Incarto n. 11.2020.10
Lugano 10 maggio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa SO.2016.899 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 23 settembre 2016 da
AP 1 (già patrocinata dall'avv. )
contro
AO 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 31 gennaio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 17 gennaio 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1942) ed AP 1 (1939) si sono sposati a __________ il 20 dicembre 1969. Dal matrimonio sono nati E__________ (1963), D__________ (1970), L__________ (s.d.) ed Ed__________ (1973), ora maggiorenni e indipendenti. Pensionati, i coniugi vivono separati da oltre vent'anni, allorché la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 2845 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un suo appartamento, sempre a __________ (proprietà per piani n. 941, pari a 42/1000 della particella n. 4172), nel quale ha vissuto fino al gennaio del 2018. Dal febbraio del 2018 essa è ospite della Casa Anziani __________ di __________. Nel frattempo anche il marito ha lasciato l'abitazione coniugale, trasferendosi dal 1° gennaio 2017 in un appartamento locato nel medesimo Comune.
B. Il 23 settembre 2016 AP 1 si è rivolta al Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata e un contributo alimentare di fr. 2557.– mensili dal 1° agosto 2016. Al dibattimento del 15 novembre 2016 il marito ha aderito alla richiesta di vita separata e ha offerto un contributo alimentare di fr. 550.– mensili dall'agosto del 2016. In coda all'udienza il Pretore aggiunto ha sospeso la causa in vista di trattative e, d'accordo le parti, ha autorizzato queste ultime a vivere separate, fissando un contributo alimentare in favore della moglie di fr. 1300.– mensili dal novembre del 2016.
C. Rivelatesi infruttuose le trattative e riattivata la procedura, a
un'udienza del 22 novembre 2018, indetta per il seguito della discussione, l'istante ha aumentato la sua pretesa a fr. 4130.– mensili dal 1° agosto 2016, mentre AO 1 ha adeguato la propria offerta a fr. 1300.– mensili dal medesimo giorno. Entrambi i coniugi hanno notificato prove. L'istruttoria è cominciata seduta stante e si è chiusa il 4 settembre 2019. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 1° ottobre 2019 AP 1 ha poi ridotto la pretesa alimentare a fr. 3684.– mensili. Nel proprio allegato di quello stesso giorno AO 1 ha mantenuto il suo punto di vista.
D. Statuendo con sentenza del 17 gennaio 2020, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1485.20 mensili dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018, di fr. 2499.75 mensili dal 1° febbraio 2018 al 30 settembre 2019 e di fr. 2776.05 mensili in seguito. Le spese processuali di complessivi fr. 850.– mensili sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 gennaio 2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di aumentare il contributo alimentare in suo favore a:
fr. 2428.10 mensili dal 1° agosto al 30 novembre 2016,
fr. 2250.10 mensili dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2018,
fr. 2840.85 mensili dal 1° febbraio al 31 agosto 2018,
fr. 2864.15 mensili dal 1° settembre 2018 al 30 settembre 2019,
fr. 3152.40 mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 e
fr. 3159.95 mensili dal 1° gennaio 2020.
Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare litigioso dinanzi al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta all'allora patrocinatore dell'istante il 21 gennaio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 31 gennaio 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
Nella fattispecie i doc. A, B e F a I prodotti con l'appello sono anteriori alla chiusura dell'istruttoria da parte del Pretore aggiunto e alla presentazione dei memoriali conclusivi. Incombeva quindi all'istante spiegare perché le fosse impossibile esibirli già in prima sede. Non sostanziando essa i presupposti dell'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC, gli allegati in questione non sono ricevibili (DTF 142 III 415 consid. 2.2.2 in fine). La polizza d'assicurazione della cassa malati per il 2019 si trova invece già agli atti (doc. LL 12, fol. 3 e 4). La sua produzione è dunque superflua. Relativamente alla fattura della ditta __________ per il trasporto del 5 ottobre 2019 e alla polizza d'assicurazione della cassa malati per il 2020, esse sono pervenute all'istante dopo la presentazione dei memoriali conclusivi del 1° ottobre 2019. È vero che, trattandosi di una procedura retta dal principio inquisitorio “attenuato”, l'art. 229 cpv. 3 CC consente al giudice di considerare nuovi fatti e nuovi mezzi di prova “fino alla deliberazione della sentenza”, ovvero fino alla chiusura delle arringhe finali o alla scadenza del termine fissato dal giudice per presentare memoriali conclusivi
in applicazione dell'art. 232 cpv. 2 CPC (DTF 138 III 789 consid. 4.2). Trattandosi di una procedura condotta da un giudice monocratico (come il Pretore o il Pretore aggiunto nel Cantone Ticino), la deliberazione inizia però subito dopo la chiusura delle arringhe finali o subito dopo la scadenza del termine fissato dal giudice per presentare memoriali conclusivi (I CCA, sentenza inc. 11.2017.22 dell'11 dicembre 2018, consid. 2 con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5A_756/2017 del 6 novembre 2017, consid. 3.3 in fine). In concreto la fattura del 5 ottobre 2019 e la polizza della cassa malati per il 2020 non potevano più essere versate agli atti. Esibite senza indugio, esse sono quindi proponibili in appello.
Per il periodo dal 1° febbraio 2018 al 30 settembre 2019 (scadenza del leasing del marito) il Pretore aggiunto ha appurato il fabbisogno minimo del marito in fr. 4099.25 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 800.–, premio della cassa malati obbligatoria fr. 460.50, assicurazione complementare fr. 63.60, assicurazione economia domestica e RC fr. 31.50, partecipazione alle spese mediche e franchigia fr. 83.35, leasing dell'automobile fr. 552.55, assicurazione dell'automobile fr. 171.50, imposta di circolazione fr. 61.50, posteggio e spese accessorie fr. 150.–, imposte fr. 524.75) e il fabbisogno minimo della moglie in fr. 4295.45 mensili (retta della casa anziani fr. 2555.–, premio della cassa malati fr. 460.50, assicurazione LCA fr. 275.80, trasporto fr. 150.–, partecipazione alle spese mediche e franchigia 718.60, interessi ipotecari “casa __________” fr. 75.95, spese accessorie e assicurazione domestica “casa __________” fr. 34.–, imposte fr. 25.60; loc. cit., pag. 6 a 8). Dal 1° ottobre 2019 in poi il primo giudice ha ridotto il fabbisogno minimo del marito a fr. 3546.70 mensili (estinzione del leasing) e ha confermato quello della moglie in fr. 4295.45 mensili.
In definitiva, dedotti dal totale dei redditi coniugali i rispettivi fabbisogni minimi, il primo giudice ha ottenuto un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 2831.65 mensili dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018, di fr. 582.65 mensili dal 1° febbraio 2018 al 30 settembre 2019 e di fr. 1135.20 mensili dopo di allora. Ha condannato così il marito a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1485.20 mensili dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018, di fr. 2499.75 mensili dal 1° febbraio 2018 al 30 settembre 2019 e di fr. 2776.05 mensili in seguito.
I. Contributo alimentare dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018
Ora, si conviene che la tassazione 2016 dell'appellante attesta una rendita AVS di fr. 21 128.– annui (fascicolo “Uff. circ. di tass.”, cartella gialla). Sta di fatto che l'istante medesima ha indicato ancora nel memoriale conclusivo l'importo di fr. 2087.– mensili per rivendicare un contributo alimentare di fr. 3684.– mensili dal 1° agosto 2016. Va rimessa pertanto alle proprie responsabilità. In virtù del principio inquisitorio “attenuato” il giudice non era tenuto a investigazioni d'ufficio (sentenza del Tribunale federale 5A_466/2019 del 25 settembre 2019 consid. 4.2), tanto meno dopo avere constatato che la cifra indicata nel memoriale conclusivo coincideva con quella che figurava nel documento ivi menzionato (doc. LL: pag. 4). A parte ciò, anche nel calcolo della rendita AVS del marito il primo giudice si è dipartito, riguardo al periodo compreso tra l'agosto e il novembre del 2016, da un importo superiore a quello effettivo (fr. 2162.– mensili, mentre dalla tassazione 2016 si evince un'entrata di fr. 21 896.–: fascicolo “Uff. circ. di tass.”, cartella verde). E raffrontando le due situazioni il saldo non appare, a un sommario esame, sfavorevole all'istante. In proposito non è il caso dunque di intervenire.
È vero che la situazione di AO 1 è mutata dal 1° gennaio 2017. Da allora la deduzione fiscale per oneri alimentari passa invero, come allega l'interessata, a fr. 15 600.– annui grazie ai contributi alimentari versati in pendenza di causa (sopra, lett. B). Oltre a ciò, il valore locativo della particella n. 2845 (fr. 10 400.– annui: dichiarazione fiscale 2016, modulo 7, nel fascicolo “Uff. circ. di tass.”, cartella verde) non può più essere considerato un reddito del convenuto, che non abita più l'immobile gravato di usufrutto gratuito (doc. 2, pag. 3) in favore del figlio Ed__________ ed è soltanto – come la moglie – nudo proprietario (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD). Analogamente, le spese di gestione e manutenzione (fr. 2080.– annui: tassazione del 2016, nel fascicolo “Uff. circ. di tass.”, cartella verde), come pure gli interessi ipotecari (fr. 5864.– annui: loc. cit.) sugli immobili concessi in usufrutto al figlio, non vanno più dedotti dal reddito del convenuto (art. 765 seg. CC). Che poi il convenuto abbia assunto erroneamente – come egli sostiene (osservazioni all'appello, pag. 3) – tutti gli oneri relativi a tali immobili anche dopo il 31 dicembre 2016 nulla muta, per tacere del fatto che l'allegazione non è minimamente resa verosimile. Inoltre dal 1° gennaio 2017 la rendita AVS del marito ascende a fr. 2162.– mensili, come ha accertato il Pretore aggiunto, ovvero a fr. 25 944.– annui e non più a
fr. 21 896.– (come figura nella tassazione 2016). A un sommario esame l'imponibile di AO 1 corrisponde pertanto, al netto delle usuali deduzioni fiscali, a circa fr. 60 000.–, di modo che a un giudizio di verosimiglianza il carico tributario risulta attorno ai fr. 420.– mensili (‹https://www3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/ RedditoSostanza.php›). Entro questi limiti l'appello merita accoglimento.
L'appellante chiede di aumentare il proprio onere d'imposta nel fabbisogno minimo a fr. 250.– mensili in ragione di un “contributo alimentare superiore rispetto ai fr. 1300.– mensili”. Formulata per la prima volta in appello (davanti al Pretore aggiunto l'istante non ha invocato alcun carico fiscale: memoriale conclusivo, pag. 6 seg.) senza essere fondata su fatti o prove nuove, la rivendicazione non è ricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Comunque sia, l'appellante non spiega per nulla come pervenga all'importo in questione. La domanda non è quindi sufficientemente motivata (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
Nel proprio fabbisogno minimo l'appellante chiede di inserire le spese immobiliari da lei sopportate in relazione alla proprietà per piani n. 941 (sopra lett. A). Il Pretore aggiunto, constatato che dal 20 maggio 2011 il fondo è gravato da un usufrutto a vita in favore della figlia E__________, ha ricordato che a norma dell'art. 765 CC le spese di manutenzione ordinaria e di amministrazione, gli interessi dei debiti che gravano il bene, le imposte e le tasse vanno a carico dell'usufruttuario. Egli non ha disconosciuto che fino al trasferimento nella residenza per anziani (febbraio del 2018) l'istante ha vissuto in quell'immobile, di sua proprietà. Per il periodo in questione tuttavia egli non ha riscontrato il pagamento alla figlia di alcun ‟affittoˮ o di alcuna prestazione analoga, sicché non ha incluso gli interessi ipotecari nel fabbisogno minimo dell'istante (sentenza impugnata, pag. 6).
AP 1 fa valere di avere prodotto gli estratti postali e bancari dal 2015 in poi dai quali si evince che essa ha assunto le spese condominiali, quelle di manutenzione e gli interessi ipotecari. A mente sua tale documentazione rende verosimile che essa ha sostenuto “l'onere di tutte le spese dell'immobile di cui la figlia era solo formalmente beneficiaria dell'usufrutto”. L'accordo con la figlia prevedeva infatti che lei (madre) potesse usare l'appartamento a condizione che “pagasse tutte le spese come se fosse un affitto”. Elencati i singoli pagamenti, l'appellante insta così perché le siano riconosciuti gli interessi ipotecari (fr. 1841.40 annui), il premio per l'assicurazione dello stabile (fr. 274.70 annui) e gli oneri condominiali (fr. 2289.– annui), per complessivi fr. 370.– mensili arrotondati.
a) Per quel che è degli oneri condominiali, l'appellante trascura che, dopo avere accennato nell'istanza a una spesa di fr. 231.90 mensili, essa non ha più ripreso la posta nella replica e nemmeno nel memoriale conclusivo. In quest'ultimo atto essa si è limitata a indicare l'onere ipotecario dell'immobile e a rinviare al proprio interrogatorio, nel quale alludeva a un accordo intercorso con la figlia in base al quale ‟lei paga le spese e io gli interessi ipotecariˮ (pag. 6 seg. con riferimento al verbale del 14 maggio 2019, pag. 10). Relativamente al premio assicurativo, poi, negli allegati di prima sede manca qualsiasi riferimento. Ciò posto, la rivendicazione delle due voci di spesa in appello riesce d'acchito improponibile, l'istante non spiegando perché le fosse impossibile far valere quelle voci già dinanzi al primo giudice (art. 317 cpv. 1 CPC).
b) Per quanto attiene agli interessi ipotecari, di contro, l'istante ha sempre invocato l'esborso davanti al Pretore aggiunto. Dal plico doc. OO accluso alla lettera del 18 dicembre 2018 risulta inoltre che nel 2016 e 2017 la spesa è stata addebitata a un conto bancario ‟Risparmio __________ a lei intestato presso la Banca __________. In circostan-ze del genere nulla indizia l'ipotesi che l'interessata, assu-mendo un debito a carico dell'usufruttuaria (art. 765 cpv. 1 CC), abbia abitato senza corrispettivo la proprietà per piani n. 941 nel periodo in esame. Considerato un tasso ipotecario dell'1.86% su un debito di fr. 99 000.– (doc. D e doc. OO), si giustifica perciò – a un giudizio di verosimiglianza – di aggiungere fr. 153.45 mensili al fabbisogno minimo di lei. Su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto.
L'appellante si duole che non le sia stata riconosciuta nel fabbisogno minimo una posta per “partecipazione spese mediche e franchigia”. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto non ha ammesso, prima del febbraio 2018, alcun esborso a questo titolo siccome l'istante non aveva documentato una spesa effettiva e ricorrente (pag. 6). L'interessata oppone che i suoi problemi di salute sussistevano anche in precedenza, sicché la spesa di fr. 718.60 mensili ‟considerata per il periodo dal 1° ottobre 2019 in avanti va ritenuta anche per il periodo precedenteˮ. A prescindere dal fatto però che l'esborso di fr. 718.60 mensili è stato riconosciuto all'istante già dal 1° febbraio 2018 e non solo dal 1° ottobre 2019, l'appellante non si confronta con l'argomentazione del Pretore aggiunto, limitandosi ad adombrare non meglio precisati ‟problemi di saluteˮ preesistenti. Carente di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello sfugge anche su questo punto a ulteriore esame.
AP 1 insta altresì perché sia tolta dal fabbisogno minimo del marito la ‟tassa socio __________ˮ di fr. 9.10 mensili, tale costo non essendo riconosciuto dalla giurisprudenza. A quale giurisprudenza essa si richiami non è chiaro. Dovesse l'interessata riferirsi al fabbisogno minimo ‟allargatoˮ del diritto civile (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3), se le condizioni economiche delle parti consentono qualche margine, al minimo esistenziale del diritto esecutivo possono aggiungersi – fra l'altro – i premi delle assicurazioni non obbligatorie, come la complementare contro le malattie e l'assicurazione dell'economia domestica, quella contro la responsabilità civile, quella sulla vita e quella di un veicolo a motore (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6c). Per quanto riguarda il ‟Libretto __________ˮ (doc. 11), esso offre – fra l'altro – assistenza in caso di soccorso stradale e protezione giuridica. Può equipararsi così a un'assicurazione. Che poi la spesa sussistesse già prima della separazione e che il bilancio familiare permetta di finanziarla non è revocato in dubbio. A un esame di apparenza, nulla impediva dunque al primo giudice di inserire la piccola uscita nel fabbisogno minimo ‟allargatoˮ del marito (analogamente, per la protezione giuridica: I CCA, sentenza inc. 11.2018.125 del 7 novembre 2019, consid. 16a).
Tenuto conto di quanto precede, il quadro del bilancio familiare dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018 si presenta come segue:
Reddito del marito fr. 6890.—
Reddito della moglie fr. 2087.—
fr. 8977.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 5: media) fr. 3884.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7b) fr. 2310.—
fr. 6194.— mensili
Eccedenza fr. 2783.— mensili
Metà eccedenza fr. 1391.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3884.– + fr. 1391.50 = fr. 5275.50 mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 2310.– + fr. 1391.50 ./. fr. 2087.– = fr. 1614.50 mensili
arrotondati a fr. 1615.— mensili.
II. Contributo alimentare dopo il 31 gennaio 2018
l'onere fiscale nel fabbisogno minimo del marito a fr. 342.55 mensili e di rivalutare il proprio fabbisogno minimo di conseguenza. In difetto di dati più aggiornati e di apparenti variazioni nella situazione finanziaria di AO 1, vale quanto si è esposto dianzi (consid. 5: onere fiscale di fr. 420.– mensili). In tale misura l'appello risulta fondato.
Davanti al Pretore aggiunto l'istante aveva limitato la spesa in questione a fr. 341.35 mensili (memoriale conclusivo, pag. 6 seg.) e mal si comprende come essa giunga alla media di fr. 400.– mensili in appello. Posto ciò, riguardo alla proponibilità dei nuovi documenti si è già detto (consid. 2). Né soccorre all'appellante il richiamo all'art. 272 CPC. Dalla fattura del 5 ottobre 2019 (doc. C di appello), l'unica proponibile, si desume che nel settembre del 2019 l'istante è stata portata tre volte a __________ per la fisioterapia (costo complessivo fr. 174.15, pari a fr. 58.05 per ogni viaggio di andata e ritorno), una volta all'Ospedale __________ di __________ (fr. 186.40) e una volta alla Clinica __________ di __________ (fr. 181.80). Le fatture agli atti del servizio Accompagnamento Invalidi di __________ __________ (doc. LL, allegato 15) attestano inoltre numerosi trasporti, dal giugno all'agosto del 2018, per la fisioterapia a __________ (fr. 61.60 per ogni viaggio di andata e ritorno) e una trasferta all'Ospedale __________ di __________ (fr. 195.–). Appurata la necessità – non contestata – di una seduta di fisioterapia la settimana a __________ (centro specializzato per la riabilitazione dagli ictus: verbale d'interrogatorio 14 maggio 2019 di AP 1, pag. 11), già il costo relativo a tale trasporto (fr. 232.20 mensili) supera d'acchito la stima del Pretore aggiunto. Per quel che riguarda le altre trasferte, sarà anche vero che l'istante deve spostarsi per visite mediche e dentistiche. Il problema è che nel periodo in esame essa ha documentato un solo trasporto annuo all'Ospedale __________ di __________ e all'__________ di __________ per complessivi fr. 368.20 (doc. C di appello), pari a fr. 30.70 mensili. L'esborso effettivo può quindi essere determinato in fr. 263.– mensili. Anche al riguardo l'appello merita parziale accoglimento.
l'onere fiscale secondo quanto essa ha fatto valere per il lasso di tempo precedente. La questione essendo già stata trattata, si rinvia a quanto esposto al consid. 6.
In merito agli interessi ipotecari relativi alla particella n. 32 RFD di __________, sezione di __________, proprietà della moglie, il primo giudice ha computato nel fabbisogno minimo di lei fr. 75.95 mensili sulla base del doc. LL, allegato 18 (sentenza impugnata, pag. 7). L'appellante obietta che la spesa è aumentata a fr. 122.50 mensili dal 1° settembre 2018 perché il tasso d'interesse è passato, alla scadenza contrattuale del 31 agosto 2018, dall'1.87% al 3%, come si evince dallo stesso documento menzionato dal Pretore aggiunto. In effetti l'obiezione trova riscontro nell'atto indicato (doc. LL, allegati 18 e 18a). Si giustifica così di rivalutare l'esborso in fr. 122.50 mensili dal 1° settembre 2018.
L'appellante invoca l'aggiornamento, dal 1° ottobre 2019 (art. 58 cpv. 1 CPC), del proprio premio della cassa malati (copertura secondo la LAMal), che il Pretore aggiunto ha calcolato in fr. 460.50 sulla scorta della polizza valida per il 2018 (sentenza impugnata, pag. 8 con riferimento al doc. LL, allegato 12, foglio 1). Essa chiede di rivalutare la spesa in fr. 484.90 mensili fino al 31 dicembre 2019 e in fr. 499.55 mensili dopo di allora, conformemente alle polizze del 2019 e del 2020. La richiesta, già resa verosimile davanti al Pretore aggiunto per il 2019 (doc. LL, allegato 12, foglio 3) e documentata in questa sede per il 2020 (doc. E di appello; sopra: consid. 2), è legittima. La sentenza impugnata va riformata perciò di conseguenza.
Alla luce di quanto precede il quadro del bilancio familiare si presenta come segue:
Dal 1° febbraio 2018 al 30 settembre 2019
Reddito del marito fr. 6890.—
Reddito della moglie fr. 2087.—
fr. 8977.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 11) fr. 3995.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 12 e 14) fr. 4439.—
fr. 8434.— mensili
Eccedenza fr. 543.— mensili
Metà eccedenza fr. 271.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3995.– + fr. 271.50 = fr. 4266.50 mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 4439.– + fr. 271.50 ./. fr. 2087.– = fr. 2623.50 mensili
arrotondati a fr. 2625.— mensili.
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019
Reddito del marito fr. 6890.—
Reddito della moglie fr. 2087.—
fr. 8977.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 11) fr. 3442.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 14 e 15) fr. 4480.—
fr. 7922.— mensili
Eccedenza fr. 1055.— mensili
Metà eccedenza fr. 527.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3442.– + fr. 527.50 = fr. 3969.50 mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 4480.– + fr. 527.50 ./. fr. 2087.– = fr. 2920.50 mensili
arrotondati a fr. 2920.— mensili.
Dal 1° gennaio 2020
Reddito del marito fr. 6890.—
Reddito della moglie fr. 2087.—
fr. 8977.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 3442.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 15) fr. 4495.—
fr. 7937.— mensili
Eccedenza fr. 1040.— mensili
Metà eccedenza fr. 520.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3442.– + fr. 520.– = fr. 3962.– mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 4495.–
arrotondati a fr. 2930.— mensili.
III. Oneri processuali e ripetibili
IV. Rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è riformato come segue:
AO 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la moglie:
Dal 1° agosto 2016 al 31 gennaio 2018:
fr. 1615.– mensili;
Dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019: fr. 2665.– mensili;
Dal 1° gennaio 2020: fr. 2930.– mensili.
Le spese processuali di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due terzi a carico della medesima e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).