Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2016.18
Entscheidungsdatum
28.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2016.18

Lugano, 28 novembre 2017/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2013.2601 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 giugno 2013 da

AO 1 (ora patrocinata dall'avv. dott. PA 2)

contro

AP 1 (I) (con recapito nello PA 1),

giudicando sull'appello del 4 aprile 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 marzo 2016;

Ritenuto:

in fatto A. AP 1 (1961) ed AO 1 (1968), cittadini svizzeri e italiani, si sono sposati a __________ il 29 ottobre 1994. Dal matrimonio è nata B__________, il 4 febbraio 2005. Il marito, avvocato, è titolare di uno studio legale a , dove risiede. Dopo alcuni anni trascorsi fra __________ e i Grigioni, la moglie si è trasferita con B a __________. Lì i coniugi hanno acquistato nel 2008 un appartamento (proprietà per piani n. 27 383 RFD, loro intestata in ragione di metà ciascuno). Laureata in filosofia, AO 1 ha lavorato nel settore commerciale fino al 2010, riducendo il grado d'occupazione dopo la nascita della figlia. Secondo gli impegni lavorativi e scolastici, la famiglia si riuniva per i fine settimana e le vacanze, prevalentemente in Svizzera. Nel settembre del 2011 moglie e figlia hanno raggiunto AP 1 a __________. Se non che, nel gennaio del 2013 il marito ha lasciato l'abitazione comune per trasferirsi dai suoi genitori e nel giugno successivo AO 1 è tornata a __________ insieme con la figlia. Il 13 giugno 2013 AP 1 ha depositato davanti al Tribunale di __________ un'azione di separazione giudiziale.

B. Il 21 giugno 2013 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale di __________, l'affidamento della figlia, la regolamentazione del diritto di visita paterno in caso di disaccordo, come pure il versamento di un contributo alimentare di fr. 2140.– mensili per sé e di fr. 1260.– men­sili per la figlia, assegni familiari non compresi. AP 1 ha proposto di respingere l'istanza in ordine per incompetenza territoriale del giudice svizzero o, subordinatamente, nel merito. Durante l'istruttoria, avviata l'8 novembre 2013 e chiusa l'11 giugno 2014, la figlia è stata sentita da una psicologa e psicoterapeuta. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15 settembre 2015 AO 1 ha ribadito le proprie domande, aumentando nondimeno la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 2145.– mensili e quella per la figlia a fr. 1265.– mensili, assegni familiari non compresi, più la metà delle spese mediche e dentistiche non coperte dalla cassa malati, come pure la metà delle spese “sportive, scolastiche ed extrascolastiche previamente concordate tra i coniugi”. Nel suo allegato di quello stesso giorno AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'istan­za in ordine, subordinatamente nel merito.

C. Il 14 ottobre 2014, su segnalazione dell'istituto scolastico, è stato promosso un procedimento penale nei confronti di AO 1 per maltrattamenti ai danni della figlia, ricoverata all'Ospedale __________ di __________. Con ordinanza del 16 ottobre 2014 il Pretore ha riaperto così l'istruttoria e convocato le parti a un'udienza del giorno successivo per discutere le necessarie misure di protezio­ne. In quell'ambito i coniugi hanno raggiunto un accordo cautelare, omologato dal giudice, in virtù del quale il 19 ottobre 2014 la figlia sarebbe stata affidata al padre, cui sarebbe stata attribuita il 21 ottobre 2014 anche l'abitazione di __________, mentre la madre si sarebbe trasferita altrove. Il procedimento penale si è concluso con sentenza del 7 ottobre 2015 in esito alla quale il presidente della Pretura penale ha condannato AO 1 a una pena pecuniaria per ripetute vie di fatto nei confronti della figlia.

D. AO 1 ha chiesto l'11 dicembre 2014 di essere reintegrata nella custodia della figlia. Il marito vi si è opposto. Entrambe le parti hanno notificato nuovi mezzi di prova. L'istruttoria è ripresa con l'assunzione di perizie sulle condizioni di salute della madre e sulle relative capacità genitoriali, oltre che con la raccolta di ulteriori informazioni, documenti e testimonianze. Nel frattempo il Pretore ha disciplinato a più riprese in via cautelare le relazioni personali e il diritto di visita materno, impartendo ai genitori anche istruzioni e norme di comportamento. Nel­l'agosto del 2015 AP 1 è rientrato a , lasciando B dalla madre. Ultimata l'istruttoria, alle arringhe finali del 4 novem­bre 2015 AO 1 ha postulato l'affidamento di B__________ e il versamento di un contributo alimentare per quest'ultima. AP 1 ha rivendicato a sua volta l'affidamento della figlia, sollecitandone il trasferimento a __________.

E. Con petizione del 6 febbraio 2016 AO 1 ha chiesto al medesimo Pretore lo scioglimento del matrimonio per divorzio (inc. DM.2016.22). La sentenza a protezione dell'unione coniugale è stata emanata il 22 marzo 2016. Accertata la propria competenza per territorio, il Pretore ha affidato B__________ alla madre, ha limitato e condizionato la custodia parentale alla continuazione della terapia psicologica e psicoterapeutica da parte della madre e della figlia, ha disci­plinato le relazioni personali di quest'ultima con il padre in caso di disaccor­do fra genitori, prevedendo le modalità d'accompagnamento di B__________ a __________ per l'esercizio delle visite, e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1085.– mensili in favore della figlia dal 1° giugno 2013. Le spese processuali di complessivi fr. 13 090.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno con vincolo di solidarietà per l'intera somma, compensate le ripetibili.

F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a que­sta Camera con un appello del 4 aprile 2016 per ottenere che il contributo alimentare a suo carico sia ridotto a fr. 990.– mensili, pari a € 900.00 “tenendo conto di un omogeneo tasso di cambio”, e che l'obbligo decorra solo dal 1° settembre 2015. Quanto al periodo dal giugno del 2013 al settembre del 2014, egli offre unicamente un conguaglio di fr. 2003.–, mentre per il lasso di tempo intercorso dall'ottobre del 2014 all'agosto del 2015 chiede che la moglie sia tenuta a rifondergli fr. 10 890.– per il mantenimento della figlia a lui transitoriamente affidata. Nelle sue osservazioni del 17 maggio 2016 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 27 maggio 2016 l'appellante ha inoltrato una replica spontanea, alla quale l'istante ha duplicato il 20 giu­gno 2016, entrambe le parti mantenendo le rispettive richieste di giudizio.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili soltanto con reclamo se vertono su questioni meramente patrimoniali che davanti al Pretore non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale riserva non si pone, giacché davanti al Pretore non era in discussione solo il contributo alimentare per la figlia, ma anche la custodia di lei e, di riflesso, il diritto di visita del genitore non affidatario, controversie che non dipendono da questioni di valore (cfr. DTF 112 II 291 consid. 1). Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore del­ convenuto il 23 marzo 2016, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto sabato 2 aprile 2016, tranne protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 4 aprile 2016, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ammissibile.

  1. All'appello il convenuto allega la petizione di divorzio introdotta dalla moglie il 5 febbraio 2016 con il relativo decreto d'intimazione (doc. A), le quietanze di pagamento inerenti alle rate mensili di due mutui ipotecari scadute il 1° febbraio 2016 (doc. B), i contratti di locazione stipulati il 24 febbraio 2014 per due appartamenti a N__________ di cui egli è comproprietario insieme con una terza persona (doc. C), una lettera del 29 febbraio 2016 riguardante la disdetta di uno dei due contratti di locazione (doc. D), una lettera 25 giugno 2015 della precedente patrocinatrice della moglie (doc. E) e gli avvisi di addebito concernenti otto versamenti in favore della moglie, dal 23 settembre 2013 al 10 settembre 2014 (doc. F). L'istante contesta la ricevibilità di simili documenti.

Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto sarebbero ricevibili quindi, tutt'al più, i doc. A e B, successivi alle arringhe finali del 4 novembre 2015, così come il doc. D, successivo finanche alla decisione impugnata. Per quel che è degli altri, l'appellante sostiene di essere stato sorpreso dal giudizio impugnato, che egli supponeva riguardare unicamente l'affidamento della figlia e non anche il pagamento di contributi alimentari arretrati (replica, pag. 1). Sta di fatto che la moglie postulava un contributo alimentare per B__________ già con

l'istanza del 21 giugno 2013 (pag. 2) e ha ribadito la richiesta alle arringhe finali del 4 novembre 2015 (pag. 2 in alto). La giustificazione dell'appellante non è quindi attendibile. Comunque sia, e come si vedrà in appresso (consid. 6 e 10), i documenti in rassegna non sono determinanti per il giudizio. Non è il caso dunque di attardarsi al proposito.

  1. La competenza per territorio del giudice svizzero chiamato a disciplinare l'affidamento della figlia, il diritto alle relazioni personali e il contributo di mantenimento non è più contestata, tanto meno dopo che il Tribunale di __________, sezione IV civile, ha accertato con decisione del 5 novem­bre 2015 “il proprio difetto di competenza giurisdizionale relativa­mente alle domande concernenti la figlia (…), per essere competente l'Autorità svizzera”. Si ricordi ad ogni modo che la Svizzera e l'Italia hanno ratificato entrambe la Convenzione del­l'Aia sulla competenza, la leg­ge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzio­ne e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011), la quale prevede la competenza del giudice alla residenza abituale del minore per tutto quanto attiene all'affidamento e al diritto di visita (art. 3 lett. b in relazione con l'art. 5 n. 1). La situazione era sostanzialmente identica anche prima del 31 dicembre 2015, quando i rapporti fra la Svizzera e l'Italia erano retti dalla vec­chia Convenzione del­l'Aia del 5 ottobre 1961 concernen­te la com­petenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01; I CCA, sentenza inc. 11.2012.159 del 20 marzo 2014, consid. 8). Analogo principio vale poi in materia di contributi alimentari conformemente al­l'art. 5 n. 2 lett. a CLug (RS 0.275.12), disposizione che prevede la competenza del giudice al luogo di residenza del creditore.

  2. Litigioso rimane, in questa sede, l'ammontare del contributo alimentare per la figlia (dal 1° giugno 2013), così come la compensazione opposta dal convenuto con quanto da lui versato tra il giugno e il settembre del 2014 e l'addebito di contributi a carico di AO 1 nel periodo intercorso tra l'ottobre del 2014 e l'agosto del 2015, quando al fabbisogno in denaro della figlia ha provveduto direttamente il marito. L'affidamento di B__________ alla madre, che il convenuto dichiara ancora nell'appello di avversare “alla radice” (pag. 1), ma senza chiedere alcuna riforma del dispositivo pretorile n. 1, non è più in discussione. Ora, per quel che è del contributo alimentare il primo giudice ha stimato il fabbisogno in denaro della figlia in fr. 1085.– mensili ispirandosi alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui la giurisprudenza ticinese si ispira per prassi consolidata), dedotto il costo dell'alloggio (la madre non è gravata di oneri ipotecari) e la posta per cura e educazione (prestate in natura dall'affidataria, che non svolge attività lucrativa). Ciò premesso, egli ha constatato che AO 1, da tempo in cerca di occupazione, non è in grado di contribuire finanziariamente al fabbisogno di B__________. Riguardo a AP 1, il primo giudice ne ha determinato il reddito da attività lucrativa in fr. 4430.– mensili netti, senza considerare i proventi dalla locazione di due appartamenti di cui egli è comproprietario, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3040.– mensili (minimo esistenziale del diritto svizzero ridotto per il minor costo della vita in Italia fr. 960.–, spe­se accessorie del­l'alloggio fr. 200.–, spese di trasferta fr. 200.–, costi per l'esercizio del diritto di visita fr. 480.–, imposte fr. 1200.–). Nelle circostanze descritte il Pretore ha ritenuto che il convenuto sia in grado di provvedere al fabbisogno in denaro della figlia (fr. 1085.– mensili) sin dal giugno del 2013, l'istanza risalendo al 21 giugno di quel­l'anno.

  3. L'appellante contesta anzitutto che la moglie non abbia alcuna capacità di contribuire al mantenimento in denaro di B__________. Egli ricorda che l'interessata ha affermato di essere in grado di trovare a breve termine un'attività lucrativa e di essere alla ricerca di un'occupazione non necessariamente a tempo parziale, riconoscendo in fr. 5000.– mensili l'entrata da lei conseguibile e ammettendo di avere guadagnato fr. 15 000.– mensili fino al 2010. Inoltre essa possiede sostanza per almeno fr. 100 000.– e adopera gratuitamente l'appartamento a __________. A suo parere l'istante deve vedersi imputare pertanto un reddito di almeno fr. 2500.– mensili per un'attività a metà tempo, cui occorre aggiungere un “reddito locatizio” di circa fr. 1500.– mensili per l'uso gratuito dell'alloggio a __________.

a) L'uso gratuito di un alloggio in proprietà (o in comproprietà), intanto, non comporta alcun vantaggio computabile quale reddito (il valore locativo è un parametro esclusivamente fiscale: 5A_891/2013 del 12 marzo 2014 consid. 5.2; I CCA, sentenza inc. 11.2009.53 del 20 dicembre 2012, consid. 4e con richiami). Né l'appellante pretende, per ipotesi, che la moglie occupi un alloggio troppo lussuoso rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio, sicché l'immobile debba essere destinato alla locazione per trarne un reddito. Su questo punto l'appello è manifestamente privo di consistenza.

b) Riguardo alla capacità lucrativa della moglie, dagli atti risulta ch'essa ha continuato a lavorare anche dopo la nascita della figlia, seppure a tempo parziale, riuscendo a guadagnare anche fr. 15 000.– mensili fino al gennaio del 2011, quando è stata licenziata (verbale dell'11 marzo 2014, pag. 2 a metà e pag. 5 a metà). Neppure l'appellante asserisce tuttavia che costei abbia ridotto unilateralmente le sue entrate per recargli pregiudizio né, tanto meno, che un introito di fr. 15 000.– mensili sia ancora alla portata di lei. Quanto alla ricerca di un nuovo impiego, nelle sue osservazioni al­l'appello l'istante sostiene di avere privilegiato l'accudimento della figlia (3° e 4° foglio). Sta di fatto che B__________ ha compiuto dieci anni nel febbraio del 2015 e che, per giurisprudenza, un impiego a metà tempo è considerato – di regola – compatibile con la cura dovuta a un figlio di quell'età (DTF 137 III 109 a metà con riferimenti). La questione è di sapere pertanto se, dando prova di zelo, l'istante avrebbe – o avrebbe avuto – la ragionevole possibilità di trovare un lavoro a metà tempo e, in caso affermativo, quale reddito essa potrebbe conseguire, tenendo conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute di lei, oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).

c) In concreto il Pretore non ha accertato il fabbisogno minimo di AO 1, da lei indicato in fr. 3135.– mensili (istan­za, pag. 6) e riconosciuto dal marito nella misura di fr. 2481.40 mensili (memoriale conclusivo, pag. 9). Stando agli atti, tale fabbisogno risulta di fr. 2831.40 mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affida­tario fr. 1350.–, premio della cassa malati fr. 503.– (doc. D, 1° foglio, pari alla copertura assicurativa garantita durante la vita in comune), assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 26.75 (doc. D, 3° foglio), imposta di circolazione fr. 54.65 (doc. D, 2° foglio), assicurazione del­l'automobile fr. 50.– (riconosciuta dal marito), costo delle trasferte e dell'accompagnamento della figlia a __________ per l'esercizio delle visite fr. 480.– mensili (pari a quelle riconosciute al padre che riaccompagna la figlia in Ticino), onere fiscale

fr. 367.– (doc. D, dal 4° al 6° foglio). Non si disconosce che nel periodo in cui B__________ è stata affidata al convenuto il minimo esistenziale della madre andrebbe ridotto a fr. 1200.– mensili e andrebbero stralciate le spese per l'accompagnamento della figlia in Italia, ma in quel lasso di tempo l'istante ha dovuto con ogni verosimiglianza sopportare costi di alloggio, avendo lasciato l'abitazione di __________ al marito che la occupava con la figlia. A un sommario esame il suo fabbisogno minimo non risulterebbe quindi inferiore.

d) Ne segue che, si volesse anche imputare all'istante il reddito potenziale di fr. 2500.– mensili prospettato dal marito, con un fabbisogno minimo di fr. 2831.40 mensili l'interessata non avrebbe alcuna disponibilità per contribuire al mantenimento in denaro della figlia. Una volta ancora l'appello cade dunque nel vuoto.

  1. L'appellante si duole che il Pretore non ha reputato verosimile il provento da lui indicato delle locazioni dei due appartamenti da lui posseduti in comproprietà con un terzo né l'ammontare degli oneri ipotecari a suo carico. Fa valere altresì che il 29 feb­braio 2016 i conduttori di un appartamento hanno dato disdetta, sicché dal giugno del 2016 egli dovrà sopportare ulteriori spese per almeno € 650.00 mensili. In realtà nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che il convenuto dichiarava sì di avere appigionato dal 1° marzo 2014 due appartamenti (in com­proprietà con un terzo) a N__________, ricavando € 700.00 netti mensili, ma asseriva anche di dover far fronte alla sua quota di mutuo ipotecario per € 2300.00 mensili, affermazioni che egli ha ritenuto non documentate né verosimili, l'introito delle locazioni risultando di gran lunga inferiore agli oneri ipotecari. Visto tuttavia che il reddito dall'attività lucrativa conseguito da AP 1 risulta sufficiente per finanziare il fabbisogno minimo di lui e quello in denaro della figlia, il Pretore ha rinunciato a considerare eventuali redditi della sostanza immobiliare (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo).

a) Contrariamente all'opinione del Pretore, non può dirsi che il convenuto non abbia reso verosimile l'entità degli oneri ipotecari. A prescindere dalle quietanze che concernono il pagamento delle rate mensili di due mutui ipotecari scadute il 1° febbraio 2016, prodotte in appello (doc. B), agli atti figurano due analoghi documenti riguardanti le “rate mensili” scadute il 1° no­vembre 2013, che attestano esborsi complessivi per quel mese di € 2855.93 ed € 1702.07 (doc. 22). Non constano invero giustificativi sui proventi delle locazioni, ma non risulta nemmeno che il convenuto sia stato sollecitato a produrli (ordinanza del 27 maggio 2014). Inoltre l'interessato ha accluso all'appello la disdetta di uno dei contratti di locazione per la fine di giugno 2016 (doc. D), anche se ciò non basta per rendere verosimile che gli fosse impossibile trovare un nuovo conduttore.

b) Sia come sia, e indipendentemente da quel che precede, il sostentamento della famiglia prevale sul rimborso di debiti verso terzi, quand'anche si tratti di debiti contratti per l'economia domestica (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_1029/2015 del 1° giugno 2016 consid. 3.3.1.3; I CCA, sentenza inc. 11.2014.38 del 27 settembre 2014 consid. 12b con riferimenti). Il mantenimento dei figli avendo la precedenza sul rimborso di debiti bancari, l'ap­pellante non può dunque pretendere di finanziare l'operazione immobiliare a scapito della figlia. Men che meno ove si pensi che le rate del mutuo ipotecario servono, più che al pagamento degli interessi, all'ammortamento del debito (doc. 22: “quota ammortamento capitale” di € 2330.06 ed € 1205.01 mensili; doc. B di appello: € 2460.41 ed € 1291.75 mensili su rate complessive di € 2747.90 ed € 1632.51 mensili). E senza dimenticare che, pur non riconoscendo oneri ipotecari, il Pretore non ha imputato al­l'appellante redditi da locazione. Anche nel risultato la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

  1. Per quanto attiene al proprio reddito da indipendente, il convenuto ribadisce di avere recato ogni documento a disposizione, facendo valere che le sue dichiarazioni d'imposta non sono mai state rettificate dall'autorità fiscale e sono pienamente attendibili. Il suo reddito di € 3000.00 mensili corrisponde perciò, al cambio euro-franco di 1.21, a un guadagno lordo di non oltre fr. 62 800.– annui. Secondo l'appellante poi il Pretore ha trascurato che i suoi conti economici riportano dati al lordo delle imposte. Egli rimprovera infine al Pretore di avere applicato il tasso di cambio euro-franco di 1.21, mentre oggi tale cambio è calato di molto, come inferiori risultano di conseguenza le sue entrate.

a) Ci si potrebbe domandare se, così argomentando, il convenuto abbia motivato l'appello a sufficienza (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC), giacché contestazioni pecuniarie vanno cifrate, sotto pena di irricevibilità (DTF 137 III 617). Nella fattispecie il convenuto non indica a quanto debba essere fissato il proprio reddito né, ancor meno, quali effetti comporterebbe il correttivo ai fini del contributo alimentare per la figlia. Comunque sia, si volesse anche presumere che l'interessato chieda di accertare il proprio reddito in € 3000.00 mensili netti (da convertire al tasso di cambio attuale), ciò non influirebbe – come si vedrà senza indugio – sull'esito del giudizio.

b) Nella sentenza impugnata il Pretore ha calcolato le entrate da attività lucrativa indipendente del marito mediando i redditi che si evincono dalle dichiarazioni d'imposta 2009 e 2010 con gli utili risultanti dai conti economici dello studio legale nel 2011, nel 2012 e nei primi nove mesi del 2013, ottenendo un introito netto di fr. 4430.– mensili sulla base di un tasso di cambio euro-franco di 1.21. È notorio tuttavia che la Banca Nazionale Svizzera ha abbandonato il tasso di cambio fisso euro-franco di 1.20 nel gennaio del 2015 e che dopo di allora il valore di conversione si è attestato attorno all'1.10 indicato dall'appellante. Il saggio di 1.21 applicato dal primo giudice poteva valere quindi per determinare i redditi dell'interessato dal mese di giugno del 2013 al mese di dicembre del 2014, ma non in seguito, per tacere del fatto che operare una media fra dati di varia fonte e di periodi diversi – come ha fatto il primo giudice – non porta necessariamente a risultati attendibili.

c) Ciò posto, la questione è che, pur presumendo un reddito del convenuto di € 3000.00 mensili netti, nulla muterebbe ai fini del giudizio. Il marito trascura in effetti che il Pretore ha inserito nel suo fabbisogno minimo un carico fiscale di fr. 1200.– mensili, come nel fabbisogno minimo della moglie (sentenza impugnata, pag. 7). Volendosi attenere a un'entrata di € 3000.00 mensili al netto delle imposte (come sottintende il convenuto: appello, 3° foglio in basso e 4° foglio in alto; replica in appello del 27 maggio 2016, 2° foglio), l'onere fiscale dovrebbe essere stralciato dal fabbisogno minimo, per il resto incontestato. Fino al dicembre del 2014 l'interessato fruiva così di un margine disponibile di fr. 1760.– mensili (reddito di fr. 3600.– mensili netti, ossia € 3000.00 al tasso di cambio di circa 1.20, dedotto il fabbisogno minimo di fr. 1840.–, senza l'onere fiscale) e dopo il gennaio del 2015 di fr. 1460.– mensili (reddito di fr. 3300.– mensili netti, ossia € 3000.00 al tasso di cambio di circa 1.10, dedotto il fabbisogno minimo di fr. 1840.–, senza l'onere fiscale; per la media dei tassi di cambio in tali periodi v. ‹www.fxtop.com/it/tassi-cambio-storici›). Nulla muterebbe in definitiva ai fini del giudizio, il convenuto disponendo in ogni modo di risorse sufficienti, una volta coperto il proprio fabbisogno minimo, per far fronte al contributo alimentare di fr. 1085.– mensili in favore della figlia.

  1. Relativamente al contributo di mantenimento per B__________, l'appellante adduce che “l'assegno di fr. 1085.– (…) dovrebbe scontare il medesimo cambio preso a parametro per il calcolo dei redditi”, sicché al tasso di cambio attuale risulta di circa € 900.00, pari a fr. 990.– mensili. L'assunto non è pertinente. In concreto la figlia vive in Sviz­zera e il suo fabbisogno in denaro è di fr. 1085.– mensili (ciò che l'appellante non contesta), indipendentemente dalle variazioni legate al tasso di cambio euro-franco. Certo, il pagamento del contributo può riuscire più o meno gravoso per il padre, che consegue il proprio reddito in euro, ma ciò non significa che B__________ debba subirne le conseguenze. Per quanto possibile, la figlia ha diritto alla copertura del proprio fabbisogno in denaro. E, come si è appena visto, fino al dicembre del 2014 il convenuto fruiva di un margine disponibile di fr. 1760.– mensili, mentre dopo il gennaio del 2015 può pur sempre contare su un agio di fr. 1460.– mensili. Ha modo quindi di sostentare adeguatamente la figlia. Dovesse il suo margine ridursi sotto i fr. 1085.– mensili, egli potrà chiedere in ogni tempo al Pretore di rivedere l'obbligo alimentare a suo carico.

  2. L'appellante fa valere dipoi che, salvo le vacanze trascorse con la madre, la figlia è rimasta affidata a lui dalla metà del mese di ottobre del 2014 fino al­l'ago­sto 2015, sicché egli non può essere tenuto a versare contributi di mantenimento per quel periodo. Inoltre egli chiede che la moglie sia tenuta a versargli fr. 990.– mensili per il mantenimento della figlia su quell'arco di tempo,

ovvero fr. 10 890.– complessivi.

a) Gli atti confermano nel caso in esame che il 19 ottobre 2014 la figlia è stata affidata al padre, cui è stato attribuito il 21 ottobre 2014 anche l'uso dell'abitazione coniugale a __________ (verbale del 17 ottobre 2014, pag. 2). Dopo le ferie estive, il 18 agosto 2015, AP 1 ha lasciato la figlia alla madre ed è tornato a . AO 1 è rientrata allora nell'abitazione di __________ (lettera 19 ot­tobre 2015 della precedente legale dell'istante). Dal 19 ottobre 2014 al 18 agosto 2015 perciò l'appellante ha provveduto direttamente al fabbisogno in denaro di B. Si conviene che alle arringhe finali del 4 novembre 2015 la precedente legale del convenuto non ha fatto valere tale circostanza. Ma ciò non toglie che incombesse all'istante rendere verosimile la pretesa di contributi alimentari per la figlia durante l'affidamento al padre, giustificazione che l'interessata non ha minimamente addotto. Mal si comprende di conseguenza – né l'istante spiega – perché AP 1 andrebbe condannato a versare contributi di mantenimento per un lasso di tempo durante il quale si era fatto carico lui stesso del fabbisogno in denaro della figlia. Su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto e la decisione impugnata va riformata nel senso che l'obbligo contributivo del convenuto va soppresso dal 19 ottobre 2014 al 18 agosto 2015.

b) Quanto alla richiesta di obbligare la moglie a versare i contributi alimentari per il mantenimento della figlia nel citato lasso di tempo, la pretesa non è stata nemmeno accennata alle arringhe finali del 4 novembre 2015. Formulata per la prima volta in appello senza essere fondata su fatti nuovi né su nuovi mezzi di prova, essa risulta quindi, già di primo acchito, irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC).

  1. L'appellante chiede che per quanto riguarda il periodo compreso fra il giugno del 2013 e il settembre del 2014 sia accertato un suo credito di fr. 2003.– per contributi alimentari versati in eccesso. Egli fa valere di avere corrisposto per il mantenimento di B__________ € 12 692.00 in ottemperanza a una decisio­ne del 14 ago­sto 2013 con cui il presidente del Tribunale di __________, sezione IV civile, aveva omologato un accordo in cui egli si impegnava a erogare per la figlia un contributo alimentare di € 700.00 mensili, oltre a coprire la metà delle spese straordinarie. Anche tale domanda però è nuova senza essere fondata su fatti nuovi né su nuovi mezzi di prova. Va dichiarata così irricevibile (sopra, consid. 9b). Ciò non impedisce a AP 1 di compensare somme versate in esubero con l'ammontare di contributi alimentari futuri, men che meno ove si consideri che l'istante ha riconosciuto l'avvenuto versamento per la figlia di circa € 12 000.00 complessivi (verbale del 4 novem­bre 2015, pag. 3 in alto), sebbene in questa sede sostenga il contrario (osservazioni, 6° foglio). Eventuali contesta­zioni sul calcolo del conguaglio e sulla compensazione di somme versate per la partecipazione alle spese straordinarie della figlia potranno sempre, ad ogni modo, essere sottoposte al giudice.

  2. Se ne conclude che l'appello merita parziale accoglimento. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la soppressione dell'obbligo alimentare in questione per 10 mesi (sugli 11 mesi richiesti), ma soccombe sia sulla pretesa volta a ridurre il contributo di mantenimento da fr. 1085.– a fr. 990.– mensili, sia sull'accertamento di un suo credito di fr. 2003.– per maggiori contributi versati tra il giugno del 2013 e il settembre del 2014, sia sulla postulata condanna dell'istante a rimborsargli l'importo di fr. 10 890.– complessivi. Tutto considerato, si giustifica in simili condizioni di porre gli oneri processuali per tre quarti a carico suo e per il resto a carico della controparte. AP 1 rifonderà altresì alla moglie che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità a titolo di ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c).

Per quel che riguarda le spese e le ripetibili di primo grado, l'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente sulla decisione del Pretore, che ha suddiviso gli oneri processuali a metà e ha compensato le ripetibili, “tenuto conto dell'esito e della natura del procedimento” (sentenza impugnata, pag. 7 in basso). Nel­l'ap­pello il convenuto chiede invero di modificare il dispositivo di prima sede, ponendo tre quarti delle spese a carico dell'istante, con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 5000.– a titolo di ripetibili. La domanda non ha tuttavia portata propria (tanto che non è neppure motivata), ma presuppone l'accoglimento del­l'appello nei termini proposti dal convenuto. In realtà, come si è appena visto, l'accoglimento meramente parziale dell'appello non giustifica una chiave di riparto diversa rispetto a quella adottata dal Pretore. Il dispositivo del primo giudice può quindi rimanere invariato.

  1. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'entità di contributi alimentari litigiosi davanti a questa Camera (oltre fr. 46 800.–) raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la figlia B__________ di fr. 1085.– dal 1° giugno 2013 al 18 ottobre 2014 e dal 19 agosto 2015 in poi.

  1. Le spese processuali di fr. 750.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 800.– per ripetibili ridotte.

  2. Notificazione:

– avv.; – avv. dott..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

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