Incarto n. 11.2017.4
Lugano 14 luglio 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2016.5260 (revoca di diffida ai debitori: restituzione del termine) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 novembre 2016 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1,
giudicando sull'appello (“reclamo”) del 30 dicembre 2016 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 16 dicembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1966), cittadino italiano, e S__________ (1965) hanno due figli: AP 1, nato il 26 febbraio 1995, e N__________, nata il 10 gennaio 1997. Sulla base di convenzioni stipulate fra i genitori e approvate dalle autorità tutorie, AO 1 si è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per AP 1, assegni familiari non compresi, e uno di fr. 600.– mensili per N__________, assegni familiari non compresi, fino al termine della rispettiva formazione professionale.
B. In esito a un'istanza di diffida ai debitori presentata il 12 febbraio 2010 da AP 1 e N__________, con decisione del 15 marzo 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ordinato alla ditta __________ SA, per cui AO 1 lavora, di trattenere dallo stipendio di lui complessivi fr. 1229.65 mensili (fr. 563.35 per AP 1, fr. 666.30 per N__________) e di riversarli direttamente a S__________ (inc. DI.2010.256).
C. ll 23 febbraio 2016 AO 1 si è rivolto al Pretore, chiedendogli di “rivalutare” il contributo alimentare per N__________. All'udienza del 4 aprile 2016, indetta per il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo nel senso che l'obbligo di mantenimento a carico dell'istante si sarebbe estinto al 20° compleanno della figlia (inc. CM.2016.121).
D. AO 1 si è nuovamente rivolto al Pretore il 6 giugno 2016, postulando questa volta la sospensione del contributo alimentare per AP 1 e la revoca della trattenuta di stipendio. Considerato che il figlio risultava di ignota dimora, il Pretore aggiunto ha citato il medesimo alla discussione dell'8 luglio 2016 nelle vie edittali. All'udienza AO 1, unico comparente, ha ribadito la propria richiesta e con decisione non motivata di quello stesso giorno il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza, revocando la trattenuta di stipendio. La decisione è stata notificata al convenuto nelle vie edittali (inc. SO.2016.2513). Un reclamo presentato da AP 1 il 15 settembre 2016 contro tale sentenza è stato dichiarato irricevibile il 26 settembre successivo dalla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello perché diretto contro una decisione non motivata. La Camera ha trasmesso tuttavia il memoriale al Pretore aggiunto perché esaminasse se l'atto poteva essere trattato come istanza di restituzione del termine (inc. 16.2016.58).
E. Il 3 novembre 2016 AP 1 ha presentato al Pretore aggiunto un'istanza di restituzione a norma dell'art. 148 CPC chiedente l'assegnazione di “un nuovo termine per impugnare la disposizione ordinatoria processuale (citazione) dell'8 giugno 2016” o, in via subordinata, “un nuovo termine di 10 giorni ai sensi dell'art. 239 cpv. 2 CPC per chiedere la motivazione della sentenza dell'8 luglio 2016”. Invitato a presentare osservazioni scritte, AO 1 ha evocato il 25 novembre 2016 le difficoltà nel rintracciare l'indirizzo del figlio. Statuendo con decisione del 16 dicembre 2016, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza e ha posto le spese processuali di fr. 200.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere al convenuto un'indennità d'inconvenienza di fr. 50.–.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto il 30 dicembre 2016 a questa Camera con un “reclamo” nel quale sollecita l'annullamento del giudizio impugnato e l'accoglimento della propria istanza. Invitato a presentare osservazioni sull'indennità d'inconvenienza, in una lettera dell'11 luglio 2017 AO 1 lamenta il fatto che il figlio non ha ancora iniziato a lavorare.
Considerando
in diritto: 1. Su una domanda di restituzione il giudice decide “definitivamente” (art. 149 CPC). In realtà, secondo giurisprudenza, una decisione che rifiuta la restituzione di un termine è suscettibile, secondo il valore litigioso, di appello o di reclamo se il rifiuto della restituzione comporta la perdita definitiva dell'azione o di un mezzo d'azione (DTF 139 III 479 consid. 6; v. anche le sentenze del Tribunale federale 5A_964/2014 del 2 aprile 2015 consid. 2.3 e 4A_163/2015 del 12 ottobre 2015 consid. 1.1 e 4A_334/2016 del 7 luglio 2016). In concreto il rigetto dell'istanza di restituzione costituisce una decisione finale ed è quindi impugnabile.
Premesso ciò, una domanda di restituzione del termine è trattata con la procedura sommaria (A. Staehlin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art. 149; Frei in: Berner Kommentar, ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 4 ad art. 149; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 7 ad art. 149), di modo che la decisione è appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito può ritenersi dato, ove appena si pensi che la revoca della trattenuta di stipendio verteva su un importo di fr. 558.35 mensili dovuto da AP 1 fino al termine della formazione del figlio. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore aggiunto è stata notificata al patrocinatore dell'istante il 21 dicembre 2016. Introdotto il 30 dicembre 2016 (timbro postale sulla busta d'invio), il “reclamo” è stato depositato in tempo utile. Può essere trattato di conseguenza come appello.
Il primo giudice ha espresso altresì dubbi sulla tempestività della richiesta di restituzione del termine, poiché l'istanza era stata promossa quasi due mesi dopo che l'istante aveva ricevuto la decisione non motivata. A suo parere, il “reclamo” interposto il 15 settembre 2016 è irrilevante, lo stesso AP 1 – rappresentato da un legale – avendo esplicitamente dichiarato di voler interporre reclamo contro la decisione non motivata, e non di voler formulare una richiesta di restituzione dei termini. Per il Pretore aggiunto, quindi, l'istante deve sopportare le conseguenze della propria scelta, “tanto più se si considera che la scelta è avvenuta nell'ambito di una rappresentanza legale professionale”. Né, egli ha soggiunto, si applica in concreto l'art. 63 CPC, “dato che il reclamo del 15 settembre 2016 e la successiva richiesta di restituzione dei termini sono state inviate alle autorità competenti”. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza di restituzione.
AP 1 ribadisce la fondatezza della propria istanza di restituzione e fa carico al Pretore aggiunto di non avere accertato il suo domicilio, accontentandosi delle sole affermazioni del padre. Egli rileva che sarebbe bastata una semplice domanda al Comune di __________ per risalire alla sua attuale residenza. Ritiene altresì che prima di procedere nelle vie edittali incombeva anche al giudice informarsi sul domicilio delle parti, ciò che non è avvenuto, in violazione dell'art. 141 CPC. L'appellante riafferma inoltre la tempestività dell'istanza, rilevando che a torto il Pretore aggiunto non reputa applicabile l'art. 63 CPC. Il reclamo essendo stato dichiarato inammissibile, ma non respinto, la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello ha trasmesso l'atto al primo giudice perché lo trattasse come istanza di restituzione, “salvaguardando così il termine e rendendo di seconda importanza ora il doversi chinare sulla tempestività della formale istanza del mese di novembre”.
Nella fattispecie il Pretore aggiunto era chiamato a statuire su due richieste: la prima consistente nel reclamo del 15 settembre 2016 che la Camera civile dei reclami gli aveva trasmesso per esaminare se potesse essere trattato come istanza di restituzione del termine, la seconda consistente nella formale istanza di restituzione del termine presentata da AP 1 il 3 novembre 2016. Qualora il “reclamo” potesse essere trattato come istanza di restituzione, il primo giudice avrebbe dovuto appurarne i presupposti. In caso contrario avrebbe dovuto esaminare se fosse ricevibile la formale istanza di restituzione e, nell'affermativa, verificare se questa fosse da accogliere. In realtà il Pretore aggiunto ha rigettato la formale istanza del 3 novembre 2016, ritenendo – implicitamente – che per lo stesso AP 1 “il reclamo” non costituisse una richiesta di restituzione, giacché questi aveva introdotto un'istanza formale in seguito, ragione per cui doveva sopportare le conseguenze della propria scelta, “tanto più se si considera che la scelta è avvenuta nell'ambito di una rappresentanza legale professionale”.
a) Con la motivazione che precede l'interessato non si confronta. Contrariamente a quanto egli sostiene, intanto, la Camera civile dei reclami non ha trasmesso il memoriale del 15 settembre 2016 al Pretore aggiunto perché fosse trattato come istanza di restituzione del termine, ma semplicemente per esaminare se l'atto potesse essere trattato a tale stregua. Il primo giudice era libero così di vagliare liberamente la ricevibilità dell'atto. L'appellante ribadisce che già in quel reclamo egli aveva fatto valere l'irregolarità della notifica nelle vie edittali, pubblicazione che gli aveva impedito di prendere conoscenza della procedura, ma non contesta che – per sua ammissione – il memoriale non facesse “formalmente menzione di una richiesta di restituzione dei termini” (istanza, pag. 3). Né egli allude ai motivi che lo hanno indotto a presentare una successiva istanza di restituzione del termine se già il reclamo andava interpretato in tal modo, né pretende che l'istanza fosse – per finire – ridondante e finanche superflua. In sostanza, se per AP 1 medesimo il memoriale del 15 settembre 2016 non adempiva le condizioni formali per essere trattato come istanza di restituzione del termine, il rimprovero al primo giudice di eccessivo formalismo risulta fuori luogo.
b) Né all'appellante soccorre l'art. 63 cpv. 1 CPC, già per il fatto che tale disposizione riguarda solo gli atti introduttivi della causa nel senso dell'art. 62 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_48/2016 del 1° febbraio 2016 consid. 3.2 con riferimenti; v. anche Berger-Steiner in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 13 ad art. 63; Müller-Chen in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 63; Ifanger in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 1 ad art. 63), ciò che non è manifestamente il caso in concreto. Ne segue che al momento di introdurre l'istanza del 3 novembre 2016 il termine di 10 giorni era ormai decorso. In proposito l'appello è destinato all'insuccesso, senza che occorra verificare se all'appellante possano muoversi rimproveri per avere sottaciuto il proprio domicilio e se il padre abbia sufficientemente giustificato di avere eseguito le ricerche che si potevano da lui ragionevolmente esigere per individuare la residenza del figlio.
Da ultimo l'appellante chiede di annullare l'indennità d'inconvenienza di fr. 50.– riconosciuta dal Pretore aggiunto alla controparte. A ragione. Secondo l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC un'adeguata indennità d'inconvenienza è assegnata, in casi motivati, qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio. Simili presupposti si ravviserebbero solo qualora la partecipazione al procedimento avesse cagionato a AO 1, non assistito da un legale, particolari costi o avesse comportato per lui un apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno (Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, op. cit., n. 15 ad art. 95 con rimando). Estremi del genere non si riscontrano nella fattispecie, l'interessato avendo potuto redigere le osservazioni all'istanza del 25 novembre 2015 (una semplice lettera di 13 righe) da sé, senza pretendere di avere incontrato disagi d'ordine professionale o di avere affrontato esborsi di rilievo. Non sussistevano quindi le premesse per riconoscergli un'indennità sulla base dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. Al riguardo l'appello merita accoglimento.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 vede accolto l'appello solo su un punto marginale, per quel che riguarda l'indennità d'inconvenienza. In simili circostanze conviene ridurre lievemente gli oneri processuali a suo carico, rinunciando a prelevare l'esigua quota che andrebbe addebitata a AO 1. Non si pone invece problema di indennità, AO 1 non avendola nemmeno postulata.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
Le spese di appello ridotte, di fr. 500.– complessivi, sono poste a carico di AP 1.
Notificazione a:
– avv.; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).