Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2020.9
Entscheidungsdatum
29.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2020.9

Lugano 29 marzo 2021/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente per statuire nella causa OR.2019.40 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 7 marzo 2019 dall'

AO 1 (patrocinata dagli avvocati PA 2 e )

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 30 gennaio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 10 dicembre 2019;

Ritenuto

in fatto: A. Il 15 settembre 2012 AO 1 ha appaltato all'AP 1 la ristrutturazione di una villa e l'edificazione di una nuova villa accanto a quella esistente sulla sua particella n. 678 RFD di __________, come pure la costruzione di una piscina e di un locale interrato con giardino pensile, per complessivi fr. 2 450 000.– più IVA. Nel corso dei lavori inoltre essa ha commissionato modifiche e opere supplementari per fr. 140 000.– nel febbraio del 2013, per fr. 520 000.– il 23 maggio successivo e per almeno fr. 325 781.30 il 31 ottobre seguente. Il 12 mag­gio 2014 essa ha poi frazionato la particella n. 678, su cui sorge la villa ristrutturata, ricavando la nuova particella n. 883 RFD di __________, sulla quale si trova la seconda villa. Infine con raccomandata del 10 settembre 2014 AP 1 ha rescisso il contratto di appalto.

B. L'8 gennaio 2015 AO 1 ha inviato alla committente una fattura finale a saldo di fr. 1 482 065.30 complessivi (fr. 5 199 124.30, meno acconti per fr. 3 717 059.–), IVA inclusa. Simultaneamente essa si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo che in suo favore fosse iscritta provvisoriamente un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 787 955.85 con interessi al 5% dall'11 settembre 2014 sulla particella n. 678 e un'altra ipoteca di fr. 694 112.95 con interessi al 5% dall'11 settembre 2014 sulla particella n. 883. Con decreto cautelare di quello stesso giorno, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato le iscrizioni richieste (inc. CA.2015.6).

C. Esperiti il contraddittorio e chiusa l'istruttoria, con sentenza del 2 ottobre 2017 il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato la cancellazione delle due ipoteche legali litigiose (inc. SO.2015.63). Adita dall'AO 1, il 5 ottobre 2018 questa Camera ha parzialmente accolto l'appello della ditta, nel senso che ha ordinato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 711 526.40 con interessi al 5% dall'11 settembre 2014 sulla particella n. 678 e di un'altra ipoteca di fr. 625 177.30 con interessi al 5% dall'11 settembre 2014 sulla particella n. 883 RFD di __________ (inc. 11.2017.95). Contestualmente essa ha disposto, fra l'altro, quanto segue:

  1. All'istante è assegnato un termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.

D. Il 12 dicembre 2018 AO 1 si è rivolta al Pretore perché fosse prorogato di 60 giorni il termine entro cui introdurre la causa volta all'iscrizione definitiva, dicendosi intenzionata a presentare contestualmente – “nell'ottica dell'economia processuale” – anche l'azione creditoria (inc. SO.2015.63). Con osservazioni del 21 dicembre 2018 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza di proroga, a mente sua tardiva poiché introdotta allorché il termine fissato da questa Camera era già scaduto, e ha instato per la cancellazione delle due ipoteche legali iscritte in via provvisoria. Sull'istanza di proroga il Pretore non ha statuito.

E. Il 7 marzo 2019 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore, postulando l'iscrizione definitiva delle due ipoteche legali annotate in via provvisoria. La convenuta ha contestato anzitutto il 25 marzo 2019 la tempestività dell'azione, ribadendo che il termine fissato all'attrice per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva era già scaduto quando il 12 dicembre 2018 la ditta ha presentato l'istanza di proroga. Essa ha proposto così di sospendere il termine per la risposta fino a una decisione sulla tempestività dell'azione e – risultasse questa tardiva – di cancellare le ipoteche legali annotate in via provvisoria. Con ordinanza del 29 marzo 2019 il Pretore ha limitato il processo alla questione riguardante la tempestività della petizione. Mediante osservazioni dell'11 aprile 2019 l'attrice ha addotto di avere agito in tempo utile, affermando di avere chiesto una dilazione del termine prima della relativa scadenza e di ave­re inoltrato la petizione prima che il Pretore statuisse sull'istanza di proroga. Non sono state assunte prove.

F. Statuendo il 10 dicembre 2019, il Pretore ha respinto la prospettata tardività della petizione con l'argomento che la sentenza emanata il 5 ottobre 2018 da questa Camera non contiene l'avvertenza – fondata sull'art. 263 CPC – secondo cui il decorso infruttuoso del termine avrebbe comportato la cancellazione delle iscrizioni provvisorie. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico della convenuta. Non sono state assegnate ripetibili, l'attrice non avendone sollecitate.

G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 gennaio 2020 per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di dichiarare la petizione tardiva, e come tale irricevibile, e di ordinare la cancellazione delle due ipoteche legali iscritte in via provvisoria. Nelle sue osservazioni del 17 aprile 2020 AO 1 propone di respingere l'appello. In una replica spontanea del 5 maggio 2020 l'appellante ha ribadito la propria posizione. Altrettanto ha fatto l'attrice in una duplica spontanea del 18 maggio 2020.

Considerando

in diritto 1. La decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è “incidentale” nel senso dell'art. 237 cpv. 1 CPC se un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria superiore può portare im­mediatamente all'emanazione di una decisione finale e con ciò si può conseguire un importante risparmio di tempo o di spese (RtiD I-2016 pag. 717 n. 39c consid. 2). Ciò premesso, una deci-sione incidentale emanata nell'ambito di una procedura ordinaria è impugnabile a titolo indipendente entro 30 giorni (art. 237 cpv. 2 in relazione con l'art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l'eventuale tardività della petizione metterebbe subito fine alla causa, con un importante risparmio di tempo o di spese. La decisione impugnata è dunque incidentale. Quanto al valore litigioso, in concre­to tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle due ipoteche legali in discussione davanti al Pretore (fr. 1 336 703.70 complessivi).

  1. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice di AP 1 il 19 dicembre 2019 (traccia dell'invio n. __________, agli atti), di modo che il termine d'impugnazione è rimasto sospeso fino al 2 gennaio 2020 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Introdotto il 30 gennaio 2020, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

Contrariamente all'opinione dell'appellante (replica spontanea, punto n. 4), sono tempestive anche le osservazioni della ditta attrice. L'invito a esprimersi entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC) è pervenuto ai patrocinatori dell'AO 1 il 20 febbraio 2020 (doc. 3 accluso alla duplica spontanea). Il termine è cominciato a decorrere così il 21 febbraio 2020 e sarebbe scaduto il 21 marzo 2020. Quello stesso 21 marzo 2020 è entrata in vigore tuttavia l'ordinanza del Consiglio federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), che ha anticipato a quel momento l'inizio delle ferie giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. E a quel momento l'attrice aveva ancora un giorno utile a disposizione. Introdotto il 17 aprile 2020, il memoriale in esame è stato presentato perciò in tempo utile.

Per quanto attiene ai memoriali spontanei di replica e duplica, essi andavano presentati “con sollecitudine” (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020 consid. 4). Nel caso specifico l'attrice ha ricevuto le osservazioni all'appello il 22 aprile 2020 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti) e ha inoltrato la replica spontanea il 5 maggio 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), 13 giorni dopo la notifica, lasso di tempo che può ancora considerarsi ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_610/2016 del 16 gennaio 2017 con-sid. 2.2, in: RSPC 2017 pag. 209). Altrettanto vale per la duplica spontanea, depositata il 18 maggio 2020, 11 giorni dopo la notificazione della replica spontanea (doc. 1 accluso alla duplica spontanea).

  1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che il 7 mar­zo 2019 (inoltro della petizione) il termine di 30 giorni assegnato da questa Camera il 5 ottobre 2018 all'AO 1 per chiedere giudizialmente l'iscrizione definitiva delle due ipoteche legali (inc. 11.2017.95) era “già da tempo scaduto”. Siccome però – egli ha proseguito – la decisione che autorizza l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori configura un provvedimento cautelare prima della pendenza della causa (nel senso dell'art. 263 CPC), all'istante andava non solo assegnato un termine per promuovere l'azione di merito, ma andava anche “esplicitamente comminata la conseguenza della decadenza del provvedimento cautelare in caso di inosservanza del termi­ne”. In difetto di una tale avvertenza nella decisione del 5 ottobre 2018, a suo avviso la mera scadenza infruttuosa del termine di 30 giorni non doveva recare pregiudizio all'attrice. Per tale ragione egli ha considerato la petizione del 7 marzo 2019 ricevibile, a prescindere dal fatto – ritenuto da lui senza rilievo – che l'attrice non abbia ottenuto una proroga del termine (sentenza impugnata, pag. 2 seg.).

  2. Ripercorsa la cronistoria della vicenda, AP 1 censura un'erronea applicazione del diritto. Essa invoca la sentenza DTF 143 III 554, ricordando che il termine fissato dal giudice in virtù dell'art. 961 cpv. 3 CC per far valere giudizialmente una pretesa dopo avere accordato un'iscrizione provvisoria nel registro fondiario è di natura sostanziale e la sua inosservanza comporta la perenzione del diritto. In quel precedente – essa soggiunge – il Tribunale federale ha precisato che le disposizioni del Codice di procedura civile non sono applicabili al termine dell'art. 961 cpv. 3 CC e che quest'ultimo non è stato abrogato con l'entrata in vigore del­l'art. 263 CPC. Ciò posto, alla ditta non era necessario impartire una comminatoria a norma dell'art. 263 CPC. Di conseguenza – conclude l'appellante – il mancato avvertimento nella decisione del 5 ottobre 2018 non poteva influire sul decorso del termine assegnato. E poiché – come ha accertato il Pretore – quel termine era già ampiamente scaduto il 7 marzo 2019, la petizione risulta tardiva e va dichiarata irricevibile.

  3. Nelle sue osservazioni la ditta attrice propone di dichiarare l'appello irricevibile per carenza di motivazione, la convenuta non confrontandosi a suo avviso con gli argomenti del Pretore, ma limitandosi a esporre la propria opinione. Ora, un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglian-ze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugna­ta, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_577/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5). Nella fattispecie l'appello adempie tali requisiti minimi. La convenuta non manca di confrontarsi infatti con il giudizio impugnato e spiega perché l'assenza di una comminatoria giusta l'art. 263 CPC nella sentenza del 5 ottobre 2018 di questa Camera non poteva sanare il decorso infruttuoso del termine di 30 giorni. Nelle circostanze descritte l'appello è sicuramente ricevibile.

  4. Sempre nelle osservazioni all'appello l'attrice contesta che la petizione sia stata introdotta quando il termine di 30 giorni assegnatole il 5 ottobre 2018 da questa Camera per chiedere l'iscrizione definitiva delle due ipoteche legali era ormai scaduto. Essa sottolinea di avere addotto tanto nell'istanza di proroga al Pretore del 12 dicembre 2018 quanto nella petizione che quel termine sarebbe cominciato a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza di appello e sarebbe scaduto quindi, tenuto conto del termine per ricorrere al Tribunale federa­le, il 12 dicembre 2018, giorno in cui ha essa presentato l'istan­za di proro­ga. A suo parere la doman­da era dunque tempestiva. E siccome questa esplicava effetto sospensivo, anche la petizione inoltrata prima che il Pretore statuisse sulla domanda di proroga è da considerare tale.

La convenuta oppone, da parte sua, che il termine di 30 gior­ni per chiedere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale è cominciato a decorrere dalla notificazione della sentenza del 5 ottobre 2018 e non dalla scadenza del termine per un eventuale ricorso al Tribunale federale, sfornito di effetto sospensivo. A men­te sua, il termine per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali, cominciato a decorrere il 12 ottobre 2018, è scaduto così il 12 novembre successivo, onde la tardività dell'istan­za di proroga e – conseguentemente – della petizione.

a) Per quanto riguarda il termine di 30 giorni entro cui promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali impartito all'AO 1 da questa Camera nella sentenza del 5 ottobre 2018, è vero che il Pretore non spiega come abbia raggiunto – di fron­te alle divergenti posizioni delle parti – la “meridiana eviden­za” circa il decorso infruttuoso del termine. Ciò non ha impedito tuttavia all'attrice di ribadire la propria posizione davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. L'eventuale carenza di motivazione della decisio­ne impugnata può dunque reputarsi sanata (v. DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con rimandi).

b) L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato se entro i quattro mesi l'artigiano o imprenditore ottiene almeno un'iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e art. 76 cpv. 3 ORF). Se accoglie la richiesta di iscrizione provvisoria, il giudice ne stabilisce la durata e gli effetti, fissando se occorre all'artigiano o imprenditore un termine per chiedere nelle vie ordinarie – senza conciliazione previa (art. 198 lett. h CPC) – l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC). Il giudice può prorogare il termine, purché la richiesta preceda la scadenza del medesimo (RtiD I-2018 pag. 695 consid. 5 con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.115 del 5 ottobre 2020 consid. 5 con riferimenti).

c) Per quel che attiene alla decorrenza del termine, in concreto la sentenza emanata il 5 ottobre 2018 da questa Camera è passata in giudicato al momento della sua notificazione. Un ricorso al Tribunale federale non impedisce infatti il passaggio in giudicato di una decisione cantonale di appello (DTF 146 III 284). Certo, ove si tratti di una decisione costitutiva il ricorso in materia civile ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF), ciò che parrebbe inibire anche il passaggio in giudicato (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4). Una sentenza sul-l'iscri­zione provvisoria di un'ipoteca legale non sembra tuttavia avere carattere costitutivo. In casi del genere Schumacher prospet­ta invero un'applicazione analogica dell'art. 103 cpv. 2 lett. a LTF, ma riconosce che in materia di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori il giudice non pronuncia una sentenza costitutiva nel vero senso del termine, giacché l'effetto costitutivo interviene soltanto con l'iscrizione del pegno da parte dell'ufficiale del registro fondiario (Das Bauhandwerker-pfand­recht, 3ª edizione, pag. 530 n. 1446). Comunque sia, e come si vedrà senza indugio, la petizione dell'AO 1 si dimostra tardiva quand'anche la sentenza emanata il 5 ottobre 2018 da questa Camera fosse passata in giudicato solo con la scadenza del termine per ricorrere al Tribunale federale.

d) Nella fattispecie la sentenza di questa Camera è stata notificata all'AO 1, come l'impresa stessa ammette (petizione, pag. 2), l'11 ottobre 2018. Il termine di 30 giorni sareb­be giunto a scadenza così sabato 10 novembre 2018, salvo protrarsi a lune­dì 12 novembre 2018 in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Quel 12 novembre 2018 la ditta ha chiesto al Pretore una proroga di 60 giorni (sopra, lett. D). V'è da interrogarsi se l'istanza non andasse diretta a questa Camera (il termine non era stato fissato dal Pretore), ma al riguardo si può transigere e partire dal presupposto che la richiesta abbia impedito la scadenza del termine (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.115 del 5 ottobre 2020 consid. 8 con riferimen­ti). Se il Pretore avesse accolto l'istanza (al riguardo il Pretore non ha nemmeno statuito), AO 1 avrebbe dovuto così intentare l'azione tendente all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali entro il 12 gennaio 2019. Né essa pote­va attendersi in buona fede che la protrazione eccedes­se la dilazione di 60 giorni da essa medesima richiesta, tanto me­no ove si pen­si che di regola il termine massimo entro cui promuovere un'azione tendente all'iscrizione definitiva di

un'ipoteca legale non deve eccedere tre mesi (Bohnet,

L'hypo­thèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure suis­se in: Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – fond et procédure, Basilea 2012, pag. 86 n. 110). La causa invece è stata avviata solo il 7 marzo 2019. La petizione era dunque manifestamente tardiva. Sotto questo profilo la decisione impugnata sfugge alla critica.

  1. Rimane da esaminare se – come reputa il Pretore – nonostante sia tardiva la petizione va ritenuta depositata in tempo utile perché il termine fissato da questa Camera nella sentenza del 5 ottobre 2018 non era munito della comminatoria secondo cui le iscrizioni provvisorie delle due ipoteche legali sarebbero state cancellate ove il termine fosse decorso infruttuoso. Ora, come si è ricordato dianzi (consid. 6b), l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire al più tardi entro quattro mesi dal compimento del lavoro. Il termine è salvaguardato se entro quattro mesi l'artigiano o imprenditore ottiene almeno – come detto – un'iscrizione provvisoria. Se accorda l'iscrizione provvisoria, il giudice ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti, fissando – se occorre – un termine per far valere giudizialmente la pretesa (art. 961 cpv. 3 CC). La durata dell'iscrizione provvisoria può dunque essere stabilita in due modi: il giudice può definire un perio­do determinato di validità oppure assegnare all'artigiano o imprenditore un termine per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, facendo così perdurare la validità dell'iscrizione provvisoria fino alla decisione finale di tale causa (DTF 143 III 555 consid. 2.1 con rinvii). Nella sentenza del 5 ottobre 2018 questa Camera ha optato per la seconda possibilità.

a) La comminatoria per cui un provvedimento cautelare decretato prima della pendenza della causa decade qualora l'istan­te non introduca il processo di merito entro la scadenza del termine impartitogli è prescritta dall'art. 263 CPC. Si applica perciò ai termini fissati dal giudice in virtù del Codice di procedura civile. Il Tribunale federale ha avuto modo di specificare tuttavia che il termine per promuovere l'azione vol­ta al-l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale è fissato dal giudice all'artigiano o imprenditore in virtù del­l'art. 961 cpv. 3 in fine CC, non dell'art. 263 CPC. Si tratta di un termine di diritto sostanziale, non procedurale (DTF 143 III 556 consid. 2.5.1). E le regole processuali del Codice di procedura civile non si applicano al computo dei termini di diritto sostanziale. Di conseguenza al computo dei termini di diritto sostanziale non si applicano nemmeno le sospensioni dei termini disposte dal­l'art. 145 cpv. 1 CPC (DTF 143 III 557 consid. 2.5.2). In sintesi, né l'art. 145 cpv. 1 CPC né l'art. 263 CPC si applicano al computo del termine fissato a norma dell'art. 961 cpv. 3 in fine CC (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 311 nota 32 a piè di pagina). Quel termine inoltre è perentorio, seppure possa essere prorogato (DTF 143 III 557 consid. 2.5.2). Sta di fatto che in concreto la proroga di 60 giorni su cui poteva contare in buona fede AO 1 è decorsa ben prima che la ditta introducesse la petizione.

b) Ne segue che l'opinione del Pretore, stando al quale nel caso in rassegna la causa volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali poteva essere promossa in ogni tempo perché questa Camera non ha comminato al­l'AO 1 l'avvertenza del­l'art. 263 CPC è doppiamente erronea. Intan­to perché – come si è visto – l'art. 263 CPC non si applica al termi­ne del­l'art. 961 cpv. 3 in fine CC entro cui promuovere l'azio­ne di merito (ciò che il Pretore avrebbe per lo meno potu­to verificare), sicché una comminatoria nel senso dell'art. 263 CPC potrà apparire opportuna, ma non è imposta dal diritto sostanziale. Inoltre perché, quand'anche si applicasse in concreto l'art. 263 CPC, l'azione di merito non potrebbe essere avviata dopo la scadenza del termine solo perché nella fissazione del termine manca la comminatoria prevista dalla norma. Tutt'al più, facendo difetto la comminatoria, una parte non patrocinata in giudizio potrebbe invocare il principio della buo­na fede (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 9 ad art. 263). Non abilita quel­la parte, in ogni mo­do, a promuovere causa in ogni momento.

c) Posto ciò, nel caso in cui un giudice assegni all'artigiano o imprenditore – come ha fatto questa Camera nella sentenza del 5 ottobre 2018 – un termine a norma dell'art. 961 cpv. 3 in fine CC per promuovere l'azione vol­ta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale e quel termine decorra infruttuoso oppure l'azione sia respinta, l'iscrizione provvisoria diviene caduca. Se il giudice però non ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare l'iscrizione provvisoria al verificarsi di simili evenienze, l'iscrizione provvisoria continua a sussiste­re. Incombe allora al proprietario del fondo chiederne la cancellazione. Se l'azio­ne volta all'iscrizione definitiva è stata

respinta, è sufficiente ch'egli presenti la sentenza, con l'attestazione di esecutività, all'ufficiale del registro fondiario (art. 963 cpv. 2 CC). Se non dispone di una sentenza, deve instare per una rettifica del registro fondiario davanti al giudi­ce (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 325 n. 2900a con rinvio a DTF 112 II 498 consid. 3).

Nella fattispecie AP 1 ha chiesto al Pretore di cancellare le due iscrizioni provvisorie sin dal 21 dicembre 2018, quando ha proposto di respingere l'istanza di proroga del termine inoltrata dal­l'AO 1 (sopra, lett. D). In appello essa ribadisce la doman­da, la quale va presa in considerazione, poiché nella sentenza del 5 ottobre 2018 questa Camera non ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a radiare le due iscrizioni provvisorie ove il termine per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva fosse decorso infruttuoso. L'ufficiale non può dunque procedere di propria iniziativa e va autorizzato, nel quadro dell'attuale decisione, non appena il termine per ricorrere al Tribunale federale sarà scaduto o un eventuale ricorso al Tribunale federale avrà avuto esito sfavorevole. La ditta attrice deve avere modo, invero, di postulare il conferimento dell'effetto sospensivo per evitare la cancellazione delle iscrizioni provvisorie in penden­za di ricorso (sopra, consid. 6c).

  1. Se ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza dell'AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà all'appellante un'adegua­ta indennità per ripetibili. Il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado segue identica sorte, fermo restando che davanti al Pretore la convenuta non aveva preteso indennità a tale titolo. Nell'appello AP 1 chiede ora che le siano rifusi fr. 5000.– per ripetibili di prima sede. Non contesta però quanto il Pretore ha accertato nel dispositivo n. 2 della sentenza impugnata (“Non vengono attribuite ripetibili all'attrice, siccome non richieste”). La pretesa è dunque nuova, senza essere fonda­ta su fatti né su mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). Va così dichiarata irricevibile.

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale (sopra, consid. 1) segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

  1. La petizione nella causa OR.2018.40 è respinta in ordine.

  2. Decorso il termine per ricorrere al Tribunale federale o in caso di ricorso al Tribunale federale con esito negativo, l'ufficiale del registro fondiario è invitato a cancellare le ipoteche legali degli artigiani e imprenditori iscritte provvisoriamente in favore dell'AO 1

– per fr. 711 526.40 con interessi sulla particella n. 678 RFD di __________ e

– per fr. 625 177.30 con interessi sulla particella n. 883 RFD di __________,

proprietà di AP 1, ordinate dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, mediante decreto cautelare dell'8 gennaio 2015.

  1. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'AO 1.

II. Le spese di appello, di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico dell'AO 1, che rifonderà al­l'appellante fr. 3000.– per ripetibili.

III. Notificazione:

– ; – avvocati e , .

Comunicazione:

– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo la decorrenza del termine per ricorrere al Tribunale federale o in caso di ricorso al Tribunale federale con esito sfavorevole, unitamente all'attestazione di esecutività);

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

22

Gerichtsentscheide

11