Incarto n. 11.2017.86
Lugano 12 aprile 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2014.1285 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 24 marzo 2014 dalla
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 e AO 2 (patrocinati dall'avv. dott. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 7 settembre 2017 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 agosto 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Il 21 maggio 2013 la società I__________ __________ SA di __________ ha appaltato alla ditta AP 1, attiva nel settore della bioedilizia, l'esecuzione della “struttura grezza” (pareti e
tetto in legno) di un'abitazione da erigere sulla particella n. __________ RFD di , allora di sua proprietà, al costo di fr. 140 000.– (IVA inclusa). La somma sarebbe stata da corrispondere in due rate di fr. 70 000.–, la prima ‟all'inizio dell'assemblaggio delle pareti in legno dell'edificioˮ e la seconda ‟al momento della vendita dell'abitazione da parte della committenza e incasso del relativo acconto, oppure all'ultimazione dell'assemblaggio della struttura e della posa della copertura del tetto qualora la vendita avvenga prima dell'ultimazione dell'assemblaggioˮ. In corso d'opera, il 3 ottobre 2013,l'I SA ha venduto il fondo ai coniugi AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno. Il 6 dicembre 2013 la AP 1 ha inviato all'I__________ __________ SA una fattura di fr. 70 000.– a saldo e “completamento lavori di montaggio tettoˮ, che nonostante un sollecito è rimasta impagata.
B. Il 24 marzo 2014 la AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 70 000.– con interessi del 5% dal 6 dicembre 2013 sulla particella n. 888 di AO 1 e AO 2. Con decreto cautelare del 25 marzo 2014, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta (inc. CA.2014.105). All'udienza del 10 aprile 2014, indetta per il contraddittorio, i
convenuti hanno proposto di respingere l'istanza sulla scorta di un memoriale scritto. Entrambe le parti hanno notificato prove.
L'istruttoria è cominciata il 26 agosto 2015 ed è terminata il 5 novembre successivo. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 24 novembre 2015 l'attrice ha riaffermato la propria domanda. Nel loro allegato del 10 dicembre 2015 i convenuti hanno proposto una volta ancora di respingere l'istanza.
C. Statuendo con sentenza dell'11 agosto 2017, il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, così come gli oneri del decreto cautelare emesso inaudita parte il 25 marzo 2014, sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 1800.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera il 7 settembre 2017, chiedendo che – conferito al suo appello effetto sospensivo – la decisione impugnata sia riformata nel senso di confermare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale di fr. 70 000.– con interessi al 5% dal 6 dicembre 2013 sulla particella n. 888 decretata dal Pretore senza contraddittorio il 25 marzo 2014. Nelle loro osservazioni del 25 settembre 2017 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello. Con decreto del 26 settembre 2017 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare dell'ipoteca legale controversa in prima sede (fr. 70 000.–). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 28 agosto 2017. Introdotto il 7 settembre 2017, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Nella sentenza impugnata il Pretore, ricordato che l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire entro quattro mesi dal compimento del lavoro, ha rimproverato all'istante una certa equivocità. Da un lato infatti – egli ha rilevato – l'impresa ha dichiarato di avere interrotto i lavori, “e da ciò se ne dovrebbe dedurre una rescissione unilateralmente del contratto d'appalto”. Dall'altro invece con la fattura del 6 dicembre 2013 essa ha chiesto il pagamento della seconda rata di fr. 70 000.– per ‟saldo completazione lavori di montaggio tettoˮ, indicando il 6 dicembre 2013 come ultimo giorno di lavoro sul fondo dei convenuti. I quali hanno eccepito – ha soggiunto il Pretore – che l'istante aveva lasciato il cantiere prima del dicembre 2013. Ciò posto, il Pretore ha ritenuto che l'istante non avesse reso verosimile ‟la data esatta dell'interruzione/compimento dei lavoriˮ, giacché il doc. B è una semplice allegazione unilaterale e le dichiarazioni scritte di tre operai, contestate dai convenuti, non sono state confermate in sede testimoniale. Onde, per finire, la reiezione dell'istanza.
L'appellante sostiene di avere reso verosimile l'esecuzione di lavori sul fondo n. __________ almeno fino al 6 dicembre 2013, i convenuti essendosi limitati ad asserire che essa ha lasciato il cantiere “ben prima del dicembre del 2013”, senza però precisare quando. Essa afferma poi che, contrariamente all'opinione del Pretore, non ha abbandonato i luoghi. Al contrario: tutto quanto previsto nel contratto è stato eseguito, come ha confermato __________ B__________, impresario subentratogli per completare e rifinire l'abitazione. L'appellante sottolinea altresì di non avere rescisso il contratto d'appalto e di avere lasciato il cantiere solo dopo il 6 dicembre 2013, una volta terminate “le opere di montaggio della struttura grezza”. Se mai ha interrotto “i lavori di istallazione del materiale avvolgibile e la chiusura delle pareti man mano che passavano l'idraulico e l'elettricista” perché la committente non pagava il dovuto e si rifiutava “di formalizzare l'assegnazione degli ulteriori appalti che di fatto essa stava già eseguendo”, ma tali lavori sono estranei al contratto in esame.
L'impresa fa valere inoltre che, applicandosi in concreto la procedura sommaria, le dichiarazioni scritte di tre suoi dipendenti, che confermano la presenza della ditta sul cantiere fino al 6 dicembre 2013, sono sufficienti per rendere verosimile la tempestività dell'istanza, tanto più che le contestazioni dei convenuti sono puramente generiche. Senza dimenticare – essa prosegue – che le audizioni testimoniali sarebbero dovute avvenire per rogatoria internazionale, in contrasto con il principio di celerità insito nel rito sommario. A parere dell'appellante infine, il messaggio di posta elettronica doc. B non è una semplice allegazione di parte, ma una comunicazione in cui un suo collaboratore informava la committente circa l'avvenuta esecuzione delle opere e, quindi, sull'esigibilità della seconda rata. L'impresa ritiene così di avere rispettato il termine per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale, a maggior ragione ove la struttura grezza dell'edificio non fosse ancora stata terminata, come asseverano i convenuti.
I-2015 pag. 897 consid. 5 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.3 del 17 luglio 2018, consid. 3 con rimandi).
a) L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi “dal compimento del lavoro” (art. 839 cpv. 2 CC), intendendosi con ciò il momento in cui tutte le prestazioni che formano oggetto del contratto d'appalto sono state oggettivamente ultimate e le opere sono pronte per la consegna (I CCA, sentenza inc. 11.2017.3 del 17 luglio 2018, consid. 5a rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5D_116/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.5.2, in: ZBGR/RNRF 2016 pag. 342; analogamente: RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5a con rinvii). Nella fattispecie l'iscrizione provvisoria è avvenuta il 25 marzo 2014, ragion per cui occorre verificare se i lavori appaiono essere stati terminati non oltre quattro mesi prima di quella data (art. 839 cpv. 2 CC), ossia non prima del 25 novembre 2013. E l'istante pretende di essere stata presente sul cantiere almeno fino al 6 dicembre 2013.
b) Che la AP 1 non abbia rescisso unilateralmente il contratto d'appalto è verosimile. Né consta, diversamente da quanto pretendono i convenuti, che essa ha abbandonato i luoghi senza ultimare i lavori contrattualmente pattuiti. __________ B__________, intervenuto sul cantiere dopo la ditta istante, ha dichiarato che ‟la struttura era già presente e quindi non sono intervenuto strutturalmenteˮ, nel senso che ‟il tetto in sostanza era presenteˮ (deposizione del 5 novembre 2015). Il problema è che per accertare la tempestività dell'iscrizione dell'ipoteca legale simile testimonianza poco sussidia, __________ B__________ non avendo indicato quando egli sia intervenuto sul cantiere. L'appellante afferma che, una volta terminata la struttura grezza prevista dal contratto, essa ha interrotto la posa delle tapparelle avvolgibili e la chiusura delle pareti perché l'I__________ __________ SA non adempiva i propri obblighi (appello, pag. 7), ma ciò non influisce sulla decorrenza del termine per i lavori previsti nel contratto, le persiane avvolgibili e la chiusura delle pareti essendo parti di un altro contratto. Nemmeno l'appellante pretende del resto che i lavori commissionati formassero nel loro insieme un'unità specifica dal profilo funzionale ed economico, la quale darebbe diritto all'imprenditore di far iscrivere un'ipoteca legale per l'ammontare dell'intera spettanza (I CCA, sentenza inc. 11.2017.3 del 17 luglio 2018 consid. 4a con rinvio a sentenza del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 7.1 con riferimenti, in: SJ 2017 I 273).
c) L'appellante si vale di una comunicazione per posta elettronica del 6 dicembre 2013 in cui __________ P__________ informava la committente che “il tetto dell'unità 4 è stato interamente montato (…) e che gli operai stanno procedendo adesso a installare il materiale delle avvolgibili e a chiudere le pareti”, comunicazione cui era era allegata una fattura, sempre del 6 dicembre 2013, di fr. 70 000.– a saldo per “completamento lavori di montaggio del tettoˮ (doc. B). __________ P__________ non è organo formale della società (doc. C), ma è comparso all'udienza del 10 aprile 2014 come “amministratore della società” e ha firmato il contratto d'appalto con l'I__________ __________ SA (doc. D). A un sommario esame egli appare dunque, per lo meno, un organo di fatto dell'azienda. Che quel 6 dicembre 2013 inoltre fossero presenti sul cantiere operai della ditta è possibile, ma – come si è visto – costoro stavano eseguendo lavori contemplati da un altro contratto (posa delle tapparelle avvolgibili e chiusura delle pareti). Inoltre per rendere verosimile una pretesa l'artigiano o imprenditore non può limitarsi a produrre documenti confezionati esclusivamente da lui medesimo o da suoi ausiliari, a meno che il convenuto non li contesti (RtiD I-2015 pag. 897 consid. 5b; I-2004 pag. 614 n. 128c). Per di più, il documento in questione nulla dice sul momento in cui i lavori principali sono terminati, limitandosi ad attestare che il 6 dicembre 2013 le opere erano ormai finite. Né l'emissione della fattura basta per rendere verosimile che i lavori sono stati ultimati quel giorno (RtiD
I-2015 pag. 896 consid. 5b; II-2006 pag. 707 consid. 5b).
d) Riguardo alle dichiarazioni scritte dei dipendenti della ditta istante __________ C__________, carpentiere, e __________ L__________, riquadratore, costoro hanno dichiarato di avere lavorato sul cantiere almeno fino al 6 dicembre 2013, mentre __________ P__________, montatore, dichiara di esservi rimasto se non altro fino al 29 novembre 2013 (doc. G). Ora, in un procedimento sommario dichiarazioni scritte possono risultare sufficienti per rendere verosimile il momento in cui sono terminati i lavori, se non sono contestate (RtiD I-2015 pag. 897 n. 24c consid. 5b). In concreto però all'udienza del 10 aprile 2014 i convenuti hanno espressamente avversato le citate dichiarazioni, affermando che la ditta aveva abbandonato il cantiere “ben prima del mese di dicembre 2013ˮ (verbale, pag. 2 in fondo). Spettava pertanto all'istante recare elementi che le confortassero con sufficiente verosimiglianza le dichiarazioni scritte, per esempio citando gli estensori delle medesime come testimoni (v. anche RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c; più recentemente: sentenza inc. 11.2017.53 del 13 agosto 2018, consid. 5a).
Contrariamente a quel che l'appellante assume, anche in una procedura sommaria è possibile escutere testimoni, se ciò non ritarda considerevolmente il corso del processo (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC) oppure se lo scopo del procedimento lo richiede (art. 254 cpv. 2 lett. b CPC). In una procedura sommaria il giudice non può quindi rifiutare mezzi istruttori notificati ritualmente, rilevanti ai fini del giudizio, se questi non appaiono suscettibili di procrastinare la causa (I CCA, sentenza inc. 11.2014.67 del 30 giugno 2015 consid. 5). Certo, nella fattispecie i tre operai della ditta istante risiedono in Italia. Tuttavia, per tacere del fatto che __________ B__________ risiede anch'egli in Italia, ma si è presentato dinanzi al Pretore, nulla impedisce di domiciliare un testimone residente all'estero presso una parte o presso il suo patrocinatore (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2ª edizione, n. 7 ad art. 133). Un'altra possibilità consiste nel farsi autorizzare dal giudice a comparire in aula insieme con i testimoni residenti all'estero (Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 170 CPC; Schweizer in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad art. 170; Weibel/Walz in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 170). L'impresa non pretende che ciò fosse ragionevolmente impossibile. Se ne conclude che, già a un giudizio di verosimiglianza nel caso specifico l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale non può dirsi tempestiva. Destituito di fondamento, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (sentenza del Tribunale federale 5A_102/2007 del 29 giugno 2007 consid. 1.3), il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2500.– complessivi per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. dott. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).