Incarti n. 11.2021.82 11.2021.83 11.2021.94 11.2023.6 11.2023.7 11.2023.33
Lugano 13 luglio 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DM.2019.77 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 15 marzo 2019 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
contro
AO 1 ora in (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
e nella causa CA.2020.15 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della medesima Pretura promossa con istanza del 31 gennaio 2020 da AO 1 contro AP 1,
giudicando sull'appello del 16 giugno 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 2 giugno 2021 (inc. 11.2021.82) e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.83),
come pure sulla domanda di gratuito patrocinio dell'8 luglio 2021 presentata da AO 1 nelle osservazioni alla richiesta di effetto sospensivo (inc. 11.2021.94),
oltre che sull'appello del 27 gennaio 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore il 9 dicembre 2022 (inc. 11.2023.6) e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2023.7),
così come sulla richiesta di gratuito patrocinio dell'8 marzo 2023 presentata da AO 1 nelle osservazioni a tale appello (inc. 11.2023.33);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1965), cittadino olandese, e AO 1(1965) si sono sposati a __________ il 4 settembre 1992. Dal matrimonio è nata A__________ (1994), ora maggiorenne e indipendente. Nel gennaio del 2007 la famiglia si è trasferita a Pura. Il marito è titolare di una ditta di consulenza () che si occupa di marketing e di sviluppo di progetti strategici per le aziende. La moglie, che ha conseguito un attestato di impiegata di commercio ed era attiva professionalmente a G, dopo il trasferimento nel Ticino si è occupata esclusivamente del governo della casa e della cura della figlia. I coniugi si sono separati nel gennaio del 2014, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di P__________ (particella n. 1290, allora comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi a Y__________, nel Canton Vaud, dove vive con M__________ . Il 1° gennaio 2023 la moglie prenderà poi in locazione un monolocale a Ga.
B. Una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 28 luglio 2015 è stata stralciata dal ruolo dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, l'11 dicembre 2015
in virtù di un accordo raggiunto dalle parti il 28 ottobre 2015 (inc. SO.2015.3300). L'intesa prevedeva – tra l'altro – un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili in favore di AO 1 per 15 mesi, dal 1° novembre 2015 fino al 30 gennaio 2017, mentre dal 1° febbraio 2017 in poi i coniugi hanno pattuito che “il contributo di mantenimento eventualmente dovuto dal signor AP 1 (…) sarà stabilito mediante separata convenzione di divorzio, per la quale le parti si impegnano sin d'ora ad intavolare le trattative”. AP 1 si è contestualmente impegnato ad adoperarsi “per quanto possibile, essendo egli in contatto con altri imprenditori in Svizzera romanda, [al fine di] trovare un lavoro adeguato per la signora AO 1, la quale è disposta ad accettare un posto di lavoro senza preclusioni di luogo”.
C. Il 15 marzo 2019 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti dal medesimo Pretore. All'udienza di conciliazione del 22 maggio 2019 i coniugi hanno dato atto di vivere separati da oltre due anni, che il matrimonio è irrimediabilmente compromesso e che ogni riconciliazione è esclusa. La moglie, “pur cosciente dell'impossibilità di resistere all'azione unilaterale del marito”, non vi ha aderito. Il 14 ottobre 2019 AP 1 ha presentato così la petizione di divorzio motivata in cui, previa istanza di gratuito patrocinio, ha offerto un contributo alimentare alla moglie di fr. 650.– mensili fino alla vendita o all'incanto dell'abitazione coniugale di Pura. In esito alla liquidazione del regime matrimoniale egli ha proposto la suddivisione a metà del ricavo della vendita dell'immobile, dopo la restituzione del mutuo ipotecario, il pagamento dei pignoramenti, delle ipoteche legali e dei debiti per cui erano state annotate restrizioni della facoltà di disporre, il versamento dell'imposta sull'utile immobiliare e il rimborso dei capitali prelevati dai coniugi dai rispettivi istituti di previdenza. Egli ha chiesto inoltre l'attribuzione in proprietà dei mobili elencati in un documento (doc. CC), come pure di una statua in bronzo, di statue cinesi “Quin” e di collezioni di libri e fumetti. Infine AP 1 ha postulato la divisione a metà degli eventuali averi previdenziali maturati dai coniugi. Alcuni mesi dopo, il 14 novembre 2019, la casa di P__________ è stata ritirata all'incanto dalla Banca __________, creditrice pignoratizia.
Nella sua risposta del 31 gennaio 2020 AO 1 ha rivendicato, previa concessione di una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in subordine, del gratuito patrocinio, un contributo alimentare di fr. 4203.– mensili e il versamento di fr. 50 000.– in liquidazione del regime dei beni, come pure il riconoscimento della di lei proprietà esclusiva su tutti i mobili e le suppellettili rimasti nell'abitazione coniugale, precisando che la ripartizione degli averi previdenziali sarebbe dovuta avvenire a norma di legge. In via cautelare essa ha chiesto al Pretore di condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 4203.– mensili dal gennaio del 2020.
D. Alle prime arringhe e al contradditorio cautelare fissati – dopo svariati rinvii – al 9 luglio 2020 le parti hanno chiesto di rimandare l'udienza in vista di trattative, accordandosi sulla ripartizione degli oggetti, dei mobili e delle suppellettili ancora presenti nell'abitazione di P__________. Il Pretore ha così citato le parti a comparire personalmente il 12 novembre 2020 per il dibattimento e il contradditorio cautelare. Il 4 novembre 2020 AP 1 ha prodotto documentazione riguardante la propria situazione economica e ha proposto al Pretore di svolgere una discussione informale con la moglie prima dell'apertura del dibattimento al fine di trovare un'intesa amichevole. In caso contrario egli ha chiesto di essere dispensato da ulteriori comparizioni personali, annunciando che qualora si fossero tenute le prime arringhe egli intendeva replicare nel merito e rispondere all'istanza cautelare con la produzione di un memoriale. Il Pretore ha notificato lo scritto del marito, rilevando nondimeno che “una replica appare già da ora intempestiva” perché la risposta della moglie risaliva al 31 gen-naio 2020. Su richiesta della convenuta il Pretore ha poi rinviato l'udienza al 2 marzo 2021.
E. L'udienza del 2 marzo 2021 è stata ulteriormente rinviata per ragioni pandemiche al 31 maggio successivo. L'attore ha protestato, sollecitando una videoconferenza da indire quanto prima. AO 1 si è opposta alla videoconferenza, sicché con ordinanza del 24 marzo 2021 il Pretore ha confermato l'udienza per le prime arringhe e il contraddittorio cautelare del 31 maggio 2021 con l'avvertenza: “Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice prende in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità del (…) Codice. Per il resto, fatto salvo l'articolo 153 CPC, [il giudice] può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa”. AP 1 ha chiesto una volta ancora di essere dispensato dalla comparizione personale, invocando ristrettezze economiche e allegando di avere “già formulato le proprie richieste e fornito i documenti corrispondenti”. Nel caso in cui non gli fosse stata concessa l'esenzione, egli ha proposto di rinviare almeno l'udienza a un orario che gli consentisse di rientrare il giorno stesso a domicilio. Il Pretore ha respinto entrambe le richieste il 14 aprile 2021, rilevando che “le Ferrovie federali/Comuni prevedono la possibilità di acquistare una carta giornaliera per il viaggio a un prezzo modico”.
F. All'udienza del 31 maggio 2021 sono comparse AO 1 con la propria legale e la patrocinatrice di AP 1, il quale invece non si è presentato ed è stato considerato dal Pretore “assente ingiustificato”. In tale occasione, la convenuta ha ribadito la propria risposta, ha notificato prove e prodotto ulteriori documenti. Quanto alla richiesta cautelare inoltre essa ha ribadito la propria istanza, postulando un contributo alimentare di fr. 2344.20 mensili “con riserva di adeguamento a dipendenza dell'istruttoria” e ha offerto prove. Non risulta che la patrocinatrice del marito abbia avuto la possibilità di esprimersi Al termine dell'udienza il Pretore ha informato le parti che avrebbe emanato il decreto cautelare senza ulteriori formalità, salvo richiamare l'inc. SO.2015.3300 (protezione dell'unione coniugale). Statuendo poi con decreto cautelare del 2 giugno 2021, egli ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1305.– mensili dal 31 gennaio 2020. La decisione sulle spese giudiziarie è stata rinviata alla sentenza di merito. Entrambi i coniugi sono stati posti al beneficio del gratuito patrocinio. Contestualmente il primo giudice ha ammesso tutte le prove richieste dalla moglie, tranne una testimonianza.
G. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 giugno 2021 per ottenere che, previa concessione dell'effetto sospensivo e conferimento del gratuito patrocinio anche in seconda sede, l'istanza cautelare della moglie sia respinta (inc. 11.2021.82/83). Invitata a esprimersi sulla richiesta di effetto sospensivo, nelle sue osservazioni dell'8 luglio 2021 AO 1 ha proposto di respingerla, sollecitando a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio (inc. 11.2021.94). Il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto la richiesta di effetto sospensivo il 12 luglio 2021, sospendendo l'esecutività del decreto impugnato per quanto riguardava i contributi alimentari a carico di AP 1 dal 31 gennaio 2020 fino al 2 giugno 2021, mentre per quanto si riferiva ai contributi alimentari dovuti in seguito la richiesta è stata respinta. Il 17 marzo 2022 l'appellante ha chiesto alla Camera di assumere agli atti altra documentazione. Invitata a esprimersi sul contenuto dell'appello, con osservazioni del 10 marzo 2023 AO 1 propone di respingerlo, reiterando la richiesta di gratuito patrocinio.
H. Nel frattempo l'istruttoria di merito è giunta al termine, sicché il Pretore ha assegnato alle parti il 22 settembre 2022 un termine per presentare memoriali conclusivi, i coniugi rinunciando ad arringhe finali. Nel suo allegato del 7 novembre 2022 AP 1 ha chiesto che non sia riconosciuto alcun contributo alimentare alla moglie, che in liquidazione del regime matrimoniale i debiti residui gravanti la casa di Pura (fr. 44 350.90), come pure quelli indicati nell'elenco degli oneri (fr. 10 449.15), siano posti a carico dei coniugi solidalmente in ragione di metà ciascuno e che siano attribuite in proprietà a lui determinate suppellettili, unitamente a una statua indiana in bronzo, a statue cinesi "Quin" e a talune poltrone, sostenendo infine che non vi sono averi previdenziali da ripartire. Nel suo memoriale del 7 novembre 2022 AO 1 ha rivendicato un contributo alimentare di
fr. 3995.15 mensili (senza limiti di tempo) e un importo di
fr. 8304.41 in liquidazione del regime dei beni, chiedendo altresì l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi e la suddivisione degli averi previdenziali a norma di legge. Mediante replica spontanea del 18 novembre 2022 e duplica spontanea del 2 dicembre 2022 le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e richieste.
I. Statuendo con sentenza del 9 dicembre 2022, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha liquidato il regime dei beni, attribuendo in proprietà alla moglie svariati oggetti e al marito altri oggetti, come pure la statua indiana in bronzo, le statue cinesi “Quin” e le menzionate poltrone. Inoltre egli ha suddiviso a metà gli averi di previdenza accumulati dai coniugi durante il matrimonio, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per determinare gli importi soggetti a conguaglio, ha respinto la pretesa della moglie volta a ottenere l’attribuzione degli accrediti per compiti educativi AVS e ha condannato il marito a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 1245.– mensili fino al pensionamento di lei. AP 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 6000.–, di cui fr. 2000.– relative al procedimento cautelare, sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
L. AP 1 è insorto a questa Camera anche contro la sentenza appena citata con un appello del 27 gennaio 2023 per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio in appello – la riforma del giudizio impugnato nel senso di non dover versare alcun contributo alimentare alla moglie (inc. 11.2023.6/7). Nelle sue osservazioni dell'8 marzo 2023 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello, postulando a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio (inc. 11.2023.33).
Considerando
in diritto: 1. Gli appelli in esame riguardano entrambi la procedura di divorzio e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le cause e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
I decreti cautelari emessi in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Le sentenze in materia di divorzio, per converso, sono appellabili entro 30 giorni (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Nell'uno e nell'altro caso, se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si considerino i contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, il decreto cautelare è giunto al patrocinatore del marito il 7 giugno 2021 (tracciamento degli invii n. 98.). Inoltrato il 16 giugno 2021, l'appello in rassegna è pertanto ricevibile. La sentenza del 9 dicembre 2022 invece è stata notificata al patrocinatore del marito il 12 dicembre 2022 (tracciamento degli invii n. 98.). Depositato il 27 gennaio 2023, ultimo giorno utile, anche l'appello contro tale sentenza è quindi tempestivo.
Nel decreto cautelare del 2 giugno 2021 il Pretore, dopo avere accertato che AP 1 era rimasto ingiustificatamente assente al dibattimento cautelare del 31 maggio 2021, ha appurato che la moglie non consegue alcun reddito e ha calcolato il fabbisogno minimo di lei, a un esame di verosimiglianza, in fr. 2003.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 573.–, assicurazione ED e RC fr. 30.–, contributi AVS/AI fr. 200.–). Quanto al marito, il primo giudice ne ha stimato il reddito “da attività indipendente” in fr. 3606.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2299.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, metà della pigione fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 166.65, metà dell'assicurazione ED e RC fr. 33.15). Ciò posto, egli ha parzialmente accolto la richiesta di AO 1 intesa a ottenere un contributo di mantenimento cautelare, fissandone l'ammontare in fr. 1305.– mensili dal 31 gennaio 2020. A tale onere – ha proseguito il primo giudice – il marito appare in grado di far fronte, disponendo egli di un margine di fr. 1306.20 mensili (decreto cautelare, pag. 2 seg.).
Contestualmente il Pretore ha deciso sulle prove offerte da AO 1, ammettendo la deposizione delle parti, l'edizione dal marito e dalla di lei compagna M__________ __________ dei documenti richiesti in edizione dalla moglie, il richiamo dell’incarto fiscale del marito e l'audizione testimoniale della stessa M__________ __________ (decreto cautelare, pag. 4).
I. Sull'appello contro il decreto cautelare del 2 giugno 2021
Nell'appello contro il decreto cautelare (inc. 11.2021.82) AP 1 si duole, tra l'altro, che il primo giudice lo ha considerato assente ingiustificato “con gli svantaggi in materia di allegazione che ne sono derivati”, e ciò dopo avere rifiutato la sua richiesta di rinviare il contraddittorio del 31 maggio
Adduce che la sua patrocinatrice non ha avuto modo così di rispondere alle allegazioni della convenuta né di produrre altri documenti o di opporsi alle prove offerte. Nelle sue osservazioni del 10 marzo 2023 AO 1 propone di respingere l'appello, obiettando che il marito non era minimamente intenzionato a partecipare all'udienza del 31 maggio 2021, come lui stesso aveva indicato nella lettera del 2 marzo 2021, ed era dunque perfettamente al corrente, siccome patrocinato, delle conseguenze di una mancata comparsa. In ogni caso la richiesta di rinvio o, in via subordinata, di modifica dell'orario era, a mente dell'appellata, intempestiva, essendo stata presentata oltre un mese dopo la citazione.
La contestazione che precede è finalizzata alla questione di sapere, in ultima analisi, se i documenti nuovi prodotti da AP 1 con l'appello siano ricevibili e vadano quindi considerati ai fini del presente giudizio. Considerando il marito come non comparso all'udienza del 31 maggio 2021 per la sola presenza in aula della sua patrocinatrice, il Pretore ha impedito a quest'ultima, in effetti, di produrre i documenti che l'interessato acclude ora all'appello. Ora, l'art. 234 cpv. 1 CPC dispone che qualora una parte ingiustificatamente non compaia a un dibattimento,
l'udienza si tiene ugualmente alla sola presenza della parte comparsa. Fatto salvo l'art. 153 CPC, il giudice pone poi alla base della decisione gli atti e le allegazioni della sola parte comparsa. Di ciò egli deve avvertire le parti nella convocazione all'udienza (art. 133 lett. f CPC). La norma si applica alle cause ordinarie, ma vale anche per le procedure sommarie (art. 219 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2021.35 del 23 maggio 2022 consid. 7a).
a) Questa Camera ha avuto modo, recentemente, di chiarire che nel caso in cui una parte tenuta a costituirsi personalmente al dibattimento rimanga assente ingiustificata, ma in aula si presenti il suo avvocato, essa non va reputata come non comparsa (RtiD II-2022 pag. 690 consid. 3a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.35 del 23 maggio 2022 consid. 7c con numerosi rinvii). Essa sopporterà nondimeno gli svantaggi processuali che da ciò derivano, compresi gli inconvenienti in materia di notifica o apprezzamento delle prove e a livello di spese (RtiD II-2022 pag. 690; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 20 ad art. 234). Ne segue che in concreto il Pretore non poteva considerare il marito come non comparso all'udienza del 31 maggio 2021 (nel senso dell'art. 234 cpv. 1 CPC).
b) Ciò posto, alla patrocinatrice di AP 1 doveva essere concesso di presentare osservazioni all'istanza cautelare avversaria e di produrre documentazione, mentre il suo diritto di essere sentita è stato limitato indebitamente. Una sanatoria del diritto di essere sentito può tuttavia entrare in linea di conto se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto, sempre che la violazione non sia particolarmente grave o che, pur grave, possa essere rimediata dall'autorità di ricorso poiché rinviare gli atti all'autorità di primo grado sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 146 III 105 consid. 3.5.2, 145 I 174 consid. 4.4; I CCA, sentenza inc. 11.2022.92 del 18 luglio 2022 consid. 4c). Nella fattispecie il marito ha avuto modo di far valere le sue ragioni davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo, e di presentare ogni mezzo di prova che non ha potuto addurre dinanzi al primo giudice (art. l'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). E questa Camera dispone di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti (art. 310 CPC). Non è il caso dunque di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio.
c) Ne segue che, non avendo AP 1 potuto produrre in udienza la documentazione allegata all'appello, tali atti vanno assunti ora all'incarto. Si tratta di giustificativi riguardanti il reddito di lui negli anni 2019, 2020 e nei primi sei mesi del 2021 (doc. C ad H). Circa i documenti acclusi alla lettera del 17 marzo 2022 (doc. I del 9 marzo 2022 e J del 3 marzo 2022), prodotti tempestivamente, essi sono ammissibili perché successivi all'emanazione del decreto cautelare impugnato (art. 317 cpv. 1 CPC), mentre le tassazioni dal 2016 al 2020 prodotte in edizione dall'autorità fiscale vodese nell'ambito della procedura di divorzio (e richiamate nella procedura di appello) figurano già agli atti.
Nell'appello AP 1 rimprovera al Pretore di avere statuito benché la moglie non avesse mai sostanziato la propria totale assenza di reddito, e ciò senza averle ingiunto di produrre i documenti necessari per determinare la sua situazione finanzia-ria e senza averle imputato nemmeno un reddito ipotetico. Da quest'ultima doglianza va subito sgombrato il campo, poiché non incombeva al Pretore indagare d'ufficio su quanto spettava all'interessato far valere (art. 277 cpv. 1 CPC). L'istituto dell'interpello invocato dall'appellante, poi, non è concepito per supplire a insufficienze probatorie, ma solo per rimediare a singole allegazioni poco chiare, contraddittorie, imprecise o manifestamente incomplete (art. 56 CPC). Se una parte si dichiara senza reddito e la controparte contesta simile allegazione (foss'anche imputando alla controparte un reddito occulto), tocca anzitutto alla controparte indicare quale sarebbe – a mente sua – il reddito in questione e offrire le prove che è in grado di notificare. Nella fattispecie l'istante non ha stimato nemmeno per approssimazione a quanto ammonterebbero le entrate della moglie (siano esse da attività lucrativa o da capitali), mentre pretese pecuniarie formulate nell'ambito di un processo civile vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2, 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi), sotto pena di irricevibilità, anche nelle cause rette dal principio inquisitorio (DTF 137 III 621 consid. 4.5 e 5 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d). Insufficientemente motivata, la doglianza non può quindi essere vagliata oltre.
Per quel che attiene al fabbisogno minimo della convenuta, si è visto che il Pretore l'ha calcolato in fr. 2003.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 573.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 30.–, contributi AVS/AI fr. 200.–). AP 1 critica il premio della cassa malati, il premio dell'assicurazione economia domestica e contro la responsabilità civile, come pure l'ammontare dei contributi AVS/AI. Le tre poste vanno esaminate singolarmente.
a) In merito al premio della cassa malati per il 2020 il primo giudice ha accertato, sulla scorta del certificato di assicurazione 2019, un esborso mensile di fr. 573.– (doc. 1). L'appellante reputa tale spesa non verosimile perché quel premio non tiene conto del sussidio cantonale. La convenuta eccepisce di non avere avuto diritto al sussidio. Ciò non appare plausibile, dato che l'accordo del 28 ottobre 2015 in base al quale il marito le versava fr. 5000.– mensili ha preso fine il 30 gennaio 2017. Inoltre nella domanda di riduzione dei premi dell'assicurazione malattia datata 8 luglio 2020 (doc. 12) la convenuta non ha più indicato la sua comproprietà della casa a P__________ (ritirata dalla Banca __________ all'incanto il 14 novembre 2019), di modo che ciò non può averle ostacolato l'ottenimento del sussidio. Ne discende che, a un sommario esame, con l'aiuto di diritto cantonale il suo premio della cassa malati si riduce a fr. 211.– nel 2020, a fr. 190.– nel 2021 e nel 2022, come pure a fr. 159.– nel 2023 (doc. 1 e 15; simulatore di calcolo in: ‹https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/simulatore-di-calcolo-diritto-alla-ripam/›).
b) Per quel che attiene all'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile, il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo della convenuta un importo di fr. 30.–, in linea con quanto riconosciuto al marito. Questi sostiene che l'esborso non è documentato e, per di più, non è più attuale dopo la vendita dell'abitazione di P__________. L'appellata nega e assevera di avere sempre pagato lei il premio, anche dopo il passaggio di proprietà della casa alla banca. Sia come sia, essa, nemmeno a un esame di verosimiglianza, ha minimamente documentato la spesa. L'onere non può dunque esserle riconosciuto.
c) Riguardo ai contributi AVS/AI/IPG che il primo giudice ha quantificato in fr. 200.– mensili, il marito li ritiene anch'essi non documentati, oltre che esagerati. A suo dire, inoltre, i beneficiari di prestazioni assistenziali ne sono esenti, circostanza che l'interessata contesta. In mancanza di dati più precisi, a un sommario esame il verosimile esborso mensile a carico della moglie appare di fr. 43.– mensili per gli anni dal 2020 al 2022 (‹https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/formulari/UC/Aliquote_contributive_2021.pdf›) e di fr. 44.– mensili per il 2023 (‹https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/formulari/UC/Aliquote_contributive_2023__indipendenti__persone_senza_attivita_lucrativa_e_salariati_di_datori_di_lavoro_esteri_.pdf›), pari al contributo minimo gravante le persone senza attività lucrativa a prescindere dal fatto che ricevano prestazioni dell'aiuto sociale.
d) La convenuta oppone che, si accogliessero in tutto o in parte le censure del marito, le andrebbe riconosciuta allora nel fabbisogno minimo un'indennità di fr. 74.– mensili per un abbonamento “arcobaleno” di due zone ai trasporti pubblici. A torto. L'indennità per trasporti pubblici può giustificarsi nel fabbisogno minimo calcolato secondo i criteri del diritto di famiglia. Se il bilancio familiare versa in ammanco (come in concreto), un coniuge può vedersi riconoscere solo il minimo esistenziale del diritto esecutivo (art. 93 LEF), che ammette spese di trasferta solo per raggiungere il posto di lavoro (tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo, in: FU 68/2009 pag. 6293, cifra II/4 lett. d).
e) In definitiva, il fabbisogno minimo di AO 1 va ricondotto a fr. 1455.– per il 2020, a fr. 1435.– per il 2021 e il 2022, come pure a fr. 1405.– per il 2023 (arrotondati: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati al netto del sussidio fr. 211.– nel 2020, fr. 190.– nel 2021/2022 e fr. 159.– nel 2023, contributi AVS/AI/IPG fr. 43.– nel 2020/2022 e fr. 44.– nel 2023).
a) Il Pretore ha determinato il reddito del marito (da attività indipendente) in fr. 3606.– mensili sulla scorta dell'utile registrato dalla ditta individuale “__________” nel 2019 (doc. QQ). L'interessato lamenta il fatto che tale dato si fonda solo sul bilancio di quell'anno invece di considerare la media dell'utile netto conseguito dalla ditta tra il 2017 e il 2020. La convenuta obietta che il risultato del 2017 non va considerato, siccome risale a oltre quattro anni prima della decisione e che vanno conteggiati, se mai, i redditi non dichiarati conseguiti dal marito, emersi dall'istruttoria di merito, i quali permettono di accertare un guadagno netto di almeno fr. 3679.25 mensili.
b) Il reddito di un lavoratore indipendente è quello medio, calcolato sull'arco di più anni (di regola almeno tre), e deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, a dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 6b). Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze, essere esclusi dalla media. Verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei redditi, fa stato poi – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (DTF 143 III 620 consid. 5.1; più recentemente: sentenza 5A_1065/2021 del 2 maggio 2023 consid. 3.1; v. anche RtiD II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 6b).
c) In concreto non soccorrono gli estremi, a un esame di verosimiglianza, per calcolare il reddito del marito in base all'utile aziendale di un solo anno. D'altro lato appare corretto prescindere dal reddito conseguito nel 2017, notevolmente inferiore a quello degli anni successivi. Nelle circostanze descritte le entrate del marito vanno quantificate in una media di fr. 3243.– mensili (fr. 35 636.– nel 2018, fr. 38 702.– nel 2019, fr. 38 510.– nel 2020, fr. 3904.– nel 2020 [IPG Covid-19]). L'eventuale reddito non dichiarato esula da una valutazione meramente sommaria e richiede un'istruttoria di merito.
d) Riguardo al premio della cassa malati, il primo giudice ha accertato un onere di fr. 166.65 mensili (doc. S; recte: doc. X, RR, SS, ZZ). L'appellante si duole che tale voce di spesa sia la semplice deduzione forfettaria riconosciuta dall'autorità fiscale e non il premio mensile di fr. 450.– mensili da lui effettivamente versato. La moglie non contesta il premio della cassa malati pagato dall'appellante, ma sostiene che dal costo dell'alloggio di fr. 1250.– ammesso nel fabbisogno minimo di lui vanno tolti fr. 351.– dovuti dalla società per l'uso dell'ufficio posto nell'abitazione, come pure per l'assicurazione contro la responsabilità civile professionale. Ora, a un esame di verosimiglianza si giustifica di riconoscere nel fabbisogno minimo dell'istante l'effettivo premio della cassa malati (fr. 450.– mensili) e di stralciare il premio per l'assicurazione contro la responsabilità civile professionale (fr. 17.50 mensili), che riguarda l'attività della ditta (doc. G4). La richiesta di computare alla società una quota del costo dell'alloggio, avanzata dalla convenuta per la prima volta in appello, è di contro inammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC).
e) In merito al costo del carburante, che l'appellante rivendica in fr. 50.– mensili, il Pretore non lo ha riconosciuto perché non verosimile e perché già compreso nelle spese professionali. Il marito adduce nell'appello che, comunque sia, la spesa non è stata contestata dalla moglie. A ragione, sicché poco importa che quel costo non sia stato reso verosimile. L'importo di fr. 50.– mensili va incluso così nel fabbisogno minimo di lui.
f) Se ne conclude che il fabbisogno minimo del marito va definito per finire in fr. 2616.– (metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.–, pigione fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 450.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 16.–, carburante fr. 50.–).
II. Sull'appello contro la sentenza del 9 dicembre 2022
Come si è spiegato dianzi (consid. 7), non incombeva al Pretore indagare d'ufficio su quanto spettava all'interessato far valere. L'istituto dell'interpello invocato dall'appellante non è concepito – si ripete – per supplire a insufficienze probatorie, ma solo per rimediare a singole allegazioni poco chiare, contraddittorie, imprecise o manifestamente incomplete (art. 56 CPC). Se una parte si dichiara senza reddito e la controparte contesta simile allegazione (foss'anche imputando alla controparte un reddito occulto), tocca anzitutto alla controparte indicare quale sarebbe – a mente sua – il reddito in questione e offrire le prove che è in grado di notificare. Nell'appello l'attore stima in fr. 3290.– mensili il reddito imputabile alla convenuta. Quanto alle prove, nulla gli impediva di chiedere con l'appello l'assunzione dei mezzi istruttori ch'egli non aveva avuto modo di notificare all'udienza del 31 maggio 2021 (sopra, consid. 6). Sapere poi se il reddito ipotetico di fr. 3290.– mensili sia giustificato sarà una questione da esaminare in appresso.
a) Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che alla conclusione della procedura a tutela dell’unione coniugale (dicembre del 2015) AO 1 aveva 50 anni, che essa è titolare di un diploma di apprendista di commercio, che a G__________ essa ha lavorato come segretaria per una scuola media, che nel 2015 si è trasferita nel Ticino e non ha più ripreso un'attività lucrativa, che essa non risulta avere problemi di salute né accusa impedimenti al lavoro dovuti all’accudimento della figlia, divenuta maggiorenne il 3 giugno 2012. Quanto alla possibilità per lei di rientrare nel mondo del lavoro, il primo giudice ha sostanzialmente considerato che, a prescindere dalle ricerche di lavoro da lei documentate, nemmeno il marito è riuscito a reperirle un impiego, sebbene si fosse impegnato nella procedura a tutela dell’unione coniugale ad aiutarla per trovarle un'occupazione e lei si fosse dichiarata disponibile ad accettare un posto di lavoro “senza preclusioni di luogo”. In circostanze del genere il Pretore non ha ravvisato i presupposti per ascrivere a AO 1 un reddito ipotetico.
b) L'appellante sostiene che spettava in primo luogo alla moglie attivarsi per riacquisire la propria indipendenza economica e che quanto egli aveva assicurato a tutela dell'unione coniugale era una semplice dichiarazione d'intenti ormai superata, tant'è che nemmeno la convenuta ne ha mai accennato nel corso della lite. Egli fa valere che la convenuta avrebbe dovuto cercare un'attività lucrativa sin dal momento della separazione, nel gennaio del 2014, obbligo di cui essa era perfet-tamente conscia. Invece essa non si è mai iscritta a un ufficio regionale di collocamento, nemmeno dopo 12 anni di inattività. Di conseguenza, o costei non ha mai inteso lavorare o dispone di entrate sufficienti. Riguardo alle ricerche d'impiego, stando all'attore solo cinque delle quindici offerte, risalenti al 2015, al 2019 e una al 2021, ponevano una reale candidatura. Il curriculum vitae che la moglie asserisce di avere consegnato a mano nel 2020 e nel 2021 a svariate imprese – egli continua – è una mera allegazione di parte. Eppure, secondo l'appellante, la convenuta ha maturato in Romandia esperienze nel settore della moda (come venditrice) e in vari ambiti commerciali (come segretaria amministrativa). A dire dell'appellante, un reddito ipotetico di fr. 3290.– mensili per un'attività al 100% (40 ore settimanali a fr. 19.– orari, conformemente all'art. 11 della legge cantonale sul salario minimo) è dunque pienamente giustificato.
c) Nelle sue osservazioni all'appello la moglie contesta che si possa imputarle un reddito per un impiego al 100%. Trattandosi di un matrimonio di lunga durata, dal quale è nata una figlia (e che ha concretamente influenzato la sua vita), essa fa valere che poteva contare sulla continuazione del matrimonio e sulla ripartizione dei ruoli assunta dai coniugi durante la comunione domestica. La convenuta ricorda inoltre che al momento della separazione essa aveva 50 anni e che a quel momento le era ormai impossibile ritrovare un'attività lucrativa, tant'è che nemmeno il marito è riuscito a reperirle un impiego, nonostante l'impegno assunto nella convenzione a tutela dell'unione coniugale. Per di più, essa aveva già cessato di lavorare prima di lasciare la Svizzera romanda. L'interessata sottolinea di essersi bensì attivata immediatamente per trovare lavoro nel Cantone Ticino, ma che tutti i suoi tentativi sono risultati vani. Il reddito ipotetico di fr. 3290.– mensili imputatole dal marito è quindi irrealistico, oltre che esorbitante.
a) In applicazione dell'art. 125 CC il giudice esamina se e in quale misura, ponderate le circostanze concrete, si possa esigere che un coniuge ormai sgravato dal governo della casa e della cura della famiglia possa investire altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi e intraprendere o estendere un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli assunti durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 8b). Le risorse economiche della famiglia e il riparto dei ruoli svolti durante la comunione domestica (o al momento della separazione) non ostano pertanto – in linea di principio – all'esercizio di un'attività lucrativa da parte di quel coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022 consid. 4d).
b) Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD
I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 11b).
Anche trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, la giurisprudenza più recente ritiene ora che un'occupazione retribuita non sia esclusa, a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli. Le circostanze del caso concreto sono determinanti, compresa l'età, lo stato di salute del coniuge, le attività svolte in precedenza, la flessibilità personale e la situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258 consid. 3.4.4; I CCA, sentenza inc. 11.2021.13 del 19 gennaio 2023 consid. 17a).
Davanti al Pretore l'interessata ha confermato altresì di non essersi mai annunciata all'ufficio regionale di collocamento, dichiarando di avere cercato lavoro senza successo nel Ticino e nella Svizzera romanda, di non percepire indennità di disoccupazione e di non avere ricevuto prestazioni assistenziali, pur avendole chieste ultimamente. Chiamata a spiegare come abbia potuto sovvenire economicamente a sé medesima, essa ha affermato di avere sopperito al proprio fabbisogno grazie a prestiti e all'aiu-to di amici, oltre che con la vendita di suoi effetti personali di valore come gioielli, borse, orologi e vestiti (verbale del 22 settem-bre 2022, pag. 5). Non consta – né è preteso per altro – che essa accusi problemi di salute.
D'altro lato nella fattispecie le probabilità di assunzione non andavano nemmeno sopravvalutate. Non si deve trascurare in effetti che quando ha poi firmato il ricordato accordo a tutela dell'unione coniugale la convenuta non svolgeva più alcuna attività lucrativa da ormai nove anni. La sua età (aveva raggiunto nel frattempo i 50 anni) poteva inoltre riuscirle pregiudizievole, soprattutto in un Cantone come il Ticino per la concorrenza dovuta all'ampia disponibilità di mano d'opera frontaliera più giovane, flessibile e pronta ad addestrarsi. Si sarebbe potuto pensare – forse – a un aggiornamento della formazione professionale, ma ciò sarebbe apparso poco realistico già per la durata che simile riqualificazione avrebbe richiesto. Sta di fatto che, non trovando lavoro come impiegata di commercio, AO 1 avrebbe potuto orientarsi altrimenti, ripiegando su occupazioni più generiche, come quella di governante o di donna delle pulizie. E che la convenuta fosse inabile a esercitare simili attività o che particolari ostacoli le impedissero di svolgerle non risulta né è preteso. Si può quindi ragionevolmente presumere che, si fosse debitamente attivata per reperire un'attività a tempo pieno nel settore delle pulizie o dell'aiuto domestico, anche se sprovvista di particolare esperienza l'interessata avrebbe potuto presumibilmente contare sul relativo salario minimo, oggi di fr. 19.50 orari lordi, in conformità al contratto normale di lavoro per il personale domestico (art. 22; FU 240/2022 del 16 dicembre 2022 pag. 2 e allegato), che le avrebbe garantito comunque uno stipendio attorno a fr. 3080.‒ mensili netti (analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 6e).
Reddito del marito (non contestato) fr. 3460.—
Reddito della moglie fr. 3080.— fr. 6540.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (non contestato) fr. 2215.—
Fabbisogno minimo della moglie (non contestato) fr. 2800.—
fr. 5015.— mensili
Eccedenza fr. 1525.— mensili
Metà dell'eccedenza fr. 762.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 2215.– + fr. 762.50.– = fr. 2977.50 mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 2800.– + fr. 762.50 ./. fr. 3080.– = fr. 482.50 mensili,
arrotondati a fr. 485.– mensili.
Se ne conclude che il contributo di mantenimento in favore della convenuta a decorrere dal passaggio in giudicato della presente sentenza (DTF 142 III 195 consid. 5.3), ovvero dal giorno della sua notificazione all'interessata (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4), ammonta a fr. 485.– mensili fino al pensionamento di lei.
III. Sulle spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio
L'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado (rinviate al merito con il decreto cautelare e suddivise a metà con la sentenza di divorzio), il quale riguardava, oltre al contributo alimentare per la moglie (principio, ammontare e durata), la liquidazione del regime matrimoniale e il riparto degli averi previdenziali maturati dai coniugi in costanza di matrimonio. Tale dispositivo può di conseguenza rimanere invariato.
Riguardo a AO 1, la cui resistenza in appello era parzialmente legittima, il margine disponibile di fr. 762.50 mensili (mezza eccedenza del bilancio familiare) si deve al computo di un reddito teorico, il quale non entra però in linea di conto ai fini del conferimento del gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale federale 5A_42/2022 del 19 maggio 2022 consid. 6.2). L'indennità di patrocinio può essere commisurata in funzione degli stessi criteri sulla base dei quali è stata determinata l'indennità spettante al legale di AP 1 (15 pagine di osservazioni all'appello contro il decreto cautelare, 10 pagine di osservazioni all'appello contro la sentenza di merito in una causa già nota, più un breve colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente, cui si aggiungono le spese e l'IVA), onde un paio di giorni lavoro e un'indennità di fr. 3500.– arrotondati.
Per questi motivi,
decide: 1. Le procedure inc. 11.2021.82 e 11.2023.6 sono congiunte.
L'istanza cautelare è parzialmente accolta, nel senso che AP 1 è condannato a versare alla moglie dal 31 gennaio 2020, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, un contributo alimentare di fr. 625.– mensili.
Le spese di tale appello, di fr. 1000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
L'appello 27 gennaio 2023 di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è condannato a versare alla moglie, anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 485.– mensili fino al pensionamento di lei.
Le spese di tale appello, di fr. 3000.–, sono poste per due quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 3500.– complessivi.
AO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 3500.– complessivi.
Notificazione a:
– , ; – o; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto consid. 18 e dispositivi n. 6 e 7).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).