Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2022.10
Entscheidungsdatum
18.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarti n. 11.2022.10 11.2022.11 11.2022.16 11.2022.17 11.2022.37 11.2022.38

Lugano, 18 novembre 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giamboni e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SE.2018.27 (filiazione: mantenimento e relazioni personali) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 25 aprile 2018 da

AO 1 (2017), (rappresentato dalla madre RA 1 e ora patrocinato dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1 (E) (ora patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 28 gennaio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 16 dicembre 2021, rettificata il 14 gennaio 2022 (inc. 11.2022.10), e sull'istanza di gratuito patrocinio da lui inoltrata lo stesso giorno (inc. 11.2022.11),

come pure sull'appello del 31 gennaio 2022 presentato da RA 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2022.16) e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.17),

oltre che sull'ulteriore appello del 15 febbraio 2022 presentato dallo stesso AO 1 contro la citata sentenza (inc. 11.2022.37) e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.38);

Ritenuto

in fatto: A. Il 14 marzo 2017 RA 1 (1978) ha dato alla luce a __________ un figlio, AO 1, che è stato riconosciuto il 16 giugno 2017 da AP 1 (1975), cittadino italiano residente a __________ (Spagna). In esito a un'istanza inoltrata il 15 settembre 2017 dal figlio, con decreto cautelare del 12 marzo 2018, emanato prima della causa di merito, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha istituito una curatela educativa in favore del bambino, ha regolato le relazioni personali tra padre e figlio (una settimana ogni due mesi al domicilio della madre, senza pernottamento), ha accertato l'impossibilità per il padre di versare un contributo alimentare e ha assegnato a AO 1 un termine di 60 giorni per introdurre l'azione di merito (inc. CA.2017.17).

B. Con petizione del 25 aprile 2018 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore aggiunto per ottenere, previa ammissione al gratuito patrocinio, la conferma della curatela educativa, la definizione del diritto di visita paterno dietro accompagnamento in un punto d'incontro, un contributo alimentare di fr. 150.– mensili sino alla fine del 2018 e di fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi, il rimborso di fr. 360.85 per spese di malattia e l'assunzione di metà dei costi del punto d'incontro, oltre alla partecipazione alla metà delle spese straordinarie. Nelle sue osservazioni del 22 giugno 2018 il convenuto si è rimesso alle risultanze istruttorie sia per la determinazione del diritto di visita sia per quanto riguarda il contributo alimentare, postulando a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio. Con replica del 6 agosto 2018 l'attore ha confermato le proprie doman­de. In una duplica del 9 novembre 2018 il convenuto ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare, chiedendo di riconoscergli, dopo il compimento dei due anni di età da parte del figlio, un diritto di visita di una settimana a Natale, una a Carnevale e una a Pasqua in alternanza con la madre e quattro settimane durante le vacanze estive, oltre a regolari contatti bisettimanali in videoconferenza dal di lui terzo anno di età.

C. Alle prime arringhe del 22 gennaio 2019 le parti hanno offerto numerose prove. L'istruttoria, cominciata con ordinanza del 24 gennaio 2019, è stata chiusa l'8 marzo 2021. In pendenza di procedura inoltre il Pretore aggiunto ha disciplinato a più riprese in via cautelare il diritto di visita paterno, limitandolo al Cantone Ticino allorquando il convenuto chiedeva di poterlo esercitare anche a , in Toscana, dove risiede la sua famiglia d'origine ed egli può usufruire di un alloggio, oppure in Spagna, dove egli vive con la sua nuova compagna e il loro figlio E, nato l'8 dicembre 2019.

D. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 27 settembre 2021 l'attore ha chiesto di regolare il diritto di visita secondo determinate modali­tà (pernottamenti non forzati, percorso di mediazione dei genito­ri, monitoraggio della curatrice, contatti con la madre durante le visite, preavviso di due mesi per l'esercizio degli incontri, costi di trasferta del figlio ed eventualmente della madre che lo accompagna a carico del padre), aderendo per il resto alla disciplina proposta dal Pretore aggiunto in una lettera del 23 settembre 2021, il quale prospettava – in pratica – lo svolgimento dei successivi periodi di visita in alternanza a __________ e a __________. Egli ha rivendicato inoltre un contributo alimentare di fr. 300.– mensili (con obbligo per il padre di informarlo annualmente sui suoi redditi e riservati possibili aumenti del contributo alimentare a fr. 3290.50 fino alla scuola elementare, a fr. 2334.25 fino alla scuola media e a fr. 1428.– fino al termine della formazione), il rimborso di fr. 360.85 per spese mediche, l'assunzione dei costi fatturati dal punto d'incontro e della metà delle future spese straordinarie. In un allega­to del 24 settembre 2021 il convenuto ha ribadito il proprio punto di vista, chiedendo – in particolare – che il diritto di visita fosse limitato al Cantone Ticino ancora per una sola volta e che gli fos­se consentito poi di esercitarne un secondo a __________ e i successivi dove egli avrebbe ritenuto più opportuno, in particolare in Andalusia.

E. Statuendo con sentenza del 16 dicembre 2021, il Pretore aggiun­­to ha affidato AO 1 alla custodia della madre e ha disciplinato l'assetto minimo del diritto di visita paterno, prevedendone l'esercizio per tre periodi (con 4 o 5 pernottamen­ti) fino a Pasqua del 2022 (a __________ in gennaio, a __________ a carnevale e nuovamente a __________ a Pasqua), per due periodi di una settimana ciascuno nell'estate del 2022 (una volta a __________ e un'altra al domicilio paterno in Andalusia) e dopo di allora, fino alla maggiore età del figlio, per una settimana durante le vacan­ze scolastiche di Natale, una settimana durante quelle di carnevale (o in alternanza di Pasqua), un fine settimana “lungo” in occasione di una delle festività di maggio nell'anno senza visita a Pasqua, tre settimane in estate (di cui due consecutive) e cinque giorni durante le vacanze di Ognissanti o, dandosi accordo fra i genitori, l'intera settimana ogni due anni. Il primo giudice ha precisato inoltre le date esatte fino all'estate del 2022, le prime settimane di alternanza fra i genitori e, dopo di allora, l'obbligo di annunciare le date alla curatrice (pena la decadenza del diritto di visita), gli orari con le modalità di consegna e riconsegna del figlio, stabilendo che i costi di trasferta di AO 1 per l'esercizio del diritto di visita sarebbero stati a carico del padre.

Confermata altresì la curatela educativa, invitata la madre a far proseguire il sostegno psicologico per AO 1 e i genitori a riprendere un percorso di mediazione, il Pretore aggiunto ha fissato il contributo di mantenimento a carico del padre in fr. 490.– mensili dal maggio del 2018 al novembre del 2019 e in fr. 294.– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età, “riservato l'art. 277 CC”, prevedendo il ripar­to a metà delle spese straordinarie se concordate dai genitori e respingendo ogni altra domanda. Ammesse le parti al beneficio del gratuito patrocinio, egli non ha riscosso spe­se processuali e ha compensato le ripetibili.

F. Con decreto cautelare contestuale a tale decisione il Pretore aggiunto ha regolato in via provvisionale il diritto di visita “con inizio il 1° gennaio 2022 e fine al 5 gennaio 2022”, come prevede la sentenza di merito (in sostanza da svolgere a __________, con accompagnamento della madre). Un appello del 24 dicembre 2021 presentato da AO 1 contro tale decreto è stato dichia­rato senza interesse e la causa stralciata dai ruoli da questa Camera il 20 gennaio 2022, il periodo del diritto di visita essendo frattanto decorso, mentre in pendenza di appello il presidente di questa Camera, conferendo effetto sospensivo parziale al ricor­so, aveva autorizzato l'esercizio del diritto di visita unicamen­te nel Cantone Ticino (inc. 11.2021.176/177).

G. Nel frattempo, su invito dell'Istituto delle assicurazioni sociali, RA 1 ha chiesto il 27 dicembre 2021 al Pretore aggiunto di chiarire se il contributo di mantenimento comprendesse gli assegni familiari. Il Pretore aggiunto ha emanato allora il 14 gennaio 2022 una nuova sentenza (“rettificata”), testualmente identica alla precedente finanche nella data (“16 dicembre 2021”), salvo aggiungere al dispositivo n. 8 in materia di contributi alimentari a carico di AP 1 la frase “AF esclusi e da versarsi in aggiunta qualora da lui percepiti”. Tale sentenza è stata notificata il 17 gennaio 2022.

H. Le parti sono insorte a questa Camera anche contro il giudizio di merito. AP 1 ha presentato il 28 gennaio 2022 un appel­lo nel quale chiede che in riforma della sentenza e della senten­za “rettificata” il contributo alimentare a suo carico sia ridotto a fr. 100.– mensili (assegni familiari non compresi) dal maggio del 2018 al novembre del 2019 e a fr. 50.– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età del figlio, “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC” (inc. 11.2022.10). Il giorno stesso egli ha postulato inoltre il gratuito patrocinio in appello (inc. 11.2022.11).

I. Contro la decisione di merito ha introdotto appello il 31 gennaio 2022 anche AO 1, chiedendo in particolare – previa concessione del gratuito patrocinio – le seguenti modifiche al diritto di visita deciso dal Pretore aggiunto:

– esercizio del diritto di visita esclusivamente nel Ticino duran­te le vacanze di carnevale, Pasqua ed estate del 2022, come pure successivamente “fino a quando la curatrice educativa, in collaborazione con lo psicologo infantile, riterranno che [egli] sarà pronto a svolgere i diritti di visita all'estero” (o, in subordine, le prime quattro visite esercitate esclusivamente nel Ticino e, previo parere favorevole della curatrice, le successive due a __________ e in seguito al domicilio del padre in Spagna);

– secondo diritto di visita dell'estate del 2022 stabilito dal 15 al 21 agosto (invece che dal 20 al 27 agosto, come figura nel giudizio impugnato);

– vacanze di Ognissanti trascorse alternativamente un anno con il padre e un anno con la madre (invece di cinque giorni annui, in caso di mancata intesa);

– limitazione iniziale dei pernottamenti dal padre alle ultime tre notti delle settimane di visita, riservati ampliamenti o riduzio­ni decisi dal curatore (o, in subordine, senza tale limitazione);

– termini di preavviso dell'esercizio del diritto di visita (confer­ma e date) per le vacanze di Natale, carnevale, Pasqua o fine settimana di maggio stabiliti rispettivamente il 31 settembre (invece del 15 novembre) e in “due mesi” (invece del 31 dicembre e del 28 febbraio);

– mandato al curatore di monitorare i diritti di visita e redigere rapporti sul loro “reale andamento”, sorvegliando la consegna o la riconsegna del figlio;

– spese per l'esercizio del diritto di visita a carico del padre non solo per la trasferta, ma anche per vitto e alloggio.

L'appellante chiede altresì di aumentare i contributi di mantenimenti in suo favore a fr. 577.– mensili dal maggio del 2018 al­-l'aprile del 2019, a fr. 777.– mensili dal maggio al novembre del 2019, a fr. 466.20 mensili dal dicembre del 2019 al marzo del 2021 e a fr. 346.20 mensili dall'aprile del 2021 in poi (inc. 11.2022.16/17).

L. AO 1 ha presentato un secondo appello il 15 febbraio 2022, adducendo “a titolo puramente cautelativo (…) di appellare espressamente anche la decisione 16 dicembre 2021 nella sua forma rettificata”. Con tale ricorso egli chiede, previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, quanto già postula con il precedente appello del 31 gennaio 2021, tranne proporre, per quanto riguarda il dispositivo n. 8 sui contributi di mantenimento, che – come già figura nella sentenza “rettificata” – gli assegni familiari a carico del padre sono “esclusi e da versarsi in aggiunta qualora da lui percepiti” (inc. 11.2022.37/38).

M. Con decreto del 18 marzo 2022 il presidente di questa Camera ha respinto un'istanza di “provvedimenti cautelari” (trattata come istanza di esecuzione anticipata della decisione impugnata) introdotta l'11 marzo 2022 da AP 1 per ottenere l'esercizio del diritto di visita dal 15 al 24 aprile 2022 a __________ e successivamente nei modi e nelle forme previste dal Pretore aggiunto, così come ha respinto la contestuale istanza di gratuito patrocinio, senza riscuotere spese (inc. 11.2022.16). Con lettera dell'8 settembre 2022 l'attore ha allegato davanti a questa Camera nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, sostenendo che nell'ultimo anno il padre ha esercitato il diritto di visita per soli tre giorni nelle vacanze di Ognissanti del 2021 e cinque giorni a Pasqua nel 2022. Il convenuto ha reagito con osservazioni del 13 settembre 2022, annunciando – fra l'altro – l'intenzione di esercitare il diritto di visita nelle prossime vacanze di Ognissanti. L'attore ha replicato il 15 settembre 2022, ribadendo le proprie doglianze. Gli appelli non sono stati notificati per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Gli appelli in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

  1. Il secondo appello presentato da AO 1 il 15 febbraio 2022, diretto contro la sentenza “rettificata”, non ha portata propria. Del tutto identico al primo nella motivazione, esso contempla anche identiche richieste di giudizio. Quanto agli assegni familiari, già il primo giudice ha stabilito nel dispositivo n. 8 della sentenza “rettificata” ch'essi vanno versati in aggiunta ai contributi di mantenimento, di modo che AO 1 non ha alcun interesse a ricorrere in proposito (nel memoriale del 15 febbraio 2022 egli dichia­ra per altro di appellare “a titolo pura-mente cautelativo”). Tale rimedio giuridico non necessita perciò di ulteriore disamina.

  2. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata, come quelle in materia di filiazione (art. 295 cpv. 1 CPC), sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la disciplina del diritto di visita, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore (cfr., sul­l'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1). Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la sentenza emessa il 16 dicembre 2021 è stata notificata il 17 dicembre 2021 sia alla madre dell'attore, a quel tempo senza un patrocinatore, sia al lega­le del convenuto (tracce degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine d'impugnazione, rimasto sospeso fino al 2 gennaio 2022 (art. 145 cpv. 1 lett. CPC), sarebbe scaduto così il 1° febbraio 2022. Introdotti il 28 gennaio 2022 (dal convenuto: inc. 11.2022.10) e il 31 gennaio 2022 (dall'attore: inc. 11.2022.16), i due appelli sono di conseguenza tempestivi.

  3. All'appello del 31 gennaio 2022 l'attore acclude una comunicazione per posta elettronica del 15 gennaio 2022 in cui la sua curatrice annuncia l'intenzione di rinunciare al mandato, una comunicazione del 7 gennaio 2022 in cui la sua psicoterapeuta V__________ O__________ G__________ comunica anch'essa di rinunciare all'incarico, consigliando di rivolgersi al Servizio medico-psicologico, e una comunicazione della mediatrice V__________ T__________, la quale si dichiara disposta a riprendere la mediazione dopo la presa a carico del figlio da parte di uno specialista. L'appellante produce inoltre una stampa del 24 gennaio 2022 estratta dal sito ‹www. numbeo.com› con un raffronto del costo della vita fra __________ e __________, due schermate di un cellulare concernente scambi di messaggi fra i suoi genitori su Telegram e una comunicazione di posta elettronica del 25 gennaio 2022 in cui la madre chiede spiegazioni al padre in merito a un suo versamento in denaro. Egli postula altresì il richiamo degli incarti SE.2018.27 e CA.2017.17 della Pretura, del fascicolo inc. 11.2021.176 di questa Camera e dell'incarto dell'Autorità regionale di protezione 15, chiedendo di esperire l'interrogatorio delle parti. In seguito, l'8 e il 15 settembre 2022, l'attore ha inoltrato due messaggi di posta elettronica del 7 settembre 2022 ricevuti dalla madre in relazione ai diritti di visita esercitati dal padre nel­­l'ultimo anno e un ulteriore messaggio del 29 agosto 2022 spe-dito dal padre alla curatrice circa il diritto di visita nelle vacanze di Ognissanti. Il convenuto ha prodot­to a sua volta un messaggio di posta elettronica alla curatrice in cui conferma l'intenzione di svolgere tale diritto di visita.

La documentazione testé descritta è ammissibile, contese in concreto essendo questioni riguardanti un minorenne. Nuovi documenti, come pure nuovi fatti, sono proponibili così senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in forza del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Quanto al richiamo dei carteggi delle procedure intercorse davanti al Pretore, tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera, di modo che il loro richiamo è superfluo. Relativamente al richiamo del fascicolo di questa Camera, procedimenti svoltisi davanti a un determinato tribunale sono

notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2021.101/105/106 dell'8 settembre 2022 consid. 3 con rinvio). Quanto all'assunzione di altri mezzi di prova (richiamo dell'incar­to dell'Autorità regionale di protezione e interrogatori delle parti), essi non appaiono di rilievo per il giudizio.

I. Sull'appello di AO 1

Per quanto attiene alla disciplina del diritto di visita, il Pretore aggiunto ha rammentato anzitutto che una simile regolamentazione deve tenere conto delle circostanze concrete, segnatamente della distanza tra il domicilio del padre e quello del figlio. Ciò premesso, egli ha accertato che dopo un periodo di mancato esercizio il convenuto ha ripreso le visite con regolarità dalla primavera del 2021, permettendo di riallacciare in modo positivo le relazioni con il figlio. Egli ha ritenuto pertanto di programmare un graduale ampliamento del diritto di visita alla luce del fatto che il padre abita in Spagna con la sua compagna e il figlio E__________, che AO 1 abita a __________ e frequenta la scuola dell'infanzia, che i nonni paterni vivono in Toscana, dove il convenuto può disporre di un alloggio, e che il bambino è seguito da una psicologa infantile per aiutare lui e la madre a gestire i momenti di distacco, soprattutto in relazione ai pernottamenti. Il primo giudice ha poi ricordato l'adesione di principio della madre a una sua proposta di regolamentazione del diritto di visita fino all'estate 2022, ha sottolineato che l'adeguatezza del padre non è mai stata messa in discussione, ha preso atto che una recente visita con pernottamen­to dal padre ha avuto buon esito, ha reputato che le difficoltà di distacco di AO 1 dalla madre siano superabili e in parte riconducibili all'ansia e all'apprensione della madre stessa e ha rammentato di avere proposto un percorso di mediazione ai genitori.

Nelle condizioni illustrate il Pretore aggiunto ha disciplinato puntualmente l'assetto minimo del diritto di visita paterno, disponendone l'esercizio per tre periodi (con 4 o 5 pernottamenti) fino alla Pasqua del 2022 (a __________ all'inizio di gennaio, a __________ a carnevale e di nuovo a __________ a Pasqua), per due periodi di una settimana ciascuno nell'estate del 2022 (una volta a __________ e una volta al domicilio paterno in Andalusia) e prevedendo dopo di allora una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, una settimana durante quelle di carnevale o in alternanza di Pasqua, un fine settimana prolungato in occasione di una delle festività di maggio nell'anno senza visita a Pasqua, tre settimane in estate (di cui due consecutive) e cinque giorni durante le vacanze di Ognissanti o, dandosi accordo fra i genitori, l'intera settimana ogni due anni, il tutto senza limitazione territoriale. Inoltre egli ha precisato le date esatte fino all'estate del 2022, le prime settima­ne di alternanza annua fra genitori dopo di allora, l'obbligo di annunciare le date alla curatrice (pena la decadenza del diritto di visita), gli orari e le modalità di consegna e riconsegna del figlio, stabilendo che i costi di trasferta di AO 1 per l'esercizio del diritto di visita sono a carico del padre.

  1. Nella misura in cui verte sulla disciplina del diritto di visita dal gennaio fino all'emanazione dell'attuale giudizio (dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, primo e secondo elemento dell'elenco puntato del primo paragrafo), il relativo lasso di tempo è decorso in pendenza di appello. Per tale periodo, in altri termini, l'appello di AO 1 è divenuto senza interesse, non potendosi regolare l'esercizio degli incontri fra padre e figlio “a posteriori”. L'interesse dell'appellante al ricorso rimane intatto, per contro, riguardo allo svolgimento del diritto di visita a valere dal­l'odierna sentenza in poi.

  2. L'attore contesta la disciplina stabilita dal Pretore aggiunto, affermando che i tempi non sono maturi per fissare già oggi un diritto di visita tanto ampio, in particolare all'estero. Sostiene – in sintesi – che per lui il padre è ancora “quasi uno sconosciuto” e che l'estensione degli incontri dev'essere progressiva, giacché prioritario è il suo bene e non quello di un padre che non ha mai con-tribuito finanziariamente al suo mantenimento. Egli ricorda poi che durante il diritto di visita dell'agosto del 2021 la curatrice ha dovuto riaccompagnarlo dalla madre perché il convenuto non riusciva a calmarlo, fa valere che in pendenza di appello il padre ha rinunciato a incontrarlo nel Ticino, ha interrotto ogni comunicazione con la madre e lo ha reso responsabile per non aver potuto esercitare il diritto di visita a __________. Ritiene che pertanto si siano fatti “passi indietro” nel rapporto con lui e che prima di estendere le visite, ad esempio all'estero, siano necessari almeno quattro incontri con esito positivo.

L'appellante ribadisce che sia la curatrice sia la psicoterapeuta hanno riscontrato serie difficoltà nel di lui distacco dalla madre e persino al pensiero di trascorrere le notti dal padre. Per di più, soggiunge, le due professioniste hanno rinunciato all'incarico, sicché occorrerà tempo per istaurare un rapporto di fiducia con i nuovi incaricati, oltre che per implementare una mediazione volta a migliorare le relazioni fra i genitori. Egli chiede così che i prossimi incontri – o almeno i prossimi quattro – siano esercitati nel Ticino “fino a quando la curatrice educativa, in collaborazione con lo psicologo infantile, riterranno che [lui] sarà pronto a svolgere i diritti di visita all'estero”. In ragione delle difficoltà a pernottare fuori casa, egli propone altresì che inizialmente le visite si svolgano unicamente di giorno le prime quattro volte e con pernottamento le ultime tre, demandando alla curatrice la facoltà di estendere o ridurre il pernottamento.

a) La regolamentazione di un diritto di visita deve attenersi al precetto dell'art. 273 cpv. 1 CC, che garantisce al genitore senza la custodia parentale e al figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensione e la disciplina di tale diritto è il bene del figlio. Esso può essere limitato, negato o revocato se nuoce al bene di lui, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei loro doveri o non si curano seriamente di lui, ovvero per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). II bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne. Una limitazione o un'estensione delle relazioni personali deve rispondere poi al principio della proporzionalità (RtiD I-2019 pag. 504 n. 6c consid. 5a con riferimenti). Siccome per uno sviluppo equilibrato del figlio il rapporto con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8), le visite al figlio del genitore non affidatario meritano di essere promosse per quanto possibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019 consid. 4). Dovendosi modificare un assetto in vigore, poi, non si deve procedere in modo repentino, fosse solo per rispetto delle esigen­ze di stabilità dal profilo socio-educativo e di continuità nelle relazioni affettive con i figli, ma occorre preparare coscienziosamente il cambiamento (RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c consid. 5f con riferimento).

b) Il Pretore aggiunto non ha trascurato i principi appena riassunti. Appurato che, a prescindere dai motivi, il convenuto ha sospeso le visite al figlio per quasi due anni, egli ha monitorato gli incontri ripresi nella primavera del 2021, informandosi dalla curatrice, e ha disciplinato di conseguenza il diritto di visita previsto dal gennaio fino all'agosto del 2022, prevedendo una durata intermedia (di 4 o 5 giorni invece che di una settimana) e trasferte limitate (due volte a __________ e poi in Spagna). L'attore obietta che tale regolamentazione non tiene conto delle difficoltà riscontrate dalla curatrice durante gli incontri del luglio e agosto 2021 e delle considerazioni espresse dalla sua terapista in lettere alla madre del 24 gennaio e 9 settembre 2021. In occasione delle visite estive egli ricorda di avere mostrato chiaro disagio nello staccarsi dalla madre e nel pernottare dal padre, confidando alla curatrice di “voler stare sempre con la mamma” e a quest'ultima di non voler essere portato a __________ (doc. G e H nell'inc. 11.2021.176; relazioni citate nel fascicolo “4” dell'inc. SE.2018.27). Analoga posizione egli ha poi espresso anche alla sua terapeuta dopo il diritto di visita intervenuto nell'agosto del 2021 (doc. F nell'inc. 11.2021.176).

Così argomentando, nondimeno, l'appellante sottace che l'incontro successivo a quello dell'agosto 2021 si è svolto con successo. La curatrice ha riferito che, nonostante qualche difficoltà nello staccarsi dalla madre, AO 1 è stato bene con il padre e che, secondo la terapista, dopo essersi congedato dal papà il bambino era sereno e ha ribadito il suo affetto per il genitore, pur consapevole delle difficoltà nello stare lontano dalla madre e nel dormire fuori casa (messaggio di posta elettronica del 18 novembre 2021 nel fascico­lo “9”). Le considerazioni espresse dalla terapista nei rapporti del 24 gennaio e del 9 settembre 2021, così come quelle esposte dalla curatrice nei rapporti del luglio e agosto 2021, risultano così superate dall'evoluzione favorevole denotata dalla relazione personale fra padre e figlio.

c) Si aggiunga che la riluttanza mostrata da un bambino di età prescolastica nel pernottare dal genitore non affidatario non è determinante – in sé – per ostare a un diritto di visita, poiché la relativa disciplina non dipende dalla sola volontà del figlio, un comportamento difensivo potendo essere influenzato anche dall'altro genitore (sentenza del Tribunale federale 5A_111/2019 del 9 luglio 2019 consid. 2.3 con rinvii). Per comune esperienza, la volontà di un bambino di cinque anni va presa con le debite cautele, non avendo quegli l'età e la maturità emozionale, oltre che cognitiva, per formarsi un'opinio­ne propria consolidata e per fare astrazione da fattori d'influenza immediati ed esterni (sentenza del Tribunale federale 5A_634/2017 del 17 ottobre 2017, consid. 3.2.5; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019 consid. 5). Certo, nel suo rapporto del 9 settembre 2021 la terapista ha rilevato che AO 1 è “abituato dalla nascita a vivere in stretto contatto fisico con la sola madre” e ha “paura di restare a dormire dal padre perché non c'è la madre e le manca” (doc. F nell'inc. 11.2021.176/177). Non risulta tuttavia che tali disagi abbiano messo a repentaglio il bene del figlio. Anzi, dopo la visita del novembre 2021 la terapeuta ha constatato che il bambino era sereno e il rapporto con il padre positivo (messaggio di posta elettronica del 18 novembre 2021 nel fascicolo “9”). Considerata anche la progressiva evoluzione del bambino dovuta all'età e all'inserimento nella scuola dell'infanzia, ciò conferma l'adeguatezza dell'estensione del diritto di visita secondo la disciplina stabilita dal primo giudice.

d) Le dimissioni della curatrice e della terapista (doc. B e C prodotti in appello), poi, non giustificano di sospendere la progressione degli incontri, tanto meno ove si pensi che in pendenza di appello vi è stato tempo sufficiente per organizzar­ne la sostituzione. Non ogni estensione o ampliamento di un diritto di visita dev'essere preceduto, del resto, dal parere di specialisti o di operatori del settore (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019 consid. 7). Né è facoltà del curatore decidere egli medesimo la regolamentazione del diritto di visita (sentenza del Tribunale federale 5A_454/2019 del 16 aprile 2020 consid. 4.2.2 con rinvii). Non sarebbe leci­to pertanto delegare alla curatrice la decisione sull'estensio­ne della disciplina del diritto di visita in merito ai pernottamenti o al luogo degli incontri, fermo restando che essa potrà sempre segnalare all'autorità competente eventuali difficoltà insorte, proponendo adattamenti (sotto, consid. 9c). Contrasti fra genitori, infine, non legittimano una restrizione delle relazioni personali, men che meno se – come in concreto – i rapporti del genitore non affidatario con il figlio sono buoni (RtiD I-2019 pag. 504 n. 6c consid. 5a con rinvii). Ciò vale anche in caso di eventuali inadempimenti degli obblighi alimentari da parte di tale genitore (Schwenzer/ Cottier in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 7 ad art. 274 con rinvii). Neppure simili argomenti ostano dunque all'estensione del diritto di visita nelle modalità fissate dal Pretore aggiunto.

  1. L'interessato chiede altresì di modificare la disciplina del diritto di visita durante le vacanze di Ognissanti. Nella sentenza impugna­ta il Pretore aggiunto ha previsto che “per le vacanze di Ognissanti, se le parti non si accordano per un'alternanza annuale (un anno con il padre e un anno con la madre) il padre potrà tenere con sé AO 1 ogni anno (già a far tempo dal 2022) per cinque giorni (quattro notti)” (dispositivo n. 2, primo paragrafo in fine). L'appellante chiede che tali incontri autunnali siano stabiliti con cadenza biennale, lamentando di non capire la scelta del primo giudice e di essere tenuto al diritto di visita “pressoché durante ogni sua vacanza scolastica”.

a) Intanto non è vero che la disciplina prevista dal Pretore aggiunto costringa il figlio a trascorrere con il padre “pressoché” tutte le vacanze scolastiche. A Natale, infatti, AO 1 passerà una settimana con la madre e una con il padre. A Carnevale e Pasqua egli starà una settimana con la prima e una con il secondo (in alternanza). Il figlio vedrà inoltre il padre un fine settimana “lungo” durante una delle festività di maggio (ogni biennio) e trascorrerà con lui complessivamente tre settimane delle dieci durante la pausa estiva. In definitiva, il diritto di visita occupa poco più di un terzo delle quindici settimane di vacanze scolastiche, senza contare gli altri sei giorni festivi.

b) Precisato ciò, il Pretore aggiunto ha spiegato di dover considerare la distanza del luogo in cui risiede il padre, ciò che rende impraticabile nel caso specifico il diritto di visita ogni quindici giorni applicato abitualmente nel Cantone Ticino a figli in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Stabilire un diritto di visita annuale anziché biennale durante le vacanze di Ognissanti, seppure limitato a cinque giorni, consente così a padre e figlio di vedersi almeno con una caden-za (pressoché) bimestrale, garantendo la continuità della relazione auspicata anche dall'attore. Tale soluzione è senz'altro pertinente.

  1. L'attore propone che la curatrice continui a “monitorare i diritti di visita” con i mezzi da lei ritenuti più opportuni come “telefonate con il bambino e visite a domicilio”, redigendo poi “un succinto ma completo rapporto” da trasmettere all'Autorità regionale di protezione e alle parti, con obbligo, in caso di sua assenza, di or-ganizzare gli scambi presso un punto di incontro, trovando qualcuno che provveda alla vigilanza. Nella rispettiva richiesta di giudizio l'appellante adduce che tale provvedimento avrebbe lo scopo “di poter tenere traccia del reale andamento dei diritti di visita svolti a __________”.

a) Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha confermato la curatela educativa in favore del figlio allo scopo di “media­re tra i genitori e fissare i diritti di visita del padre secondo il calendario e le modalità indicate nella presente decisione” (dispositivo n. 5). Tale dispositivo non è stato impugna­to. Inoltre i compiti di un curatore educativo incaricato – come in concreto – di vigilare sulle relazioni personali non si esauriscono necessariamente nella mediazione fra genitori e nel­l'organizzazione pratica del diritto di visita, ma possono anche comprendere diritti di controllo e di informazione (art. 307 cpv. 3 CC; RtiD I-2009 pag. 625 consid. 10 con riferimenti). Dandosene l'esigenza, simili compiti possono estendersi altresì alla vigilanza delle relazioni personali (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1126 n. 1731 con rinvii). Come ogni misura a protezione del figlio, nondimeno, ciò deve rispondere a criteri di proporzionalità, sussidiarietà e complementarietà (Meier/Stettler, op. cit., pag. 1095 n. 1681 segg.).

b) Nella fattispecie l'appellante neppure adombra eventuali fattori di rischio che inducano a monitorare gli incontri fra padre e figlio. Non si trascura che durante le due visite dell'esta­te del 2021 il bambino ha incontrato difficoltà nel trascorrere la notte fuori casa, ma dai rapporti della curatrice risulta che il convenuto ha telefonato alla madre per chiedere consiglio e comportarsi adeguatamente (doc. G e H nell'inc. 11.2021.176; relazioni citate nel fascicolo “4” nell'inc. SE.2018.27). Neppure consta, né l'appellante pretende, che in occasione della consegna e riconsegna del figlio si siano verificati episodi spiacevoli. Non è dato pertanto a divedere perché si imporrebbe di sorvegliare sistematicamente “il reale andamento” dei diritti di visita o di incaricare una persona o un istituto che funga da intermediario per il passaggio di AO 1 fra i genitori.

c) Non si disconosce che un diritto di visita sorvegliato può essere utile anche per rassicurare il genitore affidatario (Meier in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 35 ad art. 308). Se non che, in concreto il padre ha riallacciato i contatti con il bambino sin dalla primavera del 2021 e, per quanto non abbia sempre esercitato il diritto di visita, l'appellante medesimo riconosce di mantenere costanti relazioni per videoconferenza. Istituire ora una simile vigilanza degli incontri solo per rassicurare la madre sarebbe quindi sproporzionato. Non si trascuri che il figlio compirà sei anni nel marzo del 2023 e che il curatore educativo ha sempre la possibilità di rivolgersi all'autorità competente per segnalare difficoltà o prospettare aggiustamenti della disciplina degli incontri (Meier/Stettler, op. cit., pag. 1125 n. 1730). Non è manifestamen­te compito del curatore, invece, ragguagliare i genitori per consentire loro di “tenere traccia del reale andamento” del diritto di visita. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

  1. L'appellante critica i termini stabiliti dal primo giudice per confermare il diritto di visita a Natale, Carnevale, Pasqua e durante il fine settimana di maggio, troppo brevi e che non tengono conto dell'interesse suo e della madre. Sostiene – in sintesi – che tali preavvisi non gli consentono di organizzare per tempo eventuali vacanze o attività con familiari e amici. Fa valere inoltre che la madre, ballerina di professione, necessita di un preavviso adeguato per pianificare i suoi impegni professionali.

Le cadenze annue delle settimane da dedicare agli incontri fra padre e figlio durante le festività sono già fissate nel giudizio impugnato. In discussione rimane la scadenza entro cui il convenuto deve comunicare alla madre di AO 1 se eserciterà il diritto di visita nelle tre settimane (oltre a un fine settimana di maggio ogni due anni) a lui riservate, termine che l'appellante chiede di portare da una quarantina di giorni (a Natale e negli anni in cui la Pasqua è “bassa”) a poco meno di tre mesi per Natale e a due mesi per Carnevale e Pasqua. L'attore fa valere l'interesse suo e della madre ad avere più tempo per organizzare eventuali attività sostitutive durante quei tre o quattro periodi dell'anno nel caso in cui il convenuto non eserciti di diritto di visita, come è accaduto in passato. Sta di fatto che occorre considerare anche l'interesse del convenuto, il quale deve pianificare una trasferta dalla Spagna, coordinando le presumibili esigenze lavorative sue e della compagna, come pure, in un futuro non troppo lontano, gli impegni scolastici del secondo figlio. E poiché l'effettivo esercizio del diritto di visita è nell'interesse di AO 1, non è opportuno imporre al convenuto modalità di preavviso troppo gravose. I termini decisi del primo giudice si rivelano, in buona sostanza, ragionevoli e consoni alle particolarità del caso in esame.

  1. Da ultimo, sempre per quanto attiene alle relazioni tra padre e figlio, l'attore chiede di precisare che “in caso di disaccordo” i costi per l'esercizio del diritto di visita a carico del convenuto non si limitino a quelli di trasferta, ma comprendano anche vitto e alloggio. Assicura inoltre che la madre è disposta “in caso di necessità e per quanto possibile” a trasferirsi dai propri genitori, lascian­do il suo appartamento a disposizione del convenuto durante le visite a __________. In realtà mal si comprende perché il dispositivo n. 4 della sentenza in rassegna andrebbe modificato. Nella sentenza il Pretore aggiunto ha già specificato che le spe­se di trasferta di AO 1 per l'esercizio del diritto di visita sono a carico del padre (dispositivo n. 4). Le altre spese correnti dovute agli incontri, come quelle di vitto e alloggio, vanno già per giurisprudenza a carico del genitore non affidatario (RtiD I-2006 pag. 674 n. 37c), a maggior ragione ove si consideri che il diritto di visita conferito a AP 1 è assimilabile a quello abitualmente applicato nel Cantone Ticino trattandosi di figli in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), salvo i soggiorni nei fine settimana, in concreto non praticabili. Neppure l'appellante, del resto, spie­ga perché si imponga di integrare il citato dispositivo n. 4 con esplicite indicazioni. Privo di motivazione (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile.

  2. Da quanto precede discende che, relativamente alla disciplina del dirit­to di visita e alle modalità di esercizio, nella misura in cui non è divenuto senza interesse (i primi due periodi delle visite sono decorsi in pendenza di appello) l'appello vede la sua sorte segnata. Per il resto la sentenza impugnata merita conferma. Ciò significa che in occasione delle prossime vacanze di Natale il convenuto potrà avere il figlio con sé per una settimana, senza particolari limitazioni di territorio. Nell'ambito dell'incarico indicato al dispositivo n. 5 della decisione impugnata la curatrice educativa è abilitata poi a fissare date, orari, modalità di consegna e riconsegna e ogni dettaglio litigioso fra i genitori. Inoltre essa potrà informarsi al termine degli incontri presso i genitori, il bambino e la terapeuta sull'andamento delle visite, in modo da segnalare all'autorità competente eventuali problemi che dovessero rendere necessaria una modifica della disciplina (sopra, consid. 9c).

  3. Contestato nell'appello è anche il contributo alimentare per AO 1. A tal fine il Pretore aggiunto ha calcolato anzitutto il fabbisogno minimo della madre in fr. 2292.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 833.–, premio della cassa malati fr. 109.10). Quanto al reddito, egli ha imputato a RA 1 un guadagno ipotetico di fr. 1750.– mensili per un'attività al 50% dal­l'aprile del 2021 (quar­to compleanno di AO 1) e di fr. 2800.– mensili per un'attività all'80% dal settembre del 2028 in poi (inizio della scuola media da parte del figlio).

In seguito il Pretore aggiunto ha stimato il fabbisogno in denaro di AO 1 in fr. 616.– mensili fino al 10° compleanno e in fr. 816.– mensili dopo di allora (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.– aumentato a fr. 600.– dai dieci anni, costo dell'alloggio fr. 416.–, nessun premio della cassa malati siccome interamente sussidiata, dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–). Considerato anche il contributo di accudimento, il primo giudice ha determinato così il fabbisogno complessivo di AO 1 in fr. 2908.– mensili fino al marzo del 2021, già dedotto l'assegno familiare (contributo di accudimento fr. 2292.–), in fr. 1358.– mensili (recte: fr. 1158. –) fino al marzo del 2027 e in fr. 1558.– mensili fino all'agosto del 2028 (contributo di accudimento fr. 542.–), rispettivamente in fr. 816.– mensili dopo di allora (senza più il contributo di accudimento).

Per quel che è di AP 1, il Pretore aggiunto ha imputato al medesimo un reddito ipotetico di fr. 1360.– mensili da attività lucrativa (€ 1300.00 mensili), più un reddito dalla sostan­za immobiliare di fr. 104.– mensili (€ 100.00 mensili), per complessivi fr. 1464.– mensili. Egli ha poi definito il fabbisogno mini­mo di lui in fr. 972.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente, ridotto del 50% per tenere conto del minor costo del­la vita in Andalusia fr. 425.–, mezzo costo dell'alloggio fr. 177.50, metà dei costi di elettricità, acqua e spese d'automobile per complessivi fr. 112.–, costi della salute stimati fr. 50.–, spese per

l'esercizio del diritto di visita fr. 200.– stimati). Il primo giudice ha destinato così il margine disponibile di fr. 490.– mensili al fabbisogno di AO 1 fino alla nascita di E__________, dopo di che ha suddiviso il margine disponibile fra i due figli, destinando il 60% a AO 1 e il 40% a E__________, visto il minor costo della vita in Spagna. Ne è risultato un contributo alimentare per l'attore di fr. 490.– mensili dal maggio del 2018 fino al novembre del 2019 e di fr. 294.– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età. Nella versione “rettificata” della sentenza impugnata il primo giudice ha precisato inoltre che gli assegni familiari non sono compresi nel contributo di mantenimento e vanno erogati dal convenuto in aggiunta, se li percepisce.

  1. L'attore contesta la riduzione applicata dal Pretore aggiunto al minimo esistenziale del diritto esecutivo svizzero del convenuto per il minor costo della vita in Spagna, riduzione che chiede di portare dal 50% al 65%, onde un ridimensionamento di tale minimo da fr. 425.– mensili a fr. 340.– mensili. Allega che secondo i dati risultanti dal sito internet ‹www.__________.com› citato nella sentenza impugnata in Spagna risultano prezzi inferiori del 60% per le consumazioni al ristorante, del 70% per i prodotti alimentari e dal 57.15% al 71.92% per le locazioni, tant'è che il Pretore aggiunto ha applicato una proporzione 60 e 40% per suddividere il margine disponibile del padre fra i due figli. Da quest'ultimo argomento va subito sgombrato il campo, la citata proporzione fondandosi esplicitamente su criteri di equità e non riferendosi direttamente alla differenza del costo della vita nei due Paesi.

Il Pretore aggiunto ha invero fatto riferimento al menzionato sito internet, che figura tra quelli considerati dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello nella tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF nel caso in cui un debitore sia domiciliato o dimorante all'estero (‹https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/›). Il sito stesso avverte tuttavia di non avere a disposizione dati sufficienti per calcolare l'indice della differenza inerente al costo della vita per i prezzi al consumo fra __________ e __________, sicché i dati estrapolati dall'appellante poco giovano (doc. E di appello, riquadro in alto). I soli indici forniti dalla piattaforma riguardano i costi dell'alloggio, che in concreto non sussidiano, nel fabbisogno del figlio essendo stata inserita la locazione effettiva, mentre le spe­se per la ristorazione non incidono significativamente sulla composizione del minimo esistenziale di base (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.21/22 del 24 dicembre 2020 consid. 7b con rimando a: Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in: SJ 2012 II 128). In mancanza di dati più affidabili non sussistono dunque i presupposti per scostarsi dal prudente apprezzamento del primo giudice, tanto meno ove si pensi che in un caso concernente un minorenne risiedente in un piccolo comune nell'entroterra della Galizia dieci anni or sono questa Camera aveva applicato – appunto – una riduzione al minimo di base del 40% (I CCA, sentenza inc. 11.2010.62 dell'11 maggio 2012 consid. 7b).

L'appellante fa valere che il padre non lo ha visitato dalla Pasqua del 2019 alla Pasqua del 2021, sicché in quel lasso di tempo co-stui non ha dovuto sopportare alcuna spesa. Chiede così di stralciare l'importo di fr. 200.– mensili dal fabbisogno minimo del convenuto per quel periodo, rivalutando il margine disponibile da dedicare alla copertura del fabbisogno suo e, dal dicembre del 2019, di E__________.

La pretesa non è fondata. Il Pretore aggiunto ha ascritto a AP 1 un reddito potenziale da attività lucrativa, non essen­do dato di sapere su quali entrate l'interessato abbia potuto contare nel periodo litigioso. Agli atti figurano unicamente, invero, le dichiarazioni dei redditi conseguiti fino al 2017 (doc. 4a), mentre per il 2018 e il 2019 risultano solo attività lucrative di breve durata (due mesi a metà tempo in giugno e luglio del 2018, tre mesi nel 2019: doc. 4a; deposizione per rogatoria del 10 dicembre 2020 di D__________ __________ nel fascicolo “5”). Da par­te sua l'interessato sostiene di non avere avuto entrate significative e di avere cessato ogni attività professionale dopo la nascita di E__________ (memoriale conclusivo del 24 settembre 2021, pag. 3 n. 3; appello, pag. 7 segg. nell'inc. 11.2022.10). Ora, dandosi entrate ipotetiche occorre considerare anche le uscite che il debitore alimentare avrebbe ipoteticamente affrontato se ne avesse avuto i mezzi, compresi gli oneri di trasferta. Può darsi che in concreto l'emergenza pandemica avrebbe intralciato qualche visita del periodo in questio­ne, ma nel complesso ciò non appare di apprezzabile rilievo. In definitiva, pertanto, anche al proposito l'appello del 31 gennaio 2022 denota la sua inconsistenza.

II. Sull'appello di AP 1

  1. Il convenuto contesta anzitutto il reddito ipotetico da attività lucrativa imputatogli dal Pretore aggiunto. Lamenta che il primo giudice non ha riconosciuto la suddivisione dei compiti assunti all'interno del suo nucleo familiare in Andalusia e rivendica siccome legittima la scelta di affidare l'attività lucrativa alla madre di E__________ e il governo della casa con la cura ed educazione del bambino a lui. Adduce che la sua attività professionale era parziale e irregolare, mentre la sua compagna è docente in una scuola superiore privata con un reddito modesto, ma sicuro. Non sarebbe stato opportuno dunque ch'essa abbandonasse la professione o affidasse il figlio a terzi, ciò che avrebbe generato costi superiori alle entrate di lei. Fa valere inoltre che un quarantaseienne come lui durante l'emergenza pandemica non avrebbe avuto prospettive d'impiego, nemmeno nel settore turistico. A suo parere il reddito ipotetico di fr. 1464.– mensili “non poggia quindi su basi sufficientemente solide”.

a) In primo luogo il convenuto non può seriamente pretendere, a 46 anni di età e senza particolari problemi di salute, di essere ormai escluso dal mercato del lavoro. Come ha ricorda­to il Pretore aggiunto, egli è laureato in economia e commercio, ha un diploma di ragioniere, perito commerciale e corri-spondente in lingue estere, parla italiano, inglese, spagnolo, ha conoscenze “intermedie” di francese, portoghese e tedesco, ha svariate competenze informatiche, ha seguito numerosi corsi nell'ambito della gestione di eventi e progetti sociali e culturali e vanta esperienze professionali come documentarista, giornalista e responsabile della comunicazione (doc. H nell'inc. CA.2017.17). Non si trascura che davanti al primo giudice egli ha prodotto ricerche d'impiego e offerte di collaborazione nei suoi settori di attività, risultate infruttuose, eseguite fra il 2018 e il 2019 (doc. 7 e 8). Il conseguimento di un reddito ipotetico tuttavia può anche richiedere un cambiamento d'attività, poiché l'esigenza di sostentare debitamente i figli prevale sulla libera scelta della professione. Se necessario, si può esigere quindi che l'interessato estenda le sue ricerche fuori del proprio campo di formazione professiona­le, anche in ambiti meno qualificati (RtiD II-2020 pag. 843 consid. 6b). L'emergenza sanitaria, poi, può avere sfavorito le ricerche d'impiego nel comparto turistico, ma si è trattato pur sempre di un periodo transitorio, la Spagna essendo stata fra i primi Paesi europei a riaprire il turismo al pubblico già nel-l'estate del 2020 (‹https://www.reuters.com/article/sanit-coronavirus-spagna-idUSL8N2D71MP›).

b) Quanto all'inesigibilità di un'attività lucrativa da parte del convenuto in ragione delle cure da prestare al secondo figlio, tale argomento non è manifestamente di rilievo per il periodo antecedente la nascita del bambino (8 dicembre 2019). Accertato ciò, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, dandosi figli provenienti da relazioni diverse, la nascita di un nuovo figlio può configurare per il primo anno un impedimento all'esercizio di un'attività lucrativa da parte di una madre con obblighi di mantenimento verso figli nati da una precedente unione, ma che dopo di allora occorre valutare la situazione concreta dal profilo del tasso di occupazione esigibile dalla madre e per quanto attiene alla possibilità di affidare la cura del figlio a terzi (DTF 144 III 496 consid. 4.7.5 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_98/2016 del 25 giugno 2018 consid 4). Nella fattispecie occorrerebbe quindi valutare se il convenuto possa valersi di tale giurisprudenza per giustificare la sua inattività professionale, quanto meno nel primo anno di età di E__________, anche considerando che la madre deve pure aver potuto fruire di un congedo di maternità retribuito dopo la nascita (‹https://www. ilmessaggero. it/donna/mind_the_gap/congedo_parentale_madre_padre_ retribuzione_quanti_ giorni_mesi_inps_spagna_italia_news_ oggi-5689515.html›).

c) Il fatto è che, si avesse pure a risolvere il quesito testé accennato, le allegazioni del convenuto non risultano suffragate da alcun riscontro probatorio. AP 1 sostiene di dedicarsi alla cura di E__________, ma non indica quali elementi confermerebbero le sue asserzioni. Dagli atti emerge unicamente che ancora nel dicembre del 2020 egli si diceva alla ricerca di un impiego (doc. 12) e che suo fratello, il quale ne allestisce le dichiarazioni d'imposta, ha riferito come nel 2018 e nel 2019 quegli abbia svolto solo lavori di breve durata (deposizione per rogatoria di D__________ , del 10 dicembre 2020, nel fascicolo “5”). Non ha fatto cenno però a impedimenti dovuti alla cura e all'educazione di E. Per di più, il convenuto nulla ha dimostrato in merito all'attività professionale della madre di E__________ (congedo maternità, orario e calendari scolastico, reddito) o alle possibilità e ai costi di collocamento del bambino (nonni, asili nido, servizi di madri diurne ecc.). Sotto questo profilo manca qualsiasi dato oggettivo per escludere ‒ in tutto o in parte una capacità lucrativa di AP 1 alla luce della situazione concreta. Una volta di più la sentenza del Pretore aggiunto sfugge pertanto a censura.

  1. Sostiene il convenuto che l'apprezzamento del primo giudice sul minor costo della vita in Andalusia è eccessivo. Non indica minimamente tuttavia quale indice egli ritenga corretto o quale sarebbe in realtà il suo fabbisogno minimo, ciò che rende d'acchito l'appello irricevibile per difetto di motivazione (nel sen­so del­l'art. 311 cpv. 1 CPC). Egli sostiene che il proprio margine disponibile non eccede fr. 50.– mensili e limita l'offerta di contribu­to alimentare per AO 1 di conseguenza, ma non spiega come calcoli tale cifra. Insufficientemente motivato, anche in proposito l'appello si rivela di conseguenza irricevibile.

  2. Il convenuto si duole di una disparità di trattamento a causa del fatto che, dopo avere ridotto il fabbisogno minimo di lui per il minor costo della vita in Spagna, il Pretore aggiunto ha ripartito il suo margine disponibile tra i figli a svantaggio di E__________ per la medesima ragione. Ancora una volta tuttavia egli non quantifica la propria doglianza, che si dimostra così irricevibile. Ad ogni buon conto, la parità di trattamento tra fratelli significa che costoro hanno diritto nei confronti del genitore comune a un identico tenore di vita, ovvero a contributi proporzionalmente uguali per rapporto ai loro fabbisogni oggettivi (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 107 consid. 4.2.1.1 con rimandi; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_102/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6.1; RtiD II-2010 pag. 626 verso l'alto con rimandi; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.99 del 6 aprile 2020 con-sid. 5a). Dandosi un fabbisogno per E__________ inferiore a quello di AO 1 per il minor costo della vita in Spagna, anche il contributo in favore di lui va moderato in proporzione.

  3. L'interessato contesta infine la suddivisione delle spese giudiziarie da parte del primo giudice, che chiede di porre interamente a carico dell'attore. Tale domanda, non cifrata e pertan­to irricevibile nella misura in cui si riferisce all'indennità per ripetibili (DTF 143 III 111), non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

III. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

  1. Le spese degli appelli seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, non essendo state chieste osservazioni ai ricorsi. Per quanto riguarda il gratuito patrocinio postulato dalle parti per la procedura di appello, esso non può entrare in considerazione. Versassero anche i richiedenti in gravi ristrettezze, nonostante la spiccata litigiosità su entrambi i fronti gli appelli apparivano sin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stati notificati per una risposta.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). L'impugnabilità dei dispositivi sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella del procedimento principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 11.2022.10/11, 11.2022.16/17 e 11.2022.37/38 sono congiunte.

  1. Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello 31 gennaio 2022 di AO 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata

  2. Le spese di tale appello, di fr. 1000.‒, sono poste a carico di AO 1.

  3. L'appello 15 febbraio 2022 di AO 1 è dichiarato senza portata pratica.

  4. Non si riscuotono spese per tale appello.

  5. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  6. Le spese di tale appello, di fr. 1000.‒, sono poste a carico di AP 1.

  7. Le richieste di gratuito patrocinio presentate il 31 gennaio e il 15 febbraio 2022 da AO 1 sono respinte.

  8. La richiesta di gratuito patrocinio presentata il 28 gennaio 2022 da AP 1 è respinta.

  9. Notificazione:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione:

– Pretura del Distretto di Bellinzona;

– curatrice .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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