Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2020.121
Entscheidungsdatum
23.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2020.121

Lugano 23 aprile 2021/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente per statuire nella causa DM.2019.4 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 5 aprile 2019 da

AP 1 (TI) (patrocinato dall'avv. PA 1, )

contro

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2, ),

giudicando sull'appello dell'8 settembre 2020 presentato da AP 1 contro

la sentenza emessa dal Pretore il 6 agosto 2020;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1968) e AO 1 (1974), cittadina lettone, si sono sposati a __________ (Lettonia) l'11 giugno 2004. A quel momento la sposa aveva già una figlia, D__________, nata il 31 ottobre 2000 da una precedente relazione. Dal matrimonio è nato A__________, il 18 maggio 2005. Il marito, tecnico di riscaldamenti, lavora come commesso viaggiatore per la __________ AG di __________ (ZH). AO 1 non ha esercitato attività

lucrativa durante la vita in comune, dedicandosi esclusivamente al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi vivono separati dal 1° giugno 2016, quando AP 1 ha la-sciato l'abitazione coniugale (particella n. 700 RFD di __________, sezione di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________.

B. Una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 26 mar­zo 2016 da AO 1 è terminata con un accordo dei coniugi, omologato il 27 giugno 2019 dal Pretore del Distretto di Riviera. In virtù di tale accordo l'abitazione coniugale è stata attribuita alla moglie, A__________ è stato affida­to alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e AP 1 si è impegna­to a versare un contributo alimentare per moglie e figlio di fr. 2800.– mensili complessivi, senza cenno ad assegni familiari (inc. SO.2016.94).

C. Nel frattempo, il 4 aprile 2019, AP 1 ha intentato azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo l'affidamento congiunto di A__________ (una settimana da ciascun genito­re) con esercizio in comune dell'autorità parentale e offrendo per il figlio un contributo alimentare di fr. 866.– mensili (senza cenno ad assegni familiari). Egli ha proposto inoltre lo scioglimento della comproprietà immobiliare mediante assegnazione esclusiva del fondo alla moglie dietro conguaglio di fr. 165 000.– o, eventualmente, mediante vendita a terzi con suddivisione del ricavo a metà, previo versamento di fr. 150 000.– alla moglie e di fr. 120 000.– al marito. Infine egli ha proposto di ripartire a metà la prestazione d'uscita da lui maturata in costan­za di matrimonio pres­so il suo istituto di previdenza professiona­le.

D. All'udienza di conciliazione, 22 maggio 2019, i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio, mentre sugli altri punti non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare la risposta scritta. In un memoriale del 30 luglio 2019 AO 1 ha rivendicato l'affidamento esclusivo di A__________ (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per sé di fr. 2000.– mensili e uno per il figlio di fr. 800.– mensili (senza cenno ad assegni familiari). Essa ha chiesto inoltre di differire lo scioglimento della comproprietà immobiliare fino alla maggiore età del figlio o fino al termine di una formazione appropriata e ha rivendicato la metà della prestazione d'uscita acquisita dal marito in costan­za di matrimonio pres­so il rispettivo istituto di previdenza professiona­le, non senza instare per una provvigione ad litem di fr. 3000.–.

E. In una replica del 12 settembre 2019 l'attore ha riaffermato le proprie domande, avversando quelle della moglie. Con duplica del 23 ottobre 2019 la convenuta ha chiesto di fissare il contri-buto alimentare di fr. 2000.– mensili per sé fino alla vendita del­l'immobile, aumentandolo a fr. 2700.– mensili dopo di allora e a fr. 2800.– mensili dalla maggiore età del figlio o dal termine della relativa formazione scolastica o professionale. Alle prime arringhe del 21 gennaio 2020 i coniugi si sono accordati sull'assegnazione dell'immobile alla moglie fino al 31 dicembre 2021 (con definizione del compenso in favore del marito qualora la convenuta decidesse di “ritirarlo definitivamente”), sull'affidamento del figlio alla madre, sul diritto di visita paterno e sul contributo alimentare per il figlio di fr. 1500.– mensili, assegno familiare compreso. Per il resto essi hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata seduta stante e si è chiusa il 9 aprile 2020. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

F. Nel suo allegato conclusivo del 29 maggio 2020 l'attore ha ribadito le proprie posizioni, chiedendo di fissare in fr. 29 646.80 il conguaglio dovuto alla moglie in esito al riparto della sua previdenza professionale. In un memoriale del 25 maggio 2020 la convenuta ha confermato a sua volta le proprie domande, salvo aumentare a fr. 2841.– mensili il contributo alimentare chiesto per sé fino alla maggiore età del figlio, a fr. 3534.50 mensili dopo di allora e a fr. 4223.50 mensili dall'estinzione di un debito priva­to del marito. In seguito all'entrata in carica del nuovo Pretore, il 1° giugno 2020, le parti hanno rinunciato a ripetere le arringhe finali.

G. Statuendo con sentenza del 6 agosto 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato all'istituto di previdenza del marito di trasferire fr. 29 646.80 su un conto di libero passaggio intestato alla moglie, ha accertato lo scioglimento della comproprietà immobiliare a __________ secondo le modalità concordate dai coniugi, ha affidato A__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno), lasciando l'autorità parentale congiunta, e ha obbligato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari anticipati:

– per la moglie:

fr. 1877.– mensili fino al 31 dicembre 2021 e

fr. 2146.– mensili dal 1° gennaio 2022 fino al pensionamento del marito;

– per A__________:

fr. 1080.– mensili, assegni familiari non compresi, fino al 31 dicembre 2021 e

fr. 1372.– mensili, assegni familiari non compresi, dal 1° gennaio 2022 in poi, riservato l'art. 277 cpv. 2 CC;

oltre al pagamento delle spese per l'attività hockeistica fino alla maggiore età.

Infine egli ha respinto la richiesta di provvigione ad litem e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 2500.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili.

H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 settembre 2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di sopprimere il contributo alimentare per la moglie e di limitare quello per il figlio al 31 gennaio 2021. In via subordinata egli chiede di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 439.– mensili e insta in tal caso per il beneficio del gratuito patrocinio. Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello. In una replica spontanea del 10 novembre 2020 e in una duplica spontanea del 7 dicembre 2020 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare per la moglie in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice dell'attore il 7 agosto 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso fino al 15 agosto 2020 (compreso) in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto pertanto lunedì 14 settembre 2020. Introdotto l'8 settembre 2020, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

  1. L'attore acclude all'appello una lista di offerte di lavoro datata 28 agosto 2020 come cameriere e addette alla pulizia pubblicate sul sito internet “tutti.ch” (doc. B di appello), come pure una dichiarazione del 19 luglio 2020 in cui il suo datore di lavoro attesta il mancato versamento di bonus per il 2020 (doc. C di appello). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Non si disconosce che, come obietta la convenuta, le citate offerte di lavoro “idoneo per la moglie” potessero già essere sottoposte al Pretore. Quelle presentate dall'appellante si riferiscono nondimeno a offerte successive all'emanazione della sentenza impugnata. Sono quindi ricevibili. Quanto al secondo documento, precedente l'emanazione della decisione pretorile, l'ammissibilità è dubbia, ma come si vedrà in appresso l'attestato non è di rilie­vo ai fini del giudizio.

  2. Litigiosi rimangono, in appello, il contributo alimentare per la moglie e quello per il figlio. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passa­to in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Riguardo ai contributi alimentari, il Pretore ha ravvisato anzitutto nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (12 anni), dal quale è nato un figlio, ciò che ha influito concretamente sulla situazione economica della moglie. Quest'ulti­ma ha diritto perciò di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica o quanto me­no, in mancanza di dati, di vedersi assicurare il proprio fabbisogno minimo. Posto ciò, il Pretore ha accertato unicamente, da parte della convenuta, un'entrata di fr. 250.– mensili corrispondenti alla locazione di una camera nell'abitazione coniugale fino al 31 dicembre 2021, mentre ha rinunciato a computarle un reddito ipotetico. Circa il fabbisogno minimo, egli lo ha calcolato in fr. 2127.– mensili fino al 31 dicembre 2021 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo del­l'alloggio fr. 417.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati dedotto il sussidio fr. 113.–, “terzo pilastro” fr. 160.–, assicurazione dell'automobile e imposta di circolazione fr. 61.–, onere fiscale fr. 27.–) e in fr. 2710 mensili dopo di allora (fr. 2127.– meno il costo dell'alloggio di fr. 417.–, più fr. 1000.– per una nuova locazione riconosciuta dal marito in caso di vendita dell'immobile). Ne ha desunto, il primo giudice, che AO 1 accusa un ammanco di fr. 1877.– mensili fino al 31 dicembre 2021 e di fr. 2710.– mensili da allora in poi.

Quanto al marito, il Pretore ne ha accertato il reddito in complessivi fr. 9400.– mensili (stipendio fr. 7850.–, provvigione fr. 1550.–) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5622.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, premio della cassa malati fr. 437.–, assicurazione RC fr. 25.–, assicurazione per la garanzia della locazione fr. 12.–, credito privato fr. 1348.–, spese legali fr. 500.–, imposte fr. 600.–). Relativamente al fabbisogno in denaro del figlio, il primo giudice lo ha determinato in fr. 1340.– mensili fino al 31 dicembre 2021 e in fr. 1372.– mensili in seguito, già dedotto l'assegno familiare, ma comprese le spese per l'attività hockeistica. Nelle circostanze descritte egli ha ritenuto che, con un margine disponibile di fr. 2438.– mensili fino al 31 dicembre 2021 e di fr. 2146.– mensili in segui­to, AP 1 è in grado di erogare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1877.– mensili fino al 31 dicembre 2021 e di fr. 2146.– mensili dopo di allora, fino al di lui pensionamento.

  1. I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al proposito basti ricordare che se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean break, secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la propria indipendenza economi­ca e provvedere da sé ai suoi bisogni, dall'altro quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in costanza di matrimonio (art. 163 CC).

Il principio dell'indipenden­za economica dei coniugi dopo il divorzio prevale sul principio della solidarietà: un coniuge può quindi pretendere un contributo alimentare soltanto se non è in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e se l'altro coniuge dispone di un'adeguata capacità contributiva (sentenza del Tribunale federale 5A_78/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4.1 con rinvii). Il principio dell'indipendenza economica dei coniugi si concreta di regola dalla pronuncia del divorzio, fermo restando che un obbligo in tal senso esiste già dal momento della sepa-razione se non v'è più alcuna prospettiva ragionevole di una ripresa della vita in comu­ne (sentenza del Tribunale federale 5A_104/2018 del 2 febbraio 2021 consid. 5.2). In linea di principio incombe al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole per lui provvedere da sé al proprio debito mantenimento (I CCA, sentenza inc. 11.2019.36 del 28 settembre 2020 consid. 8a con rinvio alle sentenze del Tribunale federale 5A_749/2016 del­l'11 maggio 2017 consid. 5 e 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 3.2).

  1. L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di non avere imputato alla moglie un reddito ipotetico, nonostante essa sia ancora giovane, non soffra di impedimenti fisici e non debba più occuparsi assiduamente del figlio. Egli fa valere che dalla separazione in poi la convenuta, a quel momento quarantaduenne, non ha compiuto alcuno sforzo per reperire un'occupazione, salvo rivolgersi alla pubblica assistenza. Eppure – egli continua – essa dispone di un diploma di nail artist e può lavorare in uno studio di estetista, oppure potrebbe trovare un impiego in settori che non richiedono particolari titoli di studio come quelli della vendita, del­la gastronomia o delle pulizie. Per l'appellante, già solo dipartendosi da un minimo salariale in questi comparti (fr. 3200.– mensili), la convenuta sarebbe in grado di far fronte autonomamente al proprio debito mantenimento.

a) Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si fonda – per principio – sul reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richia­mi). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quegli abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).

Trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, vigeva fino a poco tempo addietro la presunzione per cui non si potesse pretendere la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazio­ne quel coniuge avesse già 45 an­ni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018 consid. 3.3). In una recente sentenza destinata a pubblicazione il Tribunale federale ha abbandonato la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne derivava. In virtù del nuovo orientamento si presume ora che un'occupazione retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non sussista­no intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli. Le circostanze del caso concreto sono determinanti, a cominciare dall'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte in preceden­za, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del lavoro (sentenza del Tribunale federale 5A_104/2018 del 2 febbraio 2021 consid. 5.5 e 5.6; cfr. anche sentenza 5A_907/2018 del 3 novembre 2020 consid. 3.4.4).

b) Nel caso in esame il Pretore ha ricordato che i coniugi si so­no separati nel giugno del 2016 e ha constatato che in quattro anni la moglie ha compiuto unicamente cinque ricerche di lavoro, nell'ottobre del 2016. Se non che, egli ha soggiunto, per accordo dei coniugi la convenuta si occupava della casa e della famiglia, né dopo la separazione il marito ha prete­so l'esercizio di un'attività lucrativa, tant'è che le ha sempre versato un contributo alimentare di fr. 2800.– mensili. Nelle circostanze descritte, dandosi una donna rimasta lonta­na dal mondo del lavoro per 16 anni, l'attuale situazione del merca­to dell'impiego, che ha subìto un duro colpo per le chiusure dovute all'emergenza sanitaria, rendono difficile un reinserimento professionale. Ne ha concluso, il Pretore, che non può pretendersi dall'interessata una ripresa dell'attività lavorativa a tempo pie­no, “nonostante essa sia ancora relativamente giovane, sembri disporre di un diploma, non abbia problemi di salute che le precludano un'attività lavorativa diurna e non abbia oneri di accudimento”.

c) Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2020 AO 1 ribadisce di non avere mai esercitato un'attività lucrati­va, di modo che un suo inserimento nel mercato del lavoro non è possibile né esigibile, tanto meno ove si pensi che la giurisprudenza non esige più l'entrata di una donna nella vita professionale dopo i 46 anni. Essa rileva inoltre di non dispor­re di un diploma quale nail artist che la abiliti a svolgere l'attività in Svizzera, ma di avere frequentato solo un corso oltre “20 anni orsono”. Adduce poi di essere assorbita dalla sua funzione materna, poiché il figlio denota problemi comportamentali e ha esigenze particolari dovute all'intensa attività hockeistica. Sostiene infine di avere un problema agli occhi che le impedisce di guidare dall'imbrunire e che la camera offerta a suo tempo in locazione è ora occupata dal figlio, sicché essa non percepisce più nemmeno il canone di fr. 250.– mensili.

  1. Dagli atti non risulta quale sia la formazione di AO 1. L'allegazione dell'appellante, secondo cui essa dispone di un diploma come nail artist, è contestata, la moglie sostenendo di avere unicamente seguito un corso “venti anni orso­no”. Sia come sia, secondo gli accertamenti del Pretore la convenuta non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune, dedicandosi unicamente al gover­no della casa e alla cura della famiglia. Per converso, essa risulta in buo­na salu­te, salvo soffrire di un disturbo agli occhi che le impedisce di guidare nelle ore notturne (doc. 22 e 23).

a) Relativamente all'età, quando i coniugi si sono separati, il 1° giugno 2016, AO 1 aveva 42 anni, ma doveva ancora occuparsi del figlio A__________, undicenne. E a quel momento vigeva il principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto – di regola – a cominciare o a ricupera­re un'attività lucrativa a tempo parziale al momento in cui il figlio a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momen­to in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). La giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 144 III 481 prevede ora che la madre abbia a intraprendere un'attività lucrativa all'80% quando il figlio inizia la scuo­la secondaria. Tale giurisprudenza però è stata adottata solo il 21 settembre 2018 ed è stata oggetto di un comunicato stampa il 28 settembre successivo, per poi essere pubblicata nella raccolta ufficiale il 27 marzo 2019. V'è da domandarsi in ogni modo se a quel momento la convenuta non dovesse attivarsi per trovare un impiego a tempo parziale. Comunque sia, AP 1 non ha preteso che allora la moglie intraprendes­se un'attività lucrativa. Anzi, ha accettato per finire di versarle un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili. In circostanze del genere l'interessata poteva ancora conta­re sul riparto dei ruoli assunto durante la comunio­ne domestica.

b) Sta di fatto che al momento in cui è stata promossa l'azione di divorzio, il 4 aprile 2019, AO 1, quarantacinquenne, non poteva più legittimamente supporre che da lei non ci si aspettasse l'esercizio di un'attività lucrativa al­l'80%, come prevede la nuova giurisprudenza applicabile anche alle cause pendenti (I CCA, sentenza inc. 11.2018.104 del 27 dicembre 2019 consid. 6c). A quel momento il marito rifiutava ormai qualsiasi contributo di mantenimento, ritenendola autosufficiente, e chiedeva di computare alla medesi­ma un reddito ipotetico. Certo, l'interessata fa valere che in quel pe-riodo essa doveva seguire con assiduità il figlio, il quale denota problemi di comportamento e svolge un'intensa attività hockeistica. Dagli atti non si evince tuttavia che il ragazzo necessitasse di una presenza costante e continua della madre, né che l'accompagnamento all'attività sportiva del figlio incombesse a lei sola (ascolto di A__________, del 29 maggio 2019, pag. 1). Nulla permette di concludere pertanto che dall'aprile del 2019 in poi sussistessero per la convenuta ostacoli all'esercizio di una professione. Ne discende che AO 1 era tenuta, per principio, a procurarsi redditi propri con un'attività lucrativa all'80% per poi estendere tale attività a tempo pieno dopo il 16° compleanno di A__________ (5 maggio 2021).

c) Il problema è che, foss'anche la convenuta in possesso di un diploma di nail artist, la mancanza di esperienza rende oggettivamente problematico un suo inserimento professionale in quel comparto. Ciò non toglie che essa sia ancora relativamente giovane e non accusi problemi di salute, sicché va considerata abile all'esercizio di un'attività lucrativa in ambiti che non richiedano una particolare formazio­ne. E se un impiego in settori come la vendita al dettaglio o la gastronomia non appare prospettabile, non si vede perché – né l'interessata spiega – un inserimento non dovrebbe essere possibile in settori meno qualificati, come l'aiuto domestico o il ramo delle pulizie, occupazione che la convenuta medesima aveva cercato in passato (doc. 26).

d) Per quel che riguarda la possibilità di svolgere un'attività lucrativa a tempo pieno, dagli atti risulta che, dopo essersi annunciata il 4 ottobre 2019 all'ufficio di collocamento (doc. 24), tra il 7 e il 10 di quel mese l'interessata ha compiuto cinque ricerche d'impiego infruttuose (doc. 26). Vistasi rifiutare un'indennità di disoccupazione il 16 ottobre 2019 (doc. 25), non consta che in seguito essa abbia compiuto ulteriori ricerche. Come ha rilevato il Pretore, non si può pertanto affermare che costei abbia profuso l'impegno da lei esigibile per trovare un'occupazione. Non avendo dimostrato impedimenti che ostassero all'esercizio di un'attività lucrativa, AO 1 deve assumere ora le conseguenze della sua passività. Si fosse debitamente attivata nell'aprile del 2019 per reperire un'attività all'80% nel settore delle pulizie o dell'aiuto domestico, anche se sprovvista di particolare esperienza, essa avreb­be potuto presumibilmente contare su un reddito di almeno fr. 2400.– netti mensili (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 6e con rin-vio; si vedano i salari minimi menzionati nel contratto collettivo di lavoro per il personale domestico, imprese di pulizia e facility services per il Cantone Ticino, valido fino al 30 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, volu­me 145 del 1° ottobre 2019, pag. 329).

Non si disconosce la situazione del mercato in Svizzera dovuta all'emergenza sanitaria del COVID-19 né si ignorano le conseguenze delle misure adottate dalle autorità in simile contesto. Tuttavia non è notoria per il giudice la situazione individuale di ogni singolo. Dato che non tutti i settori economici sono ugualmente toccati dalla pandemia, un riferimento generale alla situazione in Svizzera non è sufficiente per dimostrare che il conseguimento di un reddito ritenuto ragionevole non sia possibile o sia possibile solo dopo lunghe ricerche (sentenza del Tribunale federale 5A_467/2020 del 7 settembre 2020 consid. 5.3, in: FamPra.ch 2021 pag. 136). E in concreto, per tacere del fatto che la convenuta non ha anco­ra dato prova di essersi attivata con zelo per reperire un impiego, la documentazione prodotta dall'appellante in questa sede sostanzia l'esistenza di opportunità di lavoro nel settore delle pulizie (doc. B di appello). Del resto AO 1 non può pretendere un periodo transitorio per trovare un'occupazione. Essa sapeva fin dal momento in cui è stata introdotta l'azione di divorzio che avrebbe dovuto mettere a profitto la propria potenzialità lucrativa, non potendo più confidare sul modello di accudimen­to parentale anteriore alla separazione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 29 gennaio 2020 consid. 16 con riferimenti).

e) Ne segue che, con una capacità lucrativa di fr. 2400.– mensili fino al 4 maggio 2021 e di fr. 3000.– mensili in seguito, l'interessata è in grado di finanziare da sé il proprio “debito mantenimento” di fr. 2127.– mensili fino alla vendita dell'immobile in comproprietà e di fr. 2710.– mensili in seguito. Nelle osservazioni all'appello AO 1 ribadisce che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 2728.– mensili, ma non spiega perché il calcolo del Pretore, che ha tenu­to conto della partecipazione del figlio al costo dell'alloggio e del sussidio cantonale per la cassa malati, sia erroneo. In definitiva essa non può pretendere perciò l'erogazione di contributi alimentari e al proposito l'appello merita accoglimento. Ciò rende superfluo esaminare le censure sul fabbisogno minimo della moglie e sul reddito conseguito dal marito.

  1. Relativamente al fabbisogno in denaro di A__________, il Pretore lo ha fissato in fr. 1080.– mensili fino al 31 dicembre 2021, rilevan­do che dal 1° gennaio 2022 in poi il costo dell'alloggio dipenderà dalla questione di sapere se la madre rileverà la quota del marito nella comproprietà immobiliare o se il fondo sarà venduto. Constatato che in quest'ultima evenienza AP 1 riconosce per il figlio un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, il primo giudice ha aumentato il fabbisogno in denaro del ragazzo a fr. 1372.– mensili.

a) L'appellante non contesta il fabbisogno in denaro del figlio stabilito dal Pretore. Rimprovera a quest'ultimo di essersi dipartito dal fallace presupposto per cui alla fine di dicembre del 2021 la moglie non ritirerà la proprietà immobiliare, e ciò comporterà un aumento delle necessità della convenuta e del figlio. A suo avviso, tale conclusione non corrisponde alla volontà delle parti e si fonda su “un evento non sufficientemente definito”. Chiede pertanto di prescindere dall'adeguare i contributi alimentari, la moglie potendo – se del caso – chiederne l'aumento.

b) Come si è visto, AO 1 non si vede riconoscere contributi alimentari. L'argomentazione dell'appellante si limita dunque all'adeguamento del contributo alimentare per il figlio. Ciò posto, alle prime arringhe del 21 gennaio 2020 i coniugi si erano accordati sull'assegnazione dell'immobile alla moglie fino al 31 dicembre 2021 e avevano previsto che “entro detto termine la moglie dovrà comunicare al marito se intende ritirare l'abitazione o se acconsente alla vendita”. Avesse ritirato l'abitazione coniugale, la moglie avrebbe versato fr. 170 500.– al marito e avrebbe assunto il debito ipotecario, previo consenso della banca. In caso contrario le parti avrebbero determinato le modalità della vendi­ta, fermo restando che ciascun coniuge avrebbe avuto diritto alla metà dell'utile, dedotte le spese, l'ipoteca e gli apporti immessi (beni propri della moglie per fr. 150 000.– complessivi, beni propri del marito per fr. 113 000.– prelevati dalla previdenza professionale).

Ora, a prescindere dal fatto che AO 1 non è in grado per la sua precaria situazione finanziaria di ritirare l'immobile (osservazioni all'appello del 27 ottobre 2020, pag. 2), già al momento in cui il Pretore ha statuito la vendita del fondo appariva un evento prevedibile proprio per le condizioni economiche della moglie. A ragione quindi il primo giudice ha tenuto conto già allora del presumibile costo di un alloggio che l'interessata sarebbe stata tenuta a trovare dopo l'alienazione della casa. In mancanza di certezze sul momen­to in cui ciò sarebbe avvenuto, tuttavia, il problema consiste nello stabilire la data da cui far decorrere la modifica dei contributi alimentari per il figlio, i cui paramenti di adeguamento non sono contestati dall'appellante. Non potendosi formulare progno­si precise, conviene perciò fissare la decorrenza dal momento della vendita dell'immobile. La decisione impugna­ta va riformata di conseguenza.

  1. Il Pretore ha fissato il contributo di mantenimento per A__________ in fr. 1080.– mensili fino al 31 dicembre 2021 e in fr. 1372.– mensili in seguito, riservato “espressamente l'art. 277 cpv. 2 CC nel caso in cui il figlio non dovesse essere ancora autosufficiente al raggiungimento della maggiore età”. Questa Camera deve intervenire d'ufficio in applicazione del principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC) relativamente alla durata dell'obbligo alimentare. Per giurisprudenza consolidata, i contributi ali­mentari per i figli stabiliti in una sentenza di divorzio vanno fissati non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto). La vaga “riserva” formulata dal Pretore con richiamo all'art. 277 cpv. 2 CC non adempie tale requisito. Il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata va dunque precisato nel senso che il contributo alimentare per A__________ è dovuto fino alla maggiore età del figlio o fino al termine della formazione scolastica o professionale, ove questa dovesse concludersi più tardi (analogamen­te: I CCA, sentenze inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016 consid. 14 e inc. 11.2014.7 del 20 maggio 2016 consid. 10).

  2. Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il marito ottiene causa vinta sulla soppressione del contributo alimentare per la moglie, ma soccombe sull'adeguamento del contributo di mantenimento per il figlio. In condizioni del genere, visti gli importi in gioco, si giustifica equitativamente di porre un quinto delle spese a carico del­l'appellante e il resto a carico della convenuta. Patrocinato da un legale, l'appellante ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili ridotte (tre quinti del­l'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Dandosi l'accoglimento della domanda principale di appello, la richiesta subordinata di AP 1 intesa a ottenere il beneficio del gratuito patrocinio diventa senza interesse.

L'esito dell'attuale giudizio impone la riforma degli oneri di prima sede, che l'appellante chiede di porre interamente a carico della convenuta. È vero che davanti al Pretore quest'ultima ha ecceduto nelle proprie richieste alimentari. È altrettanto vero però che nelle cause del diritto di famiglia il giudice può suddividere le spese giudiziarie “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Non è dunque escluso che in simili procedure la parte vittoriosa possa essere tenuta a sopportare oneri processuali (sentenza del Tribunale federale 5A_118/2020 del 27 maggio 2020 consid. 4.1 con rinvii). In concreto non va dimenticato inoltre che il Pretore ha rifiutato alla moglie una provvigione ad litem, avendole riconosciuto “congrue ripetibili”. Tutto ponderato si giustifica così di suddividere gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.

  1. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente in concreto la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

  1. La richiesta di contributo alimentare formulata da AO 1 è respinta.

  2. AP 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per il figlio A__________:

fr. 1080.– (assegno familiare non compreso) fino alla vendita dell'abitazione coniugale e

fr. 1372.– (assegno familiare non compreso) dalla vendita dell'abitazione coniugale in poi.

Il contributo è dovuto fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica. Fino alla maggiore età del figlio AP 1 assume direttamente il pagamento delle spese dell'attività hockeistica di

A__________.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 2500.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese di appello di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un quinto a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà al­l'appellante fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 125 CC
  • art. 163 CC
  • art. 277 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

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