Incarto n. 11.2015.93
Lugano, 5 luglio 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa CA.2015.34 (divorzio: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza 21 luglio 2015 dall'
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 ora in (ora patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 26 ottobre 2015 presentato da AP 1 contro il decreto emesso dal Pretore il 14 ottobre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1966) e AO 1 (1969) si sono sposati a __________ il 25 settembre 1993. Dal matrimonio sono nati M__________, il 12 agosto 1995, e Ma__________, il 23 agosto 1998. Il marito lavora come ingegnere per l'impresa di costruzioni , , e siede nel consiglio di amministrazione della ditta, di cui è azionista di minoranza. Egli è membro inoltre dei consigli di amministrazione della L e della C, entrambe a __________. Impiegata di commercio, la moglie non ha più esercitato attività lucrativa dopo il 1996 per occuparsi del governo della casa e dell'educazione dei figli. I coniugi vivono separati dal 15 aprile 2008, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Il 19 aprile 2010 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, che con decreto cautelare del 21 maggio 2013 lo ha obbligato – tra l'altro – a versare dal giugno del 2013 un contributo alimentare per la moglie di fr. 4045.70 mensili (inc. CA.2013.6). Un appello da lui presentato il 31 maggio 2013 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 7 ottobre 2014 (inc. 11.2013.48). Sull'azione di divorzio il Pretore ha poi giudicato il 6 maggio 2015, pronunciando lo scioglimento del matrimonio e ponendo a carico del marito un contributo alimentare per la moglie di fr. 1790.– mensili indicizzati fino al di lui pensionamento (inc. OA.2010.39). La sentenza è stata impugnata da entrambe le parti, AO 1 chiedendo un aumento del contributo alimentare a fr. 6500.– mensili indicizzati. I due ricorsi tuttora pendenti (inc. 11.2015.43 e 11.2015.44).
C. IS 1 ha presentato il 2 luglio 2015 a questa Camera un'istanza di provvedimenti cautelari per ottenere la modifica del decreto emesso dal Pretore il 21 maggio 2013 e vedere ridotto il contributo provvisionale per la moglie in pendenza di appello da fr. 4045.70 a fr. 1791.– mensili dal 1° luglio 2015. Con decisione del 15 luglio 2015 questa Camera ha dichiarato l'istanza irricevibile, la competenza funzionale per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari in materia di divorzio allorché la sentenza di merito sia oggetto di appello o di reclamo spettando al Pretore (inc. 11.2015.54).
D. Il 21 luglio 2015 AP 1 si è rivolto quindi al Pretore, chiedendogli di ridurre il contributo provvisionale per AO 1 a fr. 1791.– mensili dal 1° luglio 2015. All'udienza del 18 agosto 2015, indetta per il contraddittorio, le parti hanno ribadito le loro posizioni proponendo svariate prove. L'ordinanza sulle prove è stata emanata seduta stante e l'istruttoria, cominciata immediatamente, è terminata il 1° settembre 2015. Alle arringhe finali del 6 ottobre 2015 le parti hanno riaffermato le rispettive domande.
E. Statuendo con decreto cautelare del 14 ottobre 2015, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ridotto il contributo cautelare per AO 1 a fr. 2982.– mensili dal 1° novembre 2015. Le spese processuali di fr. 870.– sono state poste a carico della parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26 ottobre 2015 volto a ottenere che il decreto cautelare sia riformato facendo decorrere la riduzione del contributo alimentare sin dal 1° luglio 2015. Nelle sue osservazioni del 4 dicembre 2015 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri che davanti al primo giudice era in discussione la riduzione del contributo provvisionale per la moglie da fr. 4045.70 a fr. 1791.– mensili dal 1° luglio 2015 fino al passaggio in giudicato del dispositivo della sentenza di divorzio sul di lei mantenimento. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore dell'istante il 15 ottobre 2015, di modo che il termine per ricorrere sarebbe scaduto domenica 25 ottobre 2015, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 26 ottobre 2015, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
Litigioso è, in appello, il momento da cui decorre il contributo cautelare per la convenuta che il Pretore ha ridotto a fr. 2982.– mensili. La riduzione in sé non è controversa. Ora, il Pretore ha motivato la decorrenza del 1° novembre 2015 con l'argomentazione che “conformemente al principio vigente (cfr. Insenring/ Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 8 ad art. 179; Chaix in: Commentaire romand, CC I, n. 6 ad art. 179) la modifica può avvenire dal mese di novembre 2015 (compreso)” (decreto impugnato, pag. 6 in basso), intendendo con ciò il mese successivo all'emanazione del decreto cautelare. AP 1 chiede invece che la riduzione decorra sin dal 1° luglio 2015, facendo valere che AO 1 non ha contestato la decorrenza del 1° luglio 2015 da lui postulata nell'istanza del 21 luglio 2015. Adduce inoltre che secondo la giurisprudenza più recente la modifica di un contributo provvisionale esplica effetti – di regola – sin dall'introduzione dell'istanza, a meno che appaia iniquo pretendere dai beneficiari del contributo la restituzione di quanto essi hanno ricevuto in eccesso nel corso della procedura. La convenuta obietta, nelle proprie osservazioni, di essersi opposta integralmente alla modifica del contributo cautelare, decorrenza compresa. Anzi, a suo avviso l'appello è finanche inammissibile per difetto di motivazione. Essa lamenta altresì che davanti al Pretore il marito abbia avviato “innumerevoli procedure” nei suoi confronti, ricordando che per equità il giudice può far decorrere la modifica di un contributo cautelare da una data successiva a quella dell'istanza.
La carente motivazione dell'appello censurata da AO 1 non trova riscontro. Certo, un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che incombe all'appellante spiegare perché la sentenza impugnata sia erronea nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). L'appellante tuttavia ha illustrato a sufficienza il suo punto di vista. D'altro lato il Pretore ha giustificato la decisione di far decorrere la modifica del contributo cautelare dall'emanazione del decreto – come detto – con due semplici citazioni di dottrina. L'appellante invoca la più recente giurisprudenza di questa Camera, in particolare la sentenza inc. 11.2012.26 del 29 luglio 2014 (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c). Non si vede perché tale motivazione non dovrebbe consentire di comprendere i motivi sulla base dei quali l'appellante chiede di riformare il giudizio impugnato. Al riguardo l'obiezione della convenuta si rivela manifestamente priva di consistenza.
A torto l'appellante sostiene invece, da parte sua, che davanti al Pretore la convenuta non ha avversato la decorrenza della riduzione da lui pretesa. AO 1 non si è opposta alla decorrenza della modifica in particolare, ma ha contestato la riduzione del contributo cautelare come tale e nel suo intero, proponendo di confermare quello di fr. 4045.70 mensili stabilito nel precedente decreto cautelare del 21 maggio
Essa ha postulato ciò tanto al contraddittorio del 18 agosto 2015 quanto alle arringhe finali del 6 ottobre 2015, senza lasciare spazio ad alcuna concessione subordinata. Intravedere una qualsivoglia acquiescenza della convenuta in proposito è semplicemente fuori luogo.
Per quanto riguarda la modifica di contributi alimentari fissati in una procedura a tutela dell'unione coniugale o cautelarmente in una causa di divorzio questa Camera ha avuto di precisare, in giurisprudenza pubblicata, che una simile modifica dispiega i suoi effetti – di regola – sin dall'introduzione dell'istanza, ma che il giudice può far decorrere la modifica anche più tardi, per esempio dall'emanazione del decreto cautelare, soprattutto ove appaia iniquo pretendere che i beneficiari del contributo alimentare restituiscano quanto hanno ricevuto in esubero nel corso della procedura. Per contro, una modifica retroattiva di contributi cautelari, la cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza, è prospettabile solo in circostanze del tutto eccezionali (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c). Tale orientamento è stato richiamato da questa Camera ancora di recente (sentenze inc. 11.2015.63 del 22 febbraio 2017, consid. 8 e inc. 11.2014.23 del 30 giugno 2016, consid. 7c) ed è conforme alla più aggiornata prassi del Tribunale federale (sentenze 5A_831/2016 del 21 marzo 2017, consid. 4.3.1 con rinvii; 5A_501/2015 del 12 gennaio 2016, consid. 4.2). Nemmeno la convenuta discute, del resto, simile indirizzo di giurisprudenza.
Nel decreto cautelare impugnato il Pretore menziona due opere di dottrina, secondo cui la modifica di contributi alimentari fissati cautelarmente in una causa di divorzio decorre per principio dal passaggio in giudicato del decreto. Come l'istante rileva nell'appello, si tratta però di opinioni che riflettono la vecchia corrente di pensiero cui si atteneva questa Camera (RtiD I-2005 pag. 757 n. 39c). Secondo le concezioni attuali, se il motivo per cui è chiesta la modifica cautelare è già intervenuto al momento in cui è presentata l'istanza, in caso di accoglimento della medesima la modifica decorre – per principio – dalla data dell'istanza stessa, il coniuge convenuto dovendo tenere conto del rischio insito nella modifica sin dall'inoltro della procedura. Ciò non impedisce al giudice di far decorrere la modifica – secondo il suo apprezzamento – anche da un momento successivo a quello dell'istanza, in particolare ove appaia iniquo pretendere dal beneficiario la restituzione dei contributi cautelari percepiti nel corso della procedura. L'iniquità presuppone tuttavia che, sulla base di indizi seri, il beneficiario potesse fare assegnamento sulla conferma della disciplina cautelare anteriore. Si tratta perciò di un'eccezione (sentenza del Tribunale federale 5A_831/2016 del 21 marzo 2017, consid. 4.3.1 con rinvii). Ancor più eccezionale è l'eventualità in cui il giudice ravvisi gli estremi per far decorrere la modifica a titolo retroattivo, prima dell'inoltro dell'istanza (sentenza del Tribunale federale 5A_894/2010 del 15 aprile 2011, consid. 6.2 in fine con rimandi in: RSPC 2011 pag. 315).
Nella fattispecie il motivo per cui l'appellante ha chiesto la modifica cautelare del contributo di mantenimento in favore della moglie si era già verificato il 21 luglio 2015. Nell'istanza AP 1 invocava infatti l'intervenuta estinzione, il 26 giugno 2015, del suo compenso come membro del consiglio di amministrazione della H__________ per raggiunto limite dei 12 anni di mandato previsto dagli statuti (decreto impugnato, pag. 5 verso l'alto). La convenuta era quindi consapevole sin dall'inizio della procedura che il contributo cautelare sarebbe potuto essere ridotto. Essa denuncia l'estrema litigiosità del marito, ma simile argomento non basta per far decorrere la modifica dal 1° novembre 2015, il mese successivo all'emanazione del decreto cautelare. Né l'interessata può valersi di seri indizi che potessero indurla a fare assegnamento sulla conferma della disciplina cautelare risalente al 21 maggio 2013. Su questo punto la decisione del Pretore non resiste alla critica e l'appello si rivela fondato.
L'appellante chiede che la modifica cautelare decorra non solo dalla data dell'introduzione dell'istanza, il 21 luglio 2015, ma già dal 1° luglio 2015. Una decorrenza retroattiva della modifica deve giustificarsi tuttavia – come si è visto (consid. 6 in fine) – alla luce di motivi particolarmente eccezionali. La giurisprudenza annovera l'ipotesi in cui il coniuge istante sia gravemente malato, il coniuge convenuto sia di ignota dimora o assente all'estero oppure tenga un comportamento contrario alla buona fede (DTF 111 II 107 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 5A_745/2015 del 15 giugno 2016, consid. 5.2.3 e 5A_501/2015 del 12 gennaio 2016, consid. 4.1 con riferimenti). L'appellante non accenna estremi del genere. A ben vedere, egli nemmeno indica perché la modifica dovrebbe decorrere non solo dalla presentazione dell'istanza, ma ancor prima. In proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
Non si disconosce che secondo l'art. 63 cpv. 1 CPC qualora un atto processuale sia respinto per incompetenza del giudice adito e sia riproposto entro un mese davanti al giudice competente, “la causa si considera pendente dal giorno in cui l'atto fu proposto la prima volta”. Di per sé il principio si applica anche ai casi di incompetenza funzionale (Berger-Steiner in: Berner Kommentar, ZPO, Vol I, edizione 2012, n. 18 ad art. 63; Sutter-Somm/ Hedinger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 63; Müller-Chen in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 6 ad art. 63; Trezzini in: Commentario al codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, pag. 214 n. 1 ad art. 63). Nell'appello l'istante non rimprovera al Pretore tuttavia di avere disatteso l'art. 63 cpv. 1 CPC. Sotto questo profilo non censura quindi un'errata applicazione del diritto nel senso dell'art. 310 lett. a CPC. Non giova perciò attardarsi al proposito.
Se ne conclude che l'appello merita accoglimento nella misura in cui tende a far decorrere la modifica cautelare decretata dal Pretore il 21 luglio 2015 (e non solo il 1° novembre 2015). Non può invece essere accolto nella misura in cui postula la decorrenza della modifica sin dal 1° luglio 2015, prima dell'introduzione dell'istanza. Le spese del giudizio seguono così il grado di vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC): l'appellante va tenuto a sopportare un sesto degli oneri, mentre la rimanenza è a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all'istante un'indennità per ripetibili ridotte.
L'esito del giudizio odierno non incide invece sulle spese processuali e le ripetibili di primo grado. L'appellante chiede ch'esse siano addebitate interamente alla convenuta, partendo dall'ipotesi che il ricorso debba essere interamente accolto (mentre
l'ipotesi si verifica solo in parte). Se si considera poi che davanti al Pretore l'istante chiedeva la riconduzione del contributo cautelare per la moglie da fr. 4045.70 a fr. 1791.– mensili e l'ha ottenuta in proporzione inferiore alla metà (fr. 2982.– mensili), non v'è ragione per intervenire sul dispositivo inerente alle spese giudiziarie del decreto cautelare impugnato.
Per questi motivi
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1.1 del decreto impugnato è riformato come segue:
Il decreto cautelare del 21 maggio 2013 è modificato nel senso che il contributo alimentare dovuto da AP 1 a AO 1 durante la causa di divorzio è ridotto dal 21 luglio 2015 a fr. 2982.– mensili.
Le spese processuali di fr. 500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un sesto a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili ridotte.
Notificazione:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).