Incarto n. 11.2017.3
Lugano 17 luglio 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente per statuire nella causa SO.2016.4387 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 15 settembre 2016 dalla
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dalle avvocate PA 2 e PA 2 ) AO 2 , e AO 3 (patrocinato dall'avv. PA 3 ),
giudicando sull'appello del 5 gennaio 2017 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 23 dicembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 luglio 2015 l'impresa generale M__________ SA ha appaltato alla ditta AP 1 l'allacciamento della particella n. 2220 RFD di __________ alle canalizzazioni della rete pubblica per l'ammontare di fr. 26 466.48. Tale fondo è costituito in proprietà per piani e consta di tre unità: la n. 7 (322/1000) , che apparteneva alla T SA, la n. 8 (280/1000), che appartiene a AO 2, e la n. 9 (398/1000), che appartiene tuttora alla T SA. In seguito la AP 1 ha eseguito sul medesimo fondo, sempre su incarico dalla M SA, muri di contenimento, il raccordo alle condotte del gas e una pavimentazione in granito. Il 1° luglio 2016 essa ha inviato alla committente una fattura di complessivi fr. 68 819.67, di cui fr. 47 219.67 da versare a saldo. Nonostante vari solleciti, l'importo è rimasto impagato. Il 23 dicembre 2015 AO 1 ha poi acquistato la proprietà per piani n. __________7 e il 21 gennaio 2016 AO 3 la proprietà per piani n. __________9.
B. Il 19 settembre 2016 la AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che fosse iscritta provvisoriamente un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in suo favore di fr. 15 205.73 con interessi sulla proprietà per piani n. __________7, di fr. 13 220.51 con interessi sulla proprietà per piani n. 8 e di fr. 18 793.43 con interessi sulla proprietà per piani n. 9. Con decreto cautelare del 19 settembre 2016, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha ordinato le iscrizioni richieste. L'addebito delle spese (fr. 600.–) e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio. Invitato a presentare osservazioni scritte, AO 3 si è rimesso il 24 ottobre 2016 al giudizio del Pretore, non senza denunciare la lite alla T SA e alla M SA. AO 1 ha proposto da parte sua, il 3 novembre 2016, di respingere l'istanza, mentre AO 2 non ha reagito. Invitate dal Pretore a esprimersi, le denunciate in lite sono rimaste passive.
C. Non sono state assunte prove. Statuendo con sentenza del 23 dicembre 2016, il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario la cancellazione dell'ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori iscritta senza contraddittorio in favore della AP 1. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico di quest'ultima, tenuta a rifondere a AO 1 e AO 3 fr. 1500.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello 5 gennaio 2017 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la riforma del giudizio impugnato nel senso di confermare le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali ordinate senza contraddittorio dal Pretore aggiunto. Nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2017 AO 3 si è rimesso al giudizio della Camera, mentre AO 1 ha concluso il 3 febbraio 2017 per la reiezione dell'appello. AO 2 è rimasto silente. Con decreto del 7 febbraio 2017 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle ipoteche legali controverse in prima sede. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 2 gennaio 2017. Introdotto il 5 gennaio successivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
Nella sentenza impugnata il Pretore, accertato che i lavori svolti dall'istante si fondavano su quattro distinte offerte e non risultano essere “interdipendenti fra loro né dal profilo esecutivo né da quello funzionale”, ha escluso che si fosse in presenza di un contratto unico. Ciò premesso, egli ha verificato il rispetto del termine di quattro mesi previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC “separatamente per ciascun singolo contratto”. Ha appurato così che i muri di contenimento erano stati ultimati il 28 gennaio 2016, che il raccordo alle condotte del gas era stato concluso il 29 aprile 2016 e che i lavori di canalizzazione erano terminati il 18 maggio 2016, sicché per finire egli ha ritenuto l'istanza tardiva. Quanto ai lavori di pavimentazione all'entrata dello stabile, il Pretore non ha reputato verosimile che l'istante avesse “svolto interventi in cantiere dopo il 18 maggio 2016, data in cui secondo i bollettini prodotti essa ha proceduto con i lavori di pulizia e allo sgombero del cantiere”. Né egli ha reputato “probante l'attestato di presa in consegna dell'opera sottoscritto dal rappresentante della direzione lavori il 25 maggio 2016”, tale documento non indicando quando i lavori fossero stati ultimati. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza.
L'iscrizione nel registro fondiario di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Per salvaguardare il termine basta che l'iscrizione avvenga a titolo provvisorio (art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e art. 76 cpv. 3 ORF). E nell'istanza di iscrizione provvisoria l'artigiano o imprenditore deve almeno rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76 cpv. 2 ORF). Non occorre una prova piena. È sufficiente addurre elementi idonei a far apparire attendibile la qualità di artigiano o imprenditore, l'entità del lavoro e dei materiali forniti, l'individuazione dell'immobile oggetto dell'intervento, l'ammontare della pretesa e il rispetto del termine per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario. Trattandosi di un sindacato di apparenza, il giudice non deve porre esigenze troppo severe al proposito; nel dubbio, egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca definitiva alla sentenza di merito (RtiD I-2015 pag. 897 consid. 5 con riferimenti). L'iscrizione provvisoria va respinta, in altre parole, solo se il diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare escluso o altamente inverosimile, in particolare quando già a un sommario esame il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC appaia chiaramente decorso (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.26 del 10 agosto 2017, consid. 4 con rinvii).
L'appellante rimprovera al Pretore anzitutto di avere applicato il principio della specialità del pegno senza rapportarsi al caso specifico e ai documenti di causa. A suo parere, anche se in concreto le parti hanno stipulato quattro contratti distinti sulla base di altrettante offerte, i lavori sono stati svolti per il medesimo committente, sono stati eseguiti sullo stesso fondo e in un unico cantiere, facevano parte del medesimo progetto, sono stati svolti a tappe e consegnati tutti nello stesso giorno, sono stati fatturati e liquidati tutti insieme, ragione per cui essi formano un'unità economica. In simili circostanze, secondo l'appaltatore, il termine di quattro mesi per ottenere l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale decorre dalla consegna dell'intera opera deliberata, avvenuta il 25 maggio 2016, di modo che l'istanza di iscrizione presentata il 15 settembre successivo è tempestiva.
a) Dandosi più contratti d'appalto, il termine di quattro mesi prescritto dall'art. 839 cpv. 2 CC decorre per ogni contratto – di regola – dal compimento dei lavori ai quali il singolo contratto si riferisce. Solo qualora i contratti siano tanto embricati da formare nel loro insieme un'unità specifica dal profilo economico e materiale si può considerare che ci si trova di fronte – eccezionalmente – a un lavoro unico. In tal caso l'imprenditore, eseguito l'insieme dei lavori, ha diritto di far iscrivere l'ipoteca legale per l'ammontare della sua intera spettanza (sentenza del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 7.1 con rinvii, in: SJ 2017 I pag. 273; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.26 del 10 agosto 2017 consid. 5b). La giurisprudenza ha ravvisato un'eccezione siffatta, in particolare, nel caso di forniture successive di calcestruzzo o di lavori di scavo successivi o di opere supplementari strettamente connesse a quelle inizialmente previste per un medesimo cantiere (RtiD I-2008 pag. 1037 consid. 6).
b) Nella fattispecie è pacifico che i lavori di allacciamento alle varie condotte, la costruzione dei muri di contenimento e la pavimentazione in granito dell'entrata dell'immobile sono oggetto di quattro distinti contratti stipulati dalle parti sulla base di altrettante offerte (doc. E, I, J e K). Non si disconosce che le opere sono state appaltate dalla stessa committente (la M__________ SA), sono state eseguite sul medesimo fondo, ineriscono a un unico cantiere (la particella n. 2220 RFD), sono state svolte pressoché nello stesso periodo, sono state consegnate lo stesso giorno e sono oggetto di una liquidazione finale unica. Ciò non basta tuttavia, nemmeno a un sommario esame, per ravvisare gli estremi di un solo lavoro specifico, le opere in questione rimanendo perfettamente individuabili e distinguibili, per nulla embricate fra loro. Non formano quindi un'unità funzionale o economica. Né l'esecuzione di muri di contenimento, il raccordo alle condotte del gas o la pavimentazione in granito rientrano – sia pure a un sommario esame – nel quadro dei lavori inizialmente appaltati, consistenti nell'allacciamento del fondo alle canalizzazioni della rete pubblica. In definitiva quindi il Pretore ha concluso a ragione che il compimento dei lavori e l'osservanza del termine andassero esaminati separatamente per i quattro contratti stipulati. Su questo punto l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
a) Per ammissione dell'imprenditore, nella fattispecie i muri di contenimento sono stati ultimati il 4 aprile 2016 (istanza, pag. 3 punto 3), il raccordo alle condotte del gas è stato concluso il 29 aprile 2016 (istanza, pag. 3 punto 4) e i lavori di allacciamento alle canalizzazioni sono terminati il 18 maggio 2016 (istanza, pag. 3 punto 2), quando l'impresa ha eseguito anche “l'asfalto piazzale + rappezzo strada + marciapiede”, come pure la pulizia e lo sgombero del cantiere (doc. F, ultimo foglio). Ciò significa che al momento in cui l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale è avvenuta, il 19 settembre 2016, il termine di quattro mesi previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC era già chiaramente decorso per tutte e quattro le opere (foss'anche di un solo giorno per quanto riguarda le ultime). Certo, il responsabile della direzione lavori ha rilasciato il 25 maggio 2016 una “dichiarazione fine lavori” in cui attesta “la conformità delle opere eseguite dalla ditta” e conferma che “in data odierna i lavori vengono consegnati nel rispetto dei progetti e secondo le offerte presentate e approvate, acconsentendo alla liquidazione degli stessi” (doc. L). Determinante però è la data in cui i lavori sono stati oggettivamente ultimati e sono pronti per la consegna (sentenza del Tribunale federale 5D_116/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.5.2 in: ZBGR/RNRF 2016 pag. 342; I CCA, sentenza inc. 11.2013.26 del 15 luglio 2015 consid. 5a riferimenti), non quella in cui la consegna è avvenuta. E sulla data in cui i lavori sono stati ultimati la dichiarazione non dà alcun ragguaglio.
b) Quanto alla fattura finale del 1° luglio 2016, redatta e allestita dall'istante, essa indizia tutt'al più il fatto che a quel momento i lavori fossero finiti (RtiD II-2006 pag. 707 consid. 5b con rinvii), ma non rende verosimile quando. Ne segue che, in ultima analisi, nessun elemento concreto conforta l'ipotesi che almeno uno dei quattro lavori eseguiti dall'istante sia stato concluso meno di quattro mesi prima dell'iscrizione provvisoria nel registro fondiario. In condizioni del genere il diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare altamente inverosimile già a un sommario esame. Ne segue che, infondato, l'appello è destinato all'insuccesso.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre a AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. AO 3, che si è semplicemente rimesso al giudizio della Camera, non ha diritto invece a indennità.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 47 219.67 raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (sentenza del Tribunale federale 5A_102/2007 del 29 giugno 2007 consid. 1.3), il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. ; – avvocate e ; – ; avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Art. 839 cpv. 2 CC
Iscrizione nel registro fondiario di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
L'iscrizione deve avvenire nel termine di quattro mesi dal compimento dell'opera. Poco importa quando l'opera è stata consegnata al committente (consid. 5a).