Incarto n. 11.2016.93
Lugano 15 ottobre 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2015.4 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 13 febbraio 2015 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 14 settembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 luglio 2016, come pure sulle richieste di gratuito patrocinio presentate dall'appellante il 31 agosto 2018 e da AO 1 il 3 settembre 2018;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1962) e AO 1 (1969) si sono sposati a __________ il 13 ottobre 1993. Dal matrimonio sono nate A__________, il 15 luglio 1996, e V__________, il 30 maggio 2002. Il marito è stato direttore, azionista (per un quarto del capitale sociale) e membro del consiglio di amministrazione della A__________ SA di __________, ditta attiva nella gestione patrimoniale, dichiarata fallita il 14 dicembre 2017. La moglie, di formazione parrucchiera, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi vivono separati dal 1° agosto 2011, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (un appartamento in proprietà dei suoceri a __________) per trasferirsi con le figlie in un appartamento a __________.
B. In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 28 giugno 2011 da AO 1, con sentenza del 2 ottobre 2012 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato le figlie alla madre regolando il diritto di visita paterno e ha obbligato AP 1 a versare contributi alimentari varianti da fr. 2694.55 a fr. 3744.55 mensili per la moglie, da fr. 1273.80 a fr.1340.– mensili per V__________ e da fr. 1656.60 a fr. 1790.– mensili per A__________ (assegni familiari compresi), oltre alla retta della scuola privata seguita da A__________ (inc. SO.2011.432). Un appello presentato dalla moglie contro tale sentenza è stato stralciato dal ruolo il 26 ottobre 2012 da questa Camera per desistenza (inc. 11.2012.121).
C. Il 13 febbraio 2015 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, postulando l'affidamento della figlia V__________ con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per sé di fr. 5000.– mensili indicizzati e uno per V__________ di fr. 2000.– mensili indicizzati (assegni familiari compresi). In liquidazione del regime dei beni essa ha rivendicato la metà del mobilio dell'abitazione coniugale, taluni beni mobili (suppellettili, vestiti, collezioni), compresi ‟i gioielli e l'orologio marca __________ regalatile dai di lei genitoriˮ, come pure un'imprecisata somma in liquidazione del ‟terzo pilastroˮ finanziato dal marito in costanza di matrimonio, il tutto con la comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno d'inadempimento. Infine essa ha sollecitato la suddivisione a metà dell'avere previdenziale accumulato dal marito durante il matrimonio.
D. All'udienza di conciliazione del 24 aprile 2015 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma non alle altre richieste, salvo intendersi con la moglie a proposto dell'autorità parentale congiunta su V__________. Contestualmente il Pretore gli ha assegnato un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. In un allegato del 21 agosto 2015 AP 1 ha offerto un contributo alimentare di fr. 1790.– mensili per la figlia sino alla maggiore età (assegni familiari compresi), ma ha rifiutato ogni contributo alla moglie. In liquidazione del regime dei beni egli aderito all'attribuzione alla moglie (quali beni propri) di un elenco di oggetti (indicati in verde), sempre che si trovassero ancora nell'appartamento coniugale al momento della separazione e non fossero già stati ritirati, proponendo la suddivisione tra i coniugi di una lista di articoli (indicati in rosso, come acquisti), ad eccezione di bicchieri in cristallo ch'egli rivendicava come beni propri. Egli ha chiesto inoltre un indennizzo di fr. 27 094.36 per la partecipazione agli ulteriori acquisti della moglie (un conto bancario, un anello di diamanti e un orologio __________) e ha consentito al riparto a metà della prestazione d'uscita da lui maturata presso il suo istituto di previdenza. Nei successivi allegati di replica, del 25 settembre 2015, e di duplica, del 30 novembre 2015, le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni.
E. Alle prime arringhe del 25 febbraio 2016 i coniugi hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata quello stesso giorno e si è chiusa l'8 aprile 2016. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 5 maggio 2016 l'attrice ha riaffermato le richieste di giudizio iniziali, salvo ricondurre a fr. 1922.– mensili (oltre assegni familiari) l'ammontare del contributo alimentare per la figlia e precisare in fr. 118 521.– la pretesa in liquidazione del ‟terzo pilastroˮ del marito. Nel proprio allegato del 10 maggio 2016 AP 1 ha ribadito il suo punto di vista.
F. Statuendo con sentenza del 20 luglio 2016, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato V__________ alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno) e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 3805.– mensili fino ai 16 anni della figlia, di fr. 3830.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione di lei, di fr. 4200.– mensili fino al pensionamento di lui e di fr. 1905.– mensili fino al pensionamento dell'attrice come pure un contributo alimentare indicizzato per la figlia di fr. 1875.– mensili fino al 16° compleanno e di fr. 1825.– mensili (oltre agli assegni familiari) fino alla maggiore età o al termine della formazione. In liquidazione del regime dei beni il Pretore ha ordinato al marito di consegnare alla moglie gli oggetti che essa aveva elencato, e in particolare ‟i gioielli di cui al doc. EE e l'orologio marca __________ regalatole dai genitoriˮ, gli ha riconosciuto la proprietà sui bicchieri di cristallo e in liquidazione del ‟terzo pilastroˮ lo ha condannato a corrispondere alla stessa fr. 118 521.– con interessi al 5% dal passaggio in giudicato della sentenza. Per il resto il Pretore ha stabilito in fr. 183 912.05 l'importo che l'istituto di previdenza del convenuto avrebbe dovuto trasferire alla moglie. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 10 000.–, sono state poste per due quinti a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 4000.– per ripetibili ridotte.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 settembre 2016 per ottenere la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 1582.20 mensili (o in subordine a fr. 2396.10 mensili) fino al 16° compleanno della figlia, la soppressione di tale contributo (o in subordine la sua riduzione a fr. 696.10 mensili) fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale di V__________, come pure la limitazione del medesimo a fr. 232.20 mensili (o in subordine a fr. 1046.10 mensili) fino al pensionamento della moglie. In liquidazione del regime dei beni egli si oppone alla riconsegna dei gioielli “di cui al doc. EE” e dell'orologio __________, che neppure possiederebbe, e chiede che l'importo riconosciuto alla moglie in liquidazione del ‟terzo pilastroˮ sia versato su un conto di previdenza intestato a lei. Infine egli postula l'addebito delle spese processuali di primo grado per sei decimi alla moglie e per il resto a lui medesimo, con obbligo per AO 1 di rifondergli fr. 3000.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 14 novembre 2016 l'attrice propone di respingere l'appello.
H. Il 20 giugno 2017 AP 1 ha comunicato di trovarsi in detenzione preventiva per reati di natura finanziaria. Considerata la modifica della situazione, la conseguente perdita del lavoro e il venir meno di ogni reddito, egli ha instato per un riesame degli effetti accessori del divorzio, riservandosi di completare gli atti. Il giudice delegato di questa Camera ha impartito così alle parti, il 19 luglio 2018, un termine di 30 giorni per aggiornare i dati sui loro redditi e fabbisogni. Entrambe hanno ottemperato all'ingiunzione il 31 agosto e il 3 settembre 2018, sollecitando il beneficio del gratuito patrocinio.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 21 luglio 2016 (tracciamento degli invii n. 98.__________). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 15 luglio al 15 agosto 2016 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Introdotto il 14 settembre 2016, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
L'appellante unisce al proprio memoriale una lettera del 9 novembre 2011 (doc. U). Il documento si trova già agli atti, di modo che la sua produzione è superflua. Non fa dubbio invece la proponibilità dei documenti nuovi presentati dalle parti in esito all'aggiornamento ordinato da questa Camera dopo la carcerazione del marito dal 27 aprile al 15 dicembre 2017. Sulla loro rilevanza ai fini del giudizio si dirà in appresso.
Litigiosi rimangono, in appello, la liquidazione del regime dei beni e il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, le controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.135 del 17 settembre 2018 consid. 3). Occorre procedere così a tale stregua.
I. Sulla liquidazione del regime dei beni
a) Per quel che è dei gioielli, l'appellante fa valere di avere spiegato nel memoriale di risposta, con richiamo al doc. 4 (recte: doc. U), di non esserne in possesso e di averli acquistati, comunque sia, per collocamento di capitali. A torto il primo giudice gli avrebbe contestato dunque una carenza allegatoria. Ciò premesso – egli prosegue – spettava alla moglie dimostrare la proprietà dei gioielli come beni propri e il di lui possesso, circostanza ch'egli ha sempre negato. L'attrice si sarebbe limitata invece a produrre un elenco di oggetti che il Pretore ha ritenuto sufficiente, trascurando che i gioielli, di evidente valore, non potevano presumersi regalati, ma andavano considerati un investimento. Di conseguenza – prosegue il convenuto – il primo giudice avrebbe dovuto respingere la consegna dei gioielli pretesa dall'attrice, come ha respinto per insufficienza di prove la pretesa di lui volta a inserire negli acquisti della moglie un anello di diamanti e un orologio __________. Trattandosi dell'orologio __________, il convenuto rileva che esso faceva parte dei gioielli menzionati nel doc. U ed egli ne aveva subito contestato il possesso nel memoriale di risposta. La moglie non avendo dimostrato il contrario, come le incombeva, non vi sarebbe perciò nulla da restituire.
b) Le parti devono allegare i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 CPC). La riserva dell'art. 55 cpv. 2 CPC (principio inquisitorio) non si applica alla liquidazione del regime dei beni, retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 2 CPC). Requisiti formali identici a quelli della petizione valgono per la risposta (art. 222 cpv. 2 CPC). L'obbligo di addurre e sostanziare i fatti dipende – da un lato – dalla norma invocata e – dall'altro – dalla condotta processuale della controparte (DTF 127 III 668 consid. 2b; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_453/2017 del 12 luglio 2018, consid. 2.2). In concreto la pretesa dell'attrice si fonda sull'art. 205 cpv. 1 CC, giusta il quale ai fini della liquidazione del regime dei beni ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro. Per quanto attiene invece alla condotta processuale, l'onere di allegazione non impone a una parte di prevenire ogni possibile obiezione avversaria. Eventuali contestazioni devono essere formulate in modo tale che la controparte sappia quale singola allegazione debba dimostrare. Il grado di specificazione di un'allegazione determina il grado di specificazione di una contestazione. Quanto più circostanziata è un'esposizione dei fatti, tanto più dettagliata dev'essere la contestazione. Anche se il grado di specificazione di una contestazione è inferiore a quanto si richiede per un'allegazione, essa non può essere generica e deve mettere chiaramente in causa la veridicità di una determinata allegazione (DTF 141 III 433 consid. 2.6 con rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_553/2017 del 26 febbraio 2018, consid. 4.2).
c) Ciò posto, l'onere di allegazione e di specificazione va osservato per principio nei memoriali di causa. Di regola un rimando globale agli inserti del processo non basta, giacché non spetta al giudice né alla controparte ricavare da tali inserti l'esposizione dei fatti o passare questi ultimi al vaglio per individuare elementi utili. Non che un rinvio a un determinato atto non possa, eccezionalmente, soddisfare gli obblighi di specificazione. Anche in tal caso, però, i fatti devono essere addotti nei loro tratti o contorni essenziali nei memoriali di causa. Non basta che negli inserti figurino in qualche forma le informazioni richieste. Il rimando nell'allegato di causa deve menzionare uno specifico atto e da tale rimando devono evincersi chiaramente gli elementi dell'inserto che assurgono ad allegazione di parte (sentenza del Tribunale federale 4A_443/2017 del 30 aprile 2018, consid. 2.2.1 e 2.2.2).
d) Nel caso in esame sarà anche vero, come ha accertato il Pretore, che AP 1 non ha contestato l'esistenza dei gioielli indicati nel doc. EE. Non ne ha però riconosciuto il possesso. E su tal punto l'onere della prova incombeva all'attrice. Sta di fatto che nella petizione AO 1 aveva precisato che i gioielli e l'orologio __________ si trovavano ‟in cassaforte presso l'ufficio (del marito) di via __________ a __________ˮ (pag. 8). Di fronte a tale puntuale allegazione il convenuto si è limitato a rinviare ‟circa i gioielliˮ a ‟quanto richiesto nello scritto doc. 4ˮ (risposta, pag. 7). Per tacere dell'erroneo riferimento al doc. 4, che non ha avuto conseguenze perché all'attrice era noto il doc. U, un simile rinvio non poteva reputarsi sufficiente per contestare il possesso. Sia come sia, nel memoriale di replica l'attrice ha riaffermato che il luogo di deposito dei beni rivendicati era l'ufficio del marito a __________ (pag. 7) e nella duplica del 30 novembre 2015 il convenuto si è limitato a contestare genericamente l'affermazione. Il che non bastava, poiché di fronte a un'allegazione precisa egli doveva contrapporre un'allegazione altrettanto sostanziata. E siccome – per quanto testé illustrato – AP 1 non ha debitamente contestato il possesso dei beni, quest'ultimo non andava neppure dimostrato (art. 150 cpv. 1 CPC). Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
e) Altrettanto vale per la doglianza secondo cui i gioielli sarebbero stati acquistati dall'appellante a titolo di collocamento di capitali e non potevano presumersi regalati né, di riflesso, costituire beni propri della moglie. AP 1 pretende di avere contestato l'opposta affermazione della moglie richiamando il doc. U. Il semplice rinvio al documento non bastava tuttavia per integrare la contestazione. Del resto, quand'anche ciò fosse, l'appellante trascura che l'attrice ha precisato nella replica come i gioielli elencati nel doc. EE fossero ‟classici regali per occasioni quali compleanni, Natale e anniversari, destinati pertanto all'uso esclusivoˮ (pag. 7). E nella duplica il convenuto ha omesso del tutto, una volta di più, di prendere posizione sull'allegazione, accomodandosi di una contestazione generica e, come tale, insufficiente. Al proposito l'accertamento del Pretore resiste quindi alla critica.
f) Invano l'appellante sembra ravvisare poi una disparità di trattamento nel fatto che il Pretore ha ritenuto non comprovata l'esistenza di un anello di diamanti e dell'orologio __________ ch'egli chiedeva di inserire negli acquisti della moglie. Al riguardo il primo giudice ha accertato che la moglie aveva debitamente contestato la richiesta di lui (sentenza impugnata, pag. 10). Ora, AP 1 non discute ciò. Le situazioni essendo diverse, non può farsi questione di disparità di trattamento. La censura cade dunque nel vuoto.
a) Le polizze della previdenza vincolata (“pilastro 3a”) sono liquidate nel quadro dello scioglimento del regime dei beni, come le assicurazioni ordinarie (“pilastro 3b”), attribuendo il loro valore di riscatto o il loro valore equivalente (valore di trasferimento giusta l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 o valore di liquidazione convenzionale) alla massa di beni che ha finanziato i premi (DTF 137 III 339 consid. 2.1.1; I CCA, sentenza inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014, consid. 8b con riferimenti). In concreto è pacifico che il valore di riscatto delle cinque polizze è stato finanziato con acquisti del marito e dev'essere attribuito perciò a tale massa.
b) L'art. 4 cpv. 3 OPP 3 invocato dall'appellante stabilisce che in caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall'intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest'ultimo dal giudice. Esso dispone inoltre che, fatto salvo l'art. 3, l'istituto dell'intestatario della previdenza deve versare l'importo da trasferire all'istituto indicato dal coniuge o a un istituto di previdenza nel senso dell'art. 1 cpv 1. La norma concede una modalità supplementare d'esecuzione del credito di partecipazione al beneficio dell'unione coniugale costituito da risparmi o da un'assicurazione di previdenza vincolata. Il principio rimane quello, però, del versamento in contanti (DTF 137 III 343 consid. 3.2.4; I CCA, sentenza inc. 11.2010.99 del 3 settembre 2013, consid. 7).
La norma di cui si vale l'appellante si applica unicamente alle polizze della previdenza vincolata (“pilastro 3a”), ovvero a quelle per cui le somme risparmiate sotto forma di “terzo pilastro” possono essere recuperate – di regola – al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria di pensionamento (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 618 n. 1023). Essa non vale invece per le assicurazioni della previdenza libera (“pilastro 3b”; Aebi-Müller, Säulen 3a und 3b in der Scheidung, in: Rumo-Jungo/ Pichonnaz [curatori], Berufliche und freiwillige Vorsorge in der Scheidung, 5. Symposium zum Familienrecht der Universität Freiburg, 2010, pag. 83). Nella fattispecie le polizze del convenuto riguardo alle quali il Pretore ha disposto il riparto riguardano – tranne una (la polizza A__________ n. C9__________), su cui si tornerà in appresso – la previdenza libera (fascicolo richiamato doc. I). E in un caso (polizza S__________ n. __________) l'assicurazione è finanche scaduta, come ha rilevato il Pretore, il 1° ottobre 2016. Un trasferimento su un conto di previdenza della moglie risulta quindi, anche sotto questo profilo, inattuabile (Aebi-Müller, op. cit., pag. 92).
c) Per quel che è della polizza A__________ appena menzionata (“pilastro 3a”), non v'è ragione invece per non dar seguito alla richiesta del convenuto. L'art. 4 cpv. 3 OPP 3 è stato emanato per mitigare il divieto di cessione dei diritti alle prestazioni di vecchiaia delle polizze della previdenza vincolata. Il legislatore ha ampliato in tal modo lo spettro dei mezzi finanziari a disposizione del coniuge debitore, pur mantenendo – come detto – il principio del pagamento in contanti del credito di partecipazione all'aumento. Il Tribunale federale ne ha desunto che il giudice non può imporre all'assicurato il trasferimento dei suoi diritti ove questi intenda estinguere il debito facendo capo a liquidità sufficiente, purché ne faccia richiesta (DTF 137 III 343 consid. 3.2.4).
Nel caso in esame la situazione è opposta, l'assicurato medesimo chiedendo, dopo avere escluso in prima sede ogni liquidazione del “terzo pilastro”, che la divisione – di per sé non più contestata – avvenga mediante il trasferimento di parte delle sue pretese all'istituto indicato dalla moglie e non in contanti. L'attrice obietta (osservazioni, pag. 8) che dinanzi al Pretore AP 1 si è limitato a contestare la liquidazione delle polizze del “terzo pilastro” argomentando ch'egli non pagava più i premi (risposta, pag. 7) e rimproverandole di non avere dimostrato la pretesa (memoriale conclusivo, pag. 4). Sta di fatto che in prima sede egli si è opposto a ogni pagamento. Nulla gli impediva pertanto di limitare in appello la contestazione alle modalità di pagamento invocate dall'attrice e ammesse dal Pretore. Tanto meno ove si consideri ch'egli reputa la decisione impugnata contraria alla legge (art. 57 CPC).
Come fa notare l'appellante, in una sentenza del 17 gennaio 2008 (pubblicata in FamPra.ch 2008 pag. 179 e citata da Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 484 nota 69) l'Obergericht del Canton Lucerna ha già avuto modo di rilevare che l'istituto di previdenza di un assicurato non può lasciare nella libera disponibilità del coniuge beneficiario l'importo da trasferire, a meno che non ricorra l'ipotesi – estranea alla fattispecie – di un pagamento anticipato nel senso dell'art. 3 OPP 3. Se i coniugi destinano di comune accordo le somme litigiose alla previdenza vincolata, essi rinunciano anche alla possibilità di disporne liberamente finché si verifichi l'evento assicurato. Né si giustifica che un coniuge possa fruire liberamente, dopo il divorzio, di una parte della previdenza vincolata dell'altro, mentre siffatta possibilità è preclusa a quest'ultimo. Ne segue che un assicurato non può essere obbligato a versare in contanti all'altro coniuge la metà del valore di riscatto di una polizza sulla vita 3a. Se egli non vi consente, l'assicuratore può solo versare la relativa quota su un fondo di previdenza intestato all'altro coniuge (FamPra.ch 2008 pag. 180 seg.).
L'orientamento testé riassunto è condiviso anche dalla dottrina (Aebi-Müller, op. cit., pag. 96; Geiser, Die Säule 3a kann im Scheidungsverfahren aufgeteilt werden, in: ZBJV 133/1997 pag. 145; Maillard, Le divorce et ses effets accessoires sous l'angle fiscal in: Fountoulakis/Jungo [curatrici], Patrimoine de la famille, entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, Symposium zum Familienrecht der Universität Freiburg, 2016, pag. 201; Wolf/Genna, Zwanzig Jahre neues Ehegüterrecht – Wo stehen wir? in: Rumo-Jungo/Pichonnaz [curatori], Scheidungsrecht: Aktuelle Probleme und Reformbedarf, Symposium zum Familienrecht der Universität Freiburg, 2008, pag. 142). Tutto induce pertanto a scostarsi, in concreto, dal principio del pagamento in contanti per la polizza in rassegna. Pagamento che il Pretore non poteva ordinare senza il consenso del marito e che, per di più, nelle circostanze attuali neppure sarebbe nell'interesse dell'attrice, giacché il marito si trova ormai – circostanza non contestata – sprovvisto di liquidità (lettera del 31 agosto 2018, agli atti). Anche in ragione di ciò il richiamo dell'attrice alla sentenza di questa Camera inc. 11.2010.99 si rivela pertanto infruttuoso.
d) Ne discende che, mentre la liquidazione in contanti delle polizze della previdenza libera (“pilastro 3b”) può essere confermata per l'importo di fr. 73 632.– (fr. 237 042.– [non contestato] meno fr. 89 778.– [valore di riscatto, non contestato, della polizza A__________], diviso due), il riparto della polizza della previdenza vincolata A__________ n. C9__________ dev'essere riformato nel senso che la metà del valore di riscatto di tale assicurazione (fr. 44 889.–) va trasferita dall'A__________ SA su un conto di previdenza indicato a AO 1 e a lei intestato. Entro tali limiti l'appello merita accoglimento.
II. Sul contributo di mantenimento per la moglie
Il Pretore ha calcolato poi il reddito del marito in fr. 11 631.40 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4429.45.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e spese accessorie fr. 1500.–, premio della cassa malati fr. 482.20, imposta di circolazione fr. 50.–, assicurazione dell'automobile fr. 306.45, assicurazione dell'economia domestica e assicurazione RC privata fr. 90.80, onere fiscale fr. 800.–: loc. cit., pag. 18). Dopo il pensionamento di lui, previsto nell'agosto del 2027, il primo giudice ha stimato un reddito netto di fr. 5406.05 mensili complessivi per rapporto a un fabbisogno minimo rivalutato in fr. 3500.– mensili per il venir meno delle spese d'automobile,
non più necessarie, e la diminuzione del carico fiscale (loc. cit., pag. 20).
Quanto alla moglie, il Pretore ha accertato un reddito potenziale di fr. 1700.– mensili per un'attività a metà tempo come parrucchiera e un fabbisogno minimo di fr. 3986.30.– mensili fino alla maggiore età della figlia V__________ o fino al termine del percorso formativo di quest'ultima (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione e spese accessorie fr. 1000.– [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro di V__________], premio della cassa malati fr. 600.10, posteggio fr. 120.–, leasing dell'automobile fr. 438.55, imposta di circolazione fr. 19.–, assicurazione dell'automobile fr. 126.55, assicurazione dell'economia domestica e assicurazione RC privata fr. 32.10, onere fiscale fr. 300.–). Dopo di allora egli ha portato tale fabbisogno a fr. 4336.30 mensili per l'adeguamento del minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 1200.– mensili e il venir meno della quota della pigione nel fabbisogno della figlia (sentenza impugnata, pag. 19).
Relativamente al fabbisogno in denaro di V__________, infine, il Pretore lo ha determinato sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo in fr. 1875.– mensili fino al 16° compleanno e in fr. 1825.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale, adattando il costo dell'alloggio e quello per cura e educazione (fornite in natura dalla madre) alla situazione effettiva e togliendo l'assegno familiare (fr. 200.– mensili fino ai 16 anni e fr. 250.– mensili in seguito (sentenza impugnata, pag. 18).
Posto ciò, il primo giudice ha fissato un contributo alimentare per V__________ di fr. 1875.– mensili fino al 16° compleanno e di fr. 1825.– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età o fino al termine della formazione, come pure un contributo di mantenimento per la moglie di fr. 3806.60 mensili fino ai 16 anni di V__________, di fr. 3831.60 mensili fino alla maggiore età di V__________ o fino al termine del relativo percorso formativo, di fr. 4201.30 mensili fino al pensionamento del marito e di fr. 1906.05 mensili fino al pensionamento della moglie. Nessun contributo è stato stabilito invece dopo di allora (sentenza impugnata, pag. 21).
Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede così in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. Secondariamente si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.43 del 17 settembre 2018, consid. 6).
Per quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, è pacifico che nella fattispecie il matrimonio, di lunga durata, ha influito concretamente sulla situazione finanziaria di AO 1. Per quel che è del livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, l'appellante obietta che spettava alla moglie allegarlo e dimostrarlo, ciò che essa non avrebbe fatto, limitandosi a invocare genericamente un tenore di vita tale da giustificare un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili. Né il semplice richiamo al reddito e alla sostanza di lui dimostra – secondo l'appellante – il tenore di vita raggiunto durante il matrimonio. Per il resto, mai la moglie si sarebbe riferita ai conteggi della procedura a tutela dell'unione coniugale, di modo che il Pretore non poteva tenerne conto d'ufficio. Comunque sia – prosegue l'appellante – il calcolo del primo giudice è errato poiché trascura un fatto essenziale, ovvero che il margine disponibile di cui i coniugi potevano fruire durante la comunione domestica si doveva alla circostanza di non dover pagare una pigione e di poter abitare gratuitamente in un appartamento dei genitori. Non sussistendo garanzia che in futuro i coniugi avrebbero beneficiato di tale privilegio, la disponibilità della coppia non poteva eccedere (una volta dedotto un costo dell'alloggio di almeno fr. 1500.– mensili) fr. 1627.75 mensili (sentenza impugnata, pag. 7 seg.).
Gli accertamenti del primo giudice e le obiezioni dell'appellante sono superati dalla nuova situazione che si è venuta a creare dopo l'arresto di AP 1 e i quasi otto mesi di carcerazione preventiva da lui sofferti. Come si è visto (consid. 7), il mantenimento del tenore di vita che i coniugi avevano raggiunto durante la comunione domestica si giustifica unicamente ove ciò sia ancora possibile. Si tratta di un limite superiore del “debito mantenimento”. Se i mezzi a disposizione sono insufficienti per garantire tale continuità, entrambi i coniugi vanno chiamati equitativamente a sopportarne le conseguenze, fermo restando che in tal caso il creditore del contributo ha diritto a un tenore di vita analogo a quello del debitore e in ogni caso almeno al proprio fabbisogno minimo (DTF 140 III 488 consid. 3.3, 127 III 70 consid. 2c con richiami). Nella fattispecie l'appellante fa valere, in esito all'aggiornamento istruttorio ordinato da questa Camera, di avere perso il lavoro e di essere sprovvisto di reddito e di sostanza (lettera del 31 agosto 2018). L'attrice non contesta ciò. Sapere quale fosse in condizioni del genere il tenore di vita precedente e se il Pretore potesse desumere quel tenore di vita dalla procedura a tutela dell'unione coniugale risulta ormai senza interesse pratico. Tutto quanto l'attrice può vedersi riconoscere, in applicazione degli art. 129 cpv. 3 CC e 282 CPC, è di conseguenza la copertura del fabbisogno minimo.
Per quel che attiene al fabbisogno minimo di AO 1, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 3282.20 mensili fino alla maggiore età di V__________ e a fr. 3632.20 dopo di allora, sopprimendo le spese d'automobile, di cui l'interessata non ha dimostrato la necessità a scopo professionale. Se nell'ambito della procedura a tutela dell'unione coniugale la spesa era stata ammessa dal Pretore per consentire all'attrice di recarsi al lavoro, l'esborso più non si giustifica, poiché attualmente l'interessata non svolge un'attività lavorativa. E quand'anche l'attrice esercitasse la professione di parrucchiera – prosegue il convenuto – l'esercizio di tale professione non richiederebbe l'uso dell'automobile, ma sarebbe possibile anche facendo capo ai mezzi pubblici, simile attività potendo essere praticata in orari d'ufficio.
Una volta ancora le obiezioni di AP 1 appaiono per lo più superate dagli eventi. Dandosi una situazione di ammanco nel bilancio familiare, infatti, i costi d'automobile vanno sostituiti dal costo di un abbonamento ai mezzi pubblici, sempre che le trasferte siano necessarie (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2017.111 del 22 maggio 2018, consid. 3a). In concreto è pacifico che le parti non dispongono di risorse sufficienti per sopperire all'intero fabbisogno familiare (sopra, consid. 9; sotto, consid. 11c). Non soccorrono così le condizioni per riconoscere all'attrice spese d'automobile, le quali vanno sostituite con il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici, non potendosi pretendere che l'interessata consegua un reddito da attività lucrativa (sotto, consid. 11) se non le si riconosce il costo delle trasferte dal domicilio al posto di lavoro. Al fabbisogno minimo ammesso dal convenuto (fr. 3283.20 mensili) va aggiunto così il costo di un abbonamento “arcobaleno” ai mezzi pubblici per almeno due zone. E siccome l'attrice non espone un fabbisogno minimo più elevato di fr. 3326.80 mensili (lettera del 3 settembre 2018), si giustifica di fissare il fabbisogno minimo di lei in quest'ultimo importo (art. 58 cpv. 1 CPC).
a) L'appellante fa valere che il limite d'età di 45 anni cui si riferisce il Pretore impedisce se mai a una parte di intraprendere un'attività lucrativa, ma non di estenderla, per quest'ultima il limite essendo di 50 anni. A parte ciò – egli assevera – il discrimine dell'età vale al momento della separazione dei coniugi e non al compimento dei 16 anni del figlio cadetto. E siccome – egli prosegue – le parti si sono separate quando l'attrice aveva 42 anni, nulla osta a imputarle un reddito di fr. 3400.– mensili per un'attività a tempo pieno dal maggio del 2018 (16 anni di V__________).
b) L'estensione dell'attività lucrativa da parte di AO 1 non può, di per sé, prescindere dall'età (49 anni) di lei al compimento dei 16 anni di V__________ (il 30 maggio 2002) e fondarsi unicamente sull'età dell'attrice al momento della separazione (42 anni), come crede l'appellante (sui criteri di esigibilità sviluppati dal Tribunale federale: sentenza 5A_384/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.7.6 e 4.8.2). D'altra parte si conviene con il convenuto che la più recente giurisprudenza tende ad ammettere, almeno per certe professioni, l'esigibilità di una ripresa dell'attività lucrativa fino ai 50 anni e a portare il limite per una sua estensione anche oltre (sentenza del Tribunale federale 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017, pubblicata in: FamPra.ch 2017 pag. 553, consid. 4.2 con riferimenti). Né si trascura che la situazione di ammanco in cui versa ora la famiglia e lo stato di salute sostanzialmente buono della moglie concorrano a legittimare il maggior grado d'occupazione prospettato dall'appellante (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2; cfr. pure sentenza 5A_454/2017 del 17 maggio 2018, consid. 6.1.2.1 con rinvii).
c) Nelle circostanze descritte toccava quindi all'attrice – e non al convenuto – sovvertire la citata presunzione e rendere almeno verosimile che, pur dando prova di zelo, essa non avrebbe potuto estendere l'attività lucrativa a metà tempo, tenuto calcolo dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Se non che, come ha sottolineato il Pretore, AO 1 si è limitata a dichiarare in prima sede di “non essere in grado di riprendere un'attività lavorativa, essendo stata troppo tempo inattiva, né di poter conseguire il reddito ipotetico a suo tempo imputatole”, omettendo completamente di documentare “gli asseriti innumerevoli tentativi di trovare un'occupazione” (sentenza impugnata, pag. 17). Che l'interessata percepisca ora, dal 1° agosto 2018, prestazioni assistenziali (decisione del 31 luglio 2018 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento: doc. 5 di appello) nulla muta, l'erogazione di tali sussidi non sostituendo, da sé sola, l'obbligo, che le incombeva, di dimostrare gli sforzi intrapresi per reperire un impiego a tempo pieno (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2015.82 dell'8 settembre 2016, consid. 7a a 7e).
d) Ne segue che, si fosse debitamente attivata nell'ottobre del 2012 per reperire (o per svolgere a titolo indipendente) un'attività a metà tempo, nel maggio del 2018 AO 1 sarebbe potuta passare a un'attività a tempo pieno e guadagnare fr. 3400.– mensili, in linea con le previsioni del contratto collettivo nazionale di categoria, dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale (FF 2018 pag. 797 segg.). Questo prescrive, come ha accertato il Pretore, un minimo di base di fr. 3800.– lordi mensili per un lavoratore qualificato nel primo anno di servizio. L'attrice non discute tale dato,
ma invoca la possibilità di una riduzione in conformità agli art. 40.3 e 40.4 del contratto collettivo per la lunga assenza dal mercato del lavoro e la sua obsoleta formazione (osservazioni all'appello, pag. 6). Non quantifica tuttavia la pretesa riduzione. A parte ciò, essa trascura che la possibilità contemplata dagli art. 40.3 e 40.4 riguarda il caso – estraneo alla fattispecie – in cui il datore di lavoro concordi con un ex apprendista una riduzione di fr. 400.– mensili al massimo per i mesi in cui non sia stato possibile raggiungere un fatturato di fr. 9500.– mensili. Per il resto, il riferimento al salario minimo del primo anno di servizio tiene già conto della lunga assenza dal mondo del lavoro.
e) All'attrice mancano così, in definitiva, fr. 1625.– mensili (arrotondati) per sopperire al proprio debito mantenimento fino al 30 aprile 2018. Dopo di allora, essa dev'essere ritenuta in grado di conseguire un reddito a tempo pieno di fr. 3400.– mensili che le consente di finanziare il proprio fabbisogno minimo di fr. 3325.– mensili (arrotondati).
Alla luce di quanto precede è manifesto che il convenuto non è più in grado di sopperire al proprio debito mantenimento (sopra, consid. 6, non contestato) né, tanto meno, di contribuire al fabbisogno minimo dell'attrice. Neppure si giustifica di imputargli un reddito ipotetico, dovendosi ormai presumere, tenuto conto dell'età (56 anni) e soprattutto della situazione personale (senza lavoro e in attesa di processo per presunti reati commessi nell'esercizio della professione), che costui non ha più la ragionevole ed effettiva possibilità di recuperare una capacità lucrativa sufficiente. Già per un soggetto ultracinquantenne, sia pure in buona salute, si impone difatti particolare cautela nel pronosticare una possibile integrazione quale dipendente, anche per la concorrenza dovuta nel Ticino all'ampia disponibilità di manodopera frontaliera, più giovane, flessibile e con minori pretese salariali (I CCA, sentenze inc. 11.2015.92 del 22 settembre 2017, consid. 7e e 11.2015.3 del 28 febbraio 2017, consid. 6c con rinvii). Per un soggetto ultracinquantenne in attesa di processo a causa di reati perpetrati nell'esercizio della professione poi, nonostante la presunzione di innocenza, le possibilità d'impiego appaiono puramente aleatorie. Anche al riguardo la sentenza impugnata risulta ormai superata dagli eventi.
Per quel che è della prevedibile evoluzione della situazione economica delle parti, il Pretore ha formulato un pronostico fondato sull'ipotesi che non sopraggiungessero mutamenti nella capacità lucrativa di AP 1 fino al pensionamento ordinario (agosto del 2027). Sulla scorta di tale presupposto egli ha stimato una rendita AVS di fr. 2350.– mensili e una rendita LPP di fr. 2012.50 mensili, cui ha aggiunto un consumo di sostanza per complessivi fr. 235 675.–, idoneo ad assicurare un reddito di altri fr. 1043.55 mensili, per un'entrata complessiva di fr. 5406.05 mensili. A fronte di ciò il primo giudice ha calcolato un fabbisogno minimo di fr. 3500.– mensili, onde un margine disponibile di fr. 1906.05 mensili (sentenza impugnata, pag. 20). Il problema è che, vista la situazione economica radicalmente mutata del convenuto, tale prognosi non è più realistica. Né, in difetto di dati più precisi che spettava alle parti recare, a maggior ragione dopo l'aggiornamento disposto il 19 luglio 2018, è possibile formulare previsioni attendibili per il futuro.
Nelle condizioni illustrate il contributo alimentare fissato dal Pretore andrebbe interamente soppresso, riservando all'attrice la possibilità di chiedere un contributo di mantenimento di fr. 1625.– mensili (consid. 11c) ove la situazione finanziaria dell'ex marito dovesse migliorare (art. 129 cpv. 3 CC). L'appellante si è limitato tuttavia, nella sua richiesta di giudizio (che non ha modificato neppure dopo avere documentato le mutate circostanze), a postulare la riduzione del contributo alimentare litigioso a fr. 1582.20 mensili fino ai 16 anni di V__________, la soppressione del medesimo fino alla maggiore età o al termine del percorso formativo della figlia e la sua riattivazione per fr. 232.20 mensili in seguito, fino al pensionamento della moglie.
Ora, per quel che è dei contributi alimentari dovuti fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, la richiesta è senza oggetto. Fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio, infatti, il contributo alimentare per un ex coniuge continua a essere disciplinato dall'assetto provvisionale o – come in concreto – da quanto ha stabilito a suo tempo il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale. Di regola, il contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre, pertanto, solo dopo di allora (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c). Certo, in circostanze particolari l'art. 126 cpv. 1 CC consente al giudice del divorzio di far decorrere un contributo alimentare dell'art. 125 cpv. 1 CC già prima del passaggio in giudicato dell'intera sentenza (“forza di giudicato parziale”: DTF 142 III 194 consid. 5.3; RtiD I-2015 pag. 873 consid. 5; I CCA, sentenza inc. 11.2017.31 del 29 maggio 2018 consid. 3), seppure uno o più dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati. Nel caso in esame, tuttavia, la formulazione della sentenza impugnata (dispositivo n. 1.6: “dalla crescita in giudicato, eventualmente parziale, del presente pronunciato”), ripresa dall'appellante (pag. 2), non consente siffatta conclusione, dalla motivazione dovendosi dedurre che il Pretore si riferisce al passaggio in giudicato del solo pronunciato relativo al contributo alimentare (loc. cit., pag. 12).
Per quanto attiene ai contributi successivi, invece, non v'è motivo per non dar seguito alla richiesta dell'appellante, questa Camera non potendo aggiudicare in una causa retta – come in concreto – dal principio dispositivo, meno di quanto riconosciuto dalla controparte (art. 58 cpv. 1 CPC).
III. Sulle spese processuali e le ripetibili
L'esito dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese di prima sede (ripartite per tre quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1) e le ripetibili (fr. 3000.– a carico del convenuto), che segue identica sorte. Il Pretore ha dovuto statuire infatti anche sul contributo alimentare per la figlia, che l'attrice rivendicava in fr. 1922.– mensili (oltre assegni familiari: sopra, lett. E) e che il padre limitava a fr. 1790.– mensili (assegni familiari compresi) fino alla maggiore età (sopra, lett. D). Inoltre l'interessato si opponeva integralmente alla liquidazione del “terzo pilastro” (sopra, consid. 5) e – almeno in parte – alla riconsegna degli oggetti elencati dalla moglie (consid. 4), come pure a ogni contributo alimentare per l'attrice ch'essa rivendicava in fr. 5000.– mensili vita natural durante.
IV. Sulle richieste di gratuito patrocinio
Per quel che è dei costi di patrocinio, la richiesta di assistenza giudiziaria copre unicamente – come di regola – il periodo successivo alla sua introduzione, non ravvisandosi in concreto eccezioni nel senso dell'art. 119 cpv. 4 CPC. Contestualmente all'introduzione della richiesta il legale di AP 1 ha aggiornato, su invito di questa Camera, la situazione economica del patrocinato e prodotto la documentazione per l'ottenimento del beneficio. L'indigenza dell'interessato, contro il quale pendono esecuzioni per circa fr. 2 000 0000.– (doc. 5 di appello), appare verosimile. Né poteva dirsi sin dall'inizio sprovvisto di possibilità di successo l'appello da lui introdotto (art. 117 lett. b CPC). Ora, un avvocato sollecito e speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento del complemento del 31 agosto 2018 di un'ora di lavoro (retribuita fr. 180.–: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310), cui si può aggiungere una mezz'ora per le prestazioni accessorie (telefonate, comunicazioni), le spese fisse (10%) e l'IVA. L'indennità di patrocinio va stabilita così in complessivi fr. 300.–. Entro tali limiti la richiesta di gratuito patrocinio va accolta.
V. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:
1.6 AP 1 è condannato a versare in via anticipata a AO 1, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 230.– mensili dal termine del percorso scolastico o professionale della figlia V__________ fino al pensionamento di AO 1.
1.8.3 In liquidazione della polizza di “terzo pilastro 3a” (“Assicurazione sulla vita mista” n. C9__________, intestata a AP 1) l'A__________ SA trasferirà su un conto di previdenza indicato da AO 1 la somma di fr. 44 889.– con interessi al 5% dal passaggio in giudicato del presente dispositivo.
In liquidazione delle polizze di “terzo pilastro 3b” (P__________ n. 05__________, P__________ n. 07__________, P__________ n. 06__________ e S__________ n. 96__________) AP 1 è condannato a versare a AO 1 fr. 73 632.– con interessi al 5% dal passaggio in giudicato del presente dispositivo.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese di appello di fr. 7000.–, da anticipare da AP 1, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 1 per le prestazioni eseguite il 31 agosto 2018. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 300.–.
IV. AO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 2 per le prestazioni eseguite il 3 settembre 2018. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 300.–.
V. Notificazione:
– avv. ; – avv. ; –
(in estratto, dispositivo n. I/1.8.3, dopo il passaggio in giudicato); – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (consid. 16 e 17 e dispositivi II, III e IV).
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).