Incarto n. 11.2021.77
Lugano 24 settembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa SO.2021.288 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: azione confessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 24 marzo 2021 dall'
avv. AO 1
contro
AP 1 già in (patrocinata dall'avv. PA 1 ) e la
PI 1 ,
giudicando sull'appello del 20 maggio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 maggio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 si è aggiudicato il 24 marzo 2021 ai pubblici incanti indetti dall'Ufficio di esecuzione di Locarno il diritto di esercitare l'usufrutto vita natural durante iscritto in favore di AP 1 sulla proprietà per piani n. 4937 RFD di __________ (pari a 48/1000 della particella n. 1678), appartenente a B__________ __________, figlia dell'usufruttuaria. Il prezzo di fr. 65 100.– è stato pagato da AO 1 mediante compensazione con un suo credito nei confronti di AP 1.
B. Adito quello stesso giorno da AO 1, con sentenza del 12 maggio 2021 emanata a tutela giurisdizionale nei casi mani-
festi il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato a AP 1 e alla ditta PI 1, __________, di consegnare a AO 1 le chiavi dell'appartamento oggetto dell'usufrutto. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico di AP 1.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 20 maggio 2021 nel quale ha chiesto di dichiarare irricevibile l'istanza di AO 1, subordinatamente di porre le spese processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, riconoscendole fr. 2500.– per ripetibili o, in via ancor più subordinata, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. In osservazioni del 29 giugno 2021 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.
D. Il 16 agosto 2021, accertato che l'usufrutto in favore di AP 1 non figura più nel registro fondiario, il presidente di questa Camera ha invitato le parti a esprimersi sull'addebito delle spese e delle ripetibili di secondo grado nel caso in cui l'appello fosse stato da dichiarare privo d'interesse. AP 1 ha proposto il 27 agosto 2021 di porre spese processuali e ripetibili a carico di AO 1. AO 1 ha proposto il 30 agosto 2021 di addossare processuali e ripetibili a AP 1.
E. Non essendo dato di sapere quando né per disposizione di chi il diritto di usufrutto sia stato cancellato in pendenza di appello, il presidente della Camera ha invitato il 31 agosto 2021 AP 1 a rispondere alla domanda, avvertendola che in caso di silenzio la radiazione della servitù dal registro fondiario sarebbe stata presunta come opera sua. Il patrocinatore dell'appellante ha risposto il 22 settembre 2021 che la sua cliente non è più raggiungibile per telefono né per posta elettronica.
Considerando
in diritto: 1. Il giudice esamina d'ufficio in ogni stadio di causa se sono dati i presupposti processuali, a cominciare dall'interesse degno di protezione dell'attore o dell'istante (art. 59 cpv. 2 lett. a combinato con l'art. 60 CPC). Degno di protezione è un interesse concreto e attuale, giuridico o di fatto, all'emanazione del giudizio (sentenza del Tribunale federale 5A_190/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 2.1 con rinvii). Trattandosi di una procedura d'impugnazione, l'interesse degno di protezione consiste nell'evitare al ricorrente un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata è suscettibile di arrecargli (Chabloz in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 23 ad art. 59 con riferimenti).
Se l'interesse degno di protezione viene meno dopo la litispendenza, cioè in corso di procedura, la causa diviene caduca e va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). L'interesse degno di protezione può decadere anche in sede di appello o di reclamo (Heinzmann/ Braidi in: CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 3 ad art. 242 con rimandi). Se la causa diventa senza interesse ed è stralciata dal ruolo, le spese giudiziarie vanno stabilite – come in una causa divenuta senza oggetto – “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende dalle circostanze del caso specifico, considerando quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza interesse (DTF 142 V 568 consid. 8.2 con riferimenti di dottrina).
Nella fattispecie il Pretore ha ordinato a AP 1 e alla ditta PI 1, con la sentenza impugnata, di consegnare a AO 1 le chiavi dell'appartamento oggetto dell'usufrutto, in modo che quegli potesse esercitare la servitù. Se non che, come detto, in pendenza di appello l'usufrutto è stato cancellato dal registro fondiario. Ciò ne ha comportato l'estinzione (art. 748 cpv. 1 CC). E in circostanze del genere AO 1 non ha più un interesse degno di protezione a ottenere le chiavi dell'appartamento, poiché la servitù più non sussiste. La sua istanza, oggetto della sentenza impugnata e al cui riguardo questa Camera è chiamata a statuire su appello di AP 1, va dichiarato così senza interesse e la causa tolta dal ruolo.
Rimane da esaminare la questione delle spese processuali e delle ripetibili. Ora, in concreto lo stralcio della procedura si riconduce al fatto che in pendenza di appello l'usufrutto è stato cancellato dal registro fondiario. Sollecitata a indicare chi sia all'origine dell'operazione, AP 1 si è resa irreperibile e non ha risposto, benché fosse stata avvertita che in caso di silenzio la radiazione della servitù dal registro fondiario sarebbe stata presunta come opera sua. Del resto l'avvocato di lei ha accluso alla comunicazione del 22 settembre 2021 a questa Camera un breve messaggio di posta elettronica inviatogli il giorno prima dalla proprietaria del fondo, figlia di AP 1, la quale dichiara che sua madre ha rinunciato all'usufrutto per compensare non meglio precisati debiti nei suoi confronti. Ne segue che la causa è divenuta senza interesse proprio per il comportamento della convenuta.
Ciò posto, la caducità della lite non si deve nel caso specifico a circostanze fortuite che giustificherebbero un riparto dei costi in base a una prognosi sul verosimile esito della lite. Si deve al comportamento deliberato dell'istante, la quale va rimessa così alle proprie responsabilità e chiamata a sopportare oneri processuali di primo e di secondo grado da lei resi frustranei. Avesse reputato fondato il proprio appello, per altro, essa avrebbe lasciato che questa Camera statuisse, non risultando un'impellente necessità da parte sua di compensare debiti verso la figlia. Comunque sia, la tassa di giustizia in appello dev'essere sensibilmente moderata per tenere conto del fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG). AO 1, il quale ha sollecitato genericamente nelle osservazioni all'appello la rifusione di ripetibili in una causa propria, avrebbe diritto – se mai – a un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Non l'ha tuttavia richiesta (come non l'ha chiesta in prima sede) né, tanto meno, ha reso verosimile di aver dovuto sostenere costi rilevanti ai fini del processo (cfr. DTF 134 I 398 in fondo). Non soccorrono dunque i presupposti per l'assegnazione di un simile indennizzo.
Quanto ai rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà al ricorrente in materia civile, dandosi il caso, rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decreta: 1. L'istanza 24 marzo 2020 di AO 1 è dichiarata senza interesse e la causa SO.2021.288 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna è stralciata dal ruolo.
Le spese processuali di primo grado, di fr. 500.–, da anticipare dall'istante, rimangono a carico di AP 1.
L'appello di AP 1 è dichiarato senza oggetto e la causa inc. 11.2021.77 di questa Camera è stralciata dal ruolo.
Le spese processuali di appello, ridotte a fr. 250.–, sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).