Incarti n. 11.2017.55 11.2017.56
Lugano 25 febbraio 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa DM.2015.3 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città, promossa con petizione del 4 febbraio 2015 dal
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 22 maggio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 10 aprile 2017 (inc. 11.2017.55)
e sull'appello di quello stesso giorno presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2017.56);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 26 novembre 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 7 maggio 1983 da AP 1 (1954) e AO 1 (1961), omologando una convenzione in cui i coniugi pattuivano l'affidamento del figlio M__________ (nato il 5 aprile 1992) alla madre, con obbligo per AP 1 di versare contributi alimentari indicizzati di fr. 18 000.– mensili alla moglie (punto 1.3.2) fino all'età pensionabile o a nuove nozze di lei (punto 1.4), di fr. 2000.– mensili per il figlio M__________ fino al compimento dei 18 anni, “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC” (punto 1.2.2) e di fr. 3000.– mensili ciascuno per le figlie L__________ (nata il 9 giugno 1984) e C__________ (nata il 6 giugno 1987), allora agli studi universitari (punto 1.2.3). La convenzione prevedeva, fra l'altro, quanto segue:
1.5 Modifica
Conformemente all'art. 129 CC, al Dr AP 1 viene riservata la facoltà di richiedere la modifica dei contributi di mantenimento fissati ai punti 1.2.2 e 1.2.3, nonché 1.3.2 della presente convenzione, qualora il proprio reddito dovesse subire una considerevole e duratura diminuzione, segnatamente in caso di riduzione o cessazione dell'attività lavorativa presso l'__________ o del raggiungimento dell'età di pensionamento.
Il Dr AP 1 rinuncia già sin d'ora a richiedere una modifica del contributo di mantenimento a favore della moglie, di cui al punto 1.3.2, sino al compimento del proprio (del marito) 60° (sessantesimo) anno di età.
Tale sentenza è passata in giudicato (inc. OA.2008.3). A quel momento il marito esercitava la professione di cardiologo nel suo studio privato in ragione del 50% e per il restante 50% di medico aggiunto nell'Ospedale __________ di __________. La moglie non svolgeva attività lucrativa.
B. Il 4 febbraio 2015 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, chiedendo una riduzione del contributo alimentare per lei a fr. 6900.– mensili dal 1° febbraio 2014 e a fr. 2400.– dal 1° gennaio 2015. A sostegno della richiesta egli ha fatto valere una diminuzione del proprio reddito in seguito alla disdetta, da parte sua, del contratto d'impiego con l'__________ “per motivi strettamente personali” a valere dal 30 aprile 2014. Il Pretore ha convocato le parti a un'udienza del 23 marzo 2015 per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso. Il Pretore ha assegnato così alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta.
C. AO 1 ha proposto il 18 maggio 2015 di respingere la petizione. Con replica del 20 agosto 2015 l'attore ha postulato un'ulteriore riduzione del contributo alimentare a fr. 2000.– mensili dal 4 febbraio 2015. Identica conclusione egli ha formulato in via cautelare, instando altresì per la sospensione di una procedura di rigetto dell'opposizione che l'ex moglie aveva promosso davanti al medesimo Pretore per l'incasso dei contributi di mantenimento a lei dovuti da febbraio a giugno del 2015, versati soltanto a metà (inc. SO.2015.483). All'udienza del 17 settembre 2015, indetta per il contraddittorio cautelare, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Con decisione del 16 febbraio 2016 il Pretore aggiunto ha respinto le richieste cautelari. Nel marzo del 2016 AO 1 ha avviato una seconda procedura esecutiva nei confronti di AP 1 per avere egli interrotto nuovamente l'erogazione dei contributi alimentari stabiliti in sede di divorzio.
D. Nel frattempo, con duplica dell'11 novembre 2015, AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 27 gennaio 2016 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e notificato prove. L'istruttoria è terminata il 2 dicembre 2016. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel memoriale conclusivo del 30 gennaio 2017 l'attore ha reiterato le proprie domande. Altrettanto ha fatto la convenuta in un allegato del 31 gennaio 2017.
E. Statuendo il 10 aprile 2017, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione e ha ridotto il contributo alimentare per AO 1 a fr. 7750.– mensili dal 4 febbraio 2015. Le spese processuali di fr. 12 500.– sono state poste per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere a AP 1 fr. 13 000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 maggio 2017 per ottenere la riforma della decisione impugnata, nel senso di vedere ridotto il contributo di mantenimento per l'ex moglie a fr. 2000.– mensili dal 4 febbraio 2015. Quello stesso giorno AO 1 ha appellato a sua volta la sentenza del Pretore aggiunto, postulando la fissazione del contributo alimentare dal 1° marzo 2016 a
fr. 10 400.– mensili o, in subordine, a fr. 10 000.– mensili. Nelle loro osservazioni del 10 e 11 luglio 2017 le parti propongono vicendevolmente di respingere l'appello avversario.
Considerando
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e vertono sull'identico oggetto. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
da fr. 18 000.– a fr. 2000.– mensili dal 4 febbraio 2015 fino al 1° maggio 2025, data del pensionamento di lei. Quanto alla tempestività dei due rimedi giuridici, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti l'11 aprile 2017. Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 23 aprile 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotti il 22 maggio 2017 (timbro postale sulle buste d'invio), gli appelli in esame sono pertanto ricevibili.
Secondo l'art. 129 cpv. 1 prima frase CC, se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita fissata in una sentenza di divorzio può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa. I presupposti per la riduzione o la soppressione di un contributo di mantenimento sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1.1 e 1.2). Al riguardo basti rammentare che la procedura di modifica non ha lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_309/2018 del 31 luglio 2018 consid. 5.1). Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (o al momento in cui il contributo è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Il giudice non deve fissare il contributo ex novo, ma valutare equitativamente in che modo il cambiamento invocato si ripercuota sulla sentenza originaria o su quella in cui il contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta. Sapere poi in che misura ciò giustifichi la soppressione o la riduzione della rendita non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD II-2015 pag. 790 n. 7c, I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d e 4 con rinvii).
Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato che, vigendo in materia il principio dispositivo, i coniugi sono liberi, a norma dell'art. 127 CC (e contrario) di stipulare – nei limiti degli art. 2 cpv. 2 e 27 CC – accordi sulla modificabilità dei contributi di mantenimento dovuti dopo il divorzio, sia nel senso sia di un'estensione sia nel senso di una restrizione delle possibilità di adattamento previste dalla legge (art. 129 CC). Ciò premesso, egli ha ricordato che una convenzione sugli effetti del divorzio si interpreta secondo i principi applicabili ai contratti, ovvero ricercando la reale e comune intenzione delle parti (interpretazione soggettiva) o, subordinatamente, ove ciò non fosse possibile, secondo la volontà oggettiva determinata in base al principio dell'affidamento (interpretazione oggettiva; sentenza impugnata, consid. 2 e 3).
Nel caso specifico – ha continuato il Pretore aggiunto – le parti hanno previsto nella convenzione sugli effetti del divorzio una clausola relativa alla modifica dei contributi di mantenimento, sicché per verificare se siano dati i presupposti per un adeguamento occorre vagliare tale pattuizione. Accertata l'ammissibilità dell'azione, che AP 1 si era impegnato a non promuovere prima dei 60 anni (6 aprile 2014), il primo giudice ha ritenuto di non poter stabilire con certezza quale fosse la reale volontà delle parti circa l'interpretazione di quella clausola al momento della stipulazione (sentenza impugnata, consid. 4 e 5). Procedendo secondo un'interpretazione oggettiva, egli ha constatato nondimeno che il testo della convenzione è chiaro e non dà adito a fraintendimenti. Soprattutto la precisazione dei motivi che possono giustificare un adeguamento (“segnatamente in caso di riduzione o cessazione dell'attività lavorativa presso l'__________ o del raggiungimento dell'età di pensionamento”) induce a concludere che una modifica del contributo di mantenimento sia possibile “a prescindere dalle cause di tale diminuzione”, anche per motivi “riconducibili (…) alla mera volontà dell'attore”. Tale conclusione si impone a maggior ragione – ha proseguito il Pretore aggiunto – ove si pensi alla limitazione temporale pattuita, che impediva a AP 1 di chiedere un adeguamento prima dei 60 anni e garantiva alla convenuta fino ad allora un contributo di mantenimento intangibile di fr. 18 000.– mensili (pari a fr. 1 134 000.– complessivi; sentenza impugnata, consid. 6).
Ciò posto, il Pretore aggiunto ha esaminato se tra la data del divorzio (26 novembre 2008) e quella dell'azione di modifica (4 febbraio 2015) la situazione economica dell'attore si sia deteriorata, ricordando che incombeva all'attore medesimo dimostrare simili estremi. Da tale profilo egli ha appurato che AP 1 ha cessato l'attività presso l'__________ il 30 aprile 2014, continuando a esercitare come medico con un grado d'occupazione del 60% nel suo studio privato dal 1° gennaio 2015. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha accertato così un reddito professionale di fr. 50 000.– mensili al momento del divorzio, calato a fr. 12 746.25 mensili nel 2015, ciò che attesta una diminuzione ragguardevole (sentenza impugnata, consid. 7 a 9). Quanto al fabbisogno delle parti, egli lo ha quantificato in fr. 20 000.– mensili ciascuno al momento del divorzio, per rapporto a un fabbisogno attuale di AP 1 stimato in fr. 5000.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 312.–, contributo per la previdenza professionale fr. 1980.–, assicurazioni obbligatorie e spese di trasferta fr. 280.–, imposte fr. 224.20). Alla luce di ciò il primo giudice ha constatato un margine disponibile di fr. 7750.– mensili (arrotondati) che ai tempi del divorzio l'attore poteva destinare al mantenimento dell'ex moglie (sentenza impugnata, consid. 10 e 11).
Il Pretore aggiunto ha escluso invece l'obbligo per l'interessato di attingere alla propria sostanza in modo da garantire alla convenuta il tenore di vita cui essa poteva aspirare secondo la sentenza di divorzio. La ricordata clausola convenzionale – egli ha spiegato – prevede infatti la possibilità di modificare il contributo di mantenimento solo in funzione del reddito del debitore, senza considerare la sostanza. A parte ciò, la convenuta medesima dispone di cospicui beni patrimoniali cui essa può far capo per conservare il tenore di vita precedente. In difetto di motivi eccezionali per far decorrere l'adeguamento da una data successiva a quella della petizione, il primo giudice ha parzialmente accolto in definitiva la postulata riduzione dell'onere alimentare a valere dal giorno dell'azione di modifica (sentenza impugnata, consid. 12 a 16).
I. Sull'appello di AP 1
Intanto quel che stabilisce l'autorità esecutiva non vincola il giudice civile (I CCA, sentenza inc. 11.2007.10 del 18 giugno 2008, consid. 4g con riferimento). A parte ciò, l'appellante non sostanzia né tanto meno dimostra quali altri costi gli andrebbero riconosciuti in aggiunta al fabbisogno di fr. 5000.– che il primo giudice è riuscito a stimare sulla base degli atti processuali. Il Pretore aggiunto ha illustrato le ragioni che lo hanno indotto a scostarsi dai calcoli dell'Ufficio di esecuzione, il quale nel determinare il margine pignorabile non poteva tenere conto – a mente del primo giudice – della pigione dello studio medico né dello stipendio della collaboratrice del medesimo, tali costi essendo già stati considerati nel reddito netto da attività lucrativa (sentenza impugnata, consid. 11 in fine). Con tale argomento l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio, sicché al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Quanto al fatto che nella tassazione 2015 figuri un reddito imponibile nullo, esso non dimostra alcunché a fini dell'odierno giudizio. Il reddito imponibile accertato dall'autorità fiscale non è decisivo per determinare la capacità contributiva di una persona, già per il fatto che esso è al netto da deduzioni che non rientrano necessariamente nel fabbisogno minimo secondo il diritto di famiglia (I CCA, sentenza inc. 11.2017.110 dell'11 dicembre 2018, consid. 7). Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
Per quel che riguarda il reddito di riferimento, il primo giudice non si è attenuto al solo introito aziendale, ma ha ritenuto equo tenere conto del reddito complessivo di fr. 12 746.25 mensili fiscalmente accertato per il 2015, che comprende anche le entrate dalle proprietà immobiliari dell'attore (sentenza impugnata, consid. 9). Questi non spiega perché l'opinione del Pretore aggiunto, che appare giustificata del resto dalla netta contrazione delle entrate professionali (cfr. DTF 138 III 292 consid. 11.1.2 con rinvii), sarebbe erronea. Né giova ripetersi, per quanto appena illustrato (consid. 5), sul fatto che gli accertamenti dell'autorità esecutiva non vincolano il giudice civile, men che meno ove tengano conto, come nella fattispecie, di spese (per fr. 7000.– mensili: doc. BB, pag. 6) già considerate nel calcolo dell'utile netto.
Quanto alla censurata sproporzione tra il fabbisogno di fr. 5000.– e un onere alimentare di fr. 7750.– mensili, l'appellante trascura che l'apprezzamento del giudice non può esaurirsi in un paragone tra questi due parametri. Decisivo è, come detto, il raffronto tra la situazione finanziaria (reddito e fabbisogno) in cui si trovavano entrambe le parti al momento in cui il contributo è stato stabilito e la situazione di ambedue al momento della decisione (sopra, consid. 3). Spettava pertanto a AP 1, il quale postula una maggiore riduzione del contributo fissato dal Pretore aggiunto, recare i dati necessari. In concreto però tutto si ignora sul fabbisogno minimo della convenuta al momento in cui il primo giudice ha sindacato l'azione di modifica. E siccome mancano gli elementi essenziali per definirlo, gli atti non essendo per altro di ausilio, la doglianza è destinata all'insuccesso (I CCA, sentenza inc. 11.2012.2 del 9 settembre 2013, consid. 6).
L'appellante sembra revocare in dubbio il ragionamento del primo giudice testé riassunto, sottolineando che la clausola n. 1.5 della convenzione fa riferimento soltanto al “proprio reddito” (da intendersi: professionale), ma in nessun caso alla situazione finanziaria complessiva. Così argomentando, egli perde di vista che la menzionata clausola riveste portata autonoma solo per i possibili motivi di una modifica, motivi che le parti hanno enunciato liberamente – secondo una prassi diffusa (Schwenzer/ Büchler in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 18 ad art. 126 CC) – e ai quali il Pretore aggiunto si è attenuto (sopra, consid. 6). Nulla dice invece la clausola sulle modalità di adeguamento del contributo alimentare una volta accertata l'esistenza di quei motivi. In difetto di una regolamentazione al riguardo, non rimane che attenersi quindi ai principi sviluppati in applicazione dell'art. 129 CC, che la clausola in questione richiama espressamente. Anche al riguardo l'appello manca perciò di fondatezza.
L'appellante non contesta che i motivi all'origine del ridimensionamento del suo reddito (libera scelta o ragioni di salute) sono stati ritenuti indifferenti dal primo giudice. Ciò nonostante, egli ribadisce che le sue particolari condizioni valetudinarie non gli lasciavano altra scelta se non quella di ridurre l'impegno professionale. Il che potrà anche essere vero. Ciò non toglie tuttavia che, avendo il Pretore aggiunto dichiarato possibile una riduzione del contributo alimentare a prescindere dalle cause della diminuzione del reddito (e quindi anche per motivi riconducibili alla volontà dell'attore), l'obiezione si esaurisce in una recriminazione senza rilievo ai fini del giudizio. Non per nulla da tale doglianza l'interessato non trae conseguenza alcuna.
Secondo l'appellante non è corretto riferirsi ai “fabbisogni agiati” delle parti al momento del divorzio e confrontarli con quelli (ridimensionati) all'introduzione dell'azione di modifica. A suo parere il nuovo contributo per l'ex moglie va adeguato al reddito attuale di lui (ch'egli ribadisce in fr. 10 000.– mensili) nella stessa proporzione (36%) che intercorreva al momento del divorzio tra il contributo (fr. 18 000.– mensili) e il reddito (fr. 50 000.– mensili). Onde la possibilità di un contributo massimo a suo carico di fr. 3600.– mensili, paragonabile a quanto l'Ufficio di esecuzione ha calcolato come reddito pignorabile (fr. 3488.– mensili).
Circa la pretesa insostenibilità di un riferimento ai fabbisogni pregressi e attuali delle parti per la commisurazione del nuovo contributo già si è detto (consid. 6), ragione per cui l'esame potrebbe esaurirsi in questi termini. L'appellante dimentica, ad ogni buon conto, che nella convenzione di divorzio le parti hanno stabilito il contributo di mantenimento per la moglie (come quello per i figli) anche “in funzione del tenore di vita da essi sostenuto fino alla cessazione della vita in comune” (doc. B, punti 1.1 e 1.3.1). Esse non hanno escluso pertanto che, al momento di un'eventuale riconsiderazione del contributo alimentare per l'ex moglie, si sarebbe dovuto prendere in considerazione anche il relativo fabbisogno (RtiD I-2015 pag. 867 consid. 6.2.4). Un sistema di calcolo fondato sulla sola modifica (proporzionale) del reddito, puramente teorico e aritmetico, non entra pertanto in linea di conto.
Né l'appellante può invocare il principio di uguaglianza per lamentare di doversi accontentare di “una copertura di fabbisogno inferiore a quella riconosciuta alla moglie (fr. 5000.– rispetto a fr. 7750.–)”. Per tacere del fatto che l'uguaglianza va intesa, se mai, in senso qualitativo e non quantitativo, l'interessato trascura che per statuire su un'eventuale disparità di trattamento si dovrebbe conoscere almeno il fabbisogno della convenuta al momento del giudizio, fabbisogno di cui tutto si ignora e che non si identifica – contrariamente all'opinione di lui – con il contributo impugnato. Già per questo motivo la doglianza cade nel vuoto. E per gli stessi motivi sfugge a ogni disamina l'allegazione, sprovvista di ogni riscontro probatorio, secondo cui l'ex moglie ha accantonato somme importanti grazie alla riscossione del contributo alimentare.
Da ultimo AP 1 rimprovera al Pretore aggiunto di avere trascurato l'evoluzione al ribasso del suo reddito professionale e di avere calcolato il nuovo contributo alimentare per la convenuta sulla base di una situazione (aggiornata al 2015) destinata a cambiare ulteriormente, come dimostrerebbero il bilancio intermedio dell'esercizio 2016 (in cui figura un reddito professionale di fr. 68 524.–) e le deposizioni della sua fiduciaria, __________ M__________, come pure del suo collega di studio, dott. __________ M__________. Egli chiede dunque che si tenga conto fin d'ora di tale tendenza, anche per evitare che sia emessa una decisione fondata su dati ormai superati, suscettibili di costringerlo a promuovere nuove cause nei confronti dell'ex moglie.
Contrariamente a quanto l'attore asserisce, il primo giudice ha debitamente considerato la tendenza al ribasso delle entrate di lui, tant'è che ha ritenuto corretto attenersi all'ultimo dato fiscalmente appurato, relativo al 2015, piuttosto che al reddito medio degli ultimi tre anni, come si sarebbe imposto per un lavoratore indipendente (sentenza impugnata, consid. 8; RtiD II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_834/2016 del 13 giugno 2018 consid. 5.1.5 in: FamPra.ch 2018 pag. 1024). Per il resto, la doglianza di avere calcolato il nuovo contributo in funzione di tale reddito in luogo di quello che figurava nel bilancio provvisorio del 2016 è priva di buon diritto. Il risultato d'esercizio di fr. 68 524.– cui si richiama l'interessato (menzionato nel memoriale conclusivo del 30 gennaio 2017) non poteva essere determinante, non essendo definitivo. In simili condizioni il primo giudice non aveva altra scelta se non quella di fondarsi sul più recente dato attendibile, ovvero quello fiscale. Nulla avrebbe impedito all'attore, del resto, di versare agli atti documenti contabili più aggiornati. Se ne conclude che, privo di esito favorevole, l'appello di AP 1 è destinato all'insuccesso.
II. Sull'appello di AO 1
L'abbandono dell'impiego presso l'__________ e la riduzione dell'attività di cardiologo in privato sarebbero pertanto – secondo l'appellante – frutto di una libera scelta che giustifica di condannare l'attore a versarle un contributo alimentare di fr. 10 400.– mensili. A tale importo essa giunge applicando al reddito medio da attività lucrativa conseguito dall'ex marito negli anni dal 2012 al 2014 (fr. 347 000.– annui) la proporzione (36%) al momento del divorzio tra il guadagno di lui (fr. 50 000.– mensili) e il contributo di mantenimento (fr. 18 000.– mensili). L'interessata deplora inoltre che il Pretore aggiunto, fondandosi su considerazioni di equità, abbia dato per scontato l'accumulo di sostanza da parte sua, ma non abbia obbligato l'attore ad attingere alla propria, sorvolando per di più sulle liberalità a vantaggio dei figli e sulla rinuncia ai redditi dalle proprietà immobiliari. Sia come sia, dal fabbisogno dell'attore vanno tolti, a dire di lei, l'esborso per la previdenza professionale di fr. 1980.– mensili e le spese di trasferta, come pure le assicurazioni obbligatorie di fr. 280.– mensili. Ciò giustifica un contributo di mantenimento in suo favore di almeno fr. 10 000.– mensili. AO 1 insta da ultimo perché il nuovo contributo sia fatto decorrere al più presto dal 1° marzo 2016, ove si consideri che ancora con decreto cautelare del 16 febbraio 2016 il Pretore aggiunto aveva confermato il contributo alimentare previsto nella convenzione di divorzio e fino ad allora essa ha incassato quella pensione alimentare.
L'appello risulta d'acchito irricevibile nella misura in cui la convenuta si limita a riprodurre testualmente (da pag. 4 a 7) il memoriale conclusivo del 31 gennaio 2017 (da pag. 3 a pag. 6). In appello non si ripete il processo di primo grado. Un appellante deve confrontarsi perciò con la motivazione del primo giudice e spiegare perché essa sarebbe errata. In mancanza di ciò, il suo ricorso va dichiarato improponibile (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Ciò vale anche per la contestata “libera scelta” dell'attore di lasciare l'__________ e di ridurre “drasticamente” l'attività nel suo studio privato, come pure per la conseguente imputazione di un reddito potenziale che l'appellante trae da siffatto argomento. Il Pretore aggiunto ha illustrato partitamente perché un'interpretazione oggettiva della convenzione sugli effetti del divorzio (punto 1.5) giustifica in concreto una riduzione del contributo alimentare a prescindere dalle cause che hanno condotto alla diminuzione del reddito dell'attore, compresi quindi eventuali motivi riconducibili alla volontà di lui. Invano si cercherebbe nell'appello un confronto critico con tale motivazione. L'appellante invoca una violazione dell'art. 18 CO e obietta che, seguendo l'opinione del primo giudice, l'attore avrebbe potuto finanche azzerare il proprio reddito da attività lucrativa e l'obbligo alimentare dopo cinque anni, vanificando 25 anni di matrimonio e la nascita di tre figli. A parte il fatto però che simile ipotesi non si è verificata in concreto, la convenuta non pretende che l'interpretazione del Pretore aggiunto sia incompatibile con la citata convenzione o offenda l'art. 27 cpv. 2 CC (cfr. Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 624 n. 09.78 segg.). Al riguardo l'appello manca dunque di pertinenza.
Per quel che è del maggior reddito da attività lucrativa che l'appellante intende imputare all'attore sulla scorta del guadagno medio da lui conseguito fra il 2012 e il 2014 (fr. 562 000.–-, fr. 360 000.–- e fr. 120 000.–-), l'appello non è destinato a miglior sorte. Il Pretore aggiunto ha rammentato che il reddito di un libero professionista va calcolato sull'arco di almeno tre anni. Ciò nonostante, vista la durevole tendenza al ribasso delle entrate dell'interessato, come si evinceva dal bilancio provvisorio del 2016 e dalle deposizioni agli atti, egli ha ritenuto più giusto attenersi all'ultimo dato fiscalmente appurato, relativo al 2015 (sentenza impugnata, consid. 8). Una volta di più l'appellante non discute l'accertamento del primo giudice, ma si limita a reiterare il suo punto di vista, senza spiegare perché quello del Pretore aggiunto sarebbe errato. Essa non contesta la costante flessione del reddito dell'attore, né revoca in dubbio la facoltà del giudice di considerare in siffatta ipotesi – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (RtiD II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; ancora recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio 2017, consid. 6b con numerosi rimandi). Già per tale motivo la sentenza impugnata sfugge alla critica. E venendo meno il postulato adeguamento del reddito di riferimento dell'attore, cade anche la necessità di vagliare l'esigenza di una riduzione proporzionale del contributo di mantenimento per rapporto a quel reddito, un calcolo siffatto conducendo – se mai – a peggiorare la posizione dell'appellante.
Quanto al contestato apprezzamento “in equità” con cui il Pretore aggiunto avrebbe dato per scontato l'accumulo di una non meglio quantificata sostanza da parte di lei, esentando l'attore dal consumare la propria per sopperire al contributo di mantenimento, la convenuta non fa che recriminare. Essa si limita a eccepire che l'apprezzamento del Pretore aggiunto non può trovare tutela, ma dalla critica non trae alcuna conseguenza. A parte ciò, essa trascura che il primo giudice ha rinunciato a imporre a AP 1 un consumo di sostanza perché “la volontà oggettiva che risulta dalla convenzione è (…) quella di ridurre e adattare il contributo per l'ex moglie solo ed esclusivamente in funzione del reddito dell'attore, senza dunque prendere in considerazione la sua sostanza” (sentenza impugnata, consid. 14). Ora, una volta ancora l'appellante non si confronta neppure di sfuggita con tale argomentazione. Poco importa poi che nel 2015 l'attore abbia elargito donazioni ai figli per fr. 200 000.– e verserebbe tuttora fr. 3000.– mensili a L__________, nulla impedendo all'ex marito di far capo in tal modo alla propria sostanza. Senza rilievo ai fini del giudizio è infine il rimprovero all'attore di avere rinunciato a “percepire redditi dalle sue proprietà immobiliari, lasciandone beneficiare i suoi due fratelli”, asserto che risulta privo di qualsiasi riscontro agli atti.
Per quanto riguarda invece il fabbisogno dell'attore al momento in cui ha statuito il Pretore aggiunto, la convenuta disconosce che i costi della previdenza professionale di un indipendente rientrano fra gli oneri sociali e vanno riconosciuti come supplementi al minimo esistenziale del diritto esecutivo, tanto più se essi sono – come in concreto (doc. Z) – ammessi nel loro ammontare dall'autorità fiscale (FU 68/2009 pag. 6293 cifra II.3; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 60 n. 02.36). Per il resto, sarà anche opinabile – come assume la convenuta – che il primo giudice abbia inserito nel fabbisogno dell'ex marito un importo di fr. 280.– mensili “per le assicurazioni obbligatorie e per le spese di trasporto”, quantunque tali costi non fossero rivendicati, ma nel caso specifico ciò non esplica alcuna conseguenza. Decisivo è, come detto (consid. 3), il raffronto tra la situazione economica (reddito e fabbisogno) in cui versavano le parti il 26 novembre 2008, quando è stata omologata la convenzione sugli effetti del divorzio, e la situazione loro quando il Pretore aggiunto ha statuito. Il problema è che – come si è già rilevato – tutto si ignora sul fabbisogno di AO 1 al momento in cui ha giudicato il Pretore aggiunto. In condizioni del genere è oggettivamente impossibile operare un paragone con la situazione anteriore. ciò che impedisce di valutare se il contributo alimentare vada fissato in fr. 10 400.– o in fr. 10 000.– mensili, come l'appellante chiede.
Relativamente infine alla decorrenza della modifica che l'appellante propone di rinviare al 1° marzo 2016, la richiesta non può trovare ascolto. A prescindere dal fatto che la domanda è formulata per la prima volta in appello e appare pertanto di dubbia ricevibilità (art. 317 cpv. 2 CPC), la modifica di una sentenza di divorzio decorre per principio alla data in cui è promossa l'azione. Se – come nella fattispecie – il motivo per cui la modifica è chiesta si è già realizzato a quel momento, non si giustifica se non per motivi particolari di procrastinare l'effetto della modifica. In circostanze del genere, in effetti, il creditore alimentare deve mettere in conto il rischio di una riduzione o soppressione del contributo sin dall'avvio della causa. Una data successiva può entrare in considerazione se il rimborso dei contributi accordati e usati durante il processo non può essere equitativamente pretesa. Ciò presuppone, tuttavia, che durante il processo il creditore abbia potuto eccezionalmente fare affidamento, fondandosi su indizi oggettivamente seri, sulla conferma della sentenza originaria (sentenza del Tribunale federale 5A_651/2014 del 27 gennaio 2015, consid. 4.1.2 con rinvii).
Nel caso specifico l'appellante non adduce estremi del genere. Semplicemente la convenuta ha continuato a percepire il contributo alimentare stabilito nella sentenza di divorzio fino al marzo del 2016. Né essa pretende che la restituzione dei contributi riscossi in eccesso sarebbe per lei particolarmente gravosa. E neppure giova all'appellante il richiamo al decreto cautelare del 16 febbraio 2016, il quale più che confermare il contributo alimentare originario respingeva i presupposti – assai più restrittivi (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 6 seg.) – per una modifica del contributo alimentare in via provvisionale. Nelle circostanze descritte l'interessata non poteva quindi fare affidamento su una conferma della sentenza di divorzio, men che meno ove si consideri che lo stesso Pretore aggiunto, in quel decreto cautelare (consid. 5.3), aveva reso attenta la convenuta circa la possibilità di una modifica retroattiva del contributo alimentare. Se ne conclude che, privo di buon diritto, anche l'appello di AO 1 vede la sua sorte segnata.
III. Sugli oneri processuali e le ripetibili
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2017.55 e 11.2017.56 sono congiunte.
Nella misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 7500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 8500.– per ripetibili.
Le spese dell'appello di AO 1, di fr. 5000.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7500.– per ripetibili.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).