Incarti n. 11.2018.18 11.2018.22 11.2018.23
Lugano 5 giugno 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente per statuire nella causa SO.2017.6560 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 19 dicembre 2017 da
AO 1 (Varese) (patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1 (Varese) (con recapito presso RA 1),
e nella causa SO.2018.522 (modifica di diffida ai debitori) della medesima Pretura promossa il 31 gennaio 2018 da AP 1 nei confronti di AO 1;
giudicando sull'“opposizione” del 31 gennaio 2018 e sull'appello del 9 febbraio 2018 presentati da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 25 gennaio 2018 (inc. 11.2018.18),
così come sull'appello del 23 febbraio 2018 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 febbraio 2018 (inc. 11.2018.22) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.23);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1986) e AO 1 (1990), cittadini italiani domiciliati in provincia di Varese, sono i genitori di P__________ (26 agosto 2007) e L__________ (18 febbraio 2014). Con decreto del 1° giugno 2015 il Tribunale di Varese, sezione prima civile, ha affidato i figli congiuntamente a entrambi i genitori, li ha collocati dalla madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha condannato AP 1 a versare un contributo di mantenimento indicizzato di € 550.00 mensili per ogni figlio e a farsi carico del 75% delle loro spese straordinarie. Il 5 dicembre 2015 AP 1 ha avuto da B__________ M__________ una figlia, G__________, che ha riconosciuto.
B. Il 15 dicembre 2017 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché ordinasse alla __________ SA di , per cui AP 1 lavora, di trattenere dallo stipendio di lui l'equivalente di € 1100.00 mensili “quali contributi alimentari a favore di P e L__________ a partire dal mese corrente” e di riversarle direttamente la somma. In via preliminare essa ha postulato il gratuito patrocinio. Il Pretore ha assegnato a AP 1 il 19 dicembre 2017 un termine di 10 giorni per presentare determinata documentazione su redditi e spese, citandolo al dibattimento del 25 gennaio 2018. In tale occasione l'istante, unica comparente, ha limitato la richiesta di trattenuta a € 550.00 mensili, corrispondenti al contributo per il solo figlio L__________. Con decisione del 25 gennaio 2018 il Pretore ha accolto l'istanza e ordinato la trattenuta per fr. 643.50 mensili. Le spese di fr. 100.– sono state poste a carico del convenuto. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio (inc. SO.2017.6560).
C. Il 31 gennaio 2018 AP 1 ha presentato al Pretore un'“opposizione”, adducendo di non aver potuto partecipare all'udienza del 25 gennaio 2018 perché non era “al corrente dei fatti” e di non essere in grado di “pagare una somma così alta che graverebbe pesantemente sulla mia famiglia ed i miei figli”. In una lettera al Pretore di quello stesso giorno egli ha descritto inoltre la propria situazione, rilevando che il figlio maggiore abita con lui, mentre L__________ vive dal luglio del 2017 in Calabria dalla nonna materna, alla quale egli corrisponde direttamente il contributo di mantenimento. Il Pretore ha trattato l'atto come istanza di modifica della trattenuta decretata il 25 gennaio precedente e ha citato le parti a un'udienza dell'8 febbraio 2018. AO 1 non si è presentata. Si è limitata a trasmettere al Pretore il 7 febbraio 2018 un memoriale in cui ha proposto, previo conferimento del gratuito patrocinio, di rigettare l'istanza “in quanto irricevibile per incompetenza”. Al dibattimento dell'8 febbraio 2018 AP 1, unico comparente, ha riconfermato la propria posizione. Con decisione del 9 febbraio 2018 il Pretore ha revocato con effetto immediato l'ordine di trattenuta impartito alla __________ SA, senza riscuotere spese né assegnare ripetibili o indennità d'inconvenienza. La richiesta di gratuito patrocinio avanzata da AO 1 è stata respinta (inc. SO.2018.522).
D. Lo stesso 9 febbraio 2018 AP 1 ha presentato a questa Camera un appello contro la decisione pretorile del 25 gennaio 2018 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, l'ordine di trattenuta sia annullato. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
E. Il 23 febbraio 2018 ha adito questa Camera anche AO 1 con un appello in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riforma della decisione emessa il 9 febbraio 2018 nel senso di respingere l'istanza di modifica e di ripristinare l'ordine di trattenuta. Nelle sue osservazioni del 23 maggio 2018 AP 1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le impugnazioni in esame riguardano le medesime parti e vertono sull'identico oggetto. Si giustifica così di congiungere le due cause e di emanare una decisione unica (art. 125 lett. c CPC). Ciò premesso, giova trattare prioritariamente l'appello di AO 1, poiché nel caso in cui questo fosse respinto e fosse confermato il giudizio impugnato con la revoca della trattenuta di stipendio, l'appello di AP 1 (che formula identica richiesta di giudizio) diverrebbe senza interesse.
II. Sull'appello di AO 1
Una “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) – come pure una relativa modifica – chiesta al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento dei genitori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Una decisione del genere è appellabile perciò entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie simile presupposto è dato, ove appena si pensi che la trattenuta di € 550.00 mensili (fr. 643.50 mensili) è destinata a durare, di per sé, fino alla maggiore età del figlio L__________. Con l'appello può essere impugnato anche un eventuale rifiuto del gratuito patrocinio. Un reclamo separato non occorre (I CCA, sentenza inc. 11.2015.87 del 19 aprile 2018, consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del ricorso, in concreto la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice di AO 1 il 13 febbraio 2018 (tracciamento degli invii EasyTrack n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 23 febbraio 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
All'appello AO 1 acclude una serie di documenti, che però si trovano già agli atti. Non è necessario interrogarsi pertanto sulla loro proponibilità.
Nella decisione del 9 febbraio 2018 il Pretore ha constatato che dopo l'emanazione del decreto 26 maggio 2015 da parte del Tribunale di Varese sono intervenuti vari cambiamenti, tra cui il trasferimento del figlio P__________ al padre e quello di L__________ temporaneamente alla nonna materna in Calabria. Ciò giustificava l'apertura di un nuovo procedimento inteso alla modifica dell'ordine di trattenuta con citazione delle parti a un dibattimento. Se non che, all'udienza AO 1 è rimasta assente ingiustificata, mentre la documentazione prodotta da AP 1 attesta svariati accordi fra le parti e pagamenti da lui eseguiti a AO 1. Inoltre, ha soggiunto il primo giudice, “i contorni esatti dell'asseritamente provvisorio trasferimento di L__________ dei nonni materni e di quanto versato per lui dal padre direttamente a G__________ P__________, completamente sottaciuti nell'istanza 19 dicembre 2017 e solo parzialmente illustrati in aula il 25 gennaio 2018, sono tutt'altro che chiari”, sicché “è pure possibile che in realtà L__________ non sia affatto in procinto di rientrare dalla madre”.
Infine, ha soggiunto il primo giudice, visto il reddito di fr. 3860.– mensili e il fabbisogno minimo di circa fr. 3870.– mensili (al cambio euro-franco di 1.15255: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, rimborso di un mutuo fr. 633.90, spese di trasferta fr. 300.–, retta dell'asilo per G__________ fr. 230.50, ripetizioni per P__________ fr. 92.20, doposcuola per P__________ fr. 53.–, utenze comunali per abitazione fr. 170.60, fabbisogno in denaro di P__________ fr. 600.–, fabbisogno in denaro di G__________ fr. 360.–, contributo versato a G__________ P__________ per L__________ fr. 231.70) “pare sussistere in concreto il rischio che, con la trattenuta decretata, AP 1 veda intaccato il suo minimo vitale”. Onde, in definitiva la revoca dell'ordine di trattenuta.
AO 1 chiede anzitutto di annullare la decisione appena citata per “incompetenza”. Sostiene che una modifica della trattenuta di stipendio emessa il 25 gennaio 2018 poteva essere introdotta solo dopo il passaggio in giudicato della medesima. A suo parere, quindi, l'opposizione introdotta il 31 gennaio 2018 da AP 1 andava trasmessa al Tribunale di appello e non doveva essere trattata come istanza di modifica. In realtà occorre distinguere. Il Pretore ha trasmesso a questa Camera l'“opposizione” del 31 gennaio 2018, mentre ha trattato come istanza di modifica la lettera inviatagli da AP 1 quello stesso giorno (doc. B nell'inc. SO.2018522). Certo, il 31 gennaio 2018 la trattenuta di stipendio decisa il 25 gennaio precedente non era ancora passata in giudicato (il termine per appellarla sarebbe scaduto l'11 febbraio 2018). In una procedura di appello, tuttavia, nuove circostanze sarebbero potute essere fatte valere nella sola misura in cui fosse impossibile addurle davanti al primo giudice (art. 317 cpv. 1 CPC). In caso contrario occorreva adire un'altra volta il Pretore (cfr. DTF 143 III 43 consid. 5.1). Non sapendo se le argomentazioni da lui sollevate fossero ammissibili in appello sotto il profilo dell'art. 317 cpv. 1 CPC, ben poteva quindi AP 1 chiedere parallelamente al Pretore una modifica della decisione 25 gennaio 2018. Tanto più che, come si vedrà oltre, le argomentazioni da lui sviluppate nell'atto del 9 febbraio 2018 trasmesso a questa Camera non sono ricevibili, poiché vertevano su fatti verificatisi prima dell'emanazione della decisione pretorile (pseudonova), fatti che l'interessato non dimostrava di non aver potuto recare dinanzi al Pretore con la ragionevole diligenza (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Nulla ostava pertanto, in definitiva, a che il primo giudice trattasse la citata lettera come istanza di modifica. La decisione del 9 febbraio 2018 non va quindi annullata per incompetenza, contrariamente a quanto l'interessata pretende.
Afferma l'appellante che il Pretore avrebbe dovuto limitarsi a verificare l'esecutività del decreto italiano, così come le ragioni che avevano indotto essa medesima a chiedere una diffida ai debitori sulla base dell'art. 291 CC. Così argomentando, tuttavia, AO 1 perde di vista che oggetto dell'istanza presentata da AP 1 era la revoca della trattenuta di stipendio decisa il 25 gennaio 2018, sicché il primo giudice doveva esaminare se fossero dati i presupposti per una modifica di tale decisione applicando – per analogia – quanto dispone l'art. 286 cpv. 2 CC (DTF 137 III 197 consid. 1.2 con rinvio a Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 14 ad art. 291 CC; Haselbach, Zivilrechtliche Vollstreckungshilfe im Kindesrecht, Friburgo 1991, pag. 247 seg.; RtiD II-2005 pag. 709 consid. 7 con rinvii; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016 consid. 19). Al riguardo non giova pertanto dilungarsi.
L'appellante allega che i documenti prodotti da AP 1 “sembrano costruiti ad hoc”, giacché il 7 febbraio 2018 costui ha chiesto al Tribunale di Varese di modificare il contributo alimentare per i figli e il 31 gennaio 2018 ha sporto querela nei confronti di lei per sottrazione di minori (L__________), mentre il 13 dicembre 2017 e il 5 gennaio 2018 ha versato complessivi € 400.00 alla nonna materna G__________ P__________ per il mantenimento di L__________. Ora, la mera richiesta di modifica del contributo alimentare diretta al tribunale italiano non bastava manifestamente per giustificare una revoca della trattenuta di stipendio, come non bastava al proposito la citata querela o le ricevute di pagamento. Sta di fatto che il Pretore non ha revocato la diffida ai debitori per tali ragioni, ma perché questa risulta ledere il fabbisogno minimo del debitore. E qualora la situazione di un obbligato si sia deteriorata dopo la fissazione di contributi alimentari a suo carico, il giudice della trattenuta deve verificare che, a un esame di verosimiglianza, l'ordine non intacchi il fabbisogno minimo di lui calcolato secondo i principi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (sentenza del Tribunale federale 5A_638/2017 del 21 dicembre 2017 consid. 5. 2; RtiD I-2013 pag. 722 n. 9c consid. 4, I-2006 pag. 678 consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 5). Anche al riguardo l'appello si rivela perciò sprovvisto di fondamento.
Quanto al minimo esistenziale di AP 1 secondo il diritto esecutivo, l'appellante asserisce che l'importo di fr. 1200.– è troppo elevato, poiché l'interessato vive in Italia “dove il costo della vita è più basso”. Essa fa notare inoltre che nel fabbisogno minimo dell'interessato non rientra il rimborso di fr. 1500.– mensili per un debito nei confronti del datore di lavoro, il sostentamento dei figli essendo prioritario.
a) Le contestazioni testé riassunte sono nuove, la convenuta essendo rimasta assente ingiustificata all'udienza dell'8 febbraio 2018 indetta dal Pretore. Esse sarebbero così irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Trattandosi di minorenni, vige nondimeno il principio inquisitorio illimitato, di modo che nell'interesse del figlio il giudice indaga d'ufficio e provvede a chiarire le circostanze anche di propria iniziativa (art. 296 cpv. 1 CPC). In concreto l'interesse del figlio L__________ consiste nell'ottenere il contributo di mantenimento, ovvero nel vedere confermata la trattenuta di stipendio. Il giudice esamina quindi i fatti d'ufficio.
b) Relativamente al minimo esistenziale di AP 1, una trattenuta di stipendio fondata su una diffida ai debitori (art. 132 cpv. 1, 177 o 291 CC) deve rispettare, nel caso in cui la situazione dell'obbligato si sia deteriorata dopo la fissazione dei contributi alimentari (foss'anche per la nascita di un altro figlio), almeno il fabbisogno minimo di lui calcolato secondo i principi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4 con rinvii). Trattandosi di un debitore sposato, convivente o in unione domestica registrata, il minimo esistenziale del diritto esecutivo consiste – di regola – nella metà del minimo esistenziale per coppia, cui si aggiungono i supplementi che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza professionale (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella mezza locazione dell'abitazione comune, senza riguardo a chi sia intestato il contratto o a eventuali accordi interni fra conduttori sul riparto delle spese (cfr. DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre soltanto qualora l'altro conduttore non sia in grado di finanziare la propria metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c), nel qual caso si riconosce nel minimo esistenziale del debitore l'intero costo dell'alloggio. Quanto ai premi delle assicurazioni facoltative, essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), come non vanno considerate le imposte (DTF 126 III 93 in alto; v. anche DTF 140 III 338 consid. 4.2 a 4.4).
c) In concreto è pacifico che AP 1 vive stabilmente con B__________ M__________, dalla quale ha avuto G__________ (nata il 5 dicembre 2015) e dalla quale avrà un altro figlio (verbale dell'8 febbraio 2018, pag. 2). Dovendo accudire B__________ M__________ a una bambina in tenera età, non si può ragionevolmente pretendere che essa intraprenda un'attività lucrativa. Il minimo esistenziale di AP 1 secondo il diritto esecutivo ammonta, perciò, nella metà di quello di base per coppia (fr.1700.– mensili), cioè fr. 850.– mensili, cui si aggiunge l'intero costo dell'alloggio (fr. 633.90 mensili) e i supplementi che riguardano lui solo. Anzi, secondo il diritto esecutivo, quando i conviventi hanno un figlio comune e non si possa ragionevolmente pretendere dalla convivente l'esercizio di un'attività lucrativa, il minimo esistenziale del debitore è finanche l'intero minimo di base per coniugi (CEF, sentenza inc. 15.2013.28 del 6 maggio 2013, consid. 8.1 con rinvii). Sta di fatto che, come questa Camera ha già avuto modo di precisare, a debitori che risiedono nella fascia di confine si giustifica di applicare una riduzione del 20% per il minor costo della vita rispetto alla Svizzera (I CCA, sentenza inc. 11.2011.128 del 16 aprile 2014 consid. 7h con riferimento; cfr. anche sentenza inc. 11.2018.1 del 1° febbraio 2018 consid. 7a). Ne segue che il minimo esistenziale di AP 1 ai fini del diritto esecutivo ammonta in concreto a fr.1360.– mensili (fr. 1700.– meno il 20%), cui si aggiunge l'intero costo dell'alloggio (fr. 633.90 mensili) e i supplementi che riguardano lui soltanto.
d) Ciò premesso, invece del minimo esistenziale di fr. 1200.– mensili conteggiato dal Pretore, nel caso specifico va riconosciuto a AP 1 un minimo esistenziale dell'esecutivo di fr. 1360.– mensili, cui si aggiungono l'intero costo dell'alloggio (fr. 633.90 mensili) e le altre spese non contestate da AO 1 (spese di trasferta fr. 300.–, retta dell'asilo per G__________ fr. 230.50, ripetizioni per P__________ fr. 92.20, doposcuola per P__________ fr. 53.–, utenze comunali per abitazione fr. 170.60, fabbisogno in denaro di P__________ fr. 600.–, fabbisogno in denaro di G__________ fr. 360.–, contributo versato a G__________ P__________ per L__________ fr. 231.70), onde un totale di fr. 4031.90 mensili.
Per quel che riguarda il reddito di AP 1, agli atti figura unicamente un conteggio di stipendio del mese di gennaio 2017 da cui si evince che a fronte di un salario di fr. 4593.60 mensili lordi l'interessato guadagna, una volta dedotti gli oneri sociali e l'imposta alla fonte, fr. 2891.65 mensili netti (doc. B, 5° foglio). Tale importo è al netto però di una rata di fr. 1500.– mensili che il datore di lavoro trattiene dallo stipendio in rimborso di un prestito da lui elargito al lavoratore (interrogatorio di AP 1 dell'8 febbraio 2018: verbali, pag. 2; v. anche dichiarazione prodotta quello stesso 8 febbraio 2018). E il mantenimento della famiglia, in particolare il sostentamento dei figli, è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio 2017 consid. 7c), sicché la restituzione del mutuo non può essere considerata. Ne segue uno stipendio mensile di fr. 4391.65 mensili, cui va aggiunta la quota di tredicesima (circa fr. 300.– mensili). Il Pretore si è fondato su un reddito dichiarato dall'interessato di fr. 3860.– mensili, trascurando che tale cifra non trova alcun riscontro agli atti e che essa nemmeno comprende la quota di tredicesima (verbale dell'8 febbraio 2018, pag. 2).
Nelle condizioni descritte, con un reddito di fr. 4691.65 mensili e un fabbisogno minimo di fr. 4031.90 mensili, AP 1 conserva un margine di circa fr. 660.– mensili (corrispondenti a circa € 570.00) con cui può far fronte al contributo alimentare per L__________. Non si può dire quindi che il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo sia leso, sicché nel risultato non sussistevano i presupposti perché il Pretore annullasse la trattenuta di stipendio. Si aggiunga che, quand'anche la trattenuta di fr. 660.– mensili sembrasse incidere sul minimo esistenziale del diritto esecutivo, ciò ancora non significava che essa andasse revocata in tutto o in parte. Questa Camera ha già avuto occasione di ricordare che il fabbisogno minimo del diritto esecutivo non è sempre intangibile (DTF 123 III 332; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 41 ad art. 93). Ove una trattenuta di stipendio sia chiesta da un creditore che senza il contributo alimentare non riesca a coprire il proprio fabbisogno minimo, in effetti, il debitore con redditi insufficienti a coprire a sua volta il proprio fabbisogno minimo (compresi i contributi alimentari necessari al sostentamento del creditore) deve tollerare che tale minimo sia intaccato nella stessa proporzione in cui il creditore vede intaccare il proprio (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 7 con richiami). Nell'ipotesi in cui la trattenuta di fr. 660.– mensili sembrasse incidere sul minimo esistenziale del diritto esecutivo, di conseguenza, nel caso specifico il suo ammontare sarebbe stato da determinare anche in funzione di tale precetto.
Nelle osservazioni all'appello AP 1 fa valere che, comunque sia, L__________ vive attualmente in Calabria dalla nonna materna, alla quale egli versa direttamente € 200.00 mensili, di modo che AO 1 non è nemmeno legittimata a chiedere la trattenuta di stipendio. Il problema è che il giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori può tenere conto di modifiche delle circostanze successive alla decisione in cui figurano i contributi alimentari, tutt'al più, come un giudice del rigetto dell'opposizione (Bastons Buletti in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 4 ad art. 291 con riferimenti). Il debitore deve dunque recare prove immediatamente esperibili, prove che in concreto l'interessato non ha neppure offerto. Come lo stesso Pretore riconosce, la situazione di L__________ è “tutt'altro che chiara”. E in presenza di circostanze che non possono essere accertate immediatamente e con certezza il giudice della trattenuta non può modificare o sospendere l'obbligo di pagamento. Anche su questo punto l'appello si rivela dunque provvisto di buon diritto.
L'appellante si duole altresì che il Pretore le abbia rifiutato il beneficio del gratuito patrocinio “per impossibilità d'esito favorevole delle tesi proposte e per la temerarietà processuale del suo comportamento”. Essa contesta che la sua resistenza fosse sprovvista di esito favorevole, “stante come la scrivente abbia telefonato alla Pretura per spiegare i motivi della mancata presenza alla successiva udienza [dell'8 febbraio 2018], dopo avere ricevuto tutta la documentazione ed essersi resa conto di ciò che effettivamente si sarebbe dovuto discutere, formulando comunque delle osservazioni scritte, regolarmente depositate”. Tale motivazione cade nel vuoto. Rifiutandosi di comparire personalmente in udienza e presentando un memoriale non richiesto, AO 1 ha infatti compiuto atti perfettamente inutili. Intanto perché in tal modo essa si è sottratta al contraddittorio sulla richiesta della controparte e in secondo luogo perché, insistendo nel sostenere l'incompetenza del Pretore, essa ha reiterato una tesi senza fondamento (sopra, consid. 5). A ragione il Pretore ha rifiutato dunque all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 lett. b CPC).
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante tuttavia avrebbe potuto far valere tutte le sue argomentazioni davanti al Pretore, comprese quelle sul minimo esistenziale del diritto esecutivo riguardanti AP 1. Rifiutandosi di comparire dinanzi al primo giudice, essa medesima ha dato adito a una procedura di appello della quale non può giovarsi. Sia come sia, nella fattispecie tutto induce a presumere che una riscossione di spese all'estero si tradurrebbe in un costo aggiuntivo per l'erario cantonale. Tanto vale pertanto rinunciare, eccezionalmente, a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, l'appellante non può pretendere indennità – una volta ancora – per un appello da lei stessa provocato.
L'esito dell'attuale decisione non incide sul dispositivo di primo grado in materia di spese processuali, il Pretore avendo rinunciato alla riscossione di oneri. Riguardo alle ripetibili, per tacere del fatto che una pretesa non cifrata si rivela irricevibile (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti), davanti al Pretore la legale di AO 1 ha compiuto solo una prestazione inutile (la stesura di un memoriale in cui essa contestava a torto la competenza del primo giudice). Non è il caso perciò di intervenire al proposito.
II. Sull'“opposizione” e sull'appello di AP 1
AP 1 ha preso conoscenza della decisione impugnata dal proprio datore di lavoro il 29 gennaio 2018, decisione che gli è pervenuta personalmente il 1° febbraio 2018. L'“opposizione” del 31 gennaio 2018 e l'appello del 9 febbraio successivo sono dunque tempestivi. L'accoglimento dell'appello presentato da AO 1 e il conseguente ripristino dell'ordine di trattenuta fa sì che l'“opposizione” di AP 1 non perda interesse. Va trattata pertanto come appello contro la decisione del 25 gennaio 2018. Quanto al memoriale del 9 febbraio successivo, esso va considerato quale completazione dell'appello, ammissibile poiché introdotta entro la scadenza del termine di impugnazione (v. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n.12 ad art. 311; Mathys in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 15 ad art. 311). Nulla osta dunque alla trattazione dei due rimedi.
Nella decisione impugnata il Pretore, accertata l'esistenza di un valido titolo esecutivo (il decreto emesso dal Tribunale di Varese), ha ordinato la trattenuta di stipendio, vista “la reiterata trascuranza del convenuto nell'adempimento dei suoi doveri di mantenimento verso il figlio” benché il suo minimo esistenziale risultasse “verosimilmente rispettato”. AP 1 lamenta anzitutto una lesione del proprio diritto di essere sentito per non avere potuto partecipare al dibattimento del 25 gennaio 2018 e non essersi così potuto difendere. Egli fa valere che agli inizi di gennaio del 2018 si trovava a __________ con la compagna e i figli, sicché non ha potuto ritirare la convocazione del Pretore.
a) L'art. 253 CPC dispone che se un'istanza presentata nell'ambito di una procedura sommaria non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni. In concreto si evince dagli atti che il 19 dicembre 2017 il Pretore aggiunto ha notificato l'istanza al convenuto per invio raccomandato al recapito indicato da AO 1 (via __________, ), citando le parti all'udienza del 25 gennaio 2018. Dal “tracciamento degli invii” postali Easy Track relativo al plico in questione () consta però che il 3 gennaio 2018 l'invio è stato “respinto” e che dopo il periodo di giacenza di un mese nell'ufficio postale italiano è tornato alla Pretura il 14 febbraio 2018 “per compiuta giacenza”.
b) Che, dandosi una notificazione di atti giudiziari in Italia, il Pretore potesse procedere direttamente per via postale è fuori discussione (RtiD II-2010 pag. 749 consid. 4; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_399/2014 dell'11 febbraio 2015 consid. 2.1). Analogamente a quanto vale in Svizzera nel caso di invii postali raccomandati non ritirati (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), anche nell'eventualità di una notifica postale all'estero vige inoltre la finzione per cui la consegna di una raccomandata si presume avvenuta al più tardi l'ultimo dei sette giorni di giacenza nell'ufficio postale, sempre che un avviso di ritiro sia stato lasciato nella cassetta delle lettere o nella casella postale e che il destinatario potesse aspettarsi l'invio (RtiD II-2010 pag. 750; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 4b con rinvii).
c) Se alla posta tocca dimostrare che un tentativo di consegna ha avuto luogo e quando, i registri postali o i “tracciamenti degli invii” del sistema elettronico “Track & Trace” (ora “Easy Track”) facendo fede al riguardo e presumendosi esatti, al destinatario che sostiene di non avere ricevuto alcun avviso di ritiro e di non avere potuto ritirare il plico raccomandato allo sportello postale incombe di vincere simile presunzione. Trattandosi di un fatto negativo, non gli si chiede una prova piena. Una verosimiglianza preponderante basta. La mera ipotesi di una dimenticanza o di un errore del portalettere non è sufficiente tuttavia per sovvertire la presunzione di esattezza legata alle registrazioni postali. A tal fine occorrono indizi concreti (I CCA, sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 4b con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 2C_713/2015 del 13 dicembre 2015, consid. 3.3).
d) Si ricordi che l'ordinamento giuridico italiano mostra finanche maggiore severità. Intanto l'art. 1335 del Codice civile italiano stabilisce espressamente che “la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”. Inoltre la giurisprudenza ha avuto modo di confermare che una lettera raccomandata non consegnata per assenza del destinatario (o di un'altra persona abilitata a riceverla) si presume giunta al recapito già “con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale”. Per capovolgere tale presunzione il destinatario deve dimostrare di essersi trovato nell'assoluta impossibilità di avere notizia del tentativo di consegna, ad esempio perché assente all'estero o perché ricoverato per un lungo periodo in ospedale in seguito a malattia o infortunio (I CCA, sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 4c con rinvii).
e) Nella fattispecie, come detto, dal sistema elettronico Easy Track risulta che l'invio raccomandato è stato respinto il 3 gennaio 2018. Ciò significa che il destinatario (o un'altra persona abilitata a riceverlo) ha rifiutato la consegna del plico (si vedano le informazioni sulla nozione di “rinvio” nella sezione “Eventi, Monitorare gli invii” in: https://www.post.ch/it/ commerciale/ottimizzazione-dei-processi/fra-voi-e-la-posta/ eventi-monitorare-gli-invii#S06”). L'appellante non allude a errori o indicazioni inveritiere da parte della posta. Sostiene di essere stato a __________ in quel periodo, ma non reca alcun elemento che possa far apparire verosimile l'asserzione. La notifica dell'invio raccomandato contenente la convocazione in Pretura all'udienza del 25 gennaio 2018 è pertanto validamente avvenuta. Né l'appellante poteva dirsi sorpreso della citazione, il suo stipendio essendo già colpito da sequestro per mancato pagamento di contributi alimentari (doc. C e D nell'inc. SO.2017.6560). Egli non poteva disconoscere quindi che, prima o poi, AO 1 avrebbe messo in esecuzione il decreto del Tribunale di Varese. Invano egli lamenta perciò una violazione del suo diritto di essere sentito (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 4d). Sotto questo profilo l'appello è destinato all'insuccesso.
Quanto al minimo esistenziale del diritto esecutivo, già si è spiegato che una trattenuta di stipendio fondata su un avviso ai debitori deve rispettarlo (sopra, consid. 8b). Si è visto però che nel caso specifico non se ne ravvisa una lesione. Si ripete: qualora un debitore alimentare non sia più in grado di versare il contributo di mantenimento fissato dal tribunale, deve rivolgersi al giudice della modifica (non al giudice dell'esecuzione) e chiedere la modifica di tale contributo. Il giudice dell'esecuzione si limita unicamente a verificare che il debitore possa conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo. Ne discende che l'appello, privo di fondamento, è destinato all'insuccesso.
L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello del 9 febbraio 2018.
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma per i motivi esposti in relazione all'appello di AO 1 si giustifica rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata a presentare osservazioni.
III. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2018.18, 11.2018.22 e 11.2018.23 sono congiunte.
L'appello di AP 1 è respinto e la sentenza emessa dal Pretore il 25 gennaio 2018 è confermata.
Non si riscuotono spese per tale decisione.
L'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata dal Pretore il 9 febbraio 2018 è così riformato:
L'istanza di modifica presentata da AP 1 volta alla revoca della trattenuta di stipendio decretata il 25 gennaio 2018 è respinta.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Non si riscuotono spese per tale decisione né si assegnano ripetibili.
La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 in appello è respinta.
Notificazione a:
–; – avv..
Comunicazione a:
–SA, (dispositivo n. 4, al passaggio in giudicato);
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).