Incarti n. 11.2018.71 11.2018.72 11.2018.93
Lugano 26 marzo 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DM.2016.144 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 20 ottobre 2016 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 25 giugno 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 24 maggio 2018 (inc. 11.2018.71) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.72),
come pure sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 con le osservazioni all'appello (inc. 11.2018.93);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1979) e AP 1 (1973), divorziata, hanno contratto matrimonio a __________ il 14 febbraio 2008. A quel momento la sposa era già madre di E__________ (25 febbraio 1988), avuto dal primo marito, e di J__________ (24 marzo 2003), nato da un'altra relazione. Dal secondo matrimonio è nato S__________, il 18 febbraio 2008. AO 1, piastrellista, ha lavorato fino al 31 gennaio 2015 per la ditta __________ SA per poi essere assunto, dopo un periodo di disoccupazione, dalla __________ Sagl di __________. Senza formazione professionale specifica, la moglie non ha svolto attività lucrativa durante la vita in comune.
B. Una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 22 luglio 2014 da AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera è terminata il 24 febbraio 2015 con un accordo omologato dal giudice seduta stante. In virtù di tale accordo il figlio S__________ è stato affidato alla madre, riservato il diritto di visita paterno, AO 1 impegnandosi da parte sua a versare un contributo alimentare di fr. 900.– mensili per la moglie e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio, assegno familiare compreso. Intanto, nel settembre del 2014, AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi con i figli in un appartamento a __________.
C. Con petizione non motivata del 20 ottobre 2016 AO 1 ha chiesto il divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando la liquidazione del regime dei beni nel senso che ogni coniuge rimanesse proprietario dei beni in suo possesso. Egli ha proposto inoltre di suddividere a metà la prestazione
d'uscita da lui accumulata durante il matrimonio, di affidare S__________ alla madre, di lasciare congiunta l'autorità parentale e di regolare il proprio diritto di visita, offrendo un contributo alimentare per il solo figlio di fr. 1000.– mensili, assegno familiare compreso. L'attore ha instato altresì per il beneficio del gratuito patrocinio. All'udienza di conciliazione del 23 novembre 2016 i coniugi si sono intesi sul principio del divorzio, sull'affidamento del figlio alla madre, sul diritto di visita paterno e sul riparto a metà della prestazione previdenziale del marito, mentre le altre conseguenze accessorie sono rimaste litigiose.
D. Chiamato a motivare la petizione, in un memoriale del 9 gennaio 2017 AO 1 ha ribadito le proprie richieste. Nella sua risposta del 9 febbraio 2017 AP 1 ha rivendicato l'autorità parentale esclusiva su S__________, un contributo alimentare per sé di fr. 900.– mensili e uno per il figlio di fr. 1981.– mensili, assegno familiare compreso, e il versamento di fr. 15 000.– in liquidazione del regime dei beni, instando anch'essa per il beneficio del gratuito patrocinio. Alle prime arringhe del 28 novembre 2017 le parti hanno notificato prove e all'udienza del 30 aprile 2018 hanno raggiunto un accordo completo sulle conseguenze del divorzio, chiedendo al Pretore aggiunto di omologarlo. In coda all'udienza il Pretore aggiunto ha comunicato alle parti che l'intesa sarebbe stata approvata non appena il marito avesse prodotto un certificato aggiornato del proprio istituto di previdenza professionale. Il 16 maggio 2018 AO 1 ha trasmeso al Pretore aggiunto un certificato 3 maggio 2018 della __________ Assicurazioni SA da cui risulta una prestazione d'uscita, alla data della petizione di divorzio, di fr. 3626.–.
E. Statuendo con sentenza del 24 maggio 2018, il Pretore aggiunto ha sciolto il matrimonio e ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio, ordinando alla __________ Assicurazioni SA di trasferire dal conto di AO 1 fr. 1813.– su un conto aperto da AP 1 presso la S__________, fondazione di libero passaggio delle __________. Non sono state riscosse spese processuali. Le ripetibili sono state compensate. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, “ritenuto che [ognuno di loro] parteciperà ai costi legali con il versamento allo Stato di rate mensili di fr. 150.– ciascuna”.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 giugno 2018 per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per “effettuare tutti gli accertamenti necessari atti a quantificare l'effettiva prestazione previdenziale accumulata dal marito in costanza di matrimonio e di ordinarne la divisione a metà con lei”. Nelle sue osservazioni del 3 settembre 2018 AO 1 dichiara di aderire parzialmente all'appello, nel senso che sia fissato in fr. 16 334.50 il conguaglio della previdenza professionale a favore della moglie, sollecitando anch'egli il beneficio del gratuito patrocinio.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora l'appello verta su un punto regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice, tuttavia, non v'era controversia davanti al primo grado di giurisdizione. In simili casi fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2018.61 del 15 giugno 2018 consid. 1 con rinvio a Fankhauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 289). Nella fattispecie l'attore riconosce che il conguaglio della previdenza professionale in favore della moglie ammonta a fr. 16 334.50 rispetto ai fr. 1813.– stabiliti dal Pretore aggiunto. Il valore litigioso di fr. 10 000.– è così raggiunto. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta alla legale della convenuta il 25 maggio 2018, di modo che il termine di ricorso è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto la domenica 24 giugno 2018, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 25 giugno 2018 (data del timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Alle osservazioni all'appello AO 1 acclude un “certificato di previdenza al 01.01.2019” della Fondazione collettiva LPP dell', società di assicurazione sulla vita, e un certificato del 25 luglio 2018 in cui la S SA attesta una prestazione d'uscita il 20 ottobre 2016, data in cui è stata promossa azione di divorzio, di fr. 38 326.45. Quest'ultimo contiene gli elementi necessari per stabilire la prestazione d'uscita che l'attore è chiamato a suddividere con la moglie. È quindi ricevibile in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il calcolo di una prestazione d'uscita contestata in appello (DTF 129 III 486 consid. 3.3).
In concreto, come detto, i coniugi hanno raggiunto all'udienza del 30 aprile 2018 un accordo completo sulle conseguenze del divorzio, accordo che il Pretore aggiunto avrebbe omologato non appena il marito avesse prodotto un certificato aggiornato del proprio istituto di previdenza professionale. Il 16 maggio 2018 AO 1 ha esibito il menzionato certificato della __________ Assicurazione SA da cui risultava una prestazione d'uscita, il 20 ottobre 2016 (data della petizione), di fr. 3626.– (doc. W). Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha omologato così la convenzione e ordinato alla __________ Assicurazione SA di versare fr. 1813.– su un conto di libero passaggio intestato alla convenuta.
L'appellante si duole di avere visto per la prima volta il certificato della __________ Assicurazione SA quando il Pretore aggiunto lo ha notificato alla sua legale insieme con la sentenza di divorzio. Essa fa notare che quell'istituto di previdenza non è stato in grado di quantificare la prestazione d'uscita dell'attore al momento del matrimonio. Ciò lascia supporre “che al quel momento il marito fosse affiliato presso un altro istituto e che di conseguenza il capitale indicato possa non corrispondere all'intera prestazione previdenziale accumulata in costanza di matrimonio”. Data l'esiguità del capitale in questione, essa rimprovera così al Pretore aggiunto di non avere invitato il marito a documentare compiutamente la propria situazione previdenziale e chiede a questa Camera di annullare la sentenza impugnata, rinviando gli atti al primo giudice per accertamenti.
A ragione l'appellante fa valere intanto che, prima di emanare la sentenza di divorzio, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto comunicarle il conteggio prodotto dal marito il 16 maggio 2018 (doc. W) e lasciarle il tempo di esprimersi in proposito, tanto più che quel certificato destava seri dubbi sull'effettiva situazione previdenziale di lui. Basti pensare che il conteggio si riferisce al solo periodo intercorso dal 1° febbraio al 20 ottobre 2016 e non indica il capitale accumulato prima del matrimonio, limitandosi ad attestare una prestazione d'uscita di fr. 3626.– che risulta già di primo acchito incompatibile con gli anni di attività lucrativa esercitati da AO 1 come dipendente della __________ SA prima e della __________ Sagl poi. Ciò avrebbe dovuto indurre il primo giudice a far uso della propria facoltà d'interpello e non ad accomodarsi semplicemente di quanto l'attore gli aveva fatto pervenire.
AO 1 produce in questa sede un attestato della S__________ SA dal quale risulta una sua prestazione d'uscita il 20 ottobre 2016 di fr. 38 326.45, di cui fr. 9283.45 accumulati prima del matrimonio (doc. 3 accluso alle osservazioni all'appello). Quel capitale è stato trasferito alla S__________ SA dalla Fondazione collettiva LPP dell', società di assicurazione sulla vita, presso cui la __________ SA era inizialmente assicurata (attestato del datore di lavoro ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'11 febbraio 2015: fascicolo “richiami” nell'inc. SO.2014.210 della Pretura del Distretto di Riviera). E alle dipendenze della __________ SA AO 1 è rimasto dal 20 novembre 2006 fino al 31 gennaio 2015 (loc. cit.). Che egli sia – o sia stato – affiliato anche ad altri istituti di previdenza durante quel periodo non risulta, né AP 1 ha reagito dopo essersi vista notificare il certificato della S SA insieme con le osservazioni di AO 1 all'appello. La cifra indicata nel certificato appare del resto conciliarsi con l'ammontare dei contributi previdenziali annui versati dall'attore in quel lasso di tempo. Nelle circostanze descritte ci si può dipartire così da una prestazione d'uscita di AO 1, alla data della petizione, di complessivi fr. 32 669.– (fr. 29 043.– acquisiti durante il matrimonio presso la S__________ SA, fr. 3626.– acquisiti, sempre durante il matrimonio, presso la __________ Assicurazione SA). Il riparto a metà previsto dall'art. 123 cpv. 1 CC, non contestato dalle parti, dà un conguaglio di fr. 16 334.50 in favore della convenuta. L'appello va accolto in definitiva entro tali limiti.
Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante vede aumentare da fr. 1813.– a fr. 16 334.50 la sua spettanza a titolo di “secondo pilastro”, conformemente a quanto l'attore medesimo propone nelle osservazioni all'appello. Tale riconoscimento della pretesa avversaria equivale nondimeno a soccombenza. Certo, AO 1 afferma di essere venuto a sapere della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio presso la S__________ SA solo grazie al conteggio presentato dalla compagnia di assicurazione il 25 luglio 2018. Non pretende tuttavia di avere chiesto quell'attestato prima di allora né di avere avvertito il Pretore aggiunto che altra documentazione sarebbe seguita né, men che meno, di avere ignorato che la S__________ SA fosse il suo istituto di previdenza professionale. Trasmettendo al Pretore aggiunto documentazione incompleta, egli ha causato perciò un'evitabile procedura di appello. Va rimesso pertanto alle sue responsabilità, con obbligo di assumere i costi da lui cagionati e di rifondere all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del giudizio odierno non esplica effetti apprezzabili invece sugli oneri processuali di primo grado, che il Pretore aggiunto ha rinunciato a riscuotere, né sulle ripetibili, che il primo giudice ha compensato.
Quanto all'istanza di gratuito patrocinio presentata dall'appellante, l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta senza oggetto. La situazione economica in cui versa AO 1 tuttavia fa apparire l'incasso difficile, se non impossibile (art. 122 cpv. 2 CPC). Ciò giustifica sin d'ora il conferimento del beneficio (DTF 122 I 322; cfr. anche DTF 140 III 170). Le gravi ristrettezze in cui versa l'interessata, senza redditi né sostanza, appaiono in effetti verosimili (art. 117 lett. a CPC) e l'appello risultava senz'altro legittimo (art. 117 lett. b CPC). Per quanto riguarda l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocata produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può presumere che la stesura dell'appello (cinque pagine, compreso il frontespizio e l'elenco delle prove), un colloquio e uno scambio di corrispondenza con la cliente non avrebbero impegnato un avvocato solerte e speditivo più di quattro ore (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinio d'ufficio può dunque essere ragionevolmente stimata in fr. 850.– arrotondati.
Relativamente all'analoga richiesta formulata da AO 1, essa non può entrare in linea di conto. La procedura di appello si riconduce infatti al comportamento dell'attore stesso, il quale davanti al primo giudice ha omesso di chiarire debitamente la propria situazione previdenziale, limitandosi a trasmettere documentazione incompleta. Egli non può pretendere così una prestazione dallo Stato, valendosi all'atto pratico della propria negligenza.
Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
a) È ordinato alla __________ Assicurazioni SA, __________, di trasferire dal conto di AO 1 (n. AVS ) la somma di fr. 1813.– sul conto di libero passaggio n. __________ intestato a AP 1 presso la S, Fondazione di libero passaggio delle __________, __________.
b) È ordinato alla S__________ SA, __________, di trasferire dal conto di AO 1 (n. AVS ) la somma di fr. 14 521.50 sul conto di libero passaggio n. __________ intestato a AP 1 presso la S, Fondazione di libero passaggio delle __________, __________.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1200.– per ripetibili.
AP 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 850.–.
La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 in appello è respinta.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, consid. 8 e dispositivo n. 3); – (in estratto, dispositivo n. 1a; dopo il passaggio in giudicato); – (in estratto, dispositivo n. 1b; dopo il passaggio in giudicato); – (in estratto, dispositivo n. 1; dopo il passaggio in giudicato).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).