Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2016.135
Entscheidungsdatum
17.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2016.135

Lugano 17 settembre 2018/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa OA.2010.228 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 26 marzo 2010 dall'

arch. AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 15 dicembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 14 novembre 2016;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1955) e AO 1 (1968) si sono sposati a __________ il 3 luglio 1992, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio è nata Z__________, oggi maggiorenne, il 12 settembre 1992. Il marito è architetto con studio proprio a __________. La moglie è docente incaricata a tempo parziale in una scuola di pretirocinio a __________. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2007, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 617 RFD, a lui intestata) per trasferirsi prima in un appartamento, sempre in quel Comune, e poi, nel luglio del 2015, in una sua proprietà per piani a __________.

B. Il 26 marzo 2010 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, proponendo l'affidamento della figlia alla madre (riservato il suo diritto di visita) con esercizio in comune dell'autorità parentale e l'attribuzione in uso alla moglie dell'abitazione coniugale finché la figlia non si fosse trasferita altrove. Egli ha offerto inoltre un contributo alimentare per la moglie di fr. 2500.– mensili fino al 31 dicembre 2015 e uno per Z__________ di fr. 1500.– mensili (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età (“riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”), pagabile mediante assunzione diretta degli interessi ipotecari e delle spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile fino al momento in cui la convenuta fosse rimasta nell'abitazione coniugale e in contanti dopo di allora. Infine egli ha instato perché non si desse luogo a liquidazione del regime dei beni né si suddividessero le prestazioni della previdenza professionale, rinunciando egli in ogni caso a quelle maturate dalla moglie.

Nella sua risposta del 4 giugno 2010 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento a lei della figlia, ma non alle altre conseguenze accessorie prospettate dal marito. Essa ha preteso da parte sua l'assegnazione in uso dell'abitazione coniugale fino al 31 luglio 2017, l'addebito al marito degli interessi ipotecari, delle spese di riscaldamento, dell'acqua potabile e del­l'elettricità, come pure la condanna dell'attore a versare un contributo alimentare per lei di fr. 2500.– mensili (oltre ad assumere gli oneri per la casa testé menzionati) e di fr. 4500.– mensili in seguito, più un contributo alimentare per Z__________ di fr. 1785.– mensili fino al conseguimento della maturità e di fr. 2000.– mensili fino al termine della formazione professionale. Analoghe richieste essa ha formulato già in via cautelare (inc. DI.2010.835), sollecitando una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Il 12 luglio 2010 AP 1 ha replicato, confermandosi nelle proprie richieste e opponendosi a quelle cautelari della moglie, salvo offrire provvisoriamente, dal giugno del 2010, un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili per la moglie e uno di fr. 1500.– mensili per Z__________.

C. Il Pretore ha deciso il 28 luglio 2010 di trattare la causa come istanza di divorzio comune con accordo parziale e, dopo due sospensioni per trattative, a un'udienza del 12 marzo 2013 ha sentito i coniugi, i quali hanno ribadito la volontà di sciogliere il matrimonio, accettando di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Ambedue sono stati invitati dal Pretore a presentare un allegato contenente le motivazioni e le conclusioni sugli effetti del divorzio rimasti controversi. In un memoriale del 10 maggio 2013 AP 1 ha chiesto di non stabilire contributi alimentari fra coniugi, rimettendosi al giudizio del Pretore sulla necessità di un'adeguata previdenza professionale per la moglie. Nel suo allegato dell'8 maggio 2013 AO 1 ha riaffermato le proprie conclusioni, tranne postulare – in subordine – una (non meglio quantificata) liquidazione in capitale del contributo alimentare e un compenso (da stabilire) dell'ammanco previdenziale. L'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio si è tenuta il 5 giugno 2013. In tale ambito entrambi i coniugi hanno notificato prove.

D. Nel frattempo la vita separata è stata regolata nell'ambito di una procedura cautelare (inc. DI.2010.835) in esito alla quale AP 1 è stato condannato in appello a versare, dal 1° giugno 2010 e per la durata della causa di divorzio, un contributo alimentare di fr. 1555.– mensili per la moglie e uno di fr. 1780.– mensili per la figlia (I CCA, sentenza inc. 11.2016.128 del 3 luglio 2018).

E. L'istruttoria di merito è terminata il 18 giugno 2015. In un memoriale conclusivo del 5 novembre 2015 AP 1 ha ribadito le proprie domande, postulando inoltre il rimborso di una provvigione ad litem di fr. 5000.– che frattanto il Pretore gli aveva imposto (inc. DI.2010.847) e offrire – in subordine – fr. 56 395.90 in rifusione delle aspettative previdenziali della moglie (compensabili con eventuali crediti di lui in seguito alla liquidazione dei rapporti di dare e avere fra coniugi). Nel suo allegato del 6 novembre 2015 AO 1 ha adeguato le proprie pretese, rivendicando un contributo alimentare per sé di fr. 1510.– mensili fino al 31 luglio 2017 (più il pagamento diretto da parte del marito dei noti oneri della casa) e di fr. 3510.– mensili dopo di allora, fino al pensionamento di lei, oltre a un compenso di fr. 218 065.– a copertura del suo “ammanco previdenziale”. In subordine, ove non le fosse stato riconosciuto tale compenso, essa ha chiesto che le fosse attribuito un contributo alimentare di fr. 3465.– mensili a vita, dopo il pensionamento di lei. Al dibattimento finale del 9 novembre 2015 le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista.

F. Statuendo con sentenza del 14 novembre 2016, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha attribuito l'uso dell'abitazione coniugale alla moglie fino al 31 luglio 2017, ponendo i relativi oneri a carico del marito, ha accertato l'avvenuta liquidazione di tutti i rapporti patrimoniali fra le parti e ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili fino al 31 marzo 2032, come pure un indennizzo di fr. 218 000.– quale compenso delle aspettative per la vecchiaia e per la previdenza professionale (art. 125 cpv. 2 n. 8 CC). Egli ha rinunciato invece a statuire sulle richieste inerenti alla figlia, divenuta maggiorenne in corso di causa. Le spese processuali di complessivi fr. 4850.– sono state poste per due decimi a carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 6000.– per ripetibili ridotte. La richiesta di restituzione della provvigione ad litem è stata respinta.

G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 15 dicembre 2016 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere precisato che in liquidazione dei rapporti patrimoniali i coniugi rimangono proprietari esclusivi dei loro beni e rientrano in possesso di quelli eventualmente ancora in uso dell'altro e che, inoltre, non si stabiliscono contributi alimentari. Contestualmente egli offre alla moglie un capitale di fr. 56 395.90 o, in subordine, di fr. 97 800.– in compensazione delle aspettative previdenziali di lei, a condizione che non si stabiliscano contributi alimentari fino all'età del pensionamento. Egli chiede infine che le spese giudiziarie di prima sede siano ripartite a metà fra le parti e che la moglie sia tenuta a restituirgli la menzionata provvigione ad litem. Nelle sue osservazioni del 15 febbraio 2017 AO 1 propone di respingere l'appello e postula la rifusione di fr. 5000.– per ripetibili.

Considerando

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita le cause pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere regolate dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece – come in concreto – il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze in materia di divorzio sono impugnabili così con appello entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si diano mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si considerino l'entità e la durata del contributo alimentare per la moglie in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza del primo giudice è pervenuta alla patrocinatrice dell'attore il 15 novembre 2016. Introdotto il 15 dicembre 2016 (data del timbro postale), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. Nell'appello AP 1 postula il richiamo degli incarti di primo e di secondo grado inerenti alla procedura cautelare (inc. DI.2010.835 e 11.2016.128), come pure i fascicoli sempre di entrambi i gradi di giudizio riguardanti una procedura esecutiva fra le parti in materia di rigetto definitivo dell'opposizione (inc. SO.2015.1386 e 14.2015.108). Gli atti del procedimento cautelare tuttavia sono già noti alla Camera e alla controparte, poiché costituivano il fascicolo processuale della sentenza di appello emanata il 3 luglio 2018. Quelli concernenti la procedura esecutiva figurano, in parte, nel carteggio. Per il resto, l'appellante non indica concretamente a che cosa tali atti servirebbero per il presente giudizio. In condizioni del genere conviene passare senza indugio all'esame dell'appello.

  2. Litigiosi rimangono, in questa sede, l'accertamento della liquidazione dei rapporti patrimoniali fra le parti (ma non riguardo alla mancata suddivisione della prestazione d'uscita della moglie, cui il marito ha rinunciato), il contributo di mantenimento per la moglie, il riparto delle spese giudiziarie e la restituzione della provvigione ad litem. Il resto, a cominciare dal principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e le controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018, consid. 2). Occorre di conseguenza procedere a tale stregua.

I. Sulla liquidazione dei rapporti patrimoniali

  1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che i coniugi avevano adottato la separazione dei beni e che non vi era dunque alcun regime da sciogliere, mentre i reciproci rapporti di dare e avere dovevano ritenersi liquidati, poiché nessuno dei due coniugi avanzava pretese al riguardo (pag. 5 seg.). Dal canto suo l'appellante chiede di integrare la decisione con l'aggiunta che i coniugi rimangono proprietari esclusivi di tutti i loro beni e rientreranno in possesso di quelli eventualmente in uso e godimento dell'altro. Di per sé ovvio, a suo parere il complemento sarebbe opportuno perché in prima sede le parti avevano omesso di formulare richieste dettagliate sull'attribuzione dei beni e, in specie, dell'arredo domestico. Il problema è che, nel modo generico in cui è formulata, la conclusione appare difficilmente ammissibile. Comunque sia, l'appellante riconosce che la richiesta non è stata avanzata davanti al primo giudice. Nuova e non fondata su fatti nuovi o su nuovi mezzi di prova, essa si rivela pertanto irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Al riguardo non occorre dilungarsi.

II. Sul contributo di mantenimento per la moglie

  1. Al riguardo il Pretore ha ravvisato anzitutto l'esistenza di un matrimonio di lunga durata (24 anni, di cui 14 di vita in comune), dal quale è nata una figlia, ciò che ha influito concretamente sulla situazione della moglie, la quale solo nel febbraio del 2009 ha ripreso un'attività lucrativa a tempo parziale. Seppure gli atti non consentissero di precisare il tenore di vita della famiglia durante la comunione domestica, per il primo giudice il fabbisogno esposto dalla moglie, di fr. 5510.– mensili prima e dopo la separazione, risultava “perfettamente condivisibile”. Che i coniugi abitassero in una villa su tre piani con giardino a __________ di oltre 250 m², disponessero di un aiuto domestico e possedessero un immobile sull'A__________ (a __________) dimostrava il livello di vita sostenuto. Dovendosi aggiungere però il costo dell'alloggio, il Pretore ha calcolato un fabbisogno minimo di fr. 6540.25 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 2850.–, premio della cassa malati fr. 573.75, franchigia e spese mediche non coperte dall'assicurazione fr. 154.–, assicurazione RC del­l'automobile fr. 87.50, imposta di circolazione 25.–, carburante fr. 150.–, vacanze fr. 500.–, aiuto domestico fr. 500.–, imposte fr. 500.–). A fronte di ciò egli ha considerato un reddito netto mensile di fr. 4000.–, sicché all'attrice mancano fr. 2540.25 mensili per conservare il tenore di vita precedente (sentenza impugnata, pag. 7 a 9).

Circa la situazione economica del marito, il Pretore ha appurato un reddito medio (negli anni dal 2008 al 2013) di fr. 17 231.75 mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 7622.95 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1800.–, premio della cassa malati fr. 506.95, assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 46.–, carburante fr. 100.–, vacanze fr. 450.–, aiuto domestico fr. 400.–, contributo alimentare per Z__________ fr. 2050.– [fino al 31 dicembre 2016], imposte fr. 1070.–). Il che gli permette agevolmente, secondo il Pretore, di versare alla moglie fr. 2500.– mensili fino al pensionamento di lei, previsto per il 31 marzo 2032. Che il marito compirà 65 anni il 22 luglio 2020 è stato ritenuto invece senza rilievo, essendo inverosimile per il Pretore che un lavoratore indipendente cessi la professione a quell'età. A parte ciò, l'interessato potrà contare a quel momento su una rendita AVS di fr. 2068.– mensili e su un reddito della sostanza (non quantificato) con cui sopperire al disavanzo della moglie, per tacere del fatto che nel frattempo egli ha appigionato (a un canone di almeno fr. 2800.– mensili) o venduto l'abitazione coniugale (sentenza impugnata, pag. 9 seg.).

Al pensionamento della moglie – ha continuato il Pretore – AO 1 avrà invece, verosimilmente, entrate per fr. 3254.40 mensili (fr. 1918.– dalla rendita AVS e fr. 1336.40 dalla rendita del “secondo pilastro”) con cui finanziare un fabbisogno minimo che si contrarrà a fr. 5350.25 mensili per il venir meno delle spese destinate alle vacanze e all'aiuto domestico, come pure per la riduzione a fr. 300.– mensili del carico fiscale. Il Pretore ha accertato così un ammanco di fr. 2095.85 mensili. D'altra parte egli ha rilevato che il regime di separazione dei beni scelto dai coniu­gi, il riparto dei ruoli da loro assunto durante la vita in comune, l'esiguità degli averi previdenziali accumulati dalla moglie e la mancata partecipazione di lei al “secondo pilastro” (inesistente) del marito giustificano di indennizzare la perdita delle aspettative previdenziali e di vecchiaia (art. 125 cpv. 2 n. 8 CC). Tanto più – egli ha soggiunto – che durante il matrimonio il marito ha potuto acquisire con gli utili del proprio lavoro sette immobili in proprietà o comproprietà. In accoglimento della richiesta della convenuta, egli ha obbligato pertanto il marito a versare a quest'ultima un capitale di fr. 218 000.– (art. 126 cpv. 2 CC), pari a una rendita mensile di fr. 818.– per 22.2 anni che, aggiunta alle altre rendite di complessivi fr. 3254.40, permette alla beneficiaria di finanziare il proprio fabbisogno minimo per oltre fr. 4000.– (sentenza impugnata, pag. 10 a 13).

  1. I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Nella prospettiva dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente

(lebensprägend). Ciò è il caso, di regola, quando il matrimonio è durato a lungo o quando dal matrimonio sono nati figli comuni (esempi di matrimoni con e senza influsso concreto sulla situazione finanziaria del richiedente in: Hausheer/Spycher, Handbuch des Unter­haltsrechts, 2ª edizione, pag. 236 n. 05.14 e pag. 238 n. 05.16).

Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla situazione finanziaria si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. Secondariamente si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.43 dell'8 agosto 2017, consid. 14a).

  1. L'appellante revoca anzitutto in dubbio che la ripartizione dei ruoli assunti dai coniugi durante la vita in comune abbia influito in modo concreto sulla situazione della moglie e ne abbia compromesso l'indipendenza economica. Il fatto che essa eserciti dal 2009 un'attività lucrativa e l'abbia progressivamente estesa dimostrerebbe il contrario. La durata del matrimonio e la nascita di un figlio non sono – soggiunge l'interessato – “criteri aprioristici” che conferiscono automaticamente il diritto a un contributo alimentare. Pur non disconoscendo che senza lo scioglimento del vincolo coniugale la situazione della moglie sarebbe diversa, egli rileva che tale vincolo non ha ostato in concreto al raggiungimento, da parte di lei, dell'indipendenza economica, onde il rifiuto di qualsiasi contributo di mantenimento.

Che la durata del matrimonio e la nascita di un figlio non conferiscano un diritto automatico al mantenimento è vero. Così come è indubbio – già a una lettura dell'art. 125 CC – che un coniuge possa pretendere un contributo alimentare solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento (seconda tappa dell'esame testé spiegato) e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (terza tappa di quel procedimento; I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015 consid. 11 riferimento a DTF 137 III 105 consid. 4.1.2). Diversa è tuttavia la questione – preliminare – di sapere se un matrimonio abbia influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente, poiché solo allora si procede con il ragionamento descritto. E nel caso specifico è palese che il matrimonio ha influito sulla situazione finanziaria della moglie. Non solo perché esso è stato di lunga durata (24 anni, di cui 14 di vita in comune), ciò che basterebbe per ravvisare un concreto influsso sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente (sopra, consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017, consid. 11 con riferimento), ma anche perché durante il matrimonio AO 1 si è dedicata alla cura della figlia e al governo della casa. L'obiezione dell'appellante cade quindi nel vuoto.

  1. Quanto al primo stadio del metodo di calcolo illustrato dianzi, l'appellante deplora che il Pretore, constatata l'impossibilità di quantificare in maniera precisa il tenore di vita sostenuto dalla famiglia durante la vita in comune, abbia fatto assegnamento sulle dichiarazioni – contestate – della moglie. Egli afferma che il primo giudice aveva gli strumenti per eseguire precisi accertamenti, compresi tutti i dati fiscali dal 2004 al 2013. In particolare dalla tassazione del 2006 (ultimo anno della vita in comune) si evincerebbe un reddito imponibile (al netto degli oneri ipotecari, delle spese di amministrazione e manutenzione degli immobili,

di amministrazione dei titoli, come pure del valore locativo) di fr. 5000.– mensili che serviva al mantenimento del nucleo familiare. Tolto il fabbisogno in denaro della figlia di almeno fr. 1700.– mensili, a parere dell'appellante il tenore di vita della convenuta non superava dunque a quel momento fr. 2000.–, cifra che i di lei redditi finanzierebbero agevolmente. Non avendo di conseguenza la moglie dimostrato il livello di vita precedente la separazione, come le incombeva, gli unici dati attendibili sarebbero quelli fiscali o la copertura del fabbisogno minimo.

a) A ragione l'appellante rileva che spettava alla convenuta addurre gli elementi necessari per dimostrare il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica. E il solo fatto che la famiglia abitasse in una villa di oltre 250 m² a , con un aiuto domestico, e solesse trascorrere le vacanze estive in una proprietà sull'A non basta per accertare concretamente il fabbisogno da lei esposto.

b) D'altro canto, contrariamente all'opinione dell'appellante, neppure i dati fiscali invocati dimostrano – se non per i redditi e in minima parte per le spese – il fabbisogno familiare di quel periodo. Tranne che per gli oneri ipotecari, tali dati non attestano gli esborsi effettivi, o perché espongono importi meramente forfettari (per esempio in relazione agli oneri di amministrazione dei titoli e di gestione e manutenzione degli immobili) o perché mancano del tutto (si pensi al premio della cassa malati, alle spese mediche non coperte, alle varie assicurazioni, alle vacanze, all'aiuto domestico e così via). A parte ciò, il margine disponibile di fr. 2000.– mensili cui accenna l'appellante per l'ultimo anno della vita in comune (2006) non è corrispon­de – come egli crede – al tenore di vita goduto da AO 1 prima della separazione, ma tutt'al più alla disponibilità di lei una volta coperto il proprio fabbisogno.

c) Né in concreto il livello di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica può desumersi – per ipotesi – dagli atti della procedura cautelare, i quali riguardano un periodo ben più recente (dopo il giugno del 2010), quando la moglie aveva già cominciato a lavorare e le parti avevano costituito ormai due economie domestiche separate. Nelle circostanze descritte tutto quanto può vedersi garantire la convenuta è, di conseguenza, la copertura del fabbisogno minimo.

  1. Per quel che è del fabbisogno minimo di AO 1, l'appellante si duole che il Pretore lo abbia accertato acriticamente sulla base di quanto faceva valere la moglie (fr. 5510.– mensili), cui ha aggiunto un costo dell'alloggio stimato di fr. 2850.– mensili. Egli fa valere che il costo dell'alloggio doveva già essere compreso nel tenore di vita familiare prima della separazione. Inoltre egli lamenta una disparità di trattamento, il primo giudice avendo riconosciuto alla moglie costi per l'alloggio, le vacanze e l'aiuto domestico superiori a quelli inseriti nel fabbisogno di lui. Ciò posto, egli chiede di ridurre il fabbisogno minimo della convenuta a fr. 4386.25 mensili, togliendo le spese per le vacanze, l'aiuto domestico e il carburante, come pure riducendo a fr. 1800.– il costo dell'alloggio, salvo aggiungere il premio (fr. 46.– mensili) per l'assicurazione dell'economia domestica e la responsabilità civile privata.

a) Che incombesse alla moglie dimostrare il proprio fabbisogno minimo è indiscutibile. Sta di fatto che del fabbisogno minimo fa parte il costo dell'alloggio. E in concreto l'appellante non discute la stima del primo giudice, il quale ha valutato in fr. 2850.– mensili (spese accessorie incluse) la spesa necessaria per garantire alla moglie un appartamento di livello analogo a quello dell'abitazione coniugale a __________. Egli obietta che il Pretore ha riconosciuto alla controparte un importo superiore al suo. Il concetto di uguaglianza non va inteso tuttavia in senso quantitativo (parità di spesa), bensì qualitativo (RtiD II-2009 pag. 644 n. 16c; I CCA, sentenza inc. 11.2011.155 del 15 marzo 2012, consid. 6a). Se non che, tutto si ignora sulla sistemazione di AP 1 in via dei __________ a __________. A parte ciò, l'appellante non potrebbe esigere che la moglie si accomodi di un alloggio più modesto solo perché egli ha scelto un'abitazione di livello inferiore. Al riguardo l'appello manca quindi di consistenza.

b) Quanto allo stralcio delle poste per le vacanze (fr. 500.– mensili) e l'aiuto domestico (fr. 500.– mensili), è vero che esse non rientrano di per sé nella nozione di fabbisogno minimo (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b e 6c). Il primo giudice però ha inserito le due voci di spesa per le vacanze (fr. 450.– mensili) e per l'aiuto domestico (fr. 400.– mensili) anche nel fabbisogno minimo del marito, di modo che toglierle dal solo fabbisogno minimo della moglie offenderebbe la parità di trattamento, anche perché la situazione finanziaria della famiglia ne consente il finanziamento. A ragione l'attore deplora invece che senza motivazione il Pretore ha riconosciuto alla moglie fr. 50.– mensili in più per le vacanze e fr. 100.– mensili in più per l'aiuto domestico. L'uguaglianza di trattamento impone perciò di adeguare l'entità delle spese riconosciute nel fabbisogno minimo della moglie all'entità di quelle riconosciute nel fabbisogno minimo del marito (fr. 450.– mensili per le ferie, fr. 400.– mensili per l'aiuto domestico).

c) Trattandosi delle spese per il carburante, la richiesta di levarle dal fabbisogno minimo della moglie è priva di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) e sfugge a ulteriore disamina. Mal si comprenderebbe del resto la logica di inserire nel fabbisogno minimo della convenuta il premio per l'assicurazione del veicolo e l'imposta di circolazione, ma non la spesa per il carburante.

d) Relativamente all'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile privata, infine, AP 1 riconosce alla moglie una premio di fr. 46.– mensili, che va dunque ammesso nel fabbisogno minimo di lei.

  1. Da parte sua la moglie rimprovera al Pretore, nelle osservazioni all'appello, di non avere calcolato nel fabbisogno minimo di lei spese di telefonia, abbonamento tv e Internet (complessivi

fr. 149.– mensili) poiché considerate comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, né esborsi destinati al tempo libero (fr. 200.– mensili) perché non resi verosimili, né costi di aggiornamento professionale (fr. 400.– mensili) siccome non documentati, né maggiori oneri di aiuto domestico (fr. 800.– mensili complessivi), né trasferte e pasti fuori casa (fr. 400.– mensili complessivi).

Relativamente ai maggiori costi per l'aiuto domestico, la richiesta è priva di motivazione (nel senso del citato art. 311 cpv. 1 CPC) e si rivela d'acchito irricevibile. Quanto alle altre censure, esse non possono trovare ascolto. Come questa Camera ha già rilevato nella sentenza relativa al procedimento cautelare, inserire nel fabbisogno minimo costi già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo significherebbe computarli in doppio. Riconoscere spese per il tempo libero prive di qualsiasi riscontro agli atti sarebbe finanche arbitrario. Quanto alle spese di aggiornamento professionale, esse saranno anche necessarie, ma ciò non dispensava l'interessata dal documentarle. Ciò vale anche per i costi delle trasferte e dei pasti fuori casa, che la convenuta non ha nemmeno reso verosimili, limitandosi a invocare una parità di trattamento con il marito, il quale dedurrebbe tali oneri dall'utile della sua attività professionale. Così facendo, essa trascura tuttavia che nel fabbisogno minimo vanno incluse soltanto spese effettive (I CCA, sentenza inc. 11.2015.116 del 17 agosto 2017, consid. 7). Ne segue, in definitiva, che il fabbisogno minimo di lei ammonta a fr. 6436.25 mensili.

  1. La questione è di sapere, ciò premesso, se e in che misura AO 1 sia in grado di finanziare da sé il proprio debito mantenimento (secondo stadio del noto ragionamento). Al riguardo il Pretore, appurato che il di lei reddito è stato “altalenante in funzione del grado di occupazione”, ha calcolato dal 2010 al 2014 una media di fr. 4159.60 mensili e ha ritenuto possibile così un guadagno di fr. 4000.– mensili, il quale tuttavia non basta per finanziare il fabbisogno minimo (sentenza impugnata, pag. 8 seg.). L'attore oppone che il reddito medio calcolato dal Pretore ammonta in realtà a fr. 4233.–, al dato del 2014 dovendosi aggiungere la quota della tredicesima. Inoltre ribadisce che la convenuta potrebbe estendere la propria attività lucrativa al 100% e conseguire, visto lo stipendio del 2013 (fr. 5265.35 mensili con un tasso d'occupazione del 92%), un guadagno di fr. 5723.– mensili.

Non a torto l'appellante censura l'omissione, nello stipendio del 2014, della quota di tredicesima, il Pretore avendo accertato il reddito dell'interessata in base al solo conteggio salariale del febbraio 2014 (doc. 53). La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, applicabile alla fattispecie (doc. 27 e 39), stabilisce tuttavia – ora come allora – che lo stipendio è corrisposto in tredici mensilità (art. 22 nella versione del 5 novembre 1954 e art. 8 nella versione del 23 gennaio 2017 [RL 173.300]). Ora, la quota di tredicesima va calcolata sulla scorta dello stipendio di base (fr. 4756.30 lordi: doc. 53), dedotte le trattenute sociali, ma non il “secondo pilastro” (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.81 del 7 aprile 2017 consid. 5d). Dandosi così una tredicesima di fr. 4412.85 (fr. 4756.30 meno fr. 244.95 per l'AVS [5.15%], fr. 52.30 per l'assicurazione disoccupazione [1.1%] e fr. 46.20 per gli infortuni non professionali [0.971%: doc. 53]), lo stipendio netto dell'interessata si attesta per quell'anno a fr. 4350.– mensili (arrotondati). Per il resto le parti non contestano che il Pretore abbia considerato la media dei redditi conseguiti sull'arco di cinque anni per tenere conto delle importanti oscillazioni dovute alla mutevole offerta, da un anno all'altro, dei corsi di pretirocinio (fr. 3047.15 mensili nel 2010, fr. 4240.15 mensili nel 2011, fr. 4264.85 mensili nel 2012, fr. 5265.35 mensili nel 2013 e fr. 4350.–). La richiesta di imputare alla convenuta un reddito netto di fr. 4233.– mensili si rivela provvista così di buon diritto.

Quanto alla possibilità di imputare a AO 1 un reddito potenziale di fr. 5723.20 mensili per effetto della rivalutazione al 100% dello stipendio conseguito nel 2013, l'appellante non spiega perché l'interessata – dando prova di impegno – avrebbe l'effettiva e ragionevole possibilità di conseguire un guadagno siffatto (riferito per altro all'anno maggiormente lucrativo), tenuto calcolo dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute di lei, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Priva di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la richiesta sarebbe così irricevibile. Ad ogni buon conto l'appellante non pone in dubbio che l'onere di insegnamento della moglie, diplomata in pittura all'Accademia __________ di __________ e che nel recente passato ha ricevuto incarichi varianti dal 92% nell'anno scolastico 2012/2013 (doc. 27) al 68% nell'anno 2013/2014 (doc. 39), dipende non dalla volontà di lei, ma, – come detto – dall'offerta di corsi di pretirocinio. Egli lamenta invero che la medesima precarietà colpisce lui stesso, ma ciò riguarda la propria situazione. E, come si vedrà ancora (consid. 12), la circostanza è già stata considerata dal Pretore, il quale ha calcolato le entrate di lui su una media di più anni proprio per tenere conto dell'oscillazione dei redditi di un lavoratore indipendente. Alla convenuta mancano così, in definitiva, fr. 2205.– mensili (arrotondati) per sopperire al proprio debito mantenimento.

  1. Quanto alla capacità contributiva di AP 1 (terzo stadio del ripetuto ragionamento), l'appellante critica il Pretore per aver­gli ascritto un reddito medio di fr. 17 231.– mensili. Riafferma che le proprie entrate non hanno ecceduto in media, dal 2008 al 2014, fr. 9548.– mensili, dovendosi dedurre dal reddito accertato dal primo giudice il valore locativo dell'abitazione coniugale (fattore puramente tributario: sentenza del Tribunale federale 5A_891/2013 del 12 marzo 2014, consid. 5.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.18 del 28 novembre 2017, consid. 5a), come pure gli interessi passivi e le spese per la gestione e la manutenzione degli immobili, oltre alle spese di amministrazione dei titoli.

Come questa Camera ha già rilevato nella sentenza cautelare (inc. 11.2016.128 del 3 luglio 2018, consid. 3 seg.), la censura non è senza pertinenza. Ciò non toglie che la capacità contributiva dell'attore permette, comunque sia, di finanziare l'ammanco della convenuta, quanto meno fino al pensionamento di lui. Al più tardi dal 1° gennaio 2017 il fabbisogno minimo di AP 1 si è ridotto infatti a fr. 5572.95 mensili, essendo venuto me­no il contributo alimentare di fr. 2050.– mensili per la figlia Z__________. Quand'anche si considerasse di conseguenza il reddito netto invocato dall'attore (anziché quello accertato in fr. 9830.70 mensili in sede provvisionale sulla scorta della media degli anni dal 2010 al 2014), rimarrebbe pur sempre all'interessato un margine sufficiente per finanziare il debito mantenimento suo e della moglie.

  1. Per quanto concerne il periodo successivo al pensionamento del marito (al più presto nell'agosto del 2020), AP 1 sottolinea che a quel momento egli fruirà di una rendita AVS di fr. 2068.– mensili (doc. AA), la quale sarà integrata solo dal reddito del suo patrimonio per un ammontare stimato in fr. 2170.– netti mensili (compresi i valori locativi) secondo una proiezione dei dati fiscali accertati dal 2010 al
  2. Ne desume, l'appellante, che nessun contributo alimentare può essere accordato alla controparte, né tanto meno gli può essere imposto di lavorare dopo i 65 anni.

a) Per quel che è del reddito della sostanza, mal si comprende in effetti come esso – a mente del primo giudice – dovrebbe permettere, “vista l'entità”, di coprire l'ammanco della moglie, non essendo neppure dato di sapere a quale sostanza il Pretore si riferisca. I dati fiscali più recenti dichiarati dall'appellante per il 2013, cui si richiama la convenuta medesima (osservazioni all'appello, pag. 16), indicano che egli dispone di una sostanza mobiliare di fr. 1 450 308.–. Potendosi anche presumere che, senza correre rischi, questo patrimonio possa fruttare l'1% annuo (art. 12 lett. j OPP 2 per analogia [RS 831.441.1]; RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii), all'attore è imputabile a questo titolo un reddito di fr. 1210.– mensili (arrotondati).

b) Quanto alla sostanza immobiliare, essa risulta in passivo, ma ciò si deve al fatto che il valore degli attivi corrisponde a quello della stima ufficiale, notoriamente inferiore al valore venale. Ad ogni modo, AP 1 non discute la possibilità, accertata dal primo giudice, di appigionare (al più tardi con il suo pensionamento) l'abitazione coniugale di __________ per non meno di fr. 2800.– mensili. Egli si limita a ripren­dere testualmente l'opinione addotta nel memoriale conclusivo davanti al Pretore, secondo cui la proiezione degli accertamenti fiscali per gli anni dal 2010 al 2012, i quali non contemplano simile introito, attesta un reddito della sostanza di fr. 2170.– mensili. Privo di ogni confronto con l'accertamento del primo giudice, al proposito l'appello si rivela irricevibile per carenza di motivazione (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). A decorrere dal pensionamento, di conseguenza, il reddito della sostanza immobiliare di AP 1 lieviterà a fr. 2800.– mensili.

c) Con le cautele del caso si può stimare in definitiva che al momento del pensionamento le entrate dell'attore assommeranno a fr. 6100.– mensili (arrotondati), fermo restando che egli non è tenuto a rinviare il pensionamento dopo i 65 anni (Schwenzer/Büchler in: FamKomm Schei­dung, vol. I, 3ª edizione, n. 51 ad art. 125 CC), ciò permetterà al­l'interessato di sovvenzionare il proprio debito mantenimento, che rimarrà verosimilmente invariato (sopra, consid. 12). L'aggiunta ammessa dalla controparte (osservazioni all'appello, pag. 16) per l'imposta di circolazione e le spese di assicurazione dell'automobile (fino a quel momento dedotte dall'utile dell'attività professionale: sentenza impugnata, pag. 9) sarà bilanciata infatti dalla presumibile riduzione dell'onere fiscale. Per contro il margine di fr. 525.– mensili (arrotondati) non consentirà di coprire interamente l'ammanco della convenuta (sopra, consid. 11).

  1. Qualora i redditi non siano sufficienti per finanziare il fabbisogno della famiglia, i coniugi possono essere tenuti ad attingere alla loro sostanza, quand'anche si tratti di beni propri. In tal caso il giudice deve rispettare però la parità di trattamento, nel senso che non può imporre a un coniuge di far capo al proprio patrimonio se non esige un sacrificio analogo anche da parte dall'altro, salvo che quest'ultimo sia sprovvisto di sostanza (DTF 138 III 293 consid. 11.1.2; RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9b, II-2013 pag. 789 consid. 4 con rimandi). L'obbligo di consumare sostanza propria va ammesso inoltre con grande riserbo dopo l'età del pensionamento se il risparmio è stato accumulato a fini previdenziali, ciò che si presume trattandosi – come in concreto – di lavoratori indipendenti privi di “secondo pilastro” (DTF 129 III 11 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_136/2016 del 12 settembre 2016, consid. 3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.26 del 13 gennaio 2016, consid. 4 con rinvii).

Assume l'appellante che gli incarti fiscali attestano la mancanza di risparmi a fini previdenziali durante la vita in comune, l'intero reddito essendo stato destinato al mantenimento della famiglia. Il raffronto fra i dati fiscali del 31 dicembre 1992 (anno del matrimonio) e del 31 dicembre 2006 (momento della separazione) conferma tuttavia un maggior patrimonio di fr. 632 690.– anche solo considerando i titoli e il numerario (fascicolo “Richiamo incarto fiscale del marito”; doc. P). Il Pretore ha accertato inoltre che, grazie ai proventi della sua attività professionale, AP 1 ha acquistato la proprietà (o comproprietà) di sette immobili: metà della particella n. 643 RFD di __________, metà delle proprietà per piani n. 31 542 RFD di __________, la proprietà per piani n. 32 498 RFD di __________, nel frattempo donata alla figlia, la metà della particella n. 349 RFD di __________, la particella n. 617 RFD di __________, la metà della particella n. 649 RFD di __________ (costituita in proprietà per piani) e la proprietà per piani n. 26 753 RFD di __________ (sentenza impugnata, pag. 12 seg.). Con tale accertamento l'interessato non si confronta. Certo, in difetto di un “secondo pilastro” il consumo della sostanza va ammesso con riserbo. AO 1 non riceve tuttavia alcuna liquidazione del regime matrimoniale, di modo che non sussistono altre risorse per garantire il debito mantenimento di lei (cfr. DTF 129 III 11 consid. 3.2, 132 III 106 consid. 3.3).

In concreto AO 1 dispone di tre conti bancari (due presso la __________ SA e uno presso il C__________), il cui saldo complessivo ammontava il 31 dicembre 2013 (ultimo dato) a fr. 38 148.– (fascicolo “Richiamo incarto fiscale moglie”). Della sostanza mobiliare e immobiliare del marito già si è detto. Ora, per assicurare alla convenuta il debito mantenimento di fr. 2205.– mensili (sopra, consid. 11) fino al pensionamento ordinario di lei (il 1° aprile 2032) occorrono fr. 357 210.– (fr. 2205.– mensili per 13.5 anni). Considerata la differenza tra la sostanza (mobiliare e immobiliare) del marito e i risparmi della moglie, l'entità del patrimonio accantonato dall'attore durante la vita in comune, la mancata suddivisione di un “secondo pilastro” e il regime della separazione dei beni, si giustifica di ripartire l'onere nella misura di fr. 337 210.– a carico di AP 1 e nella misura di fr. 20 000.– a carico della convenuta. Ciò comporta l'obbligo per il marito di versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2080.– mensili dal pensionamento di lui fino al 31 marzo 2032. Entro tali limiti l'appello merita accoglimento.

  1. L'appellante contesta altresì la liquidazione in capitale in favore della moglie per colmare l'asserita lacuna della previdenza. Egli ribadisce di non disporre di averi di “secondo o terzo pilastro” accumulati in costanza di matrimonio e di non avere costituito risparmi a fini previdenziali, l'intero reddito essendo stato destinato al mantenimento della famiglia. Quanto alla moglie – egli soggiunge – essa beneficia di una prestazione di libero passaggio di fr. 54 409.50 costituita dopo la separazione, e quindi sottratta a divisione. Non vi è spazio dunque – a suo dire – per accordare alla convenuta la compensazione di una lacuna previdenziale. E quand'anche ciò fosse, l'ammontare dovrebbe orientarsi a quanto egli avrebbe accumulato fino al 31 dicembre 2006 qualora fosse stato dipendente, ovvero – sulla scorta di una proiezione che lui attribuisce alla __________ Assicurazioni – a un capitale di fr. 112 791.83, di cui la metà (fr. 56 395.90) da destinare alla convenuta. In ogni caso – egli soggiunge – la pretesa di AO 1 non potrebbe eccedere la metà di quanto le parti avrebbero potuto cumulare (in teoria) come “secondo pilastro” fino al 31 dicembre 2015, ovvero fr. 97 800.– (fr. 250 000.– meno fr. 54 400.– diviso 2, meno fr. 54 400.–), fermo restando che un'eventuale compensazione sarebbe subordinata alla soppressione del contributo alimentare fino al pensionamento. Per l'appellante, infine, l'importo stabilito dal Pretore rappresenta il capitale necessario per coprire l'ammanco della moglie dopo il pensionamento di lei, ma non la copertura di una lacuna previdenziale nel senso della legge.

a) Non a torto l'appellante assevera che il capitale fissato dal Pretore non è un contributo specifico per finanziare aspettative previdenziali della moglie nel senso dell'art. 125 cpv. 2 n. 8 CC (sui criteri per definire un tale contributo Schwenzer/ Büchler, op. cit., n. 10 seg. all'art. 125 CC con riferimento a DTF 135 III 158), bensì una partecipazione finanziaria al debito mantenimento di lei. La conversione di tale liquidazione in una rendita di fr. 818.– mensili non basta infatti per coprire il fabbisogno minimo di AO 1, neppure cumulando a tale rendita le prestazioni AVS e LPP di complessivi fr. 3254.40 mensili (non contestate). Pur dipartendosi dai parametri applicati dal primo giudice, il quale ha tolto dopo il pensionamento di AO 1 le spese per le vacanze e l'aiuto domestico e ha ridotto (da fr. 500.– a fr. 300.– mensili) il presumibile carico fiscale, il fabbisogno dell'interessata si ridurrebbe infatti a fr. 5385.– mensili arrotondati (fr. 6436.25 [consid. 10] meno 400.– meno fr. 450.– [consid. 9b] meno fr. 200.– [consid. 5]). Il che lascerebbe un disavanzo di fr. 1315.– mensili (arrotondati) e precluderebbe il finanziamento aggiuntivo di un'adeguata previdenza per la vecchiaia. Ciò rende superfluo esaminare gli argomenti dell'attore in merito al calcolo della lacuna previdenziale.

b) Nelle condizioni descritte la liquidazione stabilita dal Pretore può intendersi unicamente come un contributo alimentare capitalizzato dopo il pensionamento della beneficiaria, come per altro aveva postulato – in subordine – la convenuta in prima sede (sopra, lett. C e lett. E). Ora, di norma un contributo di mantenimento dopo il divorzio non è vitalizio. È dovuto per il tempo necessario affinché il coniuge creditore riacquisti la propria autonomia finanziaria, compresa un'adeguata previdenza professionale. La durata del contributo dipende così dalle prospettive che il beneficiario ha di garantire da sé il proprio debito mantenimento. In linea di massima, il contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario (DTF 141 III 469 consid. 3.2.1; analogamente: RtiD I-2005 pag. 756 con rinvii). Determinante in ogni modo non è il raggiungimento dell'età pensionabile, quanto la modifica effettiva dei redditi. Se il creditore alimentare non è in grado di sopperire da sé al proprio debito mantenimento, il contributo può essere dovuto a vita, sempre che l'obbligato disponga di mezzi sufficienti (I CCA, sentenza inc. 11.2015.39 dell'11 maggio 2017 consid. 4 con rinvii).

Della situazione finanziaria delle parti dopo il pensionamento già si è detto (consid. 13 a 15a). Né giova ripetersi in merito alla contestata costituzione di risparmi a fini previdenziali in costanza di matrimonio (consid. 14). Tutto ponderato, di conseguenza, imporre al marito di devolvere complessivamente fr. 555 210.– (fr. 218 000.– più fr. 337 210.– fino al pensiona­mento di AO 1 [consid. 13 e 14]) della propria sostanza mobiliare al debito mantenimento della moglie appare necessario. AP 1 conserverà ancora a quel momento un capitale di circa fr. 900 000.–, senza tenere conto della sostanza immobiliare. Per il resto non risulta che la sostanza intaccata riguardi beni ricevuti dal marito per successione (DTF 129 III 9 consid. 3.12). Né l'appellante discute le modalità del pagamento, in capitale, del contributo alimentare per tale periodo (art. 126 cpv. 2 CC). Al riguardo l'appello è destinato così all'insuccesso. Dato quanto precede, nondimeno, si giustifica di riformulare il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata togliendo il riferimento improprio all'art. 125 cpv. 2 n. 8 CC.

III. Sulla compensazione e il rimborso della provvigione ad litem

  1. L'appellante dichiara di compensare la liquidazione in capitale appena trattata quanto egli avrebbe versato in eccesso, rispetto ai contributi fissati nella procedura cautelare, dal giugno del 2010. Sulla scorta di un proprio conteggio (doc. Z) egli fa valere di avere pagato in pendenza di causa almeno fr. 215 259.30, pari a fr. 3587.60 mensili. Dal canto suo AO 1, pur dando atto che il marito ha pagato gli interessi ipotecari, l'acqua, l'elettricità e il riscaldamento, come pure il premio della cassa malati di lei, contesta che l'attore abbia fatto fronte, per lei sola, a spese di fr. 3000.– mensili in media e afferma che, se mai, in debito con lei è la controparte, non il contrario.

Il Pretore non ha trattato l'eccezione. Sta di fatto che l'onere della prova incombe all'eccipiente (art. 8 CC). E per adempiere tale obbligo questi non può limitarsi a quantificare la sua pretesa, rinviando a un conteggio unilaterale e a un'elencazione informe di pagamenti vari ai più disparati scopi (doc. Z). Quanto ha già rilevato questa Camera nella sentenza cautelare (inc. 11.2016.128 del 3 luglio 2018, consid. 7) vale a maggior ragione in una causa ordinaria retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC) e non limitata a un esame di apparenza. Al riguardo l'appello vede pertanto la sua sorte segnata.

  1. Irricevibile si rivela infine la pretesa restituzione della provvigione ad litem di fr. 5000.– che il Pretore ha ordinato il 22 aprile 2013 in favore di AO 1. Invano si cercherebbe il benché minimo accenno di motivazione nell'appello contro la decisione del primo giudice, che ha rifiutato il rimborso in ragione della mancata partecipazione della moglie alla liquidazione del regime dei beni e dell'importante sostanza accumulata dal marito (sentenza impugnata, pag. 14). In proposito l'appello sfugge così a ogni disamina.

IV. Sulle spese processuali e le ripetibili

  1. Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 esce sconfitto sulla liquidazione del regime dei beni (consid. 4), sulla liquidazione in capitale (fr. 218 000.–) del contributo alimentare per la moglie (dopo il di lei pensionamento: consid. 15b), sull'eccezione di compensazione (consid. 16) e sul rimborso della provvigione ad litem (consid. 17). Ottiene invece una riduzione del contributo alimentare per la convenuta da fr. 2500.– a fr. fr. 2205.– mensili fino al pensionamento di lui (consid. 11) e a fr. 2080.– mensili dopo di allora fino al 31 marzo 2032 (consid. 14), ma non la completa soppressione del medesimo. Nel complesso si giustifica così che sopporti quattro quinti degli oneri processuali, mentre il resto va a carico di AO 1, alla quale egli rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

AO 1 rivendica un'indennità per ripetibili di fr. 5000.–. Ora, nelle cause di stato l'indennità per ripetibili è determinata in base al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (I CCA, sentenza inc. 11.2013.59 del 10 agosto 2015, consid. 15). In concreto un appello di una ventina di pagine nell'ambito di una causa di divorzio già nota e non particolarmente complessa dal profilo giuridico giustificava la stesura di osservazioni ragionevolmente contenute in una dozzina di ore di lavoro, cui si può aggiungere un'ora per le presumibili relazioni dell'avvocato con la cliente (colloquio, corrispondenza), oltre al 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e all'8% per l'IVA. L'indennità per ripetibili a favore dell'appellata va fissata così in fr. 2500.– (arrotondati), il che corrisponde a tre quinti di un'indennità piena di fr. 4200.–.

  1. Sempre in materia di spese e ripetibili l'appellante postula il riparto a metà degli oneri di prima sede e la compensazione delle ripetibili. Tale domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'integrale accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela senza oggetto. Ad ogni modo, l'esito dell'attuale giudizio non incide in maniera apprezzabile sul dispositivo inerente agli oneri e alle ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.

V. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:

  1. AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

a) fr. 2205.– mensili dal passaggio in giudicato della presente decisione fino al pensionamento di lui;

b) fr. 2080.– mensili dal pensionamento di lui fino al raggiungimento del­l'età pensionabile da parte di lei (31 marzo 2032).

  1. In liquidazione del contributo alimentare (art. 126 cpv. 2 CC) dovuto a AO 1 dopo il raggiungimento dell'età pensionabile da parte di lei (31 marzo 2032), AP 1 è condannato a versare a quest'ultima fr. 218 000.– entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata rimane invariata.

II. Le spese processuali di fr. 5000.–, da anticipare da AP 1, sono poste per quattro quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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  • DTF 141 III 469
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  • DTF 137 III 120
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  • DTF 129 III 11
  • 5A_136/201612.09.2016 · 27 Zitate
  • 5A_891/201312.03.2014 · 279 Zitate