Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2018.99
Entscheidungsdatum
23.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarti n. 11.2018.99 11.2018.100 11.2018.101

Lugano 23 maggio 2019/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa SE.2017.5 (filiazione: modifica del contributo alimentare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 24 gennaio 2017 da

AP 1 (rappresentata dalla madre AP 1 , e patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),

nell'ambito della quale il Pretore aggiunto ha avocato a sé la competenza (art. 298d cpv. 3 CC) per statuire anche su un'istanza del 22 marzo 2016 promossa da AO 1 contro

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1 ),

davanti all'Autorità regionale di protezione 10 per ottenere la custodia della figlia, come pure su una conseguente istanza del 22 aprile 2016 presentata da AP 1 contro AO 1 per ottenere il trasferimento della figlia AP 2 in Olanda;

giudicando sull'appello dell'11 settembre 2018 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 2 agosto 2018 (inc. 11.2018.99) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.100),

come pure sull'appello del 14 settembre 2018 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2018.101);

Ritenuto

in fatto: A. Il 27 aprile 2009 AP 1 (1987) ha dato alla luce una figlia, AP 2, che è stata riconosciuta da AO 1 (1985). A quel tempo i genitori vivevano insieme a __________. Il 17 agosto 2009 la Commissione tutoria regionale 12 ha approvato una convenzione del 17 luglio 2009 in cui AO 1 riconosceva l'autorità parentale esclusiva di AP 1 sulla figlia e si impegnava a versare un contributo alimentare per AP 2 di fr. 700.– mensili dalla nascita fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione adeguata, assegni familiari non compresi. La convenzione prevedeva nondimeno che l'obbligo alimentare sarebbe rimasto sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. La vita in comune di questi ultimi è cessata nell'autunno del 2009, quando AO 1 si è trasferito dai suoi genitori a . Senza forma­zione specifica, AP 1 non esercita alcuna attività lucrativa. AO 1 ha lavorato fino al maggio del 2017 per la T Sagl __________ di . Dal settembre del 2017 egli è segretario amministrativo a tempo pieno della G Sagl di __________, ditta di famiglia diretta dal padre.

B. L'Autorità regionale di protezione 10 ha accolto il 26 giugno 2015 una richiesta di AO 1 volta a ottenere l'autorità parentale congiunta su AP 2, confermando per il resto l'affidamento della figlia alla madre. Il 22 marzo 2016 AO 1 si è rivolto di nuovo alla medesima autorità per vedersi attribuire anche la custodia della figlia. AP 1 si è opposta il 22 aprile 2016 alla richiesta e ha instato per essere autorizzata a trasferirsi con la figlia ad __________, dal suo nuovo compagno. Esperita l'istruttoria, il 10 agosto 2016 l'Autorità regionale di protezione 10 non ha autorizzato il trasferimento di AP 2 in Olanda. Adita su reclamo della madre, la Camera di protezione del Tribunale d'ap­pello ha annullato il 21 dicembre 2016 tale decisione e ha rinviato la causa all'autorità regionale per nuovo giudizio (inc. 9.2016.169). Nell'attesa di conoscere l'esito di tale procedura le parti si sono intese per sospendere la decisione circa l'affida­mento della figlia al padre. Il 16 dicembre 2016 l'Autorità regionale di protezione ha fissato il diritto di visita paterno in un fine settimana ogni quin­dici giorni (dal venerdì al termine delle lezioni fino al lunedì mattina) e in un pomeriggio settimanale (il mercoledì dalle ore 11.45 alle 19.00, con estensione durante le vacanze scolastiche al giovedì alle ore 9.00).

C. Nel frattempo, il 10 ottobre 2016, AP 2, rappresentata dalla madre, si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere un “adeguato aumento” del contributo alimentare. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Segretario assessore le ha rilasciato il 22 novembre 2016 l'autorizzazio­ne ad agire (inc. CM.2016.108). Con petizione del 24 gennaio 2017, sempre rappresentata dalla madre, AP 2 ha convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore, postulando – previa concessione del gratuito patrocinio – un aumento del contributo alimentare fissato nella convenzione di mantenimento approvata il 17 agosto 2009 dalla Commissione tutoria regionale a fr. 1576.– mensili (dall'avvio della procedura fino al 12° compleanno) e a fr. 1787.– mensili indicizzati (fino alla maggiore età o fino al termine del percorso formativo), assegni familiari non compresi, come pure l'addebito al convenuto, per due terzi, delle spese straordinarie di mantenimento preventivamente concordate. Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare. In un suo memoriale del 16 febbraio 2017 AO 1 ha proposto di respingere la petizione e di sospendere la procedura nel­l'attesa di una decisione sull'affidamento della figlia.

D. Con ordinanza del 24 marzo 2017 il Pretore aggiunto ha avocato a sé, in virtù dell'art. 298d cpv. 3 CC, la competenza per statuire su tutte le questioni concernenti AP 2 e ha sollecitato la trasmissione degli atti dall'Autorità regionale di protezione 10. L'indomani AP 1 ha contratto matrimonio con __________ v__________ G__________ ad __________. All'udienza del 7 aprile 2017, indetta per la discussione cautelare, il Pretore aggiunto ha assegnato alle parti un termine fino al 5 maggio 2017 per esprimersi su tutte le questioni aperte (affidamento di AP 2, consenso al suo trasferimento, contributo alimentare, relazioni personali, nomina di un curatore di rappresentanza). In quella occasione le parti si sono anche intese per far esperire una perizia sulle loro capacità genitoriali e sulle modalità di esercizio del diritto di visita, previo ascolto della figlia.

E. Esprimendosi il 5 maggio 2017 sui punti controversi, AP 1 e AP 2 (che il Pretore aggiunto ha indicato quali attrici per l'insieme delle richieste: ordinanza del 16 giugno 2017, pag. 2) hanno adeguato la pretesa alimentare per AP 2 a fr. 1611.– mensili (dall'avvio della procedura fino al 12° compleanno) e a fr. 1820.– mensili in seguito, hanno postulato l'autorizzazione al trasferimento di AP 2 in Olanda, come pure l'affidamento di quest'ultima alla madre con esercizio esclusivo del­l'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno). Esse si sono rimesse invece al giudizio del Pretore quanto all'opportu­nità di nominare un curatore di rappresentanza e hanno instato per l'estensione del gratuito patrocinio in favore della madre. Esse hanno chiesto inoltre, in via cautelare, di regolare le vacanze scolastiche estive. Nel suo allegato di quello stesso giorno AO 1 si è opposto al trasferimento di AP 2 in Olanda e ha rivendicato l'affidamento della minore (riservando il diritto di visita materno), come pure un imprecisato contributo alimentare per lei a carico della madre.

F. Nell'ambito dell'istruttoria il dott. __________ D__________ ha valutato il 24 luglio 2017 le capacità genitoriali di AO 1 e AP 1. L'assunzione delle prove è terminata il 15 maggio 2018. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 25 maggio 2018 le attrici hanno sostanzialmente ribadito la loro posizione, sollecitando inoltre l'esecuzione anticipata della decisione. Nel suo allegato del 30 maggio 2018 AO 1 ha mantenuto il proprio punto di vista.

G. Statuendo il 2 agosto 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza cautelare e la petizione di AP 2, nel senso che ha aumentato a fr. 1225.– mensili dal 1° gennaio 2017 all'aprile del 2021 e a fr. 1350.– mensili fino alla maggiore età o al termine di una formazione appropriata della figlia il contributo alimentare indicizzato per AP 2 (assegno familiare non compreso), pur lasciando scoperto per fr. 175.– mensili il fabbisogno in denaro di lei dopo il 12° compleanno. Egli ha respinto invece le istanze di AP 1 e AO 1, nel senso che non ha autorizzato il trasferimento di AP 2 in Olanda e ha confermato l'affidamento della figlia alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, come pure le relazioni personali con il padre stabilite il 16 dicembre 2016 dall'Autorità regionale di protezione 10 (sopra, lett. B). Egli ha ordinato altresì una curatela educativa in favore della minore. Accordato alle attrici il beneficio del gratuito patrocinio, il Pretore aggiunto ha posto le spese processuali di fr. 11 355.– per un terzo a carico del convenuto e per il resto a carico di AP 1 e AP 2, tenute a rifondere a AO 1 fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

H. Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera con un appello dell'11 settembre 2018 per ottenere che – conferito loro il gratuito patrocinio anche in questa sede – l'autorità parentale sia attribuita in via esclusiva alla madre con la possibilità per quest'ultima di disporre autonomamente il trasferimento di AP 2 in Olanda, subordinatamente per far autorizzare il trasferimento di AP 2 in virtù dell'art. 301a cpv. 2 lett. a CC. In tale prospettiva esse chiedono di fissare le relazioni personali con il padre in un fine settimana ogni mese, in quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive, in una settimana durante le vacanze autunnali olandesi, in “quanti più giorni di vacanza possibili ad anni alterni a Natale/Pasqua” e in una settimana durante le vacanze di primavera. Oltre a ciò, esse instano perché il contributo alimentare per AP 2 sia portato a fr. 3130.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 12° compleanno e a fr. 3430.– mensili in seguito, assegni familiari non compresi. Nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello.

I. Il 14 settembre 2018 AO 1 ha appellato a sua volta la sentenza del Pretore aggiunto, postulando l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita materno da stabilire in accordo con il curatore educativo) con esercizio congiunto dell'autorità parentale o, in subordine, la custodia alternata della figlia con delega al curatore educativo per stabilire i tempi di permanenza di AP 2 dall'uno o dall'altro genitore, tenuto conto degli interessi e degli impegni di questi ultimi. Nelle loro osservazioni del 25 ottobre 2018 le attrici propongono di respingere l'appello avversario e instano di nuovo per il beneficio del gratuito patrocinio.

Considerando

in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e vertono sui medesimi oggetti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

  1. Le sentenze relative ad azioni di modifica del contributo alimentare, dell'autorità parentale e delle altre questioni riguardanti i figli emanate – per attrazione di competenza (art. 298d cpv. 3 CC) – dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura semplificata (art. 295 CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2). In concreto tale riserva non si pone, contesi essendo anche l'autorità parentale e l'affidamento della figlia, impugnabili senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività dei ricorsi, la decisione impugnata è pervenuta alle patrocinatrici delle parti il 3 agosto 2018. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così il 16 agosto 2018 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) ed è scaduto il 14 settembre

  2. Introdotti l'11 e il 14 settembre 2017 (ultimo giorno utile), i rimedi giuridici in esame sono pertanto ricevibili.

  3. La legittimazione (attiva o passiva) in un'azione volta alla modifica di contributi alimentari per un figlio compete, a scelta, sia al detentore dell'autorità parentale – o al genitore affidatario in caso di autorità parentale congiunta (Bachofner/Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Voll­jährigen, in: FamPra.ch 2016 pag. 620) – sia al figlio minorenne, indipendentemente dal fatto che il contributo riguardi un figlio di genitori sposati o non sposati (DTF 136 III 365; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.84 del 3 agosto 2016, consid. 3). Nulla ostava di conseguenza a che la minorenne AP 2 convenisse in giudizio il padre. Per quanto riguarda invece la modifica degli altri aspetti inerenti al figlio (autorità parentale, affidamento, relazioni personali, consenso al trasferimento all'estero), la legittimazione (attiva e passiva) compete ai soli genitori (Senn, Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des Kindesunterhaltsrechts, in: FamPra.ch 2017 pag. 983). Ciò nonostante, in esito all'attrazione di competenza (art. 298d cpv. 3 CC) in concreto il Pretore aggiunto ha riunito madre e figlia nel ruolo di attrici per l'insieme delle procedure. Tale assimilazione non cagiona tuttavia alcun pregiudizio. Non soccorre dunque procedere a distinzioni nell'ambito della presente decisione.

  4. Al proprio appello le attrici accludono un messaggio di posta elettronica del 31 agosto 2018 in cui la terapista di AP 2, dott. __________ P__________, propone alla madre un appuntamento per il 13 settembre 2018 (doc. TT). Con le osservazioni all'appello di AO 1 esse esibiscono inoltre i conteggi aggiornati relativi al carico ipotecario dell'abitazione di __________ v__________ G__________ in Olanda e al di lui stipendio (doc. UU – XX). Applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), i nuovi documenti sono ammissibili senza riguardo ai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui appaiono di rilievo, essi saranno quindi esaminati ai fini del giudizio.

I. Sull'appello di AO 1

  1. Il padre chiede l'affidamento esclusivo o in subordine alternato di AP 2, oltre alla soppressione o al dimezzamento del contributo alimentare per la figlia ove l'assetto sulla custodia fosse modificato nel senso da lui auspicato. La questione della custodia essendo di rilievo – per quanto si vedrà in appresso (consid. 19 segg.) – anche per l'autorizzazione al trasferimento di AP 2 in Olanda, conviene trattare prioritariamente l'appello di lui.

  2. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che, su istanza di un genitore, del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori o il giudice (in virtù della competenza conferitagli dall'art. 298d cpv. 3 CC) modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti esigono ciò per tutelare il bene del figlio (art. 298d cpv. 1 CC). L'intervento può limitarsi anche a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (art. 298d cpv. 2 CC). Ogni modifica della custodia – ha precisato il primo giudice – presuppone, oltre al verificarsi di circostanze nuove e importanti, che il cambiamento risulti imprescindibile nell'interesse del minore. Una modifica entra pertanto in linea di conto soltanto se il mantenimento dell'assetto attuale minaccia seriamente il bene del figlio e appare più nocivo del cambiamento di regolamentazione e della perdita di continuità nell'educazione e nelle condizioni di vita che ne seguono. Il desiderio espresso dal figlio di vivere con l'uno o con l'altro genitore – ha proseguito il primo giudice – va preso in considerazione quando si tratta della ferma volontà di un minore che ha già raggiunto un'età (di solito fra gli 11 e i 13 anni) che gli permette di elaborare ragionamenti logici e di avere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura. Prima di allora (fra i 6 e gli 11 anni) l'audizione del figlio fornisce invece una fonte d'informazione supplementare per accertare la fattispecie. Ciò posto, sulla scorta delle conclusioni peritali del dott. __________ D__________, il quale ha consigliato di “preservare il rapporto genitore-figlia” esistente, come pure del­l'ascolto di AP 2, la quale ha manifestato il desiderio di restare con la madre e di non trasferirsi in Olanda, il Pretore aggiunto ha ritenuto più opportuno, per il benessere della minore, mantenere l'assetto attuale, anche perché dall'allestimento della perizia (il 24 luglio 2017) non erano emersi elementi nuovi che inducessero a concludere diversamente.

  3. L'appellante fa valere anzitutto che la decisione di affidare AP 2 alla madre lascia la figlia in una situazione di incertezza circa il suo futuro (in Ticino o altrove), ciò che invece un affidamento a lui scongiurerebbe. Senza dimenticare che la madre deve dividere il suo tempo tra la figlia e il marito in Olanda, con tutte le difficoltà pratiche che ne derivano. AO 1 manifesta la sua preoccupazione qualora dovessero sorgere problemi di stabilità tra AP 1 e il marito. Rimprovera al primo giudice di avere trascurato di esaminare quale fosse la soluzione migliore e di non avere tenuto conto del diritto paritario di ciascun genitore di condividere la quotidianità con la figlia a garanzia del suo benessere.

Ora, per tacere del fatto che il dott. __________ D__________ ha consigliato – come detto – di “preservare il rapporto genitore-figlia” esistente e ha riferito della volontà di AP 2, seppur da prendere con le dovute cautele in ragione della sua età, di restare con la madre, l'appel­lante non invoca motivi che inducano a riscontrare nell'as­setto attuale una seria minaccia per il bene della minore, al punto da imporre una modifica della custodia parentale. Il proposito della madre di trasferirsi all'estero con la figlia (e l'incertezza legata alla concretazione di tale progetto) costituisce invero un fatto nuovo importante, ma non ancora una minaccia per il bene della figlia. Se così fosse, nessun trasferimento all'estero sarebbe più possibile, il che snaturerebbe la volontà del legislatore e renderebbe illusoria l'applicazione dell'art. 301a cpv. 2 CC (di cui si dirà in appresso: consid. 19 segg.). Riguardo al timore che AP 1 debba ripartire il suo tempo tra la figlia e il marito in Olanda, lasciando così intendere che non sarebbe in grado di accudire pienamente a AP 2, esso è infondato. Dal­l'istruttoria è emerso che gli spostamenti ad __________ della madre avvengono nei fine settimana in cui il padre esercita il diritto di visita, mentre negli altri periodi è piuttosto __________ v__________

G__________ che raggiunge il Ticino (verbali del 4 ottobre 2017 pag. 3, e del 28 marzo 2018, pag. 7). Quanto alla preoccupazione legata a eventuali problemi di stabilità coniugale, l'appellante prospetta un argomento meramente ipotetico sul quale sarebbe prematuro esprimersi.

  1. L'appellante si duole che la decisione del Pretore aggiunto si basi per l'essenziale su una perizia sulle capacità genitoriali di oltre un anno fa, rilevando che nel frattempo sono stati accertati per mezzo di prove e ragionamenti logici ulteriori fatti e avvenimenti. Quali siano tali fatti, prove e ragionamenti logici tuttavia l'appellante non spiega, trascurando che il principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione non solleva le parti dalle loro responsabilità processuali né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le situazioni loro conosciute (DTF 128 III 413 con richiami; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_400/2018 del 28 agosto 2018 consid. 4.3.1). A parte ciò, su questo punto l'appello si esaurisce in una recriminazione, il convenuto non traendo alcuna conseguenza dalla sua doglianza. Al riguardo non soccorre dunque diffondersi oltre.

  2. Assevera l'appellante che la sua richiesta di affidamento pende da ormai da sette anni, periodo nel quale si sarebbero ciclicamente presentati problemi che solo il suo costante sostegno avrebbe permesso di contenere entro limiti accettabili, impedendo che lo sviluppo di AP 2 ne risentisse in modo ancor più significativo. Considerata la logorante insistenza della madre nel perseguire il progetto di trasferimento nei Paesi Bassi, di cui la figlia sente parlare dal 2016 e che le impedisce di porre radici solide e stabili “in ottica di una progettualità futura”, egli ritiene improponibile la situazione attuale, poiché non compatibile con uno sviluppo sereno e armonioso, come attestano le varie prove raccolte.

A prescindere dal fatto che in concreto la domanda di affidamento non pende da sette anni, l'Autorità regionale di protezione 10 avendo respinto una relativa domanda di AO 1 il 26 giugno 2015 (sopra, lett. B), l'appellante si vale, una volta di più, di argomenti meramente generici. Non basta rinviare vagamente alle risultanze istruttorie per soddisfare i requisiti di motivazione di un appello, non spettando a questa Camera condurre indagini su circostanze che nemmeno l'appellante si cura di illustrare (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c). Per il resto, sarà anche vero che l'incertezza circa il trasferimento di AP 2 in Olanda si protrae dal 2016 e sia divenuta per lei logorante. Tale situazione si riconduce nondimeno all'azione giudiziaria che oppone i due genitori e non può ascriversi alla responsabilità esclusiva dell'uno o dell'al­tro. Anche su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.

  1. L'appellante mette in dubbio la volontà di AP 2 espressa in occasione dell'ascolto da parte del dott. __________ D__________, affermando che il pensiero della figlia è stato condizionato dalla presenza della madre, la quale l'ha accompagnata dal perito. “Se del caso” – egli prosegue – la volontà della figlia e la valutazione della terapista dott. __________ P__________ andrebbero aggiornate. Neppure l'appellante pretende tuttavia che la figlia sarebbe stata ascoltata – e non solo accompagnata – dal perito in presenza della madre. Il referto precisa inoltre che AP 2 è stata sentita una volta individualmente, mentre in altre due occasioni insieme con la madre (una volta) e con il padre (un'altra volta; rapporto del 24 luglio 2017, pag. 1). Già per questo motivo la censura manca di consistenza. Comunque sia, la volontà di AP 2 è stata considerata dal Pretore aggiunto, vista l'età di lei, quale “fonte d'informazione supplementare per stabilire la fattispecie” e non come elemento decisivo. Per il resto AO 1 non formula una chiara richiesta di risentire la figlia e la terapista, né si scorgerebbe l'utilità di una nuova audizione, non essendo invocati nuovi sviluppi che potrebbero giustificare una simile domanda.

  2. Il convenuto fa valere che la figlia vorrebbe trascorrere settimane alterne con i genitori. Affidandogli AP 2, egli potrebbe gestire in modo appropriato tutte le questioni amministrative, evitando le difficoltà culminate in passato “in curatele amministrative, precetti esecutivi per la mensa scolastica (…) unitamente all'assicura­zio­ne responsabilità civile, mancati pagamenti di premi di cassa malati ecc.”. Si tratta nondimeno di allegazioni contestate, che non trovano riscontro agli atti (compresa la asserita volontà di trascorrere settimane alterne con i genitori) e che rimangono una volta ancora generiche. Il principio inquisitorio illimitato non esonera dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza dei genitori e dall'indicare i mezzi di prova disponibili. Che poi esigenze amministrative legittimino una misura tanto incisiva e grave come la modifica della custodia parentale è quanto meno dubbio. Anche in proposito l'appello non è destinato perciò a miglior sorte.

  3. A sostegno della sua richiesta l'appellante invoca la stabilità e la durevolezza della sua situazione logistica e lavorativa dall'agosto del 2017 in poi, che gli permetterebbe di prendersi cura della figlia senza l'aiuto di terzi. Foss'anche vero quanto egli assume, il convenuto trascura tuttavia che la questione decisiva ai fini del giudizio è quella di sapere se il mantenimento dell'assetto attuale pregiudichi seriamente il bene di AP 2 e imponga una modifica nella custodia parentale. Per ammettere ciò non basta valersi di una consolidata situazione logistica e lavorativa. Anche al proposito la sentenza impugnata resiste quindi alla critica.

  4. A parere dell'appellante, quand'anche il motivo della partenza di AP 1 per i Paesi Bassi fosse il matrimonio con __________ v__________ G__________, le nozze sarebbero state celebrate per facilitare l'allontanamento della figlia da lui, ciò che AP 1 avrebbe lasciato intravedere già da tempo. Se non che, l'asserto si fonda una volta di più su congetture. L'interessato trascura inoltre che il trasferimento di un figlio è suscettivo di giustificare un'eventuale modifica della custodia solo se interviene in maniera abusiva, ovvero in difetto di motivi plausibili e al solo scopo di ostacolare le relazioni del figlio con l'altro genitore (DTF 142 III 495 consid. 2.7), ciò che nella fattispecie egli neppure sostiene. Né si ravvisano elementi che depongano per un matrimonio fittizio o di comodo della madre. Tanto meno la deposizione di __________ B__________, ex docente di scuola dell'infanzia, cui AP 1 avrebbe semplicemente confidato di avere già cambiato domicilio una volta per le pressioni subìte dall'appellante. Anche al riguardo l'appello denota così la sua inconsistenza.

  5. Per AO 1 il fascicolo processuale dimostra ch'egli si è sempre occupato almeno a metà tempo della figlia, intervenendo anche in situazioni di emergenza dovute a scelte della madre. Essendo sempre stato presente nella vita di AP 2, egli chiede di ripristinare “quella che è stata la situazione di sempre”. Quali atti conforterebbero tuttavia la sua tesi l'appellante non spiega, sicché al proposito l'appello si dimostra d'ac­chito irricevibile. A parte ciò, per ripristinare l'asserita situazione preesistente, l'interessato avrebbe dovuto illustrare perché la regolamentazione attuale della custodia parentale costituisce una seria minaccia per AP 2, ciò che il convenuto non spiega. Poco importa di conseguenza il richiamo alla possibilità, introdotta dalla novella legislativa in vigore dal 1° gennaio 2017, di disporre una custodia alternata (art. 298b cpv. 3ter CC) e alla giurisprudenza in materia, non trattandosi in concreto di valutare l'affidamento della figlia per la prima volta, bensì di esa­minare se ricorrano i presupposti per una modifica della situazione a norma del­l'art. 298d cpv. 3 CC. L'appello essendo destinato all'insuccesso sul punto principale, non v'è ragione di statuire sulla soppressione o riduzione del contributo di mantenimento che l'appellante avanza nell'ipotesi – divenuta priva d'oggetto – in cui ottenesse l'affidamento esclusivo o alternato di AP 2. Ne discende che in definitiva l'appello di AO 1 non può trovare accoglimento. Quanto al problema di sapere se il trasferimento nei Paesi Bassi sia suscettibile di ledere il bene della figlia, la questione sarà esaminata vagliando l'appello di AP 1 e della stessa AP 2 (consid. 19 segg.).

II. Sull'appello di AP 1 e AP 2

Nomina di un curatore di rappresentanza

  1. Le appellanti si dolgono in primo luogo che a AP 2 non sia stato nominato un curatore di rappresentanza a mente dell'art. 299 CPC, quantunque ciò si imponesse nella fattispecie e fosse stato chiesto all'Autorità regionale di protezione, come pure al Pretore aggiunto. Esse ricordano che la designazione di un curatore di rappresentanza si impone in particolare ove i genitori propongano conclusioni divergenti in merito all'autorità parentale, alla custodia o ad altre questioni importanti inerenti alle relazioni personali e al contributo di mantenimento. Non avendo il primo giudice dato seguito alla richiesta, esse lamentano un grave vizio procedurale che chiedono di sanare.

Ora, non si disconosce che nel memoriale del 5 maggio 2017 le attrici avevano avanzato una richiesta in tal senso, ma per finire si erano rimesse al “prudente giudizio del Pretore” e non avevano più rinnovato la domanda alla chiusura dell'istruttoria (memoriale conclusivo del 25 maggio 2018, pag. 22 seg.). Perché il primo giudice avrebbe dovuto intervenire d'ufficio (art. 296 CPC) e ordinare un provvedimento che non era più stato sollecitato, esse non spiegano. Né è dato a divedere quali ragioni imponessero un intervento del genere dopo che la causa era stata ampiamente istruita e la figlia sottoposta a perizia. A parte ciò, la designazione di un curatore di rappresentanza non figura tra

le richieste di giudizio nemmeno in questa sede. Certo, le appellanti pretendono che la grave “manchevolezza procedurale” andrebbe sanata, ma ciò non le esonerava – tanto meno se patrocinate da un legale – dal formulare conclusioni puntuali, la controparte dovendo essere messa nelle condizioni di capire che cosa esattamente si chiede alla giurisdizione di appello e come dovrebbe essere riformata la sentenza impugnata. Privo di chiare conclusioni, su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile. Comunque sia, non si vede ormai l'utilità, a questo stadio della procedura, di designare un curatore di rappresentanza, ciò che non esonererebbe questa Camera dal vagliare le antitetiche posizioni delle parti e procrastinerebbe inutilmente l'emissione del giudizio, sollecitato dalle stesse appellanti il 12 febbraio 2019.

Audizione della figlia

  1. Le appellanti fanno valere che AP 2 non è stata sentita in maniera esaustiva, in particolare sulla questione dell'autorità parentale, dell'affidamento e soprattutto del previsto trasferimento in Olanda. Essa sarebbe stata ascoltata unicamente dal perito, il cui mandato era limitato però alle capacità parentali dei genitori e alle relazioni personali, esclusi gli altri aspetti. Così argomentando, le appellanti trascurano in realtà che il dott. __________ D__________ ha sentito la minore, seppure con le cautele dovute al fatto che una ragazza di otto anni non è ancora in grado di esprimersi facendo astrazione di fattori d'influen­za immediati ed esterni né di formulare una volontà consolidata (sentenza del Tribunale federale 5A_634/2017 del 17 ottobre 2017, consid. 3.2.5), anche sulla questione del possibile trasferimento nei Paesi Bassi e sull'affidamento parentale (referto del 24 luglio 2017, pag. 7: “Vuole stare con la madre, ma non vuole andare in Olanda. Non vuole perdere il padre e tutto quanto ha acquisito qui in Ticino”). Tanto che le stesse appellanti si valgono in parte del parere del perito, che a loro dire non ha intravisto nel trasferimento in Olanda un pericolo del bene della figlia. A parte ciò, l'appello si esaurisce in recriminazioni, le attrici non traendo alcuna conclusione dalla loro critica. Al riguardo non soccorre quindi attardarsi.

Autorità parentale

  1. Il Pretore aggiunto non ha attribuito l'autorità parentale esclusiva a AP 1. Pur reputando i rapporti fra i genitori conflittuali e il dialogo spesso difficile, a suo modo di vedere non sussistono gli estremi per derogare al principio dell'autorità parentale congiunta. Nel suo complesso – egli ha proseguito – la situazione non è tanto grave da giustificare il ritiro dell'autorità parentale al padre, nulla inducendo a presumere che l'esercizio congiunto leda o minacci di ledere il bene di AP 2, la madre non avendo addotto del resto circostanze del genere. Né sono suscettibili di minacciare il bene della figlia, secondo il Pretore aggiunto, le divergenze circa la frequenza al corso scolastico di religione o i dissidi legati al progetto di partenza all'estero, che non giustificano l'attribuzione dell'autorità parentale alla sola madre (sentenza impugnata, pag. 13 a 16).

  2. Le appellanti oppongono che il conflitto persistente fra genitori impedisce di prendere serenamente le decisioni riguardanti la gestione quotidiana della figlia e le questioni più importanti. Non si tratterebbe di usuali divergenze d'opinione tra genitori separati, bensì di scontri estenuanti, come dimostrerebbero le ritorsioni messe in atto per un viaggio in Sudafrica nel 2017, che hanno reso necessaria l'emanazione di una decisione supercautelare (inc. CA.2017.19) oppure le angherie di cui si sarebbe reso responsabile il convenuto (misteriose scomparse di documenti d'identità e dei vestiti della bambina, taglio di 30 cm e colorazione viola dei capelli di lei poco prima del matrimonio della madre, frequenza al corso di religione quantunque nessuno in famiglia si professi credente). Contrariamente a quanto crede il Pretore aggiunto – esse proseguono – l'assetto attuale lede o quanto meno minaccia di ledere il bene della figlia, ciò che la nomina di un curatore di rappresentanza e un'audizione esauriente avrebbero permesso di appurare. Onde la richiesta di ordinare una nuova perizia che stabilisca l'assetto migliore dell'autorità parentale alla luce delle circostanze descritte e di attribuire alla madre l'autorità parentale esclusiva.

a) Come ha ricordato il Pretore aggiunto, secondo l'art. 298d cpv. 1 CC l'autorità modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti esigono ciò per tutelare il bene del figlio. L'autorità parentale congiunta costituisce ormai la regola e un'eccezione a tale principio entra in linea di conto solo quando i genitori vivono in una situazione di grave conflitto permanente o siano incapaci di comunicare per quanto riguarda le questioni legate ai figli. Un conflitto permanente sull'esercizio del diritto di visita e sulla disciplina delle ferie non è invece un motivo per escludere l'autorità parentale congiunta ove i genitori siano concordi sulle decisioni fondamentali da prendere, dimostrandosi così in grado di esercitare l'autorità parentale congiunta nell'interesse dei figli. L'auto­rità parentale congiunta non può esercitarsi per contro qualora sussista un conflitto cronico cristallizzato che coinvolga i figli e non sia dato a divedere un denominatore comune tra genitori per quanto riguarda l'edu­cazione dei me­desimi. L'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva, in altri termini, si giustifica solo quando l'autorità parentale congiunta lede o minaccia di ledere il bene del figlio. L'onere della prova è a carico del genitore che si oppone all'autorità parentale congiunta (I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 13b con rinvii).

b) Nel caso specifico sarà anche vero che l'organizzazione della vacanza di Pasqua 2017 in Sudafrica è stata intralciata dal convenuto, il quale la riteneva troppo impegnativa per una ragazza di otto anni, giacché implicava continui e lunghi viag­gi in pochi giorni (istanza supercautelare dell'11 aprile 2017, nell'inc. CA.2017.19). Si può anche capire che il taglio e la tintura viola dei capelli di AP 2 pochi giorni prima del matrimonio della madre abbia provocato la reazione stizzita di AP 1. Simili episodi, pur sommati ad altri contrasti, non bastano tuttavia per denotare una permanente incapacità di comunicazione riguardo agli aspetti fondamentali della vita di AP 2. Simili tensioni non giovano allo sviluppo armonioso della figlia, tuttavia si riconducono – già sotto il profilo temporale – al prospettato trasferimento all'estero di madre e figlia e non giustificano, da sé sole, l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale a AP 1 (DTF 142 III 7 consid. 3.5). Tutto ponderato, nelle circostanze descritte non si scorgono indizi tali da far apparire AO 1 incapace di esercitare debitamente l'autorità parentale. E alla sola luce del conflitto tra genitori l'attribuzione dell'auto­rità parentale esclusiva alla madre non si giustifica, né appare idonea a mitigare gli effetti del conflitto sulla figlia. Non si ravvisano dunque, in sintesi, i presupposti per modificare l'autorità parentale congiunta, né si vede l'utilità di una nuova perizia volta a “stabilire quale sia l'assetto dell'autorità parentale più opportuno alla luce delle circostanze”. Su questo punto la sentenza del Pretore aggiunto sfugge una volta ancora alla critica.

Trasferimento della figlia nei Paesi Bassi

  1. Il Pretore aggiunto ha ricordato che secondo l'art. 301a CC l'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio (cpv. 1), ma che in caso di autorità parentale congiunta – come nella fattispecie – un genitore può trasferire la residenza del figlio all'estero soltanto con il consenso dell'altro oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori (cpv. 2 lett. a CC). Ciò premesso, egli ha sottolineato, nel solco della giurispru­denza (DTF 142 III 481 e 142 III 502), che i motivi per cui un genitore intende andare all'estero non sono rilevanti. Determinante è sapere se, tenuto conto delle circostanze nel caso specifico, il bene del figlio sia meglio tutelato seguendo il genitore che intende trasferirsi all'estero oppure rimanendo con l'altro genitore. Per decidere ciò – ha proseguito Pretore aggiunto – occorre dipartirsi dal modello di partecipazione alla cura del figlio applicato fino a quel momento, fermo restando che qualora un genitore abbia l'affida­mento esclusivo, come in concreto, ci si fonderà tendenzialmente sull'idea che un trasferimento del figlio con quel genitore tuteli meglio l'interesse del minore. Ciò posto, il primo giudice ha accertato che AP 1 non intende lasciare la Svizzera senza la figlia, di modo che la questione si risolve nel­l'appurare se il trasferimento nei Paesi Bassi rappresenti per AP 2 la soluzione migliore per la stabilità e lo sviluppo armonioso di lei dal punto di vista affettivo, psichico, morale e intellettuale. E sulla scorta delle conclusioni peritali egli ha reputato che il bene di AP 2 sia meglio salvaguardato, allo stato attuale delle cose, lasciando la figlia dove si trova. Pur comprendendo la sofferenza della madre, che desidera raggiungere il marito ad Amsterdam, secondo il Pretore aggiunto la situazione attuale rimane per la figlia la soluzione migliore (sentenza impugnata, pag. 17 a 20).

  2. Le appellanti rimproverano al primo giudice di avere fatto astrazione del modello di presa a carico della figlia per opera della madre e di non avere motivato per quale ragione “ci si debba discostare dalla presunzione che il trasferimento con il genitore affidatario sia nell'interesse della minore”. Oltre a ciò, le appellanti lamentano che il Pretore aggiunto si è basato sulla sola perizia del dott. __________ D__________, ignorando le altre risultanze istruttorie (parere dei docenti, deposizione di __________ v__________ G__________, informazioni sulle offerte scolastiche e terapeutiche in Olanda) e trascurando che il mandato peritale era limitato a chiarire le capacità parentali dei genitori e le relazioni personali. Revocato in dubbio il valore di quella perizia, definita non più attuale, esse chiedono di disporne una nuova in appello. A parte ciò, esse rilevano che il dott. __________ D__________ non ha ravvisato nel prospettato trasferimento nei Paesi Bassi alcuna messa in pericolo del bene della figlia, la quale per altro ha continuato a seguire la terapia con la dott. __________ P__________ e ha potuto costruirsi così – come auspicava il perito – una base sicura a livello psicoemotivo per affrontare il cambiamento. Se a ciò si aggiunge che AP 2 ha un'età in cui, per comune esperienza, non si è ancora saldamente legati all'ambiente in cui si vive né a una cerchia di amici, che eventuali difficoltà d'integrazione o di lingua non costituiscono un pericolo serio per il benessere di un ragazzo e che AP 1 rappresenta il principale punto di riferimento affettivo e di stabilità, nulla impedisce oggettivamente – secondo le ricorrenti – la prevista partenza per i Paesi Bassi.

  3. Per quel che è della partecipazione alla cura del figlio, non a torto le appellanti assumono che il primo giudice, pur enunciando correttamente i principi posti dalla giurisprudenza, si è dipartito da premesse fallaci. Egli si è fondato infatti sul presupposto che AP 1 non se ne andrebbe mai senza la figlia per valutare se – alla luce di ciò – AP 2 starebbe meglio ad Amsterdam o stia meglio nel Ticino. Così argomentando però egli pone AP 1 nella situazione, non voluta dal legislatore (DTF 143 III 204), di dover scegliere tra partire per i Paesi Bassi senza la figlia o rimanere a __________ con AP 2. Ciò equivale, de facto, a imporle un obbligo di residenza (sentenza del Tribunale federale 5A_1018/2017 del 14 giugno 2018, consid. 5, pubblicata in: FamPra.ch 2018 pag. 1057). Il giudice (o l'autorità di protezione dei minori) non deve interrogarsi se per il bene del figlio sia preferibile che i genitori mantengano il domicilio attuale, bensì se – nel rispetto delle libertà di domicilio e di movimento dei medesimi – il bene del figlio sia meglio tutelato seguendo il genitore che vuole trasferirsi oppure rimanendo con l'altro genitore (a condizione che questi sia in grado e disposto ad accogliere il figlio). A tal fine egli deve valutare le modifiche che risulterebbero necessarie per la custodia, le relazioni personali e il contributo di mantenimento in conformità all'art. 301a cpv. 5 CC (DTF 142 III 511 consid. 2.5; da ultimo: sentenza 5A_951/2018 del 6 febbraio 2019, consid. 3.1).

  4. Nella fattispecie, si volesse anche ammettere l'idoneità di AO 1 ad accogliere la figlia quantunque egli lavori a tempo pieno, è fuori discussione che finora la cura e l'educazione di AP 2 sono sempre state assicurate in misura preponderante dalla madre affidataria. Tendenzialmente si deve quindi partire dall'idea che l'inte­resse della figlia sia di seguire la madre nei Paesi Bassi (DTF 142 III 493 a metà e 511 consid. 2.5). Se non che, l'ap­prez­zamento delle particolarità del caso nel loro insieme può

anche indurre a una conclusione diversa (I CCA, sentenza inc. 11.2018.7/8 del 9 luglio 2018, consid. 9 con riferimenti). Se il trasferimento all'estero va infatti consentito, di norma, al genitore partente che si è preso cura del figlio in misura preponderante fino a quel momento e che intende assumere l'onere anche in futuro, l'autorizzazione può essere rifiutata se le circostanze specifiche inducono a ravvisare nella partenza un serio pregiudizio per il bene del figlio. Tale potrebbe essere il caso, per esempio, di un trasferimento che renda assai difficili le relazioni intense intrattenute da un figlio con l'altro genitore, oppure di un trasferimento che il coniu­ge affidatario prevede proprio per rendere difficili o impossibili le relazioni personali del figlio con l'altro genitore, oppure di un trasferimento che metta a repentaglio l'imminente conclusione della formazione scolastica o professionale del figlio, oppure di un trasferimento che comporti la residenza in un Paese dalla situazione incerta o dal clima nocivo per la salute del figlio, oppure di un trasferimento che non garantisca adeguate cure mediche a una malattia di cui soffra il figlio, oppure di un trasferimento che finirebbe per far aderire il figlio a una setta e così via (Affolter-Fringeli/Vogel in: Berner Kommentar, edizione 2016, n. 25 ad art. 301a CC con richiami; analogamente: Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 15 ad art. 301a CC; Büchler/Clausen in: Schwenzer/Fank­hauser, FamKommentar, Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 18 ad art. 301a CC).

  1. Le appellanti si dolgono, come detto, che il mandato peritale al dott. __________ D__________ sia stato limitato a chiarire le capacità parentali dei genitori e le relazioni personali. In realtà, già si è detto che la perizia si è espressa anche sul possibile trasferimento di AP 2 nei Paesi Bassi (sopra, consid. 16). Al proposito non giova ripetersi. Né si impone un nuovo rapporto specialistico. Certo, le appellanti ricordano, invocando un precedente del Tribunale federale (sentenza 5A_1033/2017 del 21 giugno 2018, consid. 4.3 con rinvii), che trattandosi di minorenni le circostanze possono modificarsi repentinamente e possono far apparire obsoleta una perizia a distanza di due anni. Adducono inoltre che il referto del dott. __________ D__________ “a breve non sarà più attuale”. Sta di fatto che la perizia in rassegna è stata vagliata dal primo giudice dopo appena un anno e non ha raggiunto il limite di due anni nemmeno in questa sede. Né le appellanti pretendono che le conclusioni del perito non siano più attuali o che gli eventi avrebbero registrato nel frattempo nuovi sviluppi. Al riguardo non soccorre pertanto diffondersi.

  2. Giova esaminare invece se – come affermano le appellanti – il perito non ha ravvisato alcun rischio per il bene della figlia nel prospettato trasferimento in Olanda. La questione va esaminata con particolare attenzione.

a) Dal referto si evince che lo specialista, accertata l'idoneità di entrambi i genitori all'affidamento, ha intravisto una sofferenza di AP 2 di fronte al prospettato e importante cambiamento di lingua e di amicizie, come pure al conseguente allontanamento dal padre e dai nonni paterni (referto del 24 luglio 2017, pag. 3 e 6). Dal colloquio con la ragazza (a quel momento di otto anni) è emerso altresì un conflitto di lealtà nei confronti dei genitori, la volontà di stare con la madre e la resistenza ad andare in Olanda per non perdere il padre e tutto quanto ha acquisito in Ticino (nonni, compagni, amici). D'al­tro lato __________ H__________, maestra di AP 2, ha riferito al perito che a scuola l'alunna manifestava entusiasmo per la partenza nei Paesi Bassi e non sembrava preoccupata (pag. 7). Nulla di particolare è trapelato invece dal colloquio con la terapista di AP 2 (la dott. __________ P__________), se non che essa consigliava di continuare il trattamento quand'anche la ragazza fosse trasferita nei Paesi Bassi, evenienza sulla cui opportunità non si è però pronunciata (pag. 7 a 11).

Riguardo allo sviluppo psico-timico di AP 2, il perito lo ha giudicato adeguato all'età, pur riscontrando un “disturbo reattivo all'ambiente familiare circostante” dovuto alla situazione di “paura, incostanza e non continuità”, per rimediare alla quale egli ha sottolineato l'importanza di continuare l'accom­pa­gnamento terapeutico iniziato con la dott. __________ P__________, da cui la figlia ha tratto notevole beneficio. Il dott. __________ D__________ ha concluso che, prima di decidere qualsiasi cambia­mento, il benessere di AP 2 raccomanda di garantire alla medesima “continuità e costanza della presenza sia materna che paterna” e di “mantenere i punti di riferimento stabili presenti attualmente (nonni, compagni di classe, amicizie, luoghi quotidiani)”, continuando la psicoterapia “senza il timore che da un giorno all'altro [AP 2] debba partire”. Ciò permetterebbe a quest'ultima di “costruire una base sicura a livello psicoemotivo (…) dove poi si potrà eventualmente anche pensare a dei cambiamenti” (pag. 12 seg.).

b) La valutazione che precede attesta certo la sofferenza della ragazza, la quale vorrebbe – comprensibilmente – rimanere con la madre, ma non allontanarsi dal padre e dal suo ambiente abituale. Seppure tale preoccupazione non sia stata avvertita dalla maestra di scuola di AP 2 e la continuazione della terapia con la dott. __________ P__________ dovrebbe nel frattempo – come prospettava il perito – avere contribuito a stabilizzare lo stato psicoemotivo della ragazza, non v'è ragione per dubitare della constatazione. D'altro lato, però, il perito non esplicita una seria messa in pericolo di AP 2 qualora essa dovesse trasferirsi con la madre in Olanda. Egli si limita per lo più a descrivere disagi e paure che inevitabilmente accompagnano un trasferimento all'estero, in un'area linguistica ignota, di un minorenne di quell'età e la separazione dall'altro genitore.

  1. Richiamati gli accertamenti peritali, il trasferimento di un figlio all'estero va rifiutato al genitore affidatario – come detto – se le circostanze specifiche inducono a ravvisare un serio pregiudizio per il bene del minorenne. Al proposito si impone una disamina articolata.

a) Per quanto attiene al criterio dell'età, la giurisprudenza ha avuto modo di rammentare che un bambino piccolo suole essere legato alle persone che si prendono cura di lui più che a un determinato ambiente o a una cerchia di amici. In virtù del principio della continuità delle cure e dell'educazio­ne, in casi del genere un affidamento all'altro genitore deve avvenire con cautela. Per converso, dandosi figli più grandi, l'ambiente scolastico e logistico, come pure la cerchia di amici che comincia a formarsi acquista viepiù importanza e potrebbe giustificare una permanenza in Svizzera con affidamento all'altro genitore, sempre che ciò sia possibile (DTF 142 III 493). La giurisprudenza non ha fissato precisi limiti di età, ma ha affermato che a sei o sette anni un minore va considerato tendenzialmente legato alle persone che si prendono cura di lui piuttosto che a un determinato ambiente o a una cerchia di amici (sentenza del Tribunale federale 5A_634/2017 del 17 ottobre 2017, consid. 3.2.4).

In concreto AP 2 ha ora dieci anni e denota – come rileva la perizia – un certo attaccamento al proprio ambiente abituale, oltre che alla cerchia familiare e di amici, tant'è vero che il dott. __________ D__________ ha scorto nella famiglia paterna, nei compagni di classe, nelle amicizie e nei luoghi quotidiani chiari punti di riferimento per la ragazza (sopra, consid. 24). D'altra parte nulla lascia credere che tale attaccamento sia maggiore rispetto a quello che AP 2 nutre nei confronti della madre. Di per sé l'età della figlia non osta dunque a un trasferimento all'estero.

b) Quanto alle difficoltà linguistiche e di integrazione nel nuovo ambiente, non si disconosce che la scolarizzazione in olandese – che AP 2 non conosce – costituisce un problema non indifferente per una ragazza di dieci anni che si accinge ad affrontare (in settembre) l'ultimo anno di scuola elementare. D'altra parte, per giurisprudenza invalsa, iniziali difficoltà linguistiche e d'integrazione, come pure la scolarizzazione in un altro luogo, non bastano – di regola – per minacciare il bene del figlio (DTF 136 III 358 consid. 3.3), tranne che la modifica intervenga poco prima della fine di un ciclo scolastico o di apprendistato (I CCA, sentenza inc. 11.2018.7/8 del 9 luglio 2018, consid. 10), ipotesi tuttavia estranea alla fattispecie. A parte ciò, simili difficoltà si prospetterebbero quand'anche all'estero si trasferisse non solo il genitore affidatario, bensì l'intera famiglia (DTF 136 III 358 consid. 3.3). Interpellata, inoltre, la scuola di quartiere ad Amsterdam (__________ __________) ha fatto sapere che inizialmente AP 2 sarebbe collocata in una “classe per nuovi arrivati”, dove AP 2 avrà modo di imparare l'olandese (doc. EE). Sotto questo punto di vista il bene di AP 2 non risulta pertanto minacciato da un trasferimento nei Paesi Bassi.

c) Riguardo al contesto socioeconomico del trasferimento, per la stabilità dei rapporti bisogna distinguere un genitore che torna in patria o nella famiglia di origine oppure che si trasferisce dal nuovo partner in un contesto socioeconomico sicuro da un genitore che si sposta per mero spirito di avventura o per fuggire una determinata situazione senza prospettive particolari (DTF 142 III 493). Anche sotto questo profilo una partenza di AP 2 per Amsterdam non rappresenta un'incognita, l'istruttoria avendo chiarito i contorni logistici (casa di proprietà del patrigno in centro, , appena riattata [doc. UU; deposizioni di __________ v G__________: verbale del 4 ottobre 2017, pag. 3, e di AP 1: verbale del 13 aprile 2018, pag. 4]), economici (reddito netto del patrigno dalla sua attività di pilota per la compagnia aerea __________ di oltre € 5000.– mensili: doc. WW]), scolastici (doc. EE) e terapeutici (con possibilità per AP 2 di essere seguita in quel luogo da una specialista di lingua italiana [doc. FF]). Una volta ancora, di conseguenza, il trasferimento di AP 2 nei Paesi Bassi non può dirsi contrario al bene della figlia.

d) Rimane la resistenza che AP 2 ha manifestato, in particolare al dott. __________ D__________ durante la sua audizione. Secondo giurisprudenza, nondimeno, se l'opinione di figli più grandi può risultare determinante (DTF 142 III 494), è dubbio – come evocato al consid. 6 – che a otto anni (al momento della perizia) una ragazza abbia la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e consolidata. Tant'è che prima degli 11 o 12 anni un figlio nemmeno andrebbe interpellato direttamente circa i suoi desideri in materia di affidamento e di relazioni personali (DTF 133 III 151 consid. 2.6; più recentemente sentenza del Tribunale federale 5A_547/2017 del 26 ottobre 2017, consid. 3.2.2). Il suo ascolto deve piuttosto costituire una fonte d'informazione supplementare per accertare la fattispecie e prendere una decisione (sentenza del Tribunale federale 5A_634/2017 del 17 ottobre 2017, consid. 3.2.5). La riluttanza di AP 2 a partire per l'Olanda non può essere considerata ad ogni modo, da sé sola, come una seria ragione per rifiutare il trasferimento. Su questo punto l'appello merita quindi accoglimento.

Relazioni personali

  1. In vista di un'autorizzazione al trasferimento di AP 2 in Olanda, le appellanti chiedono di adeguare l'assetto riguardante le relazioni personali con il padre, fissandolo in un fine settimana ogni mese, in quattro settimane nelle vacanze scolastiche estive, in una settimana nelle vacanze autunnali olandesi, in “quanti più giorni di vacanza possibili ad anni alterni a Natale/Pa­squa” e in una settimana nelle vacanze di primavera. Esse sottolineano che il volo per Amsterdam dura meno di due ore da __________ o da __________. In aggiunta alle visite del padre in Olanda, AP 1 dichiara inoltre la disponibilità sua e del marito ad accompagnare la figlia in Svizzera per incontrare il padre.

  2. Per giudicare la fondatezza dell'appello al riguardo mancano accertamenti essenziali. Certo, questa Camera potrebbe indagare di propria iniziativa, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. In concreto non si tratta però – come si vedrà anche in relazione al contributo di mantenimento (consid. 28) – di assumere l'una o l'altra prova a completazione dell'istruttoria. Si tratta di esperire l'istruttoria come tale, dovendosi accertare i tempi di percorrenza effettivi del viaggio, sentire AP 2 in merito ai nuovi diritti di visita e coinvolgere al proposito il curatore educativo. Non compete alla Camera istruire essa medesima una causa per la prima volta in sostituzione del giudice naturale (cfr. Rep. 1997 pag. 120 consid. 8; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.17 del 29 dicembre 2016, consid. 6d), anche perché le parti si vedrebbero sottrarre la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Ne discende che per quanto riguarda le relazioni personali con il padre dopo il trasferimento di AP 2 in Olanda gli atti devono essere ritornati al primo giudice (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC) affinché assuma le prove necessarie per definire le modalità di esercizio dei diritti di visita, tenuto conto della distanza (DTF 144 III 18, 136 III 364).

Non si disconosce che le relazioni personali (come il contributo di mantenimento) andrebbero adattate per principio alla nuo­va situazione contestualmente alla questione del trasferimento (art. 301a cpv. 5 CC; cfr. inoltre DTF 142 III 513 consid. 2.6). A differenza delle prime due questioni, tuttavia, quella relativa al trasferimento è ormai matura per il giudizio, sicché non v'è ragione per differirla. Né in concreto tale decisione potrebbe essere più influenzata dalla nuova regolamentazione del diritto di visita (dovendosi solo definire modalità e frequenza) o del contributo di mantenimento per AP 2 (dovendosi solo aggiornare i fabbisogni delle attrici nel nuovo luogo di residenza). Per garantire nondimeno una certa unità di giudizio ed evitare che la figlia sia spostata nei Paesi Bassi prima che siano regolati tutti gli aspetti essenziali, si giustifica di far decorrere l'autorizzazione al trasferimento dall'emanazione del nuovo giudizio con cui il Pretore aggiunto statuirà su tutti gli aspetti essenziali, comprese le relazioni personali e il contributo alimentare per AP 2 dopo la partenza per l'Olanda. Nell'attesa che intervenga il nuovo assetto, resta in vigore la regolamentazione attuale che l'Autorità regionale di protezione 10 ha deciso il 16 dicembre 2016 (sopra, lett. B) e che le parti non rimettono in causa.

Contributo alimentare per la figlia

  1. Per quel che sarà il contributo di mantenimento in favore di AP 2 dopo la partenza per Olanda, vale quanto enunciato in relazione al diritto di visita (consid. 27). Occorre ridefinire in altri termini il contributo alimentare per la figlia che il primo giudice ha regolato in funzione della permanenza nel Ticino (sentenza impugnata, pag. 23 a 37). Al riguardo mancano non solo accertamenti decisivi ai fini del giudizio (in particolare sui nuovi fabbisogni di madre e figlia in Olanda), ma anche specifiche conclusioni su cui questa Camera possa statuire. Una volta ancora, di conseguenza, la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché assuma le prove necessarie per chiarire la nuova situazione economica delle parti (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).

  2. Trattandosi invece del contributo alimentare per AP 2 dal 1° gennaio 2017 fino al momento della partenza, il Pretore aggiunto ha ricordato che il contributo previsto nel contratto di mantenimento non è scalare in funzione del­l'età della figlia, bensì fisso in fr. 700.– mensili (assegni familiari non compresi). L'entrata in vigore il 1° gennaio 2017 della modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile concernente il mantenimento del figlio giustifica nondimeno, per il primo giudice, di riesaminare tale contributo (art. 287 cpv. 2 CC in relazione con l'art. 13c tit. fin. CC). E siccome – egli ha proseguito – il contributo di mantenimento serve, secondo il nuovo art. 285 cpv. 2 CC, anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi, esso comprende il cosiddetto “contributo di accudimento”, il quale consiste in quanto manca al genitore affidatario per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (sentenza impugnata, pag. 24 a 28 con riferimento a DTF 144 III 377). Posto ciò, il primo giudice ha determinato il fabbisogno in denaro di AP 2 sulla scorta delle raccomandazioni diramate dal­l'Ufficio della gioventù e dell'orientamen­to professionale del Canton Zurigo (edizione 2017), stimandolo in fr. 1225.– mensili fino ai 12 anni e in fr. 1525.– mensili in seguito, dopo avere adattato il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati e avere dedotto l'assegno familiare. Egli non ha riconosciuto invece alcun contributo di accudimento. Pur rilevando che la madre non lavora né è tenuta a lavorare in ragione della “tenera età della figlia”, egli ha appurato che AP 1, priva di formazione ed esperienza professionale, non ha rinunciato o ridotto un'attività professionale per occuparsi della ragazza, onde l'inesigibilità di un contributo siffatto (loc. cit., pag. 28 a 30).

Quanto alla disponibilità di AO 1, il Pretore aggiunto ne ha calcolato il reddito netto in fr. 5100.– mensili dal gennaio al 31 mag­gio 2017 (quando il rapporto di lavoro con la __________ Sagl __________ è terminato consensualmente), computando un identico reddito ipotetico dal giugno all'agosto di quell'anno e un nuovamente guadagno effettivo di fr. 3800.– mensili in seguito, allorché l'interessato ha cominciato a lavorare come segretario amministrativo per la ditta di famiglia __________ Sagl di __________ (loc. cit., pag. 30 a 33). A fronte di ciò, egli ha definito il fabbisogno minimo del convenuto in fr. 3845.– mensili dal gennaio al luglio del 2017 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati [con la complementare] fr. 413.95, assicurazioni e imposta di circolazione dell'auto­mobile fr. 156.90, assicurazione responsabilità civile privata e dell'economia domestica fr. 24.85, spese di trasferta fr. 400.–, onere fiscale stimato fr. 400.–), in fr. 3645.– nell'agosto del 2017 (riduzione della pigione a fr. 1000.– mensili), in fr. 2540.– mensili dal settembre al dicembre del 2017 (decurtazione delle spese del veicolo, non più necessarie data la vicinanza del nuovo luogo di lavoro, inserimento del solo premio della cassa malati obbligatoria di fr. 338.25) e in fr. 2450.– mensili dopo di allora (riduzione a fr. 247.30 del premio della cassa malati obbligatoria; sentenza impugnata, pag. 33 a 35).

Relativamente alla situazione di AP 1, il primo giudice ha ritenuto che quand'anche le si imputasse dopo il 10° compleanno di AP 2 un reddito ipotetico come cameriera al 50%, essa non guadagnerebbe più di fr. 1000.– mensili, i quali non le permetterebbero di coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 1805.– mensili (metà del minimo esistenziale per coniugi fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 517.15 [già dedotta la quota di un terzo inserita nel fabbisogno in denaro di AP 2], premio della cassa malati obbligatoria fr. 438.40). Da ciò egli ha desunto che il fabbisogno in denaro di AP 2 dev'essere posto per intero a carico del padre, il quale con un margine disponibile di fr. 1255.– mensili dal 1° gennaio al 31 luglio 2017, di fr. 1455.– mensili nell'agosto del 2017, di fr. 1260.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2017 e di fr. 1350.– mensili dopo di allora, può assicurare il mantenimento della figlia nella misura di fr. 1225.– mensili dal 1° gennaio 2017 fino al 12° compleanno (27 aprile 2021) e nella misura di fr. 1350.– mensili dopo di allora, la figlia rimanendo da parte sua con un ammanco di fr. 175.– mensili (sentenza impugnata, pag. 35 seg.).

  1. Le appellanti rivendicano un contributo di accudimento, rilevando che se finora AP 1 non ha potuto conseguire un diploma ed essere attiva professionalmente, ciò si deve al fatto che essa è diventata madre a soli 21 anni e che da allora ha dovuto accudire AP
  2. In difetto di entrate della madre, per le attrici il contributo di accudimento corrisponde al fabbisogno minimo di quest'ultima calcolato dal primo giudice (fr. 1805.– mensili), cui chiedono di aggiungere fr. 100.– mensili per l'onere fiscale. Aderendo per il resto all'accertamento del primo giudice sul fabbisogno in denaro di AP 2 (fr. 1225.– mensili fino ai 12 anni, fr. 1525.– mensili in seguito), le appellanti fanno valere una maggior pretesa alimentare rispetto alle conclusioni di prima sede, ciò che a loro dire si giustifica in virtù dei recenti sviluppi giurisprudenziali.

Quanto alle entrate del convenuto, le appellanti imputano a AO 1 di avere peggiorato la propria situazione economica, rescindendo consensualmente, tre mesi dopo l'avvio dell'attuale causa, il contratto di lavoro che lo legava da quasi dieci anni alla __________ Sagl __________ (doc. 5) per sottrarsi agli obblighi alimentari nei confronti della figlia. Gli addebitano così di avere provocato deliberatamente una drastica diminuzione delle proprie entrate da fr. 11 000.– a fr. 4000.– mensili. A fronte di ciò, le attrici aderiscono al calcolo del primo giudice relativamente al fabbisogno minimo del convenuto dal gennaio al maggio del 2017 (fr. 3845.– mensili), dal settembre al dicembre del 2017 (fr. 2540.– mensili) e dal 1° gennaio 2018 in poi (fr. 2450.– mensili), mentre ne postulano la riduzione a fr. 2740.– mensili dal giugno al luglio del 2017 e a fr. 2540.– mensili nell'agosto del 2017. Onde la possibilità per AO 1 di coprire il fabbisogno in denaro di AP 2 e di erogare il contributo di accudimento.

  1. Per quel che è del contributo di accudimento introdotto il 1° gennaio 2017 dalla modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile concernente il mantenimento del figlio, le nuove disposizioni sono applicabili dalla loro entrata in vigore anche a contributi di mantenimento per un figlio nato fuori dal matrimonio fissati prima di allora per sentenza o per contratto di mantenimento (art. 13c tit. fin. CC; cfr. FF 2014 pag. 547). Che poi il fabbisogno in denaro di un figlio di quasi otto anni (com'era AP 2 nel gennaio del 2017) non fosse più quello di un neonato (com'era AP 2 nel­l'agosto del 2009) e legittimasse un'azione di modifica del contributo non fa dubbio (I CCA, sentenza inc. 11.2011.24 del 5 no­vembre 2013, consid. 4). Ciò premesso, si conviene con le appellanti che la cura di AP 2 ha impedito a AP 1 di provvedere – almeno in parte – al proprio sostentamento mediante un'attività lucrativa (DTF 144 III 487 consid. 4.3). Poco importa che essa non sia mai stata attiva professionalmente e fosse a carico della pubblica assistenza prima e del marito in seguito, come ha rilevato il Pretore aggiunto. L'interessata non aveva ancora 22 anni quando è nata AP 2. Di conseguenza non si poteva escludere un nesso tra la custodia parentale della figlia e l'inattività professionale della madre.

  2. Relativamente all'ammontare del contributo di accudimento dovuto in aggiunta al fabbisogno in denaro di AP 2 (non contestato), le appellanti instano perché al fabbisogno minimo della madre calcolato dal primo giudice (fr. 1805.– mensili) siano aggiunti fr. 100.– mensili per l'onere fiscale. In prima sede esse avevano quantificato invece in fr. 330.– mensili (fino al 12° compleanno di AP 2) e in fr. 239.– mensili (dopo di allora) il contributo di accudimento (memoriale conclusivo del 25 maggio 2018, pag. 19). Se l'aumento della pretesa si giustifichi alla luce della più recente giurisprudenza è un quesito che può restare aperto. In ogni caso la fattispecie è governata dal principio inquisitorio illimitato, sicché le restrizioni previste dall'art. 317 cpv. 2 CPC per una mutazione dell'azione non si applicano (Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 19 ad art. 317). Come si vedrà in appresso (consid. 35), le condizioni economiche delle parti non consentono tuttavia alcun supplemento al fabbisogno minimo del genitore affidatario secondo il diritto esecutivo, ragion per cui la richiesta di aggiungere l'onere fiscale cade nel vuoto (DTF 144 III 387 consid. 7.1.4).

A parte ciò, come obietta il convenuto, AP 1 non accusa particolari problemi di salute e potrebbe intraprendere un'attività lucrativa a metà tempo non qualificata, la figlia frequentando da tempo la scuola dell'obbligo (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). Tale esigibilità si riconduce tuttavia a una modifica di giurisprudenza del 21 settembre 2018 che non può essere fatta retroagire. Certo, già la sentenza impugnata prospettava un cambiamento di prassi (loc. cit., pag. 35), sicché l'interessata poteva attendersi di dover mettere un giorno a profitto almeno in parte la sua potenzialità di guadagno. Ciò non toglie che AO 1 ha invocato in maniera chiara un tale adeguamento solo con le osservazioni del 31 ottobre 2018. Si giustifica di conseguenza di dedurre dal fabbisogno minimo della madre calcolato secondo il diritto esecutivo (fr. 1805.– mensili) il reddito che AP 1 potrebbe conseguire – dopo un breve periodo di transizione – per un'attivi­tà lucrativa al 50% in un settore non qualificato. Il Pretore aggiunto ha stimato tale guadagno potenziale in fr. 1000.– netti mensili per un lavoro da cameriera (sentenza impugnata, pag. 35). Il convenuto non discute tale stima né fa valere in quale altra attività AP 1 sarebbe in grado di guadagnare di più. Potendosi imputare così all'interessata dal 1° gennaio 2019 un guadagno di fr. 1000.– mensili, il contributo di accudimento assomma a fr. 1805.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e a fr. 805.– mensili dopo di allora. Esso si ridurrà invece a fr. 205.– mensili dopo il 27 aprile 2021 (12° compleanno di AP 2 ed esigibilità per il genitore affidatario di estendere all'80% l'attività lucrativa: DTF 144 III 497 consid. 4.7.6) per estinguersi definitivamente il 27 aprile 2025 (16 anni di AP 2 e obbligo per il genitore affidatario di estendere al 100% l'attività lucrativa: DTF 144 III 497 consid. 4.7.6), sempre che a quel momento la figlia sia ancora nel Ticino.

  1. Circa la capacità contributiva del padre, il Pretore aggiunto ha accertato che negli ultimi cinque mesi di lavoro (dal gennaio al maggio del 2017) per la __________ Sagl __________ AO 1 aveva percepito uno stipendio medio di fr. 5100.– mensili (inclusi fr. 1000.– per spese di rappresentanza e del veicolo). Pur non disconoscendo che il certificato di salario per il 2017 attestava un reddito annuo di fr. 55 981.60 netti (doc. 14), egli ha rilevato che tale cifra teneva calcolo delle provvigioni (di fr. 31 367.70) versate al lavoratore nel marzo di quell'anno per l'attività svolta nel 2016, le quali non andavano considerate per determinare il reddito disponibile del 2017. Conformemente alla dichiarazione dell'11 maggio 2017 (doc. 5), infatti, i rapporti di dare e avere fra le parti “erano da considerarsi appianati con la fine del contratto”, di modo che per i cinque mesi del 2017 occorreva attenersi al solo stipendio di base (sentenza impugnata, pag. 30 seg.).

Le appellanti contestano che le provvigioni di fr. 31 367.70 incassate da AO 1 si riferiscano all'anno 2016, l'interessato avendo confermato durante il suo interrogatorio di avere avuto diritto a un simile bonus nel 2017 e a un bonus di fr. 43 124.60 nel 2016. Inoltre, quand'anche si trattasse di provvigioni per l'attività svolta nel 2016, a loro parere l'importo va incluso nelle entrate del 2017 perché il lavoratore ne ha potuto beneficiare in quell'anno. Per il resto, avendo il convenuto accettato malevolmente di rescindere un rapporto di lavoro decennale e stabile poco dopo l'avvio della presente causa, esse chiedono di imputargli quello stesso reddito anche per il periodo successivo.

a) Per costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello conseguito al momento del giudizio intendendosi con ciò il guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria (I CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 11a). Esso comprende la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, parte­cipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in linea di conto. Trattandosi di un lavoratore dipendente, la media dei redditi calcolata sul­l'arco di più anni non è, salvo forti oscillazioni delle entrate, un criterio pertinente (I CCA, sentenza inc. 11.2017.66 del 27 novembre 2018, consid. 4a).

Nella fattispecie si evince dagli atti che nel 2016 e nel 2017, contrariamente agli anni precedenti (dal 2012 al 2015), AO 1 ha incassato provvigioni per fr. 43 124.60 (nel 2016) e per fr. 31 367.70 (nel 2017: doc. 1). Interrogato al proposito, egli ha precisato che i due importi corrispondono al bonus annuo (verbale d'udienza del 21 marzo 2018, pag. 8). Versato in aggiunta al salario di base due sole volte negli ultimi sei anni di lavoro per la __________ Sagl __________, il bonus in rassegna non poteva considerarsi un'entrata regolare. Per di più, essendo stato corrisposto nel marzo del 2017, esso doveva essenzialmente riferirsi all'attività svolta nel 2016. Per il resto, le appellanti non chiedono di calcolare il reddito di AO 1 in base alla media di più anni. Né esse contestano che i rapporti di dare e avere fra le parti “erano da considerarsi appianati con la fine del contratto” o pretendono la sussistenza di altri bonus o provvigioni per l'attività svolta nel 2017. In definitiva non v'è ragione dunque di scostarsi dall'accertamento del primo giudice.

b) Quanto alla possibilità di ascrivere al convenuto il reddito conseguito dalla __________ Sagl __________ anche dopo la fine del rapporto di lavoro, in materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da un debitore alimentare. Se que­sti ha l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato il reddito ipotetico. Un reddito ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata del soggetto (DTF 143 III 235 consid. 3.2; 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.110 dell'11 dicembre 2018, consid. 5a). Un'eccezione ricorre qualora l'interessato abbia ridotto deliberatamente i propri introiti per recare pregiudizio agli interessi del creditore alimentare, nel qual caso egli può vedersi imputare il guadagno cui ha unilateralmente rinunciato (DTF 143 III 237 in alto).

Nel caso specifico il Pretore aggiunto ha espresso comprensione per la scelta del convenuto di “intraprendere una nuova via professionale nel contesto familiare” dopo dieci anni trascorsi alle dipendenze del medesimo datore di lavoro. Né egli ha revocato in dubbio la giustificazione addotta dall'inte­ressato, ricondotta alla prospettiva di ottenere la custodia di AP 2 e di disporre di maggiore flessibilità e tempo libero per occuparsi della figlia (sentenza impugnata, pag. 31 in basso e 33 in alto). Con tale argomentazione le appellanti non si confrontano nemmeno di scorcio. La doglianza secondo cui il convenuto avrebbe rescisso il rapporto di lavoro nell'intento di recare pregiudizio alla figlia sfugge pertanto a ulteriore disamina.

c) Né le appellanti possono pretendere di ascrivere al convenuto il reddito precedente il cambiamento di professione in virtù dei guadagni che quegli sarebbe in grado di conseguire con un'operazione immobiliare promossa insieme con il fratello per edificare uno stabile di 14 appartamenti, la cui domanda di costruzione sarebbe già stata presentata al Municipio. Trattandosi di una mera prospettiva, come ha rilevato il Pretore aggiunto (sentenza impugnata, pag. 33), il reddito derivante da tale operazione potrà tutt'al più fondare una nuova domanda di modifica del contributo alimentare (art. 286 cpv. 2 CC). Anche al riguardo la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica. Infine le attrici non discutono il guadagno effettivo (fr. 3800.– mensili) calcolato dal primo giudice per la nuova attività di AO 1 nel­l'azienda di famiglia, sul quale non soccorre dunque diffondersi.

  1. Sul fronte delle uscite, le appellanti censurano il calcolo del primo giudice riguardo ai periodi dal giugno all'agosto del 2017, postulando per i primi due mesi una riduzione del fabbisogno minimo del convenuto a fr. 2740.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati obbligatoria fr. 338.25) e per il terzo mese a fr. 2540.– (conformemente a quanto accertato dal primo giudice per i mesi da settembre a dicembre del 2017).

a) A sostegno della loro richiesta le appellanti adducono che il costo dell'automobile poteva essere considerato nel fabbisogno minimo del convenuto solo fino al maggio del 2017, quando è cessato il rapporto di lavoro con la __________ Sagl __________, mentre in seguito non si giustificava più, vuoi per il breve periodo di inattività professionale, vuoi per la vicinanza al domicilio del nuovo luogo di lavoro. Così argomentando, esse trascurano nondimeno che per i mesi in cui AO 1 è rimasto senza impiego (da giugno ad agosto del 2017) il Pretore aggiunto ha conteggiato al medesimo un reddito potenziale di fr. 5100.– mensili, corrispondente a quello ch'egli percepiva dalla __________ Sagl __________, importo nel quale era compresa un'indennità di fr. 1000.– mensili per spese di rappresentanza e del veicolo (sentenza impugnata, pag. 30 seg.). Sarà anche vero che con la fine del rapporto di lavoro per la __________ Sagl __________ le spese del veicolo non si giustificavano più. D'altro canto, però, non si legittimava più nemmeno l'indennità per spese di rappresentanza e del veicolo. E avendo il primo giudice ascritto al reddito (ipotetico) del convenuto l'intero importo precedente, egli non poteva fare altro che riconoscere anche le spese relative (sentenza impugnata, pag. 34). Con tale argomentazione del Pretore aggiunto le attrici non si confrontano minimamente, sicché al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC).

b) L'appello merita invece accoglimento nella misura in cui le attrici chiedono di stralciare dal fabbisogno mini­mo del convenuto i premi delle assicurazioni facoltative e l'onere fiscale. In effetti un debitore che non sia in grado di finanziare debitamente il fabbisogno in denaro di un figlio (sopra, consid. 29 e 32) può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 140 III 339 consid. 4.3; 137 III 62 consid. 4.2.1; RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7a). E nel minimo esistenziale del diritto esecutivo non rientrano né i premi delle assicurazioni facoltative né le imposte (DTF 140 III 338 consid. 4.2 a 4.4, 134 III 323). In concreto il calcolo del primo giudice va ricondotto perciò a fr. 3345.– mensili (arrotondati) per giugno e luglio del 2017 (adeguamento del premio della cassa malati a fr. 338.20 [plico doc. 2], stralcio del premio per l'assicurazio­ne responsabilità civile privata e dell'economia domestica [fr. 24.84], come pure delle imposte [fr. 400.–]) e a fr. 3145.– per l'agosto del 2017 (riduzione di fr. 200.– mensili del costo dell'alloggio).

  1. Rimane da definire quanto AO 1 può corrispondere per AP 2, tenuto conto del suo margine disponibile e del fatto che dalla madre, la quale non riesce nemmeno a coprire il proprio fabbisogno minimo, non si può pretendere un contributo in denaro. La situazione si presenta come segue:

a) Dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018:

Fabbisogno in denaro di AP 2: fr. 1225.– mensili (consid. 29);

Contributo di accudimento per AP 2: fr. 1805.– mensili (consid. 32);

Margine disponibile medio del convenuto: fr. 1375.– mensili arrotondati (consid. 30, 33 e 34);

Contributo medio a carico del convenuto: fr. 1375.– mensili arrotondati (assegni familiari non compresi);

Ammanco nel mantenimento per AP 2 (art. 301a lett. c CPC): fr. 1655.– mensili (a carico del contributo di accudimento: DTF 144 III 488 consid. 4.3).

b) Dal 1° gennaio 2019 fino al 27 aprile 2021 (o fino alla partenza per i Paesi Bassi, se ciò interverrà prima):

Fabbisogno in denaro di AP 2: fr. 1225.– mensili (consid. 29);

Contributo di accudimento per AP 2: fr. 805.– mensili (consid. 32);

Margine disponibile del convenuto: fr. 1350.– mensili (consid. 30 e 33);

Contributo a carico del convenuto: fr. 1350.– mensili (assegni familiari non compresi);

Ammanco nel mantenimento per AP 2 (art. 301a lett. c CPC): fr. 680.– mensili (a carico del contributo di accudimento: DTF 144 III 488 consid. 4.3).

c) Dal 28 aprile 2021 al 27 aprile 2025 (nel caso in cui AP 2 si trovasse ancora in Ticino):

Fabbisogno in denaro di AP 2: fr. 1525.– mensili (consid. 29);

Contributo di accudimento per AP 2: fr. 205.– mensili (consid. 32);

Margine disponibile del convenuto: fr. 1350.– mensili (consid. 30 e 33c);

Contributo a carico del convenuto: fr. 1350.– mensili (assegni familiari non compresi);

Ammanco nel mantenimento per AP 2 (art. 301a lett. c CPC): fr. 380.– mensili.

Entro tali limiti l'appello di AP 1 e AP 2 merita accoglimento.

III. Sulle spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

  1. Le spese dell'appello di AO 1 seguono la soccombenza di lui (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa la domanda di gratuito patrocinio presentata da AP 1 e AP 2, l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé la richiesta senza oggetto. AO 1 però non risulta avere redditi sufficienti per sopperire al mantenimento suo e della figlia, ciò che rende la somma di difficile o impossibile incasso (art. 122 cpv. 2 CPC) e giustifica sin d'ora la concessione del beneficio (DTF 122 I 322; cfr. anche DTF 140 III 170). L'indigenza delle richiedenti è – per quanto si è detto (consid.
  1. – verosimile e la loro resistenza all'appello appariva legittima (art. 117 CPC).
  1. Relativamente all'appello delle attrici, queste escono vittoriose sulla richiesta di autorizzare il trasferimento di AP 2 ad __________, mentre ottengono causa vinta solo in minima parte sul contributo di mantenimento per la medesima (che vedono aumentare a fr. 1375.– mensili fino al 31 dicembre 2018 e a fr. 1350.– mensili fino al 27 aprile 2021, contro i fr. 1225.– mensili riconosciuti dal Pretore aggiunto e i fr. 3130.– mensili postulati in appello). Esse soccombono inoltre sull'attribuzione dell'autori­tà parentale esclusiva alla madre. L'esito finale della causa rima­ne per contro incerto sulla nuova regolamentazione del diritto di visita paterno e del contributo alimentare che il convenuto dovrà versare una volta che la figlia si troverà in Olanda. Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere equitativamente le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Riguardo agli oneri processuali di prima sede, il Pretore aggiunto statuirà in proposito al momento in cui prenderà la nuova decisione. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dalle attrici in appello merita infine accoglimento. Il ricorso non appariva infatti privo di buon esito (art. 117 lett. b CPC) e l'indi­gen­za delle attrici è – dopo quanto si è detto – verosimile.

  2. Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore, litigiosi essendo – fra l'altro – l'autorità parentale, l'affidamen­to della figlia e la disciplina delle relazioni personali con il padre, appellabili senza riguardo a questioni di valore. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2018.99 e 11.2018.101 sono congiunte.

II. L'appello di AO 1 è respinto.

III. Le spese di tale appello, di fr. 1000.–, sono poste a carico del­l'ap­pellante, che rifonderà alle controparti fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

IV. AP 1 e AP 2 sono ammesse al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per loro alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1250.–.

V. L'appello di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

  1. La petizione di AP 2 è parzialmente accolta, nel senso che:

3.1 Il contributo di mantenimento da versare entro il primo di ogni mese a AP 1 stabilito a carico di AO 1 nella convenzione del 17 luglio 2009 in favore della figlia AP 2 è modificato come segue:

fr. 1375.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e

fr. 1350.– mensili dal 1° gennaio 2019 fino alla partenza di AP 2 per i Paesi Bassi.

Il contributo di mantenimento non comprende l'assegno familiare.

Il contributo di mantenimento va adeguato all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2018, valendo come indice di base quello del novembre 2017 (100.9 punti).

Il fabbisogno in denaro di AP 2 rimane scoperto per fr. 1655.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e per fr. 680.– mensili dal

1° gennaio 2019 al 27 aprile 2021 (o fino alla partenza di AP 2 per i Paesi Bassi, se ciò interverrà prima).

3.2 La sentenza impugnata è annullata per quanto riguarda il contributo di mantenimento che sarà dovuto da AO 1 dopo il trasferimento di AP 2 in Olanda. Gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto perché statuisca nel senso del considerando 28.

  1. L'istanza di AO 1 è respinta, nel senso che l'affidamento di

AP 2 rimane alla madre.

  1. L'istanza di AP 1 è parzialmente accolta, nel senso che è autorizzato il trasferimento di AP 2 con la madre nei Paesi Bassi al momento in cui sarà esecutiva la nuova decisione con cui sarà stato regolato il contributo di mantenimento e saranno state disciplinate le relazioni personali della figlia con il padre dopo la partenza.

Fino al trasferimento della figlia le relazioni personali tra AO 1 e AP 2 continuano a essere disciplinate dall'assetto stabilito il 16 dicembre 2016 dall'Autorità regionale di protezione 10. La sentenza impugnata è annullata per quel che è delle relazioni personali dopo di allora e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto perché statuisca al proposito nel senso del considerando 27. L'autorità parentale rimane congiunta.

  1. Il giudizio sulle spese della presente decisione è rinviato al pronunciato finale.

Per il resto l'appello è respinto.

VI. Le spese di tale appello, di fr. 3000.–, sono poste per metà a carico di AP 1 e AP 2 e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.

VII. AP 1 e AP 2 sono ammesse al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per loro alla patrocinatrice d'uf­ficio un'indennità di fr. 2500.–.

VIII. Notificazione a:

– ; – ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (consid. 36 e 37, più dispositivi n. IV e VII).

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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