Incarto n. 11.2016.124
Lugano 3 maggio 2018/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2016.4436 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 20 settembre 2016 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 23 novembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 14 novembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1935) e AO 1 (1946) si sono sposati a __________ il 16 dicembre 1966. Dal matrimonio sono nati B__________, il 15 febbraio 1967, e D__________, il 1° gennaio 1968, oggi maggiorenni. I coniugi, entrambi pensionati, si sono separati all'inizio del 2015, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (appartamento al piano superiore di uno stabile posto sulla particella n. 248 RFD, proprietà di lui) per trasferirsi a __________ dalla sua nuova compagna __________ R__________ (1932). Il 20 aprile 2016 AP 1 ha donato al figlio D__________ l'immobile di , riservando per sé e la moglie un diritto di abitazione vita natural durante. Dal 1° settembre 2016 l'appartamento al piano inferiore della casa è appigionato al nipote __________ M.
B. Il 20 settembre 2016 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere, già in via cautelare, l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale e un contributo alimentare di fr. 846.– mensili. Contestualmente essa ha postulato una provvigione ad litem di fr. 4000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Statuendo il giorno successivo inaudita parte, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie.
C. All'udienza del 7 novembre 2016, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere tanto la richiesta cautelare quanto l'istanza a protezione dell'unione coniugale, salvo consentire all'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, compreso il piano inferiore dello stabile, con obbligo di locazione a terzi e canone di sua spettanza. L'istante ha replicato e il convenuto ha duplicato, ognuno mantenendo il proprio punto di vista. Non dovendosi assumere prove oltre ai documenti prodotti, le parti hanno proceduto seduta stante alle arringhe finali, ribadendo le rispettive posizioni.
D. Statuendo con sentenza del 14 novembre 2016, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie e ha condannato il marito a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 846.– mensili dal 1° settembre 2016. La richiesta di provvigione ad litem è stata respinta e l'istanza di gratuito patrocinio è stata stralciata dal ruolo poiché priva di oggetto. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 novembre 2016 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, la soppressione del contributo alimentare per la moglie o, quanto meno, la sua riduzione a fr. 500.– mensili. Con decreto del 26 novembre 2016 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2016 AO 1 propone di rigettare l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare chiesto dalla moglie alle arringhe finali (fr. 846.– mensili dal 1° settembre 2016), di durata incerta e perciò da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 15 novembre 2016. Depositato alla cancelleria del Tribunale di appello il 23 novembre 2016, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
All'appello il convenuto allega copia dell'atto di donazione al figlio dell'immobile a __________, del 20 aprile 2016 (doc. 6), copia dell'istanza d'iscrizione nel registro fondiario del diritto di abitazione in favore suo e della moglie, del 25 aprile 2016 (doc. 7), un plico di fatture e ricevute di pagamento del premio della sua cassa malati, del maggio–novembre 2016 (doc. 8), un plico di fatture e ricevute di pagamento per costi non coperti dalla cassa malati, del giugno–novembre 2016 (doc. 9), copia di due ricevute di pagamento, del 18 novembre 2016 (doc. 10), copia di una fattura __________ dell'11 ottobre 2016 (doc. 11), un ‟listino prezzi __________ˮ non datato (doc. 12), un estratto conto __________ del maggio 2015 con movimentazione dal 5 gennaio al 5 giugno 2015 (doc. 13) e copia di un bonifico alla moglie, del 21 novembre 2016 (doc. 14). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto i documenti precedenti le arringhe finali del 7 novembre 2016 (doc. 6, 7, 8 [salvo la ricevuta di pagamento del 7 novembre 2016], 9, 11 e 13) sono irricevibili, l'interessato non spiegando perché gli sarebbe stato impossibile esibirli senza indugio al primo giudice. Gli altri documenti, successivi alla decisione impugnata, sono invece ammissibili, quantunque – come si vedrà in appresso – senza rilievo per il giudizio.
L'appellante chiede a questa Camera di sentire come testimoni il figlio D__________ e il nipote __________ M__________, postulando inoltre l'edizione da parte della moglie di determinati estratti conto mensili del 2016. La proponibilità di tali prove è dubbia, l'appellante non pretendendo di non aver potuto chiederne l'assunzione al Pretore nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Comunque sia, e come si vedrà in seguito, tali mezzi istruttori non sussidierebbero ai fini del giudizio. Ciò premesso, giova procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.
Litigioso rimane, nella fattispecie, il contributo alimentare per la moglie. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato le entrate del marito in fr. 3689.– mensili (rendita AVS fr. 1685.–, rendita LPP fr. 2004.–) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2221.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 559.70, assicurazione complementare LCA fr. 141.25, assicurazione dell'automobile fr. 62.80, imposta di circolazione fr. 57.10, onere fiscale fr. 200.–). Riguardo alla moglie, il primo giudice ne ha calcolato le entrate di fr. 2315.30 mensili (rendita AVS fr. 1840.–, rendita LPP fr. 475.30) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2581.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, spese accessorie fr. 273.95, assicurazione dello stabile fr. 68.95, premio della cassa malati fr. 559.70, assicurazione complementare LCA fr. 165.–, assicurazione economia domestica fr. 28.–, imposta di circolazione fr. 54.35, assicurazione dell'automobile fr. 151.35, onere fiscale fr. 80.–). Appurata un'eccedenza di fr. 1202.30 mensili da dividere a metà, il Pretore ha determinato così il contributo alimentare per la moglie in fr. 846.– mensili, come da lei richiesto.
L'appellante sostiene di non avere mai autorizzato la locazione dell'appartamento al piano inferiore dell'immobile a __________, sul quale beneficia di un diritto di abitazione. A suo dire, la dichiarazione del figlio, della quale egli contesta la veridicità, è di puro “comodo, fatta appositamente per la causa in oggetto, essendo datata 4 novembre 2016ˮ. Egli rileva poi che il diritto di abitazione in favore dei coniugi verte sull'intera casa e che la donazione non aveva lo scopo di “essere messo alla porta dalla moglie e dal figlio, né di dovere rinunciare alla propria e meritata pensioneˮ. Inoltre egli si riserva di far valere il suo diritto di abitazione sull'appartamento al piano inferiore e di chiedere l'annullamento della donazione dell'immobile al figlio. Sta di fatto che simili rimostranze si esauriscono, per finire, in mere recriminazioni. L'appellante non spiega invero quali conseguenze avrebbero le argomentazioni appena riassunte sul contributo alimentare per la moglie, unica questione rimasta litigiosa. Le questioni sollevate in merito al diritto di abitazione iscritto in suo favore sull'immobile donato al figlio esulano, con ogni evidenza, dal tema dell'attuale procedura. Al proposito non giova dunque soffermarsi.
Secondo l'appellante, che non contesta l'ammontare delle proprie entrate, il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 3573.35 mensili e non solo a fr. 2220.85 mensili come ha accertato il Pretore. Egli fa valere che, oltre agli oneri riconosciuti dal primo giudice, gli vanno riconosciuti fr. 41.65 mensili per la franchigia della cassa malati, fr. 150.– mensili come partecipazione alle spese mediche, fr. 1000.– mensili per il costo dell'alloggio, fr. 10.85 mensili per il premio di un'assicurazione malattia __________ e almeno fr. 150.– per spese d'automobile (carburante, pneumatici, servizi e riparazioni), per tacere di ‟chissà quante ulteriori spese”, poiché ormai egli è fuori di casa e “non si ricorda o non può documentare a causa della sua salute precaria ed età (classe 1935)ˮ. A suo avviso, in ogni modo, trattandosi di una procedura a tutela dell'unione coniugale, il suo fabbisogno andrebbe accertato d'ufficio a norma dell'art. 277 cpv. 3 CPC.
a) Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo, giacché il principio inquisitorio limitato dell'art. 272 CPC applicabile alle protezioni dell'unione coniugale non prevede che il tribunale esegua indagini di propria iniziativa. Certo, il giudice accerta i fatti d'ufficio, nel senso che non è legato alle allegazioni delle parti, ma non assume prove spontaneamente. Se le parti sono patrocinate da un avvocato, inoltre, il giudice si comporta “con moderazione come in un processo ordinario” (FF 2006 pag. 6721 in alto; sentenza del Tribunale federale 4A_171/2017 del 26 settembre 2017, consid. 4). Il principio inquisitorio limitato è inteso a garantire una sostanziale parità delle armi fra le parti, compensando rapporti di forza ineguali. Né l'interpello è previsto per rimediare a insufficienze allegatorie o probatorie dell'uno o dell'altro, oppure per impartire avvertimenti strategici o suggerimenti in vista di gestire meglio il processo (DTF 142 III 465 in alto; I CCA, sentenza inc. 11.2016.49 del 4 dicembre 2017, consid. 8 con rinvii). In concreto il convenuto non poteva quindi limitarsi ad addurre generici costi da inserire nel proprio fabbisogno minimo, ma doveva cifrarli e renderli verosimili. Non avendo egli assolto tale requisito, al riguardo il suo appello cade nel vuoto.
b) Ciò premesso, è pacifico che i costi della salute effettivamente sopportati in forma di franchigia annua o di partecipazione alle spese vanno computati nel fabbisogno minimo dell'assicurato, sempre che siano riconducibili a trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6e). Se non che, davanti al Pretore il convenuto non ha chiesto di inserire esborsi del genere nel proprio fabbisogno minimo (doc. 3). Che l'età e lo stato di salute gli impongano di far capo regolarmente a cure mediche è possibile, ma tutto si ignora al proposito e nulla è stato documentato. La pretesa, nuova e non fondata su fatti né su mezzi di prova nuovi, si rivela così inammissibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Analoga conclusione vale per il costo di una cura oftalmologica fatto valere dall'appellante, la documentazione prodotta per la prima volta in appello non rendendo verosimili trattamenti medici ricorrenti. E ciò vale anche per il premio dell'assicurazione malattia __________.
c) Quanto alle spese d'automobile (‟benzina, gomme, servizi e riparazioni per almeno fr. 150.– mensiliˮ), è vero che qualora un coniuge abbisogni di un veicolo privato per motivi di salute i relativi costi vanno inseriti nel fabbisogno minimo (RtiD
I-2010 pag. 699 n. 20c). In concreto tuttavia l'interessato non ha spiegato perché gli occorra un veicolo proprio. Oltre a ciò, davanti al Pretore egli ha fatto valere unicamente l'imposta di circolazione e il premio dell'assicurazione RC. In questa sede egli produce copia di una ricevuta di pagamento (fr. 302.40 versati il 18 novembre 2016 alla Carrozzeria __________) per “cambio gomme” (doc. 10). Il documento in sé è ricevibile, ma rimane da domandarsi se la circostanza non potesse essere addotta dinanzi al Pretore. Sia come sia, si volessero anche inserire nel fabbisogno minimo del convenuto fr. 150.– mensili per spese d'automobile, la situazione non muterebbe, come si vedrà in appresso (consid. 9).
d) Per quel che riguarda il costo dell'alloggio, il Pretore nulla ha riconosciuto a AP 1, cui ha rimproverato di non avere “reso verosimile (con l'ausilio di ricevute o bonifichi bancari) né l'effettivo versamento effettuato a favore della compagna, né i costi effettivi di alloggio che __________ R__________ sosterrebbe”. L'appellante obietta che la dichiarazione della compagna, in cui questa ammette di ricevere “mensilmente fr. 1000.– per un provvisorio affitto”, è ‟genuina e non strumentaleˮ, sicché non può essere messa in dubbio. A suo dire, poi, fr. 1000.– mensili sono un importo modesto, paragonabile al costo di una camera a __________. L'argomentazione non manca di buon diritto. Nella fattispecie è assodato che dalla separazione di fatto l'appellante si è trasferito a __________, dalla nuova compagna, la quale dichiara di ricevere da lui fr. 1000.– mensili per l'alloggio (doc. 4). In appello il convenuto ha prodotto inoltre una ricevuta postale riferita al pagamento di novembre 2016 (doc. 10). A prescindere da ciò, dopo la separazione di fatto ogni coniuge ha diritto di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo il costo dell'alloggio che dovrebbe ragionevolmente sopportare qualora abitasse da sé solo (RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii e pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 consid. 5, I-2006 pag. 667; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2016.57 del 10 novembre 2017, consid. 4). A un esame di verosimiglianza si può ragionevolmente presumere che, abitasse da sé solo, l'appellante spenderebbe in ogni modo fr. 1000.– mensili per un alloggio consono a un persona singola nell'agglomerato luganese. La sua pretesa appare pertanto legittima.
e) Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 eccepisce che la convivenza del marito con la nuova compagna deve ritemersi “qualificata”, ragione per cui, indipendentemente dalla durata, il vantaggio economico che il marito trae “è pacifico”. Essa reputa così che il minimo esistenziale di lui debba essere ridotto a fr. 850.– mensili. Ora, si conviene che determinante per ravvisare un concubinato “qualificato” non è la durata del medesimo, bensì il beneficio economico che deriva al singolo coniuge (DTF 138 III 100 consid. 2.3.2; analogamente: RtiD I-2015 pag. 874; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_601/2017 del 17 gennaio 2018, consid. 6.3.2.1). L'interessata considera ciò “scontato”, ma non indica quali elementi sorreggano la propria asserzione. A un sommario esame non risulta che dalla relazione con __________ R__________ il convenuto tragga benefici atti a ridurre le sue necessità effettive. In definitiva, il fabbisogno minimo di lui va fissato pertanto in fr. 3375.– mensili arrotondati
In merito alle entrate della moglie l'appellante sostiene che AO 1 è sostenuta finanziariamente dal figlio, il quale le ha anche acquistato un'automobile del valore di fr. 25 000.–. Per di più, il convenuto lamenta che la moglie abbia ‟prosciugatoˮ un suo conto __________, lasciandogli solo fr. 219.59. Ora, che l'istante sia aiutata finanziariamente dal figlio è un dato di fatto (osservazioni, pag. 7). Mal si comprende però quali conseguenze l'appellante intenda trarne. Così argomentando, anzi, egli mostra di disconoscere che il dovere di mutua assistenza tra coniugi sancito dall'art. 163 cpv. 1 CC (“solidarietà matrimoniale”) sussiste fino allo scioglimento del matrimonio, anche qualora non si possa più seriamente contare su una ripresa della comunione domestica, per esempio durante una procedura a tutela dell'unione coniugale (DTF 140 III 338 consid. 4.2.1; analogamente: RtiD I-2015 pag. 874, I-2005 pag. 773 consid. 12). Il convenuto non può quindi seriamente pretendere che dai suoi obblighi alimentari si deduca quanto il figlio elargisce alla madre, le liberalità del figlio non avendo lo scopo di sgravare il padre. Che poi AO 1 abbia attinto a conti bancari del marito può essere vero (osservazioni all'appello, pag. 8). Ma a parte il fatto che – una volta ancora – l'appellante non illustra quali conseguenze andrebbero dedotte da ciò, egli nemmeno ha contestato la giustificazione recata dalla moglie, secondo cui, al beneficio di una procura sul conto di lui, essa ha gestito le spese familiari (istanza, pag. 2). La doglianza dell'appellante si rivela perciò inconcludente.
Quanto all'eccedenza mensile registrata dal bilancio familiare, l'appellante opina che in definitiva non vi sia alcunché da dividere, ogni coniuge disponendo “all'incirca delle entrate che coprono il proprio fabbisogno”. A suo parere, il calcolo del fabbisogno minimo “ridotto alla pura matematica e su fatti erronei e incompleti” non tiene sufficientemente conto della situazione personale dei coniugi. La moglie infatti è più giovane, non ha una pigione da pagare e alloggia in una casa con giardino, seppure trascurato. Egli invece è più anziano di 11 anni, abita da un'altra persona, ha spese d'automobile, costi medici maggiori e nemmeno può praticare il suo hobby preferito: la cura del giardino e delle piante. L'appellante ritiene poi che non sia corretto dividere l'eccedenza del bilancio familiare a metà, poiché “la pensione è stata guadagnata dal marito e non dalla moglie, che si è limitata a fare la casalinga”. Senza dimenticare – egli epiloga – che alla morte di lui l'istante riceverà una pensione migliore della sua. Egli definisce pertanto ingiusto costringerlo a trascorrere gli ultimi anni di vita in ristrettezze economiche quando la moglie non ha bisogno di sostegno “perché non ha affitto da pagare e la sua AVS e cassa pensione bastano ampiamente”.
a) Durante il matrimonio i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC). In base ai loro accordi il contributo può consistere in prestazioni pecuniarie, nel governo della casa, nella cura della prole o nell'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro (art. 163 cpv. 2 CC). Se interviene una sospensione della comunione domestica, il giudice chiamato giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC a fissare contributi di mantenimento per l'uno o l'altro prende come punto di partenza l'intesa loro (espressa o tacita) sul riparto dei compiti e dei redditi durante la vita in comune, modificandola quanto occorre per tenere conto della nuova situazione, in specie delle spese supplementari dovute all'esistenza di due economie domestiche distinte. Anche dopo la separazione, in altri termini, i coniugi sono tenuti ad assumere le conseguenze della suddivisione dei compiti adottata durante il matrimonio, motivo per cui essi hanno diritto di conservare – nella misura del possibile – il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (DTF 140 III 338 consid. 4.2.1). Che in concreto il solo marito abbia esercitato un'attività lucrativa ancora non significa perciò che egli abbia diritto a un livello di vita più alto rispetto a quello della moglie, la quale si è occupata del governo della casa e della cura dei figli. Né il convenuto pretende che, dopo la fine della vita in comune, il tenore di vita della moglie risulti – per ipotesi – più elevato di quello precedente.
b) L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa invero quale metodo si applichi per la fissazione di contributi alimentari in favore dell'uno o dell'altro coniuge, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Trattandosi di coniugi che versano in una situazione finanziaria media o modesta, ovvero nel caso in cui le entrate coniugali siano interamente assorbite dalle due economie domestiche separate, si fa capo così al metodo di calcolo “abituale” che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e degli eventuali figli, suddividendo l'eccedenza a metà. Il fabbisogno delle parti corrisponde in tal caso al minimo esistenziale del diritto esecutivo “allargato” (RtiD I-2015 pag. 879 segg.; II-2017 n. 4c pag. 777 consid. 6). Le allegazioni dell'appellante, inconferenti su questo punto, non meritano altra disamina.
c) Si aggiunga, a scanso di equivoci, che le prestazioni complementari AVS sono puramente sussidiarie, stanziate cioè nella sola misura in cui il reddito computabile dell'assicurato sia inferiore alle spese riconosciute (art. 9 cpv. 1 LPC: RS 831.30). Nel reddito computabile dell'assicurato rientrano inoltre le “pensioni alimentari del diritto di famiglia” (art. 11 cpv. 1 lett. h LPC), salvo le “prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile” (art. 11 cpv. 3 lett. a). Prima infatti il giudice civile fissa il contributo di mantenimento e poi l'autorità amministrativa decide se erogare prestazioni complementari, le quali non sono destinate ad alleggerire l'obbligo contributivo dell'ex coniuge (RtiD I-2004 pag. 589 n. 65c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2009.65 del 3 marzo 2010, consid. 5 con rimando). L'appellante non può quindi pretendere che l'aiuto dello Stato sia prioritario rispetto all'obbligo di mantenimento che gli incombe.
d) Nelle circostanze descritte non soccorrono le premesse, in ultima analisi, per scostarsi dal metodo di calcolo abituale (sulle condizioni: RtiD I-2015 pag. 880 consid. 5b) e disconoscere un contributo alimentare in favore della moglie, tanto meno se si pensa che essa non è in grado di far fronte autonomamente al proprio mantenimento. Né si riscontrano estremi per ritenere abusiva la richiesta di contributo alimentare, il quale può essere rifiutato solo in casi eccezionali, estranei alla fattispecie e da ravvisare per di più con estrema cautela (casistica in: I CCA, sentenza inc. 11.2010.108 dell'11 gennaio 2012 consid. 7c con rinvii).
Reddito del marito fr. 3689.––
Reddito della moglie fr. 2315.30
fr. 6004.30 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 3375.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 2581.—
fr. 5956.— mensili
Eccedenza fr. 48.30 mensili
Metà eccedenza fr. 24.15 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3375.– + fr. 24.15 = fr. 3399.15 mensili
e dovrebbe versare alla moglie:
fr. 2581.– + fr. 24.15 ./. fr. 2315.30 = fr. 289.85 mensili,
Ne segue che nella sua richiesta principale l'appello si rivela pertanto destituito di fondamento. In materia di contributi alimentari fra coniugi il giudice è vincolato, anche nelle procedure a tutela dell'unione coniugale, alle richieste delle parti (sentenza del Tribunale 5A_315/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 9.1). E siccome in concreto l'appellante offre alla moglie in via subordinata un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, non può questa Camera aggiudicare alla moglie meno di quanto propone il convenuto senza offendere l'art. 58 cpv. 1 CPC. L'appello merita così accoglimento entro tali limiti.
Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la riduzione dell'obbligo alimentare a fr. 500.– mensili, ma non la soppressione. Tutto considerato, si giustifica in simili circostanze di ripartire gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili. Nel complesso l'esito del giudizio odierno non incide invece sul dispositivo riguardante le spese (suddivise a metà) e le ripetibili (compensate) di primo grado, che può rimanere invariato.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'entità di contributi alimentari litigiosi davanti a questa Camera raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è condannato a versare a AO 1 dal 1°settembre 2016, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 500.– mensili.
Le spese processuali di fr. 800.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).