Incarti n. 11.2021.148 11.2021.149
Lugano 21 settembre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SE.2020.3 (filiazione: modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 2 gennaio 2020 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 (già patrocinata dall'avv. ),
giudicando sull'appello del 27 ottobre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore il 28 settembre 2021 (inc. 11.2021.148) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2021.149);
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 giugno 2010 AP 1 (1979), cittadina italiana, ha dato alla luce una figlia, S__________, cui il 5 ottobre 2010 l'allora Commissione tutoria regionale 3 ha designato un curatore nella persona dell'avv. __________ F__________, incaricato di accertarne la paternità e di salvaguardarne il diritto al mantenimento. Con sentenza del 6 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha accertato la paternità di AO 1 (1985), cittadino italiano, e ha omologato una convenzione in cui le parti pattuivano l'affidamento della figlia alla madre con esercizio esclusivo del-
l'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), mentre il padre si impegnava a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 300.– mensili dal giugno del 2010 in poi, assegno familiare non compreso (inc. OA.2010.549). Nell'ottobre del 2011 AP 1 si è trasferita con la figlia a __________.
B. In esito a un'azione di modifica del contributo alimentare presentata il 30 maggio 2012 da AP 1 e S__________, con sentenza del 5 aprile 2013 il Tribunale cantonale di Sciaffusa ha aumentato il contributo alimentare a carico di AO 1 nel seguente modo:
fr. 600.– mensili dal 1° novembre 2011 al 28 febbraio 2012,
fr. 300.– mensili dal 1° marzo al 31 luglio 2012,
fr. 950.– mensili dal 1° agosto 2012 fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale da parte della figlia, assegni familiari non compresi.
Nuovamente adito il 9 maggio 2017 da AP 1, con sentenza del 15 aprile 2019 il medesimo Tribunale ha ulteriormente aumentato il contributo alimentare nel modo seguente:
fr. 1340.– mensili dal 1° febbraio 2017 fino all'inizio della scuola secondaria, oltre a fr. 270.– mensili di accudimento,
fr. 930.– mensili dall'inizio della scuola secondaria fino a 16 anni,
fr. 630.– dai 16 anni fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi.
C. Il 2 ottobre 2019 AO 1 ha convenuto AP 1 per un tentativo di conciliazione davanti al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, in vista di ottenere una riduzione del contributo alimentare per la figlia a fr. 620.– mensili, assegno familiare compreso, come pure la soppressione del contributo di accudimento. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato il 28 novembre 2019 ad AO 1 l'autorizzazione ad agire, senza riscuotere spese (inc. CM.2019.674).
D. AO 1 si è rivolto il 2 gennaio 2020 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa, sollecitando il beneficio del gratuito patrocinio. Con osservazioni del 24 febbraio 2020 AP 1 ha proposto di respingere l'azione, postulando anch'essa il medesimo beneficio. Al dibattimento del 25 gennaio 2021 sono comparsi AO 1 con la propria legale e il patrocinatore di AP 1
, la quale non si è presentata ed è stata considerata dal
Pretore come “assente ingiustificata”. L'istante ha confermato allora la sua richiesta, mentre il legale della convenuta non si è potuto esprimere. L'istruttoria è stata chiusa il 23 marzo 2021 e al dibattimento finale del 13 aprile 2021 l'istante, unico comparente, ha ribadito la propria domanda.
E. Statuendo con sentenza del 28 settembre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha fissato il contributo alimentare a carico di AO 1 come segue:
fr. 807.– mensili dal gennaio del 2020 fino all'inizio della scuola secondaria;
fr. 707.– mensili dall'inizio della scuola secondaria fino ai 16 anni e
fr. 657.– mensili dai 16 anni fino la maggiore età o fino all'indipendenza economica da parte della figlia, assegni familiari non compresi.
Il Pretore ha accertato altresì l'ammontare del debito mantenimento di S__________ che rimane scoperto nei citati periodi (rispettivamente fr. 747.–, fr. 577.– e fr. 327.– mensili), da addebitare al padre. Le spese processuali di fr. 2500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 ottobre 2021 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – la riforma del giudizio impugnato nel senso di aumentare il contributo alimentare per la figlia a:
fr. 1250.– mensili dal gennaio del 2020 fino all'inizio della scuola secondaria,
fr. 900.– mensili dall'inizio della scuola secondaria fino ai 16 anni e
fr. 700.– mensili dai 16 anni fino la maggiore età o fino all'indipendenza economica, assegni familiari non compresi.
Essa ha chiesto inoltre un contributo di accudimento di fr. 200.– mensili e il ‟50% delle spese straordinarie retroattivamente dal 2013 fino alla maggiore età della minoreˮ. L'appello non è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata – come quelle in materia di filiazione (art. 295 cpv. 1 CPC) – sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'ammontare della riduzione del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore (da fr. 1340.– a fr. 620.– mensili dal settembre del 2019 fino all'inizio della scuola secondaria). Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore è stata notificata alla convenuta il 29 settembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 27 ottobre 2022, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
All'appello la convenuta acclude una serie di documenti. Trattandosi di atti che figurano già nel carteggio pervenuto a questa Camera, essi risultano superflui. Non è necessario interrogarsi pertanto sulla loro proponibilità.
I criteri che disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati per sentenza o per contratto in favore di figli minorenni sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6) e partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5, II-2015 pag. 790 consid. 6 con riferimenti, I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.105 del 5 luglio 2019 consid. 5). Al proposito basti rammentare che una modifica è possibile qualora le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Ciò presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'uno o dell'altro genitore sia cambiata in modo sostanziale e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di “correggere” la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_190/2020 del 30 aprile 2021 consid. 3). Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento in cui il contributo è stato modificato l'ultima volta e la nuova situazione.
In altri termini, il giudice non deve fissare il contributo ex novo, ma valutare equitativamente in che modo il cambiamento invocato si ripercuota sulla sentenza originaria o su quella in cui il contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta. Sapere poi in che misura si giustifichi la soppressione o la riduzione della ren-dita non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD II-2015 pag. 790 n. 7c, I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d e 4 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.105 del 5 luglio 2019, consid. 5). Accertate simili condizioni, il giudice ridefinisce il contributo, aggiornando i criteri di calcolo adottati nel giudizio anteriore (DTF 137 III 606 consid. 4.1 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_190/2020 del 30 aprile 2021 consid. 3 con riferimenti).
Relativamente al fabbisogno in denaro della figlia, ricordato che il Tribunale cantonale di Sciaffusa lo aveva fissato in fr. 1803.– mensili dal 1° febbraio 2017 fino all'inizio alla scuola secondaria (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 390.–, premio della cassa malati fr. 93.–, altre spese fr. 650.–, contributo di accudimento fr. 270.–), in fr. 1533.– mensili fino al 16° compleanno e in fr. 1283.– mensili dopo di allora, il Pretore ha appurato che il premio della cassa malati è diminuito a fr. 43.50 mensili, ciò che riconduce il fabbisogno in denaro nei tre periodi a fr. 1754.–, fr. 1484.– e fr. 1234.– mensili. In circostanze siffatte egli ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 807.– mensili fino al-l'inizio della scuola secondaria, di fr. 707.– e di fr. 657.– mensili nei periodi successivi.
veri genitoriali, l'interessata disconosce poi che un appellante deve confrontarsi con quanto figura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. In caso contrario l'appello va dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Le argomentazioni della convenuta, completamente avulse dalle
considerazioni del Pretore, si esauriscono per finire in recriminazioni senza rilievo ai fini del giudizio. Quanto al rimprovero mosso al Pretore di avere ignorato le sue determinazioni formulate negli allegati di prima sede, tant'è che ‟è da subito parso evidente che siano state prese le parti dell'attore”, l'assunto è meramente generico, l'interessata non spiegando quali sue allegazioni siano state ignorate. Né essa spiega, concretamente, dove scorga indizi di parzialità da parte del primo giudice, la sua sola impressione soggettiva non essendo sufficiente per confortare un sospetto del genere.
Se non che, così argomentando AP 1 disconosce, una volta di più, che in appello occorre confrontarsi con le argomentazioni del Pretore e non limitarsi a contestare le allegazioni addotte dalla controparte in prima sede. Essa avrebbe dovuto spiegare, concretamente, perché il reddito dell'attore accertato dal primo giudice sarebbe errato e confrontarsi con la motivazione che figura nella decisione impugnata. Invece essa sorvola sui conteggi 2020 dei salari versati all'attore dalla ditta __________ SA, dai quali risulta appunto un reddito medio di fr. 3700.– mensili, compresa la tredicesima (“gratifica”) versata nel mese di dicembre (doc. I). Per il resto, fra il 2018 e il 2020 l'interessato ha sempre lavorato alle dipendenze della citata ditta, ricevendo il medesimo salario (fr. 4000.– mensili lordi: doc. I ed E nell'inc. CM 2019.674). Egli ha spiegato inoltre, senza che la convenuta abbia mosso obiezioni, di avere beneficiato nel 2018 di un'entrata straordinaria di fr. 6200.– per “assegni familiari arretrati” (petizione, punto 10). Nelle circostanze descritte non sussistono le premesse per scostarsi dall'accertamento del Pretore.
Nella fattispecie, a ben vedere, l'unica posta del fabbisogno minimo dell'attore modificata sostanzialmente dal Pretore è quella riferita alle spese di trasferta, portata a fr. 614.40 mensili complessivi (parcheggio fr. 100.–, leasing fr. 399.95, assicurazione dell'automobile fr. 98.70, imposta di circolazione fr. 15.75) rispetto ai fr. 100.– mensili ammessi dal Tribunale cantonale di Sciaffusa. E il minimo esistenziale di un debitore comprende anche le spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (si pensi agli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro: I CCA, sentenza inc. 11.2019.18 del 7 novembre 2019 consid. 5). Premesso ciò, una volta ancora l'appellante non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore, secondo cui l'attore necessita di un veicolo per l'esercizio della sua attività lucrativa, come risulta dalla dichiarazione del datore di lavoro agli atti (doc. M). Né il Pretore ha riconosciuto esborsi che non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo o di quello “allargato” del diritto di famiglia (per un elenco: DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 11). Infine non si può paragonare il fabbisogno minimo del diritto esecutivo con quanto elargisce la pubblica assistenza, la quale si fonda su altri parametri.
In realtà l'interessata equivoca sulla decisione impugnata, giacché il Pretore ha ripreso le poste ammesse dal Tribunale can-
tonale di Sciaffusa (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 390.–, premio della cassa malati fr. 93.–, altre spese fr. 650.–, contributo di accudimento fr. 270.–), riducendo unicamente il premio della cassa malati a fr. 43.50 mensili come risultava da un conteggio allestito dall'assicuratore malattia di AP 1 (doc. 7). Mal si comprende perché tale accertamento sarebbe errato, anche perché non risulta che l'appellante debba sopportare altri esborsi. Quanto al contributo d'accudimento, contrariamente a quanto pare credere l'appellante il Pretore non l'ha soppresso, bensì l'ha confermato fino all'inizio della scuola secondaria, come aveva deciso il Tribunale cantonale di Sciaffusa. Secondo la giurisprudenza di questa Camera, inoltre, un contributo di accudimento non è più dovuto dopo i 16 anni del figlio (RtiD II-2020 pag. 842 n. 6c), di modo che invano l'appellante lo rivendica dopo di allora.
Si aggiunga che la copertura del fabbisogno in denaro è prioritaria rispetto a un contributo di accudimento (DTF 144 III 488
consid. consid. 4.3 in fine; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.77 del 30 settembre 2020 consid. 11c). E in una situazione di ammanco AO 1 ha diritto di vedersi garantire il fabbisogno minimo (DTF 144 III 505 consid. 6.5). Può essere chiamato così a sussidiare il contributo in denaro della figlia, ma non il contributo di accudimento (sentenza del Tribunale federale 5A_708/2017 del 13 marzo 2018 consid. 4.9 in: FamPra.ch 2018 pag. 896). Non essendo stato possibile fissare nella fattispecie un contributo alimentare sufficiente per assicurare il debito mantenimento del figlio, correttamente il Pretore ha perciò accertato l'ammontare dello scoperto da addebitare al padre, scoperto che la figlia potrà recuperare in seguito – se ne saranno date le condizioni – in forza dell'art. 286a cpv. 1 CC.
AP 1 chiede di far decorrere la riduzione del contributo alimentare per la figlia non già dal gennaio del 2020, come ha deciso il Pretore, ma soltanto dall'ottobre del 2021. Essa trascura tuttavia che una modifica di contributi alimentari per figli di genitori non sposati, analogamente alla modifica di una sentenza di divorzio, dispiega i suoi effetti – di regola – dall'introduzione del-l'istanza (sentenza del Tribunale federale 5A_799/2021 del 12 aprile 2022 consid. 6.1.3 in: FamPra.ch 2022 pag. 766; v. anche RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c). L'appellante non spiega perché su questo punto la sentenza del Pretore sarebbe errata né perché la modifica dovrebbe decorrere dall'emanazione della decisione impugnata, tanto meno se si pensa che il motivo per cui la modifica è chiesta si era già verificato al momento in cui è stata promossa l'azione di modifica. Anche al proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
L'appellante chiede altresì che nella sentenza impugnata sia sancito l'obbligo per l'attore di assumere la metà delle spese straordinarie destinate alla figlia. Essa sostiene che tale obbligo è stato deciso nel 2013 e, nonostante ciò, da allora essa si fa carico della totalità di quegli oneri, di modo che il convenuto le è debitore di almeno fr. 5000.–. A suo parere, avendo il Pretore omesso di menzionare il citato obbligo, le spese straordinarie “andranno ingiustamente a suo carico per il 100%”.
L'argomentazione non è pertinente. Come il Tribunale cantonale di Sciaffusa, il Pretore non ha modificato il punto della convenzione sottoscritta dai genitori di S__________, e omologata con decisione del 6 ottobre 2010 (sopra consid. A), in virtù della quale “le spese straordinarie (…) sono per il momento a esclusivo carico della madre ma saranno ripartite tra i genitori non appena la situazione finanziaria del padre sarà migliorata e in ogni caso, al più tardi, al momento della revisione del contributo di mantenimentoˮ (clausola n. 3, nell'inc. OA.2010.549 richiamato). Ad ogni modo una richiesta volta a ottenere la suddivisione a metà tra i genitori delle spese straordinarie per un figlio, così come l'ha formulata l'appellante, è inammissibile. L'art. 286 cpv. 3 CC dispone sì che il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale “allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio”, ma non che possa autorizzare il genitore affidatario ad affrontare a beneplacito spese per i figli di cui esigere poi automaticamente il rimborso all'altro genitore nella proporzione del 50%. Dandosi una spesa straordinaria, in caso di disaccordo il genitore in questione deve rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando la chiave di riparto secondo le concrete possibilità dei genitori (RtiD II-2004 pag. 627; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.129 del 28 ottobre 2020, consid. 8 con rinvii). Ne segue, in definitiva, che l'appello vede la sua sorte segnata anche su quest'ultimo punto.
te in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato per osservazioni alla controparte.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).