Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2018.46
Entscheidungsdatum
26.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2018.46

Lugano 26 aprile 2018/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2017.1084 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 marzo 2017 da

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )

contro

IS 1 (LV) (patrocinata dall'avv. PA 1 ),

giudicando sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello del 1° aprile 2018, completato il 9 aprile successivo, presentato da IS 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 26 marzo 2018 (inc. 11.2018.42);

Ritenuto

in fatto: che con sentenza emanata il 26 marzo 2018 a protezione del­l'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato CO 1 (1992), cittadino italiano, e IS 1 (1989), cittadina lituana, a vivere separati, ha affidato il figlio N__________ (nato l'11 ottobre 2013) al padre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha privato la madre di tale autorità ordinandole di riportare immediatamente il figlio in Svizzera e ha disciplinato il diritto di visita materno, rinunciando a fissare contributi alimentari per la moglie e il figlio;

che le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono state

poste a carico di IS 1, tenuta a rifondere al marito fr. 4000.– per ripetibili;

che contro tale decisione IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° aprile 2018, completato il 9 aprile successivo, in cui chiede, previa concessione del gratuito patrocinio, di annullare la decisione impugnata o di mantenere almeno l'autorità parentale congiunta, di nominarla “unico tutore del figlio”, di rilasciare un permesso “per N__________ di lasciare la Svizzera”, di “rinnovare la conversazione via Skype tre volte la settimana”, di “rinnovare il pagamento degli alimenti a N__________ da parte del padre” e di condannare il marito al “rimborso di tutte le spese giudiziarie”;

che giova statuire anzitutto sulla richiesta di gratuito patrocinio;

e considerando

in diritto: che ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per sostenere le spese della causa e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 CPC);

che il presupposto dell'indigenza è dato ove il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 141 III 371 consid. 4.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2016.23 del 29 dicembre 2016 consid. 6a);

che incombe al richiedente rendere verosimile tale presupposto, illustrando la propria situazione reddituale e patrimoniale (art. 119 cpv. 2 CPC) e recando per quanto possibile tutte le prove neces­sarie (sentenza del Tribunale federale 5A_502/2017 del 15 agosto 2017 consid. 3.2 e 3.3 con rinvii, in: SZZP/RSPC 2017 pag. 522);

che in concreto la richiedente definisce la propria situazione finanziaria “non tale da potersi permettere di sopportare le spese di procedura nonché di rappresentanza legale”, ma a sostegno di tale affermazione non produce il benché minimo documento giustificativo;

che, assistita da un rappresentante professionale, l'interessata non poteva ignorare l'esigenza di sostanziare la richiesta, ragione per cui un interpello da parte di questa Camera o la fissazione di un termine supplementare per integrare l'istanza di gratuito patrocinio non entrano in linea di conto (sentenza del Tribunale federale 4A_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3);

che in circostanze del genere la richiedente non ha reso verosimile di essere sprovvista dei mezzi necessari per sopperire alle spese della causa, ciò che comporta la reiezione dell'istanza;

che la procedura intesa all'ottenimento del gratuito patrocinio è di principio gratuita, salvo casi di temerarietà, estranei alla fattispecie (art. 119 cpv. 6 CPC);

che relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);

che l'azione principale può essere oggetto di un ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiosa essendo anche l'attribuzione dell'autorità parentale, questione non legata a soglie di valore.

decide: 1. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

  1. Non si riscuotono spese.

  2. La richiedente sarà invitata con decreto separato a depositare un anticipo per le spese giudiziarie presunte.

  3. Notificazione all'avv. .

Comunicazione a:

– avv. ; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro

30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­mis-si­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ri­cor­so in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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