Incarti n. 11.2021.32 11.2021.33
Lugano 23 agosto 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2020.3 (restrizione della facoltà di disporre) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza dell'11 dicembre 2020 da
RE 1, (rappresentato dalla curatrice generale , ) e RE 2, (rappresentata dalla curatrice di cooperazione , ) (entrambi patrocinati dall'avv. , )
contro
CO 1, (patrocinato dall'avv. dott. , ),
giudicando sul ‟reclamo” dell'11 marzo 2021 presentato da RE 1 e RE 2 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 1° marzo 2021 (inc. 11.2021.32) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.33);
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 21 giugno 2000 l'allora Delegazione tutoria di __________ ha ripristinato, in seguito a interdizione (art. 369 e 385 cpv. 3 vCC), l'autorità parentale su RE 1, fi-glio di L__________ e RE 2, nato il 4 agosto 1981. L__________ , proprietario della particella n. 750 RFD di , sezione di __________ è deceduto il 6 dicembre 2013. Con atto pubblico 23 maggio 2015 del notaio F P, RE 2 e RE 1, formanti la comunione ereditaria fu L__________ __________, hanno concesso a CO 1 un diritto di compera decennale sulla particella n. 750 fino al 31 maggio 2025, diritto che è stato regolarmente annotato nel registro fondiario.
B. Il 1° dicembre 2016 l'Autorità regionale di protezione 17 ha confermato la curatela generale istituita in favore di RE 1, dispensando la madre dall'obbligo di presentare rendiconti finanziari e rapporti morali annui. Essa ha poi conferito il 3 agosto 2017 a P__________ F__________ l'incarico di curatrice per la gestione e rappresentanza degli aspetti finanziari e amministrativi, lasciando a RE 2 la competenza per tutte le altre questioni. Quello stesso giorno essa ha affidato inoltre a P__________ F__________, poi sostituita da G__________ F__________, una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e di cooperazione a carico della stessa RE 2. Con decisione del 24 luglio 2020 essa ha attribuito infine a RA 1 l'incarico di curatrice generale di RE 1. In esito a tali provvedimenti è stata menzionata nel registro fondiario una “limitazione del diritto di disporre (art. 395 cpv. 4 CC)” sulla particella n. 750.
C. L'11 dicembre 2020 RE 1 e sua madre RE 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Blenio perché – previa concessione del gratuito patrocinio – ordinasse “in via cautelare e supercautelare” un'immediata ‟restrizione generale” della facoltà di disporre sulla loro particella n. 750 e invitasse l'ufficiale del registro fondiario a rifiutare “qualsivoglia iscrizione di alienazione o qualsivoglia annotazione (…) di diritti reali limitati” riguardante tale proprietà. Essi hanno motivato l'istanza con l'argomento che CO 1 avrebbe potuto esercitare in ogni momento il diritto di compera concessogli in forza di un contratto a loro avviso nullo perché stipulato da una persona (RE 1) incapace di discernimento.
D. Con decreto cautelare del 14 dicembre 2020, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato il provvedimento richiesto e ha impartito a CO 1 un termine di 20 giorni per formulare osservazioni scritte. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico degli istanti in solido, “riservata la decisione sulla domanda di gratuito patrocinio” contenuta nell'istanza cautelare. Non sono state attribuite ripetibili. In applicazione di tale ordine l'ufficiale del registro fondiario ha apposto sul foglio della particella n. 750 la menzione ‟Divieto di disporre (blocco RF)ˮ. Nelle sue osservazioni del 28 dicembre 2020 CO 1 ha proposto poi di respingere l'istanza e di revocare il decreto cautelare emesso il 14 dicembre 2020 senza contraddittorio.
E. Statuendo il 1° marzo 2021 sull'istanza cautelare, il Pretore ha respinto la domanda e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare la restrizione della facoltà di disporre decretata senza contraddittorio il 14 dicembre 2020. Le spese processuali di fr. 200.–, compresi fr. 100.– per l'emanazione del decreto cautelare inaudita parte, sono state poste a carico di RE 1 e RE 2 in solido, tenuti a rifondere a CO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.– per ripetibili. Contestualmente il primo giudice ha rifiutato agli istanti il beneficio del gratuito patrocinio.
F. Contro il decreto cautelare appena citato RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo dell'11 marzo 2021 per ottenere che, conferito effetto sospensivo all'impugnazione per evitare che la restrizione della facoltà di disporre sia cancellata nel frattempo, la loro istanza sia accolta, sia confermato il decreto cautelare emesso dal Pretore il 14 dicembre 2020 senza contraddittorio e sia accordato loro il beneficio del gratuito patrocinio, tanto in prima quanto in seconda sede. Chiamato a esprimersi sulla sola richiesta di effetto sospensivo, CO 1 ha proposto il 29 marzo 2021 di respingerla. Con decreto del medesimo giorno il presidente di questa Camera ha accolto invece tale richiesta e ha conferito al ricorso effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. Restrizioni della facoltà di disporre possono essere decretate alla stregua di provvedimenti cautelari in una causa di merito (art. 261 segg. CPC) oppure in un procedimento autonomo inteso a ottenere una tale restrizione come decisione indipendente giusta l'art. 249 lett. d n. 11 CPC. Se un istante si limita a postulare una restrizione della facoltà di disporre a titolo cautelare senza promuovere né una causa di merito né un procedimento autonomo inteso a ottenere la restrizione come decisione indipendente e l'istanza cautelare risulta fondata, nel decreto cautelare con cui accoglie l'istanza il giudice fissa all'interessato un termine entro cui promuovere la causa di merito, “con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine” (art. 263 CPC). Un provvedimento cautelare, in effetti, non pone termine alla procedura. Pone termine alla procedura invece una restrizione della facoltà di disporre ottenuta come decisione indipendente, sicché in tal caso il giudice non fissa all'istante alcun termine per promuovere causa (I CCA, sentenza inc. 11.2022.65 del 27 maggio 2022, consid. 4).
La prassi ticinese relativa al vecchio Codice cantonale di procedura civile prevedeva invero che restrizioni della facoltà di disporre andassero formalmente decise già con decreto cautelare (Rep. 1993 pag. 159 consid. 1). In un paio di casi isolati questa Camera ha così interpretato decreti del Pretore riguardanti restrizioni della facoltà di disporre, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura, come decisioni finali giusta l'art. 249 lett. d n. 11 CPC (inc. 11.2017.30 del 3 agosto 2018 consid. 1; inc. 11.2022.65 del 27 maggio 2022 consid. 1). Tale assimilazione non è più sostenibile. Chi insta per un provvedimento cautelare, in effetti, può contare solo su una misura provvisionale, non su una decisione finale. Ciò premesso, giova esaminare senza indugio il reclamo presentato dagli istanti.
Le decisioni dei Pretori in materia di provvedimenti cautelari, emanate con la procedura sommaria, sono impugnabili con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Il valore litigioso di una restrizione della facoltà di disporre corrisponde al valore venale del bene oggetto del provvedimento (RtiD I-2019 pag. 610 n. 41c). In concreto manca qualsiasi indicazione al riguardo, ma la soglia di fr. 10 000.– può ritenersi agevolmente raggiunta, ove appena si pensi che il valore di stima della particella n. 750, non gravata da pegni, ammonta a fr. 168 724.– (doc. H) e che il contratto di costituzione di diritto di compera indica un prezzo di fr. 100 000.– (doc. I). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore degli istanti il 2 marzo 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato l'11 marzo 2021 (data del timbro postale), il ricorso è dunque di per sé tempestivo.
Sta di fatto che contro il decreto cautelare del 1° marzo 2021 RE 1 e RE 2 non hanno presentato appello, bensì reclamo. E un reclamo non è ammissibile ove sia dato appello (art. 319 lett. a CPC). Certo, nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto impugnato figura tale via di ricorso tanto per contestare il merito (“contro la presente decisione”), quanto per contestare le spese giudiziarie e il rifiuto del gratuito patrocinio. Ma un mandatario professionale non può valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sba-glio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3, 138 I 54 consid. 8.3.2). In concreto bastava leggere l'art. 308 CPC per sincerarsi che sono impugnabili mediante appello “le decisioni finali e incidentali di prima istanza” (cpv. 1 lett. a), così come “le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” (cpv. 1 lett. b) con un valore litigioso di almeno fr. 10 000.–. Un reclamo è dato solo per contestare le spese giudiziarie o il rifiuto del gratuito patrocinio a titolo indipendente (art. 110 e 121 CPC).
È vero che un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia dovuta a semplice svista o inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4 in: RSPC 2021 pag. 140). Quest'ultima eventualità è appena stata esclusa nella fattispecie, giacché i reclamanti potevano rendersi conto senza difficoltà – come detto – che l'indicazione dei rimedi giuridici contenuta nel decreto impugnato è erronea. Rimane da domandarsi se l'intestazione del rimedio giuridico come reclamo sia dovuta a mera svista o a inavvertenza manifesta.
La questione è ardua, poiché il rimedio giuridico di RE 1 e RE 2 denota una manifesta confusione terminologica. Da un lato infatti il memoriale è espressamente intestato come “reclamo”, tant'è che gli interessati indicano il termine d'impugnazione dell'art. 321 cpv. 2 CPC (pag. 2) e dichiarano di presentare “il presente reclamo” contro una decisione che reputano contraria al diritto (pag. 8 in fondo). Dall'altro però essi affermano che determinati elementi accertati non sono oggetto di discussione “in appello” (pag. 9 in fondo), postulando nelle richieste di giudizio il gratuito patrocinio “in sede di appello” (pag. 18 in alto) e l'accoglimento dell'“appello” in via supercautelare, cautelare e nel merito (pag. 18 e 19), non senza protestare tasse, spese e ripetibili “della sede d'appello” (pag. 20). In condizioni del genere conviene dunque transigere sulla designazione dell'atto e trattare il reclamo alla stregua di un appello, come anche il convenuto propone (osservazioni del 29 marzo 2021, pag. 2). Il patrocinatore dei ricorrenti è avvertito, ad ogni modo, che in situazioni analoghe non potrà più contare su analoga provvidenza da parte di questa Camera.
Del resto – ha soggiunto il Pretore – RE 2 non ha mai invocato vizi della volontà e il notaio rogante ha attestato nell'atto pubblico di non avere motivo avuto per dubitare della piena capacità civile dei comparenti. Il Pretore non ha trascurato che RE 2 è stata sottoposta essa medesima a curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e di cooperazione, ma ha constatato che ciò è avvenuto solo il 3 agosto 2017, due anni dopo la stipulazione del diritto di compera. Nelle circostanze descritte egli ha reputato così che madre e figlio non abbiano reso verosimile “il buon fondamento della [loro] pretesa materiale”. Onde la reiezione dell'istanza cautelare.
Al Pretore gli appellanti rimproverano altresì di non avere ordinato una perizia sul valore venale della particella n. 750 né una perizia medico-psicologica su RE 1, ciò che avrebbe dimostrato “l'immediata percezione” della di lui incapacità di discernimento. A mente loro, il primo giudice avrebbe potuto rinviare se mai l'assunzione di quei referti alla causa di merito, ma in tal caso avrebbe dovuto mantenere in vigore nel frattempo il decreto superprovvisionale del 14 dicembre 2020. Rinunciando a entrambe le possibilità, egli avrebbe violato di conseguenza il loro diritto di essere sentiti.
Sempre a parere degli appellanti, l'attestazione nel rogito secondo cui il notaio rogante non aveva motivo di dubitare circa la piena capacità civile dei comparenti è una clausola “di puro stile”. E poco importa, a mente loro, che la curatela di rappresentanza a carico di RE 2 sia stata istituita oltre due anni dopo la firma dell'istromento, ciò inducendo se mai a “indagare a quanto risaliva nel tempo (prima della pronuncia della misura) la nascita del problema che giustificava detta misura”. Quanto al fatto che l'autorità abbia lasciato a RE 2 talune competenze riguardanti il figlio (escluse quelle di natura amministrativa e finanziaria), ciò non prova per gli appellanti che costei fosse in grado di formare una propria volontà né, tanto meno, di rappresentare il figlio in ambito contrattuale.
Comunque sia, riguardo al valore venale della particella n. 750 gli istanti non hanno chiesto al Pretore di ordinare una perizia ed evocano la tesi di una donazione per la prima volta in appello, ciò che non è ammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Quanto alla perizia medico-psicologica su RE 1, essi perdono di vista che il primo giudice ha rinunciato ad assumerla reputando già “sufficientemente comprovata” la di lui incapacità civile al momento di firmare il rogito (decreto impugnato, pag. 4). Gli appellanti sottolineano l'esigenza di dimostrare “l'immediata percezione” dell'incapacità di discernimento da parte dello stesso RE 1, ma anche in questo caso sollevano la questione per la prima volta in appello, ciò che – come detto – non è ammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Per di più, e ad ogni buon conto, le perizie in questione non sarebbero state manifestamente compatibili con la celerità che impone l'emanazione di un decreto cautelare. In proposto l'appello manca perciò di fondamento.
La dottrina ha esplicitato l'enunciazione telegrafica dell'art. 261 cpv. 1 CPC, specificando che l'emanazione di provvedimenti cautelari soggiace a cinque requisiti cumulativi (riassunti da Bovey/Favrod-Coune in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 4 segg. ad art. 261 con riferimenti):
a) la parvenza di buon diritto insita nella pretesa sostanziale,
b) la lesione o la minaccia di una lesione dei diritti dell'istante,
c) il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,
d) l'urgenza e
e) il rispetto del principio della proporzionalità.
Nella fattispecie il Pretore ha respinto il provvedimento cautelare chiesto da RE 2 e RE 1 con l'argomento che costoro non hanno reso verosimile “il buon fondamento della [loro] pretesa materiale” (decreto impugnato, pag. 5). Egli ha escluso l'emanazione di misure provvisionali, in altri termini, già per difetto del primo requisito testé enunciato (fumus boni iuris: v. Ehrenzeller in Oberhammer/Domej/Haas, ZPO, Kurzkommentar, 3ª edizione, n. 6 in fine ad art. 261 con richiami). A suo parere, e in sintesi, la nullità del diritto di compera invocata dagli istanti per incapacità civile di RE 1 non appare verosimile se si considera che la madre di lui, titolare dell'autorità parentale, ha firmato anch'essa il contratto come sua rappresentante.
In realtà la conclusione che precede non appare evidente. Se RE 2 avesse firmato l'atto pubblico anche in tacita rappresentanza del figlio, per vero, v'è da domandarsi come mai lo esso RE 1 sia stato chiamato a sottoscrivere a sua volta l'istromento. Quanto al notaio che ha attestato di non avere avuto motivo per dubitare della piena capacità civile dei comparenti, non è chiaro se egli si sia reso conto che RE 1 era sotto l'autorità parentale della madre. Può darsi che simili dubbi si rivelino per finire inconsistenti, ma v'è da interrogarsi se essi potessero essere scartati già a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari. Approfondire il quesito non avrebbe senso tuttavia senza verificare se in concreto una restrizione della facoltà di disporre poteva entrare in linea di conto. Ove ciò non fosse, non gioverebbe esaminare in effetti se una simile restrizione potesse essere decretata a titolo cautelare.
Gli istanti hanno chiesto al Pretore, nella fattispecie, di emanare in via cautelare una restrizione della facoltà di disporre sulla loro particella n. 750 per impedire che CO 1 possa esercitare il diritto di compera a lui concesso il 23 maggio 2015. In tal modo, non potendo più disporre del fondo, RE 2 e RE 1 non potrebbero più trasferire al convenuto la proprietà del fondo. Ora, l'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC) ha lo scopo di garantire una pretesa personale (obbligatoria) tendente a una modifica del registro fondiario, conferendo a tale pretesa effetti propter rem (Mooser in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 3 ad art. 960; v. anche Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 2306 n. 1040; Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 3 ad art. 960). Mal si intravede perciò come un istante possa chiedere una restrizione della facoltà di disporre su un suo proprio fondo, tant'è che nel caso specifico gli istanti non vantano nei confronti di CO 1 alcuna pretesa obbligatoria. Al contrario: essi si oppongono a che costui eserciti il diritto di compera, versando loro la somma pattuita. E men che meno gli istanti mirano a una modifica del registro fondiario. Anzi, essi si oppongono a che CO 1 sia iscritto come nuovo proprietario della loro particella in seguito all'esercizio del diritto di compera. Nelle circostanze descritte una restrizione della facoltà di disporre non poteva già a prima vista entrare in considerazione, né avrebbe avuto senso decretarla già in via cautelare. Approfondire oltre la parvenza di buon diritto insita nella nullità del contratto fatta valere dagli istanti si rivela dunque superfluo. Seppure per ragioni diverse da quelle addotte dal Pretore, nel caso specifico il decreto cautelare impugnato resiste alla critica.
Gli appellanti si dolgono infine che il Pretore non abbia conferito loro il gratuito patrocinio. Il primo giudice ha rifiutato di accordare loro tale beneficio perché “in pratica l'assenza di veri argomenti a sostegno della tesi di merito” induceva a ritenere l'istanza “priva di prospettive di un risultato positivo” (decreto cautelare, pag. 5). Gli istanti censurano un'applicazione troppo rigorosa dell'art. 117 lett. b CPC. Ravvisano una contraddizione nel fatto che sia stato negato loro il gratuito patrocinio nonostante il Pretore avesse accolto il 14 dicembre 2020 la loro istanza cautelare senza contraddittorio, non risultandogli chiaro a quel momento se RE 2 fosse comparsa dinanzi al notaio anche come detentrice dell'autorità parentale sul figlio. A loro avviso, dunque, l'istanza cautelare non poteva considerarsi “priva di probabilità di successo”.
Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per stare in lite (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). I due presupposti sono cumulativi. Ciò posto, contrariamente all'opinione degli interessati il Pretore ha reputato a ragione che nel caso specifico l'istanza cautelare fosse destituita di buon esito. Come si è visto, postulando una restrizione della facoltà di disporre su un loro proprio fondo RE 2 e RE 1 hanno sollecitato un provvedimento improponibile sin dall'inizio. Non si disconosce che in un primo tempo il Pretore ha accolto l'istanza cautelare con decreto “supercautelare” del 14 dicembre 2020. Tale circostanza nulla muta al fatto però che nelle condizioni descritte la restrizione della facoltà di disporre non potesse entrare in linea di conto. Versassero anche in gravi ristrettezze, di conseguenza, gli istanti non potevano fare assegnamento sul beneficio del gratuito patrocinio. Anche su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
In definitiva il ricorso vede dunque la sua sorte segnata. Considerato che l'invito all'ufficiale del registro fondiario di cancellare la restrizione della facoltà di disporre decretata dal Pretore senza contraddittorio il 14 dicembre 2020 va confermato e che tale decisione, immediatamente esecutiva, passa in giudicato con la notifica dell'odierna sentenza (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4), conviene lasciare agli istanti il tempo necessario per postulare l'eventuale conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso in materia civile al Tribunale federale, evitando che nel frattempo l'ufficiale del registro fondiario cancelli la restrizione della facoltà di disporre (cfr. RtiD II-2020 pag. 919 consid. 10b; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.60 del 19 agosto 2021 consid. 11). Si giustifica così di precisare che l'ufficiale del registro fondiario eseguirà l'ordine del Pretore non appena sarà decorso infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di ricorso, dopo una decisione negativa da parte del Tribunale federale stesso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili a CO 1, che è stato invitato a presentare osservazioni soltanto sul conferimento dell'effetto sospensivo, di cui ha postulato a torto la reiezione.
Per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio in questa sede, essa non può trovare accoglimento giacché il ricorso mancava di buon diritto fin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato a CO 1 per osservazioni. Della difficile situazione in cui si trovano gli interessati si tiene conto, ad ogni modo, mitigando la tassa di giustizia.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello, il reclamo è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
L'ufficiale del registro fondiario eseguirà l'ordine impartito dal Pretore non appena sarà decorso infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di ricorso, dopo una decisione negativa da parte del Tribunale federale stesso.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di RE 1 e RE 2 in solido. Non si assegnano ripetibili a CO
La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Blenio;
– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).