Incarto n. 11.2019.44
Lugano, 23 luglio 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2014.29 (divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 7 febbraio 2014 da
AP 1 ora in (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 2 aprile 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 4 marzo 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 4 marzo 2019 il Pretore supplente del Distretto di Lugano, sezione 4, ha pronunciato il divorzio fra AP 1 (1976) e AO 1 (1973), cittadina italiana. In esito allo scioglimento del matrimonio il primo è stato condannato a versare alla seconda un'indennità previdenziale di fr. 30 849.40 giusta l'art. 124e CC (dispositivo n. 4), un contributo alimentare per il figlio R__________ (nato il 29 luglio 2009) decrescente da fr. 3126.45 a fr. 1737.30 mensili (dispositivo n. 7) e una somma di fr. 38 400.– in virtù degli art. 125 cpv. 2 n. 8 e 126 cpv. 2 CC (dispositivo n. 9). Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 aprile 2019, chiedendo di riformare la decisione impugnata nel senso di ridurre a fr. 20 912.45 l'indennità previdenziale da lui dovuta a AO 1 giusta l'art. 124e CC, di obbligare la convenuta a versargli metà dell'avere di libero passaggio da lei maturato sin dalla data del matrimonio (30 ottobre 2010), di diminuire i contributi alimentari per il figlio R__________ a un importo variante tra fr. 1251.– e fr. 1737.30 mensili, come pure di moderare a fr. 11 320.– la cifra spettante a a AO 1 in applicazione degli art. 125 cpv. 2 n. 8 e 126 cpv. 2 CC. Nelle sue osservazioni del 21 giugno 2019 la convenuta ha proposto di respingere l'appello.
C. Il 22 luglio 2019 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, instando perché le spese processuali non eccedano le sportule di cancelleria e perché si soprassieda all'attribuzione di ripetibili, trattandosi di una causa fondata sul diritto di famiglia.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto l'appellante va tenuto così a farsi carico degli oneri processuali correlati alla procedura di appello, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza decisione (art. 21 LTG). Per tenere conto della buona volontà dimostrata dall'appellante si giustifica inoltre, nella fattispecie, di contenere le spese processuali al minimo.
Diversa è la situazione per quel che attiene alle ripetibili. AO 1 ha presentato per vero, il 21 giugno 2019, un memoriale di osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato. Il fatto che in concreto la causa verta su una questione del diritto di famiglia non basta perché essa abbia ad assumere il costo della comparsa scritta in deroga al precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta non poteva sapere, in effetti, che quell'allegato sarebbe divenuto inutile perché l'attore avrebbe ritirato l'appello. Ora, per quanto riguarda l'ammontare delle ripetibili l'interessata postula un'indennità di fr. 5000.–. In mancanza di una nota professionale del suo avvocato di fiducia (che toccava a lei produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3) occorre procedere a una valutazione delle ripetibili per apprezzamento.
In concreto il legale ha redatto le osservazioni all'appello (5 pagine, compreso il frontespizio) in una causa a lui nota sin dall'inizio. Il memoriale non contiene citazioni di dottrina o di giurisprudenza, segno che l'avvocato non ha dovuto dedicarsi a ricerche particolari. Anche presumendo un colloquio e uno scambio di corrispondenza con la cliente, in una causa ben conosciuta un patrocinatore solerte e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di una decina d'ore (il criterio della rimunerazione ad horam vale per tutte le cause di divorzio: I CCA, sentenza inc. 11.2016.43 del 7 novembre 2017, consid. 7b con rinvio). Retribuite fr. 280.– l'una (art. 12 del regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento medesimo) e l'IVA, simili prestazioni giustificano un'indennità per ripetibili di fr. 3300.– arrotondati.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Le spese processuali, ridotte a fr. 150.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3300.– per ripetibili.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).