Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2017.25
Entscheidungsdatum
19.06.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2017.25

Lugano 19 giugno 2019/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2016.489 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 29 dicembre 2016 dall'

AP 1 (patrocinato dagli avvocati RA 1 e )

contro

AO 1 (rappresentata dalla succursale e patrocinata dagli avvocati PA 2 ),

giudicando sull'appello del 23 febbraio 2017 presentato dall'avv. AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 21 febbraio 2017 dal Pretore aggiunto;

Ritenuto

in fatto: A. Il 29 dicembre 2016 un collaboratore della , succursale della AO 1, ha informato l'avv. AP 1 che durante la trasmissione “”, in onda ogni sera sul canale __________, avrebbe diffuso un servizio in cui si riferiva dell'emanazione di un atto d'accusa nei suoi confronti per riciclaggio di denaro e favoreggiamento. L'avvocato AP 1 ha adito quello stesso giorno il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché vietasse in via cautelare alla AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di diffondere qualsiasi riferimento idoneo a identificarlo nel procedimento penale oggetto di un atto di accusa emanato il 28 dicembre 2016 dal Procuratore pubblico nei suoi confronti. Alla AO 1 egli ha chiesto inoltre che fosse comminata una multa disciplinare di fr. 5000.– in caso di violazione del divieto, come pure una multa disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno di ritardo nel­l'adempimento di un (non meglio precisato) ordine di cancellazione impartito dal Pretore.

B. Con decreto cautelare emesso quel medesimo 29 dicembre 2016 senza contraddittorio il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha notificato alla AO 1 il divieto di divulgare il nome dell'istante (con eventuali sanzioni in caso di disobbedienza), fissando alla convenuta un termine per formulare osservazioni scritte (inc. CA.2016.490). Con osservazioni del 9 gennaio 2017 la convenuta ha proposto di respingere

l'istanza. In una replica del 23 gennaio 2017 e in una duplica del 2 febbraio 2017 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

C. Statuendo il 21 febbraio 2017, il Pretore aggiunto ha respinto

l'istanza e ha revocato il decreto “supercautelare” del 29 dicembre 2016. Le spese processuali di fr. 400.–, incluse quelle della decisione emessa senza contraddittorio, sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili.

D. Contro il decreto cautelare appena citato l'avv. AP 1 è insorto a questa Camera con un appello il 23 febbraio 2017 inteso a ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere accolta la propria istanza. Con osservazioni del 7 marzo 2017 la AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Il presidente di questa Camera ha concesso all'appello il 9 marzo 2017 effetto sospensivo. In una replica spontanea

del 20 marzo 2017 l'appellante ha ribadito la sua posizione. Altrettanto ha fatto la convenuta in una duplica spontanea del 28 marzo 2017.

Considerando

in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD

II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto cautelare è per­venuto ai patrocinatori del­l'istante il 23 febbraio 2017. Introdotto quello stesso giorno, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

  1. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, riassunte le premesse che disciplinano l'emanazione di provvedimenti cautelari nei confronti dei mass media, ha ravvisato un rischio di pregiudizio particolarmente grave poiché la notizia relativa all'emanazione di un atto di accusa nei confronti dell'istante per riciclaggio e favoreggiamento commessi nell'ambito dell'attività forense può ledere la considerazione sociale e professionale del soggetto. Il primo giu­dice ha ricordato che la tutela di un interesse pubblico preponderante è sì importante nell'attività dei mass media, ma che essa non è un motivo assoluto di giustificazione, alla cronaca giudiziaria che pur risponde a un interesse d'informazione del pubblico contrapponendosi la tutela degli interessi della parte coinvolta.

Ciò posto, a mente del Pretore l'indicazione del nome di un soggetto è nondimeno giustificata qualora aleggi il sospetto di atti penalmente punibili da parte di una persona dell'attualità contemporanea o qualora il prevenuto, a causa della sua posizione nella vita pubblica o della sua funzione pubblica, benefici di una fiducia particolare e l'infrazione si trovi in relazione a tale posizione. Tale è il caso – egli ha soggiunto – per gli avvocati e i notai, i quali sottostanno a un obbligo di autorizzazione da parte dello Stato. Tenuto conto della circostanza che in concreto

l'istante appartiene a una di tali categorie professionali e ponderata la gravità dei reati prospettati nell'atto d'accusa commessi nell'eser­cizio di siffatta attività, il Pretore aggiunto ha ritenuto la diffusione della notizia giustificata dal mandato d'informazione dei mass media, onde un interesse prevalente del pubblico a essere infor­mato anche sul nome dell'istante. Per tali ragioni, in definitiva, egli ha respinto l'istanza e revocato il decreto “supercautelare”.

  1. L'appellante rimprovera al Pretore aggiunto di avere giustificato la diffusione del suo nome limitandosi ad accertare il di lui statuto professionale e il fatto che gli illeciti sarebbero stati commessi nell'ambito dell'attività forense, senza tenere conto del principio di proporzionalità e del suo bisogno di protezione. A suo parere, per divulgare il nome di avvocati i criteri validi in caso di persone assolutamente conosciute devono applicarsi restrittivamente, tanto più che egli non è un legale attivo da decenni sulla piazza luganese e che ‟tutti conosconoˮ. Anzi, a suo dire, egli è un avvocato poco noto, che non rilascia interviste né appare sui giornali. Per l'appellante, inoltre, la sospensione cautelare dall'esercizio della funzione di notaio ha reso caduco l'interesse pubblico a conoscere il nome di lui, ‟le competenti autorità avendo già valutato e predisposto le misure necessarie a tutela della collettivitàˮ.

Secondo l'appellante il servizio che la convenuta intende diffondere informa già il pubblico in modo completo, di modo che l'indicazione della sua identità non aggiungerebbe nulla alla notizia, ma lederebbe solo la sua persona. A fronte di un minimo interesse alla divulgazione del suo nome – egli soggiunge – si contrappongono gli effetti negativi che la notizia ha per lui, giacché oltre a causargli un enorme danno nella considerazione sociale e professionale essa ha importanti ripercussioni economiche. Le conseguenze della diffusione delle sue generalità graverebbero inoltre sui suoi familiari, coinvolgendo in particolare il padre con cui egli divide lo studio legale. In definitiva, a suo parere, la ponderazione degli interessi depone in suo favore, ciò che comporta l'accoglimento dell'istanza e il divieto alla convenuta di diffondere il suo nome.

  1. I presupposti per l'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti di mezzi di comunicazione a carattere periodico sono già stati richiamati dal Pretore. Basti ricordare al riguardo che giusta l'art. 266 CPC il giudice può ordinare un provvedimento del genere soltanto se l'incombente lesione dei diritti dell'istante è tale da poter causare a quest'ultimo un pregiudizio particolarmente grave (lett. a), se manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione (lett. b) e se il provvedimento non appare sproporzionato (lett. c). Le tre esigenze sono cumulative (sentenza del Tribunale federale 5A_915/2015 del 6 luglio 2016 consid. 4 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.35 del 29 dicembre 2017, consid. 4 con rinvii). Trattandosi in particolare di una lesione della personalità, essa è “manifestamente ingiustificata” nel senso dell'art. 266 lett. b CPC ove risulti palese già a un sommario esame (RtiD II-2009 pag. 641 consid. 4). L'illiceità deve riuscire evidente e palmare. Incombe all'istante non solo renderla verosimile, ma farla apparire pressoché certa. In altri termini, la mancanza di ogni giustificazione per la diffusione di un servizio giornalistico suscettivo di ledere la personalità deve risultare evidente e le giustificazioni addotte dal convenuto non devono apparire escluse già di primo acchito (I CCA, sentenza inc. 11.2017.35 del 29 dicembre 2017, consid. 5a con rinvii).

  2. In concreto è litigioso non tanto il fatto che l'ente televisivo intenda diffondere una notizia vera, ossia l'esistenza di un atto d'accusa con cui il Ministero pubblico rinvia a giudizio l'istante per presunti reati commessi nel­l'esercizio della professione di avvocato, quanto la circostanza che nel servizio si intenda precisare nome e cognome di lui. Ora, la missione informativa della stampa garantita dall'art. 17 Cost. non è un motivo assoluto di giustificazione. Una ponderazione degli interessi si impone in ogni singolo caso. Di regola, una giustificazione è data quando il fatto riferito è vero ed è in relazione con l'attività o con la funzione pubblica esercitata dalla persona.

a) Nel caso di cronache giudiziarie – non solo di un processo, ma anche dell'iter procedurale che precede l'eventuale processo (I CCA, sentenza 11.2014.40 del 6 ottobre 2015, consid. 8a con rinvio a Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2ª edizione, pag. 466 n. 1534) – l'interesse del pubblico all'informazione si contrappone all'interesse delle parti coinvolte alla tutela della loro personalità. La cronaca deve descrivere così i fatti in maniera oggettiva ed evitare di ledere inutilmente le persone interessate. Di regola tali cronache avvengono in forma anonimizzata, l'indicazione del nome delle parti poco aggiungendo al valore della notizia. Sussiste tuttavia un interesse preminente all'identificazione del soggetto ove per la sua posizione nella vita pubblica o nella funzione pubblica l'autore benefici di una fiducia particolare e l'infrazione si trovi in relazione con tale posizione. Ciò è il caso, in specie, di persone appartenenti a categorie professionali che godono di una posizione di fiducia qualificata e che sottostanno a un obbligo di autorizzazione, come i medici, gli avvocati o i notai. E gli organi d'informazione possono informare il pubblico della messa in stato di accusa di una tale persona in presenza di interessi pubblici preponderanti, segnatamente se i fatti riferiti permettono di ritenere che tale soggetto costituisca un pericolo importante per un numero elevato di persone (I CCA sentenza 11.2014.40 del 6 ottobre 2015, consid. 8a con rinvii). Fermo restando che dev'essere rispettato, in ogni modo, il principio della proporzionalità.

b) Nella fattispecie è pacifico che l'istante è avvocato e notaio, come pure che i reati di cui egli è accusato (riciclaggio di denaro e favoreggiamento) sarebbero stati commessi nell'ambito di una difesa penale (doc. B). Sussiste quindi un interesse del pubblico a essere informato su atti delittuosi commessi da un avvocato rispetto a una persona che non gode di una posizione di fiducia qualificata. Gli avvocati assolvono una funzione sociale dalla quale derivano responsabilità e doveri specifici. Il pubblico ha il diritto di essere informato pertanto sulla maniera in cui essi esercitano il loro mestiere ove ciò risulti incompatibile con la dignità professionale. L'accresciuto rapporto di fiducia è attribuito agli avvocati dallo Stato quando li autorizza all'esercizio della professione. Accertato il diritto del pubblico all'informazione, occorre ancora esaminare tuttavia se le circostanze del caso specifico giustifichino la pubblicazione di nome e cognome del­l'istante. A tal fine è necessario procedere a una ponderazione dei contrapposti interessi.

c) L'istante ha assunto in concreto la difesa di fiducia di un operatore finanziario soprannominato “il __________”, accusato di malversazioni per una settantina di milioni di franchi. Egli si è esposto così, fosse pure suo malgrado, a un'attenzione particolare che comporta una maggiore esposizione mediatica. Le imputazioni a lui rivolte di riciclaggio di denaro e di favoreggiamento per avere consegnato a terzi “pizzini” ricevuti in carcere dal cliente sono particolarmente gravi e, se veritiere, contrarie alla dignità professionale. La notizia che la convenuta intendeva diffondere si inseriva nel contesto del­l'inchiesta principale, la quale suscita senza dubbio una certa risonanza nell'opinione pubblica ticinese.

d) D'altro canto, l'istante è iscritto nel registro cantonale degli avvocati dal __________ (FUCT __________ del __________) ed è stato ammesso all'esercizio del notariato il __________ (FUCT __________ del __________ pag. ). Non risulta, né è preteso, che egli sia esposto politicamente, che faccia parte di enti o associazioni di interesse pubblico oppure che sia attivo sui social network. Egli non risulta nemmeno essere particolarmente conosciuto, ove si pensi che la convenuta ha prodotto unicamente due estratti da Internet in cui si parla di lui (doc. 2). Quantunque attivo nello studio legale paterno, l'istante non pare dunque essersi costruito una particolare nomea. Inoltre, nonostante il clamore suscitato dalle informazioni sul procedimento penale nei confronti del “”, non consta che egli abbia rilasciato interviste o sia apparso in organi di informazione o si sia presentato sotto una qualsiasi forma quale avvocato del “fiduciario di __________”. In sintesi, l'istante non è noto né identificabile dal pubblico.

e) Alla luce di quanto precede, ponderati i contrapposti interessi nel caso specifico, se la notizia sull'emanazione di un atto d'accusa nei confronti di un avvocato luganese per fatti non strettamente privati, ma riconducibili all'esercizio della profes­sione, si giustifica per la funzione da lui esercitata, l'indicazio­ne di nome e cognome poco o punto sussidia al valore della notizia. Di fronte a un avvocato semisconosciuto, il rispetto della sfera privata legato all'identità va tutelato sep­pure l'informazione riferisca di presunti reati commessi nel­l'esercizio della professione. Senza dimenticare che l'istante beneficia tuttora della presunzione d'innocenza. La divulgazione della notizia nella forma prospettata dalla convenuta, pur non sconfinando in mera curiosità, appare quindi sproporzionata e comporta per il soggetto gravi ripercussioni qualora le accuse si rivelassero infondate. A maggior ragione ove si pensi che nel frattempo, notoriamente, il procedimento penale nei confronti dell'istante è stato sospeso e l'atto d'accusa rinviato al Ministero pubblico per accertare preliminarmente la posizione del fiduciario. Né l'esercizio della professione di avvocato da parte dell'istante sembra comportare un serio pericolo, tanto meno dopo la sospensione cautelare dall'esercizio del notariato decretata il 10 agosto 2016 dalla Commissione per il notariato del Tribunale di appello (doc. E). La convenuta, infine, neppure pretende che la divulgazione del nome dell'istante sia necessaria per fugare rischi di confusione.

f) Quanto al precedente invocato dalla convenuta come “caso identico”, esso si distingue in realtà da quello in rassegna già per il fatto che nella causa giudicata da questa Camera il 6 ottobre 2015 (inc. 11.2014.40) la professionista coinvolta chiedeva di non diffondere la notizia come tale e non solo di non divulgare il suo nome. Essa, inoltre, era anche membro della direttiva di un partito politico ed era stata candidata all'elezio­ne del consiglio comunale di __________. Tale notorietà non è manifestamente data in concreto.

g) In definitiva la mancanza di una verosimile giustificazione per la diffusione di un servizio giornalistico suscettibile di ledere la personalità dell'istante appare manifesta. Non si tratta di censurare la notizia come tale, ma di tutelare anche il legittimo interesse di un soggetto che ha diritto di non vedersi inutilmente offeso dalla pubblicazione del proprio nome. D'altro lato tale misura non pregiudica gli interessi dell'organo di comunicazione, il quale non è impedito di divulgare le informazioni essenziali sul procedimento penale in corso, salvo omettere i riferimenti che consentano l'identificazione del­l'istante. Per il resto il requisito del grave pregiudizio, accertato dal Pretore aggiunto, non è rimesso in discussione dalla convenuta. Il fatto di indicare nel servizio il nome dell'istante, rischiando di cagionare – come detto – un pregiudizio particolarmente qualificato per rapporto a un servizio trasmesso in forma anonimizzata, legittima di conseguenza l'accoglimento dell'appello e la riforma del decreto impugnato.

  1. Le spese processuali e le ripetibili seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) in entrambi i gradi di giurisdizione.

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi

decide: I. L'appello è accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:

  1. L'istanza è accolta, nel senso che alla AO 1, __________, è vietato in via provvisoria di pubblicare o diffondere in altro modo nei suoi servizi il nome dell'avv. AP 1 quale imputato in relazione all'atto di accusa del 28 dicembre 2016 (inc. ACC 198/2016) emanato nei suoi confronti.

  2. Ogni contravvenzione al divieto che precede può essere sanzionata:

a) per disobbedienza a ordine dell'autorità giusta l'art. 292 CP, secondo cui “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”;

b) con una multa disciplinare di fr. 5000.– in virtù dell'art. 343 cpv. 1 lett. b CPC;

c) con una multa disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento.

All'istante è assegnato un termine di 30 giorni per introdurre l'azione di convalida nel senso dell'art. 263 CPC, con la comminatoria che il provvedimento decadrà in caso di inosservanza del termine.

Le spese processuali di complessivi fr. 400.–, comprese quelle del decreto “supercautelare” del 29 dicembre 2016, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.

II. Le spese di appello di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

– avvocati e ; – avvocati e .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

15

Cost

  • art. 17 Cost

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 263 CPC
  • art. 266 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 343 CPC

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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