Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2017.105
Entscheidungsdatum
05.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2017.105

Lugano 5 luglio 2019/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa DM.2014.94 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 31 marzo 2014 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 20 novembre 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 ottobre 2017 e sull'appello incidentale dell'8 maggio 2018 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 12 agosto 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 20 settembre 2006 da AP 1 (1972) ed AO 1 (1968), omologando un accordo sugli effetti accessori in virtù del quale, senza stabilire contributi di mantenimento fra coniugi, il marito si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 3100.– mensili indicizzati (assegni familiari non compresi) per il figlio N__________ (nato il 3 gennaio 2007) fino alla maggiore età o al termine della prima formazione appropriata. Il figlio è stato affidato alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, riservato il più ampio diritto di visita paterno e garantito l'assetto minimo di un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alla domenica sera e di quattro settimane di ferie l'anno. Tale sentenza è passata in giudicato (inc. OA.2010.494).

B. Ai tempi del divorzio AP 1 era presidente della direzione della Banca __________ del . Dimessosi per la fine di febbraio 2014 e annunciatosi alla cassa di disoccupazione (dal 1° marzo al 10 settembre 2014), egli ha trovato un nuovo impiego, sempre come presidente della direzione, presso la Banca __________ del __________ dall'11 settembre 2014 al 31 maggio 2016, salvo essere nuovamente licenziato. Dopo un ulteriore periodo di disoccupazione, AP 1 lavora dal 1° marzo 2018 come collaboratore tecnico per i servizi generali del Dipartimento del . AO 1 è alle dipendenze dell'Ispettorato __________ come revisore __________ al 60%. Nel frattempo, il 3 settembre 2012, AP 1 si è risposato con __________ D (1975), da cui ha avuto una figlia, M, nata il 28 luglio 2014.

C. Il 31 marzo 2014 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando una modifica della sentenza di divorzio per ottenere l'estensione del diritto di visita (a un giorno supplementare infrasettimanale e a una settimana di vacanza aggiuntiva). Egli ha chiesto inoltre la soppressione del contributo alimentare per N__________ (o, in subordine, la sua riduzione a fr. 420.– mensili) per l'aprile del 2014, la riduzione del medesimo a fr. 420.– mensili per il maggio del 2014, di nuovo la soppressione dal giugno del 2014 al 31 maggio 2016 (con obbligo per la madre di versargli fr. 235.– mensili) e la fissazione del contributo a suo carico dopo di allora a fr. 235.– mensili (assegni familiari non compresi). Analoga soppressione o riduzione (a importi varianti da fr. 300.– a fr. 1540.– mensili) dell'onere alimentare egli ha sollecitato già in via cautelare.

D. All'udienza del 15 maggio 2014, indetta per il tentativo di conciliazione e per il contraddittorio cautelare, il Pretore ha constatato l'impossibilità di un'intesa, di modo che ha impartito all'attore un termine di dieci giorni per completare la petizione. Quanto all'istanza cautelare, AP 1 vi ha rinunciato, ciò di cui il primo giudice ha preso atto, stralciando seduta stante la procedura dal ruolo per desistenza (inc. CA.2014.113).

E. AP 1 ha integrato il 16 giugno 2014 la petizione, instando (oltre che per la menzionata estensione del diritto di visita) per la riduzione del contributo alimentare in favore del figlio a fr. 400.– mensili dall'aprile al maggio del 2014, la soppressione del medesimo dal giugno del 2014 al dicembre del 2019 (con obbligo per la convenuta di corrispondergli un contributo variante da fr. 190.– a fr. 200.– mensili dal giugno del 2014 al maggio del 2016), la riduzione del contributo a fr. 40.– mensili dal gennaio del 2020 al luglio del 2021 e a fr. 50.– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età di N__________ (assegni familiari non compresi). Nella sua risposta del 17 ottobre 2014 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. L'attore ha replicato il 5 dicembre 2014, ribadendo le proprie richieste. La convenuta ha rinunciato a duplicare. Alle prime arringhe dell'11 febbraio 2015 le parti hanno reiterato le rispettive posizioni e notificato prove.

F. In esito a una nuova istanza cautelare presentata il 31 luglio 2014 da AP 1, con decreto del 20 agosto 2015 il Pretore ha ridotto il contributo alimentare per N__________ dall'8 gennaio al 30 giugno 2015 a fr. 3020.– mensili (assegni familiari non compresi), ponendo le spese processuali di fr. 2000.– per nove decimi a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, cui l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 2500.– per ripetibili ridotte (inc. CA.2014.300).

G. L'istruttoria, nell'ambito della quale è stato delegato alla psicologa __________ __________ __________ V__________ l'ascolto del figlio, è terminata il 2 marzo 2017. Alle arringhe finali del 20 giugno 2017 l'attore ha precisato le proprie richieste, nel senso di ridurre il contributo alimentare per N__________ a fr. 200.– mensili (assegni familiari non compresi) dall'aprile del 2014 fino alla maggiore età del figlio, mentre la convenuta ha ribadito il proprio punto di vista.

H. Statuendo l'11 ottobre 2017, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ridotto il contributo di mantenimento a carico dell'attore a fr. 2650.– mensili indicizzati (assegni familiari non compresi) dall'agosto del 2014 fino alla maggiore età del figlio o fino al termine di una prima formazione appropriata. Le spese processuali di fr. 7000.– (comprese le spese per l'ascolto del figlio di fr. 800.–) sono state poste per un quinto a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 5600.– per ripetibili ridotte.

I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 novembre 2017 per ottenere la riforma del giudizio impugnato, nel senso di veder ridurre a fr. 200.– mensili (assegni familiari non compresi) il contributo alimentare per il figlio dal 1° aprile 2014 fino alla maggiore età e di condizionarne l'indicizzazione al fatto che il suo reddito sia adeguato al rincaro in ugual misura. Contestualmente egli postula la riduzione delle spese processuali di primo grado a fr. 2000.– e il loro addebito alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

L. Nelle sue osservazioni dell'8 maggio 2018 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di respingere integralmente la petizione, ponendo le spese processuali e le ripetibili (di fr. 7000.–) di primo grado a carico dell'attore, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle fr. 5000.– per ripetibili di appello. L'11 giugno 2018 AP 1 ha replicato spontaneamente, confermandosi nelle proprie conclusioni, e il 4 luglio 2018 ha proposto di respingere l'appello incidentale. Il 28 gennaio 2019 egli ha comunicato che sua moglie, licenziata dalla __________ SA di __________, è stata assunta dal 15 ottobre 2018, dopo un mese di disoccupazione, dalla __________ Sagl di __________ con un tasso di occupazione dell'80%.

M. Nel frattempo, in parziale accoglimento di una nuova istanza cautelare dell'11 giugno 2018 con cui AP 1 chiedeva di ridurre in pendenza dell'appello il contributo alimentare per N__________ a fr. 1540.– mensili (assegni familiari non compresi) dal luglio del 2018, il Pretore ha ridotto (sic) con decreto cautelare del 25 gennaio 2019, rettificato il 30 gennaio seguente, l'onere alimentare a carico di lui a fr. 2660.– mensili dall'ottobre del 2018 in poi, assegni familiari non compresi (inc. CA.2018.216).

Considerando

in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019, consid. 1 con rinvii). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste rag­giungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove si consideri che controversa davanti al Pretore era la riduzione del contributo alimentare per N__________ da fr. 3100.– a fr. 200.– mensili dal 1° aprile 2014 almeno fino alla maggiore età (il 3 gennaio 2025). Ne segue, sotto questo profilo, la ricevibilità dell'appello principale.

  1. Quanto alla tempestività dell'appello principale, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attore il 19 ottobre 2017. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 18 novembre 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto lunedì 20 novembre 2017, ultimo giorno utile, il ricorso in esame è pertanto tempestivo. Entro il termine fissato dal presidente di questa Camera (il 18 e il 29 dicembre 2017) è stato depositato anche il memoriale del 15 febbraio 2018 che l'attore ha presentato in sostituzione di quello, prolisso, del 20 novembre 2017. Tempestivo è altresì l'appello incidentale. La risposta all'appello principale andava presentata entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato notificato al patrocinatore della convenuta il 28 marzo 2018. Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino all'8 aprile 2018 (incluso) in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto l'8 maggio 2018, ultimo giorno utile (timbro postale sulla busta d'intimazione), sotto questo profilo anche l'appello incidentale è ammissibile.

  2. Il 16 aprile 2018 l'appellante principale ha prodotto un conteggio di stipendio del marzo 2018 riguardante la sua nuova attività per l'amministrazione cantonale. Alla replica spontanea dell'11 giugno 2018 egli ha compiegato inoltre la risoluzione governativa di assunzione del 31 gennaio 2018, un contratto del 26 aprile 2018 per l'uso di posteggi dell'amministrazione cantonale, una stima dell'onere fiscale, la conferma d'iscrizione 26 giugno 2017 della figlia M__________ alla scuola dell'infanzia “” di , un'informativa del 12 ottobre 2017 sul servizio “pre e doposcuola scolastico” con elenco dei pagamenti dovuti per quel servizio dal settembre 2017 al marzo 2018, una fattura del 29 settembre 2017 per la custodia di tre giorni della figlia da parte della struttura “” di __________ e una lettera dell'11 giugno 2018 in cui l'avv. __________ illustrava all'avv. PA 1 le ragioni che avevano portato al (secondo) licenziamento dell'attore. Il 28 gennaio 2019 l'appellante principale ha esibito altresì copia del contratto di lavoro che legava __________ P alla __________ SA, un conteggio relativo alle indennità di disoccupazione riscosse dalla medesima nel settembre del 2018 e copia del nuovo contratto di lavoro che lega la moglie alla __________ Sagl dal 15 ottobre

Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Documenti relativi alla situazione di figli minorenni – come in concreto – sono invece sempre ammissibili, senza riguardo ai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui appaiono di rilievo per il giudizio, gli atti in questione saranno pertanto vagliati in appresso.

  1. Litigiosa rimane, in questa sede, la riduzione del contributo alimentare dovuto da AP 1 per il figlio N__________. Nella sentenza impugnata il Pretore, richiamati i principi che disciplinano la modifica di un contributo alimentare in favore di figli minorenni, ha accertato anzitutto che il reddito netto dell'attore

ha subìto una contrazione, passando progressivamente da

fr. 14 340.– mensili il giorno del divorzio a fr. 7958.50 mensili dopo il secondo licenziamento. A prescindere da ciò – egli ha soggiunto – è intervenuto nel frattempo un importante fatto nuovo, ovvero la nascita della figlia M__________ il 28 luglio 2014. Il Pretore non ha appurato invece quale fosse il fabbisogno minimo dell'attore al momento del divorzio, nulla essendo stato allegato al riguardo. Nondimeno – egli ha proseguito – la nascita di M__________ ha comportato un sicuro aumento di quel fabbisogno.

Quanto alla seconda moglie dell'attore, il Pretore ha accertato che essa consegue redditi per fr. 3208.15 mensili (fr. 2608.15 dall'attività lucrativa al 60% e fr. 600.– dalla locazione di un suo appartamento a __________), assume la metà delle spese per l'abitazione coniugale e riesce a coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 2787.55 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.–, metà degli oneri ipotecari e delle spese condominiali fr. 398.70 [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro della figlia], pasti fuori casa fr. 120.–, metà del­l'assicurazione RC privata fr. 37.15, premio della cassa malati fr. 435.90, leasing dell'automobile fr. 196.20, assicurazione RC dell'automobile fr. 141.40, imposta di circolazione fr. 35.–, spese di trasferta __________ fr. 67.20, oneri ipotecari __________ fr. 206.90, spese condominiali di __________ fr. 291.15, assicurazione RC domestica di __________ fr. 7.95).

In merito al fabbisogno in denaro della figlia M__________, il primo giudice lo ha calcolato in fr. 869.70 mensili sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orienta­mento professionale del Canton Zurigo, adattando il costo tabellare dell'alloggio a quello effettivo della madre e deducendo gli assegni familiari, mentre ha scartato l'ipotesi di un contributo di accudimento, anche perché dal settembre del 2018 M__________ avrebbe frequentato a tempo pieno la scuola dell'infanzia. Da ciò il Pretore ha desunto che con il proprio reddito __________ P__________ riesce a coprire fr. 420.60 del fabbisogno mensile di M__________, la differenza (fr. 450.– mensili) dovendo essere garantita dal padre. Onde la riduzione dell'onere alimentare a carico di lui da fr. 3100.– a fr. 2650.– mensili, ciò che tiene conto anche del quasi dimezzamento delle entrate dell'attore, il quale per provvedere negli anni al mantenimento della famiglia ha dovuto far capo alla propria sostanza mobiliare, che nel 2014 ammontava a fr. 300 000.–.

Il Pretore ha escluso invece un'ulteriore riduzione dell'onere alimentare in virtù di un diritto di visita più esteso rispetto alla norma. Egli ha ricordato che la sentenza di divorzio prevedeva le più ampie relazioni personali fra padre e figlio. Di conseguenza, quand'anche tali relazioni si estendessero (nella misura di una sera infrasettimanale e di una settimana di vacanza all'anno) da anni oltre l'assetto minimo fissato, non sussiste un notevole mutamento delle circostanze che giustifichi un'ulteriore modifica del contributo alimentare per N__________.

  1. I criteri che disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati in una sentenza di divorzio per figli minorenni sono già stati riassunti dal Pretore e partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5, II-2015 pag. 790 consid. 6 con riferimenti; I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019, consid. 4). Al proposito basti rammentare che una modifica è possibile ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Essa presuppone, concretamente, che la situazione economica del­l'uno o dell'altro genitore sia cambiata in modo sostanziale e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di “correggere” la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_400/2018 del 28 agosto 2018 consid. 3). Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (o al momento in cui il contributo è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione.

In altri termini, il giudice non deve fissare il contributo ex novo, ma valutare equitativamente in che modo il cambiamento invocato si ripercuota sulla sentenza originaria o su quella in cui il contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta. Sapere poi in che misura ciò giustifichi la soppressione o la riduzione della rendita non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD

II-2015 pag. 790 n. 7c, I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d e 4 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.65 del 12 marzo 2019, consid. 3). Accertate simili condizioni, egli ridefinisce il contributo, aggiornando i criteri di calcolo adottati nel giudizio anteriore (DTF 137 III 606 consid. 4.1 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_400/2018 del 28 agosto 2018, consid. 3 con riferimenti; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019, consid. 4).

I. Sull'appello principale

  1. L'appellante principale contesta anzitutto, nel suo farraginoso e a tratti oscuro memoriale (30 pagine fitte e informi a fronte di una sentenza impugnata di 9 pagine), l'accertamento del proprio reddito dal gennaio del 2017, facendo valere ch'egli percepiva una piena indennità di disoccupazione dall'inizio di quell'anno e non solo dal febbraio, come avrebbe ritenuto il primo giudice. Oltre a ciò, egli rileva che l'indennità di disoccupazione ammontava a fr. 7875.– mensili invece dei fr. 7958.– che figurano nel giudizio impugnato.

La prima doglianza cade manifestamente nel vuoto, il Pretore avendo considerato anche per il gennaio del 2017 la medesima indennità di disoccupazione, pur precisando che per quel mese si aggiungevano le indennità per perdita di guadagno dell'assicurazione malattia di fr. 1589.20 (sentenza impugnata, pag. 5 con riferimento al doc. EEEEE). In merito alla seconda censura, sarà anche vero che l'indennità media di disoccupazione (calcolata su 21.70 giorni di lavoro e non su 22 giorni come nel gennaio del 2017: doc. DDDDD) assommasse a fr. 7875.– mensili nel periodo in cui l'attore è rimasto senza lavoro la seconda volta. L'obiezione è, comunque sia, fuori argomento. Il primo giudice non ha ridotto invero l'onere contributivo a carico di AP 1 per la contrazione del suo reddito, bensì perché in difetto di ogni indicazione sul fabbisogno minimo delle parti al momento del divorzio egli non aveva potuto confrontare la situazione originaria con quella al momento della decisione, se non per quanto riguardava l'aumento del fabbisogno minimo dell'attore dovuto alla nascita di M__________, su cui si tornerà in appresso.

Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare a più riprese, del resto, una contrazione delle entrate non basta – da sé sola – per rendere verosimile un peggioramento finanziario. Decisivo è in concreto il raffronto tra la situazione economica delle parti (reddito e fabbisogno) il 12 agosto 2010, momento in cui è stata omologata la convenzione sugli effetti del divorzio, e la situazione il 31 marzo 2014 (reddito e fabbisogno), quando l'attore ha intentato causa per ottenere la modifica del contributo alimentare. Spettava a lui, che ne chiede la riduzione, recare i dati necessari per tale raffronto (I CCA, sentenze inc. 11.2017.65 del 12 marzo 2019 consid. 6b e inc. 11.2012.2 del 9 settem­bre 2013, consid. 6 con rinvii). Invece, come ha rilevato il Pretore, tutto si ignora sul fabbisogno minimo che le parti avevano posto a fondamento della convenzione di divorzio, non bastando a ciò il rinvio parziale, in questa sede, alle dichiarazioni formulate in una pregressa procedura a protezione dell'unione coniugale. Che quel fabbisogno sia mutato è verosimile, come ha ritenuto il primo giudice in seguito alla nascita di M__________. Mancando tuttavia gli elementi essenziali per definire il fabbisogno originario delle parti, un paragone tra la nuova situazione e la situazione anteriore riesce oggettivamente impossibile. L'attore non può dunque dolersi dell'operato del Pretore.

  1. Considerazioni analoghe valgono per l'obiezione dell'appellante secondo cui il Pretore avrebbe disatteso l'art. 286 cpv. 2 CC per avere ravvisato una modifica rilevante e duratura delle circostanze solo dalla nascita di M__________ e non già dal 1° aprile 2014, in esito alla perdita del lavoro da parte sua. Richiamata la giurispru­denza, secondo cui un periodo di disoccupazione di oltre quattro mesi non può più dirsi di breve durata (sentenza del Tribunale federale 5P.445/2004 del 9 marzo 2005, consid. 2.3), l'appellante principale asserisce che, avendo egli riscosso in media indennità di disoccupazione di fr. 7404.70 mensili dal 1° marzo al 31 agosto 2014, le sue entrate sono diminuite del 51% e hanno integrato un mutamento rilevante e duraturo delle circostanze già dal secondo mese di disoccupazione. Per tacere del fatto però che egli non spiega come mai nel suo caso si giustificherebbe un dimezzamento del periodo di attesa (da quattro a due mesi) stabilito dalla giurisprudenza testé evocata, egli trascura una volta di più che il Pretore ha fatto decorrere la modifica solo dalla nascita di __________ per l'impossibilità di confrontare le situazioni anteriori e attuali delle parti. Al proposito non giova dunque ripetersi.

  2. Sostiene l'appellante principale che il calcolo del contributo per N__________ andrebbe rifatto ex novo, previo accertamento del fabbisogno suo e del figlio, tenendo conto della partecipazione finanziaria della madre, giacché a suo dire – rispetto al momento del divorzio – le circostanze sarebbero mutate a tal punto da rendere impossibile un raffronto tra situazioni tanto diverse fra loro. Così argomentando, egli dimentica nondimeno che la modifica ragguardevole e duratura della situazione econo­mica dell'una o dell'altra parte rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato configura il presupposto necessario, ma non sufficiente, per adattare l'onere di mantenimento alle nuove circostanze, il contributo dovendo essere in tal caso ridefinito secondo i criteri adottati nel calcolo iniziale (sopra, consid. 5; analogamente: Fountoulakis/Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 6a edizione, n. 7c ad art. 286). Tale modifica non permette di fare astrazione da tale raffronto per il solo fatto che le parti non hanno recato – come incombeva loro – gli elementi necessari per rendere possibile un paragone serio. Su questo punto l'attore va rimesso alle sue responsabilità.

  3. Ciò posto, AP 1 non può invocare una violazione dell'art. 286 segg. CC e l'intangibilità del proprio fabbisogno minimo, rimproverando al Pretore di non avere accertato quest'ultimo dato in spregio dei nuovi art. 287a CC e art. 301a CC, i quali imporrebbero di correggere una situazione divenuta “inammissibilmente lacunosa”. A parte il fatto che egli non rende verosimile nemmeno in questa sede quali fossero i fabbisogni minimi posti dalle parti a fondamento della convenzione di divorzio, egli non può biasimare il primo giudice per non avere accertato elementi indispensabili che spettava alle parti recare. Che le entrate dell'attore siano diminuite è stato riconosciuto anche dal Pretore, né la nuova ripartizione del margine disponibile di lui fra due figli o l'eventuale riduzione della sostanza e dei costi dell'alloggio della convenuta appaiono ledere il minimo esistenziale del debitore alimentare secondo il diritto esecutivo. Anche in proposito l'appello principale si rivela così destinato così all'insuccesso.

  4. L'appellante principale si duole di una disparità di trattamento rispetto al figlio, facendo valere che di fronte a entrate per fr. 7875.– mensili (ora ulteriormente diminuite a fr. 6719.20, compresa la quota di tredicesima [doc. 1 di appello]) e a un fabbisogno minimo attuale variante da fr. 5480.– a fr. 6424.85 mensili, egli è costretto a intaccare tale fabbisogno per finanziare il contributo di mantenimento in favore di N__________ e il mantenimento di M__________. Senza contare, egli prosegue, che la sua sostanza è scesa da fr. 250 000.– al momento della petizione a fr. 150 000.– nel 2015, mentre gli averi del figlio ammontano ad almeno fr. 172 000.–.

In realtà l'attore sembra dimenticare che nella commisurazione del contributo alimentare per i figli un debitore alimentare risposatosi nel frattempo può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, e per di più limitato alla sua persona (DTF 140 III 339 consid. 4.3, 137 III 62 consid. 4.2.1; RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019, consid. 10). Che in concreto il minimo esistenziale non gli sia garantito non è preteso neppure AP 1 (replica dell'11 giugno 2018, pag. 6). Per quel che è della sostanza, a prescindere dal fatto che il conto bancario presso la Banca __________ , cui accenna l'appellante principale, risulta intestato agli ex coniugi e non al figlio N (doc. 14), l'attore dimentica che ove il reddito da attività lucrativa e quello della sostanza non bastino più per garantire il mantenimento al quale il creditore alimentare aveva diritto secondo la sentenza di divorzio, il giudice può imporre al debitore di far capo al proprio patrimonio, anche se prima della separazione egli non attingeva al capitale (analogamente: DTF 138 III 289; I CCA, sentenza inc. 11.2017.65 del 12 marzo 2019, consid. 3). Ciò posto, al riguardo l'appello principale manca di consistenza.

  1. Né l'attore può lamentare una disparità di trattamento tra figli nati da matrimoni diversi per il fatto che il Pretore, pur dovendo riconoscere a entrambi i figli un identico tenore di vita e contributi di mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai loro fabbisogni in denaro, ha garantito a N__________ un contributo alimentare triplo rispetto a quello assicurato all'altra figlia (di fr. 869.70 mensili, assegni familiari non compresi), alla quale per altro nemmeno ha riconosciuto i costi dell'asilo nido. Riguardo alla pretesa disparità di trattamento, invero, il contributo alimentare per N__________ – diversamente da quello per M__________ – è stato liberamente pattuito dalle parti al momento del divorzio. Né consta che il fabbisogno in denaro di M__________ non sarebbe garantito, ciò che neppure AP 1 pretende. Sui costi dell'asilo nido si tornerà oltre, in relazione al calcolo del fabbisogno in denaro di M__________ (consid. 15).

  2. L'appellante principale censura una disuguaglianza di trattamento per rapporto alla convenuta. Mentre lui è tenuto a intaccare il proprio fabbisogno minimo e la propria sostanza per sovvenire agli obblighi di mantenimento, AO 1 sarebbe esentata – a dispetto degli importanti cambiamenti intervenuti – da ogni partecipazione finanziaria al mantenimento di N__________ e dalla messa a frutto della piena capacità lucrativa, quan­tunque il figlio abbia ormai compiuto dieci anni. Una volta di più, tuttavia, l'impossibilità oggettiva di determinare se il mantenimento in esame denoti uno squilibrio fra i genitori rispetto alle circostanze prese in considerazione nella sentenza di divorzio non consente di approfondire la doglianza.

  3. L'appellante principale non può valersi di un'inammissibile disparità di trattamento tra la convenuta e la sua seconda moglie per la circostanza che __________ P__________, pur dovendosi occupare di una figlia piccola, ha dovuto riprendere un'attività lavorativa (prima al 100% poi al 60%) per sopperire anche alla mancata partecipazione al mantenimento in denaro di N__________ da parte della di lui madre. L'attore invoca a sostegno della sua tesi l'allora prassi del Tribunale federale, stando alla quale un genitore con prole poteva essere tenuto, di regola, a intraprendere o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio (cadetto) a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età (DTF 115 II 10 consid. 3c). Tale prassi però – modificata nel frattempo (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6) – non si applicava nel caso in cui, dopo la separazione dei coniugi, nascesse un figlio non comune (I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 10c). L'appellante principale disconosce poi che, dovendosi ridefinire il contributo alimentare in favore di un figlio minorenne nel caso in cui il padre si sia risposato nel frattempo e abbia avuto altri figli, la situazione del nuovo coniuge non entra per principio in linea di conto (RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7a, ribadito in: RtiD I-2014 pag. 737 consid. 6). L'appello principale cade dunque, una volta ancora, nel vuoto.

  4. Manifestamente irricevibile, siccome priva di motivazione, è la doglianza con cui l'appellante principale contesta laconicamente, reputandole discriminatorie e lesive degli art. 8 e 14 CEDU, la giurisprudenza federale che fissa – di regola – in quattro mesi il periodo di disoccupazione necessario per ravvisare una modifica rilevante e duratura delle circostanze (sopra, consid. 7), quella che vincola la modifica del contributo alimentare a un raffronto tra la situazione anteriore e la situazione successiva (DTF 137 III 604 consid. 4.1.1), quella che garantisce al debitore alimentare risposatosi unicamente il minimo esistenziale del diritto esecutivo, quella cantonale (invalsa da oltre un ventennio: Rep. 1994 pag. 301 consid. 5) che si ispira alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo per calcolare il fabbisogno in denaro di un figlio minorenne e quella (pubblicata in RtiD I-2013 pag. 718 consid. 7) che conferisce al genitore non affidatario il diritto di dedurre dal contributo di mantenimento la quota del vitto e della cura e educazione del figlio ch'egli assume in misura notevolmente maggiore del consueto. Per contestare una prassi giudiziaria consolidata non basta invocare una pretesa discriminazione, ma occorre confrontarsi criticamente con gli argomenti che l'hanno fondata. In concreto non v'è traccia di un simile raffronto. Al riguardo il ricorso sfugge a ogni disamina.

  5. Per quel che è del fabbisogno in denaro di M__________, l'appellante principale chiede di portarlo da fr. 869.70 a fr. 1490.– mensili dall'agosto del 2014 al dicembre del 2016, a fr. 1440.– mensili fino al luglio del 2020 e a fr. 1585.– mensili in seguito, tenendo conto di una riduzione del 30% sui valori tabellari delle raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, assegni familiari non compresi. Ove invece tale riduzione percentuale non entrasse in linea di conto, egli chiede di aumentare quegli importi del 30%.

a) AP 1 imputa anzitutto al Pretore di non avere ridotto i valori delle citate raccomandazioni per calcolare il debito mantenimento della figlia. Egli non disconosce che da quando i fabbisogni ivi indicati non sono più commisurati al costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma si rapportano a valori medi nazionali, questa Camera ha rinunciato ad adattarli verso il basso. Ciò nondimeno, egli postula una riduzione del 30% dei valori tabellari per garantire l'applicazione uniforme del diritto federale. Lo stesso Tribunale federale – egli precisa – ha già avuto modo di ritenere giustificata in DTF 103 V 55 una riduzione del 25% di quei dati, non reputandoli indicativi delle spese strettamente necessarie per il mantenimento di un figlio, mentre in sentenze più recenti ha rilevato che, pur potendo rappresentare un buon punto di partenza, le citate raccomandazioni vanno affinate per tenere conto dei bisogni specifici di un figlio, come pure della capacità contributiva dei genitori. Tant'è – egli epiloga – che nel Canton Friburgo i parametri tabellari sono ridotti generalmente del 25%.

A prescindere dal fatto che la giurisprudenza elaborata nella DTF 103 V 55 è stata modificata nella successiva DTF 122 V 125, ancora di recente il Tribunale federale ha ricordato che la determinazione concreta dei bisogni del figlio implica una certa generalizzazione, nulla ostando di conseguenza a che si faccia riferimento a valori prestabiliti – come quelli della nota tabella zurighese – se questi sono poi aggiustati nella misura necessaria (sentenza 5A_85/2017 del 19 giugno 2017, consid. 6.1). Nel caso specifico tali correttivi sono intervenuti nella misura in cui il costo dell'alloggio è stato adattato alle spese effettive, né l'appellante principale postula ulteriore adeguamenti. Giovi rammentare inoltre che il reddito familiare considerato dalle note raccomandazioni si situa tra i fr. 7000.–/7500.– mensili (v. Fountoulakis in: Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 285 CC). Soglia che per quanto concerne il nucleo familiare di AP 1 è superata, guadagnando egli attualmente fr. 6719.20 mensili e __________ P__________ fr. 3310.25 mensili. Perché nelle circostanze descritte si imporrebbe – ciò nonostante – una riduzione del 30% sui dati tabellari, l'appellante principale non spiega. Né egli può pretendere di rimettere in discussione una prassi invalsa da oltre vent'anni valendosi di generiche censure. Anche su questo punto la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.

b) Non a torto l'appellante principale rimprovera invece al Pretore di avere calcolato il fabbisogno in denaro di M__________ sulla scorta dell'edizione 2017 della tabella correlata alle note raccomandazioni, sebbene la modifica del contributo decorra dall'agosto del 2014, e chiede che tale fabbisogno sia stabilito sulla scorta dell'edizione 2014 per essere poi aggiornato dal 2017 in poi alla tabella corrispondente. Come questa Camera ha già fatto notare in altre occasioni, conviene in effetti applicare la tabella riferita alle racco­mandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo relativa all'anno di decorrenza e ancorare il fabbisogno in denaro del figlio all'indice nazionale dei prezzi al consumo da allora, per il che i contributi si trovano a seguire automaticamente l'evoluzione del rincaro (RtiD II-2014 pag. 749 consid. 8; da ultimo: inc. 11.2014.84 del 3 agosto 2016 consid. 14). Ad ogni buon conto l'uso retroattivo dell'edizione 2017 – come ha fatto il Pretore – non si giustifica, ancor meno ove si consideri che il 1° gennaio 2017 è intervenuto un importante cambiamento nel metodo di calcolo per quanto riguarda i costi di cura e educazione.

Fino al 31 dicembre 2016 il fabbisogno in denaro previsto dalle raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo prevedeva infatti una componente monetizzata per “cura e educazione” nel caso di genitori che, esercitando un'attività lucrativa, non potevano occuparsi personalmente dei figli. La posta per “cura e educazione” contemplata dalle citate raccomandazioni era commisurata allora al grado d'occupazione del genitore affidatario (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019, consid. 15a). Nel 2014 essa ammontava per un genitore affidatario che lavorava a tempo pieno e che doveva occuparsi di un figlio nella prima fascia di età a fr. 725.– mensili. Nel caso specifico, tuttavia, __________ P__________ ha accudito personalmente alla figlia dalla nascita fino al dicembre del 2014 (congedo di maternità), di modo che per tale periodo essa ha fornito la prestazione in natura. Dalla ripresa del lavoro a tempo pieno (gennaio del 2015) al giugno del 2015 (quando essa è stata licenziata con effetto immediato), quella posta andrebbe aggiunta invece al fabbisogno della figlia e in seguito cumulata solo per il 60%, __________ P__________ avendo percepito dapprima indennità di disoccupazio­ne parziali (dal luglio del 2015 al­l'aprile del 2016: doc. ZZZ) e poi trovato un nuovo impiego al 60% (doc. EEEE). Sulla que­stione si tornerà – ad ogni modo – in appresso relativamente ai costi per l'asilo nido (consid. c).

Dal 1° gennaio 2017 la posta per “cura e educazione” non esiste invece più. In sua vece si determina un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamen­te per garantire cura e educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se è prestato dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4; I CCA, sentenza inc. 11.2017.91 del 27 maggio 20197 consid. 7b). Se invece il figlio è accudito da terzi, i relativi oneri continuano, come in passato, a essere inseriti come costi diretti nel fabbisogno in denaro del figlio (FF 2014 pag. 510 in basso; nello stesso senso: DTF 144 III 385 consid. 7.1.3; I CCA, loc. cit.). Anche tale questione sarà ripresa al consid. c.

c) A ragione l'attore contesta inoltre il mancato adeguamento del fabbisogno in denaro di M__________ dal 7° compleanno (invero, secondo le note raccomandazioni, dal 6° compleanno: 28 luglio 2020), allorché M__________ entrerà in una successiva fascia di età. L'appellante principale critica altresì il mancato riconoscimento dei costi dell'asilo nido (di fr. 750.– mensili). Il Pretore non ha ammesso tale posta, rilevando che al momento del giudizio l'attore era disoccupato e non pretendeva di non potersi occupare della figlia quando la moglie lavorava (sentenza impugnata, pag. 6).

AP 1 obietta che dall'11 settembre 2014 all'inizio del 2016 egli ha lavorato a tempo pieno, mentre in seguito egli era inabile al lavoro (al 100% dal 7 marzo al 31 ago­sto 2016, al 50% dal 1° settembre all'8 gennaio 2017: doc. HHHH) per un intervenuto trapianto di cornea che gli impediva di occuparsi della figlia. Durante il periodo di disoccupazione (prima al 50% dal 1° settembre 2016 [doc. CCCC] e poi al 100% dal gennaio del 2017 [doc. DDDDD]), invece, egli fa valere che le prescrizioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 17 LADI) gli imponevano precisi obblighi che rendevano incompatibile l'accudimento della figlia. Quanto all'argomento pretorile secondo cui le spese dell'asilo nido non si giustificano in ogni caso dopo il settembre del 2018, poiché M__________ frequenterà la scuola dell'infanzia a tempo pieno, l'appellante principale invoca un'uguaglianza di trattamento con l'ex moglie, la quale almeno fino all'introduzione dell'azione di modifica faceva capo a una struttura di custodia per poter far fronte agli impegni professionali. La doglianza è, almeno in parte, provvista di buon diritto.

Come AP 1 potesse occuparsi di M__________ quando entrambi i genitori lavoravano o lui era inabile al lavoro non è dato a divedere, né il Pretore spiega. Non senza pertinenza l'attore sottolinea inoltre l'incompatibilità degli obblighi di accudimento della figlia con l'idoneità al collocamento (art. 15 LADI) e con gli obblighi e le prescrizioni di controllo imposti agli assicurati alla disoccupazione (art. 17 LADI), il che vale anche per il periodo in cui l'attore riscuoteva indennità parziali di disoccupazione, dato che per l'altra metà egli era, comunque sia, inabile al lavoro per malattia. Dall'entrata di M__________ all'asilo nido (gennaio del 2015: verbale d'udienza dell'11 febbraio 2015, pag. 2) fino all'inizio della scuola dell'infanzia a tempo pieno (settembre del 2018) si giustifica pertanto di inserire nel fabbisogno in denaro della figlia il costo di fr. 750.– mensili, il quale sostituisce fino al 31 dicembre 2016 la posta per cura e educazione della menzionata tabella (sopra, consid. b). Non può trovare ascolto invece la richiesta di riconoscere spese di custodia da parte di terzi anche dopo il settembre del 2018. La scelta di iscrivere M__________ a una scuola privata non può andare a detrimento dell'onere di mantenimento in favore di N__________ (analogamente: Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 657 n. 09.131). Né la parità di trattamento o ipotetiche esigenze giustificano di riconoscere ulteriori spese di custodia esterna non effettive (analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c).

d) L'appellante principale rinuncia a far valere un contributo di accudimento per la cura che __________ P__________ presta in natura alla figlia, nella misura del 40%, preferendo esigere in luogo di ciò che la convenuta metta a frutto la sua piena capacità lucrativa. Se non che, una volta ancora, l'impossibilità di operare il raffronto tra la situazione economica delle parti (reddito e fabbisogno) al momento in cui è stata omologata la convenzione sugli effetti del divorzio e la loro situazione quando l'attore ha intentato causa per ottenere la riduzione del contributo alimentare preclude tale valutazione. Si vagliassero nondimeno in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC) i presupposti di un contributo di accudimento, l'esito del ricorso non muterebbe. Fino al 1° gennaio 2017 un contributo siffatto non poteva entrare in linea di conto per mancanza di una base legale. Dopo di allora, pur dandosi il necessario fondamento giuridico (nuovo art. 285 cpv. 2 CC), __________ P__________ riesce a coprire il proprio fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo (e, per quanto si vedrà in appresso, finanche quello “allargato” secondo il diritto civile: consid. 17) che – rispetto al calcolo del Pretore (sopra, consid. 4) – non comprende i costi dell'assicurazione sanitaria complementare né il premio dell'assicurazione RC dell'automobile o l'imposta di circolazione con le spese forfettarie di trasferta (RtiD II-2017 pag. 781 consid. 7b). In ogni caso, dunque, non sussisterebbero i presupposti per riconoscere un contributo di accudimento.

e) In definitiva il fabbisogno in denaro di M__________ va ridefinito in fr. 1135.– mensili (arrotondati) fino al 31 dicembre 2014 (fr. 2025.–, meno la posta per cura e educazione di fr. 725.–, più differenza tra valore tabellare [fr. 365.–] e quota di un terzo del costo effettivo dell'alloggio [fr. 398.70: doc. ZZ e OOOO], meno fr. 200.– di assegno familiare), in fr. 1875.– mensili (arrotondati) dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 (aggiunta della spesa per l'asilo nido di fr. 750.– [doc. AAAAA], adattamento dei valori tabellari nel 2016) e

in fr. 1620.– mensili (arrotondati) dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 (passaggio alla tabella edizione 2017). Esso va invece confermato in fr. 870.– mensili (arrotondati) dal 1° settembre 2018 al 27 luglio 2020 (non giustificandosi più le spese per l'asilo nido) e rivalutato in fr. 1120.– mensili (arrotondati) dal 28 luglio 2020 (passaggio di M__________ a una nuova fascia di età [edizione 2018 della tabella, valida anche per il 2019]).

  1. Relativamente alla situazione di __________ P__________, l'appellante principale chiede di portare il di lei fabbisogno minimo da fr. 2787.55 a fr. 3541.43 mensili, aggiungendo il premio di un'assicurazione sulla vita (fr. 203.–), come pure il costo delle sedute di pranoterapia (fr. 295.–) e dei farmaci (fr. 255.88) di cui essa abbisogna per “tenere sotto controllo una disfunzione della tiroide che la affligge da anni”.

a) Per quel che è del premio dell'assicurazione sulla vita, AP 1 si limita a rinviare a un estratto di addebito 1° mar­zo 2014 di un conto intestato alla moglie presso la Banca __________ del __________ da cui risulta il pagamento di fr. 203.– “per 01.03.14” con riferimento a una polizza __________ dell'__________ __________ AG (M-12). Tutto si ignora tuttavia sul contenuto di quella polizza (stipulante, beneficiario, scadenza) che l'appellante principale non indica. Né da quel­l'unico documento è possibile stabilire se il premio indicato fosse mensile o altro e, soprattutto, se esso sia ancora attuale. In difetto di spiegazioni che incombeva al ricorrente fornire, in proposito la sentenza impugnata sfugge alla critica.

b) Relativamente alle sedute di pranoterapia, né la dichiarazione 10 marzo 2014 di __________ C__________ (doc. M-3) né l'interrogatorio di __________ P__________ medesima né una prescrizione medica attestano che esse siano indispensabili – oltre che ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6e, II-2016 pag. 603 consid. 10 b con rimandi) – per la cura dell'ipotiroidismo di cui soffrirebbe l'interessata. Durante il suo interrogatorio costei ha semplicemente affermato di dover “assumere dei medicamenti omeopatici non riconosciuti e non rimborsati” in alternativa a un trattamento convenzionale a base di “eurotirox” che le creerebbe problemi (verbale d'udienza del 25 ago­sto 2015, pag. 2). Ma ciò non basta per riconoscere la necessità delle spese invocate.

c) Quanto alla spesa per medicamenti, la ricevuta prodotta del 18 marzo 2014 riferita all'acquisto di tre parafarmaci del genere “Oligolito DIA4”, “Ferrum plus” e “Iodum”, come pure la fattura 31 dicembre 2013 del __________ AG di __________ riguardante l'acquisto in particolare di tintura di mallo di noce e di acido folico (doc. M-4) non sono sufficienti per certificare una spesa ricorrente e necessaria di fr. 255.88 mensili. Né – contrariamente all'opinione dell'interessato – risulta che la controparte non abbia contestato simili spese, la convenuta essendosi in realtà opposta al loro riconoscimento già nella risposta (pag. 11). Senza contare che in materia di filiazione il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC).

d) L'appellante principale deplora che il Pretore abbia ridotto __________ P__________ al fabbisogno minimo, mentre avrebbe riconosciuto alla figlia M__________ il “fabbisogno allargato delle tabelle di Zurigo”. In realtà le cose stan­no altrimenti. Il Pretore ha inserito nel fabbisogno della seconda moglie – come detto (consid. 15e) – spese che non rientrano nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo, come i costi dell'assicurazione sanitaria complementare, le spese dell'assicurazione RC dell'automobile, l'imposta di circolazione e le spese forfettarie di trasferta. La doglianza si rivela così priva di consistenza.

e) AP 1 non può censurare nemmeno il mancato accertamento del fabbisogno minimo di __________ P__________ nel periodo intercorso fra l'introduzione dell'azione di modifica e la nascita di M__________. In difetto di dati sul fabbisogno degli ex coniugi posti a fondamento della sentenza di divorzio, che incombeva alle parti addurre, un raffronto tra la situazione originaria e quella nuova risulta – come si è ripetuto – impossibile. L'attore non ha quindi motivo di dolersi che il Pretore abbia, ciò nondimeno, ravvisato con la nascita di __________ un aumento del suo fabbisogno minimo suscettibile di giustificare una riduzione dell'onere di mantenimento. Anche al riguardo la sentenza impugnata sfugge alla critica.

  1. L'appellante principale non contesta le entrate di __________ P__________, che il primo giudice ha accertato in fr. 4152.60 mensili fino al giugno del 2015, in fr. 1993.10 mensili dal luglio del 2015 all'aprile del 2016 e in fr. 2608.15 mensili dal maggio del 2016 in poi, cui ha aggiunto fr. 600.– mensili per la locazione di un appartamento a __________ (sentenza impugnata, pag. 5 seg.). Dal settembre del 2017 all'agosto del 2018 il reddito da lavoro è poi aumentato a fr. 3594.50 netti mensili (inc. CA.2018.216, doc. Z e doc. 7 di appello), riducendosi a fr. 2649.05 mensili nel settembre del 2018 (indennità di disoccupazione: doc. 8 di appello) per attestarsi infine a fr. 3310.25 mensili dall'ottobre del 2018 (inc. CA.2018.216, doc. DD e EE). Ne segue un margine disponibile, da parte della moglie dell'attore, di fr. 1965.– mensili (arrotondati) fino al giugno del 2015, azzeratosi dal luglio del 2015 fino al­l'aprile del 2016, tornato a fr. 420.– mensili (arrotondati) dal maggio del 2016 all'agosto del 2017, a fr. 1410.– mensili (arrotondati) dal settembre del 2017 all'agosto del 2018, a fr. 460.– mensili (arrotondati) nel settembre del 2018 e a fr. 1125.– mensili (arrotondati) dall'ottobre del 2018 in poi. Entro tali limiti la sentenza impugnata va così modificata.

  2. L'appellante principale si diffonde sulla situazione finanziaria sua e della convenuta, cui imputa un reddito ipotetico di fr. 7500.– mensili già dall'agosto del 2014 per un'attività lucrativa da estendere al 100%. Ascrivendole inoltre un reddito della sostanza di complessivi fr. 487.– mensili, egli ritiene che la convenuta possa contare su entrate mensili di fr. 7990.– mensili dall'agosto del 2014 a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4000.– mensili. Egli rivaluta altresì in fr. 1435.– mensili (dall'agosto del 2014 al 31 dicembre 2016), in fr. 970.– mensili (dal gennaio del 2017 al 12° compleanno del figlio) e in fr. 820.– mensili (dal gennaio del 2019 fino alla maggiore età del figlio) il fabbisogno in denaro di N__________ (assegni familiari non compresi) sulla scorta delle citate raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Tolti fr. 300.– mensili per tenere conto della partecipazione di N__________ con il reddito della propria sostanza al sostentamento, AP 1 insta perché, ripartito in modo proporzionale l'onere di mantenimento di N__________ secondo le disponibilità dei genitori, il contributo a carico di lui sia ridotto a fr. 200.– mensili.

Una volta di più l'attore cerca di rimediare alle proprie negligenze processuali calcolando ex novo il contributo alimentare per N__________, ovvero facendo astrazione completa dei criteri adottati nel calcolo iniziale, di cui mancano sì i dati, ma non per responsabilità del Pretore. Se l'attore non spiega – né dagli atti risulta – come sia stato calcolato il fabbisogno in denaro di N__________ nella con­venzione sugli effetti del divorzio, egli non ha ragione di dolersi che il primo giudice gli abbia ciò nondimeno ridotto l'onere di mantenimento nella misura di quanto il margine disponibile di __________ P__________ non riesce a coprire sul fabbisogno dell'altra figlia. Né è dato a divedere perché il contributo di mantenimento in favore di N__________ andrebbe ora stabilito sulla scorta di indicazioni tabellari, mentre esso era stato liberamente pattuito dalle parti al momento del divorzio, oppure perché si debba tenere conto di eventuali elementi della sostanza della convenuta o del figlio quando tutto si ignora su un loro computo al momento del divorzio. Privo di adeguata motivazione (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello principale riesce finanche irricevibile.

  1. Ciò posto, dipartendosi dal metodo di calcolo applicato dal Pretore, di cui l'attore non ha motivo di dolersi e che la convenuta non discute, si evince il quadro seguente. Dal 1° agosto 2014 al 27 lu­glio 2020, a fronte di un fabbisogno medio in denaro di M__________ di fr. 1430.– mensili (arrotondati) e di un margine disponibile medio di __________ P__________ di fr. 980.– mensili (arrotondati), il maggior onere dell'attore per il mantenimento della figlia ammonta a fr. 450.– mensili, onde una riduzione del contributo alimentare a carico di lui da fr. 3100.– a fr. 2650.– mensili, assegni familiari non compresi. Dopo di allora (passaggio alla seconda fascia di età di M__________) il fabbisogno in denaro della figlia e il margine disponibile della madre si equivalgono sostanzialmente. Da quel momento non sussiste più nel mantenimento di M__________ un ammanco per il quale AP 1 possa invocare – nelle circostanze del caso – una riduzione del proprio onere alimentare nei confronti di N__________. Nel complesso la sentenza del Pretore si rivela, sotto questo profilo, addirittura favorevole all'appellante principale.

  2. L'attore eccepisce che il diritto di visita esercitato nel corso degli anni era molto più esteso rispetto all'assetto minimo stabilito nella sentenza di divorzio, fissato in un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle 20.00, in due settimane durante l'estate, in una settimana durante il periodo natalizio, in una settimana (alternata) a Carnevale o a Pasqua e in regolari contatti telefonici (sentenza del 12 agosto 2010). E sulla scorta di annotazioni nei calendari degli anni 2013 e 2014 (doc. RR e SS), che la controparte non discute, egli sostiene di avere accudito al figlio almeno un giorno infrasettimanale e una settimana di vacanza in più, desumendo da ciò che tutte le spese correnti assunte in favore di N__________ nell'ambito del diritto di visita andrebbero detratte dal contributo alimentare. Alle spese per il vitto ch'egli quantifica in un importo variante da fr. 80.– a fr. 130.– mensili (26 pasti mensili a suo carico), AP 1 chiede di aggiungere quelle per cura e educazione fino al 31 dicembre 2016 varianti da fr. 140.– a fr. 200.– mensili, che legittimerebbero un'ulteriore riduzione del contributo da versare per N__________.

Il problema è che l'appellante principale non si confronta nemmeno di scorcio con la motivazione del giudizio impugnato. Il Pretore non ha escluso che le relazioni personali paterne si estendessero da anni oltre l'assetto minimo fissato nella sentenza di divorzio. Ha rilevato unicamente che in quella sentenza erano state previste le più ampie relazioni personali, sicché, avessero esse anche assunto l'ampiezza sostenuta dall'interessato, non sussistevano gli estremi per ravvisare un notevole mutamento delle circostanze suscettibile di giustificare una modifica del contributo alimentare per N__________ (sentenza impugnata, pag. 8). Invano si cercherebbe nel memoriale di AP 1 un confronto critico con tale argomentazione. Né il principio inquisitorio illimitato solleva le parti dall'obbligo di motivare adeguatamente un appello (Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 3 ad art. 311 con riferimenti). Su tale argomento la sentenza impugnata sfugge di conseguenza alla critica.

  1. Assume l'appellante principale che l'adeguamento del contributo alimentare all'indice nazionale dei prezzi al consumo va condizionato alla circostanza che il suo reddito sia stato adeguato al rincaro in ugual misura. In realtà, per prassi invalsa, tale possibilità liberatoria compete al debitore alimentare anche senza riserva espressa (Rep. 1996 pag. 126; cfr. anche DTF 127 III 294 consid. 4a). Poco importa dunque che il Pretore non l'abbia prevista esplicitamente.

  2. Nell'appello principale l'attore impugna dipoi la commisurazione delle spese processuali, che ritiene lesive del principio dell'equivalenza e della garanzia della via giudiziaria, poiché eccessive per rapporto al dispendio cagionato dall'emanazione di una sentenza di nove pagine che non comportava difficoltà giuridiche o nei fatti da accertare. Considerato, a titolo comparativo, l'emolumento (di fr. 2000.–) chiesto per il decreto cautelare del 20 agosto 2015 (sopra, lett. E) e la natura delle censure sollevate contro una “prassi (…) incontestabilmente discriminatoria e penalizzante” nei confronti del debitore alimentare, AP 1 postula una riduzione a fr. 2000.– degli oneri processuali (più le spese per l'ascolto del figlio di fr. 800.–) e a fr. 4000.– delle ripetibili complessive.

a) Come si è ricordato nel decreto presidenziale del 23 febbraio 2018, dandosi un valore litigioso di oltre fr. 370 000.– (calcolato sulla postulata riduzione del contributo alimentare da fr. 3100.– a fr. 200.– mensili dal 1° aprile 2014 fino alla maggiore età del figlio, il 3 gennaio 2020) in una procedura ordinaria (art. 284 cpv. 3 CPC), l'art. 7 cpv. 1 LTG prevede una tassa di giustizia variante da fr. 8000.– a fr. 20 000.– secondo la complessità della lite, l'impegno e il tempo richiesto al giudice (art. 2 cpv. 1 LTG). Ne deriva che l'importo stabilito dal primo giudice (fr. 7000.–, compresi i costi di fr. 800.– per

l'ascolto di N__________) risulta finanche inferiore al minimo tariffario fissato dall'art. 7 cpv. 1 LTG.

b) L'appellante principale lamenta una violazione del principio dell'equivalenza (sul tema: DTF 141 I 108 consid. 3.3.2, 143 I 233 consid. 4.2.2) e della garanzia della via giudiziaria, poiché l'emolumento sarebbe eccessivo per rapporto al dispendio di tempo richiesto al Pretore e dissuaderebbe perfino una persona abbiente dall'intentare un processo del genere. Se non che, l'interessato dimentica l'evidente utilità ch'egli trae dalla sua iniziativa giudiziaria e che si riflette nel notevole valore litigioso. A parte ciò, egli disconosce il lavoro sproporzionato richiesto dalla prolissità dei suoi memoriali (petizione di 38 pagine, integrata il 16 giugno 2014 da un ulteriore memoriale di 31 pagine; replica di 20 pagine; memoriale conclusivo di 46 pagine) e dalla mole degli atti da lui prodotti (doc. A a doc. FFFFF), cui si aggiungono ripetute udienze: di conciliazione (il 15 maggio 2014), di prime arringhe (l'11 febbraio 2015), di interrogatorio (il 25 agosto 2015: durata 2 ore e 25 minuti), di discussione (il 3 dicembre 2015: durata un'ora e 20 minuti) e di arringhe finali (il 20 giugno 2017). La censura non cade pertanto in acconcio.

c) Nemmeno sussidia all'attore il confronto con le spese riscosse nel decreto cautelare del 20 agosto 2015. A prescindere dal fatto che il tempo e l'impegno richiesto da quella procedura cautelare (inc. CA.2014.300) non era lontanamente paragonabile a quello della causa di merito, l'appellante principale perde di vista che la tariffa per le decisioni del Pretore in una procedura sommaria è la metà di quella nelle procedure ordinarie (art. 9 cpv. 1 LTG).

d) Perché poi le ripetibili di prima sede andrebbero limitate a fr. 4000.– l'attore non spiega, sicché al riguardo il ricorso andrebbe dichiarato irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Comunque sia, nella fattispecie il Pretore ha accordato alla convenuta un'indennità per ripetibili ridotta di fr. 5600.–, ritenendo l'attore soccombente per quattro quinti (v. anche la decisione del 16 ottobre 2017 in esito all'istanza di rettifica della convenuta). Ciò corrisponde a un'indennità piena di circa fr. 9400.– (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b), pari alla remunerazione di circa 33 ore di lavoro (alla tariffa di fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento del Consiglio di Stato per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310). Considerata la necessità per il patrocinatore della convenuta di vagliare le molteplici censure dell'attore, già sotto il profilo orario l'importo assegnato dal primo giudice rientra nell'ambito di quanto il Pretore poteva riconoscere valendosi del suo legittimo potere di apprezzamento.

  1. L'appellante principale contesta infine il riparto delle spese processuali che il Pretore ha posto per quattro quinti a carico di lui e per il resto a carico della convenuta, avuto riguardo al rapporto tra la riduzione ottenuta e la richiesta iniziale di soppressione del contributo alimentare (sentenza impugnata, pag. 8). Invocando una ripartizione secondo equità in virtù dell'art. 107 cpv. 1 lett. a e cpv. 1 lett. c CPC, l'attore insta affinché le spese siano suddivise a metà.

a) AP 1 fa notare che, contrariamente all'opinione del Pretore, egli aveva chiesto la soppressione del contributo alimentare solo con la petizione e solo temporaneamente, postulandone invece la riduzione nell'allegato conclusivo. Rimprovera quindi al primo giudice di non aver fatto uso del potere di apprezzamento accordatogli dall'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC che consente, nelle cause del diritto di famiglia, di prescindere dagli abituali criteri di ripartizione e di statuire secondo equità. Ciò che nella fattispecie si imponeva a maggior ragione, egli afferma, visto che era eccepita una prassi giudiziaria discriminatoria. La doglianza non può trovare accoglimento. Sarà anche vero che nel memoriale conclusivo del 20 giugno 2017 l'attore ha rinunciato alla soppressione del contributo alimentare per N__________, limitandosi a postularne la riduzione. Sta di fatto che il Pretore poteva decidere liberamente se e come applicare la norma dell'art. 107 cpv. 1 CPC, fruendo egli in quest'ambito di ampio apprezzamento (DTF 139 III 360 consid. 3). Trattandosi poi di un'eccezione al precetto della soccombenza dell'art. 106 cpv. 1 CPC, quella norma andava applicata in maniera restrittiva per non vanificare il principio del suo contenuto (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5 con richiami).

Ciò posto, il solo fatto che si desse una causa del diritto di famiglia ancora non imponeva al primo giudice di derogare al principio della soccombenza. Nulla gli impediva di attenersi al principio dell'art. 106 CPC, ancor meno dandosi – come nella fattispecie – una controversia di natura pecuniaria (Tappy in: Commentaire romand, op. cit., n. 19 ad art. 107). Nella misura in cui il Pretore ha addebitato all'attore quattro quinti delle spese processuali tenendo conto della sua prevalente soccombenza in relazione al contributo di mantenimento (che a fronte di un onere alimentare di fr. 3100.– mensili e alla richiesta di portarlo a fr. 200.– mensili dall'aprile del 2015 è stato ridotto a fr. 2650.– dall'agosto di quell'anno), oltre che della integrale soccombenza sulle relazioni personali, il suo apprezzamento non è dunque censurabile.

b) Nella sua seconda censura l'attore rileva che nelle modifiche di sentenze di divorzio il giudice gode di ampio potere di apprezzamento e che in concreto la causa è stata accolta nel suo principio, mentre era avversata dalla convenuta. Poco giova di conseguenza che la riduzione accordata non corrisponda a quella invocata, non potendosi imporre a una parte di formulare sin dall'inizio tutte le sue conclusioni e poi sanzionarla per avere “postulato in abbondanza”. Quanto alla modifica del diritto di visita, si trattava a dire dell'appellante principale di una richiesta accessoria, indispensabile per l'accertamento del fabbisogno di lui. Onde l'applicabilità dell'art. 107 cpv. 1 lett. a CPC, secondo cui il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e suddividere le spese giudiziarie secondo equità se l'azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell'entità delle conclusioni, e l'ammontare della pretesa dipendeva dall'apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile.

La pertinenza del richiamo all'art. 107 cpv. 1 lett. a CPC è dubbia. La dottrina indica come caso d'applicazione un processo di responsabilità civile promosso dal danneggiato in cui la quantificazione della pretesa riesca difficile e l'attore corra il rischio di rivendicare importi eccessivi (FF 2006 pag. 6668). Che estremi del genere ricorrano nella causa in rassegna è discutibile. A parte ciò, per quanto si è visto al consid. 19, la domanda di modifica risultava di per sé lecita solo temporaneamente sul contributo di mantenimento, mentre era destinata all'insuccesso sull'aspetto delle relazioni personali, che non era una semplice questione accessoria. Anche in questa prospettiva l'apprezzamento del primo giudice sul riparto delle spese processuali resiste alla critica. Ne segue che, in ultima analisi, l'appello principale vede la sua sorte segnata.

II. Sull'appello incidentale

  1. L'appellante incidentale postula il rigetto integrale della petizione. Revocata in dubbio la circostanza che l'attore si sia legittimamente licenziato nell'agosto del 2013 per problemi di salute legati a una difficile situazione sul posto di lavoro, la convenuta reputa che AP 1 abbia “fallito nell'onere probatorio” destinato a giustificare le mutate condizioni di reddito. A mente sua l'attore non poteva inoltre promuovere un'azione di modifica prima che la sua disoccupazione (di durata inferiore ai quattro mesi) si consolidasse. Quanto alla nascita della figlia M__________, a suo parere il fatto può anche configurare un notevole mutamento di situazione, ma non giustificava ancora una riduzione del contributo alimentare per N__________. Riguardo al successivo licenziamento dell'attore da parte della Banca __________ del __________, l'appellante incidentale riconduce ciò a un “gravissimo atteggiamento” dell'interessato nei confronti del suo ex datore di lavoro che neppure poteva legittimare una modifica dell'onere di mantenimento a detrimento del figlio.

Ci si potrebbe interrogare per vero sull'interesse della convenuta a contestare la legittimità della prima disdetta del rapporto di lavoro dell'attore. Il Pretore avendo fatto decorrere la riduzione del contributo alimentare dall'agosto del 2014 e AP 1 avendo ritrovato un impiego in un'altra sede della Banca __________ dal mese successivo, la questione rimarrebbe di attualità per un mese soltanto. Non si scorge poi l'utilità di indagare sulla responsabilità di AP 1 per il suo licenziamento dalla Banca __________ del , nulla inducendo a concludere – né la convenuta pretende – ch'egli si sia fatto allontanare deliberatamente per recare pregiudizio agli interessi del figlio (DTF 143 III 237 in alto). Sia come sia, il Pretore non ha ridotto l'onere di mantenimento in ragione della (sola) contrazione del reddito del debitore, ma essenzialmente per l'aumentato e specificato fabbisogno di lui dopo la nascita di M. Invano si cercherebbe tuttavia nell'appello incidentale un confronto critico con siffatta argomentazione, non bastando al proposito la generica obiezione per cui la nascita di M__________ non sarebbe “di per sé” tale da giustificare la riduzione dell'onere di mantenimento. Ne segue che, privo di adeguata motivazione (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC), il rimedio giuridico della convenuta va dichiarato irricevibile e sfugge così a ulteriore esame.

III. Sulle spese e le ripetibili di appello

  1. Le spese di entrambi gli appelli seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I costi dell'appello principale vanno addebitati così all'attore, che rifonderà alla convenuta un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni da lei formulate (tre pagine più il frontespizio e la richiesta di giudizio) in una causa già nota, ma anche all'ampiezza del ricorso avversario. Sotto questo profilo un'indennità di fr. 3000.– appare senz'altro congrua.

Le spese processuali dell'appello incidentale vanno addebitate alla convenuta, la quale rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, contemperata al dispendio di tempo che un avvocato solerte e diligente avrebbe profuso nel contestare in modo conciso e limitato all'essenziale un appello incidentale di poche pagine (nemmeno sei, per di più ripetitive) e compendiato in un solo argomento (rivelatosi irricevibile).

IV. Sui rimedi giuridici al livello federale

  1. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese dell'appello principale, di fr. 7000.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.

  2. L'appello incidentale è irricevibile.

  3. Le spese dell'appello incidentale, di fr. 5000.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

  4. Notificazione a:

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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CC

  • art. 285 CC
  • art. 286 CC
  • art. 287a CC
  • art. 301a CC

CEDU

  • art. 8 CEDU
  • art. 14 CEDU

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 284 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC

LADI

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  • art. 74 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

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  • art. 2 LTG
  • art. 7 LTG
  • art. 9 LTG

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