Incarto n. 11.2021.116
Lugano 13 settembre 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DM.2020.146 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 aprile 2014 da
AO 1 ora in (patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 31 agosto 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 24 giugno 2021 e sull'appello incidentale del 28 ottobre 2021 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza – passata in giudicato – emessa il 3 giugno 2020 da questa Camera (inc. 11.2018.106). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con decisione del 16 agosto 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 14 febbraio 1998 a __________ fra AO 1 (1962) e AP 1 (1960), ha ordinato la divisione a metà della previdenza professionale maturata in Svizzera dai coniugi in costanza di matrimonio prevedendo la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni (dispositivo n. 2), ha liquidato il regime dei beni attribuendo a AO 1 la proprietà per piani n. 12 385 , pari a 250/1000 della particella n. 43 RFD di __________, e ha condannato il medesimo a versare alla moglie fr. 222 312.68 in liquidazione del regime matrimoniale, ogni coniuge rimanendo proprietario per il resto dei beni in suo possesso o a lui intestati (dispositivo n. 3). Infine il Pretore ha respinto una richiesta di contributo alimentare della moglie (dispositivo n. 4) e ha stralciato dal ruolo, siccome priva d'interesse, un'istanza cautelare del 29 novembre 2017 con cui il marito postulava la soppressione di quel contributo già in pendenza di causa (dispositivo n. 5). Le spese processuali di fr. 22 000.– (di cui fr. 5207.75 per una perizia) sono state poste per un terzo a carico del marito e per il resto a carico della convenuta (dispositivo n. 6), condannata a rifondere all'attore fr. 6000.– per ripetibili ridotte (dispositivo n. 7; inc. DM.2014.116).
B. In parziale accoglimento di un appello presentato il 18 settembre 2018 da AP 1, con sentenza del 3 giugno 2020 questa Camera ha annullato i dispositivi n. 2, 6 e 7 di tale decisione (con rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio in materia di previdenza professionale nel senso dei considerandi) e ha riformato il dispositivo n. 3, aumentando a fr. 338 412.68 quanto dovuto da AO 1 a AP 1 in liquidazione del regime dei beni. Accertato che il marito beneficia di spettanze di “trattamento di fine rapporto (TFR)” in Italia e la moglie di averi previdenziali in Svizzera, questa Camera ha appurato – in sintesi – che contrariamente all'opinione del Pretore il giudice svizzero è competente per statuire anche sugli averi previdenziali di un coniuge maturati all'estero, il conguaglio avvenendo in tal caso – di regola – sotto forma di un'indennità adeguata mediante liquidazione in capitale o rendita nel senso dell'art. 124e cpv. 1 CC. In mancanza di ogni accertamento nella fattispecie sull'ammontare delle spettanze previdenziali in Svizzera e al-
l'estero accumulate dai coniugi dal giorno del matrimonio fino all'avvio della causa di divorzio, il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è stato quindi annullato e gli atti rinviati al primo giudice perché eseguisse i necessari accertamenti e statuisse al riguardo (sentenza inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020, dispositivi n. 14 a 19). Analoga sorte è toccata ai dispositivi sulle spese giudiziarie, in merito alle quali il Pretore è stato invitato a giudicare nuovamente al momento in cui avrebbe statuito sul rinvio (sentenza citata, consid. 24).
C. In seguito al rinvio, il Pretore ha comunicato alle parti il 16 giugno 2020 l'apertura di un nuovo incarto (DM.2020.146) e l'assunzione agli atti di tutta la documentazione relativa al precedente fascicolo. Il 27 agosto 2020 egli ha poi fissato alle parti un termine di 30 giorni per produrre determinati documenti. AP 1 ha dato seguito all'invito il 23 settembre 2020. AO 1, ottenute numerose proroghe, ha comunicato il 19 gennaio 2021 di non essere riuscito farsi rilasciare un'attestazione sulle sue “spettanze pensionistiche all'estero”, date le difficoltà correlate al fallimento del suo precedente datore di lavoro (il __________ S.p.A.), allegando quanto in suo possesso. In seguito, su richiesta di AP 1, il Pretore ha fissato all'attore il 26 gennaio 2021 un termine per produrre la sua “certificazione unica 2015 (CUD)”. L'interessato ha fatto seguire tale documento il 5 marzo 2021 e contestualmente ha proposto di respingere ogni pretesa dell'ex moglie intesa all'ottenimento di un'indennità adeguata secondo l'art. 124e cpv. 1 CC. Infine, così invitata dal Pretore, AP 1 ha formulato il 9 marzo 2021 la propria richiesta di giudizio, postulando un'indennità di fr. 636 122.– complessivi. L'attore ha ribadito la sua posizione il 18 marzo 2021 e la convenuta la propria il 22 aprile 2021. Il 23 aprile 2021 il Pretore ha avvertito le parti che avrebbe giudicato sulla base degli atti, senza indire un dibattimento finale. AP 1 si è detta d'accordo il 26 aprile 2021 e AO 1 il 14 maggio 2021.
D. Statuendo con sentenza del 24 giugno 2021, il Pretore ha condannato AO 1 a versare a AP 1 un'indennità adeguata secondo l'art. 124e cpv. 1 CC di fr. 50 207.80 (dispositivo n. 1), ha disposto la divisione a metà “come di legge” degli averi di previdenza professionale accumulati da AP 1, prevedendo la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per calcolare il capitale di previdenza soggetto a divisione accumulato dalla data del matrimonio fino alla litispendenza della causa di divorzio (dispositivo n. 2), ha posto le spese processuali di complessivi fr. 22 000.– per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta (dispositivo n. 3) e ha condannato quest'ultima a versare all'ex marito fr. 6000.– per ripetibili ridotte (dispositivo n. 4).
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 agosto 2021 in cui chiede che la sentenza impugnata sia annullata e riformata nel senso che l'indennità adeguata secondo l'art. 124e cpv. 1 CC dovutale da AO 1 sia portata a fr. 75 207.80, che le spese processuali siano poste per quattro quinti a carico di lui e che costui sia obbligato a versale fr. 6000.– per ripetibili ridotte. Nella sua risposta del 28 ottobre 2021 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di rifiutare ogni indennità adeguata all'ex moglie, di porre le spese processuali interamente a carico di lei e di condannare la medesima a rifondergli fr. 14 000.– per ripetibili. In osservazioni del 9 dicembre 2021 AP 1 conclude per la reiezione dell'appello incidentale e con replica spontanea ribadisce le proprie richieste in appello. Il 22 dicembre 2021 AO 1 ha introdotto una duplica spontanea all'appello e una replica spontanea al proprio appello incidentale, riaffermando la sua posizione. AP 1 non ha più reagito.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'ammontare degli averi pensionistici dell'ex moglie soggetti a conguaglio (complessivi fr. 25 914.90; doc. 2) e l'indennità adeguata secondo l'art. 124e cpv. 1 CC da lei rivendicata davanti al Pretore (fr. 63 122.–; sopra, lett. C). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice
della convenuta il 30 giugno 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine per appellare è cominciato a decorrere così il giorno seguente, ma è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2021 (compresi) in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Presentato il 31 agosto 2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Altrettanto vale per l'appello incidentale. L'invito a formulare osservazioni all'appello principale è stato notificato alla patrocinatrice dell'attore il 29 settembre 2021(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti) e il memoriale andava presentato entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). Il termine per appellare in via incidentale è cominciato a decorrere perciò l'indomani e sarebbe scaduto sabato 29 ottobre 2021. Depositato il 28 ottobre 2021, anche tale ricorso è di conseguenza tempestivo.
I. Sull'appello principale
AP 1 appella i dispositivi n. 1, 3 e 4 della sentenza di primo grado, che chiede di riformare con tre nuovi dispositivi, numerati da 1 a 3 (appello, pag. 2). Quanto al dispositivo n. 2 della sentenza impugnata (suddivisione a metà degli averi della previdenza professionale dell'ex moglie), si conviene con l'attore ch'esso non è stato impugnato ed è divenuto definitivo (risposta e appello incidentale del 28 ottobre, pag. 4). Del resto nell'appello la convenuta non muove censure al riguardo e le sue domande concernono unicamente l'indennità adeguata secondo l'art. 124e cpv. 1 CC, le spese processuali e le ripetibili.
Litigiosa è anzitutto, nella fattispecie, l'indennità adeguata secondo l'art. 124e cpv. 1 CC che AP 1 chiede di aumentare da fr. 50 207.80 a fr. 75 207.80, facendo valere di avere prelevato anticipatamente fr. 25 000.– dalla sua precedente cassa pensione al momento di acquistare l'abitazione coniugale e lamentando che l'immobile sia stato assegnato all'ex marito con la sentenza di divorzio senza tenere conto di tale investimento nello scioglimento della comproprietà e nella liquidazione del regime dei beni.
a) L'attore contesta in primo luogo la ricevibilità della domanda, formulata in franchi svizzeri, facendo valere che la prestazione da suddividere, ossia la sua spettanza di “trattamento di fine rapporto (TFR)”, è in euro. È vero che in virtù dell'art. 84 CO chi vanta in Svizzera un credito in valuta straniera deve pretenderne il pagamento in tale moneta. Ciò vale per le pretese contrattuali, come pure per le obbligazioni derivanti da atto illecito, segnatamente in un processo di risarcimento danni (DTF 149 III 57 consid. 5.1 con rinvii). V'è da interrogarsi se tale giurisprudenza sia applicabile anche alle pretese fondate sul diritto di famiglia. Sia come sia, controversa nella fattispecie non è l'indennità adeguata secondo l'art. 124e cpv. 1 CC dovuta alla convenuta in ragione degli averi previdenziali che l'ex marito ha accantonato in Italia, bensì quella da lei pretesa in seguito a un prelievo anticipato dai suoi averi di libero passaggio in Svizzera. In simili condizioni la giurisprudenza evocata dall'attore non entra manifestamente in considerazione.
b) Ciò premesso, in merito al prelievo anticipato di fr. 25 000.– fatto valere dall'ex moglie il Pretore ha ricordato che la liquidazione del regime dei beni e la suddivisione degli averi pre-videnziali sono questioni distinte, rilevando che la convenuta non può pretendere di “correggere” in ambito previdenziale una sentenza passata in giudicato sullo scioglimento della comproprietà immobiliare (sentenza impugnata, pag. 4 verso l'alto). L'interessata oppone che il prelievo anticipato di averi previdenziali non rientra nel regime dei beni, ma va suddiviso secondo l'art. 122 CC e aggiunto alla prestazione d'uscita o, come in concreto, all'indennità adeguata dovutale dall'ex marito. Essa adduce che le condizioni per una rinuncia al computo del prelievo anticipato non sono adempiute nel caso specifico, giacché l'immobile in cui tale prelievo è stato investito non si è deprezzato. Elencate le possibilità con cui un coniuge rimasto proprietario di un immobile che ha beneficiato di un prelievo anticipato può risarcire il coniuge che lo ha eseguito, l'appellante conclude che nella fattispecie il Pretore avrebbe dovuto fissare una diversa chiave di riparto della sua prestazione d'uscita. Avendone disposto la suddivisione a metà, non restava che prevederne il rimborso tramite un'indennità adeguata secondo l'art. 124e cpv. 1 CC. L'appellante principale chiede pertanto che l'importo dovutole dall'ex coniuge sia aumentato di fr. 25 000.– a complessivi fr. 75 207.80.
c) AO 1 rimprovera all'appellante di contraddire sé stessa nella misura in cui lamenta – da un lato – il mancato computo del noto importo nella liquidazione del regime dei beni e chiede – dall'altro – l'inclusione del medesimo nel quadro della previdenza professionale. Ribadisce che un eventuale prelievo anticipato investito nell'abitazione coniugale doveva essere rimborsato con lo scioglimento del regime dei beni e che, in tal caso, sarebbe stata annotata nel registro fondiario una restrizione della facoltà di disporre, la quale lo avrebbe obbligato al rimborso al momento del passaggio di proprietà della quota di lei in suo favore. Afferma altresì che in realtà la somma di fr. 25 000.– proveniva da un'assicurazione sulla vita e non dalla previdenza professionale e che in ogni modo non v'è prova che tali averi siano stati investiti nell'acquisto dell'abitazione coniugale. Anzi, a suo avviso il prelievo anticipato andrà computato se mai nel calcolo della metà della prestazione d'uscita accumulata dall'ex moglie durante il matrimonio da versare in suo favore secondo l'art. 122 CC.
d) Agli atti figura un'attestazione rilasciata il 21 settembre 2020 dalla “__________ SA per incarico di __________, Fondazione collettiva LPP”, “Servizio clienti Previdenza professionale”, dalla quale risulta che il 1° aprile 1998 AP 1 ha prelevato fr. 25 000.– “per la proprietà d'abitazione” (doc. 1). In simili circostanze si può escludere che l'importo provenga da un'assicurazione privata, come asserisce l'attore. La questione è che, come si evince dalla citata attestazione, il 27 dicembre 2002 la convenuta ha riscosso in contanti la sua prestazione d'uscita di fr. 30 242.45 presso tale cassa pensione “per attività lucrativa indipendente” (doc. 1). Secondo l'art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP in effetti un assicurato può esigere il versamento in contanti della sua prestazione d'uscita se comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. E in caso di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio il rimborso del prelievo anticipato non è più possibile (art. 30d cpv. 3 lett. c LPP), tant'è che in siffatta evenienza un'eventuale menzione nel registro fondiario può essere radiata (art. 30e cpv. 3 lett. c LPP; Stauffer in: Stauffer/Geiser/Gätcher [curatori], LPP et LFLP, Berna 2010, n. 11 ad art. 30d).
e) Fino al sopraggiungere di un caso di previdenza il versamento anticipato va computato fra gli averi pensionistici soggetti al conguaglio delle prestazioni d'uscita (art. 123 CC). Se tuttavia prima del divorzio è sopraggiunto per il coniuge assicurato un caso di previdenza, il denaro non è più bloccato e i fondi investiti nell'alloggio non rientrano più nel circuito previdenziale, ma devono essere trattati nel quadro della liquidazione del regime dei beni, come un versamento in contanti del “secondo pilastro” (DTF 141 III 148 consid. 4.2.1; RtiD II-2022 pag. 609 n. 2c consid. 5b con rinvii). In condizioni del genere il prelevamento anticipato va trattato alla stregua di una prestazione in capitale della cassa pensione, che costituisce un acquisto a norma dell'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC, indipendentemente dal fatto che esso sia avvenuto prima o durante il matrimonio (RtiD II-2022 pag. 610 consid. 5b; II-2011 pag. 685 n. 10c).
f) In concreto è pacifico che non è ancora sopraggiunto un caso di previdenza in capo a AP 1, ma poiché il prelievo anticipato non era più rimborsabile dopo il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio presso la sua precedente cassa pensione, la fattispecie va assimilata a quella in cui un assicurato ha raggiunto il pensionamento ordinario. Che dal 1° dicembre 2009 l'interessata sia nuovamente assicurata presso un altro istituto di previ-denza professionale poco importa, tant'è che essa non ha apportato nessuna prestazione di libero passaggio al momento dell'affiliazione (doc. 2). L'aspettativa nei confronti del precedente istituto professionale si è ormai attuata e il prelievo anticipato, trattato come una prestazione in capitale di carattere definitivo, va considerato alla stregua di un acquisto, conformemente all'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC. Ove il regime matrimoniale sia sciolto per divorzio occorre nondimeno tenere conto, per determinare la cifra da considerare nei beni propri del coniuge assicurato, dell'art. 207 cpv. 2 CC, oltre che dell'art. 124e CC, e determinare un'indennità adeguata in favore dell'altro coniuge (RtiD II-2022 pag. 610 consid. 5c con rinvii).
g) Nella fattispecie l'impossibilità di rimborsare il prelievo anticipato (art. 30d cpv. 3 lett. c LPP) precede lo scioglimento del regime dei beni (intervenuto l'11 aprile 2014: art. 204 cpv. 2 CC). Il capitale andava ascritto quindi agli acquisiti della convenuta in applicazione dell'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC, ma costei avrebbe potuto valersi dell'art. 207 cpv. 2 CC, secondo cui il capitale che un coniuge riceve da un istituto di previdenza è imputato ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che sarebbe spettata a tale coniuge allo scioglimento del regime dei beni, e chiedere di tenere conto dell'investimento di beni propri nell'abitazione coniugale ai fini del compenso per l'attribuzione dell'immobile all'attore secondo l'art. 205 cpv. 1 CC. In definitiva, l'interessata avrebbe dovuto far valere le sue pretese relative al prelievo anticipato, se mai, nella liquidazione del regime dei beni e nello scioglimento della comproprietà, questioni che non essendo oggetto del rinvio al Pretore sono ormai passate in giudicato ed esulano pertanto dall'oggetto del presente procedura (DTF 140 III 470 consid. 4.2.1). Quanto a un'eventuale indennità adeguata secondo l'art. 124e cpv. 1 CC, sarebbe spettato all'attore esigerla, facendo valere che l'ex moglie aveva ottenuto un prelievo anticipato non più soggetto a rimborso e aveva ricevuto in contanti una prestazione di libero passaggio accumulata (in parte) durante il matrimonio. L'appellante principale non può pretendere dall'ex marito invece una siffatta indennità in ragione di un capitale da lei medesima ottenuto dalla propria precedente cassa pensione e che avrebbe potuto recuperare allo scioglimento della comproprietà con la liquidazione del regime dei beni. Su questo punto l'appello vede di conseguenza la sua sorte segnata.
AP 1 contesta dipoi la ripartizione degli oneri processuali, chiedendo che le spese siano poste per quattro quinti a carico dell'ex marito e che questi sia tenuto a rifonderle fr. 6000.– per ripetibili ridotte.
a) Il Pretore ha ricordato che con la sentenza di divorzio del 16 agosto 2018 le spese processuali erano state poste per un terzo a carico del marito e per due terzi a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 6000.– per ripetibili ridotte. Posto ciò, egli ha ritenuto che l'esito della sentenza su rinvio non modifichi apprezzabilmente il vicendevole grado di soccombenza e ha confermato il precedente riparto (sentenza impugnata, pag. 5 a metà).
b) L'appellante principale fa valere che con la decisione emessa il 3 giugno 2020 da questa Camera la sentenza di divorzio è stata non solo annullata e rinviata al Pretore per nuovo giudizio in materia di previdenza professionale, ma anche riformata sulla liquidazione del regime dei beni, nel senso che le si sono riconosciuti, per finire, fr. 338 412.68 mentre l'ex marito offriva appena fr. 100 815.– e lei chiedeva fr. 423 150.–, onde una soccombenza di lui per almeno l'80%. Essa dà atto della sconfitta in merito al contributo di mantenimento dopo il divorzio, tuttavia ricorda che l'attore si opponeva al versamento di un'indennità adeguata secondo l'art. 124e cpv. 1 CC. A suo parere si giustifica perciò di ripartire gli oneri processuali come lei propone.
c) L'attore sostiene che in esito alla sentenza di questa Camera del 3 giugno 2020 sono stati sì annullati i dispositivi n. 2, 6 e 7 della sentenza di divorzio ma che gli atti sono stati rinviati al Pretore per un nuovo giudizio unicamente in materia di previdenza professionale. A suo parere di conseguenza solo tale aspetto avrebbe potuto influire sulla ripartizione delle spese giudiziarie, giacché la liquidazione del regime dei beni era ormai definitiva. Egli contesta in ogni modo, alla luce delle richieste di giudizio avversarie, il grado di soccomben-za stimato dalla convenuta sia per quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni sia riguardo all'indennità adeguata giusta l'art. 124e cpv. 1 CC.
d) Dalla prima obiezione dell'attore giova subito sgombrare il campo. I dispositivi n. 6 e 7 della sentenza del 16 agosto 2018 annullati nel precedente giudizio di questa Camera concernevano infatti gli oneri dell'intera causa di divorzio. Il loro annullamento implicava pertanto che il primo giudice statuisse nuovamente su tutte le “spese giudiziarie di primo grado” e non solo su quelle relative alla sentenza su rinvio, come per altro figurava espressamente nelle motivazioni di tale pronunciato (I CCA, sentenza inc. 11.2048.106 del 3 giugno 2020 consid. 24 in fine). E dovendosi giudicare sugli oneri dell'intera causa di primo grado occorre valutare l'esito del procedimento nel suo complesso e non solo in relazione alla questione rinviata per nuovo giudizio.
e) Le spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC) sono poste, di regola, a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente, dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in parte i rispettivi cre-diti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi par-ticolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità facendo capo al proprio apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ciò gli consente di prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica degli oneri processuali, al punto che in simili procedure anche la parte vincente può essere tenuta a sopportare oneri processuali (sentenza del Tribunale federale 5A_489/2019 del 24 agosto 2020 consid. 19.1 con rinvii). In proposito il giudice gode di ampio apprezzamento sia per quel che riguarda la ripartizione delle spese sia sull'applicazione dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.89 del 24 ottobre 2022, consid. 2a).
f) Nella fattispecie il litigio verteva davanti al primo giudice sull'ammontare della liquidazione patrimoniale, sull'obbligo di mantenimento dopo il divorzio e sulla previdenza professionale, mentre le parti concordavano sullo scioglimento del matrimonio per divorzio e sul principio dell'attribuzione all'attore dell'abitazione coniugale in comproprietà. L'ex marito offriva fr. 100 815.– in liquidazione del regime dei beni (aumentati a fr. 164 247.– con il memoriale conclusivo), rifiutava ogni contributo all'ex moglie e proponeva inizialmente il riparto a metà della sua “prestazione di fine rapporto” al netto delle imposte, previa deduzione della metà degli averi di previdenza accumulati dalla moglie, rifiutando ogni indennità adeguata secondo l'art. 124e cpv. 1 CC nel procedimento consecutivo al rinvio. La convenuta quantificava nel memoriale conclusivo in fr. 423 150.– la sua pretesa in liquidazione del regime dei beni, chiedeva un contributo alimentare di fr. 1820.– mensili (ridotti a fr. 1332.20 mensili nel memoriale) fino al pensionamento del coniuge e, rifiutata la suddivisione a metà dei propri averi previdenziali, un'indennità adeguata secondo l'art. 124e cpv. 1 CC di € 57 355.95, portati a fr. 63 122.– nel procedimento di rinvio.
g) Per finire, in esito alla precedente sentenza di questa Camera e al giudizio ora impugnato, la convenuta ottiene una liquidazione del regime dei beni di fr. 338 412.68 e un'indennità adeguata di fr. 50 207.80, ma si vede rifiutare un contributo di mantenimento e dovrà ripartire a metà con l'ex marito la prestazione d'uscita (complessivi fr. 25 914.90; doc. 2) accantonata presso la sua cassa pensione. Essa pretende invero di valutare il grado di soccombenza sulla sola questione della liquidazione patrimoniale, compensando la propria soccombenza in merito al contributo di mantenimento con la vittoria sulla questione dell'indennità adeguata. Per tacere del fatto nondimeno che essa risulta soccombente anche sulla suddivisione dei propri averi previdenziali e che sull'indennità adeguata la sua vittoria è meramente parziale, i valori litigiosi in materia di previdenza e di mantenimento non sono comparabili, ove appena si consideri che rendite e prestazioni periodiche vanno capitalizzate (art. 92 cpv. 1 CC). In ultima analisi, tenuto conto degli importi litigiosi, la convenuta ottiene circa tre settimi di quanto preteso. Dal profilo quantitativo essa risulta così soccombente in misura preponderante, ma non nella proporzione stimata dal primo giudice (due terzi). Ed è vero che, rispetto alla situazione che scaturiva dalla precedente sentenza di primo grado del 16 agosto 2016, in esito al divorzio essa ottiene nel complesso fr. 166 307.80 in più, sicché la valutazione del Pretore secondo cui il grado di soc-combenza delle parti non si è modificato “in maniera rilevante” non è sostenibile (sentenza impugnata pag. 5).
h) Non si trascura che nella sentenza di divorzio del 16 agosto 2018, cui la sentenza impugnata fa riferimento, il Pretore aveva evocato anche la “natura del procedimento” e la circostanza che la “moglie soccombe sul divorzio e sul contributo alimentare” (consid. G nell'inc. DM.2014.116). Allo scioglimento del matrimonio per divorzio, tuttavia, l'interessata aveva aderito già con la risposta, sicché tale aspetto non era litigioso e non ha comportato particolare dispendio di tempo per il giudice né per la patrocinatrice dell'attore. Della richiesta di giudizio inerente al contributo alimentare, poi, si è già tenuto conto nella valutazione della reciproca soccombenza (sopra, consid. g). Altri motivi che giustifichino un riparto equitativo degli oneri processuali in favore dell'attore non se ne ravvisano, né egli ne prospetta. E del resto nella fattispecie il litigio si riduceva a questioni di carattere pecuniario (sentenza del Tribunale federale 5A_245/2021 del 7 settembre 2022 consid. 4.2.1 con rinvii; v. anche Maier, Kostenfolgen in familienrechtlichen Prozessen, in: FamPra.ch 2019 pag. 1140 seg.). Tutto ponderato, in parziale accoglimento dell'appello gli oneri di primo grado, non contestati quanto al loro ammontare, vanno posti così per quattro settimi a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore. L'indennità per ripetibili in favore di quest'ultimo si riduce di conseguenza (da un terzo a un settimo di quella che gli sarebbe spettata se fosse uscito vittorioso per intero: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c).
II. Sull'appello incidentale
a) L'appellante incidentale obietta che nella sua precedente decisione questa Camera si è limitata a definire pacifica la natura previdenziale delle sue spettanze di “trattamento di fine rapporto”, che tuttavia solo i dispositivi acquistano forza di giudicato e che il computo di tali averi è stato rinviato al Pre-tore. Egli sostiene così, richiamandosi a giurisprudenza e dottrina italiana, che il “trattamento di fine rapporto” è un emolumento contributivo la cui corresponsione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che solo dopo la riforma del 2005 tali averi possono confluire in un fondo di previdenza complementare, il quale attribuirà al lavoratore una pensione privata accanto alla pensione garantita dal sistema previdenziale obbligatorio nazionale. A suo parere, dunque, nella misura in cui è rimasto in azienda, il suo “trattamento di fine rapporto” costituisce un credito nei confronti del datore di lavoro, credito che non sarà mai corrisposto, visto l'intervenuto fallimento. Nella misura in cui è stato versato in un fondo pensionistico privato, poi, quel credito corrisponde a un avere previdenziale del “terzo pilastro”, al quale l'art. 124e CC non è applicabile.
c) La convenuta eccepisce che nel precedente giudizio questa Camera non ha accertato solo la natura previdenziale delle spettanze di “trattamento di fine rapporto” facenti capo all'ex marito, ma ha stabilito altresì che la loro liquidazione sarebbe dovuta avvenire mediante liquidazione in capitale o rendita a norma dell'art. 124e CC.
d) Una decisione di rinvio vincola per principio l'autorità cui è destinata. Nel precedente giudizio questa Camera ha rilevato come non fosse in discussione “che le spettanze del marito in Italia denominate ‘trattamento di fine rapporto (TFR)’ e regolate agli art. 2120 segg. del Codice civile italiano configurino averi previdenziali” e che “tanto le spettanze di AP 1 in Svizzera quanto le spettanze del marito in Italia” sono soggette a conguaglio sotto forma di indennità adeguata mediante liquidazione in capitale o rendita nel senso dell'art. 124e CC. Ha rinviato così gli atti al Pretore per accertare tali spettanze e definire l'ammontare dell'indennità adeguata (sentenza citata, consid. 14, 18 e 19). Ciò non lascia spazio a una rivalutazione del carattere previdenziale delle spettanze di “trattamento di fine rapporto” che pertengono all'appellante incidentale. La giurisprudenza e la dottrina italiana richiamate dall'interessato esulano manifestamente dai limiti del rinvio e nulla mutano al proposito. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che in un caso analogo il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un coniuge titolare di spettanze di “trattamento di fine rapporto” accumulate in Ita-lia, il quale contestava – con argomenti analoghi a quelli
addotti dall'attore – l'accertamento dell'autorità cantonale che qualificava tali pretese come averi di previdenza professionale (sentenza del Tribunale federale 5A_422/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 6.2.1). Sul fallimento del datore di lavoro dell'appellante incidentale si tornerà in appresso (consid. 7d).
Per l'attore sussistono in concreto motivi gravi che fanno apparire iniqua la divisione a metà della sua spettanza di “trattamento di fine rapporto” e che giustificano di rifiutare all'ex moglie ogni adeguata indennità nel senso dell'art. 124e CC.
a) Il primo giudice, premesso che per giurisprudenza un siffatto rifiuto presuppone una situazione manifestamente iniqua, ha ritenuto che l'eventuale patrimonio accantonato dalla convenuta non basta per rifiutare una suddivisione degli averi previdenziali, anche l'ex marito disponendo verosimilmente di capitali rilevanti in seguito alla vendita dell'abitazione coniugale. Né può essere rimproverato all'ex moglie – egli ha continuato – di avere percepito i contributi alimentari stabiliti in pendenza di causa o di avere proceduto all'incasso delle sue spettanze in liquidazione del regime matrimoniale. Quanto all'attuale situazione lavorativa dell'attore, il Pretore non è stato in grado di accertare il relativo reddito sulla base della documentazione agli atti. In definitiva, a suo parere, le circostanze evocate da AO 1 non permettono di ravvisare un'iniquità manifesta che giustifichi di derogare al principio del riparto paritario degli averi previdenziali (sentenza impugnata, pag. 4 in basso).
b) L'appellante incidentale obietta che l'abitazione coniugale, il cui valore è stato stimato in fr. 1 360 000.– ai fini della liquidazione del regime dei beni, è stata svenduta in realtà il 13 aprile 2021 a fr. 910 000.–, essendo egli stato obbligato ad alienarla per evitarne la messa all'incanto in seguito della procedura esecutiva avviata dalla convenuta. Una volta estinti i debiti e pagate le spese – egli prosegue – a lui sono rimasti solo fr. 78 006.67, mentre l'ex moglie ha ottenuto fr. 358 235.10, onde uno squilibrio che “urta il sentimento comune di giustizia e equità”. L'attore si duole altresì dei contributi “ingiustamente versati pendente procedura di appello”, sostenendo che la convenuta ha procrastinato la causa allo scopo di continuare a riscuotere i contributi provvisionali (per complessivi fr. 28 930.–). A suo parere, inoltre, occorre tenere conto dei “contributi ingiustamente versati pendente procedura di primo grado” – a suo avviso accumulati dall'ex moglie – di com-
plessivi fr. 214 972.50, in ragione di una rata per il rimborso di un mutuo mai effettuato inserita nel fabbisogno minimo di lei e delle eccedenze mensili sul suo fabbisogno minimo. Per di più, egli soggiunge, dopo il fallimento del suo datore di lavoro egli ha trovato unicamente un'attività su chiamata con una retribuzione oraria di fr. 18.55, mentre la convenuta ha conservato il proprio impiego con un reddito di fr. 4175.– mensili netti che le consente di mettere da parte nuovi averi previdenziali. In simili circostanze non si giustifica indennità alcuna in favore di lei.
c) La convenuta sottolinea che l'immobile è stato attribuito all'attore su sua richiesta e che la vendita è stata una scelta di lui, né si può rimproverarle di avere legittimamente incassato quanto riconosciutole in liquidazione patrimoniale. Essa fa valere altresì che al riguardo i fatti addotti in appello, nuovi, sono irricevibili. Quanto ai contributi provvisionali, l'interessata obietta di avere percepito quanto era in suo diritto e che, seppure non avesse riappianato un debito, quel passivo rimane a suo carico. A mente sua inoltre l'ex marito non ha recato alcuna prova del fatto che essa avrebbe cumulato risparmi durante la procedura di divorzio né, tanto meno, ha dimostrato quale sia il suo reddito attuale e l'impossibilità di versare nuovi contributi previdenziali. In definitiva, essa epiloga, l'attore non ha dimostrato gli estremi per derogare alla suddivisione a metà degli averi previdenziali.
d) L'indennità adeguata dell'art. 124e cpv. 1 CC è stabilita secondo il diritto e l'equità, una volta valutate le circostanze concrete. Il giudice deve fondarsi così sul principio dell'art. 123 cpv. 1 CC, che prevede il riparto a metà degli averi di previdenza accumulati dai coniugi, ma deve evitare anche ogni schematismo e può adattare l'importo così ottenuto per tenere conto la situazione globale delle parti. In tale ambito egli può ispirarsi ai principi degli art. 124a e 124b cpv. 2 e 3 CC per rifiutare totalmente o in parte un'indennità adeguata al coniuge creditore o, al contrario, per concedergli una quota superiore (sentenza del Tribunale federale 5A_679/2019 del 19 maggio 2021 consid. 5.3 con numerosi rinvii).
e) Secondo l'art. 124b cpv. 2 CC un rifiuto si giustifica se sussistono motivi gravi, in particolare ove la divisione per metà appaia iniqua sotto il profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dopo il divorzio (n. 1) oppu-
re dei bisogni previdenziali dei coniugi, in particolare tenuto conto della loro differenza di età (n. 2). Le condizioni poste dall'attuale disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2017, sono meno severe di quelle previste dal diritto previgente, che esigeva una divisione “manifestamente iniqua” (DTF 145 III 60 consid. 5.3.2 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2016.36/37 del 28 febbraio 2018 consid. 9m; Leuba/Meier/Papaux Van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berna 2021, pag. 195 n. 508; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 5 e 18 ad art. 124b; Jungo/Grütter in: FamKomm Scheidung, 4ª edizione, n. 12 ad art. 124b). Inoltre l'enumerazione non è esaustiva, sicché il giudice può tenere conto, oltre che di circostanze in cui si ravvisi un abuso di diritto, di altri gravi motivi come – ad esempio – la violazione da parte di un coniuge del dovere di contribuire al mantenimento della famiglia (DTF 145 III 56). Una deroga al riparto paritario resta, in ogni modo, un'eccezione (sentenza del Tribunale federale 5A_277/2021 del 30 novembre 2021 consid. 7.1.2).
f) Per quanto attiene alla differenza degli importi che le parti hanno ricavato dall'alienazione dell'alloggio coniugale, a ragione la convenuta fa notare che tali dati sono addotti per la prima volta in appello. Certo, già davanti al Pretore l'interessato lamentava di aver dovuto svendere l'abitazione per fr. 910 000.– e che l'ex moglie aveva ottenuto “più di quanto avrebbe percepito se avesse tenuto lei la casa”, ma egli non indicava neppure per ordine di grandezza quanto gli sarebbe rimasto dopo avere pagato i debiti e le spese (memoriali del 23 febbraio 2021, pag. 2 e del 18 marzo 2021, pag. 4 n. 4.2). Ora, il principio inquisitorio illimitato, applicabile in prima sede, governa la divisione della previdenza professionale laddove si tratti di verificare l'entità di una prestazione d'uscita (compresi gli averi di libero passaggio e i prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione) o l'insorgere di un caso di previdenza (DTF 129 III 486 consid. 3.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_392/2021 del 20 luglio 2021consid. 3.4.1.1). Non vale quindi per l'accertamento di gravi motivi nel senso dell'art. 124b cpv. 2 CC (Leuba/Meier/ Papaux Van Delden, op. cit., pag. 197 n. 512 con rinvio).
Trattandosi così di una materia governata dal principio dispositivo, in secondo grado continua dunque ad applicarsi l'art. 317 cpv. 1 CPC, secondo cui nuovi fatti sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze. Spetta alla parte che intende valersi di simile facoltà indicare i motivi che le hanno impedito di sottoporre tali elementi al primo giudice nonostante la diligenza che si poteva esigere da lei (DTF 144 III 349 consid. 4.2.1 con rinvii). Motivi che giustifichino di ammettere per la prima volta in appello i dati relativi alla destinazione del prezzo di vendita dell'immobile l'appellante adesivo non ne adduce e nemmeno se ne ravvisano, se si considera che la compravendita è stata stipulata – stando alle allegazioni dell'interessato – il 13 aprile 2021 e che l'istruttoria è stata chiusa il 23 aprile 2021 senza obiezioni da parte sua. L'argomento non può dunque essere considerato ora ai fini del giudizio.
Ciò posto, mere differenze nella situazione patrimoniale e nelle prospettive reddituali dei coniugi non bastano per scostarsi dal riparto a metà degli averi di previdenza accumulati durante il matrimonio e non tutte le disparità che risultano dalla divisione a metà della previdenza professionale, o che la divisione lascia sussistere, sono motivi gravi (FF 2013 pag. 4182). In concreto sono state riconosciute all'interessato, con il divorzio, spettanze nello scioglimento della comproprietà immobiliare finanche superiori a quelle dell'ex moglie e anche nella liquidazione del regime dei beni AO 1 ha potuto partecipare all'aumento degli acquisti di lei (I CCA, sentenza inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020 consid. 6h, 6i e 10). La situazione non è dunque paragonabile alle ipotesi prospettate dalla dottrina, ad esempio nel caso di coniugi che hanno adottato la separazione dei beni (Leuba/ Meier/Papaux Van Delden, op. cit., pag. 197 n. 513 con rinvii; Geiser, op. cit. n. 19 ad art. 124b CC; Jungo/Grütter, op. cit., n. 14 ad art. 124b). Nel quadro della sentenza di divorzio, infatti, la situazione economica delle parti appariva equilibrata.
Non si disconosce che nel frattempo l'immobile è stato venduto a un prezzo nettamente inferiore a quello stimato nel calcolo del compenso per lo scioglimento della comproprietà immobiliare (doc. M), sicché gli equilibri scaturiti dalla sentenza di divorzio si sono modificati a detrimento dell'attore. Ciò si riconduce tuttavia alla strategia processuale dell'attore medesimo, il quale, anche dopo avere preso atto delle risultanze peritali e delle richieste di giudizio della convenuta, ha preteso l'assegnazione della comproprietà senza considerare – o quanto meno sottacendo al giudice del divorzio – che avrebbe potuto incontrare difficoltà nel versare all'ex moglie il compenso dell'art. 205 cpv. 2 CC. E gli interessi economici dell'ex moglie nell'ottenere quel pagamento erano altrettanto legittimi rispetto a quelli che l'attore ha addotto per postulare l'attribuzione della proprietà sull'immobile (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_24/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 5.2). In simili circostanze le allegazioni dell'appellante incidentale, a prescindere dalla loro limitata ricevibilità, non avrebbero potuto giustificare, sotto il profilo dell'equità, una deroga al riparto paritario della previdenza.
g) In relazione ai contributi versati all'ex moglie durante la causa di divorzio e in pendenza di appello, l'attore non ha dimostrato che costei non li abbia destinati al mantenimento e abbia accantonato risparmi tali da far apparire iniqua la divisione per metà. Ad ogni buon conto il contributo di mantenimento determinato nella procedura a tutela dell'unione coniugale si fondava sul metodo di calcolo consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà, e garantiva così a entrambi il medesimo margine disponibile sul fabbisogno minimo (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2012.38 del 10 marzo 2014 consid. 4 e 9). Avesse inteso contestare una posta del fabbisogno minimo dell'ex moglie o far valere cambiamenti nella rispettiva situazione finanziaria, l'attore avrebbe potuto chiedere la modifica di quel contributo (art. 276 cpv. 2 e 3 CPC) o chiedere che la soppressione dell'obbligo di mantenimento pronunciata con la sentenza di divorzio decorresse già da quel momento (art. 126 cpv. 1 CC). Le sue doglianze sono lungi dunque da sostanziare estremi di iniquità.
h) Per quanto attiene alla pretesa disparità dei redditi degli ex coniugi, l'appellante adesivo non si confronta con la motivazione del Pretore, il quale ha ritenuto impossibile accertare il suo reddito mensile sulla base della documentazione agli atti (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Nel suo memoriale l'attore ribadisce di percepire una retribuzione oraria di fr. 18.55, ma non pretende che sia possibile stimare dal solo contratto di lavoro le sue entrate mensili o dedurre da ciò soltanto la sua incapacità di accantonare contributi previdenziali (doc. I). Su tal punto l'appello incidentale si rivela finanche irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CC). Si aggiunga che, secondo taluni autori, lacune previdenziali dopo il divorzio possono essere prese in considerazione solo nel quadro dell'art. 124b cpv. 3 CC, ovvero nel caso di un'incapacità di guadagno per motivi riconducibili alla cura dei figli comuni dopo il divorzio (Leuba/Meier/Papaux Van Delden, op. cit., pag. 196 n. 511 e pag. 200 n. 517). In definitiva l'interessato non ha sostanziato quindi gli estremi per rifiutare all'ex moglie un'adeguata indennità nel senso dell'art. 124e CC.
all'11 aprile 2014 e al netto delle imposte, sicché ammonta in realtà a € 23 239.78, pari a fr. 27 943.51 al tasso di cambio di quel momento.
a) Il Pretore ha accertato gli averi previdenziali dell'ex marito sulla base della citata “certificazione unica 2015”, relativa al 2014, dalla quale risulta che dal 1° gennaio 2001 egli ha maturato un “trattamento di fine rapporto (TFR)” di € 57 063.45 presso il precedente datore di lavoro, oltre a € 35 060.92 dal 1° gennaio 2007 versati su un fondo. Considerato che tale attestazione è un documento di carattere nazionale dell'Agenzia delle entrate italiana, egli ha ritenuto che gli importi sono indicati in euro e non in franchi svizzeri. Ne ha valutato quindi il corrispettivo, al tasso di cambio al momento del giudizio di 1.09, in complessivi fr. 100 415.56 (sentenza impugnata, pag. 3 in alto). Più oltre egli ha calcolato l'indennità adeguata in favore dell'ex moglie in fr. 50 207.80, suddividendo tale importo a metà (sentenza impugnata, pag. 5).
b) L'appellante incidentale fa valere che secondo la sua busta paga del dicembre 2014 il “trattamento di fine rapporto” in azienda ammontava a fr. 46 879.33, compresi fr. 6054.22 maturati durante l'intero 2014. Egli calcola così le sue spettanze l'11 aprile 2014, data del “divorzio” (recte: della litispendenza), in fr. 42 338.66, rispettivamente in € 35 211.79 al tasso di cambio del 31 dicembre 2014. Egli dichiara inoltre che tali averi sono soggetti a tassazione separata, con un onere d'imposta che egli calcola in € 11 972.–, onde un capitale netto di € 23 239.78, pari a fr. 27 943.51, sempre che tale importo gli sia effettivamente versato, visto il fallimento del datore di lavoro.
c) La convenuta allega che nella sua precedente sentenza questa Camera ha accertato gli averi previdenziali del marito in € 114 711.90 e che il doc. P certifica averi per complessivi € 92 124.37. Essa contesta altresì che i calcoli dell'ex marito trovino giustificazione negli atti. Quest'ultima obiezione non è fondata. In realtà il precedente giudizio di questa Camera non contiene accertamenti sulla consistenza degli averi previdenziali di AO 1, tant'è che gli atti sono stati ritornati al Pretore proprio per integrare l'istruttoria (anche) su tale aspetto. La cifra menzionata dalla convenuta si riferiva unicamente alle censure da lei formulate in quella procedura di appello (sentenza inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020 consid. 12, 18 e 19). Sulla quantificazione degli averi previdenziali dell'attore, pertanto, la precedente sentenza non vincola il giudice del rinvio.
d) Che il fallimento della __________ S.p.A., precedente datrice di lavoro dell'attore, sollevasse incognite sulla sorte del “trattamento di fine rapporto” rimasto in azienda era stato sottolineato anche nella precedente sentenza di questa Camera (consid. 18). L'interessato tuttavia non ha recato il minimo elemento di prova atto a dimostrare che le spettanze attestate dalla documentazione agli atti non gli saranno più corrisposte (cfr. doc. C). Inoltre l'attore fonda i suoi calcoli sui dati che risultano dalla sua busta paga del dicembre 2014 (doc. I), ma non spiega perché il documento considerato dal Pretore, che costituisce pur sempre una certificazione all'attenzione dell'autorità fiscale italiana e dalla quale risultano averi ben più elevati, non sia attendibile (doc. P). Per di più, l'appellante incidentale si diffonde in calcoli sulla valutazione delle spettanze maturate pro rata nel 2014 fino all'avvio della causa di divorzio, sulla presumibile imposta a suo carico e sull'ammontare delle sue spettanze di “trattamento di fine rapporto” al netto degli oneri fiscali, ma non indica, per finire, di quanto andrebbe ridotta l'indennità adeguata stabilita nella decisione impugnata. Se non che, anche in materia di divisione della previdenza professionale, per essere ricevibili pretese e contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate (sentenza del Tribunale federale 5A_346/2016 del 29 giugno 2017 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 143 III 361; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_194/2020 del 5 novembre 2020 consid 1.1). Ne segue che al riguardo l'appello che si rivela una volta ancora irricevibile per carenza di requisiti formali.
III. Sulle spese processuali e le ripetibili di appello
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: I. L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata sono così riformata:
Le spese processuali di fr. 22 000.– (compresi i costi per la perizia e per il successivo complemento di fr. 5207.75, il richiamo di documenti per fr. 601.– e le indennità per i testimoni di complessivi fr. 80.–) sono poste per tre settimi a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta.
La convenuta è condannata a versare all'attore fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese dell'appello principale, di fr. 2000.–, sono poste per sette ottavi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante principale rifonderà fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello incidentale è respinto.
IV. Le spese dell'appello incidentale, di fr. 3000.–, sono poste a
carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 4000.– per ripetibili.
V. Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).