Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2017.34
Entscheidungsdatum
24.05.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2017.34

Lugano 24 maggio 2017/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente,

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa SO.2016.1898 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 aprile 2016 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 13 marzo 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 1° marzo 2017;

Ritenuto:

in fatto: che nella procedura a protezione dell'unione coniugale avviata il 26 aprile 2016 da AP 1 (1975) nei confronti di AO 1 (1973), con decreto cautelare del 1° marzo 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha accolto fra l'altro una richiesta del 5 settembre 2016 del marito di bloccare un conto intestato alla moglie presso l'__________ (IBAN: __________), confermando un decreto emanato senza contraddittorio l'8 settembre 2016 e ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico di lei, con obbligo di rifondere al marito fr. 300.– per ripetibili;

che contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 13 marzo 2017 per ottenere il rigetto dell'istanza cautelare del marito e l'annullamento del blocco "già impartito con decreto supercautelare 8 settembre 2016";

che il 20 marzo 2017 AP 1 è stata invitata a depositare entro il 5 aprile 2017, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 750.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti;

che entro la scadenza non è intervenuto alcun pagamento, di modo che l'11 aprile 2017 è stato impartito all'appellante un ultimo termine fino al 24 aprile 2017 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la Camera non sarebbe entrata nel merito del rimedio giuridico;

che con messaggio di posta elettronica del 27 aprile 2017 l'appellante ha comunicato di avere dato l'ordine di pagamento lunedì 24 aprile 2017 tramite il "portale e-banking di Postfinance", ma che l'ordine è stato eseguito solo l'indomani;

che non potendo immaginare che il pagamento avvenisse con un giorno di ritardo, la ricorrente chiede che esso sia considerato come intervenuto il 24 aprile 2017;

che il 29 aprile 2017 il presidente di questa Camera ha invitato l'appellante a documentare il momento in cui il suo conto postale è stato addebitato della somma richiesta, con l'avvertenza che in caso di mancata conferma della tempestività entro dieci giorni, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile;

che l'interessata non ha reagito a questa richiesta;

e considerando

in diritto: che il giudice impartisce un termine per la prestazione dell'anticipo delle spese presunte (art. 101 cpv. 1 CPC);

che se l'anticipo non è prestato nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito dell'azione o dell'istanza (art. 101 cpv. 3 CPC);

che il termine (suppletorio) è rispettato – come figurava in concreto sulla diffida dell'11 aprile 2017 – se il conto dell'appellante o del suo patrocinatore è addebitato entro l'ultimo giorno utile (art. 143 cpv. 3 CPC; DTF 139 III 364; sentenza del Tribunale federale 5A_654/2015 del 22 dicembre 2015, consid. 5.3);

che poco importa invece quando l'appellante impartisca l'ordine di pagamento e quando la somma giunga sul conto del Tribunale d'appello;

che nella fattispecie l'appellante ha dato atto che l'ordine di pagamento dell'anticipo è stato eseguito dalla posta – sua ausiliaria (art. 101 cpv. 1 CO; Huguenin, Obligationenrecht, 2a edizione, n. 720 pag. 223) – il giorno dopo la scadenza e non ha fornito – malgrado il sollecito – la prova del pagamento (addebito) alla scadenza fissata del 24 aprile 2017;

che l'anticipo spese in questione non è stato versato di conseguenza entro il termine suppletorio e deve ritenersi tardivo;

che nelle circostanze descritte il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);

che l'irricevibilità del reclamo comporta l'addebito delle spese processuali all'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni;

decide: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante.

  2. Notificazione:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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