Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2018.77
Entscheidungsdatum
27.03.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2018.77

Lugano, 27 marzo 2019/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2017.31 (divorzio: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 4 settembre 2017 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 2 luglio 2018 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 20 giugno 2018;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1950) e AP 1 (1973), cittadina italiana, entrambi divorziati, si sono sposati nel Comune di __________ il 25 settembre 2010, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati É__________ e L__________, il 25 ago­sto 2012. Il marito, ora pensionato, opera tuttora nel settore finanziario e immobiliare. I coniugi si sono separati il 1° marzo 2013, quando la moglie ha lasciato l'abitazione familiare di __________ per trasferirsi con i figli in una villa a , dove i coniugi soggiornavano regolarmente durante la vita in comune per esigenze professionali del marito. Nel settembre del 2014 AP 1, pedagoga, ha costituito la F GmbH di __________, di cui è socia gerente, con lo scopo di condurre un asilo nido. Il 20 luglio 2015 AO 1 ha intentato azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, causa che si trova in fase istruttoria (inc. DM.2015.62). Nell'agosto del 2017 la moglie si è trasferita, con i figli, in un appartamento a __________.

B. Nel frattempo, con sentenza del 2 novembre 2016 emanata a protezione del­l'unione coniugale, il Pretore ha affidato i figli alla madre e ha regolato il diritto di visita paterno, in caso di disaccordo, nel seguente modo:

– un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00,

– una settimana a Natale,

– una settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale,

– una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e

– tre settimane durante le ferie estive,

con obbligo per AO 1 di andare a prendere i figli e di riportarli a domicilio. In favore di É__________ e L__________ il Pretore ha istituito inoltre una curatela educativa (inc. SO.2013.1027). Tale sentenza è stata appellata il 14 novembre 2016 da AP 1 davanti a questa Camera (inc. 11.2016.118).

C. Un'istanza cautelare presentata da AO 1 nella causa di divorzio per obbligare AP 1 ad autorizzare gli incontri con i figli disciplinati nella sentenza del 2 novembre 2016 è stata respinta il 27 marzo 2017 dal Pretore (inc. SO.2017.41), il quale ha accolto invece il 13 luglio 2017 una nuova istanza in tal senso, ordinando ad AP 1 “di mettere a disposizione di AO 1 i figli É__________ e L__________ per l'esercizio del diritto di visita” stabilito in quella decisione, sotto comminatoria del­l'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento (inc. SO.2017.421). Un reclamo introdotto dalla moglie contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 3 agosto 2017 (inc. 11.2017.71). Il 10 aprile 2018, sempre su istanza di AO 1, il Pretore ha inflitto alla convenuta una multa disciplinare di fr. 7000.– com­plessivi per disobbedienza agli ordini (inc. SO.2017.969). Anche contro tale decisione AP 1 è insorta davanti a questa Camera con un reclamo del 23 aprile 2018, tuttora pendente (inc. 11.2018.56).

D. Frattanto, il 4 settembre 2017, AP 1 ha chiesto al Pre­tore che la regolamentazione delle visite fissata con la sentenza del 2 novembre 2016 fosse modificata cautelarmente nel senso di prevedere lo svolgimento degli incontri fra padre e figli “in forma accompagnata” il sabato e la domenica dalle ore 13.00 alle ore 17.00 nel Tageshort __________ di __________, la prima volta sabato 16 set­tembre 2017. Il Pretore ha invitato AO 1 a formulare osservazioni scritte. In un suo memoriale del 13 no­vembre 2017 quegli ha proposto di respingere la richiesta. AP 1 ha replicato il 26 gennaio 2018, ribadendo la propria istanza. Con duplica del 21 febbraio 2018 AO 1 ha dichiarato di rimettersi per il bene dei figli alla modifica del diritto di visita prospettata dalla moglie e ha postulato l'accoglimento del­l'istanza.

E. Statuendo sull'appello del 14 novembre 2016 (sopra, lett. B), con sentenza del 27 aprile 2018 questa Camera ha constatato che dopo l'introduzione della causa di divorzio il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale non era più competente per regolare il diritto di visita. Ha trattato così la decisione impugnata alla stregua di un decreto cautelare nell'ambito dell'azione di divorzio, riformando la disciplina degli incontri fra padre e figli come segue (inc. 11.2016.118):

– un pomeriggio la settimana, di regola il sabato dalle ore 13.00 alle ore 17.00, sotto sorveglianza, in un punto d'incontro nel Canton Argovia designato dalla curatrice;

– dopo le prime tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, un pomeriggio ogni settimana, di regola il sabato dalle ore 13.00 alle ore 17.00, senza sorveglianza;

– dopo altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, una giornata ogni settimana, il sabato o la domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00, senza sorveglianza;

– dopo altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00;

– dopo altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00, come pure

– una settimana a Natale;

– una settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale;

– una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti;

– tre settimane durante le ferie estive.

Contro tale sentenza AP 1 ha presentato ricorso il 1° giugno 2018 al Tribunale federale (causa 5A_470/2018).

F. Con decreto cautelare del 20 giugno 2018 il Pretore ha statuito sull'istanza 4 settembre 2017 di AP 1 nella causa di divorzio (sopra, lett. D), regolando le relazioni personali tra padre e figli nello stesso identico modo in cui questa Camera le ha disciplinate con la sentenza del 27 aprile 2018 impugnata dinanzi al Tribunale federale. Le spese di fr. 100.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

G. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera il 2 luglio 2018 per ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, la regolamentazione del Pretore sia così riformata:

Il diritto di visita del padre, in caso di disaccordo, è esercitato nel seguente modo:

– un pomeriggio ogni tre settimane, di regola il sabato dalle ore 13.00 alle ore 17.00, sotto sorveglianza, nel Tageshort TaBa Innenstadt, Kornhaus, __________, __________;

– dopo le prime otto visite sarà valutato un eventuale ampliamento dei diritti di visita del padre soprattutto sulla base di un rapporto da parte del Verein __________.

Con decreto del 5 luglio 2018 il presidente di questa Camera ha respinto, nella misura in non era priva d'interesse, la richiesta di effetto sospensivo contestuale all'appello. Nelle sue osservazioni del 23 luglio 2018 AO 1 propone di rigettare l'appello.

H. Accertato che nel decreto cautelare del 20 giugno 2018 il Pretore aveva nuovamente statuito sul diritto di visita, con decreto del 13 dicembre 2018 il Tribunale federale ha dichiarato senza interesse il ricorso inoltrato il 1° giugno 2018 da AP 1 contro la sentenza emanata da questa Camera il 27 aprile 2018 e ha stralciato la causa dal ruolo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, contesa essendo la disciplina delle relazioni personali tra padre e figli, impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è pervenuto al patrocinatore di AP 1 il 21 giugno 2018, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto la domenica 1° luglio 2018, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 2 luglio 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. All'appello AP 1 acclude un messaggio di posta elettronica da lei inviato l'11 giugno 2018 alla curatrice dei figli, __________ K__________ (dei Servizi sociali di __________), in merito allo svolgimento del primo diritto di visita nel pomeriggio di sabato 19 maggio 2018 con allegata una comunicazione del punto d'incontro relativo al calendario e alle modalità delle visite (doc. C di appello). AO 1 unisce alle proprie osservazioni all'ap­pello, da parte sua, due comunicazioni di posta elettronica: la prima inviata il 29 giugno 2018 dalla curatrice ai genitori su quanto riferito dalla responsabile del punto d'incontro circa lo svolgimento delle prime due visite (doc. 1 di appello) e la seconda inviata dalla curatrice il 16 luglio 2018 al legale di lui (doc. 2 di appello). Ora, documenti relativi alla situazione di figli minorenni – come in concreto – sono sempre ammissibili in appello, senza riguardo ai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui appaiono di rilievo, tali documenti saranno quindi esa­minati ai fini del giudizio (consid. 8).

  2. Nel decreto impugnato il Pretore, richiamata la disciplina del diritto di visita da lui adottata il 2 novembre 2016 a protezione del­l'unione coniugale, ha rilevato che con la sentenza del 27 aprile 2018 questa Camera ha modificato siffatta regolamentazione – a titolo di provvedimento cautelare nella causa di divorzio – in modo da agevolare un riavvicinamento graduale tra padre e figli. Egli ha constatato inoltre che AO 1 ha finito per accettare l'esercizio del diritto di visita “in forma accompagnata” nel Tageshort __________ di __________ il sabato e la domenica pomeriggio. Considerato che la sentenza emessa il 27 aprile 2018 da questa Camera già costituisce un provvedimento cautelare inteso a regolare il diritto di visita nella causa di divorzio, il primo giudice non ha scorto ragioni per distanziarsi dalla disciplina prevista in tale decisione, la quale precisa partitamente tempi e modi delle relazioni personali fra padre e figli, specificando anche i compiti di sorveglianza e di valutazione affidati alla curatrice educativa. Egli ha ripreso così testualmente il dispositivo di quella sentenza, confermandolo nel proprio decreto cautelare.

  3. L'appellante si duole che il Pretore abbia previsto l'esercizio sorvegliato del diritto di visita unicamente per i primi tre incontri, affermando che simile disciplina non tiene sufficiente conto del bene dei figli, i quali hanno bisogno di più tempo per abituarsi e per instaurare un rapporto di fiducia con il padre. Essa sostiene che in occasione dei primi due diritti di visita sorvegliati i ragazzi sono apparsi molto turbati. A suo parere un graduale riavvicinamento fra padre e figli richiede almeno otto incontri in forma accompagnata, anche per scongiurare il rischio di compromettere definitivamente le relazioni personali tra il convenuto e i minorenni. Inoltre la sorveglianza di otto incontri permetterebbe ai responsabili del punto d'incontro di valutare meglio il comportamento di É__________ e L__________, impartendo indicazioni nel caso in cui risultassero necessari altri provvedimenti. Essa chiede infine che l'estensione progressiva del diritto di visita sia decisa solo dopo avere ascoltato i collaboratori del punto d'incontro.

  4. Da parte sua AO 1 rammenta di aver dovuto intentare una procedura di esecuzione per far sì che AP 1 consentisse l'esercizio delle visite. Egli adduce che i primi due incontri con i figli si sono svolti senza problemi, come confer­ma la curatrice. A mente sua, pertanto, non sarebbe nell'interesse di É__________ né di L__________ procrastinare la sorveglianza del diritto di visita, tanto meno ove si consideri che gli incontri accompagnati in un istituto chiuso non facilitano l'instaurarsi di rapporti personali, ma costituiscono anzi una limitazione importante delle relazioni vicendevoli. Anche i responsabili del punto d'incontro – egli sottolinea – auspicano che i gemelli possano rimanere soli con lui, mentre l'appellante dimostra, con il proprio comportamento, di voler essere l'unica padrona del destino, della vita e dell'educazione dei figli.

  5. I principi cui deve orientarsi il giudice chiamato a disciplinare le relazioni personali fra un genitore non affidatario e i figli sono già stati diffusamente illustrati da questa Camera nella nota sentenza del 27 aprile 2018 (inc. 11.2016.118). Al riguardo non soccorre ripetersi. Basti rammentare che il diritto alle relazioni personali previsto all'art. 273 cpv. 1 CC è un diritto e un dovere reciproco, da definire in primo luogo secondo il bene dei minorenni alla luce delle particolarità concrete (sentenza citata, consid. 5a con numerosi richiami di giurisprudenza).

  6. Nell'appello l'istante non ridiscute la disciplina del diritto di visita in sé prevista nel decreto cautelare impugnato. Essa non nega in particolare che sia nell'interesse dei figli riprendere contatto con il padre, né si oppone a una graduale estensione degli incontri. Quanto essa contesta sono i tempi e i modi di tale progressione. Nella citata sentenza del 27 aprile 2018 questa Camera aveva motivato la cadenza del riavvicinamento, spiegando che i primi tre incontri sarebbero dovuti avvenire sotto la sorveglianza dei responsabili del punto d'incontro nel Canton __________. Dopo le prima tre visite, la curatrice educativa avrebbe valutato la situazione e deciso se esprimere parere favorevole a incontri senza accompagnamento. Ove le circostanze fossero apparse propizie, essa avrebbe potuto togliere la sorveglianza anche prima che si concludessero le tre visite. Ove invece l'evoluzione fosse apparsa negativa, essa avrebbe potuto opporsi alla soppressione della sorveglianza. Ogni tre incontri la curatrice educativa avrebbe poi apprezzato il progressivo ampliamento del diritto di visita secondo identici criteri, con la possibilità sia di accelerarne i tempi sia di rallentarli, opponendosi all'estensione prevista nella fase successiva qualora le relazioni personali tra padre e figli non risultassero evolvere secondo le aspettative. Vigilare sul buon anda­mento spettava così alla curatrice educativa (art. 308 CC), la quale avrebbe assunto le informazioni necessarie dai responsabili del centro d'incontro.

  7. L'istante asserisce nell'appello che i figli non erano intenzionati a partecipare ai primi due incontri sotto sorveglianza, che entrambi erano nervosi e insicuri, che al termine delle visite l'uno e l'altro sono apparsi turbati e inquieti, aggressivi e scontenti, lamentando la lunga durata delle visite. Tale comportamento – essa soggiunge – è continuato per giorni dopo gli incontri, al punto che É__________ e L__________ hanno dichiarato di non volersi più prestare al diritto di visita e di non voler più incontrare il padre, divenuto per loro un estraneo. Al memoriale l'appellante acclude un suo messaggio di posta elettronica inviato alla curatrice educativa l'11 giugno 2018 in cui esprimeva considerazioni analoghe a conclusione del primo diritto di visita, comunicando che i gemelli si sono ammalati pochi giorni dopo quell'incontro e dolendosi che il convenuto avesse portato regali ai figli, avvertendo per altro che l'incontro previsto per il 21 luglio 2018 sarebbe venuto a cadere perché i ragazzi sarebbero stati in vacanza (doc. C di appello).

Non a torto AO 1 obietta nelle osservazioni all'appello che quanto allega l'appellante non trova alcun riscontro agli atti. Che le prime visite abbiano provocato qualche agitazione e nervosismo nei figli è possibile, É__________ e L__________ avendo confidato alla psicologa incaricata dalla madre il loro timore di incontrare il padre (doc. G: relazione di __________ U__________, del 23 agosto 2017, pag. 1 in basso). Sta di fatto però che la curatrice educativa non ha riscontrato niente del genere. Al contrario: __________ K__________ ha scritto ai genitori il 29 giugno 2018 che le pri­me due visite nel Canton __________ si erano svolte felicemente e che in nessun momento i figli avevano destato l'impressione di voler rincasare o di sentirsi a disagio. I responsabili del centro d'incontro si erano augurati addirittura che i ragazzi potessero rimanere soli con il padre al più presto (“möglichst schnell”: doc. 1 accluso alle osservazioni all'appello). Pretendere nelle circostanze descritte che l'accompagnamento del diritto di visita debba essere esteso a otto incontri non è serio. Tanto meno ove si pensi che la sorveglianza degli incontri dev'essere per principio un provvedimento transitorio, per quanto possibile limitato nel tempo (sentenza del Tribunale federale 5A_103/2018 del 6 novembre 2018, consid. 3.3.1 con rinvii). E tanto meno ancora se si pensa che nella fattispecie le visite sorvegliate sono state organizzate soltanto – contrariamente a quanto prevede il decreto impugnato – ogni tre settimane e non una volta la settimana (appello, pag. 4 in alto). Al proposito l'appello non merita quindi ulteriore disamina.

  1. L'appello non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui la madre chiede che la sorveglianza del diritto di visita sia tolta e gli incontri estesi solo dopo valutazione di un rapporto da parte dei responsabili del Verein __________. A parte il fatto che l'interessata non dice chi dovrebbe procedere alla valutazione di tale rapporto, la disposizione è già prevista nel decreto impugnato (seppure dopo tre visite e non otto, come vorrebbe l'appellante). Nel decreto si precisa chiaramente inoltre che la valutazione spetta alla curatrice educativa (che apparentemente la madre intende scavalcare), chiamata ogni tre incontri ad approvare o a respingere con il suo preavviso prima la soppressione della sorveglianza e poi l'estensione temporale delle visite dopo avere raccolto i debiti ragguagli dai responsabili del centro d'incontro. Quanto a eventuali misure d'accompagnamento che dovessero rivelarsi necessarie o anche solo opportune, i genitori o la curatrice potranno sempre rivolger­si al Pretore perché integri il decreto cautelare con provvedimenti aggiuntivi nell'interesse e a protezione dei figli (art. 275 cpv. 2 CC). Anche su questo secondo punto l'appello si rivela così privo di consistenza.

  2. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza del­l'ap­pellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

  3. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le decisioni relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1). Un esemplare dell'attuale decisione va comunicato, per conoscenza, anche alla curatrice educativa di É__________ e L__________.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  1. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

  2. Notificazione:

– ; – .

Comunicazione:

(curatrice educativa);

– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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