Incarti n. 11.2016.92 11.2016.99
Lugano 17 maggio 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa DI.2010.598 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 20 aprile 2010 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 1),
giudicando sull'appello del 14 settembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 29 luglio 2016 (inc. 11.2016.92) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2016.99);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 9 aprile 2003 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, ha sciolto per divorzio, in luogo e vece del Pretore, il matrimonio contratto il 9 settembre 1999 da AO 1 (1969) e AP 1 (1972), omologando una convenzione in cui i coniugi avevano pattuito l'affidamento della figlia S__________ (nata il 7 settembre 2000) alla madre, con obbligo per il padre di versarle un contributo alimentare indicizzato, ogni biennio, di fr. 1200.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 1400.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1800.– mensili fino alla maggiore età o al termine di una formazione professionale adeguata, assegni familiari non compresi, così come la rinuncia vicendevolmente, da parte dei coniugi, a contributi alimentari.
B. Il 2 febbraio 2006 AO 1 ha promosso causa contro RA 1 davanti al medesimo Pretore, facendo valere una diminuzione del proprio reddito in seguito a licenziamento e chiedendo una riduzione del contributo alimentare per S__________ a importi varianti da fr. 840.– a fr. 1400.– mensili. Il 28 aprile 2007 egli si è poi risposato con D__________ G__________ (1977), da cui il 4 luglio 2008 ha avuto un figlio, J__________. Con sentenza del 22 dicembre 2008 il Pretore ha ridotto il contributo alimentare per S__________ a fr. 1180.– mensili (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età, “riservata l'applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC”. Su appello della figlia, questa Camera ha aumentato il 17 maggio 2013 il contributo a fr. 1265.– mensili dal 4 luglio al 31 dicembre 2008 e a fr. 1215.– mensili dal 1° gennaio 2009, assegni familiari non compresi (inc. 11.2009.6).
C. Nel frattempo, il 20 aprile 2010, AO 1 ha intentato sempre dinanzi al medesimo Pretore una nuova azione di modifica, postulando un'ulteriore riduzione del contributo alimentare per S__________ a fr. 500.– mensili fino alla maggiore età. All'udienza del 18 giugno 2010, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere l'azione. Constatato che AO 1 non era in grado di discutere la causa con la necessaria chiarezza, il Segretario assessore ha assegnato al medesimo un termine di 10 giorni per munirsi di un patrocinatore. L'attore non ha dato seguito all'ingiunzione, di modo che il Pretore gli ha designato il 2 luglio 2010 un patrocinatore d'ufficio nella persona dell'avv. __________ L__________. In seguito la causa è rimasta sospesa, su richiesta delle parti, dal 22 novembre 2010 al 30 marzo 2011 per favorire un'intesa amichevole. Le trattative sono rimaste senza esito.
D. Alla nuova udienza del 23 giugno 2011, indetta per continuare la discussione, le parti hanno replicato e duplicato, ribadendo le rispettive posizioni. In coda all'udienza il Pretore aggiunto ha nuovamente sollecitato le parti a trovare una soluzione stragiudiziale, l'attore avendo avuto nel frattempo da D__________ G__________ una secondogenita, Je__________, nata il 9 maggio 2011. Risultato infruttuoso l'invito, le parti sono state convocate il 24 febbraio 2012 a un'udienza in cui hanno notificato prove. Chiusa l'istruttoria il 4 luglio 2014, le parti sono state citate al dibattimento finale del 9 settembre 2014. L'attore ha adeguato allora le proprie richieste, aumentando l'offerta di contributo a fr. 800.– mensili (oltre l'assegno familiare), ma postulando l'annullamento di due esecuzioni promosse nei suoi confronti come pure di un anticipo di alimenti deciso dall'Ufficio del sostegno e dell'inserimento, oltre al ritiro di una denuncia penale sporta contro di lui del 2 novembre 2009. La convenuta ha proposto una volta ancora di respingere l'azione.
E. Statuendo il 29 luglio 2016, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'azione, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare per S__________ a fr. 877.40 mensili dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011, a fr. 876.40 mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2012, a fr. 1034.60 mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2012, a fr. 1205.05 mensili dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014, a fr. 1164.20 mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2014, a fr. 1125.30 mensili dal 1° settembre 2014 al 30 aprile 2017 e a fr. 1107.40 mensili dopo di allora (assegni familiari non compresi). Inoltre egli ha adattato a fr. 1125.30 mensili (più l'eventuale assegno familiare) una trattenuta di stipendio pronunciata il 13 settembre 2013 su richiesta dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, il quale anticipa il contributo alimentare in luogo e vece di AO 1 (inc. SO.2012.645). Le spese processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste per tre quarti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, cui AO 1 è stato tenuto a rifondere fr. 1000.– per ripetibili ridotte. AO 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14 settembre 2016 per ottenere che – accordatole il gratuito patrocinio – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere la petizione. ll memoriale non è stato notificato a quest'ultimo per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori, come in concreto, dopo il 1° gennaio 2011 in azioni volte alla modifica di sentenze di divorzio, rette fino al 31 dicembre 2010 dalla procedura ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC ticinese, sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, controversa essendo davanti al Pretore aggiunto la riduzione del contributo alimentare per S__________ da fr. 1215.– a fr. 800.– mensili dal 20 aprile 2010 (data della petizione) almeno fino alla maggiore età (il 7 settembre 2018). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al legale della convenuta il 3 agosto 2016, ma il termine di ricorso è rimasto sospeso fino al 15 agosto 2016 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 14 settembre 2016, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Al memoriale l'appellante acclude nuova documentazione tratta da internet: una pubblicazione dell'Ufficio federale delle abitazioni sull'evoluzione del tasso ipotecario di riferimento e del tasso d'interesse medio in Svizzera (https://www.bwo.admin.ch/bwo/it/ home/mietrecht/referenzzinssatz/entwicklung-referenzzinssatz-und-durchschnittszinssatz.html) e una tabella per il calcolo del minimo esistenziale del diritto esecutivo (art. 93 LEF; http:// www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza). Ora, il tasso ipotecario di riferimento, regolarmente pubblicato e aggiornato da un'autorità federale, può ritenersi un fatto notorio (art. 151 CPC). Va dunque considerato ai fini del giudizio. La tabella per il calcolo dei minimi di esistenza è finanche una direttiva ufficiale, promulgata dalle Autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti (nel Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292). Si applica quindi d'ufficio. Ciò premesso, nulla osta alla trattazione dell'appello.
I contributi di mantenimento per i figli fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato possono essere modificati o soppressi, su istanza di un genitore o del figlio, ove “le circostanze siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2). La modifica presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato o è stato modificato l'ultima volta. La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di correggere la decisione precedente, ma di adattarla aIle nuove circostanze. Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (o al momento in cui il contributo è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi la soppressione o la riduzione della rendita non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD I-2015 pag. 790 n. 7c con rinvii; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.62 del 20 aprile 2017, consid. 5 con richiami).
Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto, riepilogati i criteri che disciplinano la modifica di una sentenza di divorzio, ha accertato che il reddito dell'attore (passato da potenziali fr. 5000.– netti mensili al momento del divorzio a fr. 5162.– mensili all'avvio della procedura di modifica) non aveva subìto alcun peggioramento e non giustificava quindi una modifica della sentenza di divorzio. Per contro – egli ha precisato – la nascita della figlia Je__________, il 9 maggio 2011, integra una circostanza di rilievo nel senso dell'art. 286 cpv. 2 CC e legittima l'aggiornamento degli elementi per il calcolo del contributo alimentare. Posto ciò, il primo giudice ha appurato, relativamente all'attore, che nel maggio del 2011 quegli ha cominciato a lavorare per il Comune di , percependo uno stipendio di fr. 6909.40 netti mensili (oltre assegni familiari cantonali per J e Je__________ e assegni familiari comunali per i tre figli, S__________ inclusa), passato nel 2012 a fr. 7034.30 netti mensili (oltre assegni familiari cantonali per J__________ e Je__________ e assegni familiari comunali per i tre figli) e nel 2013 a fr. 6645.50 (oltre assegni familiari cantonali per J__________ e Je__________). Quanto al fabbisogno minimo di lui, il Pretore aggiunto l'ha calcolato in fr. 2591.– mensili fino all'agosto del 2014 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.– [metà di quello per coniugi], costo dell'alloggio fr. 719.– [già dedotte le quote di un terzo e di un quarto comprese nei fabbisogni in denaro di J__________ e Je__________], pasti fuori casa fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 261.05, leasing dell'automobile fr. 375.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 154.–, imposta di circolazione fr. 32.–) e in fr. 2232.– dopo di allora (per l'inserimento di metà del costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo della moglie, tenuta a intraprendere un'attività lucrativa).
Per quel che è della convenuta, il primo giudice ha accertato un reddito netto dalla attività lucrativa al 75%, come docente di tedesco nella Scuola __________ di , di fr. 5652.25 mensili nel 2011, di fr. 5766.80 mensili nel 2012 e di fr. 4935.70 mensili nel 2013. Relativamente al fabbisogno minimo di lei, il Pretore aggiunto l'ha fissato in fr. 3805.95 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 1266.– [già dedotti fr. 600.– dalla sublocazione a terzi di un monolocale del suo appartamento e la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro di S], premio della cassa malati fr. 384.75, posteggio fr. 32.90, assicurazione dell'automobile fr. 118.65, imposta di circolazione fr. 55.75, quota TCS fr. 8.25, assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 43.50, tassa rifiuti fr. 13.50, quota Rega fr. 3.30, aiuto domestico fr. 353.40, imposte fr. 175.95).
Per quanto attiene a D__________ G__________, il Pretore aggiunto ha ritenuto di non poterle più imputare dopo la nascita di Je__________ alcun reddito, almeno nei primi tre anni, a causa dei problemi di salute accusati dalla figlia (reflusso gastroesofageo, problemi respiratori), problemi che ne hanno impedito l'inserimento in un asilo nido. Dal settembre del 2014 in poi egli le ha ascritto invece un reddito ipotetico di fr. 1350.– mensili (per un'attività a metà tempo) sulla scorta di quanto essa aveva guadagnato nel suo ultimo impiego come segretaria prima della nascita di J__________. Quanto al fabbisogno minimo di lei, il primo giudice lo ha fissato in fr. 1110.– mensili fino all'agosto del 2014 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.– [metà di quello per coniugi], premio della cassa malati stimato fr. 260.–) e in fr. 1470.– mensili dopo di allora (per l'assunzione di metà del costo dell'alloggio con la ripresa dell'attività lucrativa al 50%).
Il Pretore aggiunto ha determinato infine i fabbisogni in denaro di S__________, J__________ e Je__________ sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattando il costo dell'alloggio e quello per cura e educazione alla situazione effettiva. Ha determinato così il fabbisogno in denaro di S__________ in fr. 1648.– mensili fino all'agosto del 2012 e in fr. 1945.50 mensili dopo di allora, quello di J__________ in fr. 1180.– fino al giugno del 2014, in fr. 1335.– per luglio e agosto del 2014 e in fr. 1532.50 in seguito, quello di Je__________ in fr. 1036.– fino all'agosto del 2014, in fr. 1331.– dal settembre del 2014 all'aprile del 2017 e in fr. 1388.50 dopo di allora. Accertato il margine disponibile di ogni genitore e suddiviso quello dell'attore in misura proporzionale al mantenimento dei tre figli (dedotta la quota disponibile della madre), il primo giudice ha stabilito in definitiva il contributo alimentare per S__________ in fr. 877.40 mensili dal 1° maggio 2011, in fr. 876.40 mensili dal 1° gennaio 2012, in fr. 1034.60 mensili dal 1° settembre 2012, in fr. 1205.05 mensili dal 1° gennaio 2013, in fr. 1164.20 mensili dal 1° luglio 2014, in fr. 1125.30 mensili dal 1° settembre 2014 e in fr. 1107.40 mensili dal 1° maggio 2017 (assegni familiari non compresi).
a) Per quanto attiene allo stipendio del 2012, il certificato di salario agli atti attesta un reddito netto di fr. 91 311.–, pari a fr. 7609.25 mensili (doc. T). Dedotti gli assegni familiari (cantonali per J__________ e Je__________ e comunali per J__________, Je__________ e S__________) di complessivi fr. 6396.– (fr. 518.05 dal gennaio al settembre e fr. 577.85 dall'ottobre al dicembre), il salario netto mensile risulta in effetti di fr. 7076.25, come sostiene l'appellante. Riguardo allo stipendio del 2013, i conteggi agli atti (doc. U) dimostrano un salario netto di fr. 4954.30 mensili (fr. 5354.30 meno gli assegni familiari cantonali di complessivi fr. 400.–), cui si aggiungono fr. 1180.– girati all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento in seguito alla citata trattenuta salariale e la quota di tredicesima di fr. 552.70 (calcolata sullo stipendio mensile, dedotti gli oneri sociali, ma non il “secondo pilastro”) per un totale di fr. 6687.– mensili. In proposito la sentenza impugnata va adattata di conseguenza.
b) Per quanto concerne invece l'aumento annuo del 2% cui avrebbe diritto l'attore come funzionario comunale di __________, esso non appare certo, ma dipende, nel principio e nella misura, dall'esito delle qualifiche individuali del personale al termine di ogni periodo di valutazione (art. 30quater del regolamento organico per i dipendenti del Comune di __________). Né l'aumento può essere presunto per non essere stato contestato dall'attore, l'applicazione del principio inquisitorio illimitato imponendo di esaminare – e non solo di accertare – i fatti d'ufficio (art. 296 cpv. 1 CPC). Su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.
a) Ove chieda la soppressione o la riduzione di contributi alimentari dovuti in virtù di una sentenza di divorzio (art. 129 cpv. 1 CC), un debitore alimentare risposatosi nel frattempo può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (art. 93 LEF), non quella del minimo esistenziale “allargato” del diritto civile, e ciò solo per la sua persona, non per la sua intera seconda famiglia. Il nuovo coniuge non entra in linea di conto. Di questi si tiene calcolo, tutt'al più, nella misura in cui debba – dandosene gli estremi – assistere economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del nuovo matrimonio (RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7a, ribadito in: RtiD I-2014 pag. 737 consid. 6; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.1 del 1° febbraio 2018, consid. 3 con richiami).
Il minimo esistenziale di un debitore sposato consiste, secondo il diritto esecutivo, nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano lui soltanto, ovvero un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (si pensi agli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza professionale. Il costo dell'alloggio va riconosciuto, per principio, nella metà della pigione relativa all'abitazione coniugale, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni. Un'eccezione ricorre solo qualora il coniuge del debitore non sia in grado di finanziare la propria metà. Quanto ai premi delle assicurazioni non obbligatorie, essi non vanno considerati, come non vanno considerate le imposte (RtiD
I-2013 pag. 714 consid. 7b con rinvio a DTF 137 III 63 consid. 4.2.2, ribadito in: RtiD I-2014 pag. 737 consid. 7; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.1 del 1° febbraio 2018, consid. 3 con richiami).
b) Riguardo al costo dell'alloggio, il Pretore aggiunto ha inserito nel fabbisogno minimo dell'attore fr. 1725.– mensili complessivi, di cui fr. 1200.– per gli oneri ipotecari gravanti la particella n. 507 RFD di __________ (proprietà di D__________ G__________), fr. 125.– per l'assicurazione dello stabile e fr. 400.– per le spese accessorie. Dedotte le quote (un terzo e un quarto) già comprese nel fabbisogno in denaro di J__________ e Je__________, egli ha riconosciuto così all'attore un esborso di fr. 719.– mensili, ridotto alla metà dal settembre del 2014, D__________ G__________ potendo intraprendere da quel momento un'attività lucrativa al 50% e partecipare in tale misura ai costi della casa (sentenza impugnata, pag. 4).
L'appellante fa valere che gli oneri ipotecari sono comprovati per fr. 1153.70 mensili (doc. V), ma che i due mutui (l'uno a un tasso fisso del 3.75% per cinque anni e l'altro a un tasso variabile libor) sono scaduti l'11 marzo e il 16 settembre 2013. Prendendo in considerazione il tasso ipotecario di riferimento di quell'anno (2%), a suo parere l'onere per un debito di fr. 461 600.– non eccede fr. 770.– mensili. La scadenza, il 16 settembre 2013, del credito ipotecario a tasso fisso si evince effettivamente dagli atti. E che a quel momento il debito sia stato rinnovato a un tasso superiore al 2% l'attore non ha mai preteso. Ne discende che l'onere ipotecario va riconosciuto in fr. 770.– mensili, come postula l'appellante, tanto più che la tendenza dei tassi ipotecari dopo di allora è notoriamente evoluta al ribasso.
AP 1 chiede inoltre di togliere dal costo dell'alloggio il premio di fr. 125.– mensili per l'assicurazione dello stabile, spesa che il Pretore ha ritenuto solo verosimile, disattendendo con ciò che in una causa ordinaria intesa alla modifica di una sentenza di divorzio la verosimiglianza non è sufficiente. Una volta ancora l'appello è provvisto di buon diritto. Già in applicazione del vecchio Codice di procedura civile ticinese la modifica del contributo alimentare per un figlio stabilito nella sentenza di divorzio dei genitori non si limitava a un giudizio di verosimiglianza (RtiD I-2009 pag. 613 consid. 1). A parte ciò, nella fattispecie il Pretore aggiunto nemmeno avrebbe potuto fondarsi – dandosi un'assicurazione non obbligatoria – su una tabella di “costi fissi” (doc. H e O) prodotta dall'attore senza documenti giustificativi e che la convenuta ha contestato (risposta annessa al verbale di udienza del 18 giugno 2010, pag. 8 in basso). Nelle circostanze descritte il costo dell'alloggio va ricondotto così a fr. 1553.– mensili fino al 16 settembre 2013 (onere ipotecario fr. 1153.–, spese accessorie ammesse fr. 400.–) e a fr. 1170.– mensili dopo di allora (onere ipotecario fr. 770.–, spese accessorie ammesse fr. 400.–). Dedotte le quote di un terzo e di un quarto già comprese nel fabbisogno in denaro di J__________ e Je__________, nel fabbisogno minimo dell'attore rimangono così fr. 647.– mensili fino al 16 settembre 2013 e fr. 487.50 mensili dopo di allora. Dal settembre del 2014 la spesa si riduce poi della metà (fr. 243.75 mensili) per la partecipazione ai costi della nuova moglie.
c) Quanto alla proposta di togliere del fabbisogno minimo dell'attore le spese d'automobile, riconoscendo solo quelle per lo scooter di fr. 37.55 mensili accertate da questa Camera nella sentenza del 17 maggio 2013 (inc. 11.2009.6), la pretesa non può trovare accoglimento. L'appellante sostiene che, lavorando per il Comune di __________, l'attore non ha più bisogno di recarsi con frequenza sui cantieri con un veicolo proprio. Il che sarà anche vero. Sta di fatto che il Pretore aggiunto ha giustificato l'uso dell'automobile non con la necessità di recarsi sui cantieri, ma con la distanza del tragitto per raggiungere il posto di lavoro, come aveva rilevato questa Camera nella citata sentenza del 2013, rammentando che l'interessato risiede a __________, in una zona quindi relativamente discosta (consid. 11). Né si potrebbe ragionevolmente pretendere dall'attore l'uso di uno scooter nei mesi invernali per spostarsi da __________ a __________. Su questo tema la sentenza del primo giudice sfugge alla critica.
d) Sulla richiesta infine di stralciare dal fabbisogno minimo dell'attore l'indennità per pasti fuori casa che l'ex marito non avrebbe rivendicato, l'appellante cade in equivoco. Il Pretore aggiunto ha riconosciuto nel fabbisogno minimo di AO 1 i “costi per recarsi al lavoro” (sentenza impugnata, pag. 4), riprendendo espressamente i dati accertati da questa Camera nel consid. 10 della sentenza del 17 maggio 2013. Ora, in tale decisione non v'è cenno a spese per pasti fuori casa di fr. 200.–, ma solo a costi di trasferta. La dicitura “pasti fuori casa” adoperata dal Pretore aggiunto si riferisce così, con tutta evidenza, alle spese di trasferta. E che l'attore non debba più affrontare tali oneri l'appellante non pretende. D'altra parte nella sua elencazione dei costi del 24 febbraio 2012 AO 1 ha indicato a questo titolo un esborso di fr. 120.–, non di fr. 200.– mensili. Le spese di trasferta vanno riconosciute perciò in fr. 120.– mensili. In definitiva, il fabbisogno minimo di AO 1 va stabilito in fr. 2439.– mensili fino al 16 settembre 2013, in fr. 2280.– mensili dal 17 settembre 2013 al 31 agosto 2014 e in fr. 2035.– mensili dopo di allora.
e) Tutto ciò premesso, l'attore risulta conservare un margine disponibile di fr. 4470.– mensili fino al 31 dicembre 2011 (fr. 6909.– [consid. 4 e 5a] meno fr. 2439.–), di fr. 4637.– mensili fino al 31 dicembre 2012 (fr. 7076.– [consid. 5a] meno fr. 2439.–), di fr. 4248.– mensili fino al 16 settembre 2013 (fr. 6687.– [consid. 5a] meno fr. 2439.–), di fr. 4407.– mensili fino al 31 agosto 2014 (fr. 6687.– [consid. 5a] meno fr. 2280.–) e di fr. 4652.– mensili dal 1° settembre 2014 in poi (fr. 6687.– [consid. 5a] meno fr. 2035.–). Tale margine disponibile va distribuito equamente tra i figli secondo i rispettivi fabbisogni in denaro e la capacità contributiva dell'altro genitore (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; sentenza del Tribunale federale 5A_630/2015 del 9 febbraio 2016 consid. 3.3.2).
Relativamente alla proprie disponibilità economica, AP 1 fa valere che nel 2013 il suo reddito netto ammontava a fr. 4756.05 e non a fr. 4935.70 mensili come ha accertato il Pretore aggiunto. Perché il calcolo del primo giudice sarebbe erroneo, tuttavia, essa non spiega, né essa illustra come giunga alla cifra indicata. Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello non può essere vagliato oltre. Non soccorrono così i presupposti per scostarsi dal guadagno constatato dal primo giudice tra il 2011 e il 2013, mentre per quanto si riferisce al 2014 i dati più aggiornati forniti dall'appellante a sostegno della richiesta di gratuito patrocinio attestano uno stipendio netto di fr. 5781.35 (certificato di salario 2014: fr. 71 776.– annui meno gli assegni familiari).
L'appellante contesta altresì l'accertamento del proprio fabbisogno minimo, che chiede di rivalutare a fr. 4782.55 mensili con l'aggiunta di fr. 227.– per costi di elettricità e gas, di fr. 56.50 per “acqua e tassa uso fognatura”, di fr. 215.30 per spese di carburante, di fr. 600.– per il cessato introito dalla sublocazione e di fr. 85.– per la mensa di S__________.
a) Riguardo alle spese per elettricità e gas, il Pretore aggiunto non le ha considerate perché già comprese nell'importo di base del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (sentenza impugnata, pag. 4). L'appellante obietta che elettricità e gas servono anche per il riscaldamento. Ciò potrebbe anche essere vero. Il contratto di locazione non prevede tuttavia spese di riscaldamento a carico del conduttore in aggiunta alla pigione di fr. 2500.– mensili (allegato al doc. 24), sicché elettricità e gas per il riscaldamento e l'acqua calda rimangono in capo al locatore (DTF 137 III 364 consid. 3.2.1; 121 III 460; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 4A_719/2016 del 31 agosto 2017, consid. 2.1). Nemmeno la prima decisione di modifica del contributo alimentare riconosceva alla convenuta, del resto, un supplemento per il riscaldamento e l'acqua calda (sentenza 11.2009.6 di questa Camera, consid. 4 e 12). Non si disconosce che le fatture delle aziende industriali (allegate al doc. 24) risultano intestate all'appellante. Incombe tuttavia a quest'ultima, nelle circostanze descritte, chiederne al locatore il rimborso. Non può chiederne invece l'inserimento nel proprio fabbisogno minimo.
b) Relativamente alle spese per l'acqua potabile e alla tassa per l'uso della fognatura, il Pretore aggiunto non le ha riconosciute ritenendole a carico del proprietario dello stabile, cui le fatture sono intestate (sentenza impugnata, pag. 4 seg.). Secondo l'appellante la circostanza che tali fatture si trovino in suo possesso dimostra che esse sono state pagate da lei. In realtà il semplice possesso delle fatture non dimostra alcunché. Né è destinato a miglior sorte l'argomento per cui, fossero anche tali costi a carico del proprietario, quest'ultimo le ripercuoterebbe sul conduttore dell'appartamento alla stregua di spese accessorie. Il contratto di locazione prevede infatti – come testé evocato – una pigione di fr. 2500.– mensili onnicomprensiva, escludendo che il proprietario dello stabile riscuota spese accessorie (doc. 24). Che il Pretore aggiunto abbia riconosciuto all'attore un esborso di fr. 400.– mensili per spese accessorie ancora non significa, per altro, che la convenuta possa pretendere altrettanto se nulla è da lei dovuto per quel titolo.
c) Quanto ai costi del carburante, l'appellante ribadisce che le vanno conteggiati nel fabbisogno minimo almeno fr. 215.30 mensili, oltre ai fr. 55.75 mensili per l'imposta di circolazione e ai fr. 118.65 mensili per l'assicurazione RC riconosciuti dal primo giudice. Ora, che la convenuta debba recarsi ogni giorno per lavoro da __________ alle scuole di __________ è stato riconosciuto anche dall'autorità fiscale (doc. 19 e 24 allegato: tassazione 2011). Dovendosi inserire spese d'automobile nel fabbisogno minimo di un coniuge, questa Camera ha già avuto modo di rilevare che un'indennità di fr. –.70/km copre mediamente i costi d'esercizio di un veicolo, dall'imposta di circolazione al premio assicurativo, dal carburante alla manutenzione. Analoga indennità ammette l'autorità tributaria per le trasferte fiscalmente riconosciute (RtiD II-2017 pag. 781 consid. 7b con rinvii). Nella fattispecie la spesa rivendicata dall'appellante per i costi d'automobile ammonta a complessivi fr. 389.70 mensili (fr. 118.65 per l'assicurazione RC, fr. 55.75 per l'imposta di circolazione,
fr. 215.30 per il carburante). Ciò corrisponde a una percorrenza di circa 557 km che l'interessata copre in meno di dieci giorni lavorativi. La pretesa di fr. 215.30 mensili per il combustibile è quindi giustificata.
d) In merito al cessato introito il 31 dicembre 2014 di fr. 600.– mensili dalla sublocazione di un locale nell'appartamento di AP 1, il Pretore aggiunto ha reputato la circostanza non comprovata, oltre che addotta tardivamente nel memoriale conclusivo (sentenza impugnata, pag. 4). L'appellante eccepisce che l'ex marito non ha revocato in dubbio la fine della sublocazione. Dimentica però che in virtù del principio inquisitorio illimitato applicabile al diritto di filiazione
(art. 296 cpv. 1 CPC) il giudice non è vincolato a quanto le parti affermano o contestano, per tacere del fatto che nel sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici (MovPop) R__________ S__________ risulta tuttora domiciliata in via __________ a __________. Quanto alla doglianza che il primo giudice avrebbe ammesso spese non conteggiate o finanche decorse dell'attore, non è dato di capire a quali spese l'appellante alluda. Dovesse essa riferirsi agli oneri ipotecari scaduti, la questione è ormai superata (sopra, consid. 6b).
e) L'appellante si duole infine che i fr. 85.– mensili per la “mensa” di S__________ non figurino nel proprio fabbisogno minimo né in quello in denaro della figlia. La richiesta essa non è sorretta tuttavia da alcun documento giustificativo, agli atti figurando unicamente una laconica dichiarazione in cui la convenuta scrive: “ai miei genitori per vitto S__________ CHF 100.– x 10 mesi CHF 1000” (allegato al doc. 24). Ciò non basta manifestamente per dimostrare la spesa.
f) Ne segue che il fabbisogno minimo di AP 1 lieviterebbe, grazie al supplemento per la spesa del carburante (consid. 8c), dai fr. 3805.95 mensili accertati dal Pretore aggiunto a fr. 4021.25 mensili. Nel fabbisogno minimo della convenuta il Pretore aggiunto ha incluso però una spesa di fr. 353.40 mensili per la collaboratrice domestica che non era contemplata dalla sentenza di divorzio e che neppure figurava ai tempi della prima decisione sulla modifica del contributo alimentare. A tale esborso, dovuto a una scelta unilaterale dalla convenuta che risale alla fine del 2012 (contratto di lavoro con S__________ V__________ e fattura per i contributi paritetici del quarto trimestre 2012 in: doc. 24, ultimi fogli), non è corrisposto tuttavia alcun incremento del reddito da attività lucrativa da parte di lei, reddito che nel 2013 ha subìto anzi una flessione (sentenza impugnata, pag. 4). Non si intuisce dunque la necessità della spesa, che l'interessata non giustifica minimamente. In condizioni del genere il fabbisogno minimo dell'interessata va ridefinito in fr. 3664.55 mensili, onde un margine disponibile di fr. 1987.70 mensili nel 2011, di fr. 2102.25 mensili nel 2012, di fr. 1271.15 mensili nel 2013
e di fr. 2116.80 mensili dal 1° gennaio 2014 in poi.
L'appellante contesta la testimonianza di D__________ G__________, adducendo che è stata rilasciata da una persona interessata nella lite e che simili dichiarazioni non sono state verificate dall'escussione della pediatra dott. M__________ Z__________ C__________ “per la mancata collaborazione” dei genitori di Je__________, i quali non hanno svincolato la pediatra curante dal segreto professionale. A suo parere non si può desumere così che Je__________ necessitasse di continue cure nei primi tre anni di vita. In realtà, a ben vedere, poco giova valutare la testimonianza di D__________ G__________. Identiche dichiarazioni figurano infatti in un certificato medico firmato il 6 novembre 2012 dalla stessa dott. M__________ Z__________ C__________ (annesso al decreto del 19 giugno 2013), che l'appellante non mette in dubbio.
A parte ciò, si volesse anche imputare a D__________ G__________ un reddito ipotetico nonostante la nascita della seconda figlia, l'interessata non avrebbe alcun margine per sgravare il marito dai suoi obblighi di mantenimento (RtiD I-2013 pag. 714, I-2014 pag. 737 n. 6c con riferimento alle sentenze del Tribunale federale 5A_902/2012 e 5D_192/2012 del 13 ottobre 2013). L'appellante pretende invero di ascriverle un'entrata di fr. 1500.–o fr. 2000.– mensili già dal 2011, trascurando che in tal caso anche il fabbisogno in denaro di J__________ e Je__________ andrebbe aumentato per tenere conto delle spese di custodia. Per di più, un reddito potenziale di fr. 1500.– mensili come quello – “favorevole all'appellante” – prospettato nella prima sentenza di modifica del contributo alimentare (inc. 11.2009.6, consid. 11) permetterebbe all'interessata di coprire appena il proprio fabbisogno minimo, che l'appellante riconosce in fr. 1495.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.– [metà di quello per coniugi], locazione [quota] fr. 243.75, premio della cassa malati fr. 369.90, assicurazione dell'economia domestica fr. 31.55). Quanto poi al guadagno potenziale di fr. 1350.– mensili dal 1° settembre 2014, l'appellante non spiega perché la valutazione del primo giudice sarebbe criticabile. Carente di motivazione (nell'accezione dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello riesce finanche irricevibile.
di fr. 1945.50 dopo di allora, per J__________ di fr. 1180.– fino al giugno del 2014, di fr. 1335.– per il luglio e l'agosto del 2014 e di fr. 1532.50 in seguito, e per Je__________ di fr. 1036.– fino all'agosto del 2014, di fr. 1331.– dal settembre 2014 all'aprile 2017 e di fr. 1388.50 dopo di allora (assegni familiari non compresi; sentenza impugnata, pag. 5 seg.).
L'appellante non discute gli importi stimati dal Pretore aggiunto sulla scorta della menzionata tabella. Chiede però che i fabbisogni in denaro siano ridefiniti per tenere conto delle correzioni da lei proposte, segnatamente il costo effettivo dell'alloggio, e che nel fabbisogno in denaro di S__________ sia inserito l'assegno familiare “comunale” riscosso dal padre, ma mai versato alla figlia, tanto per il 2011 (da maggio a dicembre) quanto per il 2012. Quest'ultima pretesa è sprovvista di fondamento. Non fa dubbio che gli assegni in questione – per altro neppure quantificati dalla convenuta – spettino alla figlia. Il Pretore aggiunto non ha affermato del resto il contrario, ma si è limitato a stabilire, conformemente alla giurisprudenza, che gli assegni familiari sono dovuti in aggiunta al contributo alimentare (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2; dal 1° gennaio 2017: art. 286a cpv. 1 CC). La decisione impugnata va rettificata nondimeno nella misura in cui il primo giudice ha dedotto dal fabbisogno in denaro di S__________ il 75% della posta per cura e educazione. Lavorando AP 1 al 75%, l'importo tabellare non va ridotto quindi del 75% bensì del 25%, ovvero per la quota che la convenuta può fornire in natura (I CCA, sentenza inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014 consid. 17d). Ciò premesso e in esito ai modificati costi di alloggio (consid. 6b), i fabbisogni in denaro dei tre figli dell'attore risultano i seguenti:
a) S__________
– fino al 7 settembre 2012 (12° compleanno):
fr. 1891.– mensili (fr. 1945.– meno 25% di fr. 465.– [cura e educazione prestata in natura] meno fr. 370.– [valore tabellare dell'alloggio] più fr. 633.– [quota effettiva dell'alloggio] meno fr. 200.– [assegno familiare]),
– dall'8 settembre 2012 al 7 settembre 2016 (16° compleanno):
fr. 2130.– mensili (fr. 2125.– meno 25% di fr. 330.– [cura e educazione prestata in natura] meno fr. 345.– [valore tabellare dell'alloggio] più fr. 633.– [quota effettiva dell'alloggio] meno fr. 200.– [assegno familiare]),
– dall'8 settembre 2016 in poi:
fr. 2080.– mensili (l'assegno familiare passa da fr. 200.– a fr. 250.– mensili: art. 3 cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 2 LAFam, RS 836.2);
b) J__________
– fino al 4 luglio 2014 (6° compleanno):
fr. 1096.– mensili (fr. 1740.– meno fr. 595.– [cura e educazione prestata in natura] meno fr. 335.– [valore tabellare dell'alloggio] più fr. 486.– [media quota effettiva dell'alloggio] meno fr. 200.– [assegno familiare]),
– dal 5 luglio 2014 al 31 agosto 2014 (esigibilità per la madre di un'attività lavorativa a metà tempo dopo di allora):
fr. 1155.– mensili (fr. 1700.– meno fr. 400.– [cura e educazione prestata in natura] meno fr. 335.– [valore tabellare dell'alloggio] più fr. 390.– [quota effettiva dell' alloggio] meno fr. 200.– [assegno familiare]),
– dal 1° settembre 2014 in poi:
fr. 1355.– mensili (fr. 1700.– meno 50% di fr. 400.– [cura e educazione prestata in natura] meno fr. 335.– [valore tabellare dell'alloggio] più fr. 390.– [quota effettiva dell'alloggio] meno fr. 200.– [assegno familiare]);
c) Je__________
– fino al 31 agosto 2014 (esigibilità per la madre di un'attività lavorativa a metà tempo dopo di allora):
fr. 971.– mensili (fr. 1740.– meno fr. 595.– [cura e educazione prestata in natura] meno fr. 335.– [valore tabellare dell'alloggio] più fr. 361.– [media quota effettiva dell'alloggio] meno fr. 200.– [assegno familiare]),
– dal 1° settembre 2014 al 9 maggio 2017 (6° compleanno):
fr. 1200.– mensili (fr. 1740.– meno 50% di fr. 595.– [cura e educazione prestata in natura] meno fr. 335.– [valore tabellare dell'alloggio] più fr. 292.50 [quota effettiva dell'alloggio] meno fr. 200.– [assegno familiare]),
– dal 10 maggio 2017 in poi:
fr. 1260.– mensili (fr. 1700.– meno 50% di fr. 400.– [cura e educazione prestata in natura] meno fr. 335.– [valore tabellare dell'alloggio] più fr. 292.50 [quota effettiva dell'alloggio] meno fr. 200.– [assegno familiare]).
Nella fattispecie ciò si tradurrebbe dal 1° gennaio 2017 nei seguenti costi di mantenimento, fermo restando che, dandosi più figli da accudire, il “contributo di accudimento” va suddiviso tra di loro (Hartmann, Betreuungsunterhalt – Überlegungen zur Methode der Unterhaltsbemessung in: ZBJV 153/2017 pag. 102):
a) S__________
fr. 1680.– mensili (costi totali secondo la tabella di Zurigo 2017 fr. 1781.–, meno quota tabellare dell'alloggio fr. 485.– più quota effettiva fr. 633.–, meno assegno familiare fr. 250.–). Non si giustifica invece un contributo di accudimento, poiché la convenuta dispone di mezzi per sopperire al proprio fabbisogno minimo e siccome dopo i 16 anni un tale contributo parrebbe non entrare più in linea di conto (FF 2014 pag. 534 seg.; Stoudmann, op. cit., pag. 438);
b) J__________
fr. 1070.– mensili (costi totali secondo la tabella di Zurigo 2017 fr. 1246.–, meno quota tabellare dell'alloggio fr. 440.– più quota effettiva fr. 390.–, più mezzo contributo di accudimento fr. 72.50 [metà della differenza tra il reddito ipotetico di fr. 1350.– e il fabbisogno minimo della madre riconosciuto dall'appellante di fr. 1495.–], meno assegno familiare fr. 200.–);
c) Je__________
– fino al 9 maggio 2017:
fr. 715.– mensili (costi totali secondo la tabella di Zurigo 2017 fr. 991.–, meno quota tabellare dell'alloggio fr. 440.– più quota effettiva 292.50, più mezzo contributo di accudimento fr. 72.50 [metà della differenza tra il reddito ipotetico di fr. 1350.– e il fabbisogno minimo della madre riconosciuto dall'appellante fr. 1495.–], meno assegno familiare fr. 200.–),
– dal 10 maggio 2017 in poi:
fr. 970.– mensili (costi totali secondo la tabella di Zurigo 2017 fr. 1246.–, meno quota tabellare dell'alloggio fr. 440.– più quota effettiva 292.50, più contributo di accudimento fr. 72.50 [metà della differenza tra il reddito ipotetico di fr. 1350.– e il fabbisogno minimo della madre riconosciuto dall'appellante di fr. 1495.–], meno assegno familiare fr. 200.–).
I-2012 pag. 883 n. 5c con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.117 del 16 maggio 2017, consid. 10), risulta in definitiva quanto segue:
a) Dal 1° maggio 2011 fino al 7 settembre 2012
Fabbisogni in denaro complessivi di S__________, J__________ e Je__________:
fr. 1891.– + fr. 1096.– + fr. 971.– = fr. 3958.– mensili (consid. 10)
Disponibilità media dell'attore: fr. 4553.– mensili (consid. 6e)
Disponibilità al netto dei fabbisogni J__________ e Je__________: fr. 2486.– mensili
Disponibilità media della convenuta: fr. 2045.– mensili (consid. 8f)
Quota media a carico dell'attore (55%): fr. 1040.– mensili (assegni familiari non compresi).
b) Dall'8 settembre 2012 al 4 luglio 2014
Fabbisogni in denaro complessivi di S__________, J__________ e Je__________:
fr. 2130.– + fr. 1096.– + fr. 971.– = fr. 4197.– mensili (consid. 10)
Disponibilità media dell'attore: fr. 4387.– mensili (consid. 6e)
Disponibilità al netto fabbisogni J__________ e Je__________: fr. 2320.– mensili
Disponibilità media della convenuta: fr. 1653.– mensili (consid. 8f)
Quota media a carico dell'attore (58%): fr. 1235.– mensili (assegni familiari non compresi).
c) Dal 5 luglio 2014 al 31 agosto 2014
Fabbisogni in denaro complessivi di S__________, J__________ e Je__________:
fr. 2130.– + fr. 1155.– + fr. 971.– = fr. 4256.– mensili (consid. 10)
Disponibilità media dell'attore: fr. 4407.– mensili (consid. 6e)
Disponibilità al netto fabbisogni J__________ e Je__________: fr. 2281.– mensili
Disponibilità media della convenuta: fr. 2117.– mensili (consid. 8f)
Quota media a carico dell'attore (52%): fr. 1107.– mensili (assegni familiari non compresi).
d) Dal 1° settembre 2014 al 7 settembre 2016
Fabbisogni in denaro complessivi di S__________, J__________ e Je__________:
fr. 2130.– + fr. 1355.– + fr. 1200.– = fr. 4685.– mensili (consid. 10)
Disponibilità media dell'attore: fr. 4652.– mensili (consid. 6e)
Disponibilità (proporzionale) per S__________: fr. 2115.– mensili
Disponibilità media della convenuta: fr. 2117.– mensili (consid. 8f)
Quota media a carico dell'attore (50%): fr. 1065.– mensili (assegni familiari non compresi).
e) Dall'8 settembre 2016 al 9 maggio 2017
Fabbisogni in denaro medi complessivi di S__________, J__________ e Je__________:
fr. 1880.– + fr. 1213.– + fr. 957.– = fr. 4050.– mensili (consid. 10 e 11)
Disponibilità media dell'attore: fr. 4652.– mensili (consid. 6e)
Disponibilità al netto fabbisogni J__________ e Je__________: fr. 2482.– mensili
Disponibilità media della convenuta: fr. 2117.– mensili (consid. 8f)
Quota media a carico dell'attore (54%): fr. 1015.– mensili (assegni familiari non compresi).
f) Dal 10 maggio 2017 in poi
Fabbisogni in denaro medi complessivi di S__________, J__________ e Je__________:
fr. 1680.– + fr. 1070.– + fr. 970.– = fr. 3720.– mensili (consid. 11)
Disponibilità media dell'attore: fr. 4652.– mensili (consid. 6e)
Disponibilità al netto fabbisogni J__________ e Je__________: fr. 2612.– mensili
Disponibilità media della convenuta: fr. 2117.– mensili (consid. 8f)
Quota media a carico dell'attore (55%): fr. 925.– mensili (assegni familiari non compresi).
Se ne conclude, in ultima analisi, che la sentenza del Pretore aggiunto si rivela addirittura favorevole all'appellante, per lo meno dopo il 9 maggio 2018. La convenuta si duole anche della mancata indicizzazione dei contributi alimentari a carico dell'attore. Sta di fatto che il mancato adeguamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo dall'anno 2011 non ha comportato finora alcun pregiudizio per S__________, l'indice di riferimento essendosi evoluto negativamente in questi anni, come dimostrano i fabbisogni medi esposti nella nota tabella di Zurigo per gli anni dal 2012 al
Anche in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso, fermo restando che, dovesse modificarsi la tendenza testé accennata, nulla impedirà alla convenuta di chiedere l'adeguamento del contributo alimentare, conformemente a quanto stabilito nella sentenza di divorzio e nel primo giudizio di modifica.
Per concludere la convenuta lamenta che il Pretore aggiunto non si sia pronunciato sulla richiesta di partecipazione dell'attore alle spese straordinarie per S__________, che chiede di fissare in ragione di tre quarti (dopo che nell'allegato conclusivo aveva instato per la metà:). Per tacere del fatto però che la richiesta esula dall'oggetto della lite, AP 1 non poteva – come riconosce lei medesima – formulare una domanda “forfetaria e aprioristica” per fondare una pretesa sull'art. 286 cpv. 3 CC. Né essa spiega quali sarebbero le particolarità del caso che giustificherebbero di scostarsi dal principio invalso per cui il genitore affidatario deve rivolgersi, in caso di disaccordo, al giudice per ottenere una somma precisa a copertura di esigenze documentate e quantificate secondo le concrete possibilità di entrambi i genitori (I CCA, sentenza inc. 11.2013.87 dell'8 febbraio 2016, consid. 9b con riferimenti). Al riguardo l'appello denota una totale carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) e vede la sua sorte segnata.
Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni alla controparte, cui non ha cagionato spese. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante, essa non può trovare accoglimento. Seppure si tenesse conto delle spese di aiuto domestico (consid. 8f), l'istante fruirebbe ancora infatti di un margine disponibile di fr. 1760.– mensili (consid. 7 e consid. 8e a 8f). Dovendosi essa fare carico di fr. 755.– mensili per il fabbisogno di S__________ (consid. 12f), le rimarrebbero pur sempre fr. 1000.– mensili con i quali poter coprire verosimilmente i costi del processo in appello nel giro di un anno (DTF 135 I 224 consid. 5.1 in fine).
Per quanto attiene ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi il caso spetterà all'appellante rendere verosimile davanti al Tribunale federale che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante.
III. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
IV. Notificazione:
– avv. dott.; – avv. dott..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).