Incarto n. 11.2016.36 11.2016.37
Lugano 28 febbraio 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2011.50 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 30 giugno 2011 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)
e
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 3 maggio 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 31 marzo 2016 (inc. 11.2016.36), sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2016.37) e sull'appello incidentale “in via subordinata” del 21 dicembre 2017 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1960), divorziato con un figlio (N__________, 1986) e AO 1 (1968), si sono sposati ad __________ il 30 luglio 2004. Dal matrimonio è nata S__________, il 5 settembre 2004. Il 20 aprile 2005 i coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni. Il marito era collaudatore ed esaminatore per conducenti di veicoli pesanti all'Ufficio __________ a __________ e responsabile dei servizi tecnici della A__________ SA di __________. Attualmente è al beneficio di una mezza rendita AI e LPP. Igienista dentale, la moglie lavora a tempo parziale in uno studio dentistico di . I coniugi si sono separati nell'agosto del 2008, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di L (appartamento al secondo piano della di lei particella n. 40 RFD, gravata di un diritto d'abitazione in favore del marito) per trasferirsi da amiche nel medesimo Comune.
B. In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 19 agosto 2008 da AO 1, con sentenza del 26 aprile 2013 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie (con obbligo di sopportarne gli oneri), ha affidato la figlia alla medesima, cui ha attribuito l'autorità parentale esclusiva, ha regolato il diritto di visita paterno e ha disposto la nomina di un curatore educativo
a S__________, obbligando AP 1 a versare dal 1° settembre 2008 un contributo alimentare per la moglie variante
da fr. 805.– a fr. 1370.– mensili e uno per la figlia variante da fr. 1490.– a fr. 1865.– mensili, assegni familiari non compresi (inc. DI.2008.201).
C. Il 13 dicembre 2010 AP 1 ha acquistato la particella n. 299 RFD di , dove è andato ad abitare con la nuova compagna J M__________ (1979) e la di lei figlia S__________a (1998). Dalla nuova compagna egli ha avuto G__________, nata il 7 febbraio 2011. Il 16 agosto 2011 AO 1 si è trasferita a __________ insieme con la figlia S__________ e il nuovo compagno R__________ P__________ (1947).
D. Nel frattempo, il 30 giugno 2011, i coniugi hanno presentato
un'istanza di divorzio su richiesta comune con accordo parziale. L'assetto della vita separata è stato disciplinato a più riprese. L'ultima, decisa dal Pretore con decreto cautelare del 25 marzo 2016, prevedeva che AP 1 versasse un contributo alimentare per la moglie di fr. 1145.– mensili dal 1° luglio 2014 al 31 gennaio 2015 e uno per S__________ di fr. 585.– mensili, assegno familiare non compreso, dal 1° luglio 2014 al 30 settembre 2016, aumentato a fr. 860.– mensili dopo di allora.
E. Statuendo con sentenza del 31 marzo 2016, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato S__________ alla madre (con esercizio esclusivo dell'autorità parentale), ha riconosciuto al padre il più ampio diritto di visita “secondo le circostanze e le esigenze della figlia” (ma almeno una settimana ogni due dal sabato mattina alle ore 9.30 alla domenica alle 17.30) e ha incaricato l'Autorità regionale di protezione di designare alla figlia un curatore educativo. Egli ha obbligato inoltre AO 1 a versare al marito fr. 41 361.– in liquidazione dei rapporti matrimoniali entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ha previsto che ogni coniuge rimanesse proprietario esclusivo di quanto in suo possesso e che il mobilio con le suppellettili dell'abitazione coniugale restassero proprietà della moglie, ha liberato il marito
dal debito ipotecario gravante la particella n. 40 RFD di L__________, ha ordinato la cancellazione del diritto d'abitazione in favore di
lui e ha condannato AP 1 a versare alla moglie
fr. 41 361.– quale indennità adeguata giusta l'art. 124 vCC. Infine il Pretore ha obbligato AP 1 a erogare un contributo alimentare indicizzato per la figlia di fr. 585.– mensili fino al 30 settembre 2016, di fr. 860.– mensili dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2020 e di fr. 1000.– mensili in poi fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale, oltre all'assegno familiare e alle rendite completive, così come a rifondere alla moglie fr. 454.– per spese straordinarie del dentista per la figlia, non senza ordinare la cancellazione di un precetto esecutivo n. __________. Le spese processuali di fr. 4500.– sono state poste per due terzi a carico di AP 1, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, e per il resto a carico della moglie, cui il marito è stato tenuto a rifondere fr. 8500.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 ha inoltrato al Pretore un appello del 3 maggio 2016 per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riforma del giudizio impugnato nel senso di pronunciare l'autorità parentale congiunta sulla figlia, di riconoscergli il “più ampio diritto di visita” (ma almeno un fine settimana ogni due dal venerdì sera alle ore 18.00 fino alla domenica sera alle 20.00, una sera infrasettimanale dalle ore 17.30 alle 22.30 e quattro settimane di vacanza annue), di condannare AO 1 a versargli fr. 287 672.50 in liquidazione dei rapporti matrimoniali, di non cancellare il suo diritto d'abitazione sul noto fondo, di ordinare il pagamento di fr. 4720.– da parte dell'istituto previdenziale della moglie, di ridurre il contributo alimentare per la figlia alla corresponsione delle rendite LPP e AI, di respingere la richiesta di rimborso della spesa del dentista e di cancellare il menzionato precetto esecutivo. Il Pretore ha trasmesso il ricorso a questa Camera il 6 maggio 2016 per competenza.
G. Il 20 e il 22 novembre 2017 la A__________ SA e la S__________, così invitate dal vicepresidente di questa Camera, hanno rilasciato informazioni aggiornate circa la situazione previdenziale dei coniugi. Sulla documentazione le parti hanno avuto modo di esprimersi. Per finire, nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2017 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello e con appello incidentale “subordinato” chiede che, fosse la decisione del Pretore modificata “in uno o più punti a parte l'adeguamento dovuto alla novella legislativa in relazione alla LPP”, ogni pretesa del marito in liquidazione dei rapporti patrimoniali sia respinta e sia confermata la cancellazione del citato precetto esecutivo. Non sono state chieste osservazioni all'appello incidentale.
H. Nel frattempo, il 23 luglio 2016, AP 1 si è sposato con J__________ M__________. Il 24 agosto 2016 AO 1 si è sposata con R__________ P__________.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigioso essendo anche l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale e la disciplina delle relazioni personali, questioni impugnabili senza riguardo a questioni di valore. Riguardo alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è giunta alla patrocinatrice di AP 1 il 1° aprile 2016 (attestazione Track & Trace n. 98.__________, agli atti), ma il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 20 marzo al 3 aprile 2016 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto il 3 maggio 2016 (data del timbro postale), l'appello in esame è pertanto ricevibile, quantunque indirizzato al Pretore (cfr. DTF 140 III 639 consid. 3.2). Quanto all'appello incidentale, la risposta all'appello principale andava presentata entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni essendo stato notificato alla patrocinatrice di AO 1 il 28 novembre 2017, anche l'appello incidentale, inoltrato il 21 dicembre 2017, risulta di per sé tempestivo.
I. Sulla liquidazione dei rapporti patrimoniali
a) L'appellante fa valere che tutta la procedura è stata impostata nell'intento di dimostrare l'enorme beneficio tratto dalla moglie dall'apporto da lui fornito, il che “null'altro significa se non applicare l'art. 165 CC”. A suo parere, in specie, il valore dell'immobile è passato da fr. 300 000.– prima della ristrutturazione a fr. 700 000.– al termine dei lavori fino agli attuali fr. 850 000.– dovuti all'aumento congiunturale. E siccome il suo investimento di beni propri nell'immobile e il lavoro prestato da terzi sono “debitamente” provati, la sua pretesa ammonta ad almeno fr. 267 480.–.
b) In concreto l'appellante non mette in dubbio che le sue prestazioni risalgano a prima del matrimonio, celebrato il 5 settembre 2004. Ora, a prescindere dal fatto che, riferendosi a un effetto del matrimonio, l'art. 165 cpv. 2 CC non risulta applicabile a pretese per contributi straordinari anteriori alle nozze, tale norma concerne l'impiego da parte di un coniuge di reddito e sostanza “in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto”, ma non il lavoro prestato nella manutenzione o ristrutturazione di immobili appartenenti all'altro (DTF 138 III 350 consid. 7.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_835/2015 del 21 marzo 2016 consid. 7.1). Sotto questo profilo quindi la rivendicazione dell'appellante si rivela finanche inammissibile. Per di più, ci si potrebbe domandare se, in difetto di un'iscrizione di AP 1 come proprietario nel registro fondiario, sia sorta davvero una società semplice per atti concludenti (v. sentenza del Tribunale federale 5A_540/2011 del 30 marzo 2012, consid. 6.1.2), a maggior ragione ove si pensi che per finire il marito ha rinunciato a esigere la metà della rivalutazione del fondo dovuta alla ristrutturazione. Comunque sia, le prestazioni in rassegna sono state fornite prima del matrimonio, di modo che il relativo credito va ascritto ai beni propri del marito (art. 198 n. 2 CC), il quale può vantare una pretesa di rimborso nei confronti della moglie (I CCA, sentenza inc. 11.2009.12 del 26 maggio 2011, consid. 2b).
c) Relativamente ai lavori eseguiti da terzi, il Pretore ha già tenuto conto della circostanza che l'aiuto gratuito di altri al marito (“per spirito di amicizia”) in lavori di ristrutturazione dell'immobile appartenente alla moglie ha generato beni propri di lui. Il problema è che, come ha constatato il primo giudice, il marito non ha recato alcuna prova in merito al valore di tali opere, stimato dal Pretore in fr. 40 500.– sulla base di una ‟valutazione del risparmio per i lavori che verranno eseguiti parzialmente dalla proprietariaˮ allestita a suo tempo dall'arch. R__________ B__________ per la banca chiamata a finanziare i lavori (doc. 7). In che modo le deposizioni di F__________ P__________, M__________ R__________ e R__________ V__________ possano confutare siffatta valutazione non è dato a divedere, nessuno di quei testimoni avendo accennato al costo dei loro interventi. In proposito l'appello manca perciò di consistenza.
d) Per quel che concerne la rivalutazione derivata alla proprietà di AO 1, l'appellante sostiene – ammesso e non concesso che abbia diritto di parteciparvi – che il valore venale di fr. 700 000.– fissato dal Pretore va portato a fr. 850 000.– “a dipendenza della congiuntura”. Se non che, l'affermazione è sprovvista di qualsiasi riscontro. Né il maggior valore della particella n. 40 RFD di L__________ di fr. 150 000.– può reputarsi notorio, per lo meno senza che ciò risulti da pubblicazioni liberamente consultabili da ognuno (sulla notorietà: DTF 135 III 89 consid. 4.1). Anche al riguardo l'appello cade dunque nel vuoto.
e) Per quanto attiene all'investimento di beni propri da parte del marito, il Pretore non ha disconosciuto che dalla vendita di un rustico a D__________ AP 1 ha ricavato, secondo la testimone L__________ Q__________, fr. 50 000.–. Ha ritenuto però che l'interessato non avesse dimostrato, come gli incombeva, come e quando il denaro sarebbe stato usato per ristrutturare l'immobile della moglie. Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Su tal punto l'appello va dichiarato così irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
d'abitazione in favore di AP 1 iscritto sulla particella n. 40 RFD di L__________ previo svincolo del beneficiario dalla solidarietà per il debito ipotecario acceso presso la Banca . Egli ha rilevato che la moglie consentiva a tale operazione, mentre il marito riconosceva, nel memoriale conclusivo, che la servitù gli era stata accordata proprio per essersi egli assunto solidalmente l'onere ipotecario gravante il fondo, servitù tuttavia che gli era inutile “a fronte dell'assunzione di un mutuo ipotecario su un bene della sola moglieˮ. Per il primo giudice le parti, “seppur non esplicitamente”, concordavano dunque “sull'estinzione del diritto d'abitazione a favore del marito dietro sua liberazione formale dal debito verso la B”.
a) L'appellante asserisce di non avere mai aderito alla cancellazione della servitù, essendosi egli limitato a commentare “l'assurdità della situazione creatasi per la quale egli ancora risulta debitore solidale del mutuo” senza poter occupare l'appartamento oggetto del diritto di abitazione, poiché locato dalla moglie senza esserne autorizzata, mentre egli aveva espresso più volte l'intenzione di insediarvi un ufficio. Egli si duole inoltre che il Pretore abbia ordinato la cancellazione del diritto d'abitazione gratuitamente, quando la servitù era stata concessa per lavori da lui eseguiti, ragion per cui
l'estinzione andava disposta se mai “contro pagamento del prezzo”.
b) Si può fors'anche convenire sul fatto che la conclusione del Pretore, secondo cui AP 1 aveva aderito alla richiesta di cancellazione, non rispecchia il contenuto del memoriale conclusivo. È possibile quindi che l'interessato conservi un interesse al diritto d'abitazione, sebbene questo non sia destinato all'esercizio principale di una professione come quella di scuola guida prospettata dall'appellante (Wermelinger in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 27 ad art. 776; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 107 n. 2506). Che, poi, AO 1 non potesse locare l'appartamento è vero, ma non consta – né è preteso – che il beneficiario si sia in qualche modo attivato per fruire del suo diritto.
Resta il fatto che in concreto AP 1 non si confronta con il ragionamento del Pretore, stando al quale “lo scopo di concedere il diritto d'abitazione fu l'assunzione del debito solidale da parte del beneficiario”, di modo che “venendo meno la solidarietà nel debito non ha più ragion d'essere il diritto di abitazione”. Mal si comprende in effetti perché egli dovrebbe essere sollevato dal proprio impegno, che era una condizione dell'accordo, mentre la controparte dovrebbe continuare a garantire la sua prestazione. Quanto alla pretesa indennità per l'estinzione del diritto, a parte il fatto che la richiesta – nuova e indeterminata – è finanche inammissibile (art. 317 cpv. 2 CPC; DTF 137 III 617), la cancellazione è soggetta appunto alla prova dell'intervenuto svincolo del debitore dal mutuo ipotecario presso la Banca __________ o alla completa estinzione del debito da parte di AO 1. Non può dirsi quindi che la rinuncia sia stata ordinata senza contropartita. Per il resto l'appellante dimentica che il costo dei lavori da lui eseguiti nell'immobile a L__________ gli è stato rimborsato compatibilmente con le prove da lui offerte (sopra, consid. 3).
lettera indirizzata alla Banca __________ il 28 dicembre 2004 l'arch. R__________ B__________ confermava la tacitazione di tutti gli artigiani, salvo la ditta F__________ SA e lui stesso per uno scoperto di circa fr. 30 000.– “che verranno regolati direttamente dai proprietari”. Ha ritenuto tuttavia che il marito non avesse dimostrato quei versamenti, comprovati invece dalla moglie con fondi “provenienti dal consolidamento del conto di costruzione”. L'appellante obietta che nella citata missiva del 28 dicembre 2004 (doc. R) l'arch. R__________ B__________ dichiarava come ‟dagli estratti dei conti agli atti, rispettivamente dalle dichiarazioni fiscali, risulta che il marito, prima del matrimonio, disponeva di un certo capitale che, dopo la riattazione, si è azzeratoˮ. Dallo scritto testé evocato nulla si desume però su chi abbia eseguito i pagamenti. Dandosi un investimento, inoltre, va dimostrato il flusso concreto dei pagamenti e non solo la possibilità d'investimento (DTF 138 III 203 consid. 6.2). Nel caso specifico l'interessato si limita a un vago rinvio ad atti del fascicolo processuale, senza indicare minimamente da quali documenti risulterebbe l'uso di suoi beni per la ristrutturazione della proprietà immobiliare della moglie. Né è compito di questa Camera promuovere ricerche nel ponderoso carteggio della causa. Si aggiunga che in merito alla documentazione presentata dalla moglie, da cui risultano pagamenti destinati alla ditta F__________ SA e all'architetto B__________ con prelevamenti da suoi conti bancari (doc. 73 e 74), l'interessato nemmeno prende posizione. Al proposito l'appello denota una volta ancora la sua irricevibilità per carenza di motivazione.
a) L'appellante afferma di avere chiesto un versamento simbolico di fr. 10 000.– per i mobili e le suppellettili rimaste a L__________ nell'intento di evitare una costosa perizia. Proprio perché “non era in discussione che detti oggetti fossero rimasti in proprietà della moglie”, a suo avviso inoltre il Pretore non doveva limitarsi a definire l'importo di fr. 10 000.– non provato, ma avrebbe dovuto stimare un importo equo, “ritenuto che il marito con la petizione ha indicato i beni rimasti alla moglie”. Egli lamenta poi che il primo giudice non abbia tenuto conto delle dichiarazioni di L__________ Q__________, la quale ha confermato che egli disponeva di attrezzi con i quali ha eseguito i lavori nell'abitazione di L__________, né del fatto che la moglie non aveva contestato ciò, limitandosi a pretendere che solo la mobilia costituiva un bene proprio.
b) È senz'altro bene evitare in regime di assistenza giudiziaria il costo di una perizia sproporzionata al valore dei beni rivendicati. L'intento non dispensava l'interessato però dall'indicare i mobili e le suppellettili rimasti in possesso della moglie, elenco che – contrariamente a quanto egli assume – non figura nei motivi della petizione. Certo, egli ha presentato un riassunto delle spese da lui sostenute (fr. 132 005.80) che contempla anche i giustificativi d'acquisto di mobili e oggetti per la casa (doc. II), ma a fronte della contestazione della moglie esso non basta nemmeno a supplire l'onere di allegazione. Né spettava al Pretore procedere a una stima in “equità” sulla base dell'art. 42 cpv. 2 CO, la liquidazione dei rapporti di dare e avere tra le parti essendo retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Vista la totale indeterminatezza, la pretesa non poteva dunque essere accolta.
c) Per quel che riguarda gli attrezzi, una volta di più manca qualsiasi elenco, cui non rimedia manifestamente la testimonianza di L__________ Q__________, prima moglie dell'appellante, secondo la quale dopo il divorzio AP 1 si è tenuto l'arredamento del rustico a D__________, fra cui tutti gli attrezzi di lavoro, “che erano parecchi” (deposizione del 23 gennaio 2014: verbali, pag. 2). Si aggiunga che a norma dell'art. 205 cpv. 1 CC ogni coniuge riprende nello scioglimento della partecipazione agli acquisti i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro. Nella fattispecie l'interessato poteva esigere perciò la consegna dei suoi attrezzi, il che avrebbe reso superflua ogni richiesta di risarcimento (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.92 del 22 settembre 2017, consid. 5).
L'appellante oppone che le spese contemplate dall'accordo dell'8 settembre 2008 erano “quelle correnti di manutenzione e uso del fondo rimasto alla moglie e non gli ammortamenti che vanno ad aumentarne il valore”. Se non che, davanti al primo giudice egli si è limitato a deplorare che la compagnia assicurativa non fosse stata in grado di confermare il pagamento da parte sua di complessivi fr. 30 385.– per i premi dal 2004 al 2008, soggiungendo: “È per contro accertato che dal 2009 in poi, poiché così le parti hanno convenuto di fronte a questo giudice, ogni spesa inerente [al]l'immobile part. n. 40 RFD di L__________, per cui la polizza in questione è data a pegno, è stata assunta dalla moglie” (memoriale conclusivo, pag. 9 in fine). La tesi avanzata in questa sede è pertanto nuova e, come tale, irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC).
II. Sul riparto della previdenza professionale
a) L'appellante contesta l'opinione del Pretore. Sostiene che alla luce della “catastrofica” situazione accertata dal primo giudice si dia un manifesto squilibrio a profitto della moglie. A suo parere non appare equo riconoscere a quest'ultima un'indennità. Chiede perciò di suddividere unicamente la prestazione d'uscita da lei maturata in costanza di matrimonio.
b) Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sul conguaglio della previdenza in caso di divorzio, del 19 giugno 2015 (RU 2014 pag. 2313). La novella prevede la suddivisione degli averi pensionistici acquisiti durante il matrimonio quand'anche uno dei coniugi percepisca già una rendita di vecchiaia o di invalidità al momento in cui è promossa azione di divorzio (pur non avendo ancora raggiunto l'età del pensionamento: art. 124 nCC). Inoltre essa dispone il conguaglio delle prestazioni acquisite dalla celebrazione del matrimonio fino al momento in cui è promossa la causa di divorzio (art. 122 nCC) e non più fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Dal profilo processuale è decisivo così il momento della litispendenza secondo l'art. 62 CPC. “Il fatto che in conseguenza di ciò le prestazioni d'uscita accumulate durante la procedura di divorzio non vengano [più] divise per metà va accettato nella misura in cui serve a trovare una soluzione semplice” (FF 2013 pag. 4170 in alto). Il nuovo diritto è applicabile anche alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 7d cpv. 2 tit. fin. CC, art. 407b cpv. 1 CPC).
c) Una corrente di pensiero ritiene invero che nel caso in cui il principio del divorzio sia passato in giudicato anteriormente al 1° gennaio 2017 e davanti alla giurisdizione di appello resti litigiosa unicamente la regolamentazione della previdenza professionale, decisiva per calcolare le rispettive pretese previdenziali rimanga la data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (Jungo/Grütter in: FamKomm Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 9 ad art. 7d tit. fin. CC; Tribunale cantonale di Friburgo, I Corte civile, sentenza n. 101 2016 405 del 17 agosto 2017). In concreto lo scioglimento del matrimonio è stato pronunciato il 31 marzo 2016, ma siccome fino al 27 novembre 2017 l'appello di AP 1 non è stato oggetto di notificazione, il principio del divorzio non era passato in giudicato, ove appena si pensi che AO 1 avrebbe ancora potuto presentare appello incidentale. Non vi è ragione quindi per non applicare la legge nuova.
d) Sta di fatto che nel nuovo diritto la questione della data determinante per il calcolo delle prestazioni d'uscita in materia di previdenza professionale non manca di controversie. Geiser (Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, Was bringt das neue Recht?, in: AJP/PJA 10/2015 pag. 1386), Schwander (Grundsätze des intertemporalen Rechts und ihre Anwendung auf neuere Gesetzesrevisionen, in: AJP/PJA 1/2017 pag. 1586), Grütter (Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, in: FamPra.ch 2017 pag. 130), Jungo/Grütter (in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 7 ad art. 7d tit. fin. CC), Oberson/ Waelti (Nouvelles règles de partage de la prévoyance: les enjeux du point de vue judiciaire, in: FamPra.ch 2017 pag. 105) e Dolder (Betreuungsunterhalt: Verfahren und übergang, in: FamPra.ch 2016 pag. 917) propendono, nelle cause di divorzio pendenti, per un riparto delle prestazioni d'uscita calcolato non anteriormente al 1° gennaio 2017 in virtù del principio dell'irretroattività delle leggi. A mente loro l'applicazione del nuovo diritto a cause di divorzio in corso da molto tempo condurrebbe a risultati non voluti dal legislatore e contrari al principio dell'affidamento. Tale opinione è condivisa dall'Obergericht del Canton Zurigo (sentenza LC160041-O/U del 23 giugno 2017) e dal Tribunale cantonale vodese (sentenza HC/2017/1119 del 10 gennaio 2018).
Fankhauser non condivide la tesi che precede, rilevando – in sintesi – che l'art. 7d cpv. 2 tit. fin. CC è chiaro e conforme alla volontà del legislatore, sia perché la questione della retroattività non è stata trascurata durante i dibattiti parlamentari, sia perché la norma transitoria è identica a quella promulgata in concomitanza con l'introduzione del nuovo diritto del divorzio. E in quel contesto il diritto al riparto della previdenza professionale è stato applicato sin dall'avvio delle cause anche ai processi pendenti. L'autore ricorda inoltre che il matrimonio si traduce in un rapporto giuridico duraturo, sicché in contingenze del genere non può parlarsi di retroattività propria, mentre il principio dell'affidamento va bilanciato tenendo conto delle aspettative che possono avere entrambi i coniugi, e non solo il coniuge che risulta svantaggiato dall'applicazione della legge nuova. Per di più, la data del 1° gennaio 2017 costituirebbe una decorrenza teorica, che non è quella dell'inizio del processo né quella dell'emanazione della sentenza (Ein Dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich in: FamPra.ch 2017 pag. 158 segg.). Tale opinione di dottrina è stato seguito dal Tribunale cantonale lucernese (sentenza 3B 17 31 del 6 dicembre 2017 in: LGVE 2017 II n. 9) e, implicitamente, da questa Camera nella sentenza inc. 11.2015.92 del 22 settembre 2017, consid. 6d.
e) Nel caso specifico conviene attenersi a quest'ultimo indirizzo. È possibile che nell'ipotesi di lunghi processi l'applicazione del nuovo diritto possa apparire insoddisfacente, ma ciò vale per tutte le questioni di diritto transitorio. L'art. 7d cpv. 2 tit. fin. CC è chiaro e dispone univocamente che la legge nuova vale per tutte le cause di divorzio pendenti dinanzi a un'autorità cantonale. Non prevede distinzioni. Introdurre una terza data determinante per la suddivisione degli averi pensionistici si tradurrebbe in una creazione legislativa nel senso dell'art. 1 cpv. 2 CC, tanto meno giustificata ove si consideri che – come rammenta l'autore citato dianzi – l'art. 7d cpv. 2 tit. fin. CC rispecchia i principi adottati dal legislatore al momento di varare il nuovo diritto del divorzio, del 26 giugno 1998 (art. 7a segg. tit. fin. CC). Nessuno ha preteso allora che alle cause di divorzio pendenti le nuove norme sul riparto delle prestazioni previdenziali valessero solo dal 1° gennaio 2000. Anche perché l'applicazione della legge nuova ai matrimoni esistenti connota tutt'al più un caso di retroattività impropria (applicazione della legge nuova a situazioni che hanno avuto origine sotto la pregressa normativa, ma che perdurano ancora dopo la modifica della medesima), non suscettibile di ledere diritti acquisiti.
Si dà atto che un coniuge poteva contare, nelle cause di divorzio promosse anteriormente al 1° gennaio 2017, sul fatto che le prestazioni d'uscita dalla previdenza professionale sarebbero state suddivise allo scioglimento del matrimonio. Si deve dare atto però che – come fa notare Fankhauser – anche l'altro coniuge deve poter contare a un certo punto sulla previsione che, in un processo di lunga durata, la situazione al momento del divorzio sia giudicata sulla base della legge applicabile a quel momento. Poco giova il parallelismo con le analoghe disposizioni transitorie sul nuovo diritto del mantenimento (art. 13cbis cpv. 1 tit. fin. CC). Un'applicazione di norme sul mantenimento a situazioni precedenti la loro entrata in vigore non è infatti prospettabile, non potendosi tornare a vivere nel passato (in peritum non vivitur). Ne segue che, nel complesso, tutto induce ad applicare in concreto il diritto nuovo, ovvero a determinare la suddivisone delle prestazioni previdenziali sulla scorta della situazione del giorno in cui
l'azione di divorzio è stata promossa, il 30 giugno 2011.
f) Premesso ciò, il 30 giugno 2011 AP 1 non era ancora stato dichiarato invalido (al 50%), il che è avvenuto con decisione dell'Assicurazione omonima solo il 4 luglio 2014, seppure retroattivamente dal 1° maggio 2013 (doc. 17). Anche il suo istituto di previdenza gli ha riconosciuto il diritto a una mezza rendita solo da allora. Se non che, come detto, un caso di previdenza che si verifica unicamente durante la causa di divorzio è ininfluente (Grütter, op. cit., pag 133). Ne discende che in concreto il riparto delle prestazioni d'uscita fra coniugi va attuato – per principio – secondo la regola ordinaria dell'art. 123 cpv. 1 nCC (divisione a metà delle prestazioni acquisite), non secondo la norma particolare dell'art. 124 cpv. 1 nCC (che disciplina l'eventualità in cui sia già sopraggiunto un caso di previdenza; analogamente: I CCA, sentenza 11.2015.92 del 22 settembre 2017, consid. 6d).
Quanto al prelievo anticipato di fr. 214 259.– del 22 novembre 2010, come ha accertato il Pretore, AP 1 ha potuto riscuotere la somma senza il consenso della moglie per avere indicato al proprio istituto previdenziale di non essere più sposato, allegando al proposito la sentenza di divorzio del primo matrimonio (richiami IV e XXIII). Sta di
fatto che il prelevamento è avvenuto. Ciò stante, secondo l'art. 30c cpv. 6 LPP in caso di divorzio prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso a norma degli articoli 123 CC, 280 e 281 CPC e 22 a 22b LFLP. Se prima del divorzio invece è già sopraggiunto per il coniuge assicurato un caso di previdenza, il denaro non è più bloccato e i fondi investiti nell'alloggio non rientrano più nel circuito previdenziale, ma devono essere trattati nel quadro della liquidazione del regime matrimoniale, come nel caso di un versamento in contanti del “secondo pilastro” (DTF 141 III 148 consid. 4.2.1; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 613 n. 1015 segg.; v. anche RtiD II-2011 pag. 685 n. 10c).
g) Visto quanto precede, con il proprio agire fraudolento AP 1 ha ridotto la sua prestazione di libero passaggio al 30 giugno 2011 a soli fr. 9788.20, senza che il prelievo possa essere considerato nell'ambito dello scioglimento del regime matrimoniale poiché i coniugi sono sottoposti alla separazione dei beni. E in caso di conguaglio impossibile, non rimane che far capo all'art. 124e cpv. 1 nCC, secondo cui il coniuge debitore deve al coniuge creditore un'indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita (Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in: FamPra.ch 2017 pag. 10 a metà). Per determinare l'indennità adeguata si ricorre, per analogia, ai criteri sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in applicazione all'art. 124 cpv. 1 vCC (Jungo/Grütter, op. cit., n. 8 ad art. 124e CC). Si procede così in due tappe. In primo luogo il giudice determina l'entità dell'indennizzo secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC), ispirandosi alla regola dell'art. 123 nCC che prevede il riparto a metà della prestazione d'uscita maturata dal coniuge debitore. In secondo luogo egli valuta la concreta situazione economica in cui vengono a trovarsi le parti, in specie dopo la liquidazione del regime dei beni, e le loro condizioni finanziarie dopo il divorzio (DTF 133 III 404 consid. 3.2; I CCA, sentenza inc. 11.2016.58 del 26 dicembre 2016, consid. 6 con riferimenti). In tale ambito occorre tenere calcolo altresì dell'art. 123 cpv. 2 CC, per quanto la norma si riferisca unicamente al riparto della prestazione d'uscita secondo l'art. 122 CC (DTF 137 III 52 consid. 3.1).
h) Nel caso in esame la cassa pensione di AP 1 (A__________ SA) ha attestato, sulla scorta dei dati aggiornati in appello, una prestazione di libero passaggio il 30 giugno 2011 di fr. 9788.20 e un prelievo anticipato della prestazione di libero passaggio di fr. 214 259.–, senza indicare quale fosse la prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio (“non nota”). In un attestato del 9 agosto 2013 la cassa aveva indicato tuttavia l'importo in fr. 109 583.85 (richiamo VIII), cifra che risulta anche dalla dichiarazione dell'Istituto di , cui l'appellante era affiliato (richiamo XXIV), e che non è contestato dalle parti. Tenuto calcolo degli interessi accumulati sulla prestazione prima del matrimonio (fr. 19 029.– con i tassi d'interesse applicati dalla A: richiamo VIII), la prestazione da dividere va fissata in fr. 95 438.–. Quanto alla moglie, dal certificato della S__________ si evince una prestazione di libero passaggio, il 30 giugno 2011, di fr. 5744.–. Ne seguirebbe un conguaglio previdenziale in favore di lei di fr. 44 847.–.
i) Relativamente alla situazione finanziaria di AP 1, egli non consta esercitare alcuna attività lucrativa, nemmeno a tempo parziale. Come si vedrà oltre (consid. 11), ad ogni modo, il fatto di essersi licenziato in tronco dalle A__________ SA non è oggettivamente giustificabile. A lui va imputato quindi il reddito (ascrittogli anche dal Pretore: sentenza impugnata. pag. 44 in alto) di fr. 4900.– mensili che egli conseguiva prima di lasciare il posto di lavoro. Circa il fabbisogno minimo di fr. 3085.– mensili, esso non è contestato. In liquidazione del regime matrimoniale, poi, l'appellante ottiene fr. 41 361.–, mentre con il noto prelievo dal “secondo pilastro” ha acquistato la particella n. 299 RFD di G__________, gravandola di usufrutto in favore della seconda moglie. D'altro lato non si deve dimenticare che l'interessato è parzialmente invalido, è cardiopatico e deve partecipare al mantenimento della figlia G__________, nata il 7 febbraio 2011.
l) Per quel che è di AO 1, secondo gli accertamenti (non contestati) del Pretore, essa consegue un reddito di fr. 3070.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3170.– mensili. In liquidazione del regime matrimoniale inoltre essa deve versare al marito fr. 41 361.–. L'interessata potrebbe aumentare nondimeno il suo grado d'occupazione e alimentare così il suo avere pensionistico. Essa è titolare altresì di due polizze del “terzo pilastro” (richiami IX e X), è proprietaria del noto immobile a L__________ (che genera reddito) e di altri fondi a L__________ e a M__________, seppure di natura agricola e boschiva. Infine essa disponeva il 31 dicembre 2014 di “titoli e capitali” per complessivi fr. 147 022.– (tassazione nell'incarto fiscale, richiamo XX).
m) Alla luce di quanto precede risulta in effetti uno squilibrio tra la situazione economica del marito e quella della moglie dopo il divorzio, la seconda apparendo più favorevole della prima. E contrariamente al vecchio diritto, l'attuale art. 124b cpv. 2 CC permette al giudice di derogare al vicendevole dimezzamento delle prestazioni d'uscita non solo in caso di “manifesta iniquità”, ma già in caso di situazione iniqua. Che in concreto possa parlarsi di iniquità tuttavia è dubbio, mere differenze nella situazione patrimoniale e nelle prospettive reddituali dei coniugi non bastando per derogare al principio del riparto a metà, mentre non tutte le disparità che risultano dalla divisione per metà della previdenza professionale, o che la divisione lascia sussistere, sono motivi gravi (FF 2013 pag. 4182). Per di più, nella fattispecie eventuali lacune previdenziali sono riconducibili al medesimo AP 1, il quale alla sua età ha rinunciato repentinamente a un'attività lucrativa (solo perché il Pretore non gli riconosceva determinati costi d'automobile nel fabbisogno minimo) e ha prelevato abusivamente pressoché tutto l'avere pensionistico per acquistare un immobile, concedendo senza giustificazioni oggettive alla seconda moglie una servitù di usufrutto sul medesimo. In definitiva, il conguaglio previdenziale in favore della moglie sarebbe di fr. 44 847.– (sopra, lett. h), finanche più alto di quello di fr. 41 361.– riconosciuto a AO 1 dal Pretore. Anche su questo punto l'appello principale è destinato pertanto all'insuccesso.
n) In merito al pagamento dell'indennità, la situazione economica del marito non permette di far fronte al versamento. L'art. 22f cpv. 1 LFLP consente tuttavia al giudice di prescrivere nella sentenza di divorzio che una parte della prestazione d'uscita sia imputata sull'indennità, sicché l'istituto di previdenza cui AP 1 è assicurato va invitato a trasferire a quello di AO 1 l'importo di fr. 9788.20 ancora esistente il 30 giugno 2011 (art. 22f cpv. 3 LFLP). Per il resto, vista l'impossibilità di attuare il conguaglio con fondi previdenziali, occorre prevedere un versamento in capitale, analogamente a quanto dispone l'art. 124d CC, e procedere al conguaglio di conseguenza. AO 1 va autorizzata così a compensare la sua pretesa con quanto spetterebbe a AP 1 in liquidazione dei rapporti patrimoniali.
III. Sul contributo di mantenimento per la figlia
Il fabbisogno in denaro di S__________ è stato determinato dal Pretore secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adeguando il costo effettivo dell'alloggio in fr. 300.– e la posta per cura e educazione (prestata dalla madre in natura) al 60%, togliendo le rendite completive LPP e AI di fr. 374.50 e fr. 435.– mensili, deducendo gli assegni familiari di fr. 200.– mensili e aggiungendo una spesa ricorrente per occhiali di fr. 25.– mensili, onde un totale di fr. 560.– mensili fino al 30 settembre 2016 (12° compleanno), di fr. 835.– mensili dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2020 (16° compleanno) e di fr. 980.– mensili dopo di allora (considerando l'intera posta cura ed educazione, la madre lavorando a quel momento al 100%, ma deducendo l'assegno di formazione di fr. 250.– mensili sostitutivo di quello di fr. 200.– mensili).
Quanto al fabbisogno in denaro di G__________, il Pretore l'ha definito adattando il costo effettivo dell'alloggio a fr. 290.– mensili, deducendo le rendite di fr. 75.– mensili fino al 28 febbraio 2017 (6° compleanno), di fr. 228.– mensili dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2023 (12° compleanno) e di fr. 548.– mensili dal 1° marzo 2023. Accertato un margine disponibile di almeno fr. 1815.– mensili, il Pretore ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per S__________ di fr. 560.– mensili fino al 30 settembre 2016, aumentato a fr. 835.– mensili dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2020 e a fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale.
a) L'appellante contesta il reddito ipotetico, ribadendo di essere stato costretto a licenziarsi perché nel suo fabbisogno minimo non gli erano state riconosciute le spese d'automobile per recarsi sul posto di lavoro, necessarie non solo perché egli soffre di cardiopatia, ma anche perché la sede della A__________ SA non è raggiungibile con i mezzi pubblici. Inoltre egli sostiene di avere concordato il proprio licenziamento con la A__________ SA, non riuscendo a conciliare l'orario di lavoro con quello dei bus. L'appellante fa valere altresì di avere tentato inutilmente di fondare una scuola guida nei locali oggetto del suo diritto d'abitazione, cercando di conservare il brevetto d'insegnante, ma di aver dovuto rinunciare per i costi d'iscrizione. Egli fa valere così di non avere più alcuna potenzialità lucrativa, giacché a 55 anni egli è gravemente cardiopatico, tanto da essere al beneficio di una rendita AI, ed è oberato di debiti, “ciò che di rimando lo rendono un possibile dipendente come inappetibile”. Infine egli contesta gli adeguamenti del contributo alimentare per la figlia, poiché in previsione di tutta una serie di cambiamenti che potrebbero intervenire il Pretore avrebbe dovuto considerare solo i parametri attuali e lasciare gli adeguamenti a successive eventuali procedure di modifica.
b) In materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da un coniuge. Se questi ha l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato il reddito ipotetico. Un reddito ipotetico non va tuttavia determinato in astratto. A parte il caso in cui un coniuge abbia ridotto deliberatamente i suoi introiti per recare pregiudizio agli interessi del creditore alimentare (DTF 143 III 237 consid. 3.4), il reddito ipotetico dev'essere alla concreta portata del soggetto (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2015.3 del 28 febbraio 2017, consid. 6b). Il giudice deve valutare anzitutto se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).
c) Non a torto l'appellante si duole che nel decreto “supercautelare” del 5 ottobre 2015 il Pretore abbia rifiutato ingiustificatamente di inserire nel fabbisogno minimo di lui le spese d'automobile per raggiungere il posto di lavoro, riconoscendogli solo quelle dell'abbonamento “arcobaleno”. Non si vede in effetti come l'interessato avrebbe potuto arrivare con mezzi pubblici alla sede delle A__________ SA. D'altro lato non si giustifica nemmeno la decisione dell'appellante di licenziarsi in tronco appena 10 giorni dopo l'emanazione del decreto “supercautelare”, senza nemmeno tentare di chiedere al Pretore una modifica del decreto medesimo allegando quanto figura nella lettera 21 ottobre 2015 delle A__________ SA (nel fascicolo “atti accessori di causa”). Consapevole dei suoi doveri di mantenimento verso moglie e figlia, AP 1 non poteva semplicemente licenziarsi in tronco, azzerando unilateralmente ogni reddito da attività lucrativa. Patrocinato da un legale, egli avrebbe dovuto ribadire prima di tutto le sue buone ragioni davanti al primo giudice. Che ormai egli non possa più tornare sui suoi passi, a questo punto, poco giova (DTF 143 III 237 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017 consid. 7.1.1).
d) Si ricordi inoltre che, trattandosi di contributi alimentari per minorenni, un genitore non può modificare liberamente le proprie condizioni di vita se ciò influisce sulla capacità di far fronte al fabbisogno in denaro dei ragazzi (DTF 137 III 121 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_280/2016 del 18 novembre 2016, consid. 4.4.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.7 del 22 dicembre 2016, consid. 7). In concreto nulla è dato di sapere sugli sforzi intrapresi dall'appellante dopo essersi licenziato per ricuperare le proprie risorse personali e mettere a frutto le sue esperienze. Non si trascura che egli è ultracinquantenne e che ciò non avrebbe agevolato una possibile integrazione quale dipendente nel mondo dell'impiego, tanto meno in altri comparti professionali (I CCA, sentenza inc. 11.2015.3 del 27 febbraio 2017, consid. 6b con rinvii), né si scorda che egli è cardiopatico, inabile al lavoro al 50%. Non consta tuttavia che rispetto a quando egli era alle dipendenze della A__________ SA il suo stato di salute sia peggiorato al punto da impedirgli di svolgere un'attività lucrativa parziale. Per il resto, nulla dimostra che l'apertura di una scuola guida necessitasse dell'appartamento a L__________, non destinato a ospitare attività commerciali (sopra, consid. 4b), né che la rinuncia “al brevetto d'insegnamento” sia dipeso dall'entità dei costi d'iscrizione ai corsi di aggiornamento professionale. Nelle circostanze descritte non soccorrono motivi, in ultima analisi, per scostarsi della valutazione del Pretore, che ha accertato il reddito potenziale dell'interessato in fr. 4900.– mensili.
e) Quanto al fatto che il Pretore abbia fissato il contributo di mantenimento per S__________ adattandolo in funzione delle fasce d'età, l'appellante dimentica che secondo l'art. 286 cpv. 1 CC il giudice può ordinare che il contributo alimentare sia aumentato in caso di determinate modificazioni dei bisogni del figlio. Egli può prevedere così elementi concreti relativi a un prossimo cambiamento delle circostanze, in modo da evitare, per quanto possibile, una procedura di modifica (sentenza del Tribunale federale 5A_666/2016 del 25 aprile 2017 consid., 3.3.3 con rinvio a DTF 120 II 292 5 consid. 4b). I contributi di mantenimento stabiliti in una sentenza di divorzio sono destinati – di regola – a durare, sicché il loro aggiustamento secondo l'età è generalmente ammesso e largamente invalso nella prassi giudiziaria ticinese (I CCA, sentenza inc. 11.2006.135 del 30.11.2007 consid., 6; v. anche Perrin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 5 ad art. 286; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 23 ad art. 286; Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 731 n. 1096 seg.). Le doglianze dell'appellante al proposito non possono quindi trovare ascolto.
a) I criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC sono già stati riassunti da questa Camera (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.3 del 28 febbraio 2017, consid. 5a con rinvii). Al riguardo basti rammentare che tali costi devono riferirsi a esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non sono state preventivate quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) il contributo alimentare ordinario e che tale contributo non permette di coprire. Se l'esigenza è già nota o prevedibile al momento in cui è fissato il contributo alimentare ordinario, essa va presa in considerazione in quell'ambito (sentenza del Tribunale federale 5A_760/2016 del 5 settembre 2017 consid. 6.2). Per converso, un genitore affidatario non può affrontare spese per i figli a piacimento e pretenderne poi automaticamente il rimborso dall'altro. Al contrario: dandosi una spesa straordinaria, egli deve avvertire l'altro genitore e, incontrando opposizioni, rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando la chiave di riparto secondo le concrete possibilità dei genitori (I CCA, sentenza inc. 11.2015.3 del 28 febbraio 2017 consid. 5a con rinvii).
b) Nel caso specifico AP 1 lamenta a ragione di non essere stato previamente interpellato sull'entità dei costi. Non asserisce tuttavia che questi fossero inutili o non fossero nell'interesse della figlia, tanto meno se si pensa che si riconducono a un intervento di correzione ortodontica di chirurgia maxillo-facciale e sono assunti nella misura del 75% dalla cassa malati (doc. 115). Per quanto deplorevole possa apparire la mancata informazione dell'appellante, ciò non giustifica dunque un rifiuto a detrimento della figlia. Né un trattamento di correzione ortodontica può considerarsi una spesa ordinaria, rientrante nella voce weitere Kosten delle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo come quelle per un normale dentista (Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 19 ad art. 286 CC). Quanto alla possibilità di affrontare la spesa, come si è visto AP 1 conserva una disponibilità finanziaria sufficiente per permettergli il pagamento della quota. In proposito l'appello è destinato di conseguenza all'insuccesso.
IV. Sull'esercizio dell'autorità parentale
a) AP 1 lamenta anzitutto che il Pretore non ha sentito la figlia, ascolto che è obbligatorio in tutte le cause di divorzio e che in concreto era “doppiamente importante”, poiché tra i genitori vige tuttora un conflitto che “ha allontanato la figlia dal padre”. L'appellante si duole altresì che la curatela educativa, istituita già durante la procedura a protezione dell'unione coniugale, non sia mai stata attivata dall'autorità tutoria, ciò che ha aggravato gli ostacoli frapposti dalla moglie. La decisione del primo giudice costituisce pertanto, a suo modo di vedere, un'ingiusta punizione che lo allontana ancor più da S__________. L'appellante sostiene inoltre che nella fattispecie il conflitto è alimentato dalla moglie, la quale sin dalla separazione ha iniziato una nuova convivenza, destinata al matrimonio, escludendo lui dalla vita della figlia e facendo assumere il ruolo di padre al nuovo compagno. In definitiva egli si ritrova ad avere un rapporto precario con la figlia per quanto nulla gli sia imputato riguardo alle sue capacità genitoriali. Anzi, persino la suocera l'ha definito ‟un bravo papàˮ.
b) Finché minorenni, i figli sono soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della madre. Nell'ambito di una procedura di divorzio il giudice attribuisce l'autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se ciò è necessario per tutelare il bene del figlio (art. 298 cpv. 1 CC). L'autorità parentale congiunta è presunta nell'interesse del figlio, sicché va accantonata soltanto se è certo che, in via eccezionale, una soluzione diversa sia più adatta a tutelare gli interessi del minorenne (sentenza del Tribunale federale 5A_22/2016 del 2 settembre 2016 consid. 4.2, in: FamPra.ch 2017 pag. 370).
L'onere di provare l'eccezione è a carico del genitore che si oppone all'autorità parentale congiunta. Se non ravvisa elementi contrari di particolare rilievo, il giudice decide in favore dell'autorità parentale congiunta, assicurandosi che siano rispettate le condizioni per il relativo esercizio (I CCA, sentenza inc. 11.2014.7 del 20 maggio 2016, consid. 12c con rimandi).
L'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva si legittima soltanto, in altri termini, quando l'autorità parentale congiunta
leda o minacci di ledere il bene del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2015.82 dell'8 settembre 2016, consid. 4a e 4b con riferimenti). Duraturi e importanti conflitti tra genitori e problemi di comunicazione a proposito del figlio sono un motivo per derogare al principio dell'autorità parentale congiunta unicamente se hanno ripercussioni sul minorenne. Semplici litigi che esistono in ogni famiglia, tanto più in caso di separazione o divorzio, non sono invece un motivo per l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva a un genitore (DTF 142 III 199 consid. 3.5, 142 III 63 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 5A_903/2016 del 17 maggio 2017, consid. 4.1 e 5A_34/2017 del 4 maggio 2017, consid. 4.1 con rimandi).
c) Prima di esaminare se le motivazioni addotte dal Pretore per rinunciare all'autorità parentale congiunta siano pertinenti, occorre esaminare la censura formale dell'appellante, secondo cui S__________ non è stata sentita dal primo giudice. Ora, nelle procedure del diritto matrimoniale i figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri gravi motivi vi si oppongano (art. 298 cpv, 1 CPC). In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC) il giudice deve sentire il figlio di propria iniziativa in tutti i casi, salvo che gravi motivi ostino all'ascolto (sentenza del Tribunale federale 5A_547/2017 del 26 ottobre 2017, consid. 3.2.2). L'audizione deve avvenire, di regola, dal 6° anno in su (DTF 133 III 553 consid. 3).
d) Dagli atti risulta che S__________ è stata sentita il 24 giugno 2011 da A__________ F__________, del Centro coppia e famiglia di , nell'ambito delle misure protettrici dell'unione coniugale. Non è più stata sentita invece nella causa di divorzio, ancorché al momento della sentenza, il 31 marzo 2016, essa avesse quasi 12 anni. Eppure nella fattispecie l'audizione si imponeva, già per il fatto che in discussione era l'autorità parentale congiunta e la regolamentazione del diritto di visita, questioni che il Pretore ha liquidato in poche righe a fronte di una sentenza di 50 pagine. Poco importa che per il primo giudice la situazione non risultasse mutata dopo l'emanazione della sentenza a tutela dell'unione coniugale. Per tacere del fatto che dall'audizione erano trascorsi cinque anni, S era passata dall'infanzia all'adolescenza e si trovava confrontata a due famiglie “ricostruite” in cui erano intervenuti eventi di rilievo. Per di più, vista l'alta conflittualità dei genitori, le sole affermazioni di AO 1 non potevano bastare ai fini del giudizio, tanto meno se si pensa che nessun terzo neutrale è stato interpellato e che, inspiegabilmente, il curatore educativo designato dal Pretore nel 2013 non è mai entrato in carica. Non risultando motivi gravi che si opponessero all'audizione, la mancanza del Pretore non appare sorretta da alcuna oggettiva scusante, men che meno ove si pensi che nelle cause di stato il figlio deve imperativamente essere sentito sin dal 2000 (art. 144 cpv. 2 vCC).
e) Nelle circostanze descritte, per quanto riguarda l'autorità parentale non rimane che annullare la decisione impugnata. Nel passato invero questa Camera ha ripetutamente dato prova di indulgenza circa l'ascolto dei figli, anche nei riguardi del Pretore in questione (sentenza inc. 11.2003.75 del 2 maggio 2006, consid. 4). A distanza d'anni tuttavia non è più possibile transigere, tanto meno ove sia litigioso proprio l'esercizio dell'autorità parentale (nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2003.81 del 24 luglio 2003, consid. 3). Gli atti vanno pertanto rinviati al Pretore perché ascolti la figlia, eventualmente per il tramite di uno specialista (cui il giudice può sempre far capo). Vista l'età di S__________, l'audizione dovrà vertere sulle diverse aree di vita della minore, in particolare, sul suo vissuto familiare e sulla situazione attuale, sulle relazioni con la madre, con il padre, con i conviventi, con i fratellastri e sorellastre, così come con altre figure significative in famiglia o fuori della stessa, sulla scuola, su progetti formativi, sul tempo libero, sugli hobby e le relazioni sociali, sulla salute, sui suoi desideri e le sue aspettative in merito anche all'autorità parentale e alle relazioni personali con il padre, sia durante la settimana sia durante le vacanze.
V. Sulla regolamentazione del diritto di visita
In realtà la mancata audizione della figlia si ripercuote anche sulla disciplina delle relazioni personali. Determinare un diritto di visita senza sentire un figlio pressoché dodicenne non è più ammissibile. Men che meno se si considera che il curatore educativo designato nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale non è mai entrato in funzione. Che in concreto l'autorità di protezione abbia incontrato problemi nel trovare una persona che potesse assumere il mandato (comunicazione del 6 ottobre 2015, agli atti) non impediva al Pretore, per altro, di ascoltare S__________. Ne segue che su questo punto il giudizio impugnato dev'essere annullato, come in materia di autorità parentale, e gli atti rinviati al Pretore perché, sentita la figlia, decida con piena cognizione di causa.
VI. Sull'appello incidentale
VII. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello
Sugli oneri processuali di primo grado il Pretore giudicherà di nuovo al momento in cui statuirà sul rinvio. Giovi ricordare in ogni modo a AP 1 che, conformemente all'art. 118 cpv, 3 CPC, il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento di ripetibili alla controparte.
non può essere accolta (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_502/2017 del 15 agosto 2017 consid. 3.2 e 3.3 con rinvii, in: RSPC 2017 pag. 522).
VIII. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che:
a) Il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è condannato a versare a AO 1, giusta l'art. 124e cpv. 1 CC, un'indennità adeguata di fr. 41 361.–.
La A__________ SA, __________ è tenuta a trasferire la somma di fr. 9788.20, prelevandola dalla prestazione di libero passaggio maturata da AP 1 (n. di assicurato ), al conto previdenziale di AO 1 presso la S SA, __________ (n. di assicurata __________).
AP 1 è autorizzato a compensare il credito residuo di AO 1 con la sua pretesa di fr. 41 361.– derivante dalla liquidazione dei rapporti patrimoniali.
b) I dispositivi n. 6 e 12 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
c) Il dispositivo n. 10 della sentenza impugnata è così riformato:
La richiesta di AO 1 intesa all'annullamento del precetto esecutivo n. __________ è irricevibile e va sottoposta all'Ufficio esecuzioni di Locarno.
Per il rimanente l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese di tale appello, di fr. 4000.–, sono poste per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
III. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.
IV. L'appello incidentale è irricevibile.
V. Le spese di tale appello, di fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1.
VI. Notificazione a:
– avv.; – avv.; –(in estratto, dispositivo I lett. a); –(in estratto, dispositivo I lett. a).
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).