Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2016.13
Entscheidungsdatum
29.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2016.13

Lugano 29 settembre 2017/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2015.740 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 6 ottobre 2015 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 ora in (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 10 marzo 2016 presentato da AP 1 contro il decreto ‟supercautelareˮ emesso dal Pretore aggiunto il 29 febbraio 2016;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1939) e AO 1 (1953), cittadina germanica, divorziata, hanno contratto matrimonio a __________ il 22 agosto 2008. A quel momento la sposa aveva già un figlio, K__________ (ora maggiorenne), nato da una precedente unione. Dalle nuove nozze non è nata prole. Il marito è pensionato. La moglie, parzialmente inabile al lavoro, percepisce una rendita d'invalidità germanica e non esercita attività lucrativa. Durante la vita in comune i coniugi, ultimamente domiciliati a L__________, trascorrevano lunghi periodi in Spagna, a O__________, dove conducevano un immobile in locazione. I due si sono separati nell'ottobre del 2014, quan­do il marito si è domiciliato ad A__________. Nel settembre del 2015 anche la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di L__________ per trasferirsi prima in stanze d'albergo e poi in una camera ammobiliata, sempre a L__________. Il marito tornerà da A__________ a L__________ nel gennaio del 2016.

B. Il 6 ottobre 2015 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, la facoltà di prelevare suoi effetti personali dall'abitazione coniugale, l'assegnazione in uso di quest'ultima al marito, un contributo alimentare di fr. 4400.– mensili e la condanna del marito a versarle fr. 6000.– per contributi alimentari arretrati (dal luglio al settembre del 2015), come pure una provvigione ad litem di fr. 3500.–. Il Pretore aggiunto ha convocato le parti per il contraddittorio del 19 novembre 2015, aggiornato in seguito al 28 gennaio 2016. Il 21 gennaio 2016 AP 1 ha postulato un rinvio del­l'udienza, comunicando al Pretore aggiunto di avere promosso una causa di divorzio l'8 gennaio 2016 davanti al Juzgado de 1ª istancia 2 de O__________ (ant. Mixto 2). Il 22 gennaio 2016 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di rinvio, informando le parti di ritenersi competente per statuire a protezione del­l'unione coniugale.

C. Al contraddittorio del 28 gennaio 2016 il convenuto ha contestato la competenza per territorio del Pretore, facendo valere che in realtà entrambi i coniugi sono domiciliati in Spagna. In subordine egli ha aderito all'autorizzazione a vivere separati, ha accettato l'assegnazione dell'appartamento coniugale a L__________, ha offerto alla mo­glie un contributo alimentare di fr. 1615.– mensili dal­l'ottobre del 2015 fino a “diversa decisione del giudice del divorzio” e ha rivendicato, in via riconvenzionale, il pagamento di fr. 44 980.– con interessi al 5% dal 28 gennaio 2016, somma che la moglie avrebbe potuto “compensare con gli importi ai quali egli dovesse essere condannato”. Il Pretore aggiunto ha assegnato all'istante un termine di 30 giorni per presentare una replica scritta. AO 1 ha sollecitato allora, già in via cautelare, un contributo alimentare di fr. 3800.– mensili, pretesa alla quale il marito si è opposto, dichiarandosi disposto a versare ‟tutt'al più € 1000.– mensili anche nelle more del giudizio”.

D. Con decreto “supercautelareˮ del 29 febbraio 2016 il Pretore aggiunto ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3140.– mensili dal febbraio del 2016 e ha stabilito che ‟l'udienza ai sensi dell'art. 265 cpv. 2 CPC verrà svolta unitamente a quella che verrà indetta una volta concluso lo scambio di allegati scritti di replica e duplicaˮ. Non sono state riscosse spese processuali né sono state assegnate ripetibili.

E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 marzo 2016 nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di rifor­mare il decreto impugnato respingendo l'istanza della moglie o, eventualmente, di fissare il contributo alimentare litigioso in fr. 1753.– mensili dall'ottobre del 2015 fino al gennaio del 2016. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 18 marzo 2016. Nelle sue osservazioni del 14 aprile 2016 AO 1 ha proposto di dichiarare l'appello irricevibile o, subordinatamente, di respingerlo. Il 31 dicembre 2016 AP 1 ha annunciato all'ufficio controllo abitanti di L__________ di essersi trasferito a __________.

Considerando

in diritto: 1. Il Pretore aggiunto ha designato esplicitamente il decreto impugnato come “decisione supercautelare”. E i decreti cautelari emessi senza contraddittorio (“provvedimenti superprovvisionali”: art. 265 cpv. 1 CPC) non sono suscettivi di alcun rimedio giuridico (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). In concreto risulta però che all'udienza del 28 gennaio 2016 le parti hanno avuto modo di esprimersi sull'istanza cautelare, tanto che il convenuto ha proposto di respingerla. Il decreto in questio­ne non è dunque superprovvisionale nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC, bensì intermedio (“nelle more istruttorie”), emesso dopo avere sentito le parti, ma prima dell'emanazione del decreto cautelare finale (DTF 139 III 89 consid. 1.1.2). Esso è pertanto impugnabile (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC).

Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente patri­moniali, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, se appena si considera l'ammontare del contributo di mantenimento controverso davanti al Pretore aggiunto (circa fr. 3800.– mensili), di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore del convenuto il 1° mar­zo 2016. Introdotto il 10 marzo 2016, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

  1. All'appello AP 1 acclude un contratto di locazione del­l'8 febbraio 2016 per un appartamento in __________ a O__________, da lui firmato dopo l'udienza del 28 gennaio 2016 (doc. 40), una ricapitolazione fotografica del­l'inventario di quell'appartamento (doc. 41) e talune fotografie della situazione dello stesso appartamento dopo il 1° marzo 2015 (doc. 42). Alle osservazioni all'appello AO 1 unisce una lettera del 12 aprile 2016 in cui l'avv. __________ B__________ di __________ (Spagna) informa la sua patrocinatrice sullo stato d'avanzamento della causa di divorzio promossa dal marito in Spagna. Ciò posto, nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello soltanto se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nem­meno con la diligenza ragionevolmente esi­gibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Nella fattispecie i documenti in rassegna non appaiono di rilievo per la decisione. Non soccorre dunque attardarsi sulla loro proponibilità.

  2. Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha reputato anzitutto che sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione versata agli atti la sua competenza per territorio non potesse “dirsi d'acchito esclusa”, già per il fatto che entrambi i coniugi sono domiciliati nel Ticino (la moglie a L__________ e il marito ad A__________). Che alla moglie fosse stato attribuito dall'autorità spagnola un numero de identidad de Extraniero (N.I.E) o che il giudice spagnolo si sia dichiarato competente per trattare l'azione di divorzio ancora non permette – ha continuato il Pretore aggiunto – di ravvisare un domicilio civile di AO 1 in Spagna, dove essa non risulta iscritta nel registro amministrativo dell'anagrafe municipale (Padrón municipal) né beneficia del relativo attestato (empadronamento).

Accertato ciò, il Pretore aggiunto ha ritenuto di essere competente come giudice a protezione dell'unione coniugale solo per il lasso di tempo che precede l'introduzione della causa di divorzio. Per il lasso di tempo successivo, a suo avviso egli sarebbe stato abilitato a emanare solo decreti cautelari giusta l'art. 10 LDIP nel­l'ambito dell'azione di divorzio promossa all'estero. E al proposito egli ha riscontrato tutti i requisiti per statuire “nelle more istruttorie”, non potendosi ragionevolmente pretendere, a mente sua, che la moglie attenda “di conoscere l'esito dell'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dal convenuto né, tantomeno, di capire ciò che può chiedere in via cautelare in Spagna, prima di stabilire un eventuale contributo alimentare a suo favore”. Preso atto inoltre che i coniugi concordavano sulla sospensione della comunione domestica e sull'attribuzione dell'abitazione coniugale al marito, il Pretore aggiunto ha calcolato il reddito di quest'ultimo in fr. 9493.– mensili complessivi a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5085.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 2150.–, premio della cassa malati e infortuni fr. 490.75, assicurazione dell'economia domestica fr. 21.40, spese d'automobile fr. 199.40, rimborso di un mutuo fr. 625.–, onere fiscale fr. 400.–). Quanto alla moglie, egli ne ha stimato le entrate in fr. 1181.– mensili, determinando il relativo fabbisogno minimo in fr. 3050.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, alloggio futuro fr. 1300.–, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 70.15, contributo personale AVS fr. 140.–, spese d'automobile fr. 140.–, imposte fr. 200.–: pag. 7 a metà). Constatata un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 2534.– mensili, da dividere a metà, il primo giudice ha fissato così il contributo alimentare per l'istante in fr. 3140.– men­sili.

  1. L'appellante ribadisce l'incompetenza per territorio del giudice svizzero, affermando che quantunque siano formalmente domiciliati nel Ticino i coniugi hanno entrambi il domicilio effettivo in Spagna. A suo dire, il primo giudice ha trascurato che la moglie, residente dal 2014 a O__________, è effettivamente iscritta nel Padrón municipal, ha un numero de identidad de Extraniero (N.I.E), è assoggettata fiscalmente in Spagna (come risulta dal codigo de identificación fiscal) e possiede un'automobile immatricolata in Spagna, dove tra l'altro conduceva un appartamento in locazione già nel 2011. Inoltre – egli soggiunge – l'istante ha sublocato un monolocale a L__________ con restrizioni d'uso, ha ammesso di raggiungere il Ticino solo un paio di volte l'anno, non ha rapporti con questo Cantone, vive con il nuovo compagno in Spagna, dove ha portato anche parte del mobilio che si trovava a L__________, pur conservando un domicilio puramente formale in Germania. Per quel che lo concerne, l'appellante fa valere di essersi annunciato partente all'ufficio del controllo abitanti di A__________, di essere intenzionato a disdire la locazione dell'appartamento a L__________ per riprendere la locazione di un appartamento a O__________, di essere anch'egli iscritto nel Padrón municipal e di avere un numero de identidad de Extraniero (N.I.E), al punto che il Tribunale spagnolo si è dichiarato competente per trattare l'azione di divorzio da lui promossa.

a) Secondo l'appellante non è data in concreto – come detto – la competenza del giudice svizzero. In realtà l'art. 46 LDIP, applicabile anche alla protezione dell'unione coniugale (DTF 134 III 328 consid. 3.2; Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, Basilea 2011, n. 5 ad art. 46 LDIP; Courvoisier in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3ª edizione, n. 4 ad art. 46), prevede la competenza del tribunale svizzero al domicilio di uno dei coniugi. Trattati internazionali con la Spagna che si scostino da tale principio non risultano. Quanto alla nozione di domicilio, occorre far capo all'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP, sicché una persona fisica ha il proprio domicilio nello Stato in cui dimora con l'intenzione di stabilirsi durevolmente. Sebbene le norme del Codice civile sul domicilio non siano direttamente applicabili (art. 20 cpv. 2 seconda frase LDIP), i criteri interpretativi dell'art. 23 cpv. 1 CC valgono per analogia (DTF 133 III 254 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5A_1015/2015 del 29 febbraio 2016 consid, 3.2 con rinvii). Anche sul piano internazionale, di conseguenza, il do­micilio presuppone due requisiti cumulativi: l'uno oggettivo, consistente nella residenza effettiva in un determinato luogo, e l'altro soggettivo, consistente nell'intenzione di stabilirsi durevolmente in quel luogo. L'interessato deve dunque fare del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali, ciò che va stabilito in base a circostanze oggettive e riconoscibili, non semplicemente in funzione dei suoi propositi (DTF 141 V 534 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 4A_278/2017 del 19 giugno 2016 consid. 3.2 con rinvii; cfr. anche RtiD I-2017 pag. 690 consid. 5 con rinvii).

b) Ciò premesso, determinante è la situazione al momento in cui è intentata la causa, anche per evitare cambiamenti di domicilio strumentali. Successivi mutamenti sono senza rilievo (perpetuatio fori: DTF 129 III 406 consid. 4.3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2015.26 del 27 aprile 2017 con rinvio a Bucher, op. cit., n. 29 ad art. 2–12 LDIP e n. 4 ad art. 2 CLug). Di regola, il domicilio corrisponde al centro delle relazioni individuali, ovvero al luogo in cui il soggetto passa la giornata, dorme, trascorre il tempo libero, conserva i suoi effetti personali, dispo­ne di un indirizzo postale e di un collegamento telefonico. Anche sul piano internazionale indicazioni figuranti in documenti amministrativi (per esempio licenze di circolazione o di condurre), come pure il deposito di certificati o di documenti d'identità in un dato luogo costituiscono seri indizi di un domicilio civile, al punto da istituire una presunzione di fatto, ma rimangono pur sempre indizi alla stregua delle attestazioni che rilascia la polizia degli stranieri, l'autorità fiscale o un organismo delle assicurazioni sociali. E tale presunzione, refragabile, può essere vinta da altri elementi idonei a dimostrare il contrario (sentenza del Tribunale federale 5A_812/2015 del 6 settembre 2016, consid. 5.1.2 con rinvii; RtiD I-2005 n. 138c pag. 923 consid. 7; cfr. analogamente: RtiD I-2017 n. 22c pag. 690 consid. 5 con rinvii).

In casi particolari, ove una persona risieda alternativamente in luoghi diversi e abbia relazioni con tutti quei luoghi, il domi­cilio si trova nel luogo con cui tale persona ha il legame più stretto, tenuto conto dell'insieme delle circostanze (DTF 125 III 102 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid. 4.1.3; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 3ª edizione, pag. 106 n. 09.35 seg; per i pensionati: Staehlin in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 16a ad art. 23).

c) Nella fattispecie è pacifico che, giunti in Ticino da W__________ nel 2012 e appigionato un appartamento in via __________ a L__________ (doc. C), i coniugi trascorrevano parte del loro tempo in Spagna, dove avevano locato un'abitazione a O__________. Nulla è dato di sapere tuttavia sui rapporti che essi intrattenevano con tale località, sulla durata dei loro soggiorni, sul­l'esistenza di interessi personali o familiari, o ancora sull'intensità di relazioni sociali. Trattandosi della moglie, in particolare, ci si può domandare se gli elementi addotti dall'appellante per contestare il domicilio di L__________ e localizzarlo in Spagna siano atti a sovvertire la presunzione derivante dal­l'esistenza di un domicilio amministrativo nel Ticino (doc. B). La questione può nondimeno rimanere indecisa, giacché l'art. 46 LDIP prevede, in alternativa, la competenza del giudice svizzero a protezione dell'unione coniugale al domicilio dell'altro coniuge. Giovi esaminare così la situazione del con­venuto.

d) In concreto è pacifico che nell'ottobre del 2015 AP 1 era registrato nel sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici (MovPop) come domiciliato ad A__________. Certo, contrariamente a quanto assume il Pretore aggiunto, egli non ha mai ammesso di essere domiciliato civilmente in quel Co­mune, da lui considerato alla stregua di un mero domicilio formale (risposta, pag. 2 e 4). Sta di fatto che sulla procura conferita al suo patrocinatore nel novembre del 2015 egli figura come ”AP 1, A__________” e tale località è stata da lui indicata come recapito sulla corrispondenza del settembre 2015 (doc. 15). Inoltre, dopo che nel luglio del 2015 la moglie aveva prelevato determinati mobili dall'appartamento di via __________ a L__________, egli ha riammobiliato l'alloggio, sottoscrivendo il 17 ottobre 2015 un contratto di prestito con una conoscente, contratto in cui ha indicato come suo indirizzo – appunto – quello di via __________ a L__________ (doc. 29). E in via __________ egli riceveva la corrispondenza (doc. 23, 28, 29 e 30). Si ricordi inoltre che il convenuto è in cura da un medico a L__________ (doc. 20), è affiliato a una cassa malati svizzera (doc. 28), dispone di conti alla Banca __________ di L__________ e alla __________ SA (doc. 24), ha un'automobile immatricolata nel Ticino (doc. 30) ed è assoggettato fiscalmente in questo Cantone (doc. 22). Tali elementi inducono a concludere che egli non abbia mai allentato i legami con il Ticino.

Non si disconosce che in Spagna il convenuto ha un numero de identidad de Extraniero (NIE: doc. 13), documento necessario se il soggiorno in territorio spagnolo (per motivi economici, professionali e sociali) è superiore a tre mesi (doc. 6, 7 e 8), né che egli è registrato all'anagrafe municipale di O__________ (“Padrón municipalˮ: doc. 12). Tali attestazioni sono tuttavia del dicembre 2015, successive all'introduzione dell'istanza a protezione dell'unione coniugale del 6 ottobre 2015. Dove il convenuto fosse domiciliato al momento di promuovere la causa di divorzio in Spagna o sulla base di quale elementi il tribunale spagnolo abbia accertato la propria competenza poco giova. Decisivo è che al momento in cui la moglie ha postulato misure a protezione dell'unione coniugale egli risultava civilmente domiciliato nel Ticino, a maggior ragione ove si consideri che in quel momento egli nemmeno disponeva di un'abitazione in Spagna, il contratto dell'alloggio locato insieme con la moglie essendo stato disdetto e il nuovo contratto di locazione essendo stato stipulato solo dal 1° marzo 2016 (doc. 40). Il 6 ottobre 2015 la competenza a protezione del­l'unione coniugale del giudice svizzero era pertanto data, anche sotto il profilo dell'art. 2 CLug (Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 63 ad art. 163; Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 53 ad art. 163). Su questo punto l'appello si rivela destituito di fondamento.

  1. L'appellante ribadisce che la competenza per materia del giudice svizzero a protezione dell'unione coniugale è decaduta con l'introduzione della causa di divorzio in Spagna, sicché da quel mo­mento qualsiasi provvedimento concernente i diritti e i doveri coniugali sarebbe spettato al giudice spagnolo. Egli contesta che il Pretore potesse valersi dell'art. 10 LDIP, poco importando il fatto che “in Svizzera non sia stata ancora chiarita l'eccezione d'incompetenza territoriale” né che “cosa abbia la moglie da capire in relazione a ciò che può chiedere in Spagna in tema di contributi in suo favore”. Per di più, egli soggiunge, in Spagna la moglie può postulare i provvedimenti che più ritiene opportuni senza dover attendere la decisione del giudice svizzero. A suo parere, in definitiva, dopo l'introduzione dell'azione di divorzio il Pretore non poteva più obbligarlo a versare un contributo alimentare per la moglie.

a) Nel caso specifico l'istanza a protezione dell'unione coniugale è stata presentata da AO 1 il 6 ottobre 2015. Dai documenti prodotti in prima sede si evince che tre mesi dopo, l'8 gennaio 2016, AP 1 ha intentato azione di divorzio davanti al Juzgado de 1ª istancia 2 de O__________ (ant. Mixto 2). Il Pretore aggiunto ha ritenuto che, dopo l'avvio dell'azione di divorzio dinanzi al tribunale competente, il giudice a tutela dell'unione coniugale non potesse più adottare provvedimenti. Abilitato al proposito sarebbe stato soltanto – a mente sua – il giudice dei provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio, di modo che egli ha statuito come giudice svizzero dei provvedimenti cautelari nel quadro di un divorzio pendente all'estero giusta ­l'art. 10 lett. b LDIP. Tale conclusione è erronea.

b) Che l'8 gennaio 2016 AP 1 avesse intentato azio­ne di divorzio, intanto, non esonerava il giudice a protezione dell'unione coniugale adito il 6 ottobre 2015 dallo statuire sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo (tre mesi) che precedeva l'introduzione della causa di stato. Inoltre, contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto, i provvedimenti adottati dal giudice a tutela dell'unione coniugale non decadono per il solo fatto che nel frattempo sia stata promossa causa di divorzio, ma estendono i loro effetti anche in seguito, finché il giudice del divorzio non li sopprima o li modifichi (sentenza del Tribunale federale 5A_933/2012 del 17 maggio 2013, consid. 5.2; analogamente: RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c). In altri termini, come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, il giudice chiamato a emanare provvedimenti a tutela dell'unione coniugale rimane competente per statuire quand'anche pochi giorni dopo l'introduzione dell'istanza uno dei coniugi promuova causa di divorzio, per lo meno finché il giudice del divorzio non decreti lui stesso provvedimenti cautelari. A quel momento i provvedimenti cautelari sostituiranno le misure a tutela dell'unione coniugale (DTF 138 III 649 in basso; sentenza del Tribunale federale 5A_223/2016 del 28 luglio 2016, consid. 5.1.2.1; I CCA sentenza inc. 11.2015.73 del 4 luglio 2017 consid. 4). Invalso sul piano interno, tale principio vale anche su quello internazionale (I CCA, sentenza inc. 11.2015.27 del 18 maggio 2017 consid. 3 con rinvii).

  1. Alla luce di quanto precede il Pretore aggiunto avrebbe dovuto statuire come giudice a tutela dell'unione coniugale, non come giudice dei provvedimenti nella causa di divorzio, veste nella quale nessuna delle parti (tanto meno l'istante) lo ha adito. Inoltre egli avrebbe dovuto giudicare sin dal 6 ottobre 2015, non solo dall'8 gennaio 2016. Né il decreto “supercautelare” impugnato (che “supercautelare” non è, come si è spiegato al consid. 1) può essere straniato dalla sua natura ed essere considerato come un decreto cautelare a protezione dell'unione coniugale. Che nel Cantone Ticino si dia unione personale tra il giudice a protezione dell'unione coniugale e il giudice del divorzio ancora non significa che l'uno vada confuso o identificato con l'altro. Pronunciato da un magistrato incompetente dal profilo funzionale, il contributo alimentare di fr. 3140.– mensili fissato nel caso specifico a valere dal febbraio del 2016 deve quindi essere annullato. Spetterà al Pretore aggiunto riprendere la procedura come giudice a tutela del­l'unione coniugale e pronunciarsi di conseguenza. Non compete a questa Camera statuire per la prima volta in luogo e vece di lui.

  2. Se ne conclude che l'appello merita accoglimento in quanto censura l'emanazione di un provvedimento cautelare nella causa di divorzio promossa all'estero dal marito. Va respinto invece nella misura in cui il marito contesta la competenza del giudice adito a protezione dell'unione coniugale. Non potendosi prevedere quale sentenza emanerà il primo giudice nella sua giusta veste, si giustifica in concreto di suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili (DTF 139 III 351 consid. 6).

  3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata.

  1. Le spese processuali di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

  2. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

14

CC

  • art. 23 CC

CLug

  • art. 2 CLug

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 265 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 317 CPC

LDIP

  • art. 10 LDIP
  • art. 20 LDIP
  • art. 46 LDIP

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

17