Incarto n. 11.2022.103
Lugano, 20 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2020.18 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 10 febbraio 2020 da
AO 1 (patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1 (ora patrocinata dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 27 giugno 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 25 maggio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 agosto 2015 il presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha pronunciato il divorzio tra AO1 (1969) e AP1 nata B______ (1967), omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie in virtù della quale il figlio J______ (nato il _ s______ 2010) è stato affidato alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale e AO1 si è impegnato a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1250.– mensili fino al 30 settembre 2020 (10° compleanno del figlio). Eventuali redditi conseguiti dalla moglie sarebbero stati “computati in ragione del 50% nel calcolo del suo fabbiso-gno” e sarebbero andati “di conseguenza a ridurre in egual misura il contributo alimentare”. In favore del figlio AO1 si è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili fino al 30 settembre 2020 (10° compleanno) e di fr. 1750.– mensili da allora in poi fino alla maggiore età, “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”, senza cenno ad assegni familiari. Una pretesa riconvenzionale di fr. 10 712.20 formulata da AP1 è stata respinta. La sentenza di divorzio è passata in giudicato. Il 2 febbraio 2016 AP 1 ha iniziato un'attività lucrativa al 20% per la P______ AG di B______.
B. Il 10 febbraio 2020 AO1 ha convenuto l'ex moglie davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo di ridurre il contributo alimentare per il figlio a fr. 1225.– mensili fino al 31 agosto 2020 e a fr. 1525.– mensili dal 1° settembre 2020 in poi, assegni familiari non compresi, obbligando inoltre i genitori a informarsi reciprocamente su situazione ‟scolastica, tempo libero, salute ecc.ˮ di J______. A sostegno dell'azione AO1 ha fatto valere – in sintesi – che AP1 consegue un reddito da attività lucrativa, mentre ciò non era il caso al momento in cui è stata sottoscritta la convenzione di divorzio.
C. Il Pretore ha convocato le parti all'udienza di conciliazione del 24 giugno 2020. Constatata l'impossibilità di raggiungere un'intesa, egli ha impartito alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare la risposta scritta. Nel suo memoriale del 21 luglio 2020 AP 1 ha proposto, previo conferimento del gratuito patrocinio, di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto il versamento di contributi alimentari retroattivamente dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2020 per complessivi fr. 17 412.–. In replica e risposta riconvenzionale del 15 settembre 2020 AO 1 ha mantenuto le proprie domande, proponendo di respingere la riconvenzione. Con duplica e replica riconvenzionale del 2 ottobre 2020 AP 1 ha ribadito il suo punto di vista, mentre con duplica riconvenzionale del 4 novembre 2020 AO 1 ha riaffermato la propria posizione.
D. Alle prime arringhe del 26 gennaio 2021 la convenuta ha presentato un allegato di ‟aggiornamento dei fattiˮ, dopo di che entrambe le parti hanno notificato prove. Il 31 luglio 2021 AP 1 ha smesso di lavorare per la P______ AG e ha intrapreso un'attività, sempre a tempo parziale, come consulente e agente al 40% per la ditta N______ AG di S______. L'istruttoria è iniziata il 3 febbraio 2021 ed è terminata il 16 settembre 2021. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 22 novembre 2021 AO1 ha mantenuto le proprie domande, salvo chiedere che il contributo di mantenimento litigioso sia ulteriormente ridotto a fr. 900.– mensili dal 1° gennaio 2020 (assegni familiari non compresi). Nel suo memoriale del medesimo giorno AP 1 ha reiterato le proprie richieste, riconducendo nondimeno la pretesa riconvenzionale per contributi arretrati a fr. 10 712.20 con interessi al 5% dal 21 luglio 2020.
E. Statuendo con sentenza del 25 maggio 2022, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare per il figlio dal 1° febbraio 2020 a fr. 900.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi), “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”, mentre ha respinto la riconvenzione. Le spese processuali di fr. 1100.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 giugno 2022 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia respinta. Nelle sue osservazioni del 12 agosto 2022 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. In una replica spontanea del 29 agosto 2022 AP 1 ha poi mantenuto le proprie richieste. Con duplica spontanea del 31 agosto 2022 AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'appello e di revocare a quest'ultimo l'effetto sospensivo. Chiamata a presentare osservazioni alla postulata revoca dell'effetto sospensivo, AP 1 ha proposto il 6 settembre 2022 di respingerla. Con decreto dell'8 settembre 2022 il vicepresidente di questa Camera ha respinto l'istanza.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio passata in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le sentenze dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) in tale materia sono impugnabili così entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su mere pretese pecuniarie, queste raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove solo si consideri la riduzione del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto (da fr. 1500.–, rispettivamente fr. 1750.– mensili dal 1° ottobre 2020, a fr. 900.– mensili dal 1° gennaio 2020 fino alla maggiore età del figlio). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta all'ex patrocinatore della convenuta il 27 maggio 2022 (traccia n. ..., agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 26 giugno 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 27 giugno 2022 (traccia n. ..____.____), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
In questa sede l'attore produce taluni documenti nuovi (un decreto cautelare 22 agosto 2022 di trattenuta di stipendio, una lettera 7 dicembre 2022 della Po______ SA, un certificato medico del 14 giugno 2023). Ora, trattandosi in concreto di una causa retta dal principio inquisitorio illimitato, fatti e documenti nuovi sono proponibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Vanno considerati perciò nella misura in cui appaiano utili per il giudizio.
Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che secondo la giurisprudenza più recente il genitore affidatario è tenuto a intraprendere un'attività lucrativa al 50% al momento in cui il figlio inizia la scuola dell'obbligo e un'attività lucrativa all'80% quando il figlio inizia la scuola secondaria (DTF 144 III 481). Richiamati i principi che disciplinano la modifica di un contributo alimentare per figli minorenni, egli ha reputato così che in concreto soccorrono i presupposti per aggiornare i dati relativi ai redditi e ai fabbisogni delle parti. Ciò premesso, egli ha accertato che il reddito di AO 1 si è ridotto rispetto al momento del divorzio da fr. 6071.– a fr. 5631.30 mensili per rapporto a un fabbisogno minimo passato da fr. 3248.35 a fr. 3295.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 505.–, spese accessorie fr. 69.–, premio della cassa malati fr. 528.85, assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 24.40, spese d'automobile fr. 100.–, leasing dell'automobile fr. 301.30, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 82.10, imposta di circolazione fr. 22.10, canone radiotelevisivo fr. 30.40, tassa rifiuti fr. 3.75, imposta cantonale fr. 206.10, imposta comunale fr. 191.65, imposta federale diretta fr. 32.23).
Quanto a AP 1, il primo giudice ha constatato che, senza redditi al momento del divorzio, essa ha guadagnato in media fr. 2500.– mensili a decorrere dal febbraio del 2016 e almeno fr. 3000.– mensili dal gennaio del 2021 rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 2769.90 mensili al momento del divorzio e di fr. 2461.20 mensili dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 666.50 [già dedotta la quota di ⅓ compresa nel fabbisogno minimo del figlio], spese accessorie fr. 100.– [già dedotta la quota di ⅓ compresa nel fabbisogno minimo del figlio], assicurazione responsabilità civile fr. 10.–, tassa d'uso delle canalizzazioni fr. 39.–, tassa dell'acqua potabile fr. 16.–, tassa rifiuti fr. 14.–, imposta di circolazione fr. 31.50, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 101.–, premio della cassa malati fr. 133.20 [con sussidio]) e fr. 2597.50 mensili dal 1° gennaio 2021 [sempre con sussidio]).
Riguardo al figlio, il Pretore ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 893.– mensili fino al 30 settembre 2020 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fino a 10 anni fr. 400.–, premio della cassa malati fr. 109.65, quota del costo dell'alloggio fr. 333.30, quota delle spese accessorie fr. 50.–) e in fr. 1093.– mensili dal 1° ottobre 2020 fino alla maggiore età o al termine degli studi (minimo esistenziale dai 10 anni in su fr. 600.– mensili). Egli ha considerato nondimeno giustificato, ‟tutto ponderatoˮ, fissare il contributo alimentare per J______ in fr. 900.– mensili dal 1° febbraio 2020 (assegni familiari non compresi), poiché al momento del divorzio il contributo di mantenimento in favore di lui comprendeva una posta per cura e educazione non più prevista dal metodo di calcolo attuale. Da parte sua, ha rilevato il Pretore aggiunto, la madre è ora in grado di coprire da sé il proprio fabbisogno minimo.
L'argomentazione non può essere condivisa. Certo, le parti devono recare in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 CPC), riservate le disposizioni sull'accertamento dei fatti e sull'assunzione delle prove d'ufficio a norma dell'art. 55 cpv. 2 CPC (principio inquisitorio illimitato). Nella petizione AO1 ha spiegato in ogni modo che al momento del divorzio AP1 era priva di redditi, ma che ora ciò non è più il caso, sicché chiedeva alla convenuta informazioni per valutare l'entità del contributo di mantenimento a suo carico (memoriale, n. 5). Viste le risultanze istruttorie, egli ha fatto valere poi che dal 1° luglio 2020 la convenuta guadagna fr. 3180.80 mensili e percepisce un rimborso spese di fr. 1140.40 mensili, il che dimostra come rispetto al momento del divorzio la situazione di lei sia mutata e giustifichi di rivedere il contributo di mantenimento in favore del figlio stabilito per convenzione (me-moriale conclusivo, pag. 4 n. 6a). Nelle circostanze descritte non si può sostenere, di conseguenza, che AO1 non abbia invocato alcun cambiamento.
La convenuta non discute che rispetto al momento del divorzio essa svolga ora un'attività lucrativa, ma ritiene che una ripresa dell'attività lucrativa fosse già prevista nella convenzione sugli effetti accessori, la quale stabiliva che al 10° compleanno del figlio sarebbe decaduto il contributo alimentare per lei e che i redditi da lei conseguiti prima di allora avrebbero giustificato una riduzione del contributo alimentare in suo favore pari alla metà del guadagno netto. Essa sottolinea così che, per finire, la situazione economica di AO 1 è migliorata rispetto al momento del divorzio, mentre la sua è rimasta analoga e il suo bilancio continua a versare in ammanco. A parere dell'appellante il Pretore aggiunto non poteva così modificare la sentenza di divorzio.
Non ogni fatto nuovo, sia pure importante e durevole, legittima invero una modifica dei contributi di mantenimento. Questa entra in linea di conto solo ove il fatto nuovo comporti uno squilibrio dell'obbligo alimentare fra i genitori rispetto alle circostanze considerate in precedenza, soprattutto nel caso in cui l'onere contributivo diventi eccessivamente gravoso per un debitore di condizione modesta. Il giudice non può limitarsi dunque a constatare che la situazione di un genitore o del figlio è cambiata. Deve ponderare gli interessi di quest'ultimo – da un lato – e quelli dei genitori – dall'altro – in modo da apprezzare appieno la necessità di una modifica dei contributi di mantenimento nella fattispecie (I CCA, sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019 consid. 4).
a) Per costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi con ciò il guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria. Esso comprende la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano invece in linea di conto (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.40 del 22 marzo 2024 consid. 11a).
b) In concreto è pacifico che AP 1 ha lavorato per la P______ AG al 20% fino al luglio del 2020 e lavora per la N______ AG al 40% da allora. Quanto al guadagno conseguito, a ragione il Pretore aggiunto rimprovera alla convenuta scarsa chiarezza. Nella sua risposta del 21 luglio 2020 costei ha dichiarato invero di avere percepito nel 2020 tra fr. 1933.– e fr. 1940.– mensili, producendo i certificati di stipendio del 2018 e del 2019 (doc. 1 e 2), come pure le distinte paga dal gennaio al giugno del 2020 (doc. 3). All'udienza del 26 gennaio 2021 essa ha comunicato di avere iniziato la nuova attività per la N______ AG e di avere guadagnato mediamente nel 2020 fr. 2576.50 mensili, esibendo a sostegno di ciò un certificato di salario dalla P______ AG del 24 gennaio 2021 e uno della N______ AG del 19 gennaio 2021 (doc. 19 e 20).
Nella sua deposizione del 16 settembre 2021 AP 1 ha poi riferito di avere ricevuto dalla P______ AG tra fr. 1700.– e fr. 2000.– mensili, senza essere in grado di precisare se netti o lordi, e dalla N______ AG tra fr. 3000.– e fr. 3500.– mensili lordi lavorando al 50%. Ha riconosciuto inoltre che dalla N______ AG essa percepisce fr. 200.– mensili per l'uso del veicolo privato, indennità definita come ‟spesa non assicurataˮ nei certificati di stipendio (plico doc. 28), trattandosi il suo di un lavoro su chiamata (verbale, pag. 7). La convenuta non ha saputo precisare per contro in che cosa consista l'indennità per spese di fr. 1140.– mensili (fr. 5702.– complessivi in cinque mesi, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020) figurante nel doc. 20 sotto la menzione ‟viaggio, vitto, alloggioˮ (verbale citato, pag. 7). Nel suo memoriale conclusivo infine essa ha quantificato il proprio reddito in fr. 20 632.– annui al momento dell'introduzione della causa, soggiungendo che dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2020 le sue entrate non hanno mai superato fr. 2500.– mensili. Per quali ragioni il Pretore aggiunto abbia accertato il reddito da lei conseguito presso la P______ AG fondandosi su un messaggio di posta elettronica risalente al 2016 e su una deposizione poco chiara nonostante si annoverino agli atti certificati salariali più recenti non è dato di comprendere.
c) Sta di fatto che AP 1 ha prodotto l'ultimo certificato di stipendio della P______ AG (doc. 19), dal quale si desume che tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2020 (cessazione dell'attività) essa ha percepito fr. 15 014.– complessivi, pari a fr. 2144.85 mensili. Dedotto l'assegno familiare di fr. 260.– mensili, essa ha guadagnato così mediamente in quel periodo fr. 1884.85 mensili. Dalla N______ AG la convenuta ha ricevuto poi, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, fr. 15 904.– complessivi, come risulta dal certificato di stipendio. Tolto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili, il suo guadagno fra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020 risulta perciò di fr. 2980.– mensili.
d) In aggiunta allo stipendio AP1 ha ricevuto dalla N______ AG rimborsi delle spese per fr. 5702.–. Ora, questa Camera ha già ricordato che non può essere considerata come reddito l'indennità fissa ricevuta da un dipendente a titolo di rimborso spese ove l'entità media dei costi professionali da lui affrontati coincida verosimilmente con l'ammontare dell'indennità percepita; una simile indennità può invece essere ritenuta – in tutto o in parte – alla stregua di un reddito occulto ove manchino indicazioni sulle spese effettive sopportate dal dipendente (RtiD II-2010 pag. 633 consid. 7 con riferimento; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.68 del 2 luglio 2015 consid. 4a; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_1065/2021 del 2 maggio 2023 consid. 3.1).
Nel caso specifico l'interessata si è limitata a dichiarare, sotto questo profilo, che la N______ AG le corrisponde fr. 200.– mensili per il carburante (verbale del 16 settembre 2021, pag. 7) e in appello essa adduce apoditticamente che la citata indennità si riferisce a ‟viaggio, vitto e alloggioˮ perché ogni giorno essa è costretta a spostarsi da C______ fino in V______ B______ (memoriale, pag. 10). L'indennizzo di fr. 200.– mensili per il carburante appare invero giustificato. Nulla di concreto è dato di sapere invece sui pretesi costi assunti per ‟viaggio, vitto e alloggioˮ. Agli atti la convenuta ha versato i suoi conteggi di stipendio dall'agosto al novembre del 2020, ma da tali documenti non è dato di capire come si giustifichi-no concretamente i cospicui rimborsi (circa un terzo del reddito), che sembrano consistere piuttosto in una percentuale fissa della retribuzione (plico doc. 28). La sola trasferta della ricorrente da C______ fino in V______ B______ (un'ora circa di
tragitto) e tra i Comuni citati dalla convenuta (verbale del 16 settembre 2021: A______, Go______, G______, L______, Pr______, P______, Cr______, Cl______) non giustifica indennizzi tanto elevati. Gli atti non sono quindi sufficientemente chiari perché si riconoscano all'interessata spese che eccedano quelle del carburante.
e) In definitiva la stima del Pretore aggiunto, secondo cui AP1 ha percepito dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (periodo durante il quale essa ha lavorato per la P______ SA fino al 31 luglio e per la N______ AG dal 1° agosto in poi) fr. 2500.– mensili in media (esclusa la nota indennità di oltre fr. 1000.– mensili) risulta persino favorevole all'interessata. Altrettanto vale per il guadagno di “almeno fr. 3000.– mensili” da lei percepito dal 1° gennaio 2021.
a) Quanto al costo dell'alloggio, l'appellante allega che la spesa è di complessivi fr. 1150.– mensili rispetto ai fr. 756.50 mensili accertati dal Pretore aggiunto. Quest'ultima cifra è al netto però della quota di ⅓ già compresa nel fabbisogno minimo del figlio. Ne segue che su questo fronte il costo dell'alloggio a carico della convenuta è rimasto sostanzialmente invariato.
b) In merito al premio della cassa malati l'appellante contesta di avere ricevuto nel 2021 e nel 2022 il sussidio cantonale. Essa riconosce di averlo percepito nel 2020, in base tuttavia alla dichiarazione fiscale del 2019 nella quale il suo reddito imponibile risultava inferiore all'attuale. Il Pretore aggiunto invece ha considerato il sussidio di fr. 282.– mensili anche dopo il 1° gennaio 2021, calcolando così il premio mensile in fr. 269.50 (fr. 551.50 ./. fr. 282.–). In realtà, se è vero che per calcolare il sussidio cantonale relativo al 2020 il primo giudice
si è fondato sulla dichiarazione fiscale del 2019, non si deve dimenticare che in quell'anno l'interessata incassava ancora il contributo alimentare dall'ex marito, tant'è che nella dichiarazione d'imposta essa ha dato atto di avere ricevuto da AO1 complessivi fr. 37 432.– (plico doc. 24). Dal 2020, come si è visto (consid. 7), AP1 consegue redditi da attività lucrativa più elevati, ma non beneficia più del contributo alimentare, sicché ai fini del sussidio le sue entrate sono rimaste essenzialmente le stesse. Per quanto agli atti non figurino documenti al riguardo, è verosimile perciò che dal 2020 essa continui a ricevere il sussidio cantonale in questione.
c) Relativamente all'assicurazione dell'automobile, all'imposta di circolazione, all'assicurazione responsabilità civile privata, alla tassa sull'acqua potabile, alla tassa d'uso canalizzazioni, alla tassa per il consumo di energia, alla tassa rifiuti e al premio del leasing dell'automobile l'interessata sottolinea che tali spese sono state esplicitamente accettate dall'attore e vanno dunque riconosciute così come essa le ha fatte valere. A prescindere dal fatto però che nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato il giudice non è vincolato alle ammissioni delle parti (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_591/2023 del 22 febbraio 2024 consid. 3.4), il Pretore aggiunto si è limitato a esigui arrotondamenti (assicurazione responsabilità civile fr. 10.– invece di fr. 10.20 mensili), tassa dell'acqua potabile fr. 16.– invece di fr. 16.65 mensili), tassa canalizzazioni fr. 39.–
invece di fr. 39.15 mensili, tassa rifiuti fr. 14.– invece di fr. 14.15 mensili). Circa l'assicurazione dell'automobile (fr. 110.65 mensili invece di fr. 101.–) e il mancato riconoscimento del leasing, il Pretore aggiunto ha rilevato che nel fabbisogno minimo della convenuta non si giustifica di inserire i costi di due automobili e con tale argomento l'interessata neppure si confronta. Il primo giudice ha poi soggiunto –
correttamente – che la spesa per il consumo di energia di fr. 36.35 mensili rientra nel minimo esistenziale (fr. 1200.– mensili) del diritto esecutivo.
d) Riguardo all'onere fiscale di fr. 1.60 mensili, verosimile, che l'appellante chiede di computare nel suo fabbisogno minimo in conformità alla tassazione del 2017 (doc. 4), ciò fa passare quel fabbisogno da fr. 2461.20 mensili a fr. 2462.80 tra il 1° gennaio 2020 e il 1° gennaio 2021, rispettivamente da fr. 2597.50 mensili a fr. 2599.10 mensili dopo il 1° gennaio 2021. La sua incidenza ai fini del giudizio rimane nondimeno trascurabile.
a) Nel caso specifico l'attore ha prodotto le sue buste paga dal gennaio al dicembre del 2019 (doc. E) e quelle dall'ottobre del 2019 al luglio del 2020 (doc. U). Il guadagno da lui conseguito nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria si evince così dalle buste paga dall'agosto del 2019 al luglio del 2020 e ammonta a fr. 68 400.90, pari a fr. 5700.– mensili (nell'agosto
del 2019 egli ha percepito fr. 5198.90 mensili, nel settembre fr. 5218.90 mensili con indennità “di picchetto” di fr. 22.50, nell'ottobre fr. 5218.90 mensili con indennità “di picchetto” di fr. 22.50, nel novembre fr. 10 939.80 mensili con indennità “di picchetto” di fr. 22.50 e tredicesima, nel dicembre fr. 5218.90 mensili con indennità “di picchetto” di fr. 22.50 (doc. E), nel gennaio del 2020 fr. 5200.95 mensili, nel febbraio fr. 5221.85 mensili con indennità “di picchetto” di fr. 22.50, nel marzo fr. 5234.75 mensili con indennità “di picchetto” di fr. 22.50, indennità lavoro domenicale di fr. 9.15 e ‟versamento sal indennitàˮ di fr. 4.75, nell'aprile fr. 5253.55 mensili con due indennità “di picchetto” di fr. 22.50 e una di fr. 25.–, nel maggio fr. 5209.40 mensili, nel giugno fr. 5251.20 mensili con due indennità “di picchetto” di fr. 22.50 ciascuna, nel luglio fr. 5233.80 mensili con indennità “di picchetto” di fr. 22.50, indennità vacanze notte/dom –.35, indennità lavoro ‟serale/ notte assˮ fr. 2.75 e “versamento sal indennità” fr. –.70).
b) Non è chiaro come l'appellante calcoli lo stipendio dell'interessato in fr. 5726.40 né come il Pretore aggiunto lo abbia calcolato in fr. 5631.30 mensili. Anche conteggiando la media delle buste paga per il 2019 (doc. E) risultano redditi medi di fr. 5640.80 mensili. In una media arrotondata di fr. 5700.– mensili possono considerarsi incluse, di conseguenza, le indennità “di picchetto”, come pure quelle per lavoro serale e notturno e per le vacanze.
a) In merito alle spese accessorie di fr. 260.– mensili, si tratta effettivamente di un'inavvertenza. Le spese accessorie di fr. 69.– mensili figurano nel doc. F e sono confermate dall'attore nelle osservazioni all'appello (pag. 3 a metà). In proposito non giova pertanto diffondersi oltre.
b) Riguardo al carico fiscale, l'interessata rileva che per calcolare l'imposta cantonale dell'attore in fr. 206.10 mensili, quella comunale in fr. 191.65 mensili e quella federale diretta fr. 32.23 mensili (fr. 429.98 mensili complessivi), il Pretore aggiunto si è fondato sulla tassazione di AO1 relativa al 2018 (doc. Q). Se non che, essa continua, attualmente costui guadagna al massimo fr. 5726.40 mensili e, considerando le deduzioni di fr. 26 400.– a livello cantonale e di fr. 22 513.– a livello federale, il carico tributario di lui non eccede fr. 4451.65, pari a fr. 370.95 mensili. L'argomentazione non manca di buon diritto. Come si è visto (consid. 9c), l'attore consegue un reddito di fr. 5700.– mensili, inferiore rispetto al 2018 (doc. Q), in particolare perché non riceve più gli assegni familiari di fr. 260.– mensili, ora riscossi dall'appellante. Considerate le medesime deduzioni riconosciute nella tassazione 2018, con gli arrotondamenti del caso la valutazione di fr. 370.– mensili (arrotondati) prospettata da AP1 risulta pertinente (calcolatore d'imposta in base a un reddito di fr. 68 400.– [fr. 5700.– x 12], dedotti fr. 26 400.– per l'imposta cantonale e fr. 22 513.– per l'imposta federale: ‹https://www4.ti.ch/index.php?id=124428›).
c) Relativamente al leasing dell'automobile, l'appellante riconosce nel fabbisogno minimo dell'attore il premio di fr. 301.30 mensili, come riconosce nel fabbisogno minimo il premio
dell'assicurazione responsabilità civile dell'automobile accertato dal Pretore aggiunto (fr. 82.10 mensili). Invece egli chiede di stabilire in fr. 12.20 mensili il premio dell'assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica. A giusto titolo, il premio mensile di fr. 12.20 (e non di fr. 24.40 mensili, come ha ritenuto il Pretore aggiunto) risultando univocamente dal doc. H (fr. 146.48 : 12). A giusto titolo altresì essa fa notare che l'imposta di circolazione da calcolare nel fabbisogno minimo dell'attore è di fr. 19.60 mensili (doc. J). La cifra di fr. 22.10 mensili considerata dal Pretore aggiunto non trova invero riscontro.
d) La convenuta chiede di ricondurre nel fabbisogno minimo dell'ex marito la spesa per il carburante da fr. 100.– a fr. 20.– mensili, facendo valere che il costo di fr. 100.– mensili non è stato fatto valere dall'attore, il quale per altro si reca al lavoro usando uno scooter. L'assunto è infondato. Intanto nella petizione l'attore ha esposto per il carburante una spesa di fr. 250.– mensili (pag. 3). Il Pretore aggiunto ha riconosciuto fr. 100.– mensili in base al doc. D (“spese vive”). Quanto all'uso dello scooter, l'attore non ha esposto alcunché e per l'uso dell'automobile le “spese vive” di fr. 100.– mensili risultano giustificate, la convenuta non discutendo che l'attore necessiti di un veicolo per l'esercizio professionale delle visite (replica, pag. 2 in fondo), come pure per portare e riprendere il figlio da C___ a Be______ e viceversa.
e) Per quel che è del canone radiotelevisivo (fr. 30.40 mensili), esso rientra già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141; RtiD
II-2017 pag. 778 consid. 6d con rimandi; I CCA, sentenza inc. 11.2017.22 dell'11 dicembre 2018 consid. 9e). Altrettanto vale per la tassa sui rifiuti, che sarebbe compresa anch'essa nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (RtiD I-2007 pag. 852 n. 63c consid. 3c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 del 18 febbraio 2022 consid. 10b con rinvio). Tale tassa è stata riconosciuta però anche alla convenuta, la quale si è vista ammettere finanche la tassa per il consumo di acqua potabile, a sua volta già compresa nel citato minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141). Non è il caso dunque di stralciare la tassa sui rifiuti dal fabbisogno minimo dell'attore. In ultima analisi il fabbisogno minimo dell'interessato va ricondotto così da fr. 3295.50 mensili a fr. 3190.–, ma non a fr. 2637.20 come postula la convenuta.
Per quel che è di AP 1, il miglioramento della situazione è palese. Al momento del divorzio infatti essa versava in ammanco. Priva di redditi e con un fabbisogno minimo di fr. 2769.90 mensili, essa beneficiava del solo contributo alimentare di fr. 1250.– mensili elargito dall'attore e registrava uno scoperto di fr. 1520.– mensili. Nel frattempo tuttavia le sue condizioni sono nettamente migliorate, poiché, sebbene dall'ottobre del 2020 essa non riceva più il citato contributo alimentare, con il suo guadagno di fr. 2500.– mensili (tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020) e di fr. 3000.– mensili (dal 1° gennaio 2021) essa è riuscita a finanziare il proprio fabbisogno minimo di fr. 2462.80 mensili fino al 31 dicembre 2020 e riesce a finanziare il fabbisogno medesimo di fr. 2599.10 mensili anche dal 1° gennaio 2021 in poi, conservando da allora un margine disponibile di circa fr. 400.– mensili. Riguardo a lei, le circostanze considerate al momento in cui il contributo di mantenimento per il figlio è stato fissato sono quindi “notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC).
L'insorgenza di fatti nuovi a norma dell'art. 286 cpv. 2 CC, applicabile per il rinvio dell'art. 134 cpv. 2 CC, non implica automaticamente, ad ogni modo, una modifica del contributo alimentare. Una modifica entra in considerazione – come detto (consid. 6) – solo ove l'onere di mantenimento comporti uno squilibrio tra i genitori rispetto alle circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato, in specie qualora l'onere si riveli eccessivamente gravoso per il debitore. Al momento di statuire su una richiesta di modifica, inoltre, l'autorità adita non può cambiare metodo di calcolo, poiché lo scopo della modifica non è quello di discutere né tanto meno di “correggere” una sentenza di divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_373/2015 del 2 giugno 2016 consid. 4.3.1 con rinvii), bensì unicamente di aggiornare i dati presi in considerazione a suo tempo per la definizione dei contributi alimentari (sentenza del Tribunale federale 5A_751/2022 del 3 luglio 2024 consid. 4.4.3 con rinvio alla sentenza 5A_337/2019 del 12 agosto 2019 consid. 4.2 e alla sentenza 5A_461/2019 del 6 marzo 2020 consid. 5.2). Se i contributi sono stati fissati per convenzione, occorre interpretare la convenzione. Di conseguenza il nuovo contributo non si calcola necessariamente – come crede l'attore – sulla base del metodo “a due fasi” consistente nel suddividere la cosiddetta eccedenza del bilancio familiare, bensì secondo i criteri applicati nella convenzione stessa (principio già rammentato anni addietro da questa Camera: sentenza inc. 11.2015.62 del 20 aprile 2017 consid. 5 in fine).
Nella convenzione sugli effetti del divorzio omologata il 20 agosto 2015 dal presidente del Tribunale distrettuale AO1 si era impegnato a versare per il figlio un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili fino al 30 settembre 2020 (10° compleanno), portato a fr. 1750.– mensili da allora in poi fino alla maggiore età, “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”. Tale fabbisogno in denaro non risulta essere mutato rispetto alle previsioni della convenzione, se non per il premio della cassa malati che l'appellante fa valere essere passato da fr. 109.65 a fr. 142.– mensili, senza pretendere tuttavia che il contributo alimentare originario vada maggiorato. Non è dato a divedere quindi perché il Pretore aggiunto abbia “corretto” quel fabbisogno, ricalcolandolo ex novo in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo. Ne segue che nella fattispecie le circostanze sono sì “notevolmente mutate” (nell'accezione dell'art. 286 cpv. 2 CC), ma esclusivamente per quanto concerne AP1. Rimane da esaminare se ciò giustifichi nondimeno una riduzione del contributo alimentare per J______ nella misura in cui esso grava esclusivamente su AO1.
La giurisprudenza ha avuto di ricordare ancora di recente che qualora l'affidamento di un figlio sia assicurato in natura esclusivamente (o quasi esclusivamente) da un genitore, l'altro genitore deve – per principio – sopperire all'intero fabbisogno in denaro del minorenne (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con citazioni). E nella fattispecie J______ è affidato da sempre alla custodia esclusiva della madre. Il padre ha un diritto di visita abituale per figli in età scolastica (cfr. RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), ovvero un fine settimana ogni quindici giorni (nella fattispecie dal venerdì alle ore 17.00 fino alla domenica alle ore 18.00), più una settimana a Natale o a Pasqua e tre settimane durante le ferie estive. In condizioni del genere il fabbisogno in denaro di J______ dev'essere quindi garantito dall'attore. Né si giustificano in concreto eccezioni, prospettabili nell'ipotesi in cui il genitore affidatario disponga di una capacità contributiva decisamente superiore a quella dell'altro genitore, onde uno squilibrio manifesto fra l'uno e l'altro (sopra, consid. 6). Nella fattispecie l'affidataria AP1 ha infatti un margine disponibile (di fr. 400.– mensili dal gennaio del 2021), inferiore – e non superiore – a quello dell'ex marito, il quale anche dopo avere coperto il fabbisogno in denaro di J______ è rimasto con un margine disponibile di fr. 1010.– mensili fino al settembre del 2020 (reddito fr. 5700.–, fabbisogno minimo fr. 3190.–, contributo per il figlio fr. 1500.–) e continua a conservare un margine disponibile di fr. 760.– mensili dopo di allora (contributo per il figlio fr. 1750.–).
Ne discende, per concludere, che non si giustifica in concreto di modificare il contributo alimentare per J______ né di far sopportare a AP1 – per avventura – una quota del fabbisogno in denaro del figlio. Priva di fondamento, l'azione di AO1 vede quindi la sua sorte segnata, il che comporta l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'ex marito davanti a entrambi i gradi di giurisdizione (art. 106 cpv. 1 CPC). Il Pretore aggiunto ha emanato un dispositivo unico per l'azione principale e la riconvenzione, suddividendo le spese processuali di fr. 1100.– a metà e compensando le ripetibili. Visto l'esito del pronunciato odierno, tale riparto non è più sostenibile. Considerato il valore litigioso dell'azione principale, dieci volte maggiore rispetto a quello della riconvenzione (fr. 10 712.20), gli oneri processuali vanno posti a carico dell'attore, la tassa di giustizia di fr. 1100.– risultando già di per sé notevolmente sotto il minimo della tariffa applicabile alla sola azione principale (art. 7 cpv. 1 LTG). Quanto all'indennità ridotta di fr. 3000.– per ripetibili postulata da AP1, essa appare sicuramente adeguata.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
La petizione è respinta.
Le spese processuali di fr. 1100.– sono poste a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
Il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata rimane invariato.
II. Le spese di appello, di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO1, che rifonderà all'appellante fr. 3000.– per ripetibili.
III. Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).