Incarto n. 11.2017.9
Lugano, 12 giugno 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2016.3 (divorzio: provvedimenti cautelari) della
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 18 gennaio 2016 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
CO 1 (già patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello del 16 gennaio 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare (“sentenza”) emesso dal Pretore il 30 dicembre 2016 (inc. 11.2017.8);
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare emesso il 30 dicembre 2016 nell'ambito di una causa promossa il 25 settembre 2015 da CO 1 (1969) per ottenere il divorzio da IS 1 (1961), il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha confermato in fr. 1500.– mensili il contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2016 (lo stesso contributo fissato a protezione dell'unione coniugale), sopprimendolo tuttavia dopo il 30 giugno 2017, e in fr. 1785.– mensili il contributo alimentare per la figlia I__________ (nata il 10 aprile 2001) dal 1° gennaio 2016, aumentandolo nondimeno a fr. 2088.– mensili dopo il 30 giugno 2017 (assegni familiari compresi). Le spese processuali di fr. 1680.– sono state poste per cinque sesti a carico del marito e per la rimanenza a carico della moglie, cui IS 1 è stato condannato a rifondere fr. 4000.– per ripetibili ridotte. Entrambe le parti sono state ammesse al benefico del gratuito patrocinio, IS 1 con decisione separata di quello stesso 30 dicembre 2016.
B. Contro il decreto cautelare AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 gennaio 2017 nel quale propone che il decreto in questione sia riformato sopprimendo dal 1° gennaio 2016 il contributo di mantenimento per la moglie e riducendo quello per la figlia, sempre del 1° gennaio 2016, a fr. 486.– mensili (assegni familiari non compresi). Nel memoriale egli postula inoltre la concessione del gratuito patrocinio in appello. Su quest'ultima richiesta giova statuire preliminarmente.
Considerando
in diritto: 1. Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese di un procedimento giudiziario (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). I due requisiti sono cumulativi. Nella fattispecie si può presumere che il richiedente versi in gravi ristrettezze, il Pretore avendo ravvisato nella decisione separata del 30 dicembre 2016 una chiara condizione di indigenza. Rimane da esaminare pertanto se l'appello abbia “probabilità di successo”.
Un processo si ritiene senza probabilità di successo quando le possibilità di buon esito sono notevolmente inferiori a quelle di sconfitta, al punto da non poter essere considerate serie, sicché una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti rinuncerebbe a procedere in giudizio per i costi che potrebbero derivarle. Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgano più o meno – oppure appaiano solo lievemente inferiori – a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con rinvii).
Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato anzitutto che il marito, fisioterapista indipendente, ha guadagnato fr. 68 547.67 nel 2013, fr. 44 876.68 nel 2014, fr. 20 585.67 nel 2015 e fr. 4000.–/ fr. 5000.– nel primo trimestre del 2016, per una media di fr. 2800.– mensili tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2017. Dopo di allora egli ha ritenuto che costui potesse percepire uno stipendio di almeno fr. 4900.– impiegandosi come dipendente. Riguardo al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 2314.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 414.–), aumentato a fr. 2715.– mensili dal 1° luglio 2017 per il maggior costo dell'alloggio (fr. 1100.– mensili) e della cassa malati (fr. 415.– mensili).
Quanto alla moglie, il Pretore le ha imputato entrate potenziali di fr. 2200.– mensili dal 1° luglio 2017 per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2210.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 700.– [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro della figlia], premio della cassa malati fr. 160.–). Infine il primo giudice ha stimato il fabbisogno in denaro di I__________ sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1780.– mensili fino al 30 giugno 2017 e in fr. 2088.– mensili dopo di allora, assegni famigliari compresi, la madre essendo tenuta ad assumere dal 1° luglio 2017 un'attività lucrativa e non potendo più prestare cura e educazione in natura.
Nelle condizioni descritte il primo giudice ha constatato un ammanco nel bilancio familiare di fr. 3504.– mensili dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2017. Ha imposto così al marito di far capo alla propria sostanza di fr. 52 080.13 per colmare il disavanzo, la moglie non chiedendo più di fr. 1500.– mensili. Fino ad allora egli ha lasciato invariati pertanto i contributi di mantenimento fissati nell'agosto del 2013 a tutela dell'unione coniugale (fr. 3285.– mensili complessivi). Dal 1° luglio 2017 in poi egli ha appurato invece un'eccedenza di fr. 87.– mensili nel bilancio familiare, di modo che ha portato il contributo cautelare per la figlia in fr. 2088.– mensili (assegni familiari compresi), sopprimendo quello per la moglie, tenuta a provvedere autonomamente a sé medesima.
L'appellante censura anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito perché il Pretore non lo ha chiamato a esprimersi su quanto la moglie ha addotto nel memoriale conclusivo in merito al reddito ipotetico di lui e all'inabilità lucrativa di lei. La doglianza appare già a prima vista infondata, giacché nulla impediva a IS 1, che aveva rinunciato al dibattimento finale, di replicare sollecitamente per scritto e di propria iniziativa alle allegazioni della convenuta (giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo richiamata nella sentenza del Tribunale federale 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017 consid. 3.1.1 e 3.1.2), tanto meno ove si consideri ch'egli è patrocinato da un legale. In proposito l'appello si rivela quindi, già a un sommario esame, senza probabilità di successo.
In secondo luogo l'appellante si duole che il Pretore abbia imputato alla convenuta un reddito potenziale di fr. 2200.– mensili dal 1° luglio 2017 anziché dal 1° gennaio 2016, sottolineando come, anche volendosi fondare sul primo certificato medico agli atti,
l'inabilità lucrativa di lei risalga al più presto al 19 settembre 2016. Nemmeno al riguardo tuttavia l'appello appare provvisto di buon diritto. Il Pretore ha imputato a CO 1 un reddito di fr. 2200.– mensili dal 1° luglio 2017, lasciandole sei mesi di tempo dall'emanazione del decreto cautelare per reperire un impiego confacente. Identico lasso di tempo egli ha lasciato al marito per trovare un'attività dipendente di fisioterapista che gli consenta di guadagnare almeno fr. 4900.– mensili. Pretendendo di ascrivere alla convenuta un reddito ipotetico con effetto retroattivo (non solo per rapporto al decreto del Pretore, ma finanche rispetto alla sua stessa istanza cautelare del 18 gennaio 2016), l'appellante offende la giurisprudenza. Per principio, infatti, un reddito virtuale non può essere computato a titolo retroattivo (sentenza del Tribunale federale 5A_549/2017 dell'11 settembre 2017 consid. 4 con rinvii in: FamPra.ch 2017 pag. 1079
Certo, dal principio testé enunciato ci si può scostare qualora il coniuge in questione, consapevole dei propri obblighi, sia rimasto professionalmente inattivo (I CCA, sentenza inc. 11.2013.41 del 26 novembre 2015 consid. 9d; sentenza inc. 11.2011.90 del 9 ottobre 2013, consid 6f con rimandi). Nella fattispecie non consta però che prima dell'istanza cautelare introdotta dal marito sia mai stato chiesto all'interessata di cercare lavoro, già per il fatto che fino ad allora il reddito di IS 1 (fr. 6000.– mensili: decreto impugnato, pag. 2 in basso) bastava per il fabbisogno della famiglia. Che la separazione dei coniugi risalga al 27 marzo 2013, come ribadisce l'appellante, poco giova. Quanto ai sei mesi di tempo che il Pretore ha lasciato a CO 1 per trovare un'attività rimunerata, vista l'età della convenuta (classe 1969) e la mancanza di qualifiche professionali, il periodo appare sostenibile, indipendentemente dallo stato depressivo che essa ha invocato davanti al Pretore. A maggior ragione ove si pensi che identico lasso di tempo è stato lasciato all'appellante, nel segno della parità di trattamento fra coniugi, per impiegarsi come fisioterapista dipendente (decreto impugnato, pag. 7 in alto). Anche su questo punto l'appello si presenta così, a un sommario esame, senza reali probabilità di successo.
La giurisprudenza ha già avuto occasione di precisare che il giudice del divorzio può riferirsi a dati statistici oggettivi o a tabelle di stipendio pubblicate da enti pubblici o privati in siti internet (sentenza 5A_764/2017 del 7 marzo 2018 consid. 3.2 con rimando a DTF 137 III 122 consid. 3.2), e ciò senza dover avvertire previamente l'uno o l'altro coniuge. Quanto alle informazioni che il Pretore ha ottenuto dall'Associazione professionale di fisiatri ASPI (‹www.aspi-svfp.ch›), è vero che simili ragguagli sarebbero dovuti passare al vaglio del contraddittorio. Sulla disponibilità di posti di lavoro in campo fisioterapico tuttavia l'appellante ha potuto esprimersi davanti a questa Camera, autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo, di modo che l'irregolarità può ritenersi sanata (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con rinvii). Quanto all'età dell'appellante, il Pretore non l'ha disconosciuta, ma ha reputato che l'istante non è solo fisioterapista, bensì anche naturopata, il che lo rende tuttora interessante sul mercato del lavoro. E con tale argomento l'interessato non si confronta, mentre in merito alla pretesa saturazione del mercato si limita a mere affermazioni. Circa il reddito da lui conseguibile, infine, una fiscalista che si occupa delle tassazioni di fisioterapisti ha dichiarato che la categoria guadagna tra fr. 50 000.– e fr. 100 000.– annui (deposizione di __________ C__________: verbale dell'8 giugno 2016, pag. 3). Tale testimonianza non è neppure messa in discussione.
L'appellante asserisce che, comunque sia, non avendo egli ridotto volontariamente le proprie entrate, il Pretore non poteva imputargli un reddito potenziale. Egli dimentica però che l'esigenza di provvedere debitamente alla famiglia prevale sulle modalità di esercizio di una professione. Un lavoratore in proprio che, pur dimostrando buona volontà, non riesce a sostentare moglie e figli può quindi essere tenuto a svolgere la sua attività come lavoratore dipendente. Non solo: in caso di necessità potrebbe finanche essere tenuto a cambiare professione (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 3b; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.82 dell'8 settembre 2016, consid. 7d; si veda inoltre la sentenza del Tribunale federale 5A_651/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3.2). Anche su quest'ultimo punto, di conseguenza, l'appello in esame denota scarse probabilità di buon esito.
Se ne conclude che nel caso in rassegna non soccorre la premessa cumulativa dell'art. 117 lett. b CPC per ammettere l'appellante al beneficio del gratuito patrocinio, nel senso che una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti rinuncerebbe a procedere in giudizio per i costi che potrebbero derivarle. Il richiedente andrà invitato così a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili, anticipo che gli sarà chiesto con decisione separata. Tenuto conto delle difficili condizioni in cui egli si trova, il deposito sarà limitato a fr. 500.–. Dovesse l'appellante rinunciare a ricorrere, gli spetterà di ritirare il ricorso, il mancato versamento dell'anticipo non potendosi interpretare per ciò solo come desistenza.
Circa i rimedi esperibili contro il presente giudizio a livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di decisioni sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Nel caso specifico la sentenza di questa Camera sarà impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore litigioso raggiugendo agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Lo stesso rimedio è dato quindi contro la decisione odierna.
Per questi motivi,
decide: 1. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
IS 1 sarà invitato a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili dell'appello.
Notificazione all'avv. .
Comunicazione:
– ; – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).