Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2022.107
Entscheidungsdatum
21.10.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarti n. 11.2022.107 11.2022.108 11.2024.84

Lugano 21 ottobre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

cancelliere:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2019.60 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 16 ottobre 2019 da

AP1, L______ (patrocinato dall'avv. PA1, L______)

contro

AO2, nata AO1, L______

(patrocinata dall'avv. PA2, L______),

giudicando sull'appello del 5 luglio 2022 presentato da AO2 contro la

sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 7 giugno 2022,

come pure sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2022.108) e sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP1 con le proprie osservazioni all'appello (inc. 11.2024.84);

Ritenuto

in fatto: A. AP1 (1973) e AO1 (1975) si sono sposati ad A______ il __ s______ , adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati J (2002) e R (2010). Il marito è alle dipendenze della Polizia comunale di L. Affetta da sclerosi multipla, la moglie è invalida con un grado del 72% e percepisce una rendita AI intera.

B. Adito il 22 ottobre 2015 con un'istanza comune dei coniugi, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato il 1° febbraio 2016 la separazione di AP1 e AO2, omologando una convenzione sugli effetti accessori da loro conclusa (inc. DM.2015.51).

C. Il 16 ottobre 2019 AP1 ha promosso azione di divorzio (senza motivazione) davanti al medesimo Pretore, chiedendo di affidare J______ e R______ D______ C______ alla madre (riservato il suo diritto di visita) con esercizio congiunto dell'autorità parentale, offrendo un contributo alimentare per la moglie di fr. 300.– mensili fino al 30 giugno 2021 e uno di fr. 400.– mensili per ciascun figlio, assegni familiari non compresi. Egli ha chiesto inoltre di accertare che la liquidazione del regime dei beni è già avvenuta e che non sussistono pretese a tale titolo da parte dei coniugi. Infine egli ha postulato la divisione a metà delle prestazioni previdenziali d'uscita maturate durante il matrimonio.

Al tentativo di conciliazione, che si è protratto su udienze del 10 dicembre 2019, del 5 febbraio 2020, del 12 ottobre 2020 e del 12 marzo 2021, le parti si sono intese sul principio del divorzio, sull'affidamento dei figli alla madre e sul diritto di visita paterno, come pure sui contributi alimentari per moglie e figli pendente causa, oltre che sull'avvio di un percorso terapeutico per i minori e sulla valutazione delle rispettive capacità genitoriali. Quest'ultima è stata affidata il 14 maggio 2020 al dott. D______ D______, che l'ha redatta il successivo 14 agosto. Sugli altri effetti del divorzio le parti non hanno trovato un accordo, di modo che il Pretore ha assegnato il 23 marzo 2021 a AP1 un termine di 30 giorni (poi prorogato) per motivare la petizione di divorzio.

D. Nel proprio memoriale del 15 giugno 2021 l'attore, considerato che nel frattempo il figlio J______ era divenuto maggiorenne, ha ribadito la richiesta di affidare R______ D______ C______ alla madre (riservato il suo diritto di visita), lasciando l'autorità parentale congiunta. Per la figlia egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 600.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al termine della formazione scolastica o professionale, opponendosi a qualsiasi contributo alimentare per la moglie. Quanto alla liquidazione del regi-me matrimoniale, egli si è riservato di quantificare le sue pretese qualora la moglie ne avanzasse di proprie e ha postulato la suddivisione degli averi previdenziali a norma degli art. 122 e 123 cpv. 1 CC.

E. Nella sua risposta del 16 settembre 2021 AO2 ha accettato l'affidamento di R______ D______ C______ con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno) e ha rivendicato un contributo alimentare per la figlia di fr. 500.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al termine di una formazione adeguata, chiedendo inoltre che tale importo sia “maggiorato di mensili fr. 200.– quale forfait per la partecipazione del padre alle spese straordinarie della figlia, con possibilità di conguaglio a fine anno”. Essa ha preteso inoltre il versamento di un contributo alimentare di fr. 975.– mensili per sé, da aumentare a fr. 1325.– mensili una volta decaduto il contributo alimentare per la figlia. Quanto alla liquidazione del regime matrimoniale, essa ha proposto che il marito sia tenuto a rimborsarle il provento della vendita di un'automobile a lei intestata. L'interessata ha rivendicato parimenti un importo di fr. 5485.80 per spese straordinarie relative ai figli e ha aderito alla richiesta di suddividere a metà l'importo maturato in costanza di matrimonio a titolo di previdenza professionale.

F. In una replica dell'11 ottobre 2021 il marito ha contestato le allegazioni della moglie, ribadendo le proprie, e ha sostenuto in particolare che la vettura menzionata nella risposta non era proprietà della moglie, ma è stata acquistata in leasing durante il matrimonio. Visti i relativi costi, egli soggiunge di aver dovuto rescindere il contratto senza nulla ottenere, pagando anzi una penale di fr. 5200.–. La moglie gli deve perciò – egli afferma – la metà di quest'ultimo importo, al quale egli dichiara tuttavia di rinunciare “per non aprire ulteriori fronti”. In una duplica del 25 ottobre 2021 la moglie ha mantenuto le sue richieste.

G. Alle prime arringhe del 16 novembre 2021 il marito ha notificato delle prove. L'istruttoria, cominciata il giorno medesimo, si è chiusa il 19 gennaio 2022 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 18 marzo 2022 AP1 ha sostanzialmente ribadito le proprie domande, salvo specificare la disciplina dei diritti di visita (e le misure di esecuzione), ridurre l'offerta di contributo alimentare per la figlia a fr. 336.– mensili (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età della medesima e opporsi a qualsiasi contributo alimentare per la moglie o limitarne l'offerta in subordine a fr. 250.– mensili fino al 7 febbraio 2025. Inoltre egli ha postulato la liquidazione del regime dei beni nel senso che nulla sia dovuto tra le parti e ha consentito al trasferimento della metà degli averi previdenziali da lui accumulati durante il matrimonio su un conto di libero passaggio intestato alla moglie.

In un allegato dello stesso giorno AO2 ha ribadito il proprio punto di vista, chiedendo in particolare che l'estensione delle relazioni personali tra padre e figlia sia regolata con accordi diretti fra i genitori tenendo in considerazione l'interesse della minore, riservato in caso di disaccordo l'assetto minimo stabilito dinanzi al Pretore. Essa ha aumentato poi la richiesta di contributo alimentare per R______ D______ C______ a fr. 670.– mensili (assegni familiari e spese straordinarie non compresi) fino al termine di una formazione adeguata, più fr. 200.– mensili quale “forfait” per le spese straordinarie, e ha ridotto la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 791.– mensili, da portare a fr. 1225.50 una volta decaduto il contributo alimentare per la figlia. Infine essa ha rivendicato, oltre al versamento di fr. 5485.80 per spese straordinarie arretrate dei figli, fr. 18 000.– per il provento della vendita della vettura a lei intestata.

H. Nel frattempo, adito il 17 marzo 2022 da AP1, con decreto cautelare del giorno dopo, emanato senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha ulteriormente disciplinato il diritto di visita paterno, invitando la convenuta a “collaborare e permettere al padre l'esercizio dei suoi diritti di visita”, come pure ordinando misure di esecuzione e comminando una multa disciplinare sino a fr. 1000.– per ogni violazione. Sentita la AO2, con decreto cautelare ‟intermedioˮ del 13 maggio 2022 il Pretore aggiunto ha poi imposto il passaggio della figlia da un genitore al­l'altro al “Punto d'incontro” di L______, fer­mo restando che fino all'attivazione di tale modalità lo scambio sarebbe avvenuto negli orari previsti fino a quel momento e “con le misure d'esecuzione di cui alla decisione inaudita parte del 18 marzo 2022”. In segui­to, accogliendo parzialmente un reclamo presentato da AO2, mediante sentenza del 18 luglio 2022 questa Camera ha annullato un decreto cautelare del 23 maggio 2022 con cui il Pretore aggiunto ha irrogato a AO2 una multa disciplinare di fr. 200.– per avere contravvenuto all'ordine impartitole nel decreto cautelare del 18 marzo 2022 (inc. 11.2022.92).

I. Intanto, statuendo il 7 giugno 2022 il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha liquidato il regime dei beni attribuendo a ogni coniuge ciò che era in suo possesso o a lui intestato, ha condannato AP1 a versare alla moglie fr. 2732.70 per spese straordinarie arretrate, ha suddiviso a metà la prestazione previdenziale maturata dal marito durante il matrimonio e ha quantificato in fr. 56 304.95 l'importo da trasferire dal di lui istituto previdenziale a quello della moglie. La figlia R______ D______ C______ è stata affidata alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parenta­le, riservato un ampio diritto di visita paterno da pianificare e or-ganizzare con la mediazione della curatrice. Il Pretore aggiunto ha ordinato anche una presa a carico terapeutica di R______ D______ C______ da parte del Servizio medico-psicologico (SMP) di L______, con ingiunzione alla madre di collaborare per l'organizzazione e l'accompagnamento della figlia, in favore della quale è stata confermata la designazione di una curatrice educativa.

A titolo di contributo alimentare M______ D______ C______ è stato obbligato a versare per la figlia fr. 335.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al 7 febbraio 2026, fr. 355.– mensili (assegni familiari non compresi) dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e fr. 235.– mensili (assegni familiari non compresi) dopo di allora fino al termine di una formazione appropriata. Per la moglie l'attore è stato tenuto a corrispondere fr. 670.– mensili fino al 7 febbraio 2026, fr. 690.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e fr. 450.– mensili dall'8 febbraio 2028 al 2 ottobre 2038. Le spese processuali di fr. 8000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

L. Contro la sentenza appena citata AO2 è insorta a questa Camera con un appello del 5 luglio 2022 per ottenere, previa ammissione al gratuito patrocinio, la riforma del giudizio impugnato nel senso di obbligare il marito a versarle fr. 3899.40 per spese straordinarie arretrate, di aumentare il contributo alimentare per la figlia a fr. 589.– mensili fino al 7 febbraio 2026, a fr. 549.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e a fr. 1053.– mensili dall'8 febbraio 2028 fino al termine di una formazione appropriata, come pure di ridefinire il contributo alimentare per sé in fr. 547.– mensili fino al 7 febbraio 2026, in fr. 567.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028, in fr. 315.– mensili dall'8 febbraio 2028 al 2 ottobre 2023 (recte: fino al termine di una formazione appropriata della figlia) e in fr. 843.– mensili fino al pensionamento dell'attore. Nelle sue osservazioni del 14 giugno 2024 AP1 conclude per l'irricevibilità o, in via subordinata, per la reiezione dell'appello, postulando anch'egli il beneficio del gratuito patrocinio. Con replica e duplica spontanee del 27 giugno e del 17 luglio 2024 le parti si sono sostanzialmen-te riconfermate nelle rispettive tesi e richieste.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice della convenuta al più presto l'8 giugno 2022. Introdotto il 5 luglio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

  1. Nelle proprie osservazioni del 14 giugno 2024 e nel memoriale di duplica del 17 luglio 2024 AP1 sostiene che l'appel­lo è irricevibile per carenza di motivazione, l'appellante non censurando l'errata applicazione del diritto né l'errato accertamento dei fatti, ma limitandosi a proporre conclusioni proprie. Sempre secondo il marito, di fatto la moglie non critica la motivazione del primo giudice e neppure indica i motivi a sostegno del proprio ricorso. Anche in relazione alle spese straordinarie, per il marito l'appellante non fa che ribadire le proprie tesi senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni del Pretore aggiunto.

a) Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con quanto figura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_463/2023 del 24 aprile 2024 consid. 4.1 con rinvii). Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica (I CCA, sentenza inc. 11.2021.36 del 7 marzo 2023 consid. 4 con rinvii).

b) Nel caso in esame l'appellante si duole esplicitamente e con chiarezza che il Pretore aggiunto – dopo avere quantificato i redditi, i fabbisogni e l'eccedenza familiare, di per sé non contestati – si sia poi limitato a ripartire l'eccedenza nel bilancio familiare, ritenendo quindi implicitamente che i fabbisogni minimi di moglie e figlia fossero coperti dalle rispettive entrate (appello, pag. 3). In seguito l'appellante ha quantificato i contributi alimentari da lei pretesi, tenendo conto, oltre che dell'eccedenza familiare, della parte dei fabbisogni minimi di moglie e figlia rimasta scoperta, su cui il primo giudice ha sorvolato. Al riguardo l'impugnazione può dirsi quindi sufficientemente motivata. Per quanto attiene alla contestazione sulle spese straordinarie, nell'appello la moglie lamenta – succintamente, ma chiaramente – che il giudice di primo grado non abbia considerato le poste relative alle cure dentarie per R______ D______ C______, sottolineando che nel memoriale conclusivo, il marito aveva messo in dubbio davanti al Pretore aggiunto l'utilità degli interventi dentistici, mentre è notorio il carattere indispensabile di visite regolari dal dentista e l'eliminazione di carie per l'igiene orale e il benessere dei figli (appello, pag. 6). Anche in questo caso la motivazione dell'appello è quindi sufficiente per un esame di merito.

  1. AP1 ritiene l'appello parimenti irricevibile siccome la moglie ha mutato in maniera inammissibile l'azione, aumentando – in parte – l'importo del contributo di mantenimento per la figlia che aveva chiesto nel memoriale conclusivo davanti al primo giudice. In realtà, come rileva AO2 nella sua replica spontanea, l'art 317 cpv. 2 CPC invocato dal marito, che limita la facoltà di mutare l'azione in appello, non trova applicazione ove viga – come in concreto – il principio inquisitorio illimitato, come in tutte le questioni inerenti agli interessi dei figli (art. 296 cpv. 3 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2018.99 del 23 maggio 2019 consid. 32). E l'art. 282 cpv. 2 CPC prevede addirittura che qualora sia impugnato il solo contributo di mantenimento per il coniuge, l'autorità giudiziaria superiore può nuovamente statuire sui contributi di mantenimento dei figli anche se non controversi. La doglianza del marito risulta dunque manifestamente infondata.

  2. Ciò premesso, litigiosi rimangono in questa sede il contributo di mantenimento dovuto per la figlia R______ D______ C______, quello per la moglie e l'importo chiesto da quest'ultima a saldo delle spese straordinarie arretrate per i figli. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).

I. Sui contributi di mantenimento

  1. Per la definizione dei contributi alimentari il Pretore aggiunto ha applicato il metodo abituale ‟a due fasiˮ e ha accertato anzitutto le entrate del marito in fr. 5810.– mensili arrotondati (assegni e quota di tredicesima inclusi), le entrate della moglie in fr. 2068.– mensili (fr. 1754.– di rendita AI e fr. 314.– di prestazione complementare) e le entrate della figlia in fr. 902.– mensili fino ai 16 anni (fr. 200.– di assegno familiare e fr. 702.– di rendita comple-tiva AI), portati a fr. 952.– mensili in seguito (aumento dell'assegno familiare a fr. 250.–).

Per quanto concerne i fabbisogni minimi “allargati” del diritto di famiglia, il primo giudice ha calcolato quello del marito in fr. 3965.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e spese accessorie fr. 1380.–, premio LAMal e LCA fr. 540.50, assicurazione dell'automobile fr. 92.–, imposta di circolazione fr. 31.50, assicurazione RC fr. 18.70, onere fisca­le fr. 460.–, quota di debito bancario per il pagamento del leasing fr. 241.75), quello della moglie in fr. 2102.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, quota della pigione fr. 590.–, premio LAMal e LCA al netto del sussidio cantonale fr. 36.20, assicurazione RC dell'automobile fr. 61.60, imposta di circolazione fr. 39.–, assicurazione RC domestica fr. 25.40) e quello della figlia in fr. 1238.– mensili arrotondati fino al 7 febbraio 2028, quando R______ D______ C______ compirà 18 anni (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premio LAMal e LCA fr. 47.90 [fr. 134.95 + 38.95 ./. fr. 126.–: doc. 7], quota della pigione della madre fr. 590.–, portato a fr. 1868.– mensili (recte: 1838.–) dopo di allora, quando il minimo esistenziale del diritto esecutivo passerà a fr. 1200.– mensili. Dedotti gli assegni familiari, il Pretore aggiunto ha concluso perciò che il fabbisogno in denaro della figlia è di 1038.– mensili fino al 7 febbraio 2026, di fr. 988.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e di fr. 1588.– mensili dopo di allora, fino al termine di una formazio­ne scolastica o professionale appropriata.

Constatata un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 1675.– mensili fino al 7 febbraio 2026, di fr. 1775.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e di fr. 1175.– mensili dall'8 febbraio 2028 in poi, il Pretore aggiunto ha constatato che ‟il reddito coniugale è sufficiente a coprire tutti i fabbisogniˮ, di modo che ha suddiviso tale reddito attribuendone due quinti a ogni coniuge e un quinto alla figlia, onde un contributo alimentare a carico del padre per quest'ultima di fr. 335.– mensili fino al 7 febbraio 2026, di fr. 355.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e di fr. 235.– mensili fino al termine di una formazione appropriata.

Quan­to alla moglie, il primo giudice ha constatato che con le sue entrate essa non è in grado di coprire integralmente il proprio fabbisogno minimo e non sarà verosimilmente in grado di coprirlo nemmeno in futuro, sicché le ha riconosciuto un contributo alimentare di fr. 670.– mensili fino al 7 febbraio 2026, di fr. 690.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e di fr. 450.– mensili dopo di allora fino al pensionamento del marito, non ravvisando i presupposti per assegnarle un contributo alimentare vitalizio, come lei chiedeva.

  1. AO2 non contesta il metodo di calcolo adottato dal Pretore aggiunto e neppure discute i redditi e i fabbisogni minimi “allargati” accertati dal primo giudice. Essa si duole però che quest'ultimo si sia limitato a ripartire l'eccedenza nel bilancio familiare reputando a torto che i fabbisogni minimi di moglie e figlia siano coperti dai rispettivi redditi personali. A mente dell'interessata, R______ D______ C______ registra invece un ammanco di fr. 336.– mensili fino al 7 febbraio 2026, di fr. 286.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e di fr. 916.– mensili dall'8 febbraio 2028 fino al termine di una formazione appropriata. Quanto a lei, l'appellante fa valere che il suo ammanco è di fr. 41.– mensili, stante un reddito di fr. 2068.– e un fabbisogno minimo di fr. 2109.–. Di conseguen­za, essa prosegue, il contributo alimentare per la figlia, composto del fabbisogno scoperto e della parte di eccedenza, va quantificato in fr. 589.– mensili (fr. 336.– più fr. 253.–) fino al 7 febbraio 2026, in fr. 549.– mensili (fr. 286.– più fr. 263.–) dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e in fr. 1053.– mensili (fr. 916.– più fr. 137.–) dall'8 febbraio 2028 fino al termine di una formazione appropriata. Analogamente l'interessata sostiene che il contributo alimentare per lei va fissato in fr. 547.– mensili (fr. 41.– più fr. 506.–) fino al 7 febbraio 2026, in fr. 567.– mensili (fr. 41.– più fr. 526.–) dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028, in fr. 315.– mensili (fr. 41.– più fr. 274.–) dall'8 febbraio 2028 fino al termine di una formazione appropriata di R______ D______ C______ e in fr. 843.– mensili (fr. 41.– più fr. 802.–) dopo di allora, fino al pensionamento del marito.

  2. Relativamente al criterio da applicare per il calcolo di contributi alimentari (anche dopo il divorzio) il Tribunale federale ha stabilito che il parametro applicabile a livello svizzero è il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni dopo avere dedotto dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della famiglia, dividendo tale eccedenza nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non accantonassero risparmi durante la vita in comune o nel caso in cui le entrate coniugali siano ormai interamente assorbite dalle due economie domestiche separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vitae delle eventuali restrizioni imposte al coniuge creditore (DTF 147 III 295 consid. 4.3 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17 settembre 2024 consid. 8b).

Eccettuato è il caso in cui, dopo la separazione, il reddito di un coniuge o quello di entrambi sia sensibilmente aumentato (sentenza del Tribunale federale 5A_67/2020 del 10 agosto 2020 consid. 5.4.2 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17 settembre 2024 consid. 8a). In tale eventualità il giudi­ce dovrà vigilare a che la ripartizione dell'eccedenza non porti a fissa­re un contributo alimentare oltre quanto sia necessario per coprire i costi supplementari di due economie domestiche separate e mantenere una parte di eccedenza simile a quella che esisteva al momento della cessazione della vita comune (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 217).

a) Nella fattispecie le parti non contestano – come detto – i redditi e i fabbisogni calcolati dal Pretore aggiunto. L'appellante accenna a un suo fabbisogno minimo di fr. 2109.– mensili invece dei fr. 2102.– considerati dal Pretore aggiunto (memoriale, pag. 5), ma non spiega per quale motivo l'importo conteggiato dal primo giudice sarebbe errato. Per quel che è delle entrate familiari, il Pretore aggiunto ha accertato un reddito di fr. 5810.– mensili in capo al marito, assegni familiari compresi (rispettivamente fr. 200.– e fr. 250.– mensili; sentenza impugnata, consid. 5.1, doc. 2 nell'inc. SE.2021.39 richiamato), di fr. 2068.– mensili in capo alla moglie (fr. 1754.– di rendita AI e fr. 314.– di prestazione complementare) e di fr. 902.– mensili in capo alla figlia (fr. 200.– di assegno familiare e fr. 702.– di rendita completiva AI).

b) In realtà l'assegno familiare non va cumulato al reddito del genitore che lo riscuote, bensì dedotto dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; I CCA, analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.87 del 20 agosto 2024 consid. 4c). Né tale prestazione è un reddito del minorenne. Quanto alla rendita completiva AI per figli, essa va considerata come reddito della madre, cui la minore è affidata, e non va defalcata dal fabbisogno minimo della figlia (Stoudmann, op. cit., pag. 126). Infine la prestazione complementare percepita dalla moglie è sussidiaria rispetto ai doveri di mantenimento del diritto di famiglia e non può essere qualificata co-me reddito (sentenza del Tribunale federale 5A_465/2020 del 23 novembre 2020 consid. 4.2 con rimandi; analogamen-te: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 6 con rinvii). Ne segue in concreto che, vigendo il principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 3), il reddito di AP1 va ridefinito d'ufficio (art. 296 CPC) in

fr. 5360.– mensili (fr. 5810.– ./. fr. 200.– ./. fr. 250.–) e quello della moglie in fr. 2456.– mensili (fr. 1754.– più fr. 702.–), mentre la figlia non ha alcun introito

  1. Alla luce di quanto precede risulta il seguente quadro del bilancio familiare, fermo restando che, raggiunta la maggiore età, R______ D______ C______ non avrà più diritto di partecipare all'eccedenza (DTF 147 III 265 consid. 7.2).

Fino al 7 febbraio 2026 (fino ai 16 anni di R______ D______ C______)

reddito del marito fr. 5360.—

reddito della moglie fr. 2456.—

fr. 7816.— mensili

fabbisogno minimo “allargato” del marito fr. 3965.—

fabbisogno minimo “allargato” della moglie fr. 2102.—

fabbisogno minimo “allargato” di R______ D______ C______ fr. 1038.—

fr. 7105.— mensili

eccedenza da ripartire: fr. 711.—

quota di due quinti (per ciascun coniuge) fr. 284.40 mensili

quota di un quinto (figlia) fr. 142.20 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 3965.– + fr. 284.40 = fr. 4249.40 mensili

deve versare alla figlia R______ D______ C______:

fr. 1038.– + fr. 142.20 ./. fr. 702.– = fr. 478.20 mensili

assegni familiari non compresi

arrotondati a fr. 480.— mensili

e deve versare alla moglie

fr. 2102.–

  • 284.40 ./. fr. 1754.– = fr. 632.40 mensili,

arrotondati a fr. 630.— mensili.

Dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 (maggiore età di R______ D______ C______)

reddito del marito fr. 5360.—

reddito della moglie fr. 2456.—

fr. 7816.— mensili

fabbisogno minimo “allargato” del marito fr. 3965.—

fabbisogno minimo “allargato” della moglie fr. 2102.—

fabbisogno minimo “allargato” di R______ D______ C______ fr. 988.—

fr. 7055.— mensili

eccedenza da ripartire: fr. 761.—

quota di un mezzo (per ciascun coniuge) fr. 304.40 mensili

quota di un quinto (figlia) fr. 152.20 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 3965.– + fr. 304.40 = fr. 4269.40 mensili

deve versare alla figlia R______ D______ C______:

fr. 988.– + fr. 152.20 ./. fr. 702.– = fr. 438.20 mensili ,

assegni familiari non compresi

arrotondati a fr. 440.— mensili

e alla moglie

fr. 2102.–

  • 304.40 ./. fr. 1754.– = fr. 652.40 mensili

arrotondati a fr. 650.— mensili.

Dall'8 febbraio 2028 e fino al termine di una formazione adeguata da parte di R______ D______ C______

reddito del marito fr. 5360.—

reddito della moglie fr. 2456.—

fr. 7816.— mensili

fabbisogno minimo “allargato” del marito fr. 3965.—

fabbisogno minimo “allargato” della moglie fr. 2102.—

fabbisogno minimo “allargato” di R______ D______ C______ fr. 1588.—

fr. 7655.— mensili

eccedenza da ripartire: fr. 161.—

quota un mezzo (per ciascun coniuge) fr. 80.50 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 3965.– + fr. 80.50 = fr. 4045.50 mensili

deve versare alla figlia R______ D______ C______:

fr. 1588.– ./. fr. 702.– = fr. 886.— mensili

assegni familiari non compresi

arrotondati a fr. 885.— mensili

e alla moglie

fr. 2102.–

  • 60.50 ./. fr. 1754.– = fr. 408.50 mensili,

arrotondati a fr. 410.— mensili.

Dal termine della formazione appropriata di R______ D______ C______ fino al

pensionamento dell'attore

reddito del marito fr. 5360.—

reddito della moglie fr. 1754.—

fr. 7114.— mensili

fabbisogno minimo “allargato” del marito fr. 3965.—

fabbisogno minimo “allargato” della moglie fr. 2102.—

fr. 6067.— mensili

eccedenza da ripartire: fr. 1047.—

quota di un mezzo (per ciascun coniuge) fr. 523.50 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 3965.– + fr. 523.50 = fr. 4488.50 mensili

dovrebbe versare alla moglie

fr. 2102.–

  • 523.50 ./. fr. 1754.– = fr. 871.50 mensili,

arrotondati a fr. 870.— mensili.

  1. Riguardo ai contributi alimentari per i figli il giudice statuisce in virtù del principio inquisitorio illimitato senza essere vincolato alle conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC). Per quanto concer­ne invece il contributo di mantenimento in favore di un coniuge vige il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC) e il giudice non può aggiudicare al coniuge più di quanto egli ha domandato (art. 58 cpv. 1 CPC). In appello tale precetto vieta al giudice di sospingersi oltre le richieste dell'appellante e di modificare la sentenza impugnata a detrimento del medesimo, salvo che la controparte abbia presentato appello incidentale (divieto della reformatio in peius: DTF 134 III 151 consid. 3.2; DTF 149 III 174 consid. 3.4.1). L'interdipendenza tra il contributo alimentare dovuto al coniuge e il contributo di mantenimento per i figli – derivante dal metodo di calcolo “a due fasi” – incide non solo sugli accertamenti necessari per fissare il contributo alimentare in favore del coniuge, ma anche sulla fissazione stessa del contribu­to. Essa condiziona altresì la libera disposizione delle parti in

relazione all'oggetto del litigio, sicché per finire il principio dispositivo risulta limitato nella misura in cui occorre procedere a un apprezzamento globale delle pretese (DTF 149 III 174 consid. 3.4.1).

Nella fattispecie AO2 ottiene fino al termine di una formazione appropriata da parte della figlia, in base a quanto si è appena esposto, un contributo di mantenimento inferiore a quello riconosciutole dal Pretore aggiunto, ma superiore a quello da lei chiesto in appello (fr. 547.– mensili fino al 7 febbraio 2026, fr. 567.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e fr. 315.– mensili dall'8 febbraio 2028). Tuttavia il principio dispositivo non risulta disatteso, poiché gli importi mensili ottenuti complessivamente per sé e per la figlia (fr. 1110.– mensili nel primo periodo, fr. 1090.– mensili nel secondo e fr. 1295.– mensili nel terzo) sono più alti di quanto le ha riconosciuto il Pretore aggiunto (rispettivamente fr. 1005.–, fr. 1045.– e fr. 685.– mensili), ma inferiori a quanto postulato in appello (rispettivamente fr. 1136.–, fr. 1116.– e fr. 1368.– mensili). Per contro, dal termine della formazione appropriata di R______ D______ C______ e fino al pensionamento del marito, la convenuta, cui spetterebbero fr. 870.– mensili, potrà ottenere unicamente fr. 843.– mensili, come da lei richiesto.

  1. In definitiva, il contributo alimentare a carico del padre per R______ D______ C______ ammonta a fr. 480.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al 7 febbraio 2026, a fr. 440.– mensili (assegni familiari non compresi) in seguito fino alla sua maggiore età e in fr. 885.– mensili (assegni familiari non compresi) dall'8 febbraio 2028 fino al termine di una formazione appropriata nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC. Il contributo alimentare per la moglie va stabilito in fr. 630.– mensili fino al 7 febbraio 2026, in fr. 650.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028, in fr. 410.– dal­l'8 febbraio 2028 fino al termine della formazione appropriata di R______ D______ C______ e in fr. 843.– in seguito, fino al pensionamento del marito (ottobre del 2038).

II. Sulle spese straordinarie arretrate

  1. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato in pri­mo luogo che a ragione AP1 deplorava di non es-sere stato previamente interpellato dalla moglie in merito alle spese straordinarie. Nondimeno – egli ha continuato – salvo i costi per gli interventi dentistici, l'interessato non pretendeva che le spese per la figlia elencate dalla moglie fossero inutili e non potessero essere assunte nell'interesse dei figli nel­l'ambito di un normale sviluppo educativo o sportivo. Il primo giudice ha reputato quindi sanata la mancanza della convenuta, ad eccezione dei costi legati alle cure dentarie, per le quali la cassa malati della figlia prevede una copertura annua fino a fr. 1000.–, e quelle per gli occhiali di J______, non documentate da alcuna fattura.

  2. Secondo l'appellante il marito revoca in dubbio in maniera del tutto generica l'utilità degli interventi dentistici per l figlia. A suo avviso è risaputo che visite regolari dal dentista con rimozione della carie sono indispensabili per l'igiene orale e il benessere dei minori, ciò che giustifica la partecipazione del padre, al quale essa afferma di avere sempre inviato copia dei preventivi in vista degli interventi e delle cure mediche necessarie, preventivi sistematicamente ignorati. Tolta la partecipazione della cassa malati e le spese non giustificate dalla relativa fattura, AO2 sollecita così il versamento di fr. 3899.40.

  3. I criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie per un figlio sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC sono già stati riassunti da questa Camera (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 5). Basti ricordare che tali costi devono riferirsi a esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non sono state preventivate quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) il contributo alimentare ordinario e che tale contributo non permette di coprire. Se l'esigenza è già nota o prevista al momento in cui è fissato il contributo alimentare ordinario, essa rientra in quell'ambito. In merito ai costi per cure dentarie, di regola imprevedi­bili e temporanee, essi costituiscono tipiche spese straordinarie nell'accezione dell'art. 286 cpv. 3 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 7a con rinvii). Le abituali visite di controllo dal dentista rientrano per contro tra le spese ordinarie (I CCA, sentenza inc. 11.2021.110 del 4 aprile 2023 consid. 11d). Rientrano invece nell'accezione dell'art. 286 cpv. 3 CC costi dentistici imprevedibili e temporanei, come per esempio quelli destinati a correzioni dentarie (I CCA, sentenza inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 11d con rinvii).

  4. Delle tre fatture della D______ SA di cui AO2 rivendica in concreto la partecipazione del marito oltre al­l'importo di fr. 2732.70 riconosciuto dal Pretore aggiunto (plico doc. 7; doc. B di appello), due riguardano normali interventi dentistici che nulla hanno di straordinario né di imprevedibile (fattura del 25 febbraio 2019 per una pulizia dei denti operata da un medico dentista e conseguente radiografia, fattura del 22 luglio 2019 che fa stato di una “cura eseguita dall'igienista dentale”). Concerne invece otturazioni e non usuali visite di controllo e pulizia una fattura del 13 maggio 2019 di fr. 2989.–, spesa che può essere considerata straordinaria, ciò che nemmeno AP1 contesta. Nella sua replica dell'11 ottobre 2021 egli si è limitato invero a una contestazione di principio, e senza alcuna motivazione specifica, e solo con il memoriale conclusivo ha preteso di non essere mai stato consultato previamente dalla moglie, senza però mettere seriamente in dubbio l'utilità dell'intervento. L'importo a carico del marito, considerata la partecipazione della cassa malati di fr. 1000.– riconosciuta dall'appellante, risulta dunque di fr. 3727.– (fr. 2732.70 più fr. 994.50 [(fr. 2989.– ./. 1000.–) : 2]. Entro tali limiti l'appello merita accoglimento.

III. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio

  1. Le spese dell'appello seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento di quanto gli spetta per spese straordinarie arretrate e contributi alimentari complessivi in favore di lei e della figlia, ma non nella misura pretesa. Conviene perciò, tutto ponderato, ridurre lievemen­te gli oneri processuali, rinunciando a prelevare l'esigua quota che le andrebbe addebitata, e moderare lievemente l'indennità per ripetibili a carico del marito. L'esito del­l'attuale giudizio non incide apprezzabilmente invece sul riparto delle spese processuali e delle ripetibili stabilito nel dispositivo di primo grado, che può rimanere invariato.

Quanto alle richieste di gratuito patrocinio, quella dell'appellante diviene priva d'oggetto nella misura in cui si vede riconosce­re un'indennità per ripetibili, mentre per il resto è destinata all'insuccesso. Destinata all'insuccesso è anche la richiesta di gratuito patrocinio formulata da marito. Di indole sussidiaria, invero, l'assistenza gratuita dello Stato non può entrare in linea di conto qualora – come in concreto (sopra, consid. 8) – le parti siano in grado di far fronte da sé con la rispettiva quota di eccedenza, anche ratealmente, ai costi di patrocinio e di procedura.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore liti-gioso dell'appello raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azio­ne principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto dell'odierna decisione è comunicata anche alla figlia R______ D______ C______, che ha compiuto 14 anni il 7 febbraio 2024.

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

  1. A saldo delle pretese per spese straordinarie arretrate, AP1 è condannato a versare a AO2 l'importo di fr. 3727.–.

  2. AP1 è condannato a versare per la figlia R______ D______ C______ nelle mani della madre, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 480.– mensili fino al 7 febbraio 2026 (assegni familiari non compresi);

fr. 440.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 (assegni familiari non compresi);

fr. 885.– mensili dall'8 febbraio 2028 (assegni familiari non compresi), fino al termine di una formazione scolastica o professionale appropriata.

  1. AP1 è condannato a versare a AO2, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 630.– mensili fino al 7 febbraio 2026;

fr. 650.– mensili dal'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028;

fr. 410.– mensili dall'8 febbraio 2028 fino al termine della formazione appropriata della figlia R______ D______ C______;

fr. 843.– mensili in seguito, fino al pensionamento ordinario del marito.

II. Le spese processuali ridotte, di complessivi fr. 1400.–, sono poste a carico di AP1, che rifonderà a AO2 fr. 900.– per ripetibili ridotte.

III. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO2 è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto; quella presentata da AP1 è respinta.

IV. Notificazione:

– avv. PA2, L______; – avv. PA1, L______.

Comunicazione a:

– R______ D______ C______, L______ (in estratto: consid. 9 e 10 e dispositivo n. I/10);

– Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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Gesetze

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CPC

  • art. t. a CPC

CC

  • art. 122 CC
  • art. 123 CC
  • art. 277 CC
  • art. 286 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 282 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 301 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 315 CPC

CPC

  • art. 308 CPC

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 51 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

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