Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2020.19
Entscheidungsdatum
04.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarti n. 11.2020.19 11.2020.20

Lugano 4 gennaio 2021/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente per statuire nella causa DM.2017.45 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 31 agosto 2017 da

AP 1 ora in (Como) (patrocinato dagli avvocati PA 1 e )

contro

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2, ),

giudicando sull'appello dell'11 marzo 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore supplente il 7 febbraio 2020 (inc. 11.2020.19) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2020.20);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 15 settembre 2015 il Pretore della giurisdizio­ne di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1975) e AP 1 (1976), ha affidato il figlio M__________ (nato il 16 settembre 2009) alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha rifiutato al padre, che nel febbraio del 2015 aveva illecitamente portato il figlio con sé in Egitto senza più fare ritorno, ogni diritto di visita e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 300.– mensili, as-segni familiari non compresi. Tale sentenza è passata in giudicato (inc. DM.2012.14).

B. Nel gennaio del 2016 AO 1 è spontaneamente rientrato in Svizzera, riportando M__________ dalla madre. L'Autorità regionale di protezione 2 ha istituito il 25 marzo 2016 una curatela educativa in favore del minore e ha vietato al padre, nell'attesa di valutare le capacità genitoriali di lui, ogni relazione personale con il figlio. Il 5 luglio 2016 la medesima autorità ha poi autorizzato un diritto di visita paterno ogni settimana per la durata di un'ora e mezzo, sotto sorveglianza, nello “Studio __________” a __________. In seguito, con decisione del 30 marzo 2017, essa ha respinto una richiesta di AO 1 volta a ottenere un diritto di visita in forma libera o – quanto meno – una maggior durata degli incontri e il 19 giugno 2017 ha disposto una perizia psichiatrica su di lui. AO 1, che dal maggio del 2017 non vede più il figlio a causa di contrasti sorti con i responsabili dello “Studio __________”, ha impugnato entrambe le decisioni davanti alla Camera di protezione del Tribunale di appello. I ricorsi sono stati respinti (CDP, sentenza inc. 9.2017.98 e 9.2017.163 del 26 ottobre 2017).

C. Il 31 agosto 2017 AO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo di modificare – già in via cautelare – la senten­za di divorzio, nel senso di ripristinare

l'esercizio congiunto del­l'autorità parentale su M__________ e di concedergli il diritto di visita in forma libera, inizialmente in un pomeriggio la settimana fino al 31 dicembre 2017, estendendolo poi progressivamente a un'intera giornata ogni settimana fino al 31 maggio 2018, a un fine settimana ogni quindici giorni e una sera infrasettimanale fino al 31 dicembre 2018, con l'aggiunta di quattro settimane durante le vacanze scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2019. Egli ha postulato inoltre la soppressione del contributo alimentare a suo carico. Infine egli ha sollecitato il versamento di una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio. Il Pretore ha convocato le parti a un'udienza del 6 novembre 2017 per la conciliazione, che è decaduta infruttuosa. Nella sua risposta dell'11 gennaio 2018 AO 1 ha poi proposto di respingere la petizione, instando a sua volta per il beneficio del gratuito patrocinio. Con replica del 14 febbraio 2018 l'attore ha reiterato le sue richieste. In una duplica del 23 marzo 2018 la convenuta ha mantenuto il proprio punto di vista. Alle prime arringhe del 3 maggio 2018 le parti hanno notificato prove.

D. Nel frattempo, con decreto cautelare del 15 marzo 2018 il Pretore ha stabilito il diritto di visita paterno in un incontro ogni setti-mana per la durata di un'ora e mezzo, sotto sorveglianza, alla “Casa __________” di __________, ha disciplinato le modalità delle relazioni personali e ha sospeso il contributo alimentare a carico di Hassan Salah. Un appello presentato il 26 marzo 2016 da AO 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 26 aprile 2018 (inc. 11.2018.36). Il 22 novembre 2018 AO 1 ha adito il Pretore per ottenere l'immediata sospensione del diritto di vista paterno. All'udien­za del 17 dicembre 2018 che ne è seguita AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo seduta stante in via cautelare, il Pretore ha sospeso il diritto di visita paterno.

E. L'istruttoria di merito, durante la quale il dott. A__________ __________ è stato chiamato a rilasciare il 28 agosto 2019 una perizia psichiatrica riguardante AP 1, è terminata l'8 ottobre 2019 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 gennaio 2020 l'attore ha reiterato le proprie domande, chiedendo inoltre di autorizzarlo a colloqui telefonici settimanali con il figlio e in occasione di eventi speciali. Nel suo allegato conclusivo di quello stesso giorno la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizio­ne, si è opposta ai prospettati colloqui telefonici e ha consentito a un'eventuale ripresa del diritto di visita solo al momento in cui AP 1 avesse “intrapreso un percorso psicoterapeutico (…), secondo i tempi e le modalità ritenute adeguate dal medico, nella tutela del primario interesse del bambino”.

F. Statuendo nel merito il 7 febbraio 2020, il Pretore supplente ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha disposto quanto segue:

1.1 Il contributo alimentare dovuto da AP 1 per il figlio M__________ fissato nella sentenza di divorzio 15 settembre 2015 è soppresso dal mese di settembre 2017.

1.2 Il diritto di visita tra AO 1 ed il figlio M__________, così come la possibilità di contatti telefonici, sono sospesi. Una ripresa dei medesimi potrà essere rivalutata dalla competente Autorità regionale di protezione a condizione che AP 1 apporti la prova di aver cominciato con esiti positivi un percorso di presa a carico psicoterapica.

Le spese processuali di fr. 15 000.– sono state poste per due terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, cui l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 3000.– per ripetibili ridotte. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

G. Contro la sentenza testé citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, che sia così giudicato:

1.2 Le relazioni personali tra AP 1 e il figlio M__________ avverranno in forma sorvegliata presso il punto d'incontro Casa __________, sede di __________.

1.2.1 I diritti di visita avranno luogo settimanalmente per la durata di un'ora e mezzo. All'inizio e/o al termine del diritto di visita, il padre garantirà la sua disponibilità a incontrare un collaboratore del punto d'incontro per discutere dell'incontro o di altre questioni relative ad esso.

1.2.2 Date e orari degli incontri padre-figlio saranno stabiliti di comune accordo tra il padre e il punto d'incontro, tenendo debito conto degli impegni della madre e del minore. La madre dovrà garantire il regolare accompagnamento del figlio presso il punto d'incontro.

1.2.3 Tenuto conto che M__________ da tempo non vede il padre, il punto d'incontro garantirà un'adeguata preparazione del primo incontro.

1.2.4 I genitori dovranno garantire la loro piena collaborazione a seguire scrupolosamente le disposizioni del punto d'incontro in merito alle modalità degli incontri.

1.3 I signori AP 1 e AO 1 hanno l'esercizio congiunto dell'autorità parentale.

1.4 Al signor AP 1 sono concessi contatti telefonici liberi con il figlio una volta alla settimana il sabato per al massimo 30 minuti.

L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

H. Intanto, con decreto cautelare del 5 dicembre 2019 il Pretore ha vietato a AP 1 di divulgare e pubblicare tramite mass media di ogni genere e natura la vicenda relativa all'affidamento del figlio, come pure di rendere note le questioni di vita personali e familiari mediante articoli o altre pubblicazioni. A AP 1 egli ha proibito inoltre di propalare in qualsiasi forma gli atti intercorsi con le autorità, di stampare e divulgare volantini e/o altri tipi di messaggi. Infine il Pretore ha ordinato la rimozione immediata di quanto già divulgato o affisso e ha vietato al direttore del __________ e al giornalista A__________ __________ di pubblicare articoli riguardanti la vicenda personale di M__________ __________, ingiungendo la cancellazio­ne degli articoli già apparsi.

Considerando

in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche essa riguardi unica-mente gli interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2019.16 del 18 settembre 2020, consid. 1 con riferimenti). Le relative senten­ze dei Pretori (o dei Pretori supplenti) sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste rag­giungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiose essendo l'autorità parentale e il diritto di visita paterno, controversie impugnabili senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.16 del 18 settembre 2020, consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'allora patrocinatrice dell'attore il 10 febbraio 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrato l'11 marzo 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. Litigiosa in questa sede è anzitutto la richiesta, avanzata da AP 1, di esercitare l'autorità parentale congiunta su M__________. Nella sentenza impugnata il Pretore supplente ha ricordato che al momento del divorzio l'autorità parentale era stata attribuita in via esclusiva alla madre, sebbene a quel tempo la regola fosse già quella dell'autorità parentale congiunta. Di conseguenza una modifica dell'attribuzione può intervenire soltanto ove fatti nuovi importanti esigano ciò per tutelare il bene del figlio, ossia quando “l'attuale regolamentazione sia più di pregiudizio al minore rispet­to alla perdita di continuità nell'educazione e nelle circostanze di vita dettata da una modifica dell'assetto in vigore”. Ciò posto, per il primo giudice non sussistono elementi per ritenere che l'attribuzione esclusiva alla madre sia di pregiudizio per il figlio e vada modificata. A suo parere, il conflitto “esacerbato tra i genitori” e la loro “patologica incapacità di comunicazione” si ripercuote negativamente sul bene del minore, tanto da rendere “impossibile e vana” un'autorità parentale congiunta.

  2. L'appellante fa valere, invocando la sentenza pubblicata in DTF 142 III 197, che motivazioni di tipo sanzionatorio verso un genitore non cooperante non “devono giocare alcun ruolo nella decisione sull'autorità parentale”. Senza negare che tra le parti vi sia “un rapporto difficile proprio in merito all'aspra contesa circa la custodia e l'autorità su M__________”, egli sostiene che se la madre avesse rispettato le varie decisioni cautelari e avesse accompagnato il figlio al Punto d'incontro “la situazione non sarebbe stata quella attuale”. Impedendogli di incontrare il figlio, anche la convenuta ha violato perciò i suoi doveri di genitrice. AP 1 afferma di avere dedicato al figlio, “sua più importante ragione di vita e priorità”, tutte le sue forze, ma l'impossibilità di avere contatti con lui lo annichilisce e nuoce gravemente alla relazione tra genitori, cagionando malessere al figlio. A suo dire, entrambe le parti desiderano fortemente il bene del ragazzo, il quale deve crescere e studiare in Svizzera, sicché egli dichiara di non capire perché gli si debba rifiutare l'esercizio congiunto dell'autorità parentale. Per di più, egli epiloga, la ripresa delle relazioni personali con il figlio in forma libera consentirebbe ai genitori di ripristinare un cli­ma più sereno.

  3. I presupposti per modificare l'attribuzione dell'autorità parentale secondo l'art. 134 cpv. 1 CC sono già stati riassunti dal Pretore supplente. Basti rammentare che una nuova regolamentazione al proposito dipende sì dal verificarsi di circostanze nuove e importanti, ma deve anche risultare necessaria per il bene del figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_756/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.1.1 con rinvio). Un cambiamento entra in considerazione, pertanto, solo se la disciplina in vigore rischia di recare pregiudizio al bene del minore e costituisce una minaccia seria. Una nuova regolamentazione deve apparire imprescindibile, in altri termini, ove l'attuale situazione appaia più dannosa per il bene del figlio rispetto al cambiamento e alla discontinuità nell'educazione che ne consegue, comprese le condizioni di vita a ciò correlate (sentenza del Tribunale federale 2C_800/2018

del 12 febbraio 2020 consid. 5.4; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.16 del 18 settembre 2020, consid. 4a).

In concreto l'appellante non allude a circostanze nuove e importanti, suscettibili di giustificare una modifica dell'autorità parentale, e nemme­no pretende che la regolamentazione in vigore sia di pregiudizio per il figlio o spiega perché l'autorità parentale congiunta sareb­be oggettivamen­te necessaria per l'interesse del minore. Che egli voglia bene a M__________ è pacifico. Tuttavia è altrettanto pacifico che sussista un grave conflitto con l'ex moglie e una “patologica incapacità di comunicazione” tra genitori. In sostanza, l'appellante rivendica l'autorità parentale congiunta come se tale prerogativa fosse slegata dal bene del figlio e senza discutere le argomentazioni del Pretore supplente. Si aggiunga che l'autorità parentale congiunta non può essere esercitata qualora sussista un dissidio cronico viepiù consolidato che coinvolge il figlio e non sia dato a divedere alcun denominatore comune tra genitori per quanto riguarda l'educazione del minore. È quanto hanno constatato nella fattispecie le responsabili del “Centro __________” a , secondo le quali il “conflitto silenzio­so, quanto stridente, tra ex coniugi che non riescono né a parlar­si né a incontrarsi per discutere delle questioni relative a M alimenta ulteriormente lo stallo di questa situazione e reca pregiudizio alla buona crescita psicofisica del ragazzo, anche in prospettiva del suo ingresso nella delicata fase dell'adolescenza” (rapporto del 25 gennaio 2019, pag. 3).

Dati accertamenti del genere, su cui l'appellante sorvola, non si intravedono genitori capaci di adottare congiuntamente decisioni in forza dell'autorità parentale. Non si tratta di sanzionare il padre per mancanza di cooperazione o di avallare eventuali comportamenti della madre contrari agli interessi del figlio, ma di evitare che per ogni decisione comune un genitore debba rivolgersi sistematicamente al­l'autorità. Oltre a costituire un enorme carico emotivo per M__________, il quale diventa grande e dovrà essere sempre più coinvolto nel processo decisionale, ciò comporta il rischio di ritardare decisioni su questioni importanti per il ragazzo (cfr. DTF 142 III 200 consid. 3.6). Un'attribuzione dell'auto­rità parentale congiunta non appare pertanto idonea nel caso in esame a mitigare gli effetti del conflitto sul figlio. Tanto meno ove si consideri che, non vedendo più M__________ dal 17 dicembre del 2018 (per non essere riuscito a ottenere una ripresa delle relazioni personali con lui), l'appellante non può dirsi seriamente in grado di adottare decisioni per il bene del ragazzo. Tutto ponderato, la decisione del Pretore supplente di non modificare l'autorità parentale è di conseguen­za quella che più appare consona all'insieme delle circostanze. Ne discen­de che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

  1. Riguardo al diritto di visita, il Pretore supplente ha riassunto la cronistoria delle relazioni personali tra padre e figlio dopo il rientro loro in Svizzera, giungendo alla conclusione sulla scorta di tutti i rapporti specialistici che la ripresa degli incontri potrà avvenire soltanto ove l'attore inizi un percorso psicoterapico. Egli ha rilevato inoltre che durante l'ascolto dell'8 maggio 2019 M__________ ha espresso il desiderio di non più incontrare il padre, poiché ciò gli infonde “un grande disagio per la situazione venutasi a crea­re”, dichiarazione che il figlio ha ribadito anche alla psicoterapeu­ta C__________ __________. Per il primo giudice, in sintesi, la “cronica incapacità” del padre di attenersi alle regole di condotta impartitegli a tutela del minore nell'esercizio del diritto di visita e l'ostinato rifiuto del medesimo di seguire un percorso terapeutico, come consigliano vari specialisti, osta al ripristino delle relazioni personali. A suo parere, nemmeno incontri sotto sorveglian­za gioverebbero al bene del figlio. Anzi, finirebbero per rivelarsi controproducenti. Per il Pretore supplente, solo nel caso in cui AP 1 intraprendesse un percorso di sostegno psicoterapico con buon esito “la situazione potrà essere rivalutata dalla competente autorità regionale di protezione”. Onde, in definitiva, la conferma della sospensione del diritto di visita paterno già decretata in via cautelare.

  2. Secondo l'appellante la decisione “radicale, drastica e grave” del Pretore supplente offende il principio di proporzionalità, dal momento che una sospensione del diritto di visita si giustificherebbe unicamente se le relazioni personali tra padre e figlio aggravassero la situazione di M__________. Per l'attore, l'interruzione dei contatti sta causando al ragazzo “un ulteriore grave trauma da superare dopo la separazione dei genitori e il rientro in Svizzera”. Egli fa notare che con lui il figlio ha trascorso “bellissimi momenti e la sua vita è stata felice”. Ora, dopo avere ricostruito una stabilità con la madre, il ragazzo vuole evitare di deludere quest'ultima ed è solo per tale motivo che rifiuta di incontrarlo. Egli rimprovera poi a AO 1 di avere esacerbato l'evidente conflit­to di lealtà in cui versa M__________ e imputa il voltafaccia del figlio nei suoi confronti alle pressioni esercitate dalla madre. L'appellante esclude “particolari interessi superiori” che legittimino la sospensione del diritto di visita, la quale nuoce finanche al figlio. Al contrario, le modalità di esercizio delle relazioni personali da lui prospettate non pregiudicano il bene del ragazzo e promuovono una ripresa graduale degli incontri.

a) Così argomentando, l'appellante si confronta solo in parte con le motivazioni del Pretore supplente. Egli riconduce il fermo diniego di M__________ di incontrarlo alle sollecitazioni della madre, ma l'asserto non trova elementi di riscontro agli atti e si risolve in un rimprovero soggettivo fondato su congetture. Non si disconosce che in talune occasioni AO 1 ha intralciato l'esercizio del diritto di visita, tant'è che il Pretore le ha ingiunto più di una volta di mettersi in relazio­ne con il pun­to d'incontro, tuttavia non consta che essa abbia indotto il figlio in un conflitto di lealtà. Quanto alle risultanze dei rapporti specialistici raccolti durante l'istruttoria, l'appellante tace. E da tali rapporti si evince la necessità per lui di intraprendere una terapia. Dal referto dello psichiatra A__________ __________ risulta in particolare che, dal 2012, ben quattro specialisti hanno raccomandato una presa a carico psicologica per aiutare AP 1 a elaborare una maturazione personale, in modo da favorire un'evoluzione positiva dei suoi rapporti con il figlio, con l'ex moglie e con gli operatori sociali. Per quel peri­to, parallelamente alla ripresa dei diritti di visita AP 1 dovrebbe “impegnarsi in un percorso psicologico per sé stesso, proprio per imparare a tollerare maggiormente la frustrazione ed evitare le modalità brusche che si sono verificate in passato, che non hanno giovato al suo rapporto con il figlio e che so­no state causate dai suoi comportamenti che erano francamente evitabili” (referto del 28 agosto 2019, pag. 19). L'appellante nulla obietta in proposito e nulla di concreto ha intrapreso. Anzi, secondo lo specialista egli rifiuta un sostegno psicologico, reputando ingiustificato “dover seguire la volontà dell'ex moglie” (referto citato, pag. 15).

b) L'appellante non discute nemmeno la sua incapacità di attenersi alle regole di condotta impartitegli dall'autorità di protezione o dal giudice per l'esercizio del diritto di visita. Stando al dott. __________, AP 1 tende ad agire d'impulso, come quando ha rapito il figlio o quando è entrato successivamente in conflitto con gli operatori sociali, denotando “un'immaturità di fondo e una fragilità dell'autostima che causano una fatica generale sia a riconoscere profondamente le proprie responsabilità, sia ad accettare le critiche, sia a tollerare adeguatamente e pazientemente le frustrazioni [nei rapporti con soggetti che detengono una certa autorità]” (referto, pag. 17 e 20). Ciò l'ha spinto, durante gli incontri, a trascendere in intemperanze nei confronti degli operatori del “Centro __________” e della “Casa ”, con conseguenti manifestazioni di malessere da parte del figlio “alle visite del padre e agli atteggiamenti di quest'ultimo” (relazione della psicoterapeuta C , del 27 dicembre 2018). È possibile che con l'appellante M abbia trascorso “bellissimi momenti”, ma ciò non basta per vincere la resistenza di un figlio dodicenne, imponendo a quest'ultimo incontri che egli rifiuta nelle circostanze descritte. Anche sotto questo profilo la decisione del Pretore supplente merita dunque conferma.

  1. Per quanto riguarda i colloqui telefonici auspicati dall'appellante, il Pretore supplente ha accertato che lo stesso M__________ vi si oppone, manifestando disagio, il che si ricollega ai comportamenti non appropriati tenuti dall'attore durante gli incontri con il figlio. A mente del primo giudice, in condizioni del genere colloqui telefonici “che nessuno è in grado di sorvegliare, rischierebbero di creare situazioni analoghe, laddove il padre comunichi al figlio messaggi inopportuni e per lui destabilizzanti”. Per il Pretore supplente anche una ripresa dei contatti telefonici necessita “imperativamente” una preventiva presa di coscienza da parte del padre, il quale deve rendersi conto di quale sia il bene del figlio, e ciò può essere raggiunto solo mediante un percorso terapeutico. Senza dimenticare, ha epilogato il primo giudice, gli effetti sul figlio dovuti alla pubblicazione dell'intera vicenda su un settimanale. Con tale motivazione una volta di più l'appellante non si confronta. Egli si limita a definire il diniego del giudice sproporzionato, a sostenere che i colloqui avverrebbero con il cellulare della madre e a negare di turbare il figlio, ma sul rifiuto di M__________, sui disagi a lui causati dai suoi comportamenti assunti durante gli incontri, sul rischio di reiterarli, sulle conseguenze dovute alla pubblicazione della vicenda e sulla necessità di una terapia nemmeno allude. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.

  2. Da ultimo AP 1 postula un diverso riparto degli oneri processuali di prima sede. Tale domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'eventualità non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

  3. Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie in cui si trova l'appellante, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio postulato dall'appellante, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte.

  4. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di autorità parentale e di diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Non si riscuotono spese.

  2. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

  3. Notificazione:

– avvocati e ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

12

CC

  • art. 134 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 284 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 51 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

4