Incarti n. 11.2021.173 11.2021.180
Lugano 24 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2021.663 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 17 settembre 2021 da
AO 1 (patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1 nata , (patrocinata dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 24 dicembre 2021 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 14 dicembre 2021 (inc. 11.2021.173),
come pure sull'appello del 27 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2021.180),
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1975) e AP 1 (1974), divorziata, si sono sposati a __________ il 26 settembre 2014. A quel momento la sposa era già madre di V__________ (1998), ora maggiorenne, avuta da un primo matrimonio. Dalle nuove nozze sono nati il 19 dicembre 2014 i gemelli N__________ e A__________. Il marito è impiegato comunale di N_____. La moglie lavora a tempo parziale per la ditta H__________ SA di __________. I coniugi vivono separati dall'8 gennaio 2021, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 783 RFD di __________, a lui intestata) per trasferirsi, sempre a __________, da suo padre.
B. Il 17 settembre 2021 AO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere, già in via cautelare, il divieto alla moglie di modificare il domicilio e la sede scolastica dei figli (sotto comminatoria dell'art. 292 CP) e l'autorizzazione a vivere separato con assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie stessa. Inoltre egli ha sollecitato la custodia alternata dei figli con domicilio dalla madre, definendo i tempi di permanenza dei ragazzi da ciascun genitore in un fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 17.30 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola da parte di lui, due sere infrasettimanali con pernottamento e accompagnamento a scuola, due pranzi la settimana con ritiro e riporto a scuola e suddivisione paritaria delle vacanze scolastiche da definire in considerazione degli impegni professionali dei genitori e delle loro disponibilità di ferie, con l'usuale alternanza di anno in anno per quanto riguarda le ferie autunnali, di carnevale e di Pasqua.
C. Il 20 settembre 2021 il Pretore, non ravvisando i presupposti per un decreto inaudita parte, ha citato le parti al contraddittorio cautelare e al dibattimento sulle misure a tutela dell'unione coniugale. All'udienza del 6 ottobre 2022AP 1 si è opposta a ogni richiesta del marito e ha postulato l'assegnazione dell'alloggio coniugale fino a quando essa avesse trovato con i figli una nuova sistemazione, come pure l'affidamento dei medesimi, riservato al padre il diritto di visita ‟minimo di leggeˮ, non senza rivendicare un contributo alimentare per sé di fr. 3000.– mensili e uno per i figli di complessivi fr. 3400.– mensili con assunzione delle spese straordinarie da parte del padre. Seduta stante il Pretore ha regolamentato provvisoriamente il diritto di visita paterno in un fine settimana ogni due dal venerdì sera alle 17.30 fino a lunedì mattina, quando il padre avrebbe accompagnato i ragazzi a scuola, in ogni martedì a pranzo e ogni giovedì sera per la cena con pernottamento. Egli ha poi assegnato al marito un termine per presentare la replica e ha citato le parti per la continuazione dell'udienza.
D. In una replica dell'11 ottobre 2021 AO 1 ha confermato le proprie richieste, salvo chiedere nelle more istruttorie l'attribuzione dell'alloggio coniugale e offrire un contributo alimentare per ogni figlio di fr. 850.– mensili (assegni familiari non compresi), più fr. 500.– come contributo di accudimento. In una duplica del 18 ottobre 2021 AP 1 ha mantenuto le sue richieste, ma ha aumentato a fr. 2622.– mensili il contributo di mantenimento da lei preteso e a fr. 1845.– mensili ciascuno quello in favore dei figli fino al 10° anno di età, aumentato a fr. 2045.– mensili ciascuno dopo di allora e fino alla maggiore età o al termine della formazione (assegni familiari non compresi). A una successiva udienza del 20 ottobre 2021, indetta per il seguito del contraddittorio cautelare e del dibattimento, le parti hanno notificato prove e concluso un accordo cautelare in cui il marito si impegnava a versare un contributo alimentare per moglie e figli di fr. 4100.– mensili complessivi (assegni familiari non compresi). L'istruttoria, limitata alle prove documentali, si è conclusa seduta stante.
E. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 30 novembre 2021, AO 1 ha ribadito le sue richieste, tranne offrire un contributo alimentare per i soli figli di fr. 320.– mensili ciascuno (assegni familiari non compresi), oltre a un contributo di accudimento di fr. 500.– mensili per ognuno di essi, e chiedere di essere autorizzato a compensare l'eventuale credito della moglie per contributi di futura scadenza con il proprio credito in restituzione di quanto corrisposto in esubero, oltre a dedurre dai contributi alimentari i costi dell'abitazione a N______ da lui sostenuti. In un memoriale del 29 novembre 2021 AP 1 ha mantenuto le proprie richieste, rivendicando tuttavia l'assegnazione dell'alloggio coniugale senza limiti di tempo, l'adeguamento a fr. 2568.25 mensili del contributo alimentare in suo favore e a fr. 1878.25 mensili quello per ogni figlio fino al 10° anno di età, portato a fr. 2078.– mensili per ciascuno di loro fino alla maggiore età o al termine della formazione (assegni familiari non compresi).
F. Statuendo con sentenza del 14 dicembre 2021, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dall'8 gennaio 2021, ha assegnato l'uso dell'abitazione coniugale fino al 28 febbraio 2022 alla moglie e dal 1° marzo 2022 al marito, ha affidato i figli alla madre con l'autorità parentale congiunta e ha disciplinato il diritto di visita paterno nel seguente modo:
– un fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 17.30 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola da parte del padre;
– ogni giovedì sera per la cena con pernottamento e accompagnamento a scuola da parte del padre;
– a pranzo, il martedì e un altro giorno infrasettimanale;
– una settimana durante le vacanze scolastiche autunnali, alternativamente un anno con il padre e un anno con la madre;
– una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, comprendente alternativamente la prima settimana (fino a San Silvestro) e la seconda settimana;
– una settimana durante le vacanze scolastiche alternativamente di Carnevale, rispettivamente di Pasqua;
– tre settimane durante le vacanze estive, di cui almeno due consecutive.
Il Pretore ha poi obbligato il marito a versare un contributo di mantenimento di fr. 786.– mensili per la moglie e uno di fr. 1667.– mensili per ciascun figlio (assegni familiari non compresi) dall'agosto del 2021 fino a quando la moglie sarebbe rimasta nell'abitazione coniugale (al più tardi fino al 28 febbraio 2022), rispettivamente un contributo di fr. 653.– mensili per la moglie e uno di fr. 1837.– per ciascun figlio (assegni familiari non compresi) dopo di allora. Il Pretore ha stabilito inoltre che per le spese straordinarie vale l'art. 286 cpv. 3 CC e ha respinto le altre richieste delle parti. Le spese processuali di fr. 830.– sono state poste per due quinti a carico della convenuta e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 800.– per ripetibili ridotte.
G. Contro la sentenza appena citata sono insorti entrambi i coniugi con appelli del 24 dicembre 2021 la moglie e del 27 dicembre 2021 il marito. Nel suo ricorso AP 1 chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di assegnarle in uso l'abitazione coniugale senza limiti di tempo e di regolamentare il diritto di visita nel seguente modo:
– un fine settimana ogni due, dalle ore 18.00 dal venerdì alle ore 18.00 della domenica;
– una sera infrasettimanale, con la cena senza pernottamento;
– due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo;
– una settimana durante il periodo natalizio, alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno successivo, il giorno di S. Silvestro;
– una settimana alternativamente a Pasqua e l'anno successivo a Carnevale.
Essa chiede inoltre di fissare il contributo di mantenimento per sé in fr. 3000.– mensili e quello per i figli in fr. 1700.– mensili ciascuno (assegni familiari non compresi) dall'agosto del 2021 fino a quando essa rimarrà nell'abitazione coniugale, rispettivamente in fr. 3000.– mensili quello per sé e in fr. 1816.– mensili ciascuno quello per i figli (assegni familiari non compresi) dal momento in cui essa avrà lasciato l'abitazione coniugale. Nelle sue osservazioni del 24 gennaio 2022 AO 1 propone di respingere l'appello. Con replica e duplica spontanea del 2 febbraio e del 16 febbraio 2022 le parti hanno reiterato le rispettive posizioni.
H. Nel suo appello del 27 dicembre 2021 AO 1 postula l'affidamento congiunto dei figli disciplinato come prevede il Pretore, ma con suddivisione paritaria delle vacanze scolastiche in misura da definire secondo gli impegni professionali dei genitori e le loro disponibilità di ferie, ma almeno una suddivisione paritaria e con usuale alternanza di anno in anno per quanto riguarda le ferie autunnali, di carnevale e di Pasqua. Egli chiede inoltre di non prevedere contributi di mantenimento per la moglie, di fissare il contributo alimentare per i figli soltanto dall'ottobre del 2021 e di ridurlo nel primo periodo a fr. 830.35 mensili ciascuno (assegni familiari non compresi), ossia fr. 301.35 di contributo in denaro e fr. 529.– come contributo di accudimento con assunzione da parte sua dei costi dell'abitazione coniugale occupata da moglie e figli, rispettivamente a fr. 1334.35 mensili nel secondo periodo (assegni familiari non compresi), ossia fr. 571.35 di contributo in denaro e fr. 763.– come contributo di accudimento. AP 1 non ha presentato osservazioni all'appello.
I. Con decreto del 3 gennaio 2022 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello di AP 1. Il 1° aprile 2022 la moglie si è trasferita con i figli in un appartamento a R__________.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure di appello e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
In concreto quest'ultima riserva non si pone, litigiosa essendo anche la custodia dei figli, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_29/2023 del 27 luglio 2023, consid. 1.1). Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il 15 dicembre 2021 (traccia degli invii n. 98.__________ e 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 25 dicembre 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Inoltrato il 24 dicembre 2021, l'appello dell'istante è così tempestivo, come tempestivo è l'appello della convenuta, presentato il 27 dicembre 2021, ultimo giorno utile.
AP 1 acclude al suo appello un ‟conteggio intermedioˮ del premio per l'assicurazione dell'automobile e la relativa polizza del 24 settembre 2012. In replica essa presenta uno scambio di corrispondenza per posta elettronica fra i patrocinatori delle parti, così come la sua polizza della cassa malati per l'anno 2022, e con lettera dell'11 febbraio 2022 esibisce un contratto di locazione del 3 febbraio
AO 1 acclude alla sua duplica un messaggio di posta elettronica da lui inviata alla moglie il 10 febbraio 2022. Tutta la documentazione prodotta è ammissibile, poiché in cause inerenti al diritto di filiazione nuovi documenti sono proponibili senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio illimitato e vanno presi in esame nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
Nella sua replica del 2 febbraio 2022 la moglie chiede che questa Camera ordini al marito giusta l'art. 316 cpv. 3 CPC l'edizione del ‟formularioˮ fiscale riguardante la successione di sua madre, di tutti gli estratti conto svizzeri ed esteri del marito, gli estratti del conto IBAN CH__________ presso la __________ SA per gli anni 2017–2020 fino al giorno dell'edizione, gli estratti del conto IBAN CH__________ presso la __________ dal 1° agosto 2021, la ‟dichiarazione dei redditi 2020ˮ e la sua tassazione, se già emessa. Il marito in duplica si oppone all'edizione, sostenendo di avere già documentato i propri redditi. Ora, agli atti figura la tassazione 2019 di lui, che comprende a un sommario esame anche i redditi derivanti dalla successione materna (doc. N). Quanto ai conti su cui sono confluiti tali importi (doc. 6 e 9), come si vedrà in appresso altre specifiche non sono necessarie per accertare a un sommario esame le entrate dell'istante che derivano dall'eredità materna (consid. 10b).
Nella misura in cui l'interessata sembra alludere a beni ereditari non dichiarati, essa trascura che solo ove i redditi da attività lucrativa e della sostanza (effettivi o ipotetici) non bastino per il sostentamento della famiglia – ciò che non è il caso in concreto (consid. 19) – il mantenimento va assicurato anche dalla sostanza, mentre il consumo di patrimonio non si giustifica di regola qualora si tratti di sostanza non agevolmente realizzabile oppure di beni ricevuti per successione o di attivi investiti nell'alloggio coniugale (DTF 147 III 396 consid, 6.1.3 e 6.1.4 con rinvii; in ma-teria di protezione dell'unione coniugale, più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_399/2022 del 17 ottobre 2022 consid. 2.1.1; v. anche RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9b, II-2013 pag. 789 consid. 4 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.172 del 22 febbraio 2023, consid. 6a). Nella fattispecie un accertamento su fondi ereditari non dichiarati appare dunque superfluo.
I. Sull'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale
II. Sull'affidamento dei figli e la regolamentazione del diritto
di visita
Riassunti i criteri determinanti per decidere sulla custodia parentale, il Pretore ha accertato che AO 1 chiede l'affidamento congiunto di N__________ e A__________, ma disciplinato in sostanza come un diritto di visita “allargato”, mentre a suo dire una custodia alternata deve comportare una permanenza dei figli dai genitori pressoché equivalente. Inoltre AP 1 lavora a metà tempo e termina alle ore 13.00. Dispone dunque di tempo maggiore per prendersi cura di figli ancora in tenera età. Onde l'affidamento alla madre, corrispondente secondo il Pretore al bene dei minori (consid. 11). In compenso il Pretore ha previsto per il padre un diritto di visita “allargato” rispetto a quello abituale per figli in età scolastica, assetto già decretato durante l'istruttoria, fissando gli incontri in un fine settimana ogni due dalle ore 17.30 di venerdì fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, in ogni giovedì sera con pernottamento e accompagnamento a scuola il venerdì mattina e due pranzi a settimana, una settimana durante le vacanze scolastiche autunnali alternativamente un anno con il padre e un anno con la madre, una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie comprendente alternativamente la prima settimana (fino a San Silvestro) e la seconda settimana, una settimana durante le vacanze scolastiche alternativamente di Carnevale, rispettivamente di Pasqua e tre settimane durante le vacanze estive, di cui almeno due consecutive.
Nel suo appello AO 1 chiede nuovamente l'affidamento congiunto. A mente sua i figli non sono più in tenera età e hanno avuto esperienze di vita con entrambi i genitori, anche se in ambiti diversi, il padre occupandosi delle attività sportive, la montagna e lo sci. Inoltre – egli continua – a causa del suo lavoro la convenuta non può condurre i figli a scuola la mattina, ciò di cui si occupa il nonno paterno, né può essere presente a pranzo, tanto che i figli frequentano la mensa scolastica. Per l'interessato, tolti i cinque pranzi alla mensa, l'assetto deciso dal Pretore comporta sull'arco di 15 giorni, considerando tre pasti al giorno, che egli si occupi di 14 pasti su 32 e che i figli pernottino da lui 5 volte su 16. Ciò posto, la permanenza dei figli presso i genitori si equivale, dovendosi considerare non solo il tempo trascorso, ma anche la sua qualità. L'appellante afferma poi che nulla revoca in dubbio le sue capacità educative e che dietro la sua strenua opposizione la moglie cela motivi economici. Quanto al tempo di permanenza da ciascun genitore, l'appellante nega che l'art. 298 cpv. 2ter CC imponga un'equivalenza e rimprovera al Pretore di avere anticipato sin dall'inizio che avrebbe respinto la custodia alternata per la tenera età di N__________ e A__________. Egli ribadisce così che la custodia alternata è compatibile in concreto con il bene dei figli ed esclude valide ragioni per rifiutarla.
Nel suo appello AP 1 contesta la regolamentazione del diritto di visita decisa dal Pretore, chiedendo di togliere i due pranzi infrasettimanali e il pernottamento del giovedì. Essa afferma che in caso contrario i figli sono costretti a spostarsi continuamente, ciò che li disturba, esprimendo per di più l'intenzione di trasferirsi altrove, di modo che non sarà più possibile una simile disciplina. Essa reputa corretto un pranzo la settimana solo fino al momento del suo trasferimento, anche per consentire ai figli di socializzare alla mensa. I figli le avrebbero riferito inoltre – essa continua – che durante una vacanza a Nufenen il padre li ha lasciati soli in casa e in macchina mentre prendeva un aperitivo al bar e non ha mai pranzato con loro più di una volta la settimana. Del resto – essa epiloga – un continuo scambio settimanale è contrario al bene dei figli e il convenuto deve assumere la responsabilità delle sue scelte, avendo egli voluto formare una famiglia con una nuova compagna.
a) I presupposti per decidere una custodia alternata a norma dell'art. 298 cpv. 2ter CC sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2020 pag. 840 consid. 3b e 3c con rinvii). Al riguardo basti rammentare che la custodia alternata deve rispondere al bene del figlio, gli interessi dei genitori passando in secondo piano (DTF 143 I 30 consid. 5.5.3). A tal fine il giudice valuta le circostanze del caso concreto nel loro insieme: la situazione dei coniugi prima e dopo la separazione, l'idoneità educativa dei genitori e la vicendevole capacità di comunicare e di collaborare, la stabilità che deriva dal mantenimento di una data situazione, la possibilità per i genitori di occuparsi personalmente del figlio, la situazione geografica e la distanza delle abitazioni, l'età del figlio e la di lui appartenenza a una fratria o a una cerchia sociale, come pure il desiderio manifestato dal minorenne.
A parte le capacità educative dei genitori, i criteri enunciati sono interdipendenti e la loro importanza è legata alle circostanze del caso. La stabilità e la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio ha un ruolo preminente ove si tratti di bambini piccoli, mentre per un adolescente può essere importante l'appartenenza a una cerchia sociale. La capacità di collaborazione dei genitori quando il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un'organizzazione più complessa è essenziale, viste le misure d'organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia richiede. Non osta a una custodia alternata il solo fatto che un genitore si opponga a tale forma di affidamento o che le parti non sappiano cooperare, a meno che esse si affrontino in un conflitto marcato e persistente (DTF 142 III 615 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3; più di recente: sentenza 5A_617/2021 del 13 settembre 2022 consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.133 del 16 novembre 2022 consid. 8a).
Questa Camera ha avuto modo di ricordare poi che una presa a carico complessiva di circa il 30% può già essere considerata una custodia alternata (I CCA, sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021 consid. 8; Forni, La custodia alternata, in: RtiD I-2023 pag. 729 con riferimenti).
b) In primo luogo, quanto all'idoneità di AO 1 a occuparsi dei figli, non consta che costui abbia lasciato soli N__________ e A__________ varie volte, come sostiene AP 1, mentre le critiche di quest'ultima sulla responsabilità del padre nella disunione dei coniugi sono manifestamente ininfluenti, nulla lasciando supporre che i rapporti tra padre e figli non siano buoni. Dagli atti non risulta poi che tra i genitori sussistano gravi difficoltà di comunicazione o un conflitto marcato e persistente, né che manchi la volontà di cooperare. Del resto l'assetto previsto dal Pretore corrisponde grosso modo a quanto pattuito tra le parti nel corso della procedura ed è applicato dal 6 ottobre 2021 (consid. C) senza incontrare problemi particolari.
c) A ragione AO 1 sottolinea inoltre che nella fattispecie i figli non sono più in tenera età. Pochi giorni dopo la decisione del Pretore, N__________ e A__________ (nati il 19 dicembre 2014) hanno compiuto sette anni e ne hanno ora nove. Come detto, la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio svolge un ruolo preminente nel caso di bambini piccoli. In concreto i ragazzi frequentano la scuola elementare e risulta che anche in precedenza erano accuditi dal nonno paterno (doc. L). Né constano altre circostanze che lascino intravedere in concreto la necessità di un accudimento personale. A un sommario esame non si giustifica così un affidamento esclusivo per la tenera età dei figli. In proposito la sentenza del Pretore non resiste alla critica.
d) Quanto allo stress che l'assetto deciso dal Pretore genera ai figli e alla circostanza secondo cui trascorrere due pranzi ogni settimana con il padre invece che alla mensa con i loro compagni vada contro il loro bene, dagli atti non emerge che la disciplina prevista dal Pretore, in essere dal 6 ottobre 2021 (consid. C), affatichi i ragazzi. Né AP 1 può essere seguita quando ritiene preferibile per i figli frequentare la mensa scolastica piuttosto che pranzare, per altro soltanto due volte la settimana, con il padre. I figli possono infatti instaurare legami con i compagni anche durante gli altri giorni in cui frequentano la mensa, nell'ambito scolastico e nel tempo libero.
e) Riguardo all'impraticabilità di tale regolamentazione dopo il trasloco di AP 1, essa – come si è visto (consid. 6) – si è trasferita a R__________ dal 1° aprile 2022, non lontano da N__________ e raggiungibile in auto nel giro di un quarto d'ora. Non si scorgono dunque motivi per ritenere la distanza tra le abitazioni un motivo che osti a una custodia alternata.
f) Relativamente infine alla circostanza che la presa a carico proposta dal marito non potrebbe essere considerata una custodia alternata, contrariamente all'opinione del Pretore anche una custodia di circa il 30% può già – come si è ricordato – essere considerata alternata. E a un sommario esame quanto propone AO 1, in definitiva, raggiunge tale soglia, scostandosi dall'assetto deciso dal Pretore soltanto per la suddivisione paritaria delle vacanze scolastiche. Secondo tale assetto infatti il padre si occupa dei figli dal venerdì sera alle ore 17.30 fino al lunedì mattina ogni due settimane, ogni giovedì sera per la cena con pernottamento e per due pranzi in settimana oltre alle vacanze, quindi per circa un terzo del tempo (cinque notti, cinque cene, sei pranzi). È vero che, come adduce il Pretore, la madre lavora al 50%, e ha più tempo da dedicare ai figli (tant'è che essa deve continuare a occuparsene per due terzi del tempo), ma ciò non impedisce una custodia alternata se questa è conforme al bene dei ragazzi. E in concreto un tale accudimento è possibile, vista
l'idoneità di entrambi i genitori, la sostanziale capacità di comunicare e di collaborare, la stabilità che deriva dal mantenimento di una data situazione in vigore dal 6 ottobre 2021 e la breve distanza delle due abitazioni. Di conseguenza, su questo punto l'appello di AO 1 merita accoglimento, onde l'affidamento dei figli A__________ e N__________ alla custodia alternata dei genitori.
g) In merito alle modalità della custodia alternata, le critiche di AP 1 sui due pranzi infrasettimanali e la cena con pernottamento del giovedì sono già state trattate (consid. 8d). Circa la richiesta di AO 1 per una presa a carico paritaria dei figli da parte dei genitori durante le vacanze scolastiche, non sussistono motivi per rifiutarla. Al proposito occorre dunque modificare l'assetto deciso dal Pretore e prevedere un riparto paritario delle vacanze tra padre e madre, in considerazione dei rispettivi impegni professionali e delle disponi-bilità di ferie, con l'usuale alternanza di anno in anno per le vacanze di Natale, Carnevale, Pasqua e autunnali.
III. Sui contributi di mantenimento
mensili) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4588.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo forfettario dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 368.05, premio dell'assicurazione sulla vita fr. 568.90, leasing dell'automobile fr. 562.–, assicurazione dell'automobile fr. 157.75, imposta di circolazione fr. 14.–, protezione giuridica fr. 18.–, onere fiscale stimato fr. 500.–) finché AO 1 non sarebbe tornato nel-l'abitazione coniugale e fr. 4517.– mensili dopo di allora (riduzione dei costi dell'abitazione a fr. 1129.– (oneri ipotecari fr. 900.–, tassa acqua potabile fr. 36.60, tassa fognatura fr. 16.50, assicurazione dello stabile fr. 107.27, assicurazione dell'economia domestica fr. 68.–).
Quanto alla moglie, egli ha calcolato entrate per fr. 2370.– mensili e ha quantificato il fabbisogno minimo di lei in fr. 3779.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari e spese accessorie fr. 790.30 [già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 586.65, leasing dell'automobile fr. 499.–, imposta di circolazione fr. 24.75, assicurazione dell'automobile fr. 127.80, onere fiscale stimato fr. 400.–) finché AP 1 sarebbe rimasta nell'abitazione coniugale e in fr. 4248.70 mensili dopo di allora (costo stimato dell'alloggio fr. 1260.– [già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro dei figli]). Il primo giudice ha poi calcolato il fabbisogno in denaro di ogni figlio in fr. 872.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 270.– [15% di quello della madre, di fr. 1800.–], premio della cassa malati fr. 117.–, tassa di refezione scolastica fr. 46.–, spese di accudimento estivo dell'associazione famiglie diurne fr. 39.–).
Alla luce degli accertamenti che precedono il Pretore ha determinato dall'agosto del 2021 e fino a quando la moglie sarebbe rimasta nell'abitazione coniugale un'eccedenza di fr. 2359.– mensili, che ha ripartito per fr. 390.– mensili in favore di ciascun figlio e per fr. 786.– mensili in favore di ogni genitore. Egli ha definito così il contributo alimentare per i figli in fr. 1667.– mensili ciascuno, assegni familiari non compresi (fr. 672.– di costi diretti e fr. 605.– come contributo di accudimento [fabbisogno minimo della moglie, riducendo il leasing a fr. 300.– mensili, di fr. 3580.– mensili meno il reddito di fr. 2370.–, diviso due], quota di eccedenza fr. 390.–) e quello per la moglie in fr. 786.– mensili. Dopo di allora il Pretore ha calcolato un'eccedenza di fr. 1961.– mensili, da ripartire per fr. 326.– mensili in favore di ciascun figlio e per fr. 653.– mensili in favore di ogni genitore. Egli ha ottenuto in definitiva il contributo alimentare per i figli di fr. 1837.– mensili ciascuno, assegni familiari non compresi (fr. 672.– di costi diretti e fr. 839.– di contributo di accudimento [fabbisogno minimo della moglie, riducendo il leasing a fr. 300.– mensili, di fr. 4049.– mensili meno il reddito di fr. 2370.–, diviso due], quota d'eccedenza fr. 326) e quello per la moglie di fr. 653.– mensili.
a) In prima sede il marito ha sorvolato sulla pretesa della moglie, che chiedeva di stabilire in fr. 1833.– i suoi redditi immobiliari, e sui citati estratti dei conti (doc. 6 e doc. 9), limitandosi ad ammettere le entrate della propria attività lucrativa. Solo nelle osservazioni all'appello della moglie egli si confronta con i citati estratti, sostenendo che quegli accrediti non riguardano redditi immobiliari, le entrate nette essendo decise annualmente alla fine dell'esercizio secondo le integrazioni al fondo di rinnovamento (pag. 5 n. 1). Inoltre nella sua duplica del 16 febbraio 2022 egli contesta che i redditi immobiliari siano da conteggiare, rilevando che essi non hanno contribuito al tenore di vita della famiglia.
b) A ragione la moglie rimprovera al marito scarsa trasparenza. Chiamato dal Pretore a presentare un elenco delle sue entrate, egli nulla ha prodotto in merito ai redditi della sostanza immobiliare, salvo la menzionata tassazione del 2019 al-l'udienza del 20 ottobre 2021, senza ulteriori informazioni. Anche in presenza degli estratti dei suoi conti egli ha negato tali entrate e non ha dichiarato la loro provenienza. Per tacere del fatto che il marito stesso ha esibito una sua lettera del 5 agosto 2021 in cui calcolava indicativamente il reddito della sostanza immobiliare in fr. 1666.– mensili (doc. E, pag. 2 in fondo), già dal doc. N da lui presentato (sul quale si è basato il Pretore per calcolare un reddito di fr. 894.– mensili) emergono a un sommario esame entrate maggiori. Infatti la tassazione del 2019 indica un reddito immobiliare di fr. 30 200.– annui, pari a fr. 2515.– mensili (doc. N). Il Pretore ottiene fr. 894.– mensili considerando la deduzione operata dall'autorità fiscale di ben fr. 19 464.– annui per ‟spese di manutenzione immobiliˮ, ma in che cosa consistano spese tanto elevate non è dato di sapere. Ne segue che riconoscere come spese di manutenzione verosimili e ricorrenti quasi il 65% del reddito immobiliare appare esagerato. Tanto più che il marito non ha indicato la provenienza degli accrediti di fr. 1000.– mensili né dell'accredito unico di fr. 10 000.– sui suoi conti. A un sommario esame e in mancanza di altri elementi appare ragionevole riconoscere che il marito percepisca fr. 22 000.– l'anno di reddito netto da sostanza immobiliare, importo che corrisponde a quanto accertato dall'autorità fiscale deducendo un buon 25% per spese di manutenzione. A un esame
di verosimiglianza il reddito del marito va così stabilito in fr. 10 640.– mensili (reddito da attività lucrativa fr. 8805.– mensili, reddito immobiliare fr. 1835.– mensili arrotondati).
c) Nella duplica spontanee del 16 febbraio 2022 il marito contesta che i redditi immobiliari derivanti da eredità siano mai stati utilizzati per finanziare il tenore di vita della famiglia (pag. 5). Nel suo appello però egli non discute il suo reddito accertato dal Pretore, che ha considerato anche il reddito della sostanza. Nulla rende verosimile poi l'asserzione secondo cui egli non ha usato quelle entrate per il mantenimento della famiglia, avendo ricevuto l'eredità della madre ben prima della separazione e non avendo presentato estratti di un conto sul quale affluissero simili redditi. Anche in proposito l'obiezione è destinata perciò all'insuccesso.
fr. 250.– mensili per sua figlia V__________. L'introito si attesta quindi in fr. 2226.70 mensili e non in fr. 2370.– mensili calcolati dal Pretore deducendo dai fr. 2438.85 mensili (doc. 2 e 7) l'assegno familiare per la figlia V__________ di fr. 250.– mensili e riportando l'importo su tredici mensilità. La censura è inconsistente. Il Pretore si è limitato infatti a calcolare su tredici mensilità gli stipendi netti secondo le ultime buste paga presentate dalla moglie, del luglio e agosto 2021 (doc. 2 e 7). L'interessata oppone un calcolo su dodici mensilità, ma non pretende di non avere percepito la tredicesima. A un sommario esame la stima del Pretore è dunque pertinente.
Al minimo esistenziale del diritto esecutivo si aggiungono poi, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come viag-
gi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.71 del 2 novembre 2023 consid. 5).
coniugale e a fr. 5029.– mensili dopo di allora aumentando a fr. 802.65 mensili la quota del costo dell'alloggio a N__________, a fr. 499.30 mensili il leasing dell'automobile e a fr. 137.– mensili l'assicurazione del veicolo. Essa propone inoltre di aggiungere al suo fabbisogno fr. 25.– mensili di franchigia della cassa malati, fr. 100.– mensili per il carburante, fr. 6.25 mensili di tassa sui cani e fr. 500.– mensili per spese legali. Le singole voci vanno esaminate separatamente.
a) La moglie sostiene che i suoi costi abitativi a N__________ ammontano a fr. 1146.64 mensili, ovvero fr. 1080.14 mensili di oneri ipotecari (fr. 851.77), acqua potabile, tassa fognatura, assicurazione stabile, assicurazione economia domestica (doc. G3), oltre a fr. 66.50 mensili per la manutenzione ordinaria della piscina e della termopompa. Il Pretore le ha riconosciuto fr. 1129.– mensili (oneri ipotecari fr. 900.–, tassa acqua potabile fr. 36.60, tassa di fognatura fr. 16.50, assicurazione dello stabile fr. 107.27, premio dell'assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 68.–), mentre non ha ammesso i costi per la manutenzione della piscina né della termopompa perché non rientrano nel fabbisogno minimo “allargato” (consid. 15.1).
Sulle ragioni per cui si giustifica di considerare oneri ipotecari di fr. 900.– mensili invece dei fr. 851.77 mensili che la moglie espone si dirà in appresso, esaminando il suo appello sul fabbisogno minimo del marito (sotto, consid. 15b). Quanto ai due abbonamenti per la manutenzione della termopompa e della piscina (doc. G8 e G9), si tratta di spese accessorie dell'abitazione che rientrano nel fabbisogno ‟allargatoˮ. Non si tratta invero di interventi puntuali, bensì di abbonamenti annui che rientrano nei costi effettivi dell'alloggio, che risultano agli atti (doc. G8 e G9), che esistevano già al momento della separazione e che il marito non ha contestato. Ne segue che tali costi ascendono a fr. 1195.50 mensili complessivi, di cui fr. 835.– mensili (già dedotto il 30% compreso nel fabbisogno in denaro dei figli) vanno inserite nel fabbisogno minimo della moglie.
b) L'interessata rivendica fr. 499.30 mensili di premio leasing perché al marito sono stati riconosciuti importi anche maggiori. Così argomentando, essa trascura tuttavia che il Pretore le ha già riconosciuto un tale esborso nel suo fabbisogno minimo (consid. 15.1 pag. 8). Certo, l'ha riconosciuto per un importo inferiore (fr. 300.– mensili), ma su tale questione si tornerà più tardi (consid. 18).
c) La convenuta chiede poi di aumentare a fr. 137.– mensili il premio per l'assicurazione dell'automobile e di inserire nel suo fabbisogno minimo una voce per il carburante di fr. 100.– mensili. Ora, in procedura sommaria il costo di un'automobile privata necessaria per scopi professionali (manutenzione compresa) è generalmente riconosciuto per giurisprudenza nel fabbisogno minimo del coniuge nella misura di fr. –.70/km (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.61 del 4 luglio 2023 consid. 5f con rinvio a RtiD II-2017 pag. 781 a metà). In concreto la moglie per recarsi al lavoro percorre ogni giorno il tragitto da R__________ a C__________ e ritorno (14 km), dunque 275 km mensili in media per 47 settimane lavorative l'anno. Ne segue che alla moglie vanno riconosciuti complessivi fr. 190.– mensili (arrotondati) per i costi d'automobile, importo che già comprende l'imposta di circolazione, il premio assicurativo e il carburante.
d) La moglie espone poi nel proprio fabbisogno minimo fr. 2250.– mensili per il costo dell'alloggio dal momento in cui essa avrebbe lasciato l'abitazione di N__________, costo stimato dal primo giudice in fr. 1800.– mensili. Il 1° aprile 2022 AP 1 si è poi trasferita in un appartamento di 4.5 locali a R__________, che costa fr. 2250.– mensili, spese accessorie incluse. Considerato che l'abitazione coniugale in cui moglie e figli vivevano (occupata oggi dal marito) consiste in una grande villa su un terreno di 1039 m² con piscina, la spesa non appare eccessiva, se non altro considerando la parità di trattamento. Nel fabbisogno minimo della convenuta va inserito perciò un esborso di fr. 1575.– mensili (fr. 2250.– meno il 30% già compreso nel fabbisogno in denaro dei figli).
e) L'interessata pretende di aggiungere al proprio fabbisogno minimo la franchigia della cassa malati per spese mediche, di fr. 25.– mensili (fr. 300.– annui). I costi della salute effettivamente sopportati in forma di franchigia annua fanno parte – di regola – del fabbisogno minimo di un assicurato, sempre che si riconducano a trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6e). In concreto non risulta tut-tavia che la moglie sopporti effettivamente il costo della franchigia. Agli atti figura unicamente la polizza assicurativa che indica la franchigia legale di fr. 300.–. A ragione il Pretore non ha perciò considerato la posta.
f) Quanto alla tassa sui cani di fr. 6.25 mensili, il Pretore l'ha rifiutata perché essa non rientra nel fabbisogno minimo “allargato”. L'appellante insiste nel rivendicare la spesa, ma nemmeno discute l'argomentazione del Pretore. Si aggiunga che, comunque sia, una simile tassa non rientra nella nozione di fabbisogno minimo ‟allargatoˮ (DTF 114 II 393; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5; I CCA, sentenza inc. 11.2010.85 del 1° dicembre 2011 consid. 4b).
g) Riguardo alle spese legali di fr. 500.– mensili, l'interessata si limita a rinviare a una sentenza di questa Camera. Il Pretore ha respinto la richiesta perché l'interessata può far capo alla sua quota d'eccedenza per le spese legali, le quali a suo dire non rientrano nel fabbisogno minimo “allargato”. Ancora una volta l'appellante non si confronta però con la motivazione del Pretore. La questione non può quindi essere vagliata oltre.
h) Infine è giusto aggiungere nel fabbisogno minimo “allargato” della moglie, per parità di trattamento nei confronti del marito (consid. 16f), un'indennità forfettaria di fr. 150.– mensili per spese di telefonia e di comunicazione.
a) Relativamente al premio del leasing, l'appellante sostiene che la moglie ha concluso il contratto dopo la separazione e a sua insaputa. A suo parere costei poteva accontentarsi di un veicolo meno oneroso, vista la situazione finanziaria della famiglia, come per esempio uno dei mezzi che lui le avrebbe messo a disposizione, oppure poteva far capo ai trasporti pubblici. Egli le riconosce così soltanto fr. 300.– mensili per i costi complessivi dell'automobile (leasing e assicurazione). A un sommario esame però AO 1 non può pretendere che dopo la separazione la moglie utilizzi veicoli di cui nulla è dato di sapere. Né egli revoca in dubbio che durante la comunione domestica la convenuta potesse contare su un'automobile simile all'attuale, ciò che anzi si desume dalla polizza assicurativa (doc. 3 e doc. 2 di appello). A un sommario esame riconoscere un premio leasing di fr. 499.– mensili per una vettura analoga a quella del marito quando a lui sono stati riconosciuti fr. 562.– mensili per lo stesso titolo appare dunque sostenibile.
b) Circa le spese dell'abitazione di N__________, l'appellante afferma di assumere tali costi direttamente e che, prevedendoli nel fabbisogno della moglie e dei figli, egli dovrà corrispondere un importo per il pagamento di spese da lui già affrontate. Egli fa valere di essere il solo proprietario dell'abitazione coniugale e di essere l'unico responsabile delle spese connesse all'abitazione. Ora, che il marito dichiari assumere direttamente il costo dell'alloggio e rimanga debitore nei confronti della banca creditrice ipotecaria poco giova, trattandosi di spese necessarie per il sostentamento di moglie e figli cui l'abitazione è attribuita in uso temporaneo, spese che rientravano nel fabbisogno minimo di loro (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.48 del 1° settembre 2022 consid. 4c). Sul pagamento diretto di quegli oneri da parte del debitore alimentare si tornerà in appresso (consid. 22b).
c) Ne deriva che il fabbisogno ‟allargatoˮ della moglie, con la correzione – come si vedrà – del minimo esistenziale del diritto esecutivo per custodia alternata, di fr. 1300.– mensili (consid. 16d), può essere stimato a un sommario esame in fr. 3960.– mensili arrotondati fino a momento in cui la convenuta si è trasferita a R__________ e in fr. 4700.– mensili dopo di allora.
a) Nel fabbisogno minimo di un coniuge vanno inserite per principio solo spese effettive, non anche spese teoriche o virtuali (sentenza del Tribunale federale 5A_397/2022 del 17 maggio 20231 consid. 6.2.3 con rinvio a DTF 121 III 20; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.89 del 25 luglio 2023 consid. 6). Trattandosi di un costo per l'alloggio, solo le spese effettive o ragionevoli possono essere considerate nel fabbisogno minimo. Se un coniuge non ha (ancora) spese, spetterà a lui far valere il relativo onere non appena avrà stipulato un contratto di locazione. Tutt'al più si può tenere conto di un canone di locazione ipotetico per una durata transitoria, giusto il tempo necessario affinché il coniuge in questione trovi un appartamento, ma ciò deve rimanere un'eccezione (sentenza del Tribunale federale 5A_405/2019 del 24 febbraio 2020 consid. 5.3, in: FamPra.ch 2020 pag. 435 con richiami di giurisprudenza). È arbitrario ravvisare una situazione transitoria se questa dura da oltre un anno, a maggior ragione se nel frattempo il coniuge interessato non ha intrapreso alcunché per la ricerca di un alloggio (sentenza del Tribunale federale 5A_397/2022 del 17 maggio 2023 consid. 6.2.3 con rimando).
b) L'orientamento che precede è già stato espresso anche da questa Camera (sentenza inc. 11.2019.148 del 17 settembre 2020 consid. 7a; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2022.89 del 25 luglio 2023 consid. 6). Nel caso specifico AO 1 non ha sopportato, finché è stato ospite di suo padre, alcun costo dell'alloggio, né egli pretende il contrario. E presso suo padre egli è rimasto oltre un anno (dall'8 gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022), senza avere mai cercato un appartamento, in attesa di rientrare nell'abitazione coniugale. Non si giustifica pertanto di riconoscergli fr. 1200.– mensili per un costo dell'alloggio inesistente. Su quali criteri “equitativi” si fondi al proposito la decisione del Pretore non è dato di comprendere. Al riguardo l'appello di AP 1 si rivela provvisto di buon diritto.
c) Per quanto attiene al periodo che fa seguito al rientro di AO 1 nell'abitazione coniugale, il Pretore ha accertato gli oneri ipotecari in fr. 900.– mensili sulla scorta del doc. G3. La convenuta adduce per la prima volta che in realtà tali oneri ammontano a fr. 851.77 mensili. Effettivamente il doc. G3 reca un avviso di scadenza in cui figura l'importo trimestrale di complessivi fr. 2555.30 (fr. 851.77 mensili), ma poi risulta un versamento da parte dei coniugi di fr. 900.– mensili a titolo di “ipoteca”, importo che si evince anche dal doc. 9. A un sommario esame per gli oneri ipotecari e gli ammortamenti giova riferirsi perciò alla somma di fr. 900.– mensili, importo che va riconosciuto anche alla moglie per il lasso di tempo in cui essa ha occupato l'abitazione coniugale.
a) In merito al costo dell'alloggio prima del ritorno nell'abitazione coniugale l'appellante assevera che la moglie non ha mai contestato l'importo da lui dichiarato. Si è appena visto tuttavia che, comunque sia, in quel periodo egli non ha fatto fronte ad alcun onere locativo (consid. 15a). Sul tema non è il caso perciò di tornare.
b) Relativamente ai costi d'automobile, l'appellante sostiene di avere reso verosimile con il doc. G13 l'ammontare dell'imposta di circolazione (fr. 93.16 mensili), mentre il Pretore si è fondato sul doc. G13 per calcolarla in fr. 14.– mensili. Egli fa valere inoltre di incorrere in costi per l'uso del veicolo di fr. 500.– mensili, cifra non contestata dalla moglie, la quale neppure ha contestato che egli percorra 10 000 km l'anno, cui si aggiungono ancora altri oneri. In realtà, contrariamente a quanto egli assume, la moglie non ha mai riconosciuto la spesa da lui esposta, chiedendone anzi l'“eliminazione” dal fabbisogno minimo di lui (duplica, pag. 6; memoriale conclusivo, pag. 7). Sta di fatto che il marito, allo stesso modo della moglie, ha diritto a vedersi riconoscere i costi d'automobile nella misura di fr. –.70/km (consid. 13c). Egli afferma di percorrere 10 000 km l'anno, ma abita e lavora a N__________ e già riconoscergli costi d'automobile appare generoso. D'altro lato con il trasferimento dei figli a R__________ (circostanza concretatasi in pendenza di appello) e con la modalità della custodia alternata (consid. 8) il marito percorre circa 70 km ogni settimana, corrispondenti a una media di 245 km mensili (per andare a prendere i figli e riportarli, data la tratta di 10 km tra N__________ e R__________, e ciò per 42 settimane l'anno, escludendo le 10 settimane di vacanze scolastiche in cui i figli stanno o con il padre o con la madre). Quanto precede permette di riconoscere nel fabbisogno minimo dell'istante, a un sommario esame, un importo di fr. 170.– mensili (arrotondati) per i costi dell'automobile, somma che comprende anche l'imposta di circolazione, il premio assicurativo e il carburante.
c) In merito ai fr. 300.– mensili per l'accudimento dei figli l'appellante sostiene che, indipendentemente dalla custodia alternata, il diritto di visita esteso comporta maggiori costi di mantenimento, dovendo egli provvedere a 14 pasti dei figli su 32 (il 44% dei costi del vitto), ciò che la moglie non contesta. Il Pretore ha respinto la richiesta siccome non giustificata. Ora, l'appellante confonde le nozioni. Un contributo di accudimento è destinato a garantire cura e educazione al figlio, assicurando al genitore affidatario quanto manca per coprire il fabbisogno minimo del diritto esecutivo, cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4). AO 1 non pretende di incorrere in un simile ammanco per garantire l'accudimento dei figli. Nondimeno, dandosi custodia alternata (sopra, consid. 8), occorre adattare il minimo esistenziale del diritto esecutivo dei coniugi, suddividendo la differenza di fr. 150.– mensili tra l'importo previsto per una persona sola (fr. 1200.– mensili) e quello per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili) in proporzione al tempo che il figlio trascorre dall'uno e dall'altro (RtiD II-2022 n. 4c pag. 611 consid. 8). In concreto fr. 100.– mensili vanno così riconosciuti alla madre (due terzi) e fr. 50.– al padre (un terzo).
d) L'appellante rivendica fr. 100.– mensili nel fabbisogno minimo per costi della salute non coperti dall'assicurazione malattia e spese dentistiche a suo dire non contestate dalla moglie. Il Pretore non ha riconosciuto tali spese perché non documentate, spese che il marito non dimostra nemmeno in questa sede. L'indennità pretesa non trova dunque alcun conforto.
e) Quanto ai costi per televisione, Internet e canone radiotelevisivo che il marito chiede di inserire nel suo fabbisogno minimo, nel fabbisogno ‟allargatoˮ suole rientrare un'indennità fissa per spese di telefonia e di comunicazione di fr. 150.– mensili che può essere riconosciuta, come la medesima indennità può essere riconosciuta alla moglie.
f) Riguardo alla quota annua della Rega, il documento presentato in prima sede riguarda il premio del 2020 (doc. G17) per tutta la famiglia, compresa V__________, nata dal primo matrimonio della moglie. Per quanto attiene al periodo dopo la dopo la separazione, nulla è dato di sapere. In circostanze del genere l'appellante deve sopportare le conseguenze della mancata allegazione.
g) Circa i costi per l'abitazione di N__________ che il marito ripete ammontare a fr. 1972.– mensili, il Pretore ha riconosciuto – come si è visto – solo fr. 1129.– mensili (oneri ipotecari fr. 900.–, tassa acqua potabile fr. 36.60, tassa fognatura fr. 16.50, assicurazione dello stabile fr. 107.27, premio dell'assicurazione economia domestica e responsabilità civile), che vanno portati a fr. 1195.50 mensili per considerare la manutenzione ordinaria della piscina e della termopompa (fr. 66.50 mensili). Quanto alle altre voci che intende aggiungere, il marito trascura che il Pretore ha già inserito nel suo fabbisogno minimo il premio dell'assicurazione sulla vita e i costi dell'elettricità, ancorché questi ultimi facciano già parte del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6d). I costi dell'alloggio vanno dunque confermati in fr. 1195.50 mensili.
h) Se ne conclude che il fabbisogno minimo ‟allargatoˮ di AO 1 ammonta a fr. 3585.– mensili fino al 31 marzo 2022 e a fr. 4780.– mensili dal 1° aprile 2022 in poi.
Il marito contesta anche il fabbisogno in denaro dei figli, dal quale sostiene doversi stralciare i costi dell'abitazione coniugale a N__________ e lamenta un errore di calcolo per il fatto che il Pretore fissi quei fabbisogni anche nel periodo in cui i ragazzi abitavano ancora nello stabile con la madre. La pretesa è infondata, come si è spiegato per quanto riguarda il fabbisogno minimo della convenuta (consid. 14b). Nondimeno il costo dell'alloggio va aggiornato in fr. 1195.50 mensili (sopra, consid. 16h). A ragione invece il marito fa valere che il costo dell'alloggio dei figli è stato erroneamente calcolato in fr. 1800.– mensili anche prima del trasferimento a R__________. Prima di allora il fabbisogno in denaro di ogni figlio ammontava in realtà a fr. 580.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 180.– [15% di quello della madre, di fr. 1195.50], premio della cassa malati fr. 117.–, tassa di refezione fr. 46.–, spese di accudimento estivo dell'associazione famiglie diurne fr. 39.–, dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–). Dopo il trasferimento a R__________ il fabbisogno lievita a fr. 740.– mensili per ogni figlio (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 337.50 [15% di quello della madre, di fr. 2250.–], premio della cassa malati fr. 117.–, tassa di refezione fr. 46.–, spese di accudimento estivo dell'associazione famiglie diurne fr. 39.–, dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–).
AP 1 si duole che per calcolare il contributo di accudimento il premio del leasing inserito nel suo fabbisogno minimo sia stato ridotto a fr. 300.– mensili. Un contributo di accudimento è destinato a garantire cura e educazione al figlio, assicurando al genitore affidatario quanto manca per coprire il fabbisogno minimo del diritto esecutivo cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4). In concreto le condizioni economiche permettono, come si vedrà in appresso, di riconoscere fr. 499.– mensili di leasing e mal si comprende perché tale somma andrebbe decurtata. Di conseguenza il contributo di accudimento va quantificato, nel caso specifico, in fr. 795.– mensili per ciascun figlio nel primo periodo (fr. 3960.– ./. fr. 2370.– : 2) e in fr. 1165.– mensili nel secondo (fr. 4700.– ./. fr. 2370.– : 2).
L'applicazione del metodo di calcolo “a due fasi” fa sì che l'eccedenza registrata dal bilancio familiare dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni membro della famiglia va suddivisa tra i coniugi e i figli nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 293, 147 III 301). Il quadro del bilancio familiare che risulta è il seguente:
Fino al 31 marzo 2022
reddito del padre fr. 10 640.–
reddito della madre fr. 2 370.–
fr. 13 010.– mensili,
fabbisogno minimo “allargato” del padre fr. 3 585.
fabbisogno minimo “allargato” della madre fr. 3 960.–
fabbisogno minimo ‟allargatoˮ di A__________ fr. 580.–
fabbisogno minimo “allargato” di N__________ fr. 580.–
fr. 8 700.– mensili,
eccedenza da ripartire fr. 4 305.–
quota di due sesti (padre e madre) fr. 1 435 .–
quota di un sesto (figli) fr. 720.– mensili,
mantenimento in denaro di A__________:
fr. 580.– + fr. 720.– = fr. 1 300.– mensili,
mantenimento in denaro di N__________:
fr. 580.– + fr. 720.– = fr. 1 300.– mensili.
Contributo di accudimento per ogni figlio fr. 795.– mensili,
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 3960.– + fr. 1435.– ./. fr. 2370.– ./. 1590.– fr. 1 435.– mensili.
Dal 1° aprile 2022 in poi
reddito del padre fr. 10 640.–
reddito della madre fr. 2 370.–
fr. 13 010.– mensili,
fabbisogno minimo “allargato” del padre fr. 4 780.–
fabbisogno minimo “allargato” della madre fr. 4 700.–
fabbisogno minimo ‟allargatoˮ di A__________ fr. 740.–
fabbisogno minimo “allargato” di N__________ fr. 740.–
fr. 10 960.– mensili,
eccedenza da ripartire fr. 2 050.–
quota di due sesti (padre e madre) arrotondati fr. 685.–
quota di un sesto (figli) arrotondati fr. 340.– mensili,
mantenimento in denaro di A__________:
fr. 740.– + fr. 340.– = fr. 1 080.– mensili,
mantenimento in denaro di N__________:
fr. 740.– + fr. 300.– = fr. 1 080.– mensili.
Contributo di accudimento per ogni figlio fr. 1 165.– mensili,
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 4700.– + fr. 685.– ./. fr. 2370.– ./. 2330.– fr. 685.– mensili.
del 27 marzo 2023 consid. 4.1.1 e 4.1.2, in: FamPra.ch 2023 pag. 800).
Nel caso specifico la cura e l'educazione dei figli sono assicurate al 30% dal padre e al 70% dalla madre, sicché di regola il fabbisogno dei figli e la loro partecipazione all'eccedenza vanno suddivisi tra i genitori in tale proporzione. In concreto la situazione finanziaria di AP 1, che guadagna soltanto fr. 2370.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3960.– mensili, rispettivamente di fr. 4700.– mensili, non permette alla convenuta di provvedere al fabbisogno in denaro dei figli allorché questi stanno con lei, non disponendo essa di alcun margine. Né AO 1 pretende di farsi carico dei costi fissi dei figli, costi che sono così verosimilmente assunti dalla madre, né sollecita il riconoscimento di una quota per l'alloggio. A un sommario esame egli va chiamato dunque a farsi carico dell'intero contributo di mantenimento in denaro dei figli (sia quando essi sono con lui sia quando essi sono con la madre) e che versi alla moglie per loro il 70% del minimo esistenziale del diritto esecutivo, il 70% della loro quota di eccedenza e gli importi corrispondenti ai citati costi fissi.
In definitiva l'istante va tenuto a versare alla moglie in favore di ogni figlio un contributo di mantenimento di fr. 462.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 280.– [70% di fr. 400.–], costo dell'alloggio fr. 180.– [15% di quello della madre, di fr. 1195.50], premio della cassa malati fr. 117.–, tassa di refezione fr. 46.–, spese di accudimento estivo dell'associazione famiglie diurne fr. 39.–, dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–), oltre a fr. 505.– mensili di partecipazione all'eccedenza (70% di fr. 720.–) e fr. 795.– di accudimento, per complessivi fr. 1762.– mensili fino al 31 marzo 2022. Dopo di allora egli deve corrispondere un contributo di mantenimento di fr. 620.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 280.– [70% di fr. 400.–], costo dell'alloggio fr. 337.50 [15% di quello della madre, di fr. 2250.–], premio della cassa malati fr. 117.–, tassa di refezione fr. 46.–, spese di accudimento estivo dell'associazione famiglie diurne fr. 39.–, dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–), oltre a fr. 240.– mensili di partecipazione all'eccedenza (70% di fr. 340.–) e fr. 1165.– mensili di accudimento, per complessivi fr. 2025.– mensili.
Conseguentemente il contributo alimentare per la moglie risulta, come si è visto, di fr. 1435.– mensili (fabbisogno minimo ‟allargatoˮ fr. 3960.– più un terzo dell'eccedenza di fr. 1435.–, dedotti il reddito di fr. 2370.– e il contributo di accudimento di complessivi fr. 1590.–) fino al 31 marzo 2022 e a fr. 685.– mensili (fabbisogno minimo ‟allargatoˮ fr. 4700.– più un terzo dell'eccedenza di fr. 685.–, dedotto il reddito di fr. 2370.– e il contributo di accudimento di complessivi fr. 2330.–) dal 1° aprile 2022.
L'interessato contesta anche la decorrenza dei contributi alimentari. A suo avviso la moglie non ha mai sostenuto che egli non abbia fatto fronte ai contributi di mantenimento prima dell'ottobre del 2021, tanto che la corrispondente richiesta è stata presentata a quel momento, né la convenuta ha dimostrato che egli non abbia fatto fronte alle necessità di lei e a quelle dei figli. Il Pretore ha fissato la decorrenza retroattivamente dal luglio del 2021 per-ché la moglie ha addotto che il marito le aveva tolto l'accesso al conto cui essa attingeva per il mantenimento. L'art. 173 cpv. 3 CC consente di chiedere contributi alimentari anche per l'anno precedente l'istanza. A torto il marito pretende perciò che egli si presume avere assolto l'obbligo di mantenimento solo perché la moglie ha chiesto contributi alimentari nell'ottobre del 2021. L'interessato poi non nega di avere azzerato il proprio conto né di avere privato la moglie del diritto di accedervi. Allega unicamente – e in modo vago – come la moglie non abbia dimostrato che egli non ha fatto fronte ai propri doveri. A un sommario esame si giustifica dunque di far decorrere i contributi in questione dall'agosto del 2021, riservata al convenuto la possibilità di compensare gli arretrati con quanto ha già versato (sotto, consid. 22b).
Nel suo appello AO 1 chiede infine di essere autorizzato a compensare i contributi di mantenimento arretrati con il suo credito inteso a ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso e a dedurre i costi dell'abitazione di N__________ da lui sostenuti. Il Pretore ha respinto la richiesta perché il contributo alimentare versato in via cautelare risulta inferiore rispetto a quello dovuto nel merito (consid. 18). In questa sede la situazione non cambia. Nulla risultando corrisposto in esubero, su questo punto l'appello riesce così privo d'interesse.
Quanto all'autorizzazione di dedurre i costi dell'alloggio dai contributi alimentari, il Pretore l'ha respinta, non ravvisando motivo per prescindere dalla regola secondo cui le spese imputabili a un coniuge non debbano essere effettivamente pagate da lui (consid. 19). Questa Camera ha già avuto modo di precisare che un debitore alimentare può compensare il contributo di mantenimento a suo carico, fino all'ammontare del contributo medesimo, con oneri rientranti nel fabbisogno del creditore alimentare da lui pagati direttamente, sempre che le spese assunte si riferiscano a una voce del fabbisogno del creditore alimentare accertata dal giudice e che egli dimostri di avere effettivamente eseguito il pagamento (RtiD II-2018 pag. 715 consid. 9; I-2005 pag. 765 consid. 13). Il debitore che intende procedere in tal senso non è tenuto a farsi autorizzare dal giudice. Può nondimeno chiedere di essere espressamente abilitato in tal senso, fosse solo per evitare, a scanso di equivoci, contestazioni da parte dell'altro coniuge. Perché il giudice emani un'autorizzazione del genere occorre in ogni modo una richiesta da parte dell'interessato (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.48 del 1° settembre 2022 consid 5b con rinvii). In concreto AO 1 dichiara di pagare direttamente i costi dell'alloggio dell'immobile di N__________, occupato fino al 1° aprile 2022 dalla moglie e dai figli (ciò che quest'ultima non ha mai contestato) e ha chiesto espressamente al Pretore di essere autorizzato a eseguire quei pagamenti, ponendoli in deduzione del contributo alimentare per la moglie. La richiesta è legittima di modo che l'appellante va autorizzato a opporre in compensazione, presentando le relative ricevute, oneri ipotecari e spese pagati in luogo e vece della moglie. Al riguardo il suo appello merita accoglimento.
VI. Sugli oneri processuali e le ripetibili
Le spese dell'appello di AO 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il marito ottiene la custodia alternata dei figli e l'autorizzazione di compensare le spese abitative da lui pagate con il contributo alimentare, ma esce sconfitto sui contributi di mantenimento complessivi che aveva chiesto di ridurre e sulla relativa decorrenza. Nel complesso quindi, senza dimenticare che la causa verte sul diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), si giustifica di porre le spese del suo appello a carico di lui per la metà. AP 1 non ha presentato osservazioni all'appello. Non risultando soccombente, essa non può essere tenuta ad assumere costi né a rifondere ripetibili. In simili condizioni conviene rinunciare a riscuotere l'altra metà degli oneri processuali e ad assegnare ripetibili.
Identico principio vale per le spese dell'appello presentato da AP 1 (art. 106 cpv. 2 CPC), che ottiene causa vinta sui contributi alimentari e sulla decorrenza, ma soccombe sulla custodia esclusiva dei figli, mentre la richiesta di attribuzione dell'abitazione coniugale era destinata all'insuccesso (decreto presidenziale 3 gennaio 2022 di effetto sospensivo, consid. 3). In definitiva si giustifica così di porre equitativamente le spese di tale appello a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.
L'esito dell'attuale giudizio impone di rivedere il dispositivo inerente agli oneri di primo grado, di cui entrambe le parti postulano la modifica, chiedendo vicendevolmente che le spese processuali siano poste interamente a carico della controparte, mentre riguardo alle ripetibili il marito rivendica un'indennità di fr. 1000.– e la moglie di fr. 2000.–. Tenuto conto dell'esito dell'appello, che conferma una parziale soccombenza reciproca, si giustifica di suddividere le spese processuali in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.
V. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2021.173, 11.2021.180 sono congiunte.
II. Nella misura in cui sono ricevibili e non divenuti privi d'interesse, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
a) al padre un fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 17.30 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, ogni giovedì sera per la cena con pernottamento e accompagnamento a scuola, a pranzo il martedì e un altro giorno infrasettimanale con ritiro e riporto a scuola,
b) alla madre, per il tempo restante,
c) durante le vacanze scolastiche alla madre e al padre in misura paritaria, in considerazione dei rispettivi impegni professionali e delle loro disponibilità di ferie, con usuale alternanza di anno in anno per le vacanze di Natale, di Carnevale, di Pasqua e autunnali.
dal 1°agosto 2021 fino al 31 marzo 2022:
fr. 1762.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi,
fr. 1435.– mensili per la moglie,
dal 1° aprile 2022 in poi:
fr. 2025.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi,
fr. 685.– mensili per la moglie.
Nella misura in cui ha assunto direttamente i costi dell'abitazione di N__________, AO 1 potrà compensarne il versamento, deducendo l'importo dal totale dovuto a moglie e figli.
Le spese processuali di complessivi fr. 830.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Le spese dell'appello di AO 1, ridotte a fr. 750.–, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
IV. Le spese dell'appello di AP 1 di fr. 1500.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
V. Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).