Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2017.28
Entscheidungsdatum
16.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2017.28

Lugano, 16 luglio 2018/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2014.108 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 24 marzo 2014 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 24 febbraio 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 13 febbraio 2017;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1957) e AP 1 (1959) si sono sposati a __________ il 26 luglio 1991, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati R__________ (1991) e G__________ (1994), ora maggiorenni. Radiotecnico riqualificato nell'ambito dell'elettronica e dell'informatica, dopo il matrimonio il marito si è occupato della gestione e della digitalizzazione in società attive nel settore odontoiatrico facenti capo al suocero, __________ V__________, per poi dedicarsi dal 2008/2009 all'amministrazione di immobili appartenenti allo stesso __________ V__________, alla moglie e al fratello di lei W__________ V__________, tanto ad __________ (‟C__________ˮ) quanto a __________ (‟Casa R__________ˮ a ) e a __________ (‟Casa D__________ˮ). AP 1, di formazione aiuto dentista, non ha esercitato alcuna attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono separati nell'ottobre del 2011, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 898 RFD, intestata alla moglie) per trasferirsi in una casa poco distante, sempre a __________ (particella n. 798 RFD, proprietà del suocero). Il 19 di­cembre 2011 __________ V ha donato i propri immobili ai figli AP 1 e W__________ V__________ in ragione di metà ciascuno, conservando l'usufrutto della “Casa D__________” a __________. AO 1 ha continuato ad amministrare gli stabili della moglie e del cognato per conto di questi ultimi.

B. Nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 19 dicembre 2013 da AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, tuttora in fase istruttoria (inc. DM.2013.375), l'attrice ha chiesto di ordinare in via cautelare al marito di riconsegnare l'abitazione di __________ (inc. CA.2013.431/432). Con istanza del 24 marzo 2014 AO 1 ha postulato, da parte sua, un contributo di mantenimento cautelare di fr. 15 000.– mensili retroattivamente dal 1° marzo 2013 e uno di fr. 10 000.– men­sili retroattivamente dal 1° gen­naio 2014 in poi, dedotto quanto già versatogli dalla moglie (inc. CA.2014.107/108). Il 31 marzo 2014 egli ha chiesto alla moglie inoltre una provvigione ad litem di fr. 18 900.– (inc. CA.2014.114). Con decreto cautelare del 31 marzo 2014, emesso inaudita parte, il Pretore aggiunto ha obbligato AP 1 a versare al marito un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili a decorrere dall'aprile del 2014 (inc. CA.2014.107). Il 29 aprile 2014 AO 1 è stato licenziato dalla moglie e da W__________ V__________ per il 15 maggio successivo.

C. All'udienza del 17 giugno 2014, indetta per il contraddittorio cautelare, AO 1 ha confermato le sue pretese, notificando prove. La moglie ha proposto al Pretore aggiunto di respingere tali pretese e di revocare il decreto cautelare emesso inaudita parte, offrendo anch'essa prove. In replica e duplica le parti hanno ribadito le loro posizioni. Con decreto cautelare del 24 luglio 2014 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di AP 1 intesa a ottenere che il marito lasciasse l'abitazione di __________ (inc. CA.2013.431). L'istruttoria cautelare è iniziata il 25 lu­glio 2014. Nel settembre del 2015 la moglie ha cominciato a gestire per la società L__________ Sagl di __________, di cui è unica socia e gerente con firma individuale, il bar ‟L__________ˮ ad __________. Chiusa il 15 gennaio 2016 l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato ad arringhe finali. L'istante non ha presentato nemmeno un memoriale conclusivo. In un proprio allegato del 29 marzo 2016 la convenuta ha riaffermato invece il suo punto di vista.

D. Statuendo con decreto cautelare del 13 febbraio 2017, il Pretore aggiunto ha condannato AP 1 a versare al marito un contributo alimentare di fr. 4980.– mensili retroattivamente dal 19 dicembre 2013. Le spese processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 1500.–, sono state poste per un terzo a carico di lei e per il resto a carico del marito, con obbligo di rifondere alla mo­glie fr. 2500.– per ripetibili ridotte (inc. CA.2014.108). La richiesta di provvigione ad litem è stata respinta (inc. CA.2014.114).

E. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24 febbraio 2017 per ottenere che – previo conferimen­to dell'effetto sospensivo – la decisione impugnata sia riformata nel senso di sopprimere il contributo alimentare per il marito e di aumentare a fr. 4000.– l'indennità in suo favore per ripetibili. Con decreto del 2 marzo 2017 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 23 marzo 2017 AO 1 propone di rigettare l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto (fr. 15 000.– mensili dal 1° marzo 2013, fr. 10 000.– mensili dal 1° gennaio 2014), di durata incerta e da calcolare quindi sul­l'arco di ven­t'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 del­l'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto impugnato è stato notificato al patrocinatore della convenuta il 14 feb­braio 2017 (traccia­mento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato il 24 febbraio successivo, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

  1. All'appello AP 1 acclude la propria tassazione 2014, dell'8 febbraio 2017. Non risulta quando la contribuente l'abbia ricevuta, ma è verosimile che il documento non potesse più essere sottoposto al Pretore, il quale ha statuito il 13 febbraio successivo. In ogni modo AO 1 non ne contesta la produzione. Anzi, egli medesimo se ne vale ai fini del giudizio (osservazioni all'appello, pag. 2 in basso). In simili circostanze non v'è ragione dunque perché il documento sia dichiarato irricevibile (v. Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 26 ad art. 317; nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2016.40 del 28 dicembre 2017 consid. 3c).

  2. Litigioso rimane nella fattispecie il contributo alimentare per il marito, che il Pretore aggiunto ha determinato in base al metodo di calcolo “abituale” consistente nel dedurre dal reddito comples­sivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi (in concreto entrambi i figli sono maggiorenni) e suddividendo l'eccedenza del bilancio fami­liare a metà. A tal fine il primo giudice ha accertato che AO 1 non consegue redditi e ha un fabbisogno minimo di fr. 3310.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 574.45, spese dentistiche fr. 50.–, aiuto domestico fr. 700.–, assicurazione contro la respon­sabilità civile e dell'economia domestica fr. 23.60, assicurazione dell'automobile fr. 262.60, onere fiscale fr. 500.–).

Riguardo alla moglie, il Pretore aggiunto ne ha calcolato il reddito in fr. 14 375.– mensili (reddito da immobili fr. 10 375.– mensili, reddito da capitali fr. 4000.– mensili) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 7725.70 men­sili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 825.40, assicurazione ‟mobilio e stabile/RCˮ fr. 181.75, acqua potabile fr. 16.75, tassa d'uso fognatura fr. 31.55, raccolta rifiuti fr. 22.50, aiuto domestico fr. 1500.–, assicurazione dell'automobile fr. 198.15, imposta di circolazione fr. 116.25, assicurazione infortuni fr. 27.60, ‟RC, immatricolazioni, tasse camper e natanteˮ fr. 605.75, onere fiscale fr. 3000.–). Constatata un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 3338.65 men­sili, egli ha fissato così il contributo cautelare per l'istante in fr. 4980.– mensili a decorrere dal 19 dicembre 2013 (fabbisogno minimo, più mezza eccedenza).

  1. In appello le parti non contestano più il metodo di calcolo “abituale” applicato dal Pretore aggiunto per la definizione dei contributi alimentari, consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (méthode du calcul du minumum existentiel élargi avec répartition de l'excédent; zweistufige Methode). Riguardo anzitutto alle proprie entrate, l'appellante fa valere che per determinare il reddito da capitali il primo giudice avrebbe dovuto riferirsi al tasso d'interesse minimo sugli averi di vecchiaia secondo l'art. 12 OPP 2, il quale nel 2017 era del­l'1%, onde in concreto un reddito non superiore a fr. 2000.– mensili. Nel decreto cautelare invece il Pretore aggiunto, non trovando riscontri oggettivi sul reddito generato dal capitale di lei, di circa fr. 2 400 000.– (dati che non risultavano dalle dichiarazioni d'imposta), ha stimato il saggio d'interesse nel 2% e ha quantificato l'introito in fr. 4000.– mensili. Nelle sue osservazioni del 23 marzo 2017 AO 1 definisce le argomentazioni della moglie superate dalla tassazione 2014, da lei medesima prodotta in appello. A ragione. È vero che in mancanza di dati oggettivi sul red­dito da capitali il Pretore aggiunto avrebbe dovuto far capo al saggio previsto dal­l'art. 12 OPP 2 (I CCA, sentenza inc. 11.2015.43 dell'8 agosto 2017, consid. 14e con rimandi), il quale è sceso progressivamente dal­l'1.75% del 2014 fino all'1% del 2017 (art. 12 lett. h, i e j OPP 2). Sta di fatto che la tassazione 2014 della moglie attesta un reddito da titoli e capitali di fr. 56 217.– annui, pari a circa fr. 4684.75 mensili. E tale dato concreto vince le presunzioni dell'art. 12 OPP 2. Il reddito di fr. 14 375.– mensili complessivi calcolato dal Pretore aggiunto passa così a fr. 15 059.75, come fa notare il marito. Su questo punto l'appello manca di consistenza.

Nelle osservazioni all'appello AO 1 chiede che, sempre sulla scorta della tassazione 2014, il reddito complessivo della moglie sia accertato in fr. 17 833.– mensili, giacché al lordo dei contributi provvisionali in suo favore l'autorità fiscale ha accertato entrate annue complessive di circa fr. 214 000.–: fr. 55 217.– da titoli e capitali, fr. 245 889.– da immobili, meno deduzioni di fr. 88 699.– per l'IFD, rispettivamente di fr. 93 549.– per l'imposta cantonale. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che il valore locativo per l'uso proprio di un alloggio è un parametro puramente fiscale, non un reddito realmente conseguito (sentenza del Tribunale federale 5A_891/2013 del 12 mar­zo 2014, consid. 5.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.18 del 28 novem­bre 2017, con­sid. 5a con richiami). Il valore locativo della particella n. 898 di __________ in uso proprio alla moglie (fr. 20 003.– annui secondo la tassazione 2014, 4° foglio), non è quindi un introito effettivo di AP 1. Certo, anche togliendo il valore locativo della casa a __________ le entrate complessive dalla moglie accertate nella tassazione 2014 risultano pur sempre di fr. 15 800.– (arrotondati) ai fini dell'imposta cantonale e di fr. 16 200.– (arrotondati) ai fini dell'IFD. La differenza rispetto a quanto ha accertato il Pretore aggiunto si deve al fatto però che per stabilire il reddito da immobili della moglie il primo giudice ha operato una media delle entrate dei due stabili (la “Casa R__________ˮ a __________ e il “C__________ˮ ad __________) nel 2013 e nel 2014 (doc. P e Q nell'inc. DM.2013.375). AO 1 invoca i dati della nota tassazione 2014, ma non pretende che il criterio della media biennale applicato dal Pretore aggiunto sia erroneo o anche solo criticabile. Al proposito non soccorre pertanto diffondersi.

  1. L'appellante contesta anche l'ammontare del proprio fabbisogno minimo, che sostiene ascendere a fr. 10 064.– mensili (e non solo a fr. 7725.70 come reputa il Pretore aggiunto), poiché alla luce della tassazione 2014 il suo onere fiscale va portato da fr. 3000.– a fr. 5338.– mensili. La rivendicazione non è priva di buon diritto. La tassazione 2014 attesta in effetti un'imposta cantonale annua di fr. 29 387.55 e un'imposta federale diretta di fr. 9667.65, cui va aggiunta un'imposta comunale di poco superiore ai fr. 22 000.– (il moltiplicatore d'imposta nel Comune di __________ è del 75%). Ne deriva un carico fiscale di circa fr. 5100.– mensili. Il fabbisogno minimo dell'appellante assomma di conseguenza a fr. 9825.– mensili (arrotondati).

  2. Per quanto riguarda il marito, l'appellante si duole che il Pretore aggiunto non abbia imputato al medesimo alcun reddito. Essa afferma che il divorzio è ormai ineluttabile, che durante la vita in comune e anche in seguito AO 1 ha sempre lavorato a tempo pieno (e poco importa per chi), che egli non ha figli da accudire e non è affetto da problemi suscettibili di impedirgli

l'esercizio di un'attività lucrativa, onde la legittimità di ascrivergli un guadagno di almeno fr. 5000.– mensili per un'occupazione analoga al­l'ultima attività svolta (quella di amministratore d'immobili). Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto si è limitato a rilevare che, dopo avere esercitato negli anni svariati lavori, in particolare gestendo società e amministrando immobili per conto della famiglia V__________, dal maggio del 2014 “dopo l'esonero di AO 1 dall'incarico di amministratore ad opera di moglie e cognato (v. doc. 1)ˮ egli risulta senza occupazione e senza entrate. Il primo giudice non si è domandato invece se ricorressero i presupposti per imputare al marito un reddito ipotetico.

a) La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che un guadagno ipotetico non va determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata del soggetto (DTF 143 III 235 consid. 3.2; 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018, consid. 11b). Il giudice deve valutare anzitutto se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conse­guibile, te­nendo cal­colo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mer­cato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Un'eccezione ricorre qualora un coniuge abbia ridotto deliberatamente i suoi introiti per recare pregiudizio agli interessi del creditore alimentare, nel qual caso tale coniuge può vedersi imputare senz'altro il guadagno cui ha unilateralmente rinunciato (DTF 143 III 237 in alto), ma tale eventualità è estranea alla fattispecie in esame.

b) In concreto AO 1, nato il 13 agosto 1957, di formazione radiotecnico, si è riqualificato nel ramo elettronico e poi in quello informatico (interrogatorio del 15 dicembre 2015, pag. 1). Attivo nel settore informatico della U__________ SA, dopo il matrimonio egli si è occupato della gestione e della digitalizzazione in società odontoiatriche (anche in Italia) facenti capo al suocero (loc. cit). Dal 2008/2009 egli ha amministrato stabili della famiglia V__________, comprendenti 70–75 appartamenti (loc. cit. pag. 2 a metà), prima per conto del suocero medesimo, poi per conto della moglie e di W__________ V__________, ai quali __________ V__________ ha donato gli immobili. Il 29 aprile 2014 la moglie e W__________ V__________ lo hanno licenziato (doc. 1). A quel momento il suo ultimo stipendio ammontava a circa fr. 4250.– mensili (decreto impugnato, pag. 2 in basso). In seguito AO 1 ha dichiarato di essere stato introdotto per amicizia dall'arch. __________ H__________ nella direzione lavori di alcuni cantieri, ma senza ricevere compensi (interrogatorio del 15 dicembre 2015, pag. 2 in fondo).

c) Se ne desume che, quando è rimasto senza lavoro, AO 1 aveva quasi 57 anni. Contrariamente a quanto sostiene l'interessata, inoltre, già a un sommario esame egli non appariva in buona salute. Era in cura da uno psicologo (__________ P__________ di ) e assumeva psicofarmaci (interrogatorio del 15 dicembre 2015, pag. 2 in fondo). Sentita come testimone, la dott. __________ C di __________, psicologa e psicoterapeuta, ha narrato inoltre di ripetuti crolli psicologici e di depressioni che hanno comportato per il paziente periodi di totale incapacità lucrativa (deposizione del 7 ottobre 2014; si veda anche il certificato medico doc. S). Che attività offra il mercato del lavoro a un uomo in simili condizioni non è dato a divedere. L'appellante sostiene ch'egli poteva cimentarsi in un'occupazione affine a quella esercitata in precedenza, ovvero nell'ambito dell'amministrazione immobiliare. L'enunciato appare però del tutto teorico, ove appena si consideri che la stessa appellante ha licenziato il marito, suo amministratore immobiliare, per manchevolezze (osservazio­ni all'appello, pag. 3 in alto e pag. 7 nel mezzo). Mal si comprende dunque come costui potesse guadagnare fr. 5000.– netti mensili senza alcuna formazione professionale in materia quando lei stes­sa l'ha allontanato (allorché lavorava con un grado d'occupazione non superiore al 50%: memoriale conclusivo, pag. 10 in fondo). Tutt'al più ci si potrebbe domandare se l'appellato non potesse riscuotere indennità di disoccupazione, ma il tema esula dall'attuale contenzioso e non dev'essere vagliato oltre.

  1. Per quanto attiene al fabbisogno minimo del marito, calcolato dal Pretore aggiunto in fr. 3310.65 mensili, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 2048.05 mensili togliendo la spesa per l'aiuto domestico e quella per l'assicurazione dell'automobile. A suo avviso, inoltre, l'onere fiscale di lui va ricondotto a fr. 200.– mensili.

a) Il Pretore aggiunto ha riconosciuto la spesa destinata all'aiuto domestico di fr. 700.– mensili nel fabbisogno minimo di AO 1 ‟per parità di trattamento, analogamente alla moglieˮ (decreto cautelare, pag. 3 a metà). Quest'ultima oppone che il marito non ha reso verosimile alcuna spesa, limitandosi a esporre la cifra di fr. 700.– mensili nel proprio fabbisogno minimo, e soggiunge che la parità di trattamento non giustifica di riconoscere costi inesistenti, per tacere del fatto che un esborso del genere per l'aiuto domestico sarebbe eccessivo, il marito abitando in un appartamento di 70 m². L'argomentazione non manca di pertinenza. Nel fabbisogno minimo di un coniuge invero devono figurare solo spese effettive (sentenza del Tribunale federale 5A_845/2012 del 2 ot­to­bre 2013, consid. 3.1.1 con richiami; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c), non spese cui l'interessato potrebbe anche avere diritto per uguaglianza di trattamento, ma che all'atto pratico non sopporta. In concreto l'istante non ha reso verosimile di retribuire un aiuto domestico, spendendo fr. 700.– mensili. Già per questa ragione quindi la pretesa non poteva essere inserita nel fabbisogno minimo. Non si disconosce che per un aiuto domestico il Pretore aggiunto ha riconosciuto alla moglie fr. 1500.– mensili. A parte il fatto però che in quel caso la spesa appariva verosimile (doc. 7), nelle osservazioni all'appello AO 1 non chiede di espungerla dal fabbisogno minimo di lei. Al riguardo non giova attardarsi.

b) Quanto all'assicurazione dell'automobile, il Pretore aggiunto ha riconosciuto nel fabbisogno minimo del marito fr. 262.60 mensili, rilevando che altre spese correlate all'uso del veicolo devono ritenersi comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, AO 1 non necessitando di una vettura per ragioni di lavoro (decreto cautelare, pag. 3 a metà). L'interes­sata eccepisce che l'assicurazione dell'automobile va tolta dal fabbisogno minimo del marito, il quale non esercita alcuna attività lucrativa (loc. cit., pag. 9). A parte il fatto però che in prima sede essa aveva riconosciuto al coniuge fr. 100.– mensili per tale voce di spesa (memoriale conclusivo, pag. 10 in fondo), l'appellante trascura che nel suo fabbisogno minimo il Pretore aggiunto ha riconosciuto non solo il premio relativo all'assicurazione di un'automobile, ma anche la relativa imposta di circolazione (per comples­sivi fr. 314.40 mensili), senza ch'essa giustificasse in alcun modo l'esigenza di usare un veicolo privato. Per di più, nel fabbisogno minimo dell'appellante il Pretore aggiunto ha inserito una spesa di ben fr. 605.75 mensili per “immatricolazioni e tasse camper e natante”, spesa che non ha alcuna attinenza con il fabbisogno minimo del diritto civile né, tanto meno, con il minimo esistenziale del diritto esecutivo (RtiD II-2017 pag. 780 consid. 6h). L'appellante trovandosi già, sotto questo profilo, manifestamente privilegiata, non è il caso di decurtare oltre il fabbisogno minimo del marito.

c) Relativamente all'onere fiscale di AO 1, il Pretore aggiunto lo ha stimato in fr. 500.– mensili (decreto cautelare, pag. 3 a metà). L'appellante definisce l'importo eccessivo, giacché con le normali deduzioni il marito avrebbe un reddito imponibile di fr. 50 000.– annui, il quale comporta un carico tributario di non oltre fr. 200.– mensili. In realtà il reddito imponibile di fr. 50 000.– annui cui accenna la stessa appellante comporta un onere fiscale di circa fr. 500.– mensili, proprio l'importo stimato il Pretore aggiunto (cfr. https://www3. ti.ch/ DFE/DC/calcolatori/RedditoSostanza.php). E ciò senza considerare la sostanza mobiliare (si vedano le dichiarazioni fiscali 2014 e 2015 richiamate nell'inc. DM.2013.375). Una volta ancora l'appello si rivela quindi destinato all'insuccesso.

  1. Da quanto precede risulta il seguente quadro del bilancio familiare:

Reddito del marito (consid. 6) fr. –.––

Reddito della moglie (consid. 4) fr. 15 059.75

fr. 15 059.75 mensili

Fabbisogno minimo del marito (consid. 7) fr. 2 610.65

Fabbisogno minimo della moglie (consid. 5) fr. 9 825.—

fr. 12 435.65 mensili

Eccedenza fr. 2 624.10 mensili

Metà eccedenza fr. 1 312.05 mensili

L'appellante può conservare per sé:

fr. 9825.– + fr. 1312.05 = fr. 11 137.05 mensili

e dove versare al marito:

fr. 2610.65 + fr. 1312.05 = fr. 3 922.70 mensili,

arrotondati a fr. 3 925.— mensili.

L'appello merita accoglimento entro tali limiti.

  1. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante vede ridurre il contributo alimentare provvisionale da fr. 4980.– a fr. 3925.– mensili, ma non ne ottiene la soppressione. Si giustifica così che sopporti quattro quinti degli oneri processuali e che rifonda alla controparte un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

L'esito del presente giudizio non influisce apprezzabilmente invece sulle spese e le ripetibili le ripetibili di primo grado, che il Pretore aggiunto ha posto per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico della moglie, con obbligo di rifondere a quest'ultima fr. 2500.– per ripetibili ridotte. Il dispositivo sugli oneri processuali del decreto impugnato può dunque rimanere invariato.

  1. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF (sopra, consid. 1), fermo restando che contro decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 decreto cautelare impugnato è così riformato:

AP 1 è condannata a versare a AO 1 dal 19 dicembre 2013, in via cautelare per la durata della causa di divorzio, un contributo alimentare di fr. 3925.– anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese.

Per il resto il decreto cautelare rimane invariato.

  1. Le spese processuali di fr. 3500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per quattro quinti a carico dell'appellante medesima e per il rimanente a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.

  2. Notificazione:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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Gesetze

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