Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2021.89
Entscheidungsdatum
27.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarti n. 11.2021.89 11.2022.136

Lugano 27 settembre 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SE.2018.356 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 settembre 2018 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 28 giugno 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 26 maggio 2021 (inc. 11.2021.89)

e sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata il 14 settembre 2022 da AO 1 con le osservazioni all'appello (inc. 11.2022.136);

Ritenuto

in fatto: A. Il 5 giugno 2010 AO 1 (1982) ha dato alla luce un figlio, E__________, che è stato riconosciuto il 3 gennaio 2012 da AP 1 (1981), cittadino kosovaro. A quel tempo la coppia viveva in un appartamento a __________. La madre non esercitava un'attività lucrativa e il padre era disoccupato. Vista la precaria situazio­ne finanziaria dei genitori, l'Autorità regionale di protezione 3 ha rinunciato più volte a far sottoscrivere loro un contratto di manteni-mento. La vita in comune è cessata nel maggio del 2018, quan­do AP 1 si è trasferito dalla di lui madre in un appartamen­to nello stesso stabile di __________. A quel momento AO 1 era ausiliaria aiuto domestico per l'associazione __________, attiva nel settore delle cure a domicilio. AP 1 era socio gerente della __________ Sagl, azienda che si occupa ‒ tra l'altro ‒ del nolo di veicoli.

B. Il 27 settembre 2018 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottene­re – già in via cautelare – l'affidamento di E__________, riservato il diritto di visita paterno, come pure un contributo alimentare per il figlio di fr. 1000.– mensili dal settembre del 2017, e il divieto al convenuto, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di avvicinarsi a lei e alla sua abitazione. Essa ha postulato anche una provvigione ad litem di fr. 2000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Con decreto cautelare del 28 settembre 2018, emesso sen­za contraddittorio, il Pretore ha affidato E__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha emanato il divieto richiesto. Nelle sue osservazioni del 5 novembre 2018 AP 1 ha poi proposto di respingere l'azione, sollecitando la custodia alternata del figlio con esercizio in comune dell'autorità parentale e ha chiesto di revocare il decreto cautelare, instando anch'egli per il gratuito patrocinio.

C. All'udienza del 14 novembre 2018, indetta per il contraddittorio cautelare e il dibattimento di merito, il Pretore ha omologato un accordo “nelle more istruttorie” sull'affidamento provvisorio di E__________ alla madre (con esercizio congiunto dell'autorità parentale), sul diritto di visita paterno e su un contributo alimentare di fr. 500.– mensili dovuto da AP 1 al figlio dal giugno del 2018, assegni familiari non compresi. Il 2 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ Sagl, la quale il 17 dicembre 2020 è stata radiata dal registro di commercio. Dal 1° maggio 2020 AO 1 è passata alle dipendenze dell'associazione __________ di __________, sempre come ausiliaria di aiuto domestico.

D. All'udienza del 10 maggio 2021, indetta per la continuazione del dibattimento, le parti hanno sostanzialmente confermato le loro posizioni iniziali e sono state interrogate. Il Pretore ha chiuso seduta stante l'istruttoria e ha tenuto le arringhe finali, nell'ambito delle quali le parti hanno mantenuto il loro punto di vista, il con-venuto offrendo nondimeno un contributo alimentare per il figlio di fr. 500.– mensili.

E. Statuendo con sentenza del 26 maggio 2021, il Pretore ha revocato il divieto di avvicinamento cautelare, ha confermato l'affidamento del figlio alla madre (riservato il diritto di visita paterno), ha lasciato l'autorità parentale congiunta e ha fissato i seguenti contributi di mantenimento per E__________:

fr. 803.– mensili dal 1° giugno 2018 al 15 gennaio 2021,

fr. 600.– mensili dal 16 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021,

fr. 1005.– mensili dal 1° novembre 2021 al 31 maggio 2026 e

fr. 965.– dal 1° giugno 2026 fino alla maggiore età o fino alla conclusione di un’adeguata formazione professionale, assegni familiari non compresi.

Le spese processuali di fr. 2500.– sono state suddivise in ragio­ne di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 giugno 2021 per ottenere la rifor­ma del giudizio impugnato nel senso di sopprimere il contributo alimentare per E__________ dal 1° novembre 2021. Nelle sue osservazioni del 14 settembre 2022 AO 1 propone di respingere l'appello e postula una volta ancora il gratuito patrocinio.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze relative ad azioni di mantenimento, emanate con la procedura semplificata applicabile in materia di filiazione (art. 295 CPC), sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale restrizione non si pone, litigioso davanti al Pretore essendo anche l'affidamento del figlio, controversia appellabili senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore è stata notificata al legale del convenuto il 27 maggio 2021 (tracciamento dell'invio n. 98., agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 26 giugno 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 28 giugno 2021(tracciamento dell'invio n. 98., agli atti), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. All'appello AP 1 acclude fotocopia del proprio attestato di assistente di manutenzione per automobili rilasciatogli il 4 luglio 2013 dall'Unio­ne professionale svizzera dell'automobile, sezione Ticino (doc. 9). Applicandosi in concreto il principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC), valevole anche per il debitore alimentare (I CCA, sentenza inc. 11.2020.144 del 16 agosto 2021 consid. 2 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_75/2020 del 12 gennaio 2022 consid. 6.4), nuovi documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

  2. Riguardo al contributo alimentare per il figlio, il Pretore lo ha determinato applicando il metodo “a due fasi”. Egli ha calcolato anzitutto il fabbisogno in denaro e quello di accudimento di E__________ in complessivi fr. 1143.– mensili (già dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili), fino al 10° compleanno (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio pari a un terzo di quello della madre fr. 408.65, premio della cassa malati con sussidio fr. 62.75, tassa ‟mensa doposcuolaˮ e contributo di accudimento di fr. 363.–), in fr. 1343.– mensili dal 10° compleanno (aumento a fr. 600.– del mimino esistenziale del diritto esecutivo), in fr. 980.– mensili dall'11° compleanno (stralcio del contributo di accudimento) e in fr. 930.– mensili dal 16° compleanno in poi (deduzione dell'assegno familiare di fr. 250.–).

Il contributo di accudimento è stato calcolato in funzione del­l'ammanco tra il fabbisogno minimo di AO 1, di fr. 2558.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1020.–, spese accessorie fr. 150.–, conguaglio fr. 55.97 (già dedotta la quota del figlio), posteggio fr. 50.–, tassa rifiuti fr. 8.35, premio della cassa malati con sussidio fr. 211.25, assicurazione del­l'automobile fr. 62.60, imposta di circolazione fr. 27.90, assicurazione responsabilità civile ed economia domestica fr. 30.40), e il reddito da attività lucrativa al 70% di lei, di fr. 2195.– mensili. Considerato che all'11° compleanno del figlio essa potrà aumentare la propria attività lucrativa all'80% e far fronte quindi al proprio mantenimento, il Pretore ha soppresso da allora il contributo di accudimento.

Quanto al convenuto, il primo giudice ha accertato un guadagno di fr. 2600.– mensili fino al 16 gennaio 2021, di fr. 1580.– mensili dal 16 gennaio al 30 aprile 2021 e di fr. 2400.– mensili dal 1° giugno al 31 ottobre 2021, imputandogli un reddito ipotetico di fr. 3700.– mensili dal 1° novembre 2021. Relativamente al fabbisogno minimo di lui, egli l'ha stabilito in fr. 1797.– mensili fino al 16 gennaio 2021 (metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 445.– [metà della pigione della madre], premio della cassa malati fr. 502.–) e in fr. 2592.– mensili dopo di allora (minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona sola fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 890.–, premio della cassa malati fr. 502.–). Appurato un margine disponibile di fr. 803.– mensili fino al 16 gennaio 2021, nessuna disponibilità dal 16 gennaio al 31 ottobre 2021 e nuovamente un margine disponibile di fr. 1108.– mensili dal 1° novembre 2021, così come l'offerta di AP 1 di versare al figlio un contributo di fr. 500.– mensili oltre a fr. 100.– per gli arretrati, il Pretore ha

fissato il contributo alimentare per E__________ in fr. 803.– mensili dal 1° giugno 2018 al 15 gennaio 2021, in fr. 600.– mensili dal 16 gennaio al 31 ottobre 2021, in fr. 1005.– mensili dal 1° novembre 2021 al 31 maggio 2026 e in fr. 965.– mensili in poi, fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale.

  1. Litigioso in appello rimane unicamente il contributo alimentare per il figlio dal 1° novembre

  2. A tal fine il Pretore, dopo avere riassunto le attività svolte dal convenuto dal settembre del 2018 e i relativi redditi, ha accertato che dal 1° giugno 2021 AP 1 lavora all'80% come autista, guadagnando fr. 2400.– mensili come titolare di un diploma di meccanico d'automobili. Posto ciò, per il primo giudice egli non poteva permettersi di svolgere un'attività lucrativa all'80%, inidonea a conseguire un reddito adeguato alla sua formazione di meccanico e ai propri oneri di mantenimento. Gli ha imputato così dal 1° novembre 2021 un reddito ipotetico di fr. 3700.– mensili, corrispondente al salario minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino con impiego al 100%. Infine il Pretore ha rilevato che nella tassazione del 2017 l'autorità aveva considerato d'ufficio un reddito imponibile di fr. 3333.– mensili, senza che il contribuente avesse interposto reclamo.

  3. L'appellante obietta che il reddito ipotetico di fr. 3700.– mensili imputatogli dal Pretore non corrisponde alla sua formazione. Egli non contesta di avere dichiarato al proprio interrogatorio di avere una formazione di meccanico, ma precisa che in realtà egli possiede unicamente un diploma di assistente di manutenzione di automobili, come risulta dall'attestato prodotto in questa sede. E secondo il collettivo di lavoro del settore il salario di un lavoratore con una tale formazione ammonta a fr. 2590.– mensili. Tale reddito non gli permette nemmeno di far fronte al proprio fabbisogno minimo, incontestato, di fr. 2592.– mensili, di modo che egli non dispone di alcun margine per contribuire al mantenimento del fi-glio. Onde la richiesta di sopprimere il contributo alimentare per E__________ da 1° novembre

  4. Di norma il reddito di un genitore con obblighi di mantenimento è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel genitore avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo. Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quegli abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 11b).

a) In concreto è pacifico che durante il suo interrogatorio AP 1 ha dichiarato di “avere un diploma di meccanico” (verbale del 10 maggio 2021, pag. 2). Sulla base di tale affermazione il Pretore gli ha imputato lo stipendio di fr. 3700.– mensili previsto per meccanici d'automobili dal contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino. In questa sede però l'interessato produce un attestato di superamento della procedura di qualificazione nella professione di assistente di manutenzione per automobili, rilasciatogli dall'Unione professionale svizzera dell'automobile, sezione Ticino, il 4 luglio 2013. Si tratta della formazione da lui indicata nel 2012 all'Autorità regionale di protezione 3 in vista della conclusione di un contratto di mantenimento (verbale del 16 marzo 2012 nel fascicolo ARP richiamato). Ne segue che egli non può quindi essere qualificato come meccanico d'automobili.

b) Nelle osservazioni all'appello AO 1 reputa determinanti le dichiarazioni del convenuto. In un procedimento retto dal principio inquisitorio illimitato, tuttavia, il giudice non è vincolato alle ammissioni delle parti (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_826/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1). Per di più, un reddito ipotetico deve essere concretamente conseguibile e nulla lascia intendere che un datore di lavoro sia disposto a versare il salario minimo previsto per un meccanico a un assistente di manutenzione per automobili. All'appellante può dunque essere rimproverata un'erronea indicazione della propria qualifica professionale, ciò che ‒ come si vedrà in appresso ‒ ha conseguenze a livello di spese processuali, ma non un comportamento contrario alla buona fede, come parrebbe asserire l'attrice.

c) Posto ciò, trattandosi di lavoratori in possesso di un diploma di assistente di manutenzione per automobili il noto contratto collettivo di lavoro prevedeva, per il 2021, un salario minimo di fr. 3200.– mensili lordi oltre la tredicesima mensilità (decreto del Consiglio di Stato che proroga l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Canton Ticino, del 3 marzo 2021, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi del 2 aprile 2021, pag. 113). Si può ragionevolmente presumere pertanto che l'appellante possa trovare un impiego idoneo a consentirgli di percepire almeno il minimo salariale garantito dal contratto collettivo di lavoro di fr. 3000.– netti mensili. Del resto, tale guadagno corrisponde a quello che l'interessato potreb­be conseguire estendendo il proprio grado d'occupazione dall'80 al 100%, come per altro lui stesso prospetta (interrogatorio del 10 maggio 2021: verbale, pag. 2).

d) In ultima analisi, con un reddito di fr. 3000.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2592.– mensili AP 1 dispone di un margine di fr. 408.– mensili. Non si deve trascurare tuttavia che, come accenna di scorcio il Pretore, sulla scorta del simulatore di calcolo elaborato dall'Istituto delle assicurazioni sociali egli avrebbe diritto a una riduzione del premio della cassa malati di circa fr. 100.– mensili (‹https:// www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/›). In circostanze del genere, rammentato che un debitore alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.4; I CCA, sentenza inc. 11.2019.148 del 17 settembre 2020 consid. 5), dal 1° novembre 2021 il contributo alimentare in favore di E__________ va fissato in fr. 500.– mensili. L'appello merita accoglimento entro tali limiti.

  1. Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Se non che, la procedura di appello è stata sostanzialmente causata dall'erronea indi-cazione della propria qualifica professionale da parte di AP 1. Si giustifica perciò di porre gli oneri d'appello a suo carico, con obbligo di versare alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del presente giudizio non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese processuali (suddivise a metà) e alle ripetibili (compensate) di primo grado. Davanti al Pretore era conteso infatti, oltre al contributo di mantenimento, anche l'autorità parentale e l'affidamento del figlio.

  2. L'assegnazione di adeguate ripetibili renderebbe cadu­ca, di per sé, la richiesta di gratuito patrocinio avanzata da AO 1, il legale di quest'ultima avendo il diritto di riscuotere personalmen­te tale indennità (sentenza del Tribunale federale 5A_754/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 5, in: RSPC 2014 pag. 229). Nel caso specifico tuttavia la situazione finanziaria in cui versa AP 1, senza sostanza e con un reddito assorbito dagli oneri alimentari di fr. 500.– mensili per il figlio, fa apparire l'incasso difficile, se non impossibile. Ciò giustifica di concedere sin d'ora a AO 1, sprovvista di mezzi propri e al beneficio dell'assegno familiare integrativo, il gratuito patrocinio (art. 122 cpv. 2 CPC).

Per quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva al­l'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può presumere che per motivare adeguatamente le osservazioni all'appello, senza diffondersi nelle vicissitudini delle parti e in una inutile cronistoria della procedura, un avvoca­to solerte e speditivo avrebbe dedicato circa quattro ore (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un colloquio (o una breve corrisponden­za) con la cliente. A ciò si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinio d'ufficio va dunque fissata in fr. 850.– (arrotondati).

  1. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:

A titolo di contributo di mantenimento per il figlio, AP 1 verserà mensilmente, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese:

fr. 803.– dal 1° giugno 2018 al 15 gennaio 2021,

fr. 600.– dal 16 gennaio al 31 ottobre 2021 e

fr. 500.– dal 1° novembre 2021 fino alla maggiore età o fino alla conclusione di un'adeguata formazione professionale da parte del figlio.

Gli assegni familiari non sono compresi nel contributo di mantenimento.

  1. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico di AP 1, che rifonderà al patrocinatore d'ufficio di AO 1 fr. 1300.– per ripetibili.

  2. AO 1 è ammessa al gratuito patrocinio da parte del­l'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 850.–.

  3. Notificazione a:

– avv. ; – avv. ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, consid. 8 e dispositivo n. 3).

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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