LLCA sul segreto professionale (RtiD II-2021 n. 21c pag. 706 consid. 2a). Ove sopraggiunga un possibile conflitto d'interes­si, l'avvocato deve rinunciare al mandato. Se di fronte al rischio di un conflitto d'interessi egli non rinuncia di sua iniziativa al patrocinio, il giudice davanti al quale egli procede (o, se così dispo­ne il diritto cantonale, l'autorità di vigilanza sull'avvocatura) gli ingiunge di cessare la rappresentanza (DTF 147 III 354 consid. 6.3.1 con rinvii; RtiD II-2021 n. 21 pag. 706 consid. 2b).

c) In concreto durante il suo interrogatorio davanti al Pretore la convenuta ha dichiarato di avere deciso di sostituire la serratura dell'abitazione coniugale “su consiglio del [suo] avvoca­to” (verbale del 24 gennaio 2022, pag. 5 in alto). Nell'ambito dei procedimenti penali aperti in seguito a “querela/denuncia” del marito contro di lei e il legale, essa ha poi precisato che il suo patrocinatore non le ha “detto esplicitamente di cambiare i cilindri” ovvero che lei “h[a] fatto la proposta all'avv. PA 2 ma lui non [le] ha detto che non si poteva fare e [lei] quindi ha dedotto che non vi sarebbero stati problemi di sorta” (doc. 1 prodotto in appello: verbale d'interrogatorio del 12 luglio 2022, pag. 3). Da parte sua l'avvocato PA 2 ha riferito, in sostanza, che la cliente gli “ha chiesto se poteva sostituire i cilindri” e che lui le ha “risposto quelle che erano le possibilità per fa uscire [di casa] il marito, ma di certo non le ha proposto di sostituirli” (doc. B prodotto in appello: verbale d'interrogatorio del 7 giugno 2022, pag. 3). Benché le versioni della convenuta e dell'avvocato PA 2 siano ora sostanzialmente concordanti, il possibile conflitto d'interessi in sede penale è pacifico già per il fatto che la (potenziale) responsabilità del­l'una è atta a ridimensionare quella dell'altro e viceversa, tant'è che in quel contesto la moglie si è fatta patrocinare da un altro legale.

d) Un siffatto conflitto d'interessi non si ravvisa per contro in sede civile. AP 1 si limita a far valere che “il complesso di fatti è il medesimo (estromissione del marito da casa in assenza di decisione del Pretore, con sostituzione di cilindri per impedirgli di rientrare)”. Egli non spiega tuttavia quale interesse (personale) possa avere l'avvocato PA 2 nella procedura in esame, la quale concerne misure a protezione dell'unione coniugale che, evidentemente, non lo coinvolgono neppure di riflesso. Certo, come si vedrà in appresso (consid. 8d), le circostanze dell'allontanamento del marito dall'abitazione coniugale potrebbero anche essere di qualche rilievo ai fini del presente giudizio, ma sapere se

l'agire della moglie sia riconducibile a un esplicito consiglio del legale o a un difetto di comunicazione da parte del medesimo è del tutto ininfluente. L'accertamento di tali aspetti va dunque riservato alle sedi penali o disciplinari, ciò che esclude un rischio di conflitto d'interessi.

  1. Sempre in via preliminare l'interessato lamenta che il Pretore aggiunto ha emanato la sentenza finale senza attendere la decisione del suo appello contro il decreto cautelare. In realtà non è dato a divedere perché il primo giudice avrebbe dovuto aspettare, né l'interessato pretende che tale modo di procedere gli abbia causato pregiudizio. In proposito l'appello non denota dunque un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 CPC per analogia).

  2. L'appellante sostiene che il Pretore aggiunto ha trascurato o sottovalutato alcuni fatti indicativi dell'atteggiamento della moglie, cui egli imputa – in sintesi – di avere premeditato la separazione e di averlo estromesso dall'abitazione coniugale, comportamenti che però non sono stati rimproverati o sanzionati nella senten­za impugnata. L'istante non indica tuttavia quali rimproveri il Pretore aggiunto avrebbe dovuto muovere alla convenuta né quali sanzioni il primo giudice avrebbe dovuto adottare. Puramente generica, la critica sfugge pertanto a ulteriore disamina.

  3. Il marito chiede poi, sempre a titolo preliminare, che tutti i documenti da lui prodotti con il memoriale conclusivo siano considerati. A suo avviso la documentazione dimostra che quanto la moglie allega nei suoi allegati o ha dichiarato durante l'interrogatorio formale non corrisponde a verità e che essa ha manipolato la figlia, ciò che il Pretore aggiunto avrebbe dovuto sanzionare con una multa disciplinare a norma dell'art. 191 CPC. Al riguardo è bene distinguere. Per quanto attiene al memoriale conclusivo, AO 1 si limitava a chiedere di rinviarlo al mittente giusta l'art. 132 cpv. 3 CPC, sia perché inutilmente prolisso sia perché la produzione intempestiva di una tale quantità di documenti trascendeva nell'abuso di diritto (osservazioni, pag. 5 in fondo). Per il resto il primo giudice ha dato atto che in virtù dell'art. 229 cpv. 3 CPC fatti nuovi e nuovi mezzi di prova potevano essere addotti fino alla deliberazione della sentenza (I CCA, sentenza inc. 11.2020.172/174 del 17 febbraio 2022 consid. 6c con rinvio a DTF 138 III 789 consid. 4.2), ma ha anticipato che avrebbe tenuto conto, per il giudizio, solo di tre documenti, definendo gli altri superflui a fini probatori (sentenza impugnata, consid. 2). Nella misura in cui si limita a sostenere che tutti i 145 documenti sono pertinenti per smentire le dichiarazioni rese dalla moglie in corso di procedura, l'appellante reca un argomento del tutto generico, e come tale insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Sulla rilevanza dei singoli documenti si tornerà, se mai, più tardi. Quanto alle sanzioni previste all'art. 191 cpv. 2 CPC in caso di “dichiarazione deliberatamente mendace” resa da una parte nell'ambito di un interrogatorio, neppure l'appellante pretende di avere sollecitato l'adozione di simili provvedimenti disciplinari davanti al primo giudice e tanto meno ne esige l'adozione in appello. Neppure su tale aspetto soccorre dunque attardarsi.

  4. Tutto ciò premesso, litigioso è in primo luogo l'affidamento della figlia, di cui l'istante chiede la custodia esclusiva. Ora, se i coniu­gi hanno figli minorenni il giudice adito a protezione dell'unio­ne coniugale prende le misure necessarie “secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione” (art. 176 cpv. 3 CC). I criteri preposti all'affidamento dei figli in una tale procedura non si scostano sostanzialmente da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo il divorzio. Decisivo rimane, anche nella protezione dell'unione coniugale, l'interesse del figlio a un armonioso sviluppo fisico, psichico e intellettuale. In una procedura a tutela dell'unione coniugale non si tratta tuttavia di statuire in maniera definitiva sull'affidamento, adottando una soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che sembra offrire ai figli le garanzie migliori compatibilmente con la celerità di un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza (RtiD II-2012 pag. 797 consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza 11.2019.147 dell'11 agosto 2020 consid. 6 con rinvio; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_739/2020 del 22 gennaio 2021 consid. 2.1). La decisione a tutela dell'unione coniugale è, del resto, assimilabile a un provvedimento cautelare, che può sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC).

a) Dovendo statuire sull'affidamento dei figli, il giudice a protezione dell'unione coniugale si limita ad accertare quale genitore appaia verosimilmente idoneo alla custodia e, dandosi sostanziale parità, quale genitore appaia avere la verosimile possibilità ed essere pronto a occuparsi di persona in maggior misura del figlio. Dandosi sostanziale equivalenza anche sotto questo profilo, egli privilegia il criterio della stabilità e lascia – per quanto possibile – il figlio nel suo ambiente, di solito con il genitore che gli ha dedicato più tempo durante la vita in comune, secondo il riparto dei ruoli assunto dai coniu­gi all'interno della famiglia. L'affidamento definitivo interverrà poi al momento della separazione o del divorzio (RtiD II-2012 pag. 798 n. 7c con richiami, I-2011 pag. 655 consid. 6 con ulteriori richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.147 dell'11 agosto 2020 consid. 6 con rinvio).

b) In concreto il Pretore aggiunto ha ricordato che con decreto cautelare del 28 maggio 2021 G__________ era stata affidata alla madre per la cura e l'educazione, in occasione della sua audizione avendo essa manifestato il desiderio di vivere con lei, indicando la madre come figura cui rivolgersi in caso di perico­lo, bisogno o consiglio. Inoltre essa ha precisato di non voler stare o avere relazioni personali con il padre. Considerato inoltre che la figlia era affidata alla madre da quasi un anno e non vede il padre dall'ottobre del 2020, il primo giudice ha ritenuto che modificare tale assetto non garantirebbe alla minore stabilità e non risponderebbe al di lei desiderio, ciò che, data la sua età, va preso in considerazione. A mente del Pretore aggiunto, dunque, appare consono al bene della figlia che essa riman­ga affidata alla madre (sentenza impugnata, consid. 3c).

c) Nei rispettivi allegati le parti si diffondono in esposizioni contrastanti delle vicissitudini familiari, come pure delle circostanze e delle modalità della separazione. L'appellante da parte sua fa valere – in sintesi – che dopo anni di serenità la il matrimonio si è incrinato alla fine del 2019 per il comportamento della moglie, la quale ha cominciato ad accusarlo finanche di reati, poi smentiti in tale sede penale. Inoltre essa ha preparato ad arte la separazione rientrando anticipatamente dalle ferie, sicché egli si è visto imporre la convivenza con la suocera destinata a sostituirlo nell'accudimento della figlia, con la conseguenza che egli è stato progressivamente isolato e delegittimato di fronte alla minore. Il 28 ottobre 2020 poi è stato estromesso dall'abitazione coniugale mediante sostituzione della serratura dell'ingresso e obbligato a trasferirsi nella dépendance, il che – data l'inazione del primo giudice – ha consolidato il piano della moglie per alienarlo dalla vita della figlia. L'appellante si duole infine che il Pretore aggiunto ha sottaciuto tali antefatti e ha confermato un assetto indebito, frutto di un'azione illecita. La convenuta contesta l'esposizione del marito, addebitando a quest'ultimo reazioni aggressive già durante la vita in comu­ne, ricordando che anche la figlia ha riferito di simili comportamenti. Essa ridimensiona altresì il di lui impegno nella cura dell'economia domestica e della minore ed espone la sua versione e le sue motivazioni riguardo alle vicissitudini familiari che hanno disunito la coppia. Allegazioni del genere non sono pertinenti. Decisivo è infatti accertare nel caso specifico, a un esame di verosimiglianza, quale sia attualmente la disciplina dell'affidamento che appare più adeguata all'interesse della figlia. Non si tratta di sanzionare comportamenti pregressi dei coniugi.

d) L'idoneità della madre alla custodia è invero litigiosa. L'istan­te riconosce che la moglie possiede le capacità di base per occuparsi della quotidianità della figlia, ma rimprovera alla medesima di non saper tenere G__________ lontana dal conflitto coniugale e di preservare la figura di lui. In particolare fa valere che la curatrice educativa si è dimessa a causa di una lettera del legale della moglie, che dal rapporto della curatrice emer­ge la mancata collaborazione di lei, che la convenuta “usa” la figlia coinvolgendola nelle questioni fra i coniugi, che essa lo ha escluso dalla vita di G__________ rifiutandogli ogni informazione su di lei, che essa fa credere alla minore di essere stata picchiata, minacciata e attaccata sessualmente, che essa lo ha intralciato nei suoi affari e ha prelevato somme importanti da conti comuni. Tutto ciò ‒ adduce l'appellante ‒ nuoce alla figlia e la priva della figura paterna. La convenuta contesta puntualmente gli addebiti, sostenen­do di avere cercato, contrariamente al marito, di tenere la figlia proprio al riparo dal conflitto coniugale.

Che l'idoneità di un genitore possa risentire della sua propensione a oscurare la figura dell'altro nella visione e considerazione del figlio è vero (I CCA, sentenza 11.2019.147 dell'11 agosto 2020 consid. 7). E nella fattispecie la modalità con cui la convenuta ha allontanato il marito dall'abitazione coniugale poteva anche mettere oggettivamente in cattiva luce il padre agli occhi della figlia, la quale al rientro da scuola ha appreso del repentino trasferimento di lui nella dépendance. Per di più, è indiscusso che la minore è stata coinvolta nel conflitto coniugale. A un sommario esame non è dato tuttavia di capire se ciò sia davvero avvenuto intenzionalmente per danneggiare l'immagine del padre, come questi pretende. Senza dimenticare che taluni comportamenti di lui, come la raccolta di documentazione tramite filmati e fotografie, possono avere alimentato i timori di G__________ (relazioni di R__________ __________ del 29 marzo 2021 sull'ascolto e del 30 luglio 2021 sul tentativo di mediazione). È assodato altresì che in un'occasione la convenuta ha chiesto documenti al marito per il tramite della figlia e che la convenuta non informa più il marito sull'andamento scolastico o la salute della minore, salvo obiettare che il padre se ne disinteressa (interrogatorio della moglie: verbale del 24 gennaio 2022, pag. 6). E non si può dire che, nei fatti, AO 1 abbia dimostrato solerzia nel promuovere le relazioni di G__________ con la curatrice, a prescindere dalle puntualizzazioni addotte dal suo legale (lettera della curatrice del 18 febbraio 2022: doc. 44). Per converso, nella misura in cui non hanno coinvolto la figlia, gli aspetti patrimoniali della vicenda sono irrilevanti per l'affidamento di G__________.

In definitiva, tenuto conto dell'alto livello di conflittualità fra coniu­gi, a un esame di verosimiglianza le mancanze della madre non paiono tali da comprometterne l'idoneità alla custodia. Gli atti non consentono nemmeno di ritenere, nel quadro di un giudizio sommario, che a tale riguardo il padre sia scevro di difetti o sia il genitore che offra migliori garanzie (relazioni di R__________ __________ del 29 marzo 2021 sull'ascolto e del 30 luglio 2021 sul tentativo di mediazione). Resta il fatto che il deterioramento della relazione fra padre e figlia non manca di destare preoccupazione e che al momento di decidere sul­l'affidamen­to in via definitiva potrebbe anche giustificarsi una valutazione specialistica. Quanto a una custodia alternata, a prescindere dalla posizione della figlia, tale disciplina sareb­be oggi impraticabile per la spiccata e accesa conflittualità fra coniugi, tant'è che né le parti né il Pretore aggiunto hanno preso in considerazione una simile ipotesi.

e) Circa il criterio della stabilità e la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio, l'appellante si duole che il Pretore aggiunto ha privilegiato una situazione riconducibile all'agire illecito della moglie, la quale lo ha indebitamente esiliato dall'abitazione coniugale, e soggiunge che egli si è sempre occupato della figlia, come pure della sua salute, e ha sempre partecipato alle attività scolastiche ed extrascolatiche di lei, sottolineando di avere più tempo a disposizione rispet­to alla moglie, la quale lavora a tempo pieno. La convenuta eccepisce, da parte sua, di essersi sempre occupata lei della figlia con l'aiuto di una collaboratrice domestica. Dagli atti risulta in realtà che anche il padre ha gestito alcuni aspetti della cura e dell'educazione di G__________ (relazione di R__________ __________ del 29 marzo 2021 sull'ascolto di G__________, pag. 1 e 3; lettera della dott. __________ Z__________ , dell'11 aprile 2021). Sta di fatto che egli non discute la capacità della moglie di far fronte alle necessità quotidiane della figlia. È vero per converso che la disponibilità di tempo di lui è maggiore rispetto a quella della moglie, essendo egli occupato professionalmente per due ore al giorno, mentre dall'aprile del 2019 la madre lavora a tempo pieno (interrogatori delle parti: verbale del 24 gennaio 2022, pag. 2 e 4). La stabilità e la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio hanno un ruolo predominante, nondimeno, nel caso di bambini piccoli, mentre per un adolescente è più importante l'appartenenza a una determinata cerchia sociale (I CCA sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021 consid. 7). La stessa G, del resto, recla­ma maggiore autonomia (relazione sul­l'ascolto del 29 marzo 2021, pag. 1). Avendo essa 13 anni compiuti, occorre ponderare anche il suo punto di vista.

f) Per giurisprudenza, il desiderio espresso da un figlio di vive­re con l'uno o con l'altro genitore va preso in considerazione quando il figlio ha già raggiunto un'età (di solito fra gli 11 e i 13 anni) che gli permetta di elaborare ragionamenti logici e di avere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura (DTF 131 III 556 consid. 1.2.2, 133 III 150 consid. 2.4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale del 25 agosto 2020 consid. 3.3.3, in: FamPra.ch 2020 pag. 1079; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021 consid. 13 con rinvio). In concreto G__________, durante la sua audizione (a quel momento aveva quasi 12 anni), ha chiaramente espres­so il desiderio di “vivere presso la madre e ricevere da lei le attenzioni riguardo alle cure”, mentre non “vorrebbe vivere parte della sua vita con [il padre] o almeno non stare con lui il fine settimana” (relazione sull'ascolto del 29 marzo 2021, pag. 2 e 3). Di lì a pochi mesi, poi, essa ha manifestato alle operatrici del punto d'incontro la volontà di non voler vedere il padre, riportando “sensazioni di ansia al pensiero di incontrarlo”, al punto che le specialiste si sono interrogate sulla “funzionalità degli incontri in questo particolare momento”, considerata “l'apparente mancanza di capacità nel sostenere gli incontri col genitore” (lettera del 6 dicembre 2021). Per finire le visite del padre si sono interrotte nell'ottobre del 2021 e le relazioni personali sono ora pressoché inesistenti (interrogatorio dell'istante: verbale del 24 gennaio 2022, pag. 3).

L'appellante sostiene che la figlia è manipolata dalla madre, che fa di tutto per alienarlo, e a sostegno della sua tesi ripercorre numerosi episodi, la cui correttezza e interpretazione è puntualmente contestata dalla convenuta, la quale fa valere che G__________ è stata sempre coerente nell'esprimere i propri desideri. L'istante aggiunge che la volontà della figlia è stata erroneamente interpretata, lamentando che il primo giudice ha ignorato i di lei “sintomi della PAS” ed elencando le circostanze che a suo parere denotano una sindrome di alienazione parentale, conclusioni avversate dalla moglie, la quale ricorda le difficoltà emerse in relazione all'esercizio del diritto di visita paterno e gli sforzi profusi in corso di procedura per ristabilire il rapporto fra padre e figlia.

Non si disconosce che G__________ risente dell'alta conflittualità insorta fra genitori e può versare in un conflitto di lealtà. Essa però è comparsa tre volte davanti alla delegata all'ascolto e nulla induce a dubitare che non si sia espressa liberamente, finanche con disegni, schemi e scritti che appaiono coerenti (relazione sull'ascolto del 29 marzo 2021, pag. 2). Anche le operatrici del punto d'incontro hanno constato le difficoltà della figlia persino a sopportare un diritto di visita sorvegliato (lettera del 6 dicembre 2021). Stante la ferma posizione della figlia, l'affidamento alla madre appare quindi l'unica soluzione praticabile. Quanto all'accertamento di eventuali patologie e, soprattutto, delle misure idonee per superarla, esso andrà eseguito se mai da specialisti nell'ambito della decisione sull'affidamento definitivo, fermo restando che né la delegata all'ascolto né le operatrici del punto d'incontro si sono espres­se al riguardo (relazione sull'ascolto del 29 marzo 2021 e lettera del 6 dicembre 2021). Le censure dell'appellante correlate alla custodia della figlia non giustificano pertanto di modificare l'assetto stabilito dal Pretore aggiunto.

  1. Quanto alle relazioni personali, che il Pretore aggiunto ha sospe­so, l'appellante chiede che nel caso in cui la figlia rimanga affidata alla madre gli siano assicurato un regolare e ampio diritto di visita, atto a permettergli di ristabilire la relazione con lei, cioè almeno un fine settimana ogni due (dal venerdì sera al lunedì mattina), una sera infrasettimanale con pernottamento e metà delle vacanze scolastiche.

a) Gli estremi che possono giustificare una sospensione delle relazioni personali tra il figlio e il genitore non affidatario sono già state illustrati dal primo giudice (sentenza impugnata, consid. 3c). Al riguardo basti rammentare che il genitore non affidatario ha il diritto di mantenere con il figlio le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tale diritto va definito secondo il bene del minorenne alla luce della situazione concreta. Dato che per uno svilup­po equilibrato del figlio il rapporto con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8), le visite del genitore non affidatario meritano di essere promosse per quanto possibile (v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2022.10 del 18 novembre 2022, consid. 7a). Il diritto di visi­ta, tuttavia, può essere limitato, negato o revocato se nuoce al bene del minorenne, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei loro doveri o non si curano seriamente del figlio, oppure per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). Il bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne. Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità. Una restrizione durevole non si giustifica, quindi, per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio sono buoni. Una soppressione, poi, entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di visita non possa ovviarsi altrimenti (sentenza del Tribunale federale 5A_177/2022 del 14 settembre 2022 consid. 3.1.1; analogamente: RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c consid. 5a con numerosi richiami; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2020.41 del 14 aprile 2021 consid. 8d con rinvii).

b) Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha evocato le risultanze dell'ascolto della figlia e i provvedimenti adottati nel corso della procedura, compreso il fallimento di una mediazione, l'istituzione di una curatela educativa, la disciplina dell'esercizio del diritto di visita in forma sorvegliata al punto d'incontro e le difficoltà riscontrate dalle operatrici. Ha ricordato che i rapporti tra padre e figlia si sono rarefatti, che secondo la madre la figlia rifiuta di recarsi al punto d'incontro per le visite e che la curatrice educativa ha lamentato l'impossibilità di assolvere il proprio incarico. Ha sottolineato che la minore ha espresso più volte disagio e malessere nell'incontrare il padre alla delegata all'ascolto, alla curatrice educativa e alle operatrici del punto d'incontro. Il primo giudice ha quindi ritenuto opportuno sospendere il diritto di visita, la cui forzatura appare contraria al bene di lei (sentenza impugnata, consid. 3c).

c) L'appellante ribadisce che la minore, condizionata e manipolata dalla madre, non è libera di pensare. Non dubita che essa abbia dato ai suoi interlocutori l'impressione di disagio e sofferenza, ma riconduce tale situazione alle forti pressioni subìte prima degli incontri. Sostiene che la moglie è stata lasciata agire incontrastata sulla figlia dopo che costei lo ha espulso dall'abitazione coniugale e chiede che siano disciplinati ampi diritti di visita, idonei a consentirgli di ristabilire le relazioni personali, facendo valere in particolare che non sussistono motivi per privarlo del diritto di trascorrere periodi di ferie con G__________. La convenuta contesta simili allegazioni, definite incompatibili con le risultanze istruttorie, e soggiunge che la sospensione del diritto di visita de­ve estendersi logicamente alle ferie.

d) Si conviene che la regolamentazione di un diritto di visita non dipende esclusivamente dalla volontà del figlio. I desideri di quest'ultimo, tuttavia, vanno tanto più considerati quanto più, vista l'età e lo sviluppo, il ragazzo riesca a formarsi una volontà autonoma a dispetto delle influenze ester­ne, ciò che avviene di regola attorno ai dodici anni. Qualora il minorenne assuma un'attitudine difensiva nei confronti del genitore non affidatario, occorre chiarirne le ragioni e appurare se il diritto di visita rischi real­mente di recargli pregiudizio. Ove tuttavia il figlio, capace di discernimento, opponga una strenua e ripetuta resistenza agli incontri, è opportuno rinunciare all'uso della forza. Il bene del figlio non può essere perseguito infatti attraverso la suggestione né la coartazione (sentenza del Tribunale federale 5A_699/2021del 21 dicembre 2021 consid. 6.1 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2020.82 del 19 agosto 2020 consid. 5a con rinvio).

e) In concreto l'appellante non contesta che la figlia abbia manifestato tenace resistenza agli incontri, i quali le possano causa­re sofferenza. Le risultanze istruttorie menzionate dal primo giudice, del resto, sono chiare (relazioni del 29 marzo 2021 sull'ascolto e del 30 luglio 2021 sul tentativo di mediazione; lettera del punto d'incontro del 6 dicembre 2021; lettera della curatrice del 18 febbraio 2022). L'appellante sostiene tuttavia che ampi diritti di visita gli consentirebbero di ristabilire la relazione con lei. Il problema è che la sua opinione non è sorretta da elementi oggettivi ed è finanche smentita dalla relazione delle operatrici del punto d'incontro, le quali ormai hanno espresso dubbi sulla funzionalità delle visite (lettera del 6 dicembre 2021). Non solo: la figlia denota anche reazioni di malessere fisico di fronte a situazioni di tensione, data la sua malattia cronica a livello respiratorio, come pure ansie ed episodi di sonnambulismo al pensiero di incontrare il padre (relazioni del 29 marzo 2021 sull'ascolto, pag. 2 e 3; lettera del punto d'incontro del 6 dicembre 2021). In simili circostanze la decisione del primo giudice di sospendere le relazioni personali appare giustificata dagli effetti negativi dovuti al diritto di visita. Di conseguenza anche visite durante le ferie estive non possono entrare in considerazione nella situazione attuale.

f) Non bisogna dimenticare tuttavia che, in assenza di altre misure, la sospensione delle visite potrebbe consolidare la rottura delle relazioni fra padre e figlia. Ora, la giurisprudenza ammette che, dandosi un rifiuto del figlio non motivato da ragioni comprensibili, si possano disporre brevi e sporadici “contatti promemoria” alla presenza di un moderatore per prevenire ‒ o almeno a limitare ‒ il processo con cui il figlio cancella progressivamente la figura del genitore non affidatario dalla sua coscienza o, peggio, interiorizza assunti irreali sul conto di tale genitore (sentenza del Tribunale federale 5A_1006/2021 del 15 dicembre 2021 consid. 4 in: FamPra.ch 2022 pag. 473). Ciò presuppone nondimeno che si conoscano le ragioni alla base della renitenza opposta dal figlio. Nel caso specifico, a ben vedere, non sono stati compiuti particolari accertamenti. Certo, G__________ ha riferito alla delegata all'ascolto “di nutrire delle paure per le reazioni che il padre ha avuto in passato” ancorché egli non l'abbia “mai punita fisicamente”, ma tenda a “prendersela con gli oggetti”, a “rinfaccia[re] facilmente”, a “utilizzare delle parole denigranti” come accusarla di non essere “capace d'imparare” se non capisce un compito. Gran parte dei timori, tuttavia, paiono legati alla disunione coniugale, come dimostra la preoccupazione che il padre “trovi delle prove (…) per dimostrare che la madre non è idonea e chieda l'affido alternato” o faccia “arrestare la madre per dividerla da lei” (relazione del 29 marzo 2021 sull'ascolto, pag. 2 e 3). Disporre “contatti promemoria” sarà dunque un'opportunità da prendere in seria considerazione. Prima tuttavia occorre esprimersi sul sostegno psicologico di cui si dirà senza indugio.

g) Intanto è bene ricordare che la raccomandazione della delegata all'ascolto affinché G__________ sia “seguita da uno specialista (pedopsichiatra o psicoterapeuta infantile) per fare ordine nelle sue relazione e i suoi vissuti” va senz'altro da seguita (relazio­ne citata, pag. 4). Il Pretore aggiunto ha confermato invero la curatela educativa, annoverando fra i compiti del curatore, oltre alla promozione dei contatti fra padre e figlia, quello di segnalare la necessità di interventi a protezione di G__________ come l'attivazione di un “sostegno da parte dei servizi sul territorio” (sentenza impugnata, consid. 3c in fine). La necessità di una presa a carico specialistica tuttavia risulta già con sufficiente verosimiglianza dagli accertamenti esperiti nella presente procedura. Dilazionare l'intervento non si giustifica, tant'è che il primo giudice ha già tentato di attivare misure di sostegno da parte del Servizio medico-psicologico (ordinanza del 30 aprile 2021). Poco importa che il tentativo sia decaduto infruttuoso per l'inconciliabilità degli impegni scolastici della figlia con l'attività terapeutica proposta dal servizio (ordinanza del 23 novembre 2021). Resta infatti la possibilità di impartire ai genitori istruzioni per la cura della figlia (art. 307 cpv. 3 CC), facoltà che spetta al giudice competente per la tutela dell'unione coniugale (art. 315a cpv. 1 CPC).

Occorre pertanto che in concreto i genitori organizzino al più presto un sostegno psicologico per G__________ presso uno specialista in pedopsichiatra o psicoterapeuta infantile. L'ordine va rivolto al genitore affidatario, che meglio può gestire gli aspetti pratici conciliando la terapia con gli impegni della figlia, la quale frequenta la scuola dell'obbligo a __________. E il provvedimento, oltre che adeguato, appare giustificato anche dal profilo della sussidiarietà (sul principio: I CCA, sentenza inc. 11.2020.24/80 del 17 dicembre 2020 consid. 4 in fine con richiami). “La presa a carico informale” e “in forma gratuita” da parte di una “amica psicologa” della convenuta, prospettata da quest'ulti­ma, non pare offrire in effetti sufficienti garanzie, già per il fatto che, data la relazione di amicizia con la madre, una simile figura non potrebbe offrire alla figlia uno spazio neutro per esprimersi liberamente sul conflitto di lealtà generato dalla disunione coniugale (interrogatorio della convenuta: verbale del 24 gennaio 2022, pag. 5). Quanto ai costi della terapia che non fossero assunti dalla cassa malati, essi andranno ad aggiungersi al fabbisogno in denaro della figlia e saranno a carico, conseguentemente, della quota di eccedenza spettante a ciascun membro della famiglia (per il calcolo: sotto, consid. 18). Fin d'ora si giustifica così di prevedere che tali costi saranno assunti per due quinti dal padre e per il resto dalla madre, la quale, genitore affidatario che gestisce il contributo alimentare per la figlia, potrà coprirlo per due quinti attingendo alla propria quota di eccedenza e per un quinto alla quota di eccedenza destinata alla figlia.

  1. L'appellante chiede dipoi che l'abitazione coniugale gli sia assegnata in uso, che sia disciplinato un ampio diritto di visita materno e che dagli incarichi conferiti al curatore educativo sia stralciato quello volto alla promozione dei contatti con lui (richieste di giudizio n. 2, 4 e 7). Tali domande presuppongono tuttavia che la figlia gli sia affidata. Non verificandosi in concreto tale presupposto, simili proposte risultano senza oggetto.

  2. Per il mantenimento della figlia l'istante chiede che la convenuta gli versi un contributo alimentare di fr. 1858.– mensili oltre agli assegni familiari (richiesta di giudizio n. 5). Anche tale richiesta di giudizio, tuttavia, presuppone che la figlia gli sia affidata. Egli non indica invece a quanto dovrebbe ammontare il contributo a suo carico qualora la custodia della figlia alla madre sia confermata in esito al presente giudizio. La questione va esaminata senza indugio.

a) Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Di conseguenza una richiesta di giudizio va formulata in modo tale che, dandosi accoglimento dell'azione, la relativa formulazione possa essere ripresa invariata nel dispositivo della decisione (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). È vero che l'esigenza di formulare conclusioni esplicite non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con il dispositivo della sentenza impugnata – si evinca senza equivoco a che cosa miri l'appellante (cfr. analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.194 del 3 gennaio 2023 consid. 2).

b) Nelle motivazioni del suo appello l'istante contesta gli accertamenti del Pretore aggiunto quanto al proprio reddito (da ridurre da fr. 6010.– a fr. 4858.– mensili), al suo fabbisogno minimo (da portare da fr. 4422.– a fr. 5058.– mensili), al fabbisogno minimo della moglie (da adeguare da fr. 4264.– a fr. 4550.– mensili) e al fabbisogno in denaro della figlia (da ridurre da fr. 2667.– a fr. 2621.– mensili). Egli adduce che “la moglie ha un'eccedenza di fr. 1858.–, il marito un ammanco di fr. 200.–”, ma non allude – neppure indirettamente – a una soppressione o a una riduzione del contributo di mantenimento per la figlia che il primo giudice ha posto a suo carico. Si ricordi che, dandosi contestazioni pecuniarie, un appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese. Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non dispensa dal formulare pretese pecuniarie quantificate nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 620 consid. 4.5 e 5 con riferimenti; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023 consid. 3.3.1). Le contestazioni relative a contributi alimentari per minorenni non sfuggono dunque alla regola (RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.145 del 16 dicembre 2022 consid. 2). In concreto l'appellante non indica per nulla – come si è detto – quale contributo alimentare egli intenda offrire alla figlia in luogo e vece di quello fissato dal Pretore aggiun­to nell'ipotesi in cui egli non ne ottenga la custodia. La cifra non può desumersi nemmeno dalla motivazione dell'appello, eventualmente facendo capo alla sentenza impugnata. Al­l'entità del contributo alimentare proposto in riforma della decisione impugnata l'appellante non allude nemmeno di scorcio. Ne segue che su questo punto l'appello non è motivato a sufficienza (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), onde la sua irricevibilità.

c) La doglianza relativa alla decorrenza del contributo alimentare segue la medesima sorte. Il Pretore ha fatto decorrere il contributo dal novembre del 2020, come chiedeva la convenuta, rilevando che il marito non si era espresso al riguardo e ha lasciato l'abitazione coniugale in quel mese (sentenza impugnata, pag. 15). L'appellante sostiene che la “questione” sarebbe pendente davanti alla Camera nell'ambito dell'appello contro il decreto cautelare e lamenta di aver lasciato la dépendance dell'abitazione coniugale solo nel maggio del 2021. La motivazione non è di facile comprensione. Sia come sia, l'interessato non propone una diversa data di decorrenza, sicché anche su tal punto l'appello risulta una volta ancora irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

d) Ricevibile è invece la censura riguardante l'autorizzazione a compensare i contributi di mantenimento dovuti per la figlia con quanto già versato dal padre per la retta della scuola privata dell'anno scolastico 2020/2021, che l'interessato quantifica in € 15 161.07. Il Pretore ha autorizzato l'istante a compensare il contributo di mantenimento a suo carico stabilito con decorrenza dal novembre del 2020 “con quanto già versato a titolo di contributo alimentare” in virtù del decreto cautelare del 28 maggio 2021 (fr. 3200.–: sentenza impugnata, pag. 17 e dispositivo n. 6.1). L'istante chiede di estendere tale autorizzazione a quanto da lui versato per la retta di G__________, facendo valere che il contributo a suo carico tiene conto anche delle spese scolastiche da lui anticipate prima della separazione, e lamenta che la madre ha sottaciuto tale circostanza. L'interessata obietta che la richiesta è tardiva e che spettava al marito farla valere a tempo debito.

Nuovi fatti e nuove domande sono ammissibili in appello in virtù dell'art. 296 CPC, applicabile in materia di filiazione. Ora, i pagamenti citati risultano dalla documentazione prodotta in questa sede (doc. I prodotto in appello) e non sono contestati dalla convenuta. Né questa contesta che tali oneri siano stati presi in considerazione dal primo giudice nell'ambito del calcolo del contributo alimentare per la figlia (senten­za impugnata, pag. 15). Ciò non toglie che la retta copre tutto l'anno scolastico 2020/2021, e quindi anche i mesi di settembre e ottobre del 2020 per i quali l'appellante non è tenuto al pagamento di contributi alimentari. La compensazione va pertanto autorizzata fino a concorrenza di fr. 12 851.– (ossia € 15 161.07 : 12 x10 mesi al tasso di cambio di 1.01716 considerato dal primo giudice), fermo restando che, in ragione della diffida ai debitori (sotto, consid. 12), la compensazione potrà avvenire solo per i contributi dovuti fino alla notifica (e al passaggio in giudicato) della presente sentenza (sotto, consid. 23). Eventuali spettanze che dovessero sussistere dopo tale compensazione, in dare o avere, andranno quindi liquidate in capitale.

  1. L'istante lamenta infine che il decreto cautelare del 14 luglio 2021 con cui il Pretore aggiunto, adito dalla moglie, ha ordinato alla __________ AG di trasferire da un conto postale bloccato a lui intestato su un conto bancario l'importo di fr. 3200.– mensili non è stato adeguato alla sentenza di merito, la quale stabilisce un contributo a suo carico di soli fr. 1082.– mensili, con la conseguenza che egli ha continuato a versare contributi in eccesso. Egli si duole altresì che tale ordine gli impedisce di compensare quanto versato in esubero con i contributi correnti. Chiede così che il conto sia liberato, “posto come egli postuli l'affidamento di G__________ e un contributo materno”. La convenuta osserva che, argomentando in tal modo, il marito palesa l'intenzione di non versare i contributi alimentari a suo carico.

L'ordine di trattenuta che precede è stato adeguato in via cautelare a fr. 1082.– mensili con decreto 29 luglio 2022 di questa Camera. L'importo della trattenuta andrà ulteriormente modifica­to in fr. 2700.– mensili in seguito al parziale accoglimento dell'appello della moglie. Non si giustifica invece una soppressione della diffida, sia perché la figlia resta affidata alla madre, sia perché, a un sommario esame, costei appare senz'altro in grado di versare al marito un eventuale conguaglio che dovesse giustificarsi dopo la compensazione fra quanto versato e quanto effettivamente dovuto fino al passaggio in giudicato del presente giudizio. Per il resto, neppure l'interessato contesta i presupposti che hanno giustificato la diffida.

II. Sull'appello di AO 1 contro la sentenza del 24 giugno 2022

  1. La convenuta contesta anzitutto il contributo alimentare per la figlia. A tal fine il Pretore aggiunto ha imputato al marito un reddito (in parte ipotetico) di fr. 6010.– mensili e ha calcolato il di lui fabbisogno minimo in complessivi fr. 4422.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione comprensiva delle spese accessorie stimata in fr. 1400.–, posteggio fr. 150.–, premio della cassa malati obbligatoria e assicurazione complementare fr. 375.–, assicurazione auto fr. 132.–, imposta di circolazione fr. 94.–, assicurazione economia domestica e RC privata fr. 30.–, oneri sociali fr. 1041.–, senza imposte siccome ritenute alla fonte). Ha poi accertato il reddito della moglie in fr. 6408.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di complessivi fr. 4264.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, oneri ipotecari fr. 2377.–, spese di riscaldamento fr. 300.– [dedotti fr. 535.– per la quota della figlia già compresa nel fabbisogno in denaro di lei], premio della cassa malati obbligatoria e assicurazione complementare fr. 401.–, assicurazione stabili, economia domestica e RC privata fr. 112.–, assicurazione auto fr. 69.–, imposta di circolazione fr. 91.–, spese di telefonia fr. 99.–, senza imposte siccome ritenute alla fonte).

Il primo giudice ha determinato in seguito il fabbisogno in denaro di G__________ in fr. 2667.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 535.–, premio della cassa malati fr. 120.–, costi della scuola privata complessivi fr. 1361.50, imposte fr. 50.– stimate), precisando che esso è coperto nella misura di fr. 200.–, rispettivamente fr. 250.– dal 16° anno di età, dagli assegni familiari. Egli ha così constatato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 1265.– mensili fino al maggio del 2025 e di fr. 1315.– mensili dopo di allora, eccedenza che ha ripartito in proporzione di due a uno fra genitori e figlia, onde un contributo di mantenimento complessivo per G__________ di fr. 2720.– mensili fino al maggio del 2025 e di fr. 2680.– mensili dopo di allora, assegni familiari non compresi. Rammentato che la minore è affidata alla madre e che in linea di principio spetterebbe così al padre farsi carico del suo mantenimento in denaro, il Pretore aggiunto ha constatato che, garantito a AP 1 il fabbisogno minimo e la quota di eccedenza, la disponibilità residua di lui ammonta a fr. 1082.– mensili fino al maggio del 2025 e a fr. 1062.– mensili dopo di allora. Quanto alla moglie, essa ha un margine disponibile di fr. 1638.– mensili, rispettivamente di fr. 1618.– mensili dal giugno del 2025, sufficiente per far fronte al fabbisogno scoperto della figlia. Di conseguenza egli ha posto a carico dell'istante un contributo alimentare per G__________ di fr. 1082.– mensili fino al maggio del 2025 e di fr. 1062.– mensili dopo di allora (assegni familiari non compresi).

  1. L'appellante chiede di rivalutare il reddito del marito, facendo valere che fino al novembre del 2021 quegli ha ricevuto indennità compensative di disoccupazione per fr. 9880.– mensili complessivi e percepisce tuttora restituzioni mensili di € 15 000.– per investimenti negli Stati Uniti. Essa sostiene inoltre che con un'attività a tempo pieno AP 1 potrebbe guadagnare fr. 12 350.– mensili e sottolinea che egli ha rinunciato a entrate di fr. 2000.– mensili decidendo unilateralmente di mettere in vendita un appartamento in comproprietà a __________ senza più appigionarlo. Per finire essa propone perciò di considerare ai fini del contributo di mantenimento per la figlia entrate (ipotetiche) di fr. 14 350.– mensili.

a) Riguardo alle indennità di disoccupazione il Pretore aggiunto ha rilevato che durante il suo interrogatorio il marito ha dichiarato di non percepire più simile prestazioni, poiché il termine è scaduto il 25 novembre 2021 (sentenza impugnata, pag. 12 a metà). Nelle sue osservazioni all'appello il marito ribadisce di non riscuotere più tali indennità dal dicembre 2021, ciò che la moglie non contesta. Vanno nondimeno considerate le indennità da lui percepite fino a quella data, visto che i contributi decorrono dal novembre del 2020. Quanto al loro ammontare, la convenuta sostiene che, unite al guadagno intermedio, siffatte prestazioni garantivano al coniuge entrate complessive per fr. 9880.– mensili, pari all'80% del guadagno assicurato. Tale modalità di calcolo non è tuttavia corretta (‹https://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/personein-cerca-dimpiego/che-cosa-e-il-guadagno-intermedio›). Inoltre la prestazione in rassegna è soggetta agli oneri sociali e all'imposta alla fonte (cfr. doc. WW). Sta di fatto che in prima sede mancavano i dati per il periodo successivo all'aprile 2021 (doc. VV e WW). Nel quadro del suo appello contro la sentenza del 24 giugno 2022 il marito ha poi prodotto i conteggi delle prestazioni riscosse dal novembre 2020 al novembre 2021, dai quali risulta un'entrata media di fr. 2655.50 mensili netti (doc. R di appello nell'inc. 11.2022.110). Considerato lo stipendio percepito dalla Banca __________ S.p.A., che il Pretore aggiunto ha accertato in fr. 6010.– mensili netti (non contestati), le entrate effettive del marito fino al novembre del 2021 vanno così rivalutate a fr. 8665.– mensili.

b) Quanto alle restituzioni di € 15 000 mensili per investimenti eseguiti dal marito negli Stati Uniti, il Pretore aggiunto ha spiegato che non è stato reso verosimile il tipo d'investimento né il tipo di rimborso, la documentazione prodotta al riguardo essendo in inglese (sentenza impugnata, pag. 13 verso il basso). La convenuta obietta che in virtù del principio inquisitorio il primo giudice avrebbe dovuto domandare ragguagli al marito e che, in ogni modo, spettava a quest'ultimo dimostrare come tali entrate non costituiscano redditi. L'istante ribadisce che le cifre in questione sono un rimborso di capitali da lui investiti, i quali rientrano pertanto nella sua sostanza. A prescindere dalla ricevibilità della documentazione in inglese prodotta dal marito con il memoriale conclusivo (allegati 143 e 144) e dal fatto che già durante il suo interrogatorio AP 1 ha qualificato tali versamenti come “restituzioni” di investimenti effettuati negli Stati Uniti (verbale del 24 gennaio 2022, pag. 2), neppure l'appellante considera tali importi alla stregua di redditi del coniuge nei calcoli del contributo alimentare per la figlia. Essa sostiene invero che per finanziare il fabbisogno in denaro della figlia il marito può attingere alla propria sostanza, ma – come si vedrà oltre (consid. 18 e 19) – nella fattispecie tale fabbisogno è ampiamente coperto. Su questo punto non è dunque il caso di attardarsi.

c) Per quel che attiene al computo di un reddito ipotetico, il Pretore aggiunto ha constatato che il marito ha stipulato il 14 dicembre 2021 un nuovo contratto di collaborazione commerciale, il quale prevede una retribuzione annua di € 74 000.– (inferiore a quella di € 90 000.– fissata per il 2020 e il 2021). AP 1 ha dichiarato inoltre di essere occupato in tale attività per due ore al giorno, ma nulla induce ritenerlo inidoneo a un impegno maggiore dal profilo dell'età, della salute, degli oneri di accudimento o della sua formazione professionale. Il primo giudice gli ha imputato così un reddito (in parte) ipotetico di fr. 6010.– mensili, pari quanto costui guadagnava nel 2020 e 2021 (sentenza impugnata, pag. 13 a me­tà). La convenuta fa valere – in sintesi – che un reddito siffatto corrisponde a un grado d'occupazione del 28% e che il marito non ha intrapreso alcuno sforzo per reperire una nuova attività. Chiede pertanto che al coniuge sia imputato un reddito di fr. 12 350.– mensili netti, pari al guadagno assicurato che risulta dai conteggi della disoccupazione. L'istante obietta che per contratto egli deve essere a completa disposizione del datore di lavoro senza svolgere lavori paralleli e contesta di aver mutato la sua situazione lavorativa dopo la separazione. Sostiene altresì di stare “verificando soluzioni alternative in Svizzera” e che il suo reddito attuale è di soli fr. 4752.– mensili netti.

I presupposti che giustificano il computo di un reddito ipotetico sono già stati diffusamente illustrati dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 12 e 13). Al riguardo non occorre ripetersi. Ora, nella fattispecie è possibile che l'attuale attività professionale vincoli il marito, in ragione di obblighi di disponibilità e di esclusività, al punto da non essere conciliabile con altri impieghi nonostante occupi solo poche ore al giorno (doc. NN e OO). La questione è che i proventi di tale attività sono notevolmente inferiori a quelli conseguiti dall'interessato prima di rivolgersi all'assicurazione disoccupazione, tant'è che egli ha beneficiato di indennità giornaliere calcolate sul guadagno massimo assicurato di fr. 12 350.– mensili (art. 23 LADI e art. 18 LPGA). Inoltre l'istante era consapevole che il diritto a tali prestazione era destinato a esaurirsi nel corso del 2021 (doc. O). Non poteva dunque accontentarsi del guadagno intermedio che gli derivava dal contratto di collaborazione commerciale con la Banca __________ S.p.A. di __________, ma avrebbe dovuto attivarsi per tempo nella ricerca di un'altra occupazione. Il fatto di stare “verificando soluzioni alternative in Svizzera” non basta per rendere verosimile l'impossibilità di reperire tempestivamente un impiego meglio retribuito, anche perché l'esigenza di sostentare debitamente la famiglia prevale sulla libera scelta della professione. Anzi, se necessario, si può esigere che un interessato estenda le sue ricerche fuori del suo campo di formazione professionale, anche in ambiti me­no qualificati (RtiD II-2020 pag. 843 n. 8c consid. 6b con richiami).

Un'altra questione è valutare l'ammontare del guadagno virtuale. Un eventuale reddito ipotetico, infatti, non va determinato in astratto ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 147 III 321 consid. 5.6; 143 III 235 consid. 3.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richia­mi). Presso l'attuale datore di lavoro il marito, economista di formazione, è definito – fra l'altro – come “soggetto attivo nel­l'ambito delle operazioni di gestione del patrimonio liquido” e la descrizione dei suoi compiti attesta che egli vanta competenze altamente specifiche del settore (doc. OO). Il proble­ma è che redditi per profili tanto specializzati non possono dirsi notori. L'appellante si dilunga in calcoli sull'impegno orario del marito e fa riferimento al guadagno assicurato ai fini delle indennità di disoccupazione, ma non prospetta concretamente quale datore di lavoro sarebbe disposto ad assume­re il marito con uno stipendio di fr. 12 350.– mensili netti. D'altro canto la stima del reddito ipotetico operata dal primo giudice appare, già a un sommario esame, troppo cauta. Anche senza voler considerare i redditi tra € 400 000 e € 550 000 annui (doc. BBB) e il trattamento di fine rapporto risalente al giugno del 2016 di € 400 000 (doc. MMM) conseguiti dal marito negli anni antecedenti il trasferimento in Svizzera, dagli atti risulta che anco­ra nel 2017 egli dichiarava entrate al netto degli oneri sociali per circa fr. 136 000.– (doc. 28).

Tutto ponderato, pertanto, si può presumere che, si fosse attivato per tempo nella ricerca di un impiego meglio remunerato in vista della fine delle indennità di disoccupazione, l'istante avrebbe verosimilmente potuto conseguire un reddito almeno pari a quello che, secondo le statistiche, consegue nel Ticino un laureato della sua età ed esperienza al beneficio di un permesso di dimora quale specialista in economia senza funzioni di quadro nel ramo dei servizi finanziari in un'azienda media o grande (valore centrale [mediana] di fr. 10 379.–, rispettivamente di fr. 10 419.– mensili lordi (Salarium, calcolatrice statistica dei salari 2018, in: ‹https://www.gate.bfs.admin.ch/sala­rium/public/index.html#/start›). Tenuto conto degli oneri sociali e dell'imposta alla fonte, a un esame di verosimiglianza si giustifica perciò di imputare all'istante dal dicembre del 2021 un reddito di fr. 8000.– mensili netti, per altro nell'ordine di grandezza delle entrate su cui egli poteva contare prima della separazione.

d) Per finire la convenuta chiede di ascrivere all'istante un reddito ipotetico di fr. 2000.– mensili, rimproverando a costui di avere rinunciato unilateralmente alle entrate della locazione di un appartamento a __________ in comproprietà dei coniugi. Essa riconosce di essere stata d'accordo con la vendita ma lamen­ta che la decisione di disdire le utenze, di asportare il mobilio e di lasciar decadere il mandato all'agenzia incaricata della vendita è stata presa unilateralmente dal marito. L'istante obietta che l'argomento è sollevato per la prima volta in appello e che in Italia la vendita di un immobile appigionato è praticamente impossibile, motivo per cui egli ha disdetto le utenze e liberato l'appartamento. Fa valere inoltre di avere dimostrato che la locazione non aveva senso dal profilo economico, date le spese accessorie e gli oneri fiscali. Sull'ammissibilità di nuove doman­de in appello in procedure rette dal principio inquisitorio illimitato già si è detto (sopra, consid. 11d). Ciò posto, stante l'accordo sul principio della vendita dell'appartamento in comproprietà, il rimprovero al marito di avere disdetto le utenze e svuotato l'appartamento non appare giustificato. Né la convenuta pretende, del resto, che il marito abbia ostacolato iniziative da lei eventualmente intraprese come comproprietaria per mettere a frutto tale sostanza immobiliare o per promuovere la vendita. Non può dunque addebitare al coniuge mancati introiti, dai quali andrebbero in ogni modo dedotti i relativi oneri.

  1. In relazione al fabbisogno minimo del marito, la convenuta fa valere che fino al maggio del 2021 quegli ha abitato nella dépendance dell'abitazione coniugale e non ha avuto spese, che il costo del posteggio non si giustifica, lavorando egli a domicilio, e che il premio per l'assicurazione dell'economia domestica e la re-sponsabilità civile privata non è stata dimostrata. Chiede pertan­to di ridurre il di lui fabbisogno a fr. 2842.– mensili fino al maggio del 2021 e a fr. 4242.– mensili dopo di allora. L'istante, da parte sua, propone un aumento del proprio fabbisogno minimo a fr. 5058.– mensili, chiedendo di rivedere il minimo esistenziale del diritto esecutivo, il costo dell'alloggio, gli oneri sociali e le spese di trasferta, oltre che di riconoscergli un'indennità per spese di telefonia analoga a quella della moglie. Le poste controverse vanno esaminate singolarmente.

a) In merito al costo dell'alloggio il Pretore aggiunto ha ritenuto che quello esposto dal marito (fr. 2450.– mensili, spese accessorie comprese) fosse eccessivo, l'ente locato di 4.5 locali essendo adibito a ufficio. Egli ha quindi ridimensionato la posta a fr. 1400.– mensili, spiegando che da una breve ricerca sulle piattaforme immobiliari online tale importo risulta sufficiente per locare un appartamento di 3.5 locali nella regione con una spesa proporzionata ai costi abitativi della moglie (sentenza impugnata, pag. 14). A ragione, tuttavia, la convenuta fa valere che inizialmente il marito non aveva spese di alloggio, occupando egli la dépendance dell'abitazione coniugale. Nel suo fabbisogno minimo non possono quindi essere inclusi oneri inesistenti (sentenza del Tribunale federale 5A_1048/2021 dell'11 ottobre 2022 consid. 8.2 con rinvio a DTF 121 III 20; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 5a). Né l'interessato pretende di avere partecipato al costo dell'alloggio coniugale fra il novembre del 2020 e l'aprile del 2021. La spesa per la locazione va pertanto riconosciuta solo dal 1° maggio 2021, momento in cui è stato firmato il relativo contratto (doc. EEEE), il marito avendo dichiarato di essersi trasferito nel nuovo alloggio in quel mese (verbale del 24 gennaio 2022, pag. 1).

Quanto all'entità della spesa, l'istante fa valere di avere diritto a un alloggio pari a quello della moglie, ricorda che il Pretore aggiunto gli ha imposto di lasciare la dépendance entro 30 giorni e dichiara di avere locato un alloggio a __________ per stare vicino alla figlia. Invero la convenuta occupa ora, con la sola figlia, l'abitazione coniugale costituita da una casa unifamiliare con dépendance e ampio giardino (particella n. 1108 RFD di __________, di 3113 m²: doc. D). Inoltre, come si vedrà in appresso (consid. 16d), per l'alloggio essa vede riconosce­re nel suo fabbisogno minimo un costo complessi­vo, già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia, di oltre fr. 2300.– mensili (sotto, consid. 16d). D'altro lato un appartamento di quattro locali e mezzo di 105 m² non appare per nulla, già a un primo esame, sovradimensionato per le necessità del marito se si considera che, oltre al soggiorno e alla camera da letto, è legittimo prevedere altri due locali in vista dell'esercizio (auspicato) del diritto di visita con la figlia e del fatto che egli lavora a domicilio (doc. EEEEE). Poco importa che per contratto l'ente locato sia adibito a uso commerciale, AP 1 abitando effettivamente in quel­l'appartamento (doc. 41). A un sommario esame non si ravvisano di conseguenza gli estremi per scostarsi dalla spesa effettiva da lui esposta.

b) Quanto alle spese per il posteggio, appare senz'altro verosimile che il marito, data la sua attività di consulente, debba recarsi con una certa regolarità presso il datore di lavoro a __________ (doc. N e O). A ragione il primo giudice ha dunque riconosciuto tale esborso legato all'uso di un veicolo privato a scopo professionale, fermo restando che la spesa va riconosciuta anch'essa dal maggio del 2021, quando l'interessato ha stipulato il contratto di locazione (doc. EEEEE). L'interessato espone altresì spese di trasferta di fr. 100.– mensili, facendo valere, appunto, di recarsi a __________ per lavoro una o due volte la settimana. Il Pretore aggiunto non ha riconosciuto alcunché, rimproverando all'istante di non avere reso verosimile gli oneri per le trasferte e i pasti fuori casa (sentenza impugnata, pag. 14). In questa sede il marito si limita a ripetere di dover compiere regolari trasferte e sostiene di non ricevere rimborsi dal datore di lavoro, ma non fornisce il minimo elemento che renda verosimile l'ammontare dell'importo esposto e, soprattutto, la frequenza delle trasferte. Questa Camera non può dunque procedere a stime aleatorie.

c) Il Pretore aggiunto ha riconosciuto nel fabbisogno minimo del marito un premio per l'assicurazione dell'economia domestica e la responsabilità civile privata stimato in fr. 30.– mensili. La convenuta oppone che la spesa non è stata dimostrata, ma unicamente esposta nella distinta delle “spese correnti mensili” da lui prodotta (doc. P). Essa dimentica tuttavia che al momento in cui il marito è stato chiamato a esporre il proprio fabbisogno minimo quando abitava ancora nella dépendance dell'abitazione coniugale. Essendo egli stato tenuto a costituire un domicilio proprio, quindi, si giustifica di riconoscergli un'adeguata copertura assicurativa, il cui principio, per altro, non è stato contestato al dibattimento (verbale del 22 marzo 2021). Del resto, anche nel fabbisogno minimo della moglie il Pretore aggiunto ha inserito una voce per “assicurazioni sta-bili, ED e RC” di fr. 112.– mensili (sentenza impugnata, pag. 14). Quanto all'importo, l'interessata non contesta la stima del primo giudice.

d) Il marito, da parte sua, fa valere di avere versato contributi personali all'AVS/AI di fr. 1216.92 mensili nel 2020 e di fr. 1185.40 mensili nel 2021, mentre per il 2022 stima un onere di fr. 897.– mensili. Dal dicembre del 2021 tuttavia all'istante è imputato un reddito ipotetico al netto degli oneri sociali, di modo che simile posta del fabbisogno minimo non si giustifica più. Per il periodo dal novembre 2020 al novembre 2021 gli atti prodotti in appello consentono di determinare l'onere per contributi personali che l'interessa­to è tenuto ad assumere in qualità di “salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo” in una media di fr. 1190.– mensili arrotondati (doc. OO; doc. S prodotto in appello nell'inc. 11.2022.110). La richiesta di rivalutare il minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 1350.– mensili (osservazioni, pag. 5), infine, è correlata alla richiesta di affidamento della figlia che non può essere accolta. AP 1 rivendica infine un'indennità per spese di telefonia di fr. 99.– mensili, pari a quelle riconosciute nel fabbisogno minimo della moglie (pag. 6). Ora, nel sistema del metodo “a due fasi” se – come in concreto – le condizioni economiche della famiglia lo consentono si può considerare nel cosiddetto fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto civile” – fra l'altro – un'indennità forfettaria per spese di telefonia e di comunicazione (DTF 147 III 282 consid. 7.2; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.1/2 del 17 ottobre 2022 consid. 9). La rivendicazione, ricevibile in virtù dell'art. 296 CPC (ancorché presentata la prima volta in appello), può dunque essere accolta.

e) In definitiva il fabbisogno minimo dell'istante va ricondotto a fr. 3090.– mensili fino all'aprile del 2021, aumentato a fr. 5720.– mensili dopo di allora fino al novembre del 2021 e ricondotto nuovamente a fr. 4530.– mensili in seguito (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione con spese accessorie fr. 2450.– [dal maggio del 2021], posteggio fr. 150.– [dal maggio del 2021], premio della cassa malati obbligatoria e del­l'assicurazione complementare fr. 375.–, assicurazione auto fr. 132.–, imposta di circolazione fr. 94.–, assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 30.– [dal maggio del 2021], oneri sociali fr. 1190.– [fino al novembre del 2021], telefonia fr. 99.–, senza imposte siccome ritenute alla fonte).

  1. Litigioso è anche il fabbisogno minimo della convenuta, che l'interessata chiede di aumentare a fr. 4510.65 mensili per tenere conto delle spese di manutenzione del giardino e di quelle per la manutenzione della termopompa. Da parte sua il marito contesta la spesa di telefonia e l'importo base del minimo esistenziale del diritto esecutivo.

a) Il Pretore aggiunto non ha ammesso la spesa per la manutenzione del giardino con l'argomento che un simile onere non è stato reso verosimile durante la vita in comune (sentenza impugnata, pag. 15). L'appellante fa valere che il marito nulla ha contestato al riguardo e neppure pretende di essersi occupato lui della manutenzione, sicché è verosimile che l'onere ci sia sempre stato. L'istante sostiene che la moglie non si è mai curata del giardino e ha sempre delegato tutto a lui. Egli non contesta però che il giardino necessiti di manutenzione, né discute l'ammontare della spesa che risulta dalla fattura agli atti né, tanto meno, pretende che la moglie debba occuparsi personalmente di tali lavori. In definitiva la spesa di fr. 208.35 mensili merita di essere riconosciuta siccome correlata a un normale uso dell'abitazione coniugale attribuita alla moglie (doc. 15).

b) Per quanto attiene alla spesa di fr. 100.– mensili per la manutenzione della termopompa, il primo giudice ha rilevato che la stima non è documentata (sentenza impugnata, pag. 15). La convenuta obietta che il marito non ha contestato l'importo. Se non che, in una materia retta – come in concreto (art. 296 CPC) – dal principio inquisitorio illimitato il giudice non è vincolato dalle ammissioni o alle contestazioni delle parti. Ed essa non contesta di non avere reso verosimile l'ammontare della spesa né propone, con l'appello, elementi concreti o mezzi di prova che suffraghino la pretesa.

c) Le contestazioni del marito riferite all'importo base del mini­mo esistenziale del diritto esecutivo sono correlate, una volta ancora, alla richiesta di affidargli la figlia. Circa la posta per la “telefonia”, già si è visto (consid. 15d) che di per sé un simile supplemento è ammissibile nel cosiddetto fabbisogno “minimo allargato”. L'entità della spesa, poi, non è contestata.

d) Anche tenendo calcolo della quota per il costo dell'alloggio già compresa nel fabbisogno in denaro di G__________ (il 20% della spesa effettiva, secondo la dottrina e la prassi di questa Camera relativa al metodo di calco­lo “a due fasi” nel caso di un figlio unico (I CCA, sentenza inc. 11.2021.1/2 del 17 ottobre 2022, consid. 11 con rinvii), in definitiva il fabbisogno minimo della moglie va aumentato a fr. 4430.– mensili (mini­mo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, costi per l'alloggio fr. 2308.35 [oneri ipotecari fr. 2377.–, riscaldamento fr. 300.–, manutenzione giardino fr. 208.35, dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia di fr. 577.–], assicurazione stabili, economia domestica e RC privata fr. 112.–, assicurazione auto fr. 69.–, premio della cassa malati obbligatoria e assicurazione complementare fr. 401.–, imposta di circolazione fr. 91.–, indennità di telefonia fr. 99.–, senza imposte siccome ritenute alla fonte).

  1. In merito al fabbisogno in denaro di G__________ l'appellante chiede di rivalutarlo a fr. 3090.40 mensili, adattando il costo dell'alloggio e le imposte. Le voci vanno trattate singolarmente.

a) Sulle spese di manutenzione del giardino e per la termopom­pa già si è detto (consid. 16a e 16b). La quota del costo dell'alloggio nel fabbisogno in denaro della figlia va dunque portata da fr. 535.– a fr. 577.– (sopra, consid. 16d).

b) In relazione all'onere fiscale l'appellante ricorda di avere stimato il carico tributario della madre in fr. 9007.20 annui e che, dedotta la trattenuta alla fonte di fr. 5266.50, la differenza di fr. 361.75 mensili va inserita nel fabbisogno in denaro della figlia. Secondo la giurisprudenza più aggiornata, nel fabbisogno in denaro di un figlio va compresa una quota per le imposte dovute dal genitore affidatario, quota che si calcola nel seguente modo: entrate del figlio (cioè il contributo alimentare), più gli assegni familiari e le eventuali rendite da assicurazio­ni sociali (ma non il guadagno del figlio né il contributo di accudimento), diviso l'ammontare del reddito complessivo del genitore affidatario (DTF 147 III 462 consid. 4.2.3.5).

Nella fattispecie è verosimile che la convenuta, tassata alla fonte, dato il livello dei redditi del marito durante la vita in comune sia soggetta alla tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria (art. 108 LT e art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento sull'imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria: RL 640.120; doc. 28). I contributi alimentari percepiti per la figlia andranno quindi dedotti dal reddito imponibile del padre e cumulati a quello della madre, incidendo sul di lei carico fiscale nonostante la tassazione alla fonte. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, tuttavia, la quota delle imposte da inserire nel fabbisogno in denaro della figlia non corrisponde neces- sariamente alla differenza fra l'imposta ordinaria e l'imposta alla fonte, già per il fatto che nella tassazione ordinaria si tie­ne conto anche di redditi della sostanza e delle deduzioni. Inoltre si applicano coefficienti diversi. Per di più, l'interessata non ha addotto elementi sufficienti per definire il suo carico fiscale complessivo. Essa ha allegato alla sua distinta delle spese un calcolo dell'onere tributario sulla base di un imponibile (cantonale e federale) di fr. 85 000.– annui (doc. 15), ma non spiega come abbia stimato tale dato, segnatamente quali redditi e quali deduzioni abbia considerato. Né questa Came­ra può procedere essa medesima per apprezzamento, tutto ignorandosi sulla sostanza e sui relativi redditi, a partire dal valore locativo del­l'abitazione coniugale. Gli argomenti sollevati con l'appello, in definitiva, non consentono di scostarsi dalla valutazione del primo giudice.

c) È appena il caso di rilevare, infine, che la figlia essendo affidata alla madre, la richiesta dell'istante di adattare la posta per l'alloggio “presso il padre” si rivela d'acchito senza ogget­to. In definitiva, il fabbisogno minimo “allargato” di G__________ va dunque rivalutato in fr. 2508.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo del­l'alloggio fr. 577.–, premio della cassa malati fr. 120.–, costi della scuola privata fr. 1361.50, imposte fr. 50.– stimate, dedotti gli assegni famigliari di fr. 200.–). Non si trascura che dal 16° compleanno G__________ avrà diritto, dandosene i presupposti, ad assegni di formazione di fr. 250.– mensili in luogo dell'assegno familiare di fr. 200.– mensili. Considerato tuttavia che nel frattempo essa avrà terminato la scuola media e che quindi il contributo alimentare in suo favore andrà aggiornato alla luce dei nuovi costi di formazione, non si giustifica di prevedere già in questa sentenza un adattamento (per altro modesto) per il lasso di tempo successivo al maggio del 2025.

  1. L'applicazione del metodo di calcolo “a due fasi” fa sì che l'eccedenza registrata dal bilancio familiare dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni membro della famiglia va suddivisa tra i coniugi stessi e i figli nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, DTF 147 III 293, 147 III 301). Il criterio non è contestato in appello. Il quadro del bilancio familiare che ne risulta è il seguente:

Dal novembre del 2020 fino all'aprile del 2021

reddito del padre fr. 8 665.–

reddito della madre fr. 6 408.–

fr. 15 073.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato” del padre fr. 3 090.–

fabbisogno minimo “allargato” della madre fr. 4 430.–

fabbisogno minimo “allargato” di G__________ fr. 2 508.–

fr. 10 028.– mensili,

eccedenza da ripartire fr. 5 045.–

quota di due quinti (padre e madre) fr. 2 018.–

quota di un quinto (figlia) fr. 1 009.– mensili,

mantenimento in denaro di G__________:

fr. 2508.– + fr. 1009.– = fr. 3 517.– mensili.

Dal maggio del 2021 al novembre del 2021

reddito del padre fr. 8 665.–

reddito della madre fr. 6 408.–

fr. 15 073.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato” del padre fr. 5 720.–

fabbisogno minimo “allargato” della madre fr. 4 430.–

fabbisogno minimo “allargato” di G__________ fr. 2 508.–

fr. 12 658.– mensili,

eccedenza da ripartire fr. 2 415.–

quota di due quinti (padre e madre) fr. 966.–

quota di un quinto (figlia) fr. 483.– mensili,

mantenimento in denaro di G__________

fr. 2508.– + fr. 483.– = fr. 2 991.– mensili.

Dal dicembre del 2021 in poi

reddito del padre fr. 8 000.–

reddito della madre fr. 6 408.–

fr. 14 408.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato” del padre fr. 4 530.–

fabbisogno minimo “allargato” della madre fr. 4 430.–

fabbisogno minimo “allargato” di G__________ fr. 2 508.–

fr. 11 468.– mensili,

eccedenza da ripartire fr. 2 940.–

quota di due quinti (padre e madre) fr. 1176.–

quota di un quinto (figlia) fr. 588.– mensili,

mantenimento in denaro di G__________

fr. 2508.– + fr. 588.– = fr. 3 096.– mensili.

  1. I calcoli che precedono impongono due precisazioni. La prima concerne la quota di eccedenza che pertiene alla figlia. In una recente sentenza questa Camera ha giudicato esorbitanti, infatti, contributi di mantenimento per un figlio che avrebbero compreso, secondo i periodi, quote di eccedenza (cioè oltre il fabbisogno minimo “allargato”) varianti tra fr. 801.– e fr. 1493.– mensili, sicché ha limitato per finire il contributo alimentare al fabbisogno in denaro che la precedente giurisprudenza riconosceva a un figlio, secondo dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professiona­le del Canton Zurigo, nel caso di famiglie particolarmente abbienti (I CCA, sentenza inc. 11.2021.1/2 del 17 ottobre 2022 consid. 14 con rinvii a DTF 147 III 286 consid. 7.3; RtiD II-2010 pag. 635 consid. 8c). In concreto il contributo alimentare che spetterebbe a G__________ nel periodo compreso fra il novembre del 2020 e l'aprile del 2021 in base al calcolo appena illustrato eccede anch'esso quanto le citate raccomandazioni, fondate su redditi medi nazionali, prevedo­no per un figlio di età compresa fra i 5 e i 12 anni, ovvero un fabbisogno in denaro di fr. 1322.– mensili, già adattata la posta dell'alloggio alla spesa concreta e dedotti gli assegni familiari (edizio­ne 2020). Cumulata la maggiorazione del 25% per famiglie particolarmente abbienti e aggiun­te le spese scolastiche di fr. 1361.50 mensili, il fabbisogno in denaro di G__________ calcolato sulla scorta delle citate raccomandazioni ammonterebbe così a fr. 3264.– mensili, cioè fr. 253.– mensili meno di quanto risulta dal calcolo “a due fasi” sopra esposto.

Sta di fatto che, a differenza del precedente testé evocato, il contributo alimentare per la figlia di fr. 3517.– mensili si limi­ta nel caso in esame a un breve periodo (sei mesi). Inoltre G__________ segue svariate attività extrascolastiche (canto, violino, pattinaggio, vela) i cui costi eccedono già a prima vista quanto prevedono le citate raccomandazioni per “tempo libero e formazione” (doc. 15). Riguardo ai periodi successivi, poi, la quota di eccedenza appare idonea ad assicurare non solo la copertura delle attività extrascolastiche, ma anche un certo margine per le vacanze e altre spese non incluse nel fabbisogno minimo “allargato”. Non si ravvisano quindi gli estremi per ridurre il mantenimento in denaro che risulta dal precedente calcolo in forza dell'ordinario meto­do “a due fasi”.

  1. Il secondo approfondimento concerne la ripartizione del mantenimento della figlia tra i genitori. L'appellante chiede che l'intero contributo alimentare sia posto a carico del padre, giacché essa si occupa appieno di G__________, prestando così il suo contributo in natura (appello, pag. 13 seg.). L'attore non si esprime in proposito, limitandosi a rinviare alle sue contestazioni sul proprio reddito e i fabbisogni minimi dei coniugi (osservazioni, pag. 10).

a) Il mantenimento del figlio consiste nella cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie (art. 276 cpv. 1 CC al quale rinvia l'art. 176 cpv. 3 CC). Esso va dunque assicurato in natura e in denaro; le due forme sono equivalenti. I genitori provvedo­no in comune al debito mantenimento del minorenne, ciascu-no nella misura delle proprie forze (art. 276 cpv. 2 prima parte CC). Per determinare il contributo alimentare dovuto da ogni genitore a norma dell'art. 285 cpv. 1 CC in caso di separazione occorre pertanto considerare, oltre alla rispettiva capacità contributiva, l'apporto delle prestazioni in natura fornite dall'uno e dall'altro. Prestazioni in natura non sono soltanto le cure e la vigilanza accresciute dandosi figli in tenera età, ma anche le mansioni domestiche svolte in cuci­na, per il bucato, le spese, l'aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici, l'assistenza in caso di malattia, i servizi di accompagnamento e il sostegno a tutte le esigenze quotidiane per lo sviluppo del figlio (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con numerosi rinvii; ancora più di recente: Hausheer/Gei­­ser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7ª edizio­ne, pag. 442 n. 1363; Fountoulakis in: Basler Kommentar ZGB I, 7ª edizione, n. 22 ad art. 285, entrambi con riferimenti).

b) Se i genitori si suddividono la cura e l'educazione del figlio, essi devono – in linea di principio e sempre che dispongano di sufficiente capacità contributiva – versare entrambi prestazioni pecuniarie, in proporzione inversa a quella assicurata in natura. In caso di custodia paritaria i genitori devono provvedere al mantenimento in denaro del figlio – per principio – in uguale misura, tenuto conto della rispettiva capacità contributiva (sentenza del Tribunale federale 5A_727/2018 del 22 agosto 2019 consid. 4.3.2.1 e 4.3.2.3 con rimandi, in: FamPra.ch 2019 pag. 1215; cfr. anche senten­za del Tribunale federale 5A_147/2019 del 5 marzo 2020 consid. 3.1; in dottrina: Haus­heer/Gei­­ser/Aebi-Müller, op. cit., pag. 442 n. 1364; Foun­tou­lakis, op. cit., n. 24 e 25 ad art. 285 entrambi con riferimenti). Se invece la prestazione in natura è garantita esclusivamente (o quasi esclusivamente) da un solo genitore, l'altro genitore deve – di massima – coprire da sé l'intero fabbisogno in denaro del figlio. La regola non è senza eccezioni. In determinate circostanze il giudice può difatti, secondo il suo apprezzamento, mettere a carico del genitore affidatario anche parte del mantenimento in denaro del figlio, soprattutto qualora disponga di una capacità contributiva superiore a quella del genitore non affidatario (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con citazioni; di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_91/2022 del 28 novembre 2022 consid. 5.2 con numerosi rinvii e sentenza 5A_117/2021 del 9 marzo 2022 consid. 4.2, entrambe con numerosi rinvii; Haus­heer/Gei­­ser/ Aebi-Müller, op. cit., pag. 442 n. 1363; Foun­tou­lakis, op. cit., n. 22 ad art. 285, entrambi con riferimenti).

c) Nel caso specifico la cura e l'educazione della figlia sono assicurate dalla sola madre, sicché per principio l'intero fabbisogno in denaro di G__________ va posto a carico del padre, fermo restan­do tuttavia che un debitore alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo o – se le risorse finanziarie dei coniugi sono sufficienti, come in concreto – del proprio fabbisogno minimo “allargato” (v. DTF 147 III 289 consid. 8.3.1). Nella fattispecie la situazione si presenta così come segue:

Dal novembre del 2020 fino all'aprile del 2021

contributo in denaro a carico del padre: fr. 3 517.‒ mensili

margine disponibile residuo del padre:

fr. 8665.– (reddito) ./. fr. 3090.– (fabbisogno)

./. fr. 3517.‒ (contributo per la figlia) fr. 2 058.– mensili

contributo in denaro a carico della madre ‒.‒

margine disponibile residuo della madre:

fr. 6408.– (reddito) ./. fr. 4430.– (fabbisogno) fr. 1 978.– mensili.

In seguito AP 1, conservando il proprio fabbisogno minimo “allargato”, può versare per la figlia non più di fr. 2945.‒ mensili. Al mantenimento in denaro di G__________ mancano così fr. 46.‒ mensili (fr. 2991.‒ meno fr. 2945.‒) che la madre è in grado di fornire. La situazione muta perciò in questi termini:

Dal maggio del 2021 al novembre del 2021

margine disponibile del padre:

fr. 8665.– (reddito) ./. fr. 5720.– (fabbisogno) fr. 2 945.– mensili

contributo in denaro a carico del padre: fr. 2 945.– mensili

margine disponibile residuo del padre: ‒.‒

contributo in denaro a carico della madre:

fr. 2991.– ./. fr. 2945.– = fr. 46.‒ mensili

margine disponibile residuo della madre:

fr. 6408.– (reddito) ./. fr. 4430.– (fabbisogno)

./. fr. 46.– = fr. 1 932.– mensili

Contrariamente a quanto reputa il Pretore aggiunto, il genitore non affidatario deve vedersi garantire ‒ come detto ‒ il proprio fabbisogno minimo “allargato”, non anche la sua quota di eccedenza. Per quanto riguarda il terzo periodo, il marito è nuovamente in grado di erogare l'intero contributo in denaro per la figlia, ma conserva un margine disponibile di soli fr. 374.– mensili rispetto al margine disponibile della moglie, che ammonta a fr. 1978.– mensili, come si evince dal calcolo in appresso.

Dal dicembre del 2021 in poi

margine disponibile del padre:

fr. 8000.– (reddito) ./. fr. 4530.– (fabbisogno) fr. 3 470.– mensili

contributo in denaro a carico del padre: fr. 3 096.– mensili

margine disponibile residuo del padre:

fr. 8000.– (reddito) ./. fr. 4530.– (fabbisogno)

./. fr. 3096.– (contributo per la figlia) fr. 374.– mensili

contributo in denaro a carico della madre: –.–

margine disponibile residuo della madre:

fr. 6408.– (reddito) ./. fr. 4430.– (fabbisogno) = fr. 1 978.– mensili

In sintesi, nel primo periodo AP 1 è in grado di far fronte interamente al contributo in denaro per G__________, conservando il proprio fabbisogno minimo “allargato” e un margine disponibile di circa fr. 2000.– mensili pressoché identico a quella della moglie. Nel secondo periodo egli riesce ancora a versare quasi tutto il contributo in denaro per la figlia, ma può conservare unicamente il proprio fabbisogno minimo “allargato” e non ha più alcun margine disponibile. AO 1 vanta invece, da parte sua, un margine disponibile di ben fr. 1932.– mensili. Nel terzo periodo il marito può nuovamente far fronte per intero al contributo in denaro per G__________, conservando il proprio fabbisogno minimo “allargato” e un margine disponibile di fr. 374.– mensili. La moglie, però, vanta un margine disponibile consistente di fr. 1978.– mensili.

d) Nelle circostanze descritte occorre quindi domandarsi se nel secondo e nel terzo periodo del calcolo che precede il contributo in denaro per la figlia non risulti eccessivo rispetto al contributo in natura, mentre a grandi linee i due contributi dovrebbero avere portata equivalente (sopra, consid. a). Tale valutazio­ne spetta al giudice, che procede a una ponderazione del caso specifico in base al suo potere d'apprezzamento. Una ripartizione del contributo in denaro commisurata alla sola disponibilità contributiva dell'uno e dell'altro genitore entra in considerazione, per vero, solo dopo la maggiore età del figlio (Aeschlimann/Bähler/Schweig­­hauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. Novembre 2020 i.S. A. gegen B. in: FamPra.ch 2021 p. 274 con rinvii).

Nel caso oggetto della sentenza già citata, per esempio, il Tribunale federale ha ridotto da fr. 300.– a fr. 200.– mensili la quota del contributo in denaro a carico di una madre (attiva al 60%) non affidataria, in modo da lasciare a quest'ultima un piccolo margine di circa fr. 100.– mensili sul fabbisogno minimo “allargato” di fronte a un margine disponibile residuo di fr. 2383.– mensili conservato dal padre affidatario (DTF 144 III 289 consid. 8.3.1). Anche dopo l'aumento del grado d'occupazione al 100% da parte di lei il Tribunale federale ha ridotto da fr. 1769.– mensili a fr. 1000.– mensili la quota del contributo in denaro che sarebbe stato a suo carico, lascian­do a costei un margine disponibile residuo di fr. 1117.– mensili di fronte a un margine disponibile residuo di fr. 2640.– mensili registrato dal padre, in modo da moderare la sproporzione fra i rispettivi margini disponibili da dieci volte a circa due volte e mezzo (DTF 144 III 290 consid. 8.3.2).

In un'altra decisione il Tribunale federale ha annullato per arbitrio una sentenza cantonale in esito alla quale il padre, una volta pagato il contributo in denaro a suo carico, non conservava alcun margine sul proprio fabbisogno minimo “allarga­to”, mentre la madre affidataria vantava un margine disponibile di fr. 3300.– mensili (sentenza del Tribunale federale 5A_727/2018 del 22 agosto 2019 consid. 4.3.3 con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5A_20/2017 del 29 novembre 2017). In un'altra decisione invece il Tribunale federale non ha ritenuto arbitrario mettere l'intero contributo in denaro a carico del genitore affidatario che conservava un margine di fr. 7520.– mensili mentre l'altro genitore rimaneva con un margine disponibile di fr. 2160.– mensili grazie al quale egli copriva anche i costi legati all'esercizio del diritto di visita (sentenza 5A_584/2018 del 10 ottobre 2018 consid. 4.3).

e) Alla luce di quanto precede appare di conseguenza giustificato, nelle condizioni illustrate, porre a carico di AP 1 un contributo in denaro di fr. 2300.– mensili nel secondo periodo del noto calcolo (dal maggio al novembre del 2021) e un contributo in denaro di fr. 2700.– mensili nel terzo periodo (dal dicembre del 2021 in poi). A carico della madre rimarrà la differenza di fr. 691.– mensili nel secondo periodo e di fr. 396.– mensili nel terzo. L'istante conserve­rà per finire un margine disponibile sul proprio fabbisogno minimo “allar-gato” di fr. 645.– mensili nel secondo periodo e di fr. 770.– mensili nel terzo, mentre la convenuta conserverà, da parte sua, un margine disponibile di fr. 1287.– nel secondo periodo e di fr. 1582.– mensili nel terzo (circa il doppio rispetto a quello del marito). Ciò tiene conto – in linea con la giurisprudenza (sopra, consid. d) – della diversa capacità contributiva dei coniugi, ma anche della prestazione in natura assicurata dalla madre che svolge un'attività lucrativa a tempo pieno, così come del reddito ipotetico (a tempo pieno) imputato al padre e della scelta educativa dei genitori (scuola privata della figlia a __________).

f) L'interessata obietta che il marito percepisce “restituzioni” di € 15 000.– mensili e può quindi coprire l'intero fabbisogno in denaro di G__________. Già si è detto tuttavia (consid. 14b) che a un esame di verosimiglianza simili entrate non costituiscono redditi, bensì sostanza, mentre gli atti non permettono un confronto fra la situazione patrimoniale dei coniugi, senza dimenticare che stando all'istante AO 1 possiede averi liquidi o facilmente realizzabili per almeno un milione di euro. Non si deve scordare nemmeno che nel fabbisogno in denaro di G__________ è compresa una posta di fr. 1361.50 mensili per i costi della scuola privata a __________, importo che influisce per più di un terzo sull'ammontare di tale fabbisogno, ma che allevia, almeno in parte, il carico delle prestazioni fornite in natura dalla madre.

g) Ne segue che in parziale accoglimento dell'appello il contributo per G__________ a carico del padre va portato a fr. 3515.– mensili (arrotondati) dal novembre del 2020 fino all'aprile del 2021, a fr. 2300.– mensili dal maggio fino al novembre del 2021 e a fr. 2700.– mensili dal dicembre del 2021 in poi, assegni familiari non compresi.

  1. Per quel che è del dispositivo n. 6.1 con cui il Pretore aggiunto ha autorizzato AP 1 a compensare il contributo di mantenimento in favore di G__________ “con quanto già eventualmente versato in esecuzione del decreto cautelare 28 maggio 2021 (con il suo complemento del 1° giugno 2021)”, la convenuta chiede che tale facoltà sia limitata ai contributi alimentari dovuti fino all'emanazione della presente sentenza, esclusi i contributi futuri in forza del­l'art. 125 n. 2 CO. Secon­do l'istante, se la moglie intende evitare la compensazione basta che restituisca quanto incassato in eccesso, e ciò attingendo al proprio patrimonio di oltre un milione di euro. Ora, la questio­ne è già stata esaminata quando si è trattato l'appello del marito, nel senso che la compensazione con contributi alimentari futuri è stata esclusa siccome incompatibile con la diffida ai debitori (consid. 11e e 12). Sulla possibilità, in genere, di compensare contributi nella misu­ra in cui questi non siano “assolutamente necessari” per il mantenimento del creditore (art. 125 n. 2 CO) non occorre dunque interrogarsi.

III. Sull'appello di AP 1 contro il decreto

cautelare del 28 maggio 2021

  1. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha disciplinato l'attribuzione dell'alloggio coniugale e delle relative spese, l'affidamento della figlia alla madre, il diritto di visita del padre e – nel “complemento” del 1° giugno 2021 – il contributo di mantenimento dovuto dal padre per la figlia (fr. 3200.– mensili, assegni familiari non compresi) dal novembre del 2020 fino alla maggiore età o fino alla conclusione di un'adeguata formazione professionale (sopra, lett. E). Tali questioni sono tutte impugnate dal marito (sopra, lett. F).

  2. Si è visto che sulla protezione dell'unione coniugale il Pretore ha statuito con sentenza finale il 24 giugno 2022 (sopra, consid. I). Gli appelli delle parti contro tale sentenza sono stati esaminati nella presente decisione. Ora, con il passaggio in giudica­to di una decisione finale i relativi decreti cautelari decadono per leg­ge, tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in esa­me ‒ che il giudice dispon­ga altrimenti ai fini dell'esecuzio­ne o che la legge ciò preveda (art. 268 cpv. 2 CPC). Quan­to a un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la sentenza emessa da questa Camera, esso non sospende il passaggio in giudicato della sentenza medesima, salvo ove questa abbia ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in oggetto ‒ carattere costitutivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF; cfr. DTF 146 III 284 consid. 2). Ne segue che l'attuale decisione passa in giudicato con la notifica, ciò che rende senza interesse il decreto cautelare impugnato, superato dagli eventi. L'appello in esame va così stralciato dal ruolo (art. 242 CPC; analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2020.103/107 e 11.2022.118/138 del 15 dicembre 2022 consid. 2).

IV. Sulle spese processuali e le ripetibili

  1. Entrambe le parti postulano anche la riforma dei dispositivi sulle spese giudiziarie. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha posto gli oneri processuali di complessivi fr. 6000.– (compre­si i costi per l'ascolto della figlia di fr. 1240.–) per un terzo a carico della moglie e per il resto a carico del marito, condannando quest'ultimo a rifondere alla moglie fr. 6606.– per ripetibili ridotte (dispositivi n. 9 e 10). AP 1 chiede che le spese siano poste interamente a carico della convenuta e che questa sia tenuta a rifondergli fr. 10 000.– per ripetibili. AO 1 propone invece di addebitare la totalità delle spese processuali al marito, rivendicando un'indennità di fr. 31 645.70 per ripetibili.

a) Quanto alla ripartizione delle spese giudiziarie il Pretore aggiunto si è attenuto all'esito del processo (senten­za impugnata, pag. 17 n. 4). La decisione odierna conferma una parziale soccombenza reciproca, sicché nella misura in cui i coniugi invocano un'ipotetica soccombenza totale (rispettivamente una procedura del “tutto sfavorevole” alla contropar­te), la loro argomentazione cade nel vuoto. Quanto alla proporzione della vicendevole soccombenza, l'aumento del contributo alimentare in favore di G__________ ottenuto dalla moglie (più che raddoppiato rispetto a quanto stabilito dal Pretore aggiunto, ma pur sempre nettamente inferiore a quanto richiesto), giustifica di porre a carico del marito tre quarti delle spese giudiziarie, fermo restando che, trattandosi di una causa di diritto di famiglia, entrano in considerazione oltre al grado si soccombenza (che risulta dal raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale: art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), anche criteri di equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2021.133 del 16 novembre 2022 consid. 17a con rinvii). Estremi per addebitare all'istan­te spese giudiziarie inutili in virtù dell'art. 108 CPC, invece, non se ne ravvisano e neppure la convenuta indica concretamente quali atti processuali siano stati causati dall'agire “temerario” del coniuge.

b) Per quel che attiene alle ripetibili, in esito agli appelli il marito vede finanche aumentare il proprio grado di soccombenza in prima sede da due terzi e tre quarti e non può quindi pretendere indennità per ripetibili. Riguardo alla moglie, essa contesta l'apprezzamento del primo giudice sul dispendio orario profuso dal suo avvocato. Il Pretore aggiunto ha valutato le prestazioni di tale patrocinatore in complessive 62 ore e 30 minuti (19 ore per la redazione dei memoriali, 23 ore e 25 minuti per la corrispondenza da e per la Pretura, 13 ore per conferire con la cliente, 6 ore e 5 minuti per la partecipazione alle udienze, un'ora per la preparazione delle udienze) alla tariffa di fr. 280.– orari, onde un compenso di fr. 19 818.–, inclusi fr. 1041.60 di spese (6%) e l'IVA (7.7%; sentenza impugnata, pag. 18). Il legale della moglie sostiene di avere dedicato ben 99 ore di lavoro alla pratica, di cui 40 ore per redigere le 51 pagine dei memoriali e 28.5 ore per conferire con la cliente, il che dà un onorario complessivo di fr. 31 645.70 (spese e IVA incluse). Egli giustifica la fatturazione con la quantità dei rapporti degli specialisti, la prolissità degli allegati, la copiosità dei documenti della controparte, il numero degli atti, la durata della procedura e la necessità di comunicare con la cliente, in media, almeno un'ora e mezzo al mese.

In materia di spese e ripetibili il giudice gode di ampia latitudine, censurabile soltanto per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_726/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 5.3.1 con rinvio). Posto ciò, come ha ricordato anche il Pretore aggiunto, per consolidata giurisprudenza di questa Camera determinante non è il dispendio di tempo profuso dal singolo legale nel caso specifico, bensì il dispendio di tempo che un avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analo­go (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.47 del 24 gennaio 2022 consid. 5d). Decisivo inoltre è il tempo dedicato alla conduzione della causa, a esclusione di altri aspetti litigiosi. In mancanza di una distinta delle prestazioni svolte dal patrocinatore in concreto (che spettava al patrocinatore stes­so produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3, anche perché l’art. 105 cpv. 2 seconda frase CPC lascia tale facoltà alla discrezione del­l'avvocato), non è possibile apprezzare il tempo dedicato ai colloqui con la cliente o all'esame degli atti. Quanto al nume­ro di pagine degli allegati, non tutte necessitano di tre quarti d'ora di lavoro, tanto meno nel caso di una causa ben nota a un legale esperto nella materia. In definitiva, la convenuta non ha addotto elementi sufficienti per dimostrare che il pri­mo giudice ha ecceduto nel suo ampio margine d'apprezzamento. Stante la rivalutazione della quota di soccombenza reciproca, l'indennità per ripetibili ridotte in favore della convenuta va in ogni modo portata a fr. 9900.– (metà del­l'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638).

  1. Le spese dell'appello 7 luglio 2022 di AP 1 seguono a loro volta la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Nel ricorso il marito chiedeva di accertare la capacità di stare in lite del legale della moglie, la custodia della figlia (e la disciplina delle relazioni personali con la madre) o ‒ in subordine ‒ il ripristino e la regolamentazione di ampi diritti di visita in suo favore (e la conseguente modifica dei compiti della curatrice educativa), l'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale, contributi alimentari per G__________ e a carico della madre di fr. 1858.– mensili (assegni familiari non compresi), l'autorizzazione a compensare € 15 161.07 con i contributi dovuti e la revoca della diffida ai debitori. Per finire egli ottiene unicamente l'autorizzazione a compensare fr. 12 851.– e l'adattamento dell'importo della diffida ai debitori. Nel complesso, e tenuto conto anche del criterio di equità trattandosi di causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), si giustifica di addebitargli sei settimi delle spese processuali, mentre il resto va a carico della moglie che si è opposta integralmente all'accoglimento dell'appello. L'appellante rifonderà inoltre alla convenuta un'indennità per ripetibili ridotte (cinque settimi di quella che sarebbe stata l'indennità piena se fosse uscito integralmente soccombente: RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c).

  2. Identico principio vale per le spese dell'appello presentato da AO 1 (art. 106 cpv. 2 CPC). La convenuta ottiene infatti, oltre che la precisazione del dispositivo n. 6.1 della sentenza impugnata, la rivalutazione dei contributi alimentari per la figlia, ancorché non nella misura richiesta. Considerati i valori litigiosi, si giustifica che essa sopporti quattro settimi delle spe­se processuali e che rifonda all'istante un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un settimo dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c).

  3. Per quanto concerne infine l'appello contro il decreto cautelare del 28 maggio 2021, qualora – come in concreto (sopra, consid. 23) – un giudice stralci una causa dal ruolo perché senza oggetto o senza interesse (art. 242 CPC), le spe­se vanno stabilite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (RtiD II-2021 pag. 717 n. 26c). In concreto la caducità della procedura è dovuta all'emanazione della sentenza finale ed è estranea al comportamento delle parti. Giova così esaminare quale sarebbe stato, a un sommario esame, il presumibile esito dell'appello. A tal fine il giudice si limita in ogni modo a un pronostico d'apparenza, senza apprezzare prove né analizzare questioni giuridiche.

Come si è visto nel quadro dell'appello presentato dall'istante contro la decisione finale, alla luce della posizione assunta dalla figlia (già nota a quel momento in seguito alla sua audizione), le richieste dell'appellante di ottenere la custodia parentale e, di riflesso, di vedersi attribuire in uso l'abitazione coniugale sarebbe­ro state verosimilmente destinate all'insuccesso. Né il marito avrebbe verosimilmente potuto ottenere una riduzione del contributo alimentare a suo carico, tant'è che con la sentenza odierna il contributo stabilito in favore della figlia nel primo periodo di separazione (dal novembre del 2020 all'aprile del 2021) risulta finanche superiore a quello decretato in via cautelare dal Pretore aggiunto, mentre per lasso di tempo successivo la capacità contributiva del padre non era ancora stata chiarita dal profilo delle indennità di disoccupazione effettivamente percepite e della necessità di imputare al medesimo, esaurite tali indennità, un eventuale reddito ipotetico. A un sommario esame quindi, non fosse stralciato dal ruolo, l'appello sarebbe stato verosimilmente respin­to con spese a carico dell'appellante.

V. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla custodia dei figli sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1), fermo restando che, ove appena si capitalizzi in concreto la differenza litigiosa del contributo per la figlia (di almeno 3581.40 mensili), ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile anche considerando il solo appello della convenuta. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2021.80, 11.2022.109 e 11.2022.110 sono congiunte.

II. Nella misura in cui sono ricevibili, gli appelli presentati il 7 luglio 2022 da AP 1 e da AO 1 sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

  1. AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento per la figlia G__________:

fr. 3515.– mensili, assegni familiari non compresi, dal 1° novembre 2020 fino al 30 aprile 2021,

fr. 2300.– mensili, assegni familiari non compresi, dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2021 e

fr. 2700.– mensili, assegni familiari non compresi, dal 1° dicembre 2021 in poi.

Per le spese straordinarie vale l'art. 286 cpv. 3 CC.

6.1 AP 1 è autorizzato a compensare i contributi di mantenimento per la figlia G__________ dovuti fino al passaggio in giudicato della presen­te sentenza con quanto da lui versato a tale titolo fino a quel momento e con l'importo di fr. 12 851.– per spese scolastiche del 2020/2021 da lui direttamente assunte.

6.2 La diffida ai debitori decisa il 14 luglio 2021 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. SO.2020.5051), e modificata da questa Camera con decreto del 29 luglio 2022, è ulteriormente modificata nel senso che è ordinato alla __________ AG, __________, __________, __________, di trasferire entro il 5 di ogni mese dal conto postale bloccato intestato a AP 1 (IBAN __________) l'importo di fr. 2700.– sul conto bancario intestato a AO 1 presso la Banca __________ (IBAN __________).

  1. [invariato]

7.1 A AP 1 e AO 1 è ordinato di organizzare in favore della figlia G__________ un sostegno psicologico a cura di uno o di una specialista (pedopsichiatra o psicoterapeuta infantile) con l'obiettivo di offrire alla medesima uno spazio neutro per fare ordine nelle sue relazioni e nei suoi vissuti, segnatamente riguardo alla disunione dei genitori.

La madre proporrà al padre il nome di un o di una terapista entro 30 gior­ni e organizzerà senza indugio gli incontri di questi con la figlia.

Il curatore educativo o la curatrice educativa vigilerà l'adempimento di tali istruzioni e informerà tempestivamente l'Autorità regionale di protezione qualora si renda necessario intervenire.

I costi di tale terapia che non fossero coperti dall'assicurazione malattia saranno assunti per tre quinti da AO 1 e per il resto da AP 1.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 6000.– (compresi fr. 1240.– per l'ascolto della figlia) sono poste per tre quarti a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1.

  2. AP 1 è condannato a rifondere a AO 1 fr. 9900.– per ripetibili ridotte.

Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

III. Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 5000.–, da anticipare dall'appellante, sono posti per sei settimi a carico di lui e per il resto a carico di AO 1. L'istante rifonderà inoltre alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

IV. Le spese dell'appello di AO 1, di fr. 5000.–, da anticipare dall'appellante, sono posti per quattro settimi a carico di lei e per il resto a carico di AP 1. La convenuta rifonderà inoltre all'istante fr. 300.– per ripetibili ridotte.

V. L'appello presentato il 10 giugno 2021 da AP 1 è divenuto privo di oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

VI. Le spese di tale appello, ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 2500.– per ripetibili.

VII. Notificazione:

– avv. ; – avv. ; – (in estratto, dispositivo n. II/6.2).

Comunicazione:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

– all'Autorità regionale di protezione 6, Agno, e per il suo tramite al curatore o alla curatrice di (in estratto, consid. 9 e dispositivo n. II/7 e 7.1).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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