Incarto n. 11.2021.135
Lugano 10 agosto 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa DM.2019.204 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 luglio 2019 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 27 settembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza di divorzio emanata dal Pretore il 25 agosto 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1965) e AO 1 (1970), cittadina italiana, si sono sposati a __________ il 27 settembre 1996. Dal matrimonio è nato M__________ (1999), ora maggiorenne. Il marito è impiegato alla __________ SA di __________. La moglie, ragioniera di formazione, dopo essersi occupata del governo della casa e della cura del figlio fino al 2002, ha lavorato prima a tempo parziale per circa tre anni alla medesima __________ SA e poi, dopo un'interruzione, dal 2010 come venditrice su chiamata a ore per la __________, a __________ e a __________. I coniugi si sono separati il 1° aprile 2017, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1205 RFD di __________, di sua proprietà) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta l'11 novembre 2016 da AO 1, con sentenza del 16 febbraio 2017 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha affidato M__________ alla stessa (riservato il diritto di visita paterno) e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la medesima di fr. 2805.– mensili, oltre a uno per il figlio di fr. 1495.– mensili, assegno familiare non compreso (inc. SO.2016.5393).
C. Il 25 luglio 2019 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo di versare alla moglie fr. 93 024.50 in liquidazione del regime matrimoniale, di dichiarare la sua esclusiva proprietà sull'intero mobilio domestico, di ordinare alla convenuta di lasciare l'abitazione coniugale entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, di dividere a metà le prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio a titolo di previdenza professionale e di non prevedere contributi alimentari tra i coniugi. All'udienza di conciliazione dell'8 ottobre 2019 le parti si sono intese sul principio del divorzio e sul riparto a metà degli averi previdenziali, ma non sugli altri effetti del divorzio, di modo che il Pretore ha assegnato a AO 1 un termine di 30 giorni (poi prorogato) per presentare il memoriale di risposta.
D. Nel proprio allegato del 27 novembre 2019 la convenuta ha chiesto una liquidazione del regime dei beni di fr. 100 000.–, “pari alla metà dei risparmi accumulati in costanza di matrimonio”, come pure il versamento di fr. 200 000.– quale “maggior valore della particella n. 1205” e la corresponsione di fr. 30 000.–, “pari alla metà del valore della mobilia e delle suppellettili dell'abitazione coniugale”. Essa ha rivendicato altresì un contributo alimentare per sé di fr. 3550.– mensili fino al gennaio del 2030, un importo “pari all'eccedenza sulle rendite AVS e LPP del marito, fino ad un massimo di fr. 3555.– [mensili]” dal febbraio del 2030 fino al febbraio del 2034 e una somma “pari alla differenza tra l'importo di fr. 3555.– [mensili] e le sue rendite AVS e LPP di lei, poste in deduzione” a valere dal marzo del 2034.
E. Con replica del 20 gennaio 2020 il marito ha confermato le proprie domande, salvo ridurre a fr. 92 564.– l'offerta in liquidazione del regime dei beni e chiedere – in via subordinata – di accertare la comproprietà dei coniugi su “mobilia e suppellettili arredanti l'abitazione già coniugale”, rigettando la pretesa della moglie. In una duplica del 20 aprile 2020 la convenuta ha ribadito le richieste da lei formulate nella risposta. Alle prime arringhe del 19 gennaio 2021 le parti si sono confermate nei rispettivi punti di vista e hanno notificato prove. L'istruttoria è stata chiusa il 21 maggio 2021 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 giugno 2021 AP 1 ha reiterato le proprie richieste, aumentando nondimeno a fr. 117 564.– l'offerta in liquidazione del regime dei beni e proponendone il pagamento “in 5 rate annuali di fr. 20 000.– cadauna, la prima volta entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio con ultima rata di fr. 17 564.–”, non senza chiedere di dare atto che i coniugi “non sono proprietari o comproprietari di determinati mobili attualmente arredanti l'abitazione coniugale”. Nel suo allegato di quel medesimo giorno AO 1 ha confermato le proprie domande, salvo rinunciare alla pretesa di fr. 30 000.– per il valore del mobilio.
F. Statuendo con sentenza del 25 agosto 2021, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato all'istituto previdenziale del marito di trasferire a quello della moglie fr. 216 687.70, ha obbligato AP 1 a versare alla moglie fr. 145 925.– in liquidazione del regime dei beni, ha accertato la comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno sul mobilio domestico e sulle suppellettili dell'abitazione coniugale e ha dichiarato ogni coniuge proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati. Egli ha ordinato inoltre a AO 1 di lasciare l'abitazione coniugale entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza e ha condannato il marito a versare alla medesima un contributo alimentare di fr. 1830.– mensili fino al pensionamento di lei. Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 settembre 2021 nel
quale chiede di riformare la decisione impugnata riducendo a
fr. 120 149.23 l'importo da versare in liquidazione del regime matrimoniale secondo le modalità da lui prospettate nel memoriale conclusivo e di ricondurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 434.– mensili. Nelle sue osservazioni del 23 novembre 2021 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello, instando per una provvigione ad litem di fr. 3500.–.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità della liquidazione del regime dei beni e del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dell'attore il 26 agosto 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto sabato 25 settembre 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Sulla busta d'invio non figura la data del timbro postale, ma l'avv. __________ __________ ha sottoscritto una dichiarazione dalla quale risulta che il plico contenente l'appello è stato depositato nella cassetta delle lettere all'ufficio postale di __________ il 27 settembre 2021 alle ore 19.50 (documento di quello stesso giorno accluso all'appello). La fedefacenza di tale dichiarazione non dà adito a dubbi. L'appello va dunque ritenuto tempestivo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.50 del 2 agosto 2017 consid. 1 con rinvio).
Alle osservazioni del 23 novembre 2021 all'appello AO 1 acclude copia di un precetto esecutivo notificatole il 27 settembre 2021 dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative (doc. 3 di appello), una dichiarazione 10 novembre 2021 di __________ __________, specialista delle risorse umane presso la __________ (doc. 4 di appello), un certificato medico 16 settembre 2021 del dott. __________ __________ (doc. 5 di appello) e una lettera 18 novembre 2021 dell'Ospedale regionale di __________ (doc. 6 di appello). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi alla sentenza impugnata ed esibiti senza indugio in appello, i documenti in questione sono pertanto ammissibili e nella misura in cui appaiono di rilievo saranno considerati ai fini del giudizio.
Litigiosi rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni e il contributo alimentare per la moglie. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.78 del 29 aprile 2022, consid. 4). Non v'è ragione nel caso specifico di scostarsi da tale principio.
I. Sulla liquidazione del regime dei beni
Nella sentenza impugnata il Pretore, accertato che la particella n. 1205 di __________, è un bene proprio di AP 1, ha constatato che quest'ultimo offriva alla moglie una liquidazione di fr. 117 564.–, pari alla metà dei suoi acquisti quantificati in fr. 235 129.– (fr. 122 128.05 di ammortamento ipotecario, fr. 113 000.– per investimenti a beneficio dell'immobile). Se non che, riguardo all'ammortamento ipotecario, il primo giudice ha reputato doversi tenere conto di quello eseguito in costanza di matrimonio, che ha creato un plusvalore. Posto ciò, egli ha rilevato che il conteggio 12 dicembre 2019 della __________ di __________ su cui il marito fondava la propria offerta risulta contraddire “in parte i contratti di concessione del credito”, giacché gli ammortamenti in esso registrati come comprensivi di “competenze” (verosimilmente gli interessi di ritardo), in realtà dal 2005 al 2009 non risultano essere tali. Di conseguenza il Pretore ha considerato che dal 2005 sino alla fine di luglio del 2019 AP 1 ha versato ammortamenti per complessivi fr. 178 850.–. A tale importo egli ha aggiunto fr. 113 000.– per investimenti effettuati nell'immobile, onde un totale di fr. 291 850.–. In definitiva, alla convenuta il primo giudice ha riconosciuto così una partecipazione all'aumento di fr. 145 925.–.
L'appellante riconosce in questa sede ammortamenti ipotecari per complessivi fr. 127 298.47 (rispetto ai fr. 122 128.45 ammessi in prima sede), ma rimprovera al Pretore di avere erroneamente interpretato il contenuto del conteggio allestito il 12 dicembre 2019 dalla __________ SA di __________. Da tale documento si desume chiaramente a suo parere che l'importo relativo al periodo 2005‒2009 di fr. 124 800.– includeva le “competenze”, corrispondenti agli interessi trimestrali, pari a fr. 51 551.53, ragione per cui nell'ammortamento egli ha profuso non più di fr. 73 248.47. Poco importa che possano sussistere divergenze con documenti bancari precedenti, giacché l'attestazione del 12 dicembre 2019 è una dichiarazione rilasciata dall'istituto di credito “in perfetta cognizione di causa” e nemmeno contestata dalla moglie.
a) Dagli atti si evince che il 10 febbraio 2005 la __________ SA ha comunicato a AP 1 di avere consolidato il credito in “conto costruzioni” messo a disposizione per l'acquisto e l'edificazione della particella n. 1205, sicché la linea di credito a disposizione del cliente ammontava a fr. 678 179.–, con un tasso d'interesse dell'1.50% e un ammortamento di fr. 2050.– mensili, “importo comprensivo delle competenze trimestrali che sarà trattenuto direttamente dall'ufficio del personale dal suo stipendio” (doc. O). Contrariamente all'accertamento del Pretore, le “competenze trimestrali” – incluse espressamente nell'ammortamento mensile – costituivano perciò gli interessi ipotecari pagabili trimestralmente, e non gli interessi di ritardo (cfr. anche il doc. F relativo all'apertura del conto costruzione). Ciò trova riscontro, senza alcuna contraddizione, nel conteggio 12 dicembre 2019 della __________ SA (doc. PP), in cui sono comprese nell'ammortamento di complessivi fr. 24 450.– per il 2005 “competenze” per fr. 10 037.25 (fr. 2520.92 il 31 marzo, fr. 2510.05 il 30 giugno, fr. 2496.65 il 30 settembre e fr. 2509.63 il 30 dicembre 2005: v. doc. S, pag. 18 a 21).
b) Analoga conclusione vale per gli ammortamenti dal 1° ottobre 2006 al 2009, quando l'importo mensile è stato portato a fr. 2100.– con conferma di “tutte altre condizioni, modalità e garanzie attualmente in essere” (doc. P). E ciò emerge, una volta di più, dal citato conteggio del 12 dicembre 2019, da cui risultano ammortamenti per il 2006 di fr. 24 750.–, incluse “competenze” pari a fr. 10 283.72, ammortamenti per il 2007 di fr. 25 200.–, incluse “competenze” pari a fr. 11 670.42, ammortamenti per il 2008 di fr. 25 200.–, incluse “competenze” pari a fr. 12 619.92 e ammortamenti per il 2009 di fr. 25 200.–, incluse “competenze” pari di fr. 6940.22 (doc. PP e doc. S, pag. 22 a 36). Solo il 13 gennaio 2010 la banca ha modificate le condizioni contrattuali, comunicando al cliente che la nuova linea di credito ammontava a fr. 606 830.08 con ammortamenti diretti di fr. 470.– mensili e indiretti di almeno fr. 6566.– annui”, mentre le competenze che sarebbero maturate “in via posticipata al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno sarebbero state pareggiate direttamente a debito del conto corrente n. ...” (doc. Q). Non essendo più comprese nell'ammortamento mensile, le “competenze” sono quindi state pagate dal 2010 al 2019 oltre agli ammortamenti, come attesta il noto conteggio del 12 dicembre 2019 (doc. PP).
c) Alla luce di quanto precede risulta che dagli ammortamenti eseguiti da AP 1 tra il 2005 e il 2009, di complessivi fr. 124 800.–, vanno dedotti gli interessi ipotecari per complessivi fr. 51 551.53, onde un totale di fr. 73 248.47. A tale importo si aggiungono gli ammortamenti dal 2010 al luglio del 2019, di fr. 54 050.–, per un totale di fr. 127 298.47. Tenuto conto degli investimenti nell'immobile riconosciuti dal marito (fr. 113 000.–), gli acquisti di quest'ultimo passano a fr. 240 298.47. Ne deriva una spettanza della moglie dalla partecipazione all'aumento (art. 215 CC) di fr. 120 149.25. Su questo punto l'appello si rivela pertanto fondato e il giudizio impugnato va riformato di conseguenza.
Secondo l'art. 218 cpv. 1 CC il coniuge debitore della partecipazione all'aumento e della quota di plusvalore può chiedere dilazioni qualora il pagamento immediato gli arrecasse serie difficoltà. La concessione di una dilazione di pagamento presuppone una richiesta esplicita, così come l'allegazione delle circostanze che la giustificano (sentenza del Tribunale federale 5A_539/2011 del 19 dicembre 2011 consid. 4.1 con rinvio alla sentenza 5C.178/2002 del 1° aprile 2003 consid 2.3, in: FamPra.ch 2003 pag. 655). Nel caso in esame ci si può domandare anzitutto se la richiesta avanzata dal marito solo con il memoriale conclusivo sia ricevibile, la convenuta non avendone eccepito la tardività. Sta di fatto che tale domanda non era sorretta dalla benché minima motivazione, ma era formulata semplicemente come richiesta di giudizio, mentre l'attore avrebbe dovuto dimostrare le serie difficoltà che incombevano su di lui in caso di obbligo di pagamento immediato (Jakob/Picht in: Büchler/Jakob [curatori], Schweizerisches ZGB, 2ª edizione, n. 6 ad art. 218; Christinat in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 19 ad art. 218 CC). In condizioni del genere l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica. Quanto alle allegazioni addotte in appello, esse sono nuove e come tali inammissibili (art. 317 cpv. 1 CPC).
II. Sul contributo alimentare per la moglie
proporzione di due a uno (fr. 1888.– mensili per ogni coniuge, fr. 944.– mensili per il figlio).
Quanto alla situazione attuale, il Pretore ha definito il fabbisogno minimo “allargato” della moglie in fr. 3640.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1360.–, premio della cassa malati fr. 452.–, assicurazione dell'economia domestica e RC fr. 36.–, RC automobile fr. 50.–, imposta di circolazione fr. 42.–, onere fiscale fr. 500.–), somma cui ha aggiunto fr. 1890.– mensili per consentire all'interessata il medesimo tenore di vita raggiunto durante la vita in comune, onde un “debito mantenimento” di fr. 5530.– mensili. Relativamente alle possibilità per lei di sopperire al proprio “debito mantenimento”, il primo giudice ha appurato un reddito medio tra il 2017 e il 2019 di fr. 1850.– mensili netti (escludendo quello di fr. 2780.– mensili conseguito nel 2020 per il maggior lavoro dovuto alla pandemia da COVID-19). Richiamate l'età, la formazione professionale, la situazione lavorativa e di salute, così come la fine delle cure al figlio, ora maggiorenne, il Pretore ha rilevato che AO 1 non ha “dimostrato seri impedimenti ad un'estensione dell'attività lucrativa”. Di conseguenza ha imputato alla medesima un reddito ipotetico per un'attività a tempo pieno di fr. 3700.– mensili netti, corrispondente a 40 ore lavorative settimanali. In forza di ciò, il primo giudice ha posto a carico del marito un contributo
alimentare per la convenuta di fr. 1830.– mensili (fr. 5530.– ./. fr. 3700.–), importo che AP 1 può erogare, data la sua disponibilità finanziaria (reddito di fr. 9535.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5261.60). Il contributo è stato fissato fino al pensionamento della moglie, poiché questa “ha unicamente indicato il metodo di calcolo senza cifrare il contributo alimentare preteso dopo il pensionamento”.
Riguardo al criterio da adottare per il calcolo di contributi alimentari (anche dopo il divorzio), il Tribunale federale ha deciso recentemente che il parametro applicabile a livello svizzero è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni dopo avere dedotto dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della famiglia e diviso l'eccedenza nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.78 del 29 aprile 2022 consid. 12). Inoltre, per fissare il contributo alimentare di un coniuge la cui vita sia stata concretamente influenzata dal matrimonio, si procede in tre tappe. Anzitutto occorre determinare il debito mantenimento secondo l'ultimo tenore di vita sostenuto dai coniugi prima della separazione. A tal fine si applica il principio in base al quale tale livello di vita dev'essere garantito a entrambe le parti, laddove la loro situazione ciò permetta. Tale livello di vita costituisce anche il limite superiore del debito mantenimento. Se, a causa delle maggiori spese causate da due economie domestiche separate, non è possibile conservare quel livello di vita, il coniuge creditore ha diritto allo stesso tenore di vita dell'altro coniuge. In secondo luogo va esaminato in quale misura il coniuge creditore possa finanziare da sé il proprio debito mantenimento fissato nel modo appena descritto. Il principio dell'autonomia ha infatti la priorità sul diritto al mantenimento, come si deduce dall'art. 125 cpv. 1 CC. In terzo luogo, se per il coniuge creditore non è possibile finanziare il proprio mantenimento o ciò non si possa ragionevolmente esigere da lui, va apprezzata la capacità contributiva dell'altro coniuge e fissato il contributo di mantenimento in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (DTF 147 III 312 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5A_826/2020 del 30 marzo 2022 consid. 3.1).
L'appellante ricorda che nella sentenza a tutela dell'unione coniugale del 16 febbraio 2017 il fabbisogno in denaro di M__________ era stato stabilito in fr. 1492.40 mensili e sostiene che è “iniquo” far retroagire il nuovo metodo di calcolo dal 2016, fissando il contributo alimentare in fr. 510.– mensili. A suo avviso ciò comporta un ingiustificabile aumento del tenore di vita rispetto a quello accertato il 16 febbraio 2017. Così argomentando, egli trascura tuttavia la nuova giurisprudenza del Tribunale federale che si applica immediatamente a tutta la Svizzera. Trattandosi di calcolare simultaneamente i contributi alimentari per un coniuge e per i figli, è esclusa così l'applicazione di due diversi metodi (DTF 147 III 300 consid. 4.5). E nel sistema a “due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito ormai in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 segg.). Le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui si ispirava da oltre un ventennio la giurisprudenza ticinese (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), non sono più applicabili nel diritto matrimoniale (DTF 147 III 277 consid. 6.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 8b). Ne segue che su questo punto al Pretore non può essere mosso alcun rimprovero.
Per quel che riguarda la ripartizione dell'eccedenza risultante dal bilancio familiare durante la vita in comune, il Pretore ha accertato che “nel caso concreto non vi sono motivi per non ritenere che l'intera eccedenza fosse destinata a mantenere il tenore di vita dei coniugi”. Per altro, egli ha soggiunto, “già negli accerta-menti a tutela dell'unione coniugale era infatti stato escluso che i coniugi vivessero in modo parsimonioso”.
a) AP 1 sostiene in primo luogo che nel febbraio del 2005, al momento in cui è stato consolidato il credito per la costruzione della casa, i coniugi non disponevano di alcun risparmio poiché avevano investito tutto nell'operazione immobiliare (fr. 1 050 000.–: fr. 254 327.90 di beni propri del marito, fr. 4603.– stanziati dalla __________ SA, fr. 678 179.– di credito di costruzione e fr. 113 000.– di acquisti). Egli fa
valere così che tra il 2005 e il 2015 sono stati accumulati risparmi per almeno fr. 21 000.– annui, ovvero fr. 1750.– mensili, tant'è che il capitale a disposizione della famiglia ammontava a fr. 247 629.– nel 2013, a fr. 220 470.– nel 2014 e a fr. 212 733.– nel 2015. Oltre a ciò, tra il 2013 e il 2014 i coniugi hanno acquistato in contanti due automobili per complessivi fr. 63 000.–, senza dimenticare che la moglie ha riconosciuto come la famiglia avesse accantonato in costanza di matrimonio oltre fr. 200 000.–.
b) Il tenore di vita determinante per definire i contributi alimentari è l'ultimo che le parti hanno sostenuto insieme, senza trascurare le spese supplementari causate ora dalla doppia economia domestica (DTF 135 III 158 consid. 4.3, 134 III 577 consid. 8, 145 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_524/2020 del 2 agosto 2021 consid. 4.3.2, in: FamPra.ch 2021 pag. 1060; analogamente: RtiD II-2016 n. 6c pag. 602 consid. 7b con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.83 del 19 agosto 2021 consid. 7e con rimandi). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non accantonassero risparmi durante la vita in comune o nel caso in cui le entrate coniugali siano interamente assorbite ormai dalle due economie domestiche separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita e delle eventuali restrizioni imposte al coniuge creditore (DTF 147 III 296 consid. 4.3 con riferimenti).
Se risulta che durante la vita in comune i coniugi mettevano da parte risparmi per finalità specifiche, tale quota va dedotta dall'eccedenza registrata dal bilancio familiare e lasciata al coniuge che la accantonava (DTF 147 III 285 consid. 7.3 con rimando). Nella fattispecie il marito, cui incombeva l'onere di provare la quota di risparmio (DTF 140 III 485 consid, 3.3; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_67/2020 del 10 agosto 2020 consid. 5.3.3), si è limitato tuttavia a quantifi-care la sua richiesta per la prima volta in appello. Davanti al Pretore egli aveva unicamente contestato la pretesa della moglie, la quale in liquidazione del regime dei beni chiedeva la metà di fr. 200 000.– risparmiati in costanza di matrimonio, facendo valere che tale importo si fondava su “riferimenti risalenti all'anno 2015” (replica del 20 gennaio 2020, pag. 7 n. 9). A quote di risparmio da dedurre dall'eccedenza egli non aveva alluso minimamente, quantunque già nella sentenza a tutela dell'unione coniugale il Pretore aveva escluso – ancorché a un esame sommario – che i coniugi avessero vissuto in modo parsimonioso per accantonare risparmi (inc. SO.2016.5395, pag. 4, ultimo paragrafo). Formulata in appello senza che si ravvisino o che siano addotti nuovi fatti o nuovi mezzi a fondamento della domanda (art. 317 cpv. 2 CPC), la pretesa è nuova e di conseguenza irricevibile.
a) AP 1 fa valere che, dandosi un reddito medio di fr. 1875.– mensili per 20 ore lavorative, quello per 40 ore ammonta in realtà a fr. 3750.– mensili. Egli si duole inoltre che alla moglie sia stata imposta un'attività lucrativa di appena 40 ore allorché l'orario lavorativo abituale è di 42 ore, e afferma che alla moglie andrebbe imputato in realtà un reddito di almeno fr. 4100.– mensili netti, giacché li contratto collettivo della __________ prevede uno stipendio minimo di fr. 4225.– mensili lordi e quello della __________ ne finanche uno di fr. 4723.– mensili lordi.
b) Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si fonda – di regola – sul reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo. Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022 consid. 4e).
c) Davanti al Pretore il marito si era limitato a chiedere, nel caso in esame, di imputare alla convenuta un reddito di fr. 4000.– mensili. La richiesta odierna di ascriverle un guadagno di fr. 4100.– mensili, nuova, non è quindi ricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Invero non si comprende per quale ragione il primo giudice abbia stabilito un reddito di fr. 3700.– per un'attività lavorativa di 40 ore raddoppiando semplicemente lo stipendio medio di fr. 1850.– mensili (l'importo di fr. 3750.– si riconduce a una svista manifesta). In realtà egli avrebbe dovuto valutare quale attività AO 1 potrebbe concretamente svolgere e quale sarebbe in tal caso il guadagno conseguibile, riferendosi a dati statistici o ad altre fonti, come per esempio i contratti collettivi di lavoro (DTF 137 III 122 consid. 3.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_712/2021 del 23 maggio 2022 consid. 3.1).
d) Nella fattispecie è pacifico che AO 1 lavora a __________ in un supermercato come venditrice a ore. Il contratto collettivo di lavoro __________ valevole dal 1° gennaio 2022 prevede che l'orario di lavoro normale per le/i collaboratrici/tori a tempo pieno (grado di occupazione al 100%) è mediamente di 41 ore effettive settimanali (art. 34.1). Quanto al salario, esso ammonta a fr. 4100.– mensili lordi per collaboratrici/tori non specializzate/i (art. 43.2), oltre la tredicesima mensilità (art. 45). In circostanze siffatte si può ragionevolmente presumere che, attivandosi debitamente per reperire un'attività a tempo pieno, la convenuta possa contare su un reddito di almeno fr. 4000.– mensili netti, come indica l'appellante. Anche al proposito l'appello si rivela quindi fondato.
e) Nelle proprie osservazioni all'appello AO 1 fa valere di avere 51 anni e problemi di salute che le impediscono di “portare pesi e di mantenere a lungo una posizione eretta”, come risulta dal certificato del suo medico curante (doc. 5 di appello) e da una lettera ambulatoriale del Dipartimento di chirurgia dell'EOC (doc. 6 di appello). I documenti in rassegna sono ricevibili (sopra, consid. 2). Se non che, contro la sentenza di divorzio che la ritiene abile al lavoro per almeno 40 ore settimanali essa non è insorta con appello né ha presentato appello incidentale. Sotto questo profilo l'estensione dell'attività lucrativa va quindi ritenuta fattibile. Per il resto, come ha ricordato il Pretore, il Tribunale federale ha di recente abbandonato la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne derivava. In virtù del nuovo orientamento si presume adesso che un'occupazione retribuita sia esigibile, a condizione che sia data effettivamente e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli. Determinanti sono pertanto le circostanze del caso concreto, a cominciare dall'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte in precedenza, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258 consid. 3.4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022 consid. 4e). E alla luce delle circostanze del caso specifico, come si è visto, un reddito di fr. 4000.– mensili risulta alla concreta portata dell'interessata.
Nella fattispecie AO 1 riceverà, in esito alla liquidazione del regime matrimoniale, fr. 120 149.25. Dedotti i costi del processo e di patrocinio (che possono stimarsi prudenzialmente in fr. 20 000.–), così come l'ammontare dei debiti nel frattempo accumulati (circa fr. 15 000.–: doc. 26), è ragionevole supporre che in essa si ritroverà con un capitale di almeno fr. 85 000.–. La resa di tale patrimonio può valutarsi attorno all'1% annuo (art. 12 lett. j OPP 2 per analogia; RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii), ovvero fr. 70.– mensili. Fino al pensionamento ordinario le entrate di lei ammontano dunque a fr. 4070.– mensili. Per far fronte al proprio “debito mantenimento” di fr. 5530.– l'interessata avrà bisogno pertanto di fr. 1460.– mensili. Tutto dipende tuttavia dal momento in cui essa riceverà il capitale, AP 1 prospettando difficoltà di pagamento. Ne segue che, fino al momento in cui avrà ricevuto il conguaglio in liquidazione del regime dei beni, il contributo alimentare in favore della moglie va stabilito in fr. 1530.– mensili, importo che l'appellante non pretende di non essere in grado di versare. Nelle condizioni descritte l'appello merita accoglimento entro tali limiti.
In concreto AO 1 otterrà, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (ovvero dalla notifica della presente decisione: DTF 146 III 284; RtiD I-2021 pag. 730 n. 30c), fr. 120 149.23 in liquidazione del regime dei beni. Certo, come si è detto il marito ha postulato una dilazione di pagamento, ma egli stesso ha proposto il versamento di una rata di fr. 20 000.– entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Si può pertanto ritenere che in un lasso di tempo ragionevole la convenuta possa affrontare le spese processuali e di patrocinio in appello, ragione per cui una provvigione ad litem non entra ad ogni modo in linea di conto.
III. Sulle spese processuali e le ripetibili
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
4.1 AP 1 è condannato a versare a AO 1 fr. 120 149.25 in liquidazione del regime matrimoniale entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
a) fr. 1530.– mensili fino a quando egli non avrà versato a AO 1 la somma di fr. 120 149.25 in liquidazione del regime matrimoniale;
b) fr. 1460.– mensili dal momento in cui AO 1 avrà interamente ricevuto la somma di fr. 120 149.25 in liquidazione del regime dei beni.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 3000.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
La richiesta di provvigione ad litem avanzata in appello da AO 1 è irricevibile.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).