Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2020.72
Entscheidungsdatum
23.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2020.72

Lugano, 23 marzo 2021/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OR.2013.132 (azione confessoria e di risarcimento danni con riconvenzione negatoria e creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, promossa con petizione del 10 luglio 2013 da

IS 1 (patrocinato dagli avvocati PA 1 e )

contro

CO 2 e CO 1 (patrocinati dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'istanza “di interpretazione e rettificaˮ presentata da IS 1 riguardante i dispositivi n. I/2.3 e n. III/1.6 della sentenza emessa il 28 maggio 2020 da questa Camera (inc. 11.2019.45);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 28 maggio 2020 questa Camera ha parzialmente accolto un appello presentato da CO 2 e CO 1 (azione confessoria e di risarcimento danni), così come ha accolto un appello incidentale presentato da IS 1 (riconvenzione negatoria e creditoria) contro una sentenza emessa il 1° marzo 2019 dal Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 3. Sulle spese e le ripetibili di primo grado la Camera

ha così deciso:

I/2.3 Le spese dell'azione riconvenzionale, di fr. 1000.–, da anticipare da AP 2 e AP 1, sono poste per due terzi a carico degli attori riconvenzionali e per il resto a carico di AO 1, il quale rifonderà a AP 2 e AP 1 un'indennità di fr. 1500.– complessivi per ripetibili ridotte.

III/1.6 Le spese dell'azione principale, di fr. 3000.–, cui si aggiungono le spese peritali di fr. 1707.05 e quelle della procedura di conciliazione di fr. 300.–, da anticipare da AO 1, sono poste per un decimo a carico dell'attore principale e per il resto a carico di AP 2 e AP 1 in solido, i quali rifonderanno a AO 1 un'indennità di fr. 6400.– complessivi per ripetibili ridotte.

B. IS 1 ha comunicato il 16 giugno 2020 a questa Came­ra di avere riscontrato un errore di scritturazione nel dispositivo n. I/2.3, le ripetibili dell'azione riconvenzionale di fr. 1500.– dovendo essere poste a carico di CO 2 e CO 1 anziché a carico suo. Egli fa valere inoltre che il dispositivo n. III/1.6 contie­ne a sua volta un errore, poiché le spese peritali di fr. 1707.05 non corrispondono all'anticipo da lui versato per la perizia, di fr. 4458.80, onde la richiesta di rettificare anche tale importo.

C. Il 22 luglio 2020 IS 1 ha comunicato di avere ricevuto dalla Pretura il conteggio delle spese peritali, le quali ammontano effettivamente a fr. 1707.05, e di considerare perciò la rettifica del dispositivo n. III/1.6 senza oggetto. Invitati a esprimersi, per quanto riguarda la modifica del dispositivo n. I/2.3 CO 2 e CO 1 si rimettono nelle loro osservazioni del 24 agosto 2020 al giudizio della Camera.

Considerando

in diritto: 1. Se il dispositivo di una sentenza è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Una rettifica come quel­la chiesta da IS 1 con l'istanza del 16 giugno 2020 mira a correggere manifeste sviste di redazione, di battuta o di compu­to, ossia inavvertenze formali (non errori di apprezzamento o di sostanza) chiaramente desumibili dal testo stesso della decisio­ne. Essa non deve comportare, in altri termini, modifiche del giudizio nel merito (DTF 143 III 522 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 5D_192/2017 del 17 maggio 2018 consid 3.2, in: SJ 2019 I 57).

  1. Nella fattispecie il dispositivo n. I/2.3 della sentenza emanata 28 maggio 2020 da questa Camera denota una palese incongruenza redazionale. Già dal testo stesso del dispositivo si evince che CO 2 e CO 1 si sono visti porre a carico due terzi delle spese dell'azione riconvenzionale, sicché vanno tenuti – coerentemente – a rifondere a IS 1 un'indennità di fr. 1500.– complessivi per ripetibili ridotte, e non il contrario. Che CO 2 e CO 1 siano risultati soccombenti per due terzi nell'azione riconvenzionale si desume senza equivoco, del resto, dal consid. 17 della sentenza, di modo che al riguardo non sussiste possibilità di equivoco e la sostanza della decisione rimane invariata. Nelle circostanze descritte si giustifica così di emendare l'addebito delle ripetibili, rettificando senza indugio il dispositivo n. I/2.3 della sentenza. L'addebito delle spese processuali è invece corretto, tant'è che nemmeno IS 1 lo mette in discussione. Quanto alla postulata rettifica del dispositivo n. III/1.6, essa è – come si è visto – senza oggetto.

  2. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nella fattispecie conviene rinunciare a ogni prelievo. IS 1 rivendica invero la rifusione di ripetibili, ma alla richiesta non può essere dato seguito. Per quel che è del dispositivo n. III/1.6, intanto, lo stesso istante riconosce che l'importo di fr. 1707.05 per spese peritali è esatto, sicché non v'è nulla da rettificare. Quanto al dispositivo n. I/2.3, CO 2 e CO 1 non si sono opposti alla rettifica, rimettendosi al giudizio di questa Camera, e non hanno alcuna responsabilità nell'intervenuta svista redazionale. Non sarebbe equo, dunque, considerarli “soccombenti” nell'accezione dell'art. 106 CPC (cfr. DTF 139 III 38 c. 5 in fine; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_932/2016 del 24 luglio 2017 consid. 2.2.4, in: RSPC 2017 pag. 503).

Per questi motivi,

decide: 1. Il dispositivo n. I/2.3 e della sentenza emessa da questa Camera il 28 maggio 2020 nella causa 11.2019.45 è rettificato come segue:

I/2.3 Le spese dell'azione riconvenzionale, di fr. 1000.–, da anticipare da CO 2 e CO 1, sono poste per due terzi a carico degli attori riconvenzionali e per il resto a carico di IS 1, al quale CO 2 e CO 1 rifonderanno un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

  1. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

  2. Notificazione:

– avvocati e ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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