Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2020.8
Entscheidungsdatum
23.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2020.8

Lugano 23 giugno 2021/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2014.109 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 4 aprile 2014 dal

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 30 gennaio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 18 dicembre 2019;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1956) e AO 1 (1957) si sono sposati a __________ il 31 luglio 1987. Dal matrimonio sono nati P__________ (1989) e M__________ (1992). I coniugi vivono separati dal 2001. Con sentenza del 7 giugno 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio, omologando una convenzione in cui i coniugi hanno pattuito quanto segue:

  1. Contributo alimentare a favore della moglie signora AO 1

a) AP 1 si impegna a versare un contributo alimentare mensile a favore della moglie, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese, così composto:

– fr. 6500.– fino al 31 dicembre 2011;

– fr. 5500.– dal 1° gennaio 2012 fino al pensionamento della moglie;

– Dopo il pensionamento AP 1 verserà all'ex moglie, vita natural durante, un contributo pari alla differenza tra fr. 5500.– e la rendita AVS che essa percepirà. Detto contributo sarà al massimo di fr. 3500.–.

b) Il contributo è annualmente indicizzato al rincaro, la prima volta a gennaio 2012 e valendo quale indice di base quello di giugno 2010.

  1. Gli eventuali averi di vecchiaia LPP maturati dal matrimonio fino al 31 maggio 2010 sono divisi a metà tra i coniugi. In caso di mancata intesa sull'importo della divisione l'incarto, cresciuto in giudicato il divorzio, passerà al TCA (art. 142 CC).

  2. Il regime dei beni è sciolto e liquidato come segue:

(…)

c) Il marito versa alla moglie un importo in liquidazione onnicomprensivo di fr. 350 000.–. Detta somma verrà corrisposta a saldo di ogni reciproca pretesa (…).

L'accordo era preceduto dalla seguente premessa (n. II lett. d):

Le parti pongono a fondamento della presente convenzione i seguenti parametri e le seguenti considerazioni (art. 143 CC):

– Il marito è medico e ha un reddito mensile netto dell'ordine di fr. 30 000.– mensili;

– la moglie non ha attualmente alcun reddito proprio. Necessita di un contributo per coprire il proprio fabbisogno ma è comunque tenuta ad attivarsi per un reinserimento almeno parziale nel mondo del lavoro. Di qui la riduzione sull'alimento che entrerà in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2012 (…);

– il marito provvede direttamente al mantenimento dei figli maggiorenni ma ancora agli studi.

La sentenza di divorzio è passata in giudicato (inc. OA.2007.196 e OA.2008.50). Il 3 febbraio 2011 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che non v'erano più averi previdenziali da dividere siccome entrambi i coniugi li avevano prelevati anticipatamente (inc. 34.2010.42) e ha rinviato la causa al Pretore per nuova decisione su un'eventuale equa indennità nel senso del­l'art. 124 vCC. Statuendo il 10 giugno 2011, il Pretore ha deciso di non stabilire alcuna indennità giusta l'art. 124 vCC, giacché gli averi previdenziali prelevati erano stati considerati nella liquidazione del regime dei beni (inc. OR.2011.9). Anche tale sentenza è passata in giudicato. AP 1 si è poi risposato il 9 settembre 2011 con C__________ __________ (1971), la quale, eccettuato un periodo dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019 in cui ha lavorato come assistente di direzione e contabile al 30%, non svolge atti-vità lucrativa. Al momento del matrimonio essa aveva già una figlia, J__________ (1995), avuta da R__________ B__________.

B. Il 4 aprile 2014 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore, facendo valere che una modifica del suo statuto professionale (da medico anestesista indipenden­te a dipendente), a lui imposto dalla clinica __________ di __________, aveva comportato una diminuzione del suo guadagno. Egli ha chiesto così che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di ridurre il contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 3850.– mensili dal 4 aprile 2014 fino al pensionamento di lei e di ridurlo dopo di allora, senza limiti di tempo, alla differenza tra fr. 3850.– e la rendita AVS che sarebbe spettata alla convenuta, ma al massimo fr. 2450.– mensili. Il Pretore ha citato le parti a un'udien­za di conciliazione del 16 giugno 2014. Constatata l'impossibilità di un'intesa, egli ha impartito all'attore un termine di 30 giorni per motivare l'azione. Nel suo memoriale del 29 luglio 2014 AP 1 ha invocato anche una migliorata situazione economi­ca della moglie, la quale aveva ricevuto un'eredità dal padre, e ha chiesto di ridurre ulteriormente il contributo alimentare per lei a fr. 3520.– mensili fino al pensionamento e alla differenza tra fr. 3520.– e la rendita AVS dopo di allora, ma al massimo fr. 2240.– mensili. Nella sua risposta del 15 settembre 2014 AO 1 ha proposto di respingere la petizione.

C. Alle prime arringhe del 10 novembre 2015 l'attore si è valso di un'ulteriore contrazione del proprio stipendio e ha replicato,

postulando una nuova riduzione del contributo alimentare litigioso a fr. 3520.– mensili dal 4 aprile 2014 fino al 31 agosto 2015, a fr. 3025.– mensili dal 1° settembre 2015 fino al 28 febbraio 2021 e alla differenza fra fr. 3025.– e la rendita AVS della convenuta, ma al massimo fr. 1925.– mensili, dal 1° marzo 2021 al 31 maggio 2021, sopprimendolo in seguito con il raggiungimento dell'età pensionabile. Il dibattimento è stato aggiornato per consentire alla convenuta di presentare una duplica, che l'interessata ha inoltrato il 16 dicembre 2015 e in cui ha proposto una volta ancora di respingere la petizione. Al seguito del dibattimento, il 7 marzo 2016, le parti hanno notificato numerose pro­ve. L'istruttoria è iniziata seduta stante ed è terminata il 2 aprile 2019. Alle arringhe finali del 17 giugno 2019 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni sulla scorta di memoriali conclusivi, l'attore chiedendo nondimeno di far decorrere la modifica dal 1° gennaio 2015. Statuendo con sentenza del 18 dicembre 2019, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 4000.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 gennaio 2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di veder ridurre il contributo alimentare per AO 1 a fr. 3520.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, a fr. 3163.– mensili dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2021 (pensionamento della convenuta) e alla differenza tra fr. 3163.– e la rendita AVS di lei, ma al massimo fr. 2012.– mensili dal 1° marzo 2021 al 31 maggio 2021, sopprimendolo poi in esito al proprio pensionamento. Con osservazioni del 13 marzo 2020 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Il 21 aprile 2020 l'attore ha replicato spontaneamente, confermando il proprio punto di vista. La convenuta non ha duplicato.

Considerando

in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio passata in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le sentenze dei Pretori in tale materia sono impugnabili così entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste rag­giungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ulti­ma conclusio­ne riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove solo si consideri l'ammontare della riduzione del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore (fr. 1980.– mensili per il 2015 e fr. 2475.– mensili dal gennaio del 2016 al maggio del 2021), senza contare la postulata soppressione del contributo dal 1° giugno 2021. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore dell'attore il 19 dicembre 2019. Rimasto sospeso fino al 2 gennaio 2020 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 1° febbraio 2020, salvo protrarsi al lunedì 3 febbraio 2020 in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdot­to il 30 gennaio 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appel­lo in esame è pertanto ricevibile.

  1. All'appello l'attore acclude un estratto del sito internet dell'azien­da __________ SA di , consultato il 15 gennaio 2020 (‹www.›), per contestare che l'attività della cava di famiglia della convenuta “è stata nel frattempo dismessa”, come ha accertato invece il Pretore (sentenza impugnata, pag. 9). Trattandosi di un mezzo di prova addotto per contestare un'argomentazione oggettivamente imprevedibile per una parte prima di ricevere il giudizio, la sua produzione è di per sé lecita (analogamente: I CCA, senten­za inc. 11.2019.99 del 6 aprile 2020 consid. 2 con richiami). Quanto alla convenuta, essa annette alle sue osservazioni il proprio certificato individuale di stato civile per dimostrare che il cognome è “” e non “ __________”, come indica l'attore. Si tratta di dati che figurano in pubblici registri, notori e come tali ricevibili (DTF 138 II 564 consid. 6.2). Ciò posto, conviene passa­re senza indugio alla trattazione dell'appello.

  2. La convenuta obietta, nelle sue osservazioni del 13 marzo 2020, che l'appello è irricevibile per carenza di motivazione, l'attore limitandosi a ripetere le argomentazioni addotte davanti al Pretore, senza spiegare perché la decisione impugna­ta sarebbe erronea. La censura non può essere condivisa.

a) Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con quanto fi-gura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52). Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica (I CCA, sentenza inc. 11.2019.140 del 27 novembre 2020 consid. 2a con rinvii).

b) Nella fattispecie l'appellante riprende a tratti argomenti già sottoposti al primo giudice, ma non manca di confrontarsi con la motivazione del giudizio impugnato. Il rimedio giuridico consente senz'altro di capire che l'attore mette in discussione gli accertamenti del Pretore in merito ai propri redditi e alla propria sostanza, come pure in relazione alla situazione economica della convenuta, contesta le valutazioni riguardo ai presupposti per una modifica del contributo alimentare e ripropone le sue allegazioni, non esaminate dal primo giudice, circa i rispettivi fabbisogni e la misura della riduzione richiesta. Nel complesso il ricorso adempie così i requisiti minimi di motivazione. Quanto alle singole censure, ognuna di esse sarà oggetto di puntuale disamina. Nulla osta, di conseguen­za, al vaglio dell'appello.

  1. Secondo l'art. 129 cpv. 1 prima frase CC, se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita fissata in una senten-

za di divorzio può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa. La modifica o la soppressione di un contributo alimentare presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di “correggere” la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze (sentenza del Tribunale federa­le 5A_902/2020 del 25 gennaio 2021 consid. 5.1.1 con richiamo a DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 e 131 III 199 consid. 2.7.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.6/7 del 3 agosto 2020 consid. 5 con rinvii). Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (o al momento in cui il contributo è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Il giudice non deve fissare il contributo ex novo, ma valutare equitativamente in che modo il cambiamento invocato si ripercuota sulla sentenza originaria o su quella in cui il contributo litigioso è stato modifica­to l'ultima volta. Sapere poi in che misura ciò giustifichi una soppressione o una riduzione della rendita non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD II-2015 pag. 790 n. 7c, I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d e 4 con rinvii).

Verificati i requisiti che precedono, il giudice è chiamato a fissare il nuovo contributo alimentare, in base al proprio potere d'apprez­zamento, fondandosi sui criteri dell'art. 125 CC, dopo avere aggiornato i fattori presi in considerazione al momento del divorzio. A tal fine non è necessario che ogni singolo fattore sia mutato nel senso dell'art. 129 cpv. 1 CC. Chiamato a fissare importo e durata dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio, il giudice applica i criteri esemplificati dall'art. 125 cpv. 2 CC, fra cui il patrimonio dei coniugi. Qualora il reddito dei coniugi basti per sopperire al rispettivo mantenimento, il patrimonio non si considera. In caso contrario, nulla si oppone a che un coniuge possa essere tenuto a consumare la sostanza, anche qualora si tratti di beni propri, reddito e patrimonio essendo posti sul medesimo piano (art. 125 cpv. 2 n. 5 CC). La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare del resto che un coniuge senza attività lucrativa debitore di contributi alimentari e il cui reddito della sostanza non basta per assicurare il mantenimento della coppia, può essere obbligato ad attingere al patrimonio per garantire all'ex moglie il fabbisogno minimo del diritto civile (DTF 138 III 289 consid. 11.1.2 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.65 del 12 marzo 2019 consid. 3).

I principi appena riassunti valgono anche in caso di modifica del contributo di mantenimento giusta l'art. 129 CC. Ove il reddito da attività lucrativa e quello della sostanza non bastino più per conservare il tenore di vita al quale ogni coniuge aveva diritto secon-do la sentenza di divorzio, il giudice può imporre al coniu­ge debitore di intaccare il proprio patrimonio per continuare a versare la rendita fissata in precedenza, anche se prima della separazione i coniugi non attingevano al capitale per il loro sostentamento (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.65 del 12 marzo 2019 consid. 3 con riferimenti).

  1. Litigiosi sono anzitutto, in concreto, i presupposti per una riduzio­ne o una soppressione del contributo alimentare spettante alla convenuta. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ripercor­so la cronistoria che ha condotto alla firma dell'accordo del 2 giugno 2010, riprendendo ampi stralci della sentenza di divorzio. Egli ha ricordato in particolare che all'udienza del 2 giugno 2010 la premessa n. II lett. c, la quale riservava la facoltà per il marito di chiedere una riduzione del contributo alimentare qualora il suo reddito avesse subìto una flessione di almeno il 20% sull'arco di 12 mesi per motivi a lui non imputabili rispetto al reddito lordo accertato fiscalmente nel 2008 (fr. 378 500.– annui), è stata sostituita dal nuovo punto n. II lett. d (sopra, lett. A) ‟nell'ottica di registrare i parametri ex art. 143 CCˮ. In tal in modo le parti hanno fissato ‟i redditi e i parametri che fondano l'accordo garantendo se del caso ad ogni parte la possibilità di chiedere la modificaˮ nell'eventualità in cui tali parametri fossero mutati (loc. cit., pag. 3 seg. con riferimento a un verbale del 2 giugno 2010 nel­l'inc. OA.2007.196). Il Pretore ha ricordato inoltre come contestualmente al divorzio AP 1 si fosse impegnato a versare fr. 37 800.– annui per ogni figlio fino al conseguimento del master (pag. 5).

Appurato altresì che dopo il divorzio sono intervenuti fatti di rilie­vo, come la mancata suddivisione degli averi previdenziali, la morte dei genitori della convenuta, le nuove nozze dell'attore e la modifica dal 1° gennaio 2014 dello statuto professionale di lui, il primo giudice ha esaminato l'evolversi della situazione economi­ca di AP 1. Vagliati i dati fiscali dal 2013 al 2018, egli ha constatato che i redditi da attività lucrativa dell'interessato si sono ridimensionati rispetto al momento del divorzio, passando da fr. 358 442.– annui a importi compresi tra fr. 249 613.20 e fr. 282 000.– annui, eccettuato un picco di fr. 414 763.– nel 2014 (pag. 6 seg.). Egli ha ritenuto tuttavia che ciò non fosse sufficien­te per accogliere l'azione, dovendosi valutare anche la rilevanza, la durevolezza e l'imprevedibilità del cambiamento, oltre che i relativi effetti sulla situazione complessiva delle parti. Al riguardo il Pretore ha lasciato aperta la questione di sapere se la scalarità del contributo pattuita in sede di divorzio sia stata concepita per tenere conto di una diminuzione dei redditi del marito, come

pretendeva la convenuta, pur non celando perplessità sul fatto che la modifica non fosse stata prevista. Certo era in ogni caso che la scelta si riconduceva alla necessità, per il marito, che la moglie si affrancasse – almeno in parte – dal contributo alimentare (pag. 7).

Ciò posto, il Pretore ha sottolineato che, di fronte a una riduzione dei redditi di circa fr. 100 000.– annui dal 2015, pari al 27% rispetto al dato sul quale si fondava la convenzione di divorzio, fra il 2015 e il 2017 l'attore ha accantonato circa fr. 100 000.– di sostanza e aumentato i debiti privati di fr. 200 000.– invece di consumare il patrimonio. Ciò attestava, a mente sua, una disponibilità equivalente alla perdita di reddito subìta. Il primo giudice ha rammentato dipoi che al momento del divorzio era stata garantita alla convenuta (la quale aveva rinunciato a ‟gran parte del suo tenore di vitaˮ) la copertura delle spese correnti, sicché il contributo “assume per lei un'importanza vitale”. In difetto di una chia­ra esclusione dei cespiti di sostanza, secondo il Pretore non poteva così essere tutelata la tesi dell'attore, stando al quale una modifica del contributo alimentare dipende solo da una variazio­ne dei redditi. Anche perché in conformità alla giurisprudenza (DTF 138 III 289) al debitore alimentare può essere imposto il consumo della sostanza per garantire il pagamento del contributo alimentare pattuito al momento del divorzio. E nella fattispecie l'attore dispone di mezzi idonei per sostentare l'ex coniuge nei termini stabiliti al momento del divorzio. Poco importa – ha proseguito il primo giudice – che l'interessato debba attingere alla sostanza (ipotesi non confermata dai dati fiscali). Comunque sia, l'onere alimentare è sostenibile, l'interessato avendo continuato ad assumere i costi di sostentamento – nel frattempo venuti meno – per i figli e per la figlia della seconda moglie. Ne ha desunto, il Pretore, che l'attore non può valersi di un peggioramento della propria situazione per fondare l'azione di modifica (pag. 8).

Quanto al miglioramento della situazione della convenuta, il Pretore ha ricapitolato i dati fiscali di lei dal 2011 al 2016, escluden­do redditi “celati” dalle successioni dei genitori e giungendo alla conclusione che fra le parti persiste “una chiara e importante disparità di risorse”, di modo che non sarebbe “per nulla equo” ridurre un contributo vitale per la convenuta quando l'attore dispo­ne ancora di risorse sufficienti. Né egli ha reputato fondato il rimprovero mosso dall'attore alla convenuta di non avere tratto vantaggio dall'eredità dei genitori, sia perché ciò non risulta dai dati fiscali sia perché l'asse successorio è gravato dalla posizione debitoria concernente una cava di granito, nel frattempo dismessa. Per il resto, quand'anche con i suoi sforzi la convenuta avesse ottenuto un risultato migliore rispetto a quello prospettato al momento del divorzio con la scalarità del contributo, ovvero con la riduzione del medesimo di fr. 1000.– mensili, ciò non può esserle di pregiudizio. Sia perché il contributo pattuito copriva solo lo stretto fabbisogno di lei, sia perché AO 1 nulla ha ottenuto dalla divisione della previdenza professionale e non poteva contare di ricostituirsi una previdenza con il capitale ricevuto in liquidazione del regime dei beni né poteva colmare le lacune con la ripresa di un'attività lucrativa. Onde, per finire, il rigetto della petizione (pag. 9 a 11).

  1. L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non abbia riconosciuto il peggioramento delle proprie condizioni economiche. Ripercorse le fasi che hanno portato all'omologazione della senten­za di divorzio, egli ribadisce che a quel momento era stata chiaramente prevista la possibilità di ridurre il contributo alimentare nel caso in cui fossero calati i suoi redditi, come si è poi verifica­to, le sue entrate complessive essendo diminuite, in maniera importante, duratura e imprevedibile del 27%, rispettivamente del 35% dal dicembre del 2019. L'appellante adduce inoltre che il fatto di avere salvaguardato il proprio patrimonio con risparmi o plusvalenze nella gestione degli investimenti nulla toglie alla diminuzione di reddito, senza dimentica­re che la sostanza era un parametro estraneo agli accordi fra le parti al momento del divorzio, tant'è che l'accordo del 2 giugno 2010 nemmeno vi allude. Egli reputa errata pertanto la conclusione del Pretore, stando al quale la sostanza doveva essere esplicitamente esclusa dagli accordi per non essere considerata ai fini del giudizio. La critica non può essere condivisa.

Quanto al mancato riferimento alla sostanza del marito nella convenzio­ne di divorzio (ma anche al fabbisogno minimo di lui), v'è da domandarsi se ciò si riconduca a un'esclusione consapevole e deliberata, come sembra pretendere l'appellante, oppure a una semplice omissione (cfr. RtiD I-2015 pag. 868 consid. 6.2). Per concludere che il reddito sia l'unico parametro da ponderare ai fini di una modifica del contributo alimentare deve evincersi chiaramente dalla convenzione e dai documenti preparatori la volontà di rinunciare a uno dei criteri usualmente applicati (loc. cit. consid. 6.3; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_700/2019 del 3 febbraio 2021 consid. 4.2.1). In concreto, come ha rilevato il Pretore, nella causa di divorzio le parti aveva­no aderito in un primo tempo a una proposta del marito, il quale intendeva riservarsi la facoltà di ottenere una riduzione del con-tributo alimentare ove il proprio reddito avesse subìto una fles-sione del 20% sull'arco di almeno 12 mesi per motivi a lui non imputabili rispetto al reddito lordo accertato fiscalmente nel 2008 (fr. 378 500.– meno il valore locativo di fr. 20 865.–). All'udienza del 2 giugno 2010 tale clausola (premessa n. II lett. c) è poi stata sostituita dal punto n. II lett. d (sopra, lett. A) ‟nell'ottica di registrare i parametri ex art. 143 CCˮ e di ‟fissare chiaramente i redditi e i parametri che fondano l'accordo garantendo se del caso ad ogni parte la possibilità di chiedere la modifica nel caso in cui tali parametri dovessero modificarsiˮ (verbale del 2 giugno 2010 nell'inc. OA.2007.196). Ciò non dimostra tuttavia che le parti intendessero escludere il patrimonio dell'attore ai fini di un'eventuale modifica del contributo alimentare, né una tale conclusione si impone interpretando oggettivamente la convenzione. Tanto meno ove si pensi che, dovendosi interpretare una convenzione omologata dal giudice, la presunta volontà delle parti va determinata così com'è stata intesa dal giudice che ha omologato la convenzione, il quale nel caso specifico è lo stesso che ha statuito sull'azione di modifica (DTF 143 III 524 consid. 6.2). In proposito l'appello manca dunque di consistenza.

  1. La sostanza (e il fabbisogno minimo) del marito dovendo essere considerata nella fattispecie, insieme con gli altri fattori, in vista di una possibile modifica del contributo alimentare, occorre esaminare pertanto se rispetto alla situazione data al momento del divorzio siano sopraggiunti – in primo luogo nella situazione del­l'attore – cambiamenti rilevanti e durevoli a norma dell'art. 129 cpv. 1 CC. Riguardo alle entrate di AP 1, che al momento del divorzio erano di fr. 30 000.– mensili (sopra, lett. A), il Pretore ha riassunto in una tabella il “reddito complessivo” e lo “stipendio” di lui dal 2013 al 2018 risultanti dagli atti fiscali e dalla documentazione agli atti. Decisivi sono nondimeno i redditi del­l'interessato dal 1° gennaio 2015, data dalla quale è chiesta la riduzione del contributo alimentare. A ragione l'appellante fa valere che il valore locativo della sua abitazione, non considerato nel contributo alimentare nemmeno al momento del divorzio, ammonta senza variazioni a fr. 20 865.– annui (doc. Y e Z, tassazioni 2015 e 2016) e che per il resto il suo reddito immobiliare deriva da fondi situati a __________ appartenenti alla comunio­ne ereditaria del padre della sua seconda moglie (doc. Y, tassazione 2015, riparto e doc. I richiamato, dichiarazione 2015). Reddito che non gli si può dunque computare, la seconda moglie non essendo tenuta ad assistere economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso la convenuta.

Nelle circostanze descritte le entrate dell'attore, composte di “reddito da attività dipendente” e “reddito titoli e capitali”, am-

montavano a fr. 297 769.– nel 2015, pari a fr. 24 814.– mensili (doc. Y, tassazione 2015), a fr. 271 210.– nel 2016, pari a fr. 22 600.– mensili (doc. Z, tassazione 2016) e a fr. 267 519.– nel 2017, pari a fr. 22 293.– mensili (doc. VIII richiamato, dichiarazione 2017). Per il 2018, in mancanza di atti fiscali, giova attenersi al certificato di salario che attesta un reddito netto di fr. 249 682.20 (doc. EE), cui si aggiunge, come propone l'appellante senza che la convenuta sollevi obiezioni, un reddito della sostanza (mobiliare: circa fr. 18 000.–) analogo a quello del 2017, per complessivi fr. 267 520.–, pari a fr. 22 293.– mensili. Per il periodo successivo l'appellante lamenta che il Pretore ha trascurato l'ulteriore riduzione del suo stipendio dal 1° dicembre 2019 (da fr. 300 000.– a fr. 260 000.– lordi annui: doc. FF a HH allegati alla lettera del 20 maggio 2019). A ragione, il fatto nuovo e la nuova documentazione essendo stati addotti tempestivamente (art. 229 cpv. 1 lett. a CPC). Il Pretore li ha notificati, ma non li ha versati agli atti e non ne ha tenuto conto nel giudizio. Il reddito da attività lucrativa dell'attore nel 2019 va dunque accertato in fr. 246 489.–. Dato un reddito della sostanza mobiliare analogo a quello degli anni precedenti, per il 2019 risultano così entrate di fr. 22 032.– mensili. In seguito alla modifica contrattuale dal 1° gennaio 2020, l'attore potrà contare poi, fino al pensionamento, su uno stipendio netto di fr. 211 368.– annui, onde un'entrata di fr. 19 114.– mensili. Le cifre allegate dall'appellante trovano in definitiva riscontro agli atti.

  1. La convenuta obietta che la riduzione scalare del contributo concordata al momento del divorzio già teneva conto della progressiva età dell'attore e della presumibile riduzione delle sue entrate. Il Pretore ha lasciato la questione aperta, pur esprimendo perplessità sul fatto che l'attore ignoras­se i cambiamenti in vista a livello contrattuale con la clinica per cui AP 1 lavorava. Ciò che del resto lo avrebbe indotto – secondo il Pretore – a inserire nella prima versione dell'accordo una clausola suscettibile di abilitarlo a chiede­re una riduzione del contributo alimentare nel caso in cui il suo reddito fosse calato del 20%.

Non a torto l'attore lamenta nell'appello mere speculazioni. La premes­sa ripresa nella versione finale della convenzione di divorzio indica chiaramente che la riduzione del contributo alimentare di fr. 1000.– mensili prevista per il 1° gennaio 2012 si giustificava con l'obbligo per la moglie di “attivarsi per un reinserimento almeno parziale nel mondo del lavoro” (sopra, lett. A). Che nei considerandi della sentenza di divorzio (doc. A, pag. 3 in alto) il giudice abbia esortato AO 1 a mettere a frutto il capitale ricevuto in liquidazione del regime dei beni nulla muta, né tanto meno indizia l'ipotesi che la riduzio­ne del contributo prevista dal 1° gennaio 2012 presupponesse anche una flessione dei redditi del marito. Quanto alla prevedibile modifica del suo statuto professionale e al conseguente calo dei suoi introiti, l'appellante fa valere che la tempistica non è quella indicata dal primo giudice, tant'è che la vendita della clinica si è perfezionata dopo la morte del responsabile per un incidente avvenuto nel febbraio del 2012 e che la modifica dello statuto da indipendente a dipendente gli è stata imposta solo dal 2014. Egli rileva altresì che la nota clausola nella versione inizia­le della convenzione era motivata dai suoi timori per la costante revisione al ribasso delle tariffe Tarmed. Sia come sia, a prescindere dai motivi che possono aver indotto l'interessato a paventare una futura diminuzione dei propri redditi, rimane il fatto che al momento del divorzio il contributo di mantenimento non risulta essere stato fissato tenendo conto di simile eventualità (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.6 del 3 agosto 2020 consid. 5 con richiami). Anzi, all'udienza del 2 giugno 2010 le parti hanno espressamente dichiarato che una modifica dei parametri fissati nella premessa della convenzione, fra cui il reddito del marito, avrebbero garantito la possibilità di adeguare l'accordo (doc. U, pag. 2). Considerata la duratura, importante e imprevista flessio­ne delle entrate dell'attore, si giustifica pertanto, in linea di principio, una modifica del contributo alimentare.

  1. Per quanto attiene al fabbisogno minimo dell'attore, che il Preto­re non ha accertato, AP 1 adduce che al momento del divorzio esso ammontava a fr. 8240.– mensili. L'importo risulta da un conteggio delle spese correnti datato 31 maggio 2010 (doc. F), non contestato dalla convenuta (risposta del 15 settembre 2014, pag. 2). Riguardo alla situazio­ne al momento del giudizio, l'appellante calcola il proprio fabbisogno minimo in fr. 10 788.60 mensili nel 2015 e in fr. 9221.15 mensili dal 2016 in poi sulla scorta di quanto esposto davanti al Pretore, dopo avere aggiornato il carico fiscale risultante dalle tassazioni 2015 (doc. Y) e 2016 (doc. Z). La convenuta non indica più a quanto ammonterebbe l'attuale fabbisogno minimo dell'attore, limitandosi a invocare l'obbligo per la seconda moglie di sostenere economicamente il marito.

Ora, dagli atti risulta che prima dell'aggiornamento fiscale del 2015 e del 2016 l'attore aveva documentato nella replica (pag. 2) il proprio fabbisogno minimo in fr. 8757.– mensili (doc. G1-11, L e M). Tale importo comprendeva, fra l'altro, il minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona sola di fr. 1200.– mensili e un costo dell'alloggio di fr. 1645.– mensili (doc. L). La convenuta non contesta le poste di quel fabbisogno né l'aggiornamento fiscale, limitandosi a far valere – come detto – che C__________ D__________ deve contribuire alle spese del marito. L'obiezione è fondata per quanto concerne il minimo esistenziale del diritto esecutivo, giacché il minimo esistenziale del diritto esecutivo di un debitore alimentare che vive in comunione domestica con una terza persona corrisponde alla metà dell'importo di base per coppia, ovvero a fr. 850.–, non a fr. 1200.– mensili (DTF 144 III 506 consid. 6.6). Anche il costo dell'alloggio relativo all'abitazione comu­ne di conviventi va, per principio, diviso a metà. Quando però i redditi del convivente siano insufficienti per coprire la quota della metà, tale quota va aumentata nel fabbisogno minimo del debito­re fino all'importo che sarebbe riconosciuto a quest'ultimo se abitasse da sé solo (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c; nel medesimo senso: I CCA sentenza inc. 11.2012.73 (II) del 6 febbraio 2015, consid. 7a).

Nella fattispecie la seconda moglie dell'attore non è in grado di finanziare la metà del costo dell'alloggio alla luce dei suoi redditi (da sostanza immobiliare) accertati per gli anni 2015/2016 e dichiarati per il 2017 (doc. Y e doc. Z), entrate che non riescono a coprire nemmeno la metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia. In condizioni del genere si giustifica di inserire nel fabbisogno minimo dell'attore il costo dell'alloggio che andrebbe riconosciuto se abitasse da sé solo. Ove appena si consideri che nel fabbisogno minimo della convenuta il Pretore ha incluso un costo dell'alloggio di fr. 1853.77 mensili (doc. 1 e consid. 16), si giustifica così di comprendere nel fabbisogno minimo dell'attore la locazione di fr. 1645.– mensili che andreb­be riconosciuta a lui medesimo se abitasse da solo nell'attuale casa di __________. Il fabbisogno minimo di AP 1 va aggiornato perciò in fr. 10 438.– mensili nel 2015 e in fr. 8871.– mensili dal 2016 in poi. Anche sotto questo punto di vista la situazione del­l'attore si è quindi deteriorata. Considerata l'evoluzione delle entrate (consid. 7) e del fabbisogno minimo, la sua capacità contributiva mensile è così calata da fr. 21 760.– nel 2010 a fr. 14 829.– nel 2015, a fr. 13 729.– nel 2016, a fr. 13 422.– nel 2017 e 2018, a fr. 11 161.– nel 2019 e a fr. 10 243.– nel 2020. In proposito l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

  1. Relativamente alla sostanza dell'interessato, il Pretore ha appurato, fondandosi sui dati fiscali del 2007 (i più vicini alla data

del­la convenzione), che essa è passata da fr. 976 557.– netti prima del divorzio a fr. 2 491 504.– nel 2015 e a fr. 2 526 005.– nel 2017. Egli ha constatato altresì che nel 2015 è comparso fra i debiti dell'attore un ‟diritto di comperaˮ (per fr. 100 000.–, aumentati a fr. 196 667.– nel 2017), mentre fra gli attivi la voce ‟titoli e numerarioˮ è cresciuta di fr. 100 000.– (sentenza impugnata, pag. 6 seg.). Analogamente a quanto invoca in relazione al reddito (sopra, consid. 7), l'appellante fa valere – non senza pertinenza – che l'accertamento del primo giudice include anche capitali della moglie. Tolta la quota di lei e ripresi per il resto i dati della sentenza impugnata, egli quantifica il proprio patrimonio netto in fr. 1 703 178.– nel 2015, in fr. 1 545 972.– nel 2016 e in fr. 1 662 370.– nel 2017. Non v'è ragione di scostarsi da tali dati, che non sono contestati (osservazioni, pag. 5) e che trovano conforto agli atti (fascicoli “richiami I” e “richiami VIII” dall'Ufficio di tassazione di __________).

Ciò premesso, nel periodo di raffronto il patrimonio dell'attore è aumentato – in media – di fr. 660 616.–, importo che un cauto

investimento (con un saggio remunerativo dell'1% annuo: RtiD

I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii) avrebbe fatto fruttare attorno ai fr. 550.– mensili, insufficienti per compensare la perdita contributiva dell'attore testé illustrata (sopra, consid. 9). Nella misura in cui presume una disponibilità equivalente alla perdita di reddi­to subìta, l'opinione del Pretore non può dunque essere seguita. Fuori luogo è inoltre il richiamo del Pretore alla sentenza pubblicata in DTF 138 III 289 per giustificare che l'attore faccia capo alla sostanza per continuare a versare il contributo alimentare stabilito nella sentenza di divorzio. Tale giurisprudenza si riferisce al caso – estraneo alla fattispecie, almeno fino al pensionamento dell'attore (cfr. consid. 19) – in cui il reddito del debitore alimentare non basti per garantire il tenore di vita al quale ogni coniuge aveva diritto secondo la sentenza di divorzio (sopra, consid. 4). L'aumento della sostanza non osta pertanto in concreto a una modifica del contributo litigioso, ma influisce, se mai, sul risultato del calcolo.

  1. L'appellante deplora che il Pretore abbia evocato il cessato mantenimento dei figli maggiorenni (e della figlia della seconda moglie) per negare un peggioramento della sua situazione finanziaria. A sostegno della sua tesi egli richiama la sentenza del Tribunale federale 5C.197/2003 del 30 aprile 2004, da cui si evince che qualora le parti non abbiano previsto alcun aumento del contributo alimentare alla scadenza dell'obbligo di sostentamento per i figli, la quota che si libera a quel momento rientra nella sola disponibilità del debitore alimentare (consid. 4.2 in fine). Contrariamente all'asserto dell'attore, è tuttavia palese che la caducità dell'onere di mantenimento nei confronti dei figli agli studi – menzionato espressamente fra i parametri considerati al momento del divorzio (sopra, lett. A) – miglio­ri anche la situazione del debitore alimentare nella misura in cui la quota liberata rientra nella sua disponibilità. Il richiamo al precedente del Tribunale federale per negare tale conclusione cade dunque nel vuoto. Ciò non toglie che fino al momento in cui l'attore ha continuato a farsi carico dei figli maggiorenni (stando ai dati fiscali accertati, per entrambi fino al 2016 [doc. Z] e per il solo M__________ secondo la dichiarazione del 2017 [fascicolo “richia­mo VIII”]), nessun miglioramento di tale natura è intervenuto. In tale periodo la situazione finanziaria dell'attore risulta finanche peggiorata in modo ragguardevole e giustifica un riesame del contributo alimentare.

Cessato l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli agli stu­di, la disponibilità dell'attore, che al momento del divorzio era (dopo un anno di transizione) di fr. 9960.– mensili dal 1° gennaio 2012 (reddito fr. 30 000.–, meno fabbisogno minimo fr. 8240.–, meno contributo alimentare per la convenuta fr. 5500.–, meno contributo per i figli fr. 6300.–), è passata a fr. 8472.– mensili nel 2018 (reddito fr. 22 293.–, meno fabbisogno minimo fr. 8871.–, meno contributo per la convenuta fr. 5500.–, più reddito da investimento fr. 550.–), a fr. 8211.– mensili nel 2019 (riduzione del reddito a fr. 22 032.–) e a fr. 5293.– mensili nel 2020 (ulteriore riduzione del reddito a fr. 19 114.–). Ma anche ciò non manca di denotare una considerevole contrazione della capacità contributiva dell'interessato rispetto al momento del divorzio, disponibilità che è destinata a diminuire ulteriormente dal 1° giugno 2021 con l'annunciato pensionamento dell'attore.

Se ne conclude che nella misura in cui ha escluso un peggioramento della situazione in cui versa l'attore, suscettibile di giustificare una modifica del contributo alimentare stabilito nella sentenza di divorzio, la sentenza impugnata non resiste alla critica. Occorre pertanto raffrontare le condizioni finanziarie in cui si trovavano entrambe le parti al momento del divorzio e dopo il 2015, determinando in equità se e in che misura vada ridotto l'onere alimentare. Che l'interessato disponga almeno fino al pensionamento, di redditi sufficienti per far fronte al pagamento di quel contributo e goda di una situazione patrimoniale migliore rispetto a quella della convenuta, circostanza per altro contestata, non basta per rifiutare una verifica del contributo alimentare alla luce della nuova situazione, ma è una questione di cui si potrà tenere conto al momento di valutare, in equità (sotto, consid. 18), se e in che misura si giustifichi una riduzione del medesimo.

  1. Visto quanto precede, non è più necessario domandarsi se sia anche migliorata la situazione della convenuta. Poco importa di conseguenza, sotto questo profilo, che il contributo alimentare fissato al momento del divorzio coprisse solo le spese correnti della moglie e che costei abbia rinunciato allora a gran parte del tenore di vita precedente, come ha accertato il Pretore. In ogni modo la sentenza di divorzio non ha constatato un ammanco sul debito mantenimento della convenuta che giustifichi una modifica del contributo alimentare per una migliorata situazione dell'avente diritto (art. 129 cpv. 1 seconda frase CC). Del resto, un'azione di modifica non è la sede per ridiscutere reciproche concessioni pattuite al momento del divorzio.

  2. Nella fattispecie risulta che al momento in cui è stata stipulata la convenzione sugli effetti del divorzio l'attore guadagnava fr. 30 000.– mensili, mentre la moglie era senza redditi (sopra, lett. A). Per quel che riguarda l'attore, si è visto che il suo fabbisogno minimo ammontava a fr. 8240.– mensili (consid. 9). Quan­to alla convenuta, il Pretore ha accertato che il contributo pattuito (fr. 6500.– mensili) era destinato a garantirle “la copertura delle spese correnti” (sentenza impugnata, pag. 8). L'appellante contesta, precisando che il contributo copriva il di lei fabbisogno “allargato”. Sia come sia, nella convenzione le parti si sono date atto che la moglie necessitava “di un contributo per coprire il proprio fabbisogno” (sopra, lett. A). È quindi legitti­mo ritenere che al momento del divorzio sia stato considerato per la moglie un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 6500.– mensili. Su tali basi è stato pattuito il contributo alimentare equivalen­te. AP 1 rimaneva così con un margine disponibile di fr. 15 260.– mensili, mentre la moglie non registrava margine alcuno. Dal 1° gennaio 2012, con la riduzione del contributo alimentare a fr. 5500.– mensili (per promuovere il parziale reinserimento professionale di AO 1), il margine disponibile dell'attore è aumentato a fr. 16 260.– mensili. Con tale somma egli doveva provvedere tuttavia anche al mantenimento dei figli M__________ e P__________ nella misura di fr. 3150.– mensili ciascuno (consid. 11; doc. A, accordi di mantenimento allegati). Tali dati vanno raffrontati a quelli aggiornati al momento del giudizio.

  3. Trattandosi della nuova situazione dell'attore, si è detto che il reddito di lui è calato a fr. 24 814.– mensili nel 2015, a fr. 22 600.– mensili nel 2016, a fr. 22 293.– mensili negli anni 2017 e 2018, a fr. 22 032.– mensili nel 2019 e a fr. 19 114.– mensili dal 2020 fino al futuro pensionamento (sopra, consid. 7). Il fabbisogno minimo di lui è passato a fr. 10 438.– mensili nel 2015 e a fr. 8871.– mensili dal 2016 in poi (consid. 9).

  4. Per quel che è della convenuta, il primo giudice ne ha riepilogato in una tabella il “reddito complessivo” e gli “alimenti” dal 2011 al 2016 sulla base degli atti fiscali. Determinanti sono tuttavia, co­me detto (consid. 7), i dati successivi al gennaio del 2015. Inoltre il Pretore ha trascurato le deduzioni per “spese di manutenzione” e “interessi passivi privati”, sicché gli importi indicati nella decisione impugnata non attestano correttamente le entrate nette della convenuta. Da parte sua l'appellante stima l'attivo netto della comunione ereditaria __________ in fr. 5 428 000.–, onde una quota di un terzo (fr. 1 800 000.–) di pertinenza della convenuta che permetterebbe a quest'ultima di ricavare un “discreto reddi­to”. Se non che, per essere ricevibili le pretese pecuniarie vanno cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2). In concreto l'appellante si dilunga sugli atti di causa, ma non quantifica l'importo che chiede di imputare alla convenuta come reddito della sostanza. La convenuta sostiene, a sua volta, di ritrarre dalla locazione di due appartamenti unicamente fr. 240.– mensili netti e di non ricevere nulla dai beni della comunione ereditaria dei genitori, poiché il ricavo è destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. Essa non può tuttavia rinunciare a redditi della comunione ereditaria per non meglio precisati lavori di manutenzione (interrogatorio del 25 gennaio 2018, pag. 4) o per evitare dissidi con i fratelli. In definitiva, non resta una volta ancora che attenersi ai dati fiscali, dai quali risulta che, esclusi gli “alimenti” e dedotti gli interessi passivi privati e le spese di “gestione e manutenzione immobili” e “amministrazione titoli”, risultano entrate di fr. 13 184.– nel 2015, pari a fr. 1098.– mensili, e di fr. 31 406.– nel 2016, pari a fr. 2617.– mensili (doc. VII richiamato, tassazioni 2015 e 2016).

  5. In merito all'attuale fabbisogno minimo della convenuta, il Preto­re si è limitato a rilevare che il contributo alimentare è “vitale per la ex moglie” e che esso si riduce “alla copertura dello stretto fabbisogno” (sentenza impugnata, pag. 9 seg.). L'appellante fa valere che l'interessata medesima ha indicato un fabbisogno minimo inferiore a fr. 5000.– mensili e che tutto si ignora sul suo attuale fabbisogno “allargato”. L'interessata obietta che la cifra di fr. 4723.58 mensili da lei indicata nella distinta delle sue spese correnti copre unicamente lo “stretto fabbisogno” e che “a tale cifra si era ritenuto adeguato aggiungere un importo per consentir[le] di costituirsi un minimo di avere di previdenza per la sua vecchiaia (visto che non ha potuto beneficiare della divisione di averi di II pilastro)”. Ora, non si disconosce che in sede di divorzio la convenuta ave­va inserito nel proprio fabbisogno minimo una posta di fr. 1000.– mensili a fini previdenziali (memoriale del 18 giugno 2008, pag. 8 seg. negli inc. OA.2007.196 e OA.2008.50) e che, nel comples­so, il contributo di fr. 6500.– mensili avrebbe potuto coprire anche tale spesa. Sta di fatto che essa non pretende di avere effettivamente costituito una copertura previdenziale dopo il divorzio e non può dunque vedersi riconoscere un esborso meramente ipotetico. Senza contare che essa neppure quantifica la spesa da destinare attualmente alla previdenza, sicché la pretesa si rivela finanche irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2). Quanto alla mancata divisione degli averi della previdenza professionale, la convenuta trascura che il giudice del divorzio non ha ritenuto necessario fissare un'indennità giusta l'art. 124 vCC, avendo accertato che quegli averi erano stati considerati nella liquidazione del regime dei beni (lett. A). In definitiva l'attuale fabbisogno minimo della convenuta va così stabilito in fr. 4725.– mensili (arrotondati), come lei indica.

  6. Riassumendo, al momento del divorzio il marito rimaneva, dopo avere erogato il contributo alimentare a moglie e figli, con un margine disponibile di fr. 8960.– mensili, rispettivamente di fr. 9960.– mensili dal 1° gennaio 2012 (sopra, consid. 11). Da parte sua la moglie riceveva un contributo appena sufficiente per coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 6500.– mensili. Nel 2015 l'attore rimaneva, dopo avere stanziato il contributo di fr. 5500.– mensili previsto nella sentenza di divorzio e quello per i figli, ancora a carico di lui (doc. Y) e dichiarato in fr. 2375.– mensili per P__________ e fr. 2597.– mensili per M__________ (fascicolo “richiamo I”), con un margine disponibile di fr. 4454.– mensili (compreso l'ipotetico reddito da investimento di fr. 550.–: sopra, consid. 10). Tale margine è aumentato a fr. 5767.– mensili nel 2016, l'attore avendo dichiarato un contributo di soli fr. 410.– mensili per P__________, ancora a suo carico (doc. Z), e uno di fr. 2602.– mensili per M__________ (fascicolo “richiamo VIII”), lievitati a fr. 5836.– mensili nel 2017 (il contributo è stato dichiarato solo per M__________ in fr. 2636.– mensili [loc. cit.]). Esso è poi passato a fr. 8472.– mensili nel 2018, a fr. 8211.– mensili nel 2019 e a fr. 5293.– mensili nel 2020 (sopra, consid. 11). La convenuta nel 2015 si ritrovava per contro con un margine disponibile di fr. 1873.– mensili (reddito fr. 1098.–, contributo alimentare fr. 5500.–, meno il fabbisogno minimo di fr. 4725.– mensili), salito a fr. 3395.– mensili nel 2016 (reddito fr. 2617.–, contributo alimentare fr. 5500.–, meno il fabbisogno minimo di fr. 4725.– mensili).

Ne discende che, per ripristinare le proporzioni stabilite al momento del divorzio, il contributo alimentare in favore della convenuta andrebbe ridotto a quanto necessario per la copertura del fabbisogno minimo di lei, ossia a fr. 3625.– mensili arrotondati nel 2015 (fabbisogno minimo di fr. 4725.– meno il reddito di fr. 1098.–) e a fr. 2110.– mensili arrotondati dal 2016 in poi (fabbisogno minimo di fr. 4725.– mensili, reddito di fr. 2617.– men-

sili). Da parte sua l'attore conserverebbe così l'intero margine

disponibile, seppure ridotto, dopo avere finanziato il proprio fabbisogno minimo e assolti gli oneri alimentari, secondo gli equilibri adottati al momento del divorzio (analogamente: I CCA, senten­za inc. 11.2019.6 del 3 agosto 2020 consid. 10). Viste tuttavia le conclusioni di appello (art. 58 cpv. 1 CPC), dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2021 il contributo alimentare va ridotto unicamente a fr. 3165.– mensili arrotondati. Dopo il pensionamento della convenuta (febbraio del 2021) l'appellante chiede invece di ridurre da fr. 3500.– a fr. 2012.– mensili il contributo alimentare a suo carico fino al proprio pensionamento (maggio del 2021), dedotta la rendita AVS che spetta alla convenuta. Un siffatto contributo non basterebbe tuttavia, per quanto si è appena illustrato, a garantire alla convenuta la copertura del fabbisogno minimo. Per tale arco di tempo l'ammontare massimo va fissato così in fr. 2110.– mensili arrotondati. Entro questi limiti l'appello merita accoglimento.

  1. Una soppressione o una riduzione del contributo non è solo una questione di calcolo, ma anche di equità (sopra, consid. 4). Co­me ha rilevato il Pretore, nella fattispecie all'attore rimangono risorse sufficienti per far fronte al contributo a suo carico e, una volta coperto il proprio fabbisogno minimo, conservare un margine disponibile di tutto rispetto. L'attuale situazione tuttavia non rispecchia gli equilibri stabiliti al momento del divorzio. A prescindere dal fatto che il margine disponibile dell'attore si è ridotto significativamente (consid. 17), la convenuta dispone ora di risorse che eccedono il suo attuale fabbisogno minimo, mentre a quel tempo essa ne vedeva garantita solo la copertura. Certo, il suo attuale fabbisogno minimo è inferiore a quello stabilito al momento del divorzio, ma essa non può vedersi riconoscere il finanziamento di costi non più esistenti e neppure allegati. Per il resto, non si disconosce che l'interessata non ha ricevuto conguagli dalla previdenza professionale. La questione tuttavia è già stata verificata dal giudice del divorzio con la sentenza di completazione del 10 giugno 2011 (sopra, lett. A e consid. 16). Quanto alla decadenza degli oneri alimentari nei confronti dei figli, si tratta di un fatto già regolato al momento del divorzio.

Contrariamente a quanto ha ritenuto il Pretore, poi, la situazione patrimoniale della convenuta è migliorata grazie all'eredità dei genitori. A prescindere dal reale valore delle azioni della __________ __________ SA e dalle eventuali pretese nei confronti del fratello della convenuta in esito al contratto di divisione ereditaria parziale del 12 dicembre 2011 (doc. 12), non a torto l'appellante fa valere che AO 1 può contare sulla sua quota di un terzo negli immobili ereditati (doc. 6). E invero, come adduce l'attore (memoriale, pag. 19), tali immobili sono assicurati per oltre fr. 3 000 000.– (doc. 25, 26 e 31), cui si aggiunge il valore di stima superiore a fr. 250 000.– di altri tre immobili (proprietà per piani n. 2996 e n. 3001 della particella n. 1281 RFD di __________, particella n. 1382 RFD di __________) appartenenti alla comunione ereditaria (doc. VII richiamato, tassazione 2016). Oltre a ciò, AO 1 è proprietaria di due appartamenti riattati a __________ (particelle n. 85, 86 e 87) e possiede “titoli e capitali” per fr. 314 795.– a fronte di debiti per fr. 778 573.– (doc. VII richiamato: tassazione 2016). Al momento del divorzio, essa disponeva soltanto della liquidazione patrimoniale di fr. 350 000.– ricevuta dal marito e di un immobile a __________ da riattare (doc. V richiamato: tassazione 2011 in relazione con doc. IV richiamato: tassazione 2007 nell'inc. OA.2007.196). Che la situazione dell'ex marito resti migliore è possibile, ma non è questa la sede (sopra, consid. 12) per correggere gli accordi omologati nella sentenza di divorzio.

  1. Da ultimo l'appellante postula la soppressione del contributo a suo carico dopo il proprio pensionamento (nel maggio del 2021), adducendo che a quel momento egli percepirà solo la rendita AVS e una ridotta rendita della previdenza professionale, di cui produce una previsione (doc. N). La convenuta si limita a una generica contestazione (“Ad 20-21 contesta­ti”) e non spende parola sulla situazione dell'attore dopo il pensionamento. Il problema è che oggi come oggi, eccettuata la previsione della Cassa di previdenza __________ SA del 15 luglio 2014 (doc. N), tutto si ignora sulla situazione finanziaria del­l'attore dopo i 65 anni. E in concreto non si tratta di integrare unicamente i dati relativi alle nuove entrate (e al fabbisogno minimo) di AP 1, cui si potrebbe – al limite – rimediare direttamente in questa sede (art. 277 cpv. 2 in relazione con l'art. 284 cpv. 3 CPC), ma anche di stabilire in che misura equitativamente l'attore sarebbe tenuto a consumare la propria sostan­za per garantire all'ex moglie il fabbisogno minimo qualora il suo reddito del ‟primoˮ, ‟secondoˮ e ‟terzoˮ pilastro, compreso il reddito della sostanza, non bastasse più (sopra, consid. 4).

È vero che un siffatto accertamento sarebbe superfluo ove risultasse che una modifica del contributo alimentare dopo il pensionamento dell'attore non entra in linea di conto poiché le parti avevano pattuito un obbligo “vita natural durante” (sopra, lett. A). La questione non appare tuttavia scontata né evidente (cfr. al riguar­do: I CCA, sentenza inc. 11.2019.6 del 3 agosto 2020 consid. 5 seg. con riferimenti). In merito al contributo alimentare dopo il pensionamento di AP 1 gli atti devono quindi essere completati su punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). In proposito non rimane così che rinviare la causa al Pretore perché, chiarita l'adattabilità del contributo di mantenimento e invitate le parti ad aggiornare la propria situazione finanziaria, statuisca sulla richiesta di soppressione per quel periodo.

  1. Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del contributo litigioso pressoché nella misura da lui richiesta per il lasso di tempo precedente il suo pensionamento, ma non la completa soppressione dal giugno del 2021. Come giudicherà il Pretore al riguardo dipenderà dall'integrazione dell'istruttoria e non si può prevedere. Tutto ponderato, tenuto conto dei valori litigiosi in gioco sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC), si giustifica così che l'appellante sopporti un terzo degli oneri processuali, mentre il resto va a carico della convenuta, la quale ha proposto di respingere interamente l'appello. Patrocinato da un legale, l'appellante ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Sugli oneri di primo grado il Pretore giudicherà di nuovo al momento in cui statuirà sul rinvio.

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente davanti a questa Camera la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che:

a) Il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

La petizione è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare dovuto da AP 1 a AO 1 in conformità alla conven-

zione sugli effetti del divorzio (clausola n. 2 lett. a) omologata il 7 giugno 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, negli inc. OA.2007.196 e OA.2008.50, è ridotto a fr. 3625.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 e a fr. 3165.– mensili dal 1° gennaio 2016 fino al pensionamento di AO 1, nel febbraio del 2021.

Dal 1° marzo 2021 e fino al proprio pensionamento (maggio del 2021) AP 1 verserà all'ex moglie un contributo alimentare pari alla differenza tra fr. 3165.– mensili e la rendita AVS che percepirà la convenuta. Tale contributo ammonterà al massimo a fr. 2110.– mensili.

Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore di AO 1 dopo il pensionamento dell'attore, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa integrazione dell'istruttoria.

b) Il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata sulle spese giudiziarie è annullato e gli atti sono rinviati a Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

II. Le spese processuali di fr. 5000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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