Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2016.97
Entscheidungsdatum
15.02.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2016.97

Lugano 15 febbraio 2018/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2015.1094 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 marzo 2015 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 16 settembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 7 settembre 2016;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1968) e AO 1 (1967) si sono sposati a Lugano il 28 agosto 1998, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati Ja__________ (12 gennaio 2000), Je__________ (25 agosto 2001) e Jo__________ (20 luglio 2006). Il marito è proprietario dell'albergo di famiglia “C__________” a , da lui gestito come ditta individuale. La moglie ha collaborato, con orari flessibili, all'attività del marito fino al luglio del 2014. Da allora essa non esercita più alcuna attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal dicembre del 2014, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 89 RFD, proprietà della moglie) per trasferirsi prima a S e poi a L__________.

B. Il 9 marzo 2015 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere, già in via cautelare, l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato un ampio diritto di visita paterno), un contributo alimentare di fr. 15 750.– mensili per sé, uno di fr. 3096.25 mensili ciascuno per Ja__________ e Je__________ (assegni familiari compresi) e uno di fr. 2755.– mensili per Jo__________ (assegni familiari compresi). Con decreto cautelare del 26 marzo 2015 emesso inaudita parte il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato il convenuto a “garantire la copertura di tutte le spese correnti, comprese quelle della scuola privata frequentata dai figli”.

C. Al dibattimento del 14 aprile 2015 il marito ha aderito alla richiesta di vita separata, all'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, all'affidamento dei figli a quest'ultima e alla disciplina del diritto di visita, ma si è limitato a offrire un contributo alimentare di fr. 3010.– mensili per la moglie, impegnandosi a prendere a carico determinati oneri finanziari, un contributo alimentare di fr. 1788.– mensili per Ja__________, uno di fr. 1711.– mensili per Je__________ e uno di fr. 1312.– mensili per Jo__________ (assegni familiari compresi), assumendo inoltre il pagamento delle rette scolastiche. Il Pretore ha ordinato l'ascolto dei figli, avvenuto nel giugno del 2015 a cura della psicologa __________ G__________.

D. All'udienza del 16 giugno 2015, destinata al seguito del dibattimento, le parti hanno replicato e duplicato, ribadendo sostanzial­mente le rispettive posizioni. Con decreto cautelare del 19 giu­gno 2019 il Pretore ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili per la moglie, uno di fr. 1590.– mensili ciascuno per Ja__________ e Je__________ (assegni familiari compresi) e uno di fr. 1215.– mensili per Jo__________ (assegni familiari compresi), oltre ad assicurare il pagamento delle rette scolastiche. L'istruttoria si è chiusa il 18 luglio 2016 e le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte del 17 e 22 agosto 2016 in cui ognuno ha confermato essenzialmente il proprio punto di vista, l'istante precisando nondimeno le richieste di contributo alimentare in fr. 13 845.– mensili per sé, in fr. 3243.15 mensili ciascuno per Ja__________ e Je__________ (assegni familiari compresi) e in fr. 2906.40 mensili per Jo__________ (assegni familiari compresi), mentre il convenuto ha portato a fr. 3657.– mensili il contributo alimentare offerto alla moglie.

E. Statuendo con sentenza del 7 settembre 2016, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie (con mobili e suppellettili), ha affidato i figli alla medesima, riservato un ampio diritto di visita paterno, ha obbligato AO 1 a versare dal marzo del 2015 contributi alimentari di fr. 7095.– mensili per la moglie, di fr. 1940.– mensili per Ja__________, di fr. 1820.– mensili per Je__________ e di fr. 1825.– mensili per Jo__________, oltre al pagamento delle rette scolastiche, precisando che “qualora uno dei genitori dovesse percepire gli assegni familiari, i summenzionati contributi alimentari si ridurranno degli AF”. Le spese processuali di complessivi fr. 10 000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 settembre 2016 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di aumentare il contributo alimentare per lei a fr. 11 901.80 mensili, quello per Ja__________ a fr. 2724.25 mensili, quello per Je__________ a fr. 2562.52 mensili e quello per Jo__________ a fr. 2108.96 mensili, assegni familiari compresi. Nelle sue osservazioni del 7 novembre 2016 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri la differenza tra il contributo alimentare chiesto dalla sola istante dinanzi al Pretore (fr. 13 845.– mensili) e l'offerta del convenuto (fr. 3657.– mensili), contributo di durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, con­sid. 1.2). Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della moglie l'8 settem­bre 2016. Introdotto il 16 settembre 2016 l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. In una lettera del 26 settembre 2016 AP 1 lamenta dinanzi a questa Camera che il marito non ha onorato la nota professionale di un operatore sanitario, mentre per quanto riguarda le rette scolastiche egli “paga unicamente la sola cosa esplicita nelle varie formulazioni”. A sostegno delle doglianze

essa acclude una nota d'onorario 18 maggio 2015 dell'osteopata __________ J__________, un conteggio della cassa malati __________ del 31 mag­gio 2015 e un articolo apparso su una rivista italiana, chiedendo di ordinare al marito di saldare almeno le prestazioni di __________ J__________. Ora, nuove domande devono fondarsi su nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (art. 317 cpv. 2 CPC), i quali sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Ciò non è il caso in concreto, tutta la documentazione prodotta risalendo al 2015 e l'interessata non spiegando perché questa non potesse essere sottoposta al Pretore. Quanto alle rette scolastiche e alle relazioni personali tra padre e figli, l'appellante non trae alcuna conseguenza.

Nelle osservazioni all'appello AO 1 produce da parte sua, tra l'altro, copia di un'istanza introdotta il 4 novembre 2016 davanti al Pretore per ottenere la modifica del contributo alimentare per la moglie, dal momento che il rimborso di un debito di fr. 515.30 mensili inserito nel dispendio effettivo di lei si è estinto nel febbraio del 2016. AP 1 ha esibito a sua volta, il 23 gennaio 2017, copia delle proprie osservazioni all'istanza, del verbale d'udienza e di una decisione del 4 gennaio 2017 con cui il Pretore ha respinto l'istanza del marito (inc. SO.2016.5273). Tale documentazione è ammissibile, già per il fatto che è successiva alla decisione impugnata. Su di essa si tornerà in seguito (consid. 8).

  1. L'appellante si duole che non sia stata versata agli atti la contabilità della ditta individuale del marito o, quanto meno, che non siano state richiamate le “schede relative al conto spese private/correnti­sta” con i giustificativi dal 2011 al 2015, chiedendone l'assunzione da parte di questa Camera. Essa fa valere, in sintesi, che ciò le ha impedito di rendere verosimili le sue pretese sul tenore di vita durante la comunione domestica, sotto la voce “spese private e correntista” della contabilità aziendale essendo registrate tutte le spese della famiglia. Di per sé la richiesta sarebbe ammissibile (art. 316 cpv. 3 CPC) e ci si può domandare se, visto l'obbligo d'informazione tra coniugi, la motivazione addotta dal Pretore per rifiutare la prova sia sostenibile. Il primo giudice ha ritenuto in effetti la richiesta dell'istante generica e “poco compatibile con la procedura sommaria” (ordinanza del 1° luglio 2016), dimenticando che un coniuge può chiedere al giudice di obbligare l'altro “a dare infor­mazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari” (art. 170 cpv. 2 CC), anche nel quadro di una procedura a tutela dell'unione coniugale. Sta di fatto che AO 1 ha sempre sostenuto di avere esibito tutto il necessario con la produzione di tre classificatori (doc. 12, 15 e 16) in cui è raccolta l'intera documentazione a supporto del tenore di vita condotto dalla moglie, come ha confermato la contabile del­l'al­bergo.

In proposito risulta dagli atti che al dibattimento del 15 giugno 2015 il convenuto aveva prodotto una “ricostruzione del dispendio della famiglia effettuata sulla base dei dati registrati nella contabilità dell'albergo (conto privato) e sugli estratti delle carte di credito in uso alla moglie (m__________ e V__________)” (classificatore doc. 12). L'8 febbraio 2016 egli ha trasmesso al Pretore inoltre un aggiornamento “di quanto versato alla moglie negli ultimi anni”, che è stato assunto agli atti (verbale del 25 aprile 2016, pag. 5) e rubricato il 30 maggio successivo come “doc. 15 e 16”. Il 18 luglio 2016 il convenuto ha poi dato seguito a un'ingiunzione del Pretore di produrre la documentazione sulle vacanze invernali della famiglia in determinati luoghi e anni, come pure la polizza assicurativa di uno stabile a __________ e gli estratti conto dei pagamenti con le sue carte di credito sull'arco di un determinato periodo. __________ D__________, contabile del­l'albergo, ha dichiarato da parte sua di avere preparato insieme con il convenuto il classificatore doc. 12 “sulla base della contabilità e di tutti i giustificativi classati”, andando a cercare in archivio “tutti i dati che servivano (fatture)”. Essa ha soggiunto che “l'allegato A è stato allestito prendendo i giustificativi, che gli importi che non sono una cifra tonda, quelli con i centesimi, sono riferiti a spese per le quali aveva la fattura, estrapolata comunque dagli estratti bancari, che gli altri importi sono stati ricostruiti sulla base del­l'uscita bancaria, che gli importi esatti ha potuto ricavarli solo successivamente, quando ha ricevuto gli estratti delle carte di credito” e che, rielaborato il tutto, ha consegnato a AO 1 il classificatore poi rubricato sotto il numero 15. A suo dire, “il nuovo documento che ho allestito [doc. 15] si fonda su tutti i dati che ho potuto verificare, salvo per quanto concerne l'allegato D che si fonda su indicazioni che mi sono state date da AO 1” (deposizione del 25 aprile 2016: verbali, pag. 3).

Alla luce di quanto precede qualche dubbio può senz'altro rimanere circa la completezza delle informazioni fornite dal convenuto. Non è dato tuttavia a divedere quale utilità potrebbe avere in appello un nuovo ordine di edizione, il marito negando in sostanza di possedere ulteriore documentazione. Un giuramento di edizione come quello che prevedeva il vecchio art. 208 cpv. 2 CPC ticinese non esiste più. Dovesse risultare che il convenuto ha rifiutato indebitamente l'edizione di documenti, l'art. 164 CPC dispone in ogni modo che il giudice terrà conto di ciò nell'apprezzamento delle prove (sentenza del Tribunale federale 5A_651/2014 del 27 gen­naio 2015 consid. 2.1). In circostanze simili conviene procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.

  1. Litigiosi rimangono, in questa sede, i contributi alimentari per moglie e figli che il Pretore ha determinato in base al cosiddetto metodo del dispendio effettivo. Posto ciò, egli ha rinunciato ad accertare i redditi dei coniugi, annotando unicamente che “in tempi ragionevoli si riproporrà comunque il tema della ripresa di un'attività lavorativa da parte dell'istante, sempre attiva professionalmente durante il matrimonio”. Quanto al dispendio effet­tivo della moglie, egli l'ha calcolato in fr. 7095.85 men­sili (vitto fr. 791.25, costo dell'alloggio fr. 1147.10 [fr. 270.75 gasolio, fr. 471.25 manutenzione del giardino, fr. 58.30 manutenzione della casa, elettricità fr. 216.75, assicurazione dello stabile fr. 50.25, fognatura fr. 28.25, fr. 51.55 acqua potabile], dedotti fr. 897.– già compresi nel fabbisogno in denaro dei figli, premio della cassa malati fr. 634.10, franchigia della cassa malati fr. 41.70, spese mediche non coperte dall'assicurazione fr. 108.–, spese d'automobile fr. 376.40 [assicurazione, imposta circolazione, pneumatici, manutenzione], assicurazione RC privata fr. 15.–, assicurazione del­l'economia domestica fr. 40.15, abbigliamento e accessori fr. 200.–, vacanze e viaggi fr. 169.30, palestra fr. 70.50, “bottega delle erbe” fr. 100.75, dentista e igienista fr. 42.55, quota TCS con libretto ETI fr. 11.90, canone radiotelevisivo fr. 30.–, S__________ fr. 144.25, lavanderia fr. 50.–, prodotti cosmetici fr. 100.–, parrucchiere ed estetista fr. 396.10, rimborso di debito fr. 515.30, aiuto domestico fr. 1408.50, imposte stimate fr. 1600.–).

Il fabbisogno in denaro dei figli è stato determinato dal Pretore sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Rispetto alle previsioni della tabella egli ha adattato il costo del­l'alloggio alla spesa effettiva del genitore affidatario e ha dedotto la posta per cura e educazione (prestata in natura dalla madre), maggiorando il tutto del 25% per tenere conto della situazione agiata in cui versa la famiglia. Egli ha ottenuto così un fabbisogno in denaro per Ja__________ di fr. 1940.– mensili e un fabbisogno in denaro per Je__________ di fr. 1820.– mensili. Quanto al fabbisogno in denaro di Jo__________, il primo giudice ha inserito fr. 469.50 mensili come partecipazione ai costi dell'aiuto domestico, onde un totale di fr. 1825.– mensili. Infine il Pretore ha obbligato il padre a far fronte al pagamento delle rette scolastiche.

  1. L'appellante censura anzitutto il mancato accertamento dei redditi, facendo valere che oltre a “determinare gli alimenti di moglie e figli”, tali dati resteranno vincolanti per il futuro “nel caso di inoltro di una procedura di divorzio o di modifica”. E a suo parere durante la comunione domestica il marito disponeva di entrate per almeno fr. 90 000.– mensili. AO 1 contesta l'affermazione dell'appellante, definendo per altro ininfluente determinare con esattezza le sue entrate.

Nella fattispecie il Pretore ha determinato a ragione il contributo alimentare per la moglie, vista la situazione finanziaria particolar­mente favorevole della famiglia, dal metodo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo e non su quello abituale, consistente nel dedurre dal reddito complessivo i rispettivi fabbisogni minimi suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6a con rinvii). Decisivi in concreto non sono quindi i parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì le spese che il richiedente affrontava per finanziare il proprio effettivo tenore di vita prima della separazione. Il che non comporta alcun riparto dell'eccedenza, già per il fatto che il coniuge richiedente non può aspirare a un livello di vita più alto di quello raggiunto durante la comunione domestica (I CCA, sentenza inc. 11.2015.58 del 29 maggio 2017 consid. 6b). Nel caso specifico AO 1 ha sempre dichiarato che il suo reddito gli consente di sopperire senza problemi a sé medesimo e di erogare i contributi necessari per finanziare a moglie e figli il tenore di vita anteriore alla separazione (cfr. in particolare osservazioni del 20 giugno 2016). Ne segue che l'esame delle argomentazioni dell'appellante sulla capacità contributiva del marito è superfluo, la situazione della moglie non dipendendo dall'ammontare del reddito del coniuge. Quanto al calcolo del contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC), l'appellante dimentica che il debito mantenimento si determina dopo avere accertato livello di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica, il quale costituisce il limite superiore del diritto al mantenimento (DTF 141 III 468 consid. 3.1). Essa non può pretendere pertanto di vedersi sovvenzionare un tenore di vita più alto di quello condotto allora.

  1. Riguardo al proprio reddito, l'appellante rimprovera al Pretore di avere “solo apparentemente constatato un'inesistenza di reddito, salvo considerare indirettamente un reddito nel calcolo del dispendio effettivo (punto 4, voci costi di bellezza “P__________'s” e “L__________ S__________”)”. L'argomentazione cade nel vuoto. Che la moglie non eserciti in concreto alcuna attività lucrativa e non disponga, per ora, della benché minima entrata è pacifico. Né il primo giudice l'ha chiamata a partecipare al proprio mantenimento, il quale è interamente finanziato dal marito. Per quel che è delle spese non riconosciute nel dispendio effettivo, sulla questione si tornerà in appresso.

  2. AP 1 contesta il proprio dispendio effettivo, che sostiene ascendere a fr. 13 422.28 mensili (invece dei fr. 7095.15 mensili calcolati dal Pretore). Essa chiede di rivalutare le voci correlate al costo dell'alloggio, all'assicurazione dell'economia domestica, alle spese d'automobile, all'abbigliamento, al parrucchiere, alle vacanze e agli oneri fiscali. Essa rivendica altresì un'indennità per pasti al ristorante e per trattamenti estetici nei centri “P__________'s” e “L__________ S__________”. Le singole voci vanno esaminate separatamente.

a) Per quel che riguarda in primo luogo la fornitura di gasolio, il Pretore ha riconosciuto fr. 270.75 mensili poiché la documentazione agli atti “comprova l'importo riconosciuto dal marito (doc BB5 e 12/C 16/C e 15/10)”. Per l'appellante invece la documentazione presentata dal convenuto è parziale, giacché si riferisce al solo 2013 e risulta finanche contraddetta da una dichiarazione della B__________ SA, del 20 maggio 2015 (doc. BB5), relativa alla fornitura del 2012. In realtà entrambe le parti hanno presentato una documentazione parziale, il marito soltanto le fatture di due forniture del 2013 (doc. 12C, 15C e 16C) e la moglie un riassunto di quelle del 2012, 2013 e 2015. Premesso ciò, rettificato il dato del 2012 sulla scorta della dichiarazione del fornitore, nel fabbisogno effettivo della moglie vanno riconosciuti fr. 276.15 mensili.

b) Relativamente alla manutenzione del giardino, il primo giudice ha accertato costi per complessivi fr. 41 430.10 sull'arco di 5 anni e 7 mesi (doc. BB3), per una media di fr. 618.40 mensili. Al dibattimento l'istante avendo fatto valere fr. 471.25 mensili, egli ha ammesso tale cifra, l'importo di fr. 575.40 mensili addotto nelle conclusioni non potendo essere considerato, “visto come la nuova quantificazione non è dovuta dall'esito dell'istruttoria (difatti il doc. BB3 era già agli atti il 16 giugno 2015)”. AP 1 obietta di avere erroneamente considerato l'arco di tempo su cui calcolare la media dei costi, onde la cifra di fr. 575.40 mensili, e rileva di aver potuto consultare il classificatore n. 16 del marito solo il 25 aprile 2016. Se non che, così argomentando, essa contesta l'esattezza dell'importo mensile medio calcolato dal Pretore (fr. 618.40), ma non spiega perché la pretesa maggiorata nel memoriale conclusivo sarebbe ammissibile in virtù dell'art. 230 CPC allorquando il primo giudice ha fondato il suo calcolo non sulla documentazione prodotta il 25 aprile 2016 dal marito (doc. 16), bensì su quella da lei medesima presentata il 16 giugno 2015 (doc. BB3). Su questo punto non giova dunque diffondersi.

c) Per quanto attiene alla manutenzione dell'immobile a __________, il Pretore ha inserito nel fabbisogno effettivo del­l'istante fr. 58.30 mensili “riconosciuti dal marito e comprovati”. L'appellante reputa inverosimile una manutenzione tanto esigua per un “vecchio immobile” e chiede di riconoscerle un importo forfettario di fr. 500.– mensili, “vista l'impossibilità di ottenere tutte le fatture e la reticenza del marito nella produzione completa di tali documenti”.

Ora, che la documentazione presentata dal marito possa essere incompleta è possibile, ove si pensi che la mancata menzione nei conteggi di “alcune specifiche voci poi puntualmente completate (vacanze invernali, costi di cassa malati e fattura S__________)” è stata ricondotta dal marito a una mera svista (osservazioni all'appello del 7 novembre 2016, pag. 8 in fondo e 14 verso il basso). Per comune esperienza nondimeno un coniuge che vive in casa propria deve assumere la manutenzione ordinaria dello stabile, come qualsiasi proprietario immobiliare. Appare così inattendibile che per “una villa con piscina” (osservazioni al­l'appello del 7 novembre 2016, pag. 6 in alto) i costi di manutenzione siano stati di soli fr. 146.15 nel 2011, fr. 412.15 e fr. 872.60 nel 2014. Mancando in concreto dati affidabili, il giudice procede per apprezzamento, tanto più che una stima dei costi di manutenzione non si esaurisce in una semplice media delle spese già affrontate, ma deve tenere conto anche degli interventi ordinari da finanziare sull'arco degli anni. In una procedura sommaria fondata sulla verosimiglianza come quella che presiede all'adozione di misure protettrici dell'unione coniugale le deduzioni forfettarie riconosciute dal­l'autorità fiscale per la manutenzione corrente degli immobili possono costituire un buon punto di riferimento (RtiD I-2015 pag. 867 consid. 5a con rinvii). E dalle tassazioni agli atti (richiamo I) risulta che dal 2009 al 2012 l'autorità fiscale ha riconosciuto a tale titolo fr. 4241.– annui. Si giustifica pertanto di ammettere nel dispendio effettivo di AP 1 una spesa media di fr. 353.40 mensili per la manutenzione dello stabile.

d) In merito al consumo di elettricità, sulla scorta della documentazione agli atti il primo giudice ha inserito nel fabbisogno effettivo dell'istante fr. 216.75 mensili “per il periodo 4 settembre 2013 – 2 settembre 2014 (doc. 12/c e 16/C)”. L'appellante eccepisce che il marito aveva ammesso per il 2014 l'importo di fr. 217.35 mensili. Il che è vero, ma è dovuto verosimilmente al fatto che nella contabilità il marito ha inserito i pagamenti eseguiti in un determinato anno, anche quando si trattava di acconti su consumi dell'anno seguente. Perché, a un esame sommario, sarebbe criticabile non considerare i dati dell'unico anno completo l'appellante non spiega. Anche al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

e) Per quel che concerne l'assicurazione sullo stabile dell'appellante, il Pretore ha ammesso quanto riconosciuto dal marito, ovvero fr. 50.25 mensili, rimproverando all'istante di non avere “comprovato” la pretesa di fr. 125.–. AP 1 fa notare che tale assicurazione è obbligatoria e che il marito aveva indicato come la polizza M__________ “non copre l'assicurazione stabili”. Ora, per tacere del fatto che l'istante non doveva comprovare la pretesa, ma solo renderla verosimile, un'assicurazione degli stabili non è obbligatoria nel Cantone Ticino. Considerato che il marito contestava un premio maggiore di quello fatto valere, spettava all'istante rendere verosimile la cifra addotta. In mancanza di ciò, non è dato a divedere perché l'apprezzamento del Pretore sarebbe censurabile.

f) Quanto al consumo di acqua potabile, il primo giudice ha incluso nel dispendio effettivo della moglie fr. 51.55, poiché “dalla documentazione agli atti si evince un tale importo medio mensile di (doc. BB2)”. L'appellante oppone che il Pretore si è fondato unicamente sui conteggi da lei prodotti degli ultimi tre anni (doc. BB2), tralasciando quelli del 2011 e del 2012 presentati dal marito. In effetti mal si comprende perché i dati del convenuto (doc. 12C, 15C e 16C) non andassero considerati. Nel dispendio effettivo dell'istante vanno aggiunti di conseguenza fr. 62.35 mensili.

g) Per quel che si riferisce alle spese d'automobile, il Pretore ha accertato costi tra il 2011 e il 2014 di complessivi fr. 22 305.05, per una media di fr. 464.70 mensile, ma ha ritenuto tardiva la pretesa formulata dall'istante unicamente nel memoriale conclusivo, dato che “la documentazione era agli atti prima del­l'istruttoria”, e ha quindi ammesso soltanto fr. 376.40 mensili. L'appellante contesta ciò, rilevando che la documentazione necessaria è stata presentata solo il 25 aprile 2016, sicché ha potuto esprimersi solo nel memoriale conclusivo. Ora, che i due classificatori contenenti l'aggiornamento delle spese della famiglia siano stati prodotti solo il 25 aprile 2016 è vero. Se non che, i costi d'automobile per una media di fr. 464.70 mensili già figuravano nel classificatore presentato all'udienza del 16 giugno 2015 (doc. 12) e sono rimasti invariati dopo di allora (doc. 15 e 16). L'aumento non si riconduce pertanto a fatti o mezzi di prova nuovi. La rivendicazione dell'istante non può dunque essere condivisa.

h) In merito al premio per l'assicurazione dell'economia domestica il Pretore ha riconosciuto fr. 40.15 mensili, “visto il documento agli atti (doc. 12/C e 16/C)”. L'appellante obietta che, contrariamente al calcolo del primo giudice, andava considerato il premio del 2011, poiché solo nel 2013 l'assicurato ha beneficiato di un'eccedenza che ha permesso la riduzione del premio. Che il premio annuo possa variare in dipendenza di bonus per assenza di sinistri è possibile. Perché, a un giudizio d'apparenza, il Pretore non potesse tenere conto dell'ultimo premio, quando i coniugi vivevano ancora assieme, e rinviare la disamina dell'incidenza dei bonus alla causa di divorzio, ove la verosimiglianza non è più sufficiente, l'appellante non spiega. Una volta ancora perciò non è il caso di scostarsi dalla decisione del Pretore.

i) Circa il costo per l'acquisto di vestiti e accessori, il primo giudice ha ammesso fr. 200.– mensili, come riconosciuto dal marito, facendo carico all'istante di non avere sufficientemente reso verosimile la pretesa, non essendo compito del giudice “estrapolare da 34 pagine (doc. E3) e da altre 62 pagine (doc. CC) di estratti bancari le voci che si riferiscono alle spe­se di abbigliamento e/o accessori”. L'appellante fa notare che non incombeva al Pretore desumere tali costi, poiché le “carte sono quasi esclusivamente relative a spese di abbigliamento”, come risulta dagli scontrini emessi da note azien­de attive nel settore. Per di più, essa fa notare di essersi accontentata di un importo fisso, la media risultante dalla documentazione essendo di fr. 1800.–/2000.– mensili. L'assunto non può essere condiviso. Certo, come si evince dagli estratti bancari e da quelli della carta di credito m__________, AP 1 ha eseguito innumerevoli acquisti presso negozi di note catene d'abbigliamento (doc. E3, CC e DD). Per tacere del fatto che non è dato di sapere però se tutta la merce acquistata si riferisse a lei soltanto, spettava all'interessata indicare almeno quali addebiti risultanti dai citati estratti dimostrassero il suo dispendio per l'abbigliamento, ovvero presentare un riassunto delle proprie spese annue con l'indicazione dei giustificativi a sostegno. Essa non poteva limitarsi a recare un carteggio infor­me e una mole di estratti bancari alla rinfusa, lasciando che il giudice vagliasse di propria iniziativa una documentazione ponderosa per verificare la corrispondenza tra le spese esposte e i giustificativi allegati (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.20 del 16 ottobre 2013, consid. 6a con rinvii). Ne segue che, una volta di più, l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica.

l) Il Pretore ha riconosciuto all'istante fr. 169.30 mensili per vacanze e viaggi, rilevando che nel dispendio effettivo della famiglia “va tenuta in considerazione solo la sua quota di fr. 169.30 (fr. 45 716.50 : 54 mesi : 5)”. L'appellante deplora una volta di più l'incompletezza della documentazione fornita dal convenuto, chiedendo che sia accertato l'esborso totale di fr. 24 000.– annui suddiviso in ragione di un terzo per ogni genitore e di un terzo per ogni figlio, “essendo notorio che i figli minorenni costano meno degli adulti”. Ora, che nel 2014 le vacanze trascorse dall'interessata con i figli siano costate complessivamente fr. 24 000.– è possibile, quantunque al viaggio in California abbia partecipato anche la collaboratrice domestica __________ B__________ (doc. BB12). Non tutti gli anni però la famiglia destinava alle vacanze un importo analogo. Inoltre l'appellante non spiega perché l'apprezzamento del Pretore, il quale ha calcolato la media degli ultimi quattro anni e mezzo, sarebbe censurabile. È vero che in presenza di bambini piccoli una famiglia può ottenere sconti da operatori turistici. Nel caso di adolescenti come Ja__________ e Je__________, nondimeno, il prezzo dei voli aerei è uguale a quello degli adulti (doc. BB12). A un esame di verosimiglianza, la ripartizione pro capite adottata dal primo giudice resiste dunque alla critica. A maggior ragione ove si consideri che l'istante non ha reso verosimile quanto avrebbe speso una persona sola per godere di vacanze analoghe a quelle trascorse dalla famiglia durante la vita in comune.

m) Per quel che è dei costi di “parrucchiere/estetista”, il primo giudice ha rimproverato all'istante di non avere spiegato “co­me sia stata quantificata questa voce”, visto che dal 1° gennaio 2012 al 16 aprile 2015 essa aveva speso complessivi fr. 20 397.50 (doc. BB10), onde una media di fr. 396.10 mensili (51 mesi e mezzo). A ragione l'appellante che non contesta la somma di fr. 20 397.50 oppone che il Pretore avrebbe dovuto suddividerla sull'arco di 40 mesi, dal 1° gennaio 2012 al 16 aprile 2015. Nelle osservazioni all'appello AO 1 fa valere di avere sempre contestato il contenuto del doc. BB10, sicché spettava alla moglie renderlo verosimile con l'assunzione testimoniale dell'estensore. Egli soggiunge di essere sempre stato all'oscuro di tale esborsi, che venivano finanziati dalla moglie con il proprio reddito, tant'è che nella contabilità della ditta essi nemmeno figurano.

All'udienza del 16 giugno 2015 l'istante aveva presentato una “ricostruzione” dei costi di parrucchiere allestita dal “salone __________” di __________ (doc. BB10), distinta che il convenuto ha contestato, compresi i doc. BB8 e BB9 di cui si dirà oltre, mettendo in forse la loro completezza e fedefacenza. Per contestare l'attendibilità di un documento non basta tuttavia insinuare generici dubbi, ma occorre addurre elementi concreti, ciò che in concreto difetta. Né è dato di capire perché l'interessato lamenti la lacunosità della documentazione, ciò che torna se mai a suo favore. A un esame di mera apparenza la “ricostruzione” presentata dall'istante basta quindi per rendere verosimile la pretesa. Quanto all'inconsapevolezza del marito e alle modalità di finanziamento, se ne parlerà in appresso, fermo restando che per il parrucchiere il convenuto riconosce pur sempre al­l'istante una spesa di fr. 200.– mensili.

n) Quanto all'onere fiscale, il Pretore l'ha stimato in fr. 1600.– mensili senza alcuna motivazione. Per l'appellante tale valutazione è arbitraria già alla luce del contributo alimentare fissato dal primo giudice. Chiede pertanto di aumentare il suo carico tributario a fr. 3100.– mensili. In effetti, tenuto calcolo dei contributi alimentari che AO 1 dovrà versare in esito all'appello, la stima del Pretore non appare più attendibile, né appare più plausibile la stima prospettata dall'appellante (doc. E2), la quale non indica i fattori da lei considerati, il reddito imponibile ai fini dell'imposta cantonale divergendo da quello ai fini dell'imposta federale per le minori deduzioni concesse. Nulla è dato di sapere nemmeno della sostanza imponibile di fr. 700 000.–, la dichiarazione fiscale agli atti non facendo distinzione tra conti bancari riconducibili al marito e conti riconducibili alla moglie, mentre la sostanza immobiliare della sola AP 1 è stimata in complessivi fr. 307 429.– (doc. F). Ne discende che, a un sommario esame, l'aggravio fiscale può essere stimato nella fattispecie in fr. 2500.– mensili.

o) Per quanto concerne le spese per i pasti al ristorante, il Pretore nulla ha riconosciuto poiché l'istante non aveva dimostrato alcunché. Per l'appellante la prova poteva essere recata “con la produzione di tutte le spese della famiglia, registrate nella contabilità dell'Hotel del marito”. Sta di fatto che il marito nega annotazioni al proposito (sopra, consid. 3). Del resto l'istante ha sempre sostenuto che le consumazioni venivano pagate in contanti, senza pretendere che il marito conservasse scontrini. Per di più, AO 1 ha sempre obiettato che non era abitudine della moglie pranzare o cenare fuori casa (risposta del 14 aprile 2015, pag. 6), sicché incombeva all'interessata rendere verosimile la frequentazione di ristoranti. In mancanza di riscontri, non possono essere riconosciute spese aggiuntive.

p) L'appellante insorge contro il mancato riconoscimento delle spese per trattamenti estetici nei centri “Bellezza 's” e “Li S__________”. Per il Pretore, ancorché potessero rientrare nel dispendio dell'istante, quei costi “venivano assunti dalla moglie con il reddito che [essa] percepiva dalla sua attività lavorativa in seno all'albergo e non erano quindi finanziati dal marito”. AP 1 contesta tale motivazione, sostenendo che anche dopo la cessazione dell'attività lucrativa essa ha continuato i trattamenti “seppur non percepisse più uno stipendio dall'albergo”. Inoltre essa fa notare che tali esborsi facevano parte del suo tenore di vita, indipendentemente da chi li finanziasse, e devono quindi essere inclusi nel dispendio effettivo. L'argomentazione non è priva di fondamento. Che durante la comunione domestica AP 1 si sottoponesse a innumerevoli trattamenti cosmetici è indubbio. E trattamenti estetici non possono definirsi insoliti o irragionevoli per una moglie che vive in condizioni agiate (sentenza del Tribunale federale 5A_315/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 5.1). I relativi costi rientrano così nel tenore di vita da lei sostenuto durante la comunione domestica, che essa ha diritto di conservare. Quanto alla pretesa inattendibilità della documentazione, si rinvia a quanto esposto in merito alle spese di parrucchiere (sopra, consid. n).

Per quel che è del finanziamento, è indubbio che il costo dei noti trattamenti cosmetici non fosse assunto dal marito, ma era sovvenzionato dalla moglie con il reddito della propria attività lucrativa. Fra i coniugi sussisteva quindi un'intesa tacita al proposito e dopo la separazione l'istante non può pretendere di stravolgere l'accordo, esigendo che quanto essa finanziava in precedenza vada ora a carico dal marito. Resta il fatto che attualmente l'interessata non può più affrontare la spesa, il marito avendola licenziata (v. ancora osservazioni all'appello del 7 novembre 2016, pag. 12 in basso). Certo, essa non si è attivata per ritrovare un'attività lucrativa, ma quando è stata congedata aveva 49 anni e doveva ancora accudire a una figlia di otto. Avendola licenziata, il convenuto doveva assumere così le proprie responsabilità e rendere verosimile il modo in cui essa avrebbe potuto rimettere a frutto la sua capacità lucrativa nel caso specifico. Asserire genericamente che, vista la di lei esperienza professionale, essa “non avrebbe [avuto] difficoltà alcuna a trovare un adeguato posto di lavoro” non è sufficiente. Ne segue che, a un giudizio sommario, nel dispendio effettivo dell'appellante vanno inseriti fr. 1951.45 mensili per trattamenti nei due centri estetici.

q) In ultima analisi, il dispendio effettivo di AP 1

risulta ascendere a fr. 10 130.– mensili arrotondati (vitto fr. 791.25, costo dell'alloggio fr. 316.– [gasolio fr. 276.15, manutenzione del giardino fr. 471.25, manutenzione della casa fr. 353.40, elettricità fr. 216.75, assicurazione dello stabile fr. 50.25, fognatura fr. 28.25, acqua potabile fr. 62.35, dedotti fr. 1142.– già compresi nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 634.10, franchigia della cassa malati fr. 41.70, spese mediche non coperte dall'assicurazione fr. 108.–, spese d'automobile fr. 376.40, assicurazione RC privata fr. 15.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 40.15, abbigliamento e accessori fr. 200.–, vacanze e viaggi fr. 169.30, palestra fr. 70.50, “bottega delle erbe” fr. 100.75, dentista e igienista fr. 42.55, quota TCS con libretto ETI fr. 11.90, canone radiotelevisivo fr. 30.–, S__________ fr. 144.25, lavanderia fr. 50.–, prodotti cosmetici fr. 100.–, parrucchiere ed estetista fr. 509.15, rimborso di debito fr. 515.30, aiuto domestico fr. 1408.50, trattamenti estetici fr. 1951.45, fr. 2500.– imposte stimate).

  1. Nelle osservazioni all'appello il convenuto asserisce che il rimborso del debito inserito nel fabbisogno effettivo della moglie (rate di fr. 515.30 mensili) si è estinto nel febbraio del 2016. L'argo­mento è già stato sollevato davanti al Pretore nell'istanza di modifica del 4 novembre 2016, ma è stato respinto dal primo giudice con sentenza del 4 gennaio 2017 (inc. SO.2016.5273: sopra, consid. 2). In tale decisione il Pretore ha rilevato che la questione andava risolta nell'ambito della procedura d'appello contro la sentenza di cui era chiesta la modifica. Se non che, una questione che può essere fatta valere davanti al Pretore non può essere portata come nuova dinanzi a questa Camera. Sta di fatto che all'udienza in Pretura del 16 giugno 2015, dopo che l'istante aveva addotto per la prima volta la voce di spesa con riferimento a un estratto della Banca __________ (doc. BB7), il convenuto si era limitato a contestare le pretese della moglie in blocco. Nemmeno nel memoriale conclusivo egli aveva alluso a tale voce del dispendio effettivo né, tanto meno, aveva eccepito l'estinzione del debito. E non è dinanzi a questa Camera che la questione può essere esaminata – come detto – per la prima volta.

  2. Relativamente al contributo alimentare per i figli, l'appellante chiede di aumentarli a fr. 2724.25 mensili per Ja__________, a fr. 2562.52 mensili per Je__________ e a fr. 2108.95 mensili per Jo__________, adeguando la posta “costi dell'alloggio” all'esito dell'appello e ripartendo il costo della collaboratrice domestica anche in favore dei due figli maggiori. Essa soggiunge poi che gli assegni familiari “sono sì compresi nei contributi alimentari, ma non devono essere dedotti in caso di ricezione da parte del padre”. Le censure vanno esaminate separatamente.

a) Riguardo al costo dell'alloggio, è pacifico che un terzo di esso rientra nel fabbisogno in denaro del primo figlio, un quarto in quello del secondo figlio e un quinto in quello del terzo figlio, come prevedono le raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione, pag. 13 in alto). In concreto, quindi, vista la spesa effettiva a carico della madre di fr. 1458.40 mensili (sopra, consid. 7r), il fabbisogno in denaro dei figli (già maggiorato del 25%) va adattato in fr. 2070.– mensili arrotondati per Ja__________, in fr. 1920.– mensili arrotondati per Je__________ e in fr. 1900.– mensili arrotondati per Jo__________, compresa per quest'ultima la partecipazione ai costi dell'aiuto domestico.

b) Proprio in merito ai costi della collaboratrice domestica, il Pretore ha accertato che __________ B__________ svolgeva anche mansioni di baby sitter, sicché ha inserito nel dispendio effettivo di AP 1 la metà della relativa retribuzione. Dell'altra metà egli ha inserito un terzo nel fabbisogno in denaro di Jo__________, mentre ha rinunciato a suddividere il resto fra Ja__________ e Je__________, i due figli maggiori avendo un'età che non necessita più di cure e sorveglianze speciali. L'appellante ribadisce che la famiglia ha sempre fatto capo a una governante e imputa al primo giudice di avere trascurato che i figli vivono a , hanno orari diversi e svolgono differenti attività extrascolastiche, ragione per cui lei e __________ B si suddividono il compito degli spostamenti (scuola, hockey, ginnastica con attrezzi, corsi di lingua).

Dagli atti risulta che, come aiuto domestica, __________ B__________ svolge disparate mansioni, tra cui quella di accudire e accompagnare i ragazzi alle varie attività. Quando AP 1 “deve accompagnare l'uno o l'altro figlio a un'attività”, in particolare, “bisogna occuparsi degli altri” (deposizione del 19 novembre 2015: verbali, pag. 2). Si conviene in effetti che con il progredire dell'età la cura ed educazione dei figli diventa meno gravosa, come denotano i valori statistici decrescenti previsti dalle citate raccomandazioni dell'Ufficio per la gioventù e l'orientamento professionale del Canton Zurigo. Ci si può do­mandare per la verità se – è l'opinione del Pretore – fra i 13 e i 18 anni l'onere si azzeri del tutto. Ad ogni buon conto l'appellante non esercitata più alcuna attività lucrativa e può assicurare personalmente la cura dei ragazzi. Che non sia in grado di assolvere il compito da sé soltanto perché occorre accompagnare i figli a scuola o alle attività extrascolastiche non può dirsi. A un esame sommario l'argomentazione del Pretore resiste perciò alla critica.

c) Quanto all'assegno familiare, la giurisprudenza più recente prevede che tale prestazione va tolta dal fabbisogno in denaro dei figli, nel quale è compresa (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7). Coerentemente, essa non va più cumulata al reddito del genitore cui essa è corrisposta (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.72 del 7 aprile 2017, consid. 4b), ma va trattata a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2). In concreto, cessata l'attività dipendente della moglie, nulla è dato di sapere su chi percepisce l'assegno familiare. Lo ricevesse il convenuto, non si giustifica alcuna decurtazione del contributo alimentare per i figli, mentre qualora la prestazione fosse riscossa dalla madre essa andrà in deduzione del contributo alimentare versato dal padre. Al riguardo il giudizio del Pretore va emendato di conseguenza.

  1. Le spese dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante vede aumentare il contributo alimentare per sé da fr. 7095.– a fr. 10 130.– men­sili (seppure non a fr. 11 901.80 mensili, come essa chiedeva) e quello per i figli da complessivi fr. 5585.– a fr. 5890.– mensili rispetto ai fr. 7395.– mensili richiesti. Nel complesso si giustifica così che sopporti un terzo degli oneri processuali, mentre il resto va a carico del convenuto, il quale rifonderà all'istante un'indennità per ripetibili ridotta (un terzo: RtiD II-2016 pag. 638 c. 3b). L'esito del giudizio odierno non incide in modo apprezzabile, per contro, sul dispositivo del Pretore in materia di spese e ripetibili, che oltre a tenere conto delle maggiori richieste di contributo alimentare avanzate dall'istante comprendeva l'intero assetto della vita separata. Esso può così rimanere invariato.

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF (sopra, consid. 1). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione è comunicato anche al figlio Ja__________, ora maggiorenne, e alla figlia Je__________, che ha compiuto 16 anni il 25 agosto 2017.

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

  1. AO 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 10 130.– mensili dal 1° marzo 2015.

  2. AO 1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari dal 1° marzo 2015:

fr. 2070.– mensili per Ja__________;

fr. 1920.– mensili per Je__________ e

fr. 1900.– mensili per Jo__________.

Qualora AP 1 percepisse direttamente gli assegni familiari, dall'ammontare dei menzionati contributi andrà dedotto l'ammontare degli assegni familiari.

AO 1 è condannato a versare, in aggiunta ai menzionati contributi alimentari, le rette della scuola privata per i figli.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese processuali di fr. 6000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico di AP 1 e per il rimanente a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 3500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione a:

– Ja (in estratto, consid. 9 con dispositivo

n. I/6);

– Je (in estratto, consid. 9 con dispositivo

n. I/6);

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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