Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2015.82
Entscheidungsdatum
08.09.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2015.82

Lugano 8 settembre 2016/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2013.7 (divorzio su richiesta comune con accordo completo, poi con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 6 settembre 2010 da

AO 1 (già patrocinato dall'avv. AO 1)

e

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 2 ottobre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 21 settembre 2015;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1964) e AP 1 (1971), entrambi divorziati, si sono sposati a __________ il 5 aprile 2005. A quel momento essi avevano già due figli, T__________, nato il 30 ottobre 2002, e M__________, nato l'11 settembre 2004. I coniugi vivono separati dall'ottobre del 2008, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi con i figli a __________. Di formazione laboratorista chimico e operatore sociale, il marito è disoccupato dal settembre 2007, salvo un impiego a tempo parziale svolto dal settembre del 2008 al dicembre del 2009. La moglie lavora come cuoca. Su richiesta della moglie, con sentenza del 24 giugno 2009 il giudice unico del Berzirksgericht __________ ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AO 1 a versare dal 1° aprile 2009 un contributo di mantenimento di fr. 600.– mensili per ogni figlio.

B. Il 6 settembre 2010 AO 1 e AP 1 hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia un'istanza comune di divorzio corredata di un accordo completo del 30 maggio 2010. Tale accordo prevedeva – in sintesi – l'affidamento dei figli alla madre con esercizio in comune dell'autorità parentale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo per il padre di versare contributi alimentari di fr. 600.– mensili per ciascun figlio e il riparto a metà dei rispettivi averi di previdenza professionale accumulati dai coniugi durante il matrimonio fino al 31 marzo 2010, ambedue dichiarando di avere già liquidato il regime dei beni e i rispettivi rapporti di dare e avere. Il Pretore ha sentito i coniugi all'udienza del 26 ottobre 2010, durante la quale AO 1 ha chiesto diritti di visita più estesi e meno frequenti di quanto pattuito, i figli risiedendo nella Svizzera tedesca. Il Pretore ha invitato perciò i coniugi a disciplinare meglio le relazioni tra padre e figli. Il 13 dicembre 2010 i coniugi hanno prodotto un accordo integrativo che specificava la cadenza delle visite finché il marito fosse rimasto disoccupato e che prevedeva, fra l'altro, un punto d'incontro alla stazione ferroviaria di . Accertato che nessuna delle due convenzioni era omologabile e che AO 1 rifiutava di incontrare la moglie al “” di __________, incaricato di sentire i figli ai fini del diritto di visita, il Pretore ha chiamato il 21 febbraio 2011 lo psichiatra dott. __________ ad ascoltare genitori e figli, come pure a proporre una sua regolamentazione.

C. Il 13 ottobre 2011 AO 1 ha comunicato al Pretore di avere esaurito le indennità di disoccupazione e di riscuotere dal 1° ottobre 2011 prestazioni assistenziali, ciò che lo vedeva “costretto a chiedere la revisione della convenzione di divorzio da lui sottoscritta”. Con ordinanza del 29 novembre 2011 il Pretore ha trasmesso ai coniugi il rapporto del dott. __________ e ha dichiarato chiusa l'istruttoria, convocando le parti il 27 febbraio 2012 al dibattimento finale del 27 marzo successivo. Il 12 marzo 2012 AO 1 ha dichiarato di rinunciare al dibattimento finale e, senza formulare richieste precise, ha comunicato al Pretore di rifiutare qualsiasi riparto delle prestazioni d'uscita acqui­site dai coniugi durante il matrimonio presso i rispettivi istituti di previdenza professionale. AP 1 si è limitata a trasmettere al Pretore il 15 marzo 2012 un messaggio di posta elettronica in cui lamentava la mancata collaborazione del marito nello svolgimento dei diritti di visita.

D. Statuendo con sentenza del 25 aprile 2012, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha omologato la convenzione del 30 maggio 2010, come pure quella integrativa del 13 dicembre successivo, attribuendo nondimeno l'autorità parentale esclusiva alla madre e modificando il diritto di visita paterno (da esercitare per almeno i primi sei mesi sotto la sorveglianza della Jugend- und Familienberatung di __________ secondo le modalità e l'estensione stabilite dalla medesima autorità) e sopprimendo i contributi di mantenimento per i figli dal 1° ottobre 2011 fino “a ritorno a miglior fortuna” del padre. Adita con appello della moglie e con successivo appello incidentale del marito, con sentenza del 22 maggio 2013 questa Camera ha annullato tale sentenza e rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (inc. 11.2012.55).

E. Riassunto il procedimento, il Pretore ha convocato i coniugi a un'udienza del 19 novembre 2013, in occasione della quale entrambi hanno confermato la convenzione del 30 maggio 2010 limitatamente al principio del divorzio, all'affidamento dei figli alla madre, alla rinuncia a contributi fra coniugi, come pure alla liquidazione del regime dei beni e dei rapporti di dare avere (riservata la restituzione di alcuni oggetti), convenendo altresì una nuova disciplina del diritto di visita paterno (da esercitare, con adeguato preavviso alla madre, almeno un fine settimana ogni mese e tre settimane in estate, una settimana a Natale, una a Carnevale o a Pasqua e una ogni due anni per le vacanze di Ognissanti, restando litigiose nondimeno le modalità di viaggio e di consegna dei figli) e la rinuncia alla suddivisione degli averi di previdenza professionale. Inoltre essi hanno demandato al giudice la facoltà di decidere al proposito. Il 21 novembre 2013 il Pretore ha quindi fissato alle parti un termine di 10 giorni per produrre un allegato contenente le rispettive motivazioni e conclusioni sui punti contestati e le relative richieste di prova.

F. Nel suo allegato del 25 novembre 2013 AO 1 ha postulato l'esercizio in comune dell'autorità parentale, ha chiesto che per il diritto di visita i figli siano accompagnati e gli siano consegnati alla stazione di __________ e ha rifiutato qualsiasi contributo di mantenimento a T__________ e M__________, sollecitando il gratuito patrocinio. Nel proprio memoriale, del 2 dicembre 2013, AP 1 ha chiesto l'autorità parentale esclusiva, ha proposto di accompagnare i figli fino a __________, __________ o __________ e di far viaggiare i ragazzi da soli in treno fino a __________ o a __________, offrendo di coprire la metà della spesa, e ha preteso contributi di mantenimento scalari per i figli in base alle varie fasce d'età. All'udien­za del 21 gennaio 2014 le parti hanno confermato le rispettive posizioni e hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 16 aprile 2014 ed è stata chiusa il 30 marzo 2015 con la citazione al dibattimento finale del 21 aprile 2015.

G. Il 15 aprile 2015 AO 1 ha comunicato al Pretore di rinunciare al dibattimento finale, limitandosi a confermare le sue precedenti prese di posizione e in particolare la richiesta di essere esonerato da ogni obbligo di mantenimento nei confronti dei figli “fino a ritorno a miglior fortuna”. Il 16 aprile 2015 AP 1 ha proposto di riaprire l'istruttoria, notificando nuove prove, e ha dichiarato anch'essa di rinunciare al dibattimento finale, salvo sollecitare una proroga per introdurre il memoriale conclusivo. Il 20 aprile 2015 il Pretore ha respinto la richiesta di nuove prove, ha annullato la citazione al dibattimento finale e ha prorogato fino al 13 maggio 2015 il termine per l'inoltro degli allegati conclusivi. Nel suo memoriale dell'8 maggio 2015 AP 1 ha ribadito le proprie domande, tranne instare perché i contributi di mantenimento in favore dei figli fossero fissati già dal 12 luglio 2012 – a titolo cautelare – in importi indicizzati variabili secondo la fascia di età da fr. 735.– a fr. 1020.– mensili per T__________ e da fr. 805.– a fr. 1115.– mensili per M__________, assegni familiari non compresi, postulando a sua volta il gratuito patrocinio. Il 13 maggio 2015 essa ha rettificato i contributi chiesti a titolo cautelare dal 18 novembre 2013 al 30 settembre 2014 in fr. 1480.– mensili per T__________ e in fr. 1160.– mensili per M__________.

H. Nel frattempo, con decreto cautelare del 24 settembre 2014 il Pretore ha ordinato alla __________ di bloccare fr. 4000.– su un conto intestato a AO 1 in garanzia dei contributi alimentari per i figli (inc. CA.2014.23/24). L'11 febbraio 2015 egli ha poi stralciato dai ruoli per desistenza un'istanza cautelare inoltrata da AO 1 il 23 luglio 2014 volta a ottenere l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita materno), la soppressione dei contributi in loro favore e il versamento, a discrezione del giudice, di contributi alimentari per i ragazzi da parte della madre (inc. CA.2014.19). In esito a un'istanza cautelare presentata da AP 1 il 17 luglio 2012, con decreto dell'8 luglio 2015 il Pretore ha poi obbligato AO 1 a versare contributi di mantenimento provvisionali per ogni figlio di fr. 300.– ciascuno nel novembre del 2013 e di fr. 600.– mensili ciascuno dal 1° dicembre 2013 al 30 settembre 2014, esentandolo da contributi dal luglio del 2012 fino al 17 novembre 2013 e dal 1° ottobre 2014 in poi (inc. CA.2012.14). Tale decreto cautelare non è stato impugnato.

I. Statuendo nel merito, con sentenza del 21 settembre 2015 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha omologato la convenzione del 30 maggio 2010 con varie modifiche. In particolare egli ha lasciato l'autorità parentale congiunta, ha affidato la custodia parentale alla madre, ha confermato l'estensione del diritto di visita concordata dai genitori, ha stabilito che i figli fossero consegnati al padre ad __________ o a __________ (con obbligo per un genitore, e in caso di conflitto a turno, di accompagnare i figli in treno o in automobile dalla stazione di __________ a quella di __________), ha obbligato AO 1 a versare contributi alimentari per i figli di fr. 600.– mensili ciascuno dal 7 settembre 2010 al 7 settembre 2011 e dal 1° dicembre 2013 al 30 settembre 2014, esonerandolo da ogni versamento dal 7 settembre 2011 al 17 novembre 2013 e dal 1° ot­tobre 2014 in poi “fino a ritorno a miglior fortuna”, non senza accertare la rinuncia dei coniugi al riparto degli averi previdenziali. Le spese processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 2800.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

L. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 ottobre 2015 per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedersi attribuire l'autorità esclusiva sui figli, di fissare il contributo di mantenimento per T__________ in fr. 950.– mensili fino al 30 ottobre 2020, in fr. 745.– mensili fino all'11 settembre 2022 e in fr. 915.– mensili fino alla conclusione della formazione scolastica o professionale, rispettivamente quello per M__________ in fr. 875.– mensili fino al 30 ottobre 2020, in fr. 1080.– mensili fino all'11 settembre 2022 e in fr. 915.– mensili fino alla conclusione della formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi. Con decreto del 20 ottobre 2015 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Chiamato a esprimersi sull'appello, il 13 ottobre 2015 AO 1 non ha formulato precise richieste di giudizio, salvo comunicare alla Camera il 16 maggio 2016 che la moglie aveva ripreso un'attività lucrativa a tempo pieno “verosimilmente da tre o quattro mesi” presso un nuovo datore di lavoro. Invitato a chiarire se intendesse far assumere nuove prove in appello, egli non ha reagito. Il 28 luglio 2016 AP 1 ha confermato alla Camera di avere trovato un'occupazione a tempo pieno, allegando i certificati di salario di maggio e giugno del 2016.

Considerando

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica la procedura in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 1° gen­naio 2011 sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove siano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche l'autorità parentale, questione senza valore litigioso. Riguardo alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore di AP 1 il 22 set­tembre 2015 (timbro postale sulla busta d'intimazione). Introdotto il 2 ottobre 2015, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. All'appello AP 1 acclude, oltre alla sentenza impugnata, copia del decreto cautelare 8 luglio 2015 emanato dal Pretore nell'inc. CA.2012.14, copia del decreto di stralcio 15 febbraio 2012 nell'inc. CA.2011.15, copia della decisione 24 giugno 2009 del giudice unico del Berzirksgericht __________, copia di una decisione 21 agosto 2015 del Comune di __________ circa l'anticipo di contributi alimentari per i figli e un conteggio del suo stipendio del marzo 2015. Essa chiede altresì il richiamo del fascicolo

relativo alla causa di divorzio e dei procedimenti cautelari inc. CA.2012.14, CA.2014.19, CA.2014.23 e CA.2011.15, così come del precedente inserto di questa Camera (inc. 11.2012.55).

Ora, i procedimenti svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC). Quanto risulta dal precedente incarto di appello è dunque conosciuto dalla Camera. Le lettere del 24 e del 27 agosto 2012 con i messaggi di posta elettronica figurano già agli atti (doc. I richiamato nell'inc. DM.2013.7), di modo che la loro produzione è superflua. Circa i procedimenti cautelari, i relativi fascicoli sono stati regolarmente trasmessi a questa Camera. La citata decisione del Comune di __________ è a sua volta ammissibile, poiché successiva alla chiusura dell'istruttoria (art. 317 cpv. 1 CPC). Il menzionato certificato di salario è di qualche giorno antecedente la chiusura del­l'istrut­toria, ma va acquisito agli atti in virtù del principio inquisitorio che vige in materia di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC) e per la sua rilevanza ai fini della decisione sul gratuito patrocino in appello. La documentazione nuova presentata il 28 luglio 2016 da AP 1 è anch'essa ricevibile in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC.

  1. Litigiosi rimangono, in questa sede, l'autorità parentale sui figli e i contributi di mantenimento in loro favore. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).

  2. Il Pretore non ha attribuito l'autorità parentale esclusiva a AP 1 sia perché non risultavano indizi circa un'eventuale inidoneità del padre a esercitarla sia perché il rapporto conflittuale fra genitori, per altro in via di miglioramento, non giustificava una simile misura. L'appellante sostiene che il marito l'ha ingiuriata e assume un atteggiamento di totale chiusura quando si tratta di discutere questioni inerenti ai figli, lamentando che il primo giudice abbia rifiutato l'assunzione di prove al riguardo. Ricorda che lo stesso AO 1 ha riconosciuto di non saper comunicare con lei e che tale ammissione, così come altre esternazioni incresciose, sono successive ai propositi di miglioramento evocati dal Pretore. L'appellante fa valere altresì che AO 1 neppure dimostra particolare interesse per i figli, poiché non li incontra con regolarità e non trascorre con loro nemmeno un fine settimana a __________, anche il dott. __________ esprimendo preoccupazione per l'incapacità paterna di tollerare ed elaborare la separazione. A suo parere, in simili circostanze un esercizio in comune dell'autorità parentale appare controproducente.

a) Come ha ricordato il Pretore, il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sull'autorità parentale, del 21 giugno 2013 (RU 2014 pag. 357 segg.). Finché minorenni, i figli rimangono ora soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della ma­dre (art. 296 cpv. 2 CC). Il giudice attribuisce l'autorità parentale esclusiva a uno dei genitori, in una procedura a tutela del­l'unione coniugale o in una causa di divorzio, solo se ciò “è necessario per tutelare il bene del figlio” (art. 298 cpv. 1 CC cui rinvia l'art. 133 cpv. 1 nCC). L'auto­rità parentale congiunta è quindi diventata la regola e l'autorità parentale esclusiva l'eccezione. La novella legislativa è applicabile anche alle cause di divorzio avviate prima della sua entrata in vigore e che sono tuttora pendenti (art. 7b cpv. 1 e 12 cpv. 1 tit. fin. CC; I CCA, sentenze inc. 11.2014.7 del 20 maggio 2016, consid. 12c con rinvio e inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 4b con rinvio).

b) Ciò posto, secondo la legge nuova è data un'eccezione al principio dell'autorità parentale congiunta quando i genitori vivono in una situazione di grave conflitto permanente o sia-no incapaci di comunicare per quanto riguarda le questioni legate ai figli. Un conflitto permanente in merito all'esercizio del diritto di visita e delle ferie non è un motivo per escludere l'autorità parentale congiunta quando i genitori sono concordi sulle decisioni fondamentali da prendere e sono pertanto in grado di esercitare l'autorità parentale congiunta nell'interesse dei ragazzi. L'autorità parentale congiunta non può essere esercitata invece qualora sussista un conflitto cronico viepiù consolidato che coinvolge i figli e non sia dato a divedere alcun denominatore comune tra genitori per quanto riguarda l'educazione dei ragazzi (sentenza del Tribunale federale 5A_412/2015 del 26 novembre 2015, in: FamPra.ch 2016 pag. 498). L'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva, in altri termini, si giustifica solo quando l'autorità parentale congiunta lede o minaccia di ledere il bene del figlio (cfr. DTF 142 III 5 in fondo, 63 consid. 3, 199 consid. 3.5, 141 III 478 consid. 4.6). L'onere della prova è a carico del genitore che si oppone all'autorità parentale congiunta (I CCA, sentenze inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 4c).

c) Nel caso specifico si evince dai messaggi di posta elettronica intercorsi fra i coniugi che ancora all'inizio del 2012, più di tre anni dopo il trasferimento dei figli nella Svizzera tedesca, il padre esprimeva rammarico per la lontananza, muovendo rimproveri alla moglie con toni anche forti e talvolta offensivi (doc. I richiamato). L'appellante medesima ha riconosciuto tuttavia come simili episodi non si siano più ripetuti di recente (interrogatorio formale dell'11 dicembre 2012, pag. 3 nell'inc. CA.2012.14 richiamato). Certo, AO 1 ha ammesso di non riuscire “a comunicare” con l'appellante (interrogatorio formale, verbale del 4 settembre 2014, pag. 6 nel­l'inc. DM.2013.7) e una sua lettera del 23 ottobre 2015 a questa Camera lascia ancora trasparire frustrazione per la lontananza dei ragazzi, acuita dalla prolungata situazione di difficoltà finanziarie. Con l'appellante si conviene inoltre che l'atteggiamento recriminatorio di lui non potrà cambiare in breve tempo e che i fatti evocati confermano le preoccupazioni del dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta incaricato dal Pretore di ascoltare i figli e di proporre modalità per l'esercizio del diritto di visita (rapporto del 5 agosto 2011, pag. 7 in basso nell'inc. OA. 2010.14 richiamato).

Ciò non toglie che, a parte manifestazioni in cui paiono trovare sfogo le delusioni (anche comprensibili) dell'interessato, espressioni che non risultano ad ogni modo essere state proferite in presenza dei figli, le difficoltà relazionali fra i genitori non constano avere impedito l'organizzazione di vacanze estive anche per lunghi periodi dal padre (verbale citato, pag. 5 in basso). Né l'appellante ha indicato, concretamente, un solo caso in cui l'esercizio in comune del­l'autorità parentale, pur in anni caratterizzati da una combattuta procedura giudiziaria, abbia peggiorato il conflitto e nuociuto al bene dei ragazzi. Non risulta del resto – né l'interessata pretende – che AO 1 abbia intralciato l'esercizio dell'autorità parentale, segnatamente in relazione all'educazione dei figli, alla loro rappresentanza o all'amministrazione dei loro beni (DTF 136 III 356, consid. 3.1). Egli si è opposto al trasferimento nella Svizzera tedesca e ha chiesto che i ragazzi gli fossero riaffidati nel Ticino, ma la mera esistenza di una lite sul luogo di residenza del figlio ancora non giustifica l'attribuzione dell'autorità parentale a un solo genitore. Per derogare al principio dell'autorità parentale congiunta occorre spiegare in che misura l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva sia necessaria per il bene del minorenne (DTF 142 III 7 consid. 3.5).

d) Né si può dire, come asserisce l'appellante, che il padre si disinteressi dei figli al punto da rendere privo di significato l'esercizio in comune dell'autorità parentale. È vero che AO 1 ha dichiarato di non esercitare il diritto di visita durante i fine settimana, ma solo in estate, per evitare ai ragazzi “un viaggio così lungo per due soli giorni”, e ha ammesso di non volere incontrare i figli a __________, fuori di un ambiente familiare, “in un bar o altro luogo pubblico” (interrogatorio formale del 4 settembre 2014: verbali, pag. 5 in fondo nell'inc. DM.2013.7). Nondimeno egli ha dichiarato di sentire i figli per telefono e di scambiare giornalmente con loro messaggi per cellulare (verbali, pag. 6). Davanti al Pretore l'interessata non ha contestato la veridicità di simili affermazioni (memoriale conclusivo, pag. 7). Inoltre risulta che i ragazzi soggiornano dal padre durante le vacanze scolastiche anche per lunghi periodi (interrogatorio formale di AO 1, del 16 gennaio 2013: verbali, pag. 6, e di AP 1, dell'11 dicembre 2012: verbali, pag. 2, nell'inc. CA.2012.14 richiamato). Né va trascurato che l'esercizio del diritto di visita a __________ è reso difficile non solo dalla lontananza, ma anche dalla precaria situazione economica del genitore. Non si può pertanto concludere che tra quest'ultimo e i figli non vi sia alcuna relazione personale.

e) Tutto ponderato, in definitiva non si scorgono indizi suscettibili di fondare il rimprovero secondo cui nel caso precipuo AO 1 non sarebbe in grado per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi di esercitare debita­men­te l'autorità parentale. E alla sola luce del conflitto tra genitori l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva alla madre non si giustifica né tanto meno appare idonea a ridurre gli effetti del conflitto sui figli. Nelle circostanze descritte non si ravvisano dunque i presupposti per derogare alla regola dell'autorità parentale congiunta. Su questo punto la decisione del Pretore resiste alla critica.

  1. In merito ai contributi di mantenimento per i figli, il Pretore ha accertato che, salvo due periodi di qualche mese, AO 1 è senza impiego dal 2007 e che, esaurite le indennità di disoccupazione, dal 7 settembre 2011 egli è a carico della pubblica assistenza. Il primo giudice ha escluso però che tale situazione gli fosse imputabile, l'interessato avendo messo in atto tutti gli sforzi ragionevolmente esigibili per ritrovare un posto di lavoro, come confermava la documentazione dell'Ufficio del sostegno sociale. A mente sua, quindi, il soggetto è difficilmente collocabile, vista anche l'età e lo stato di salute. Per il Pretore, poi, nulla induce a supporre che quegli abbia rinunciato a opportunità lucrative per evitare di pagare contributi di mantenimento, mettendo a repentaglio il bene dei figli, tanto meno se si pensa che come membro dell'associazione “__________” egli è conscio dell'importanza del ruolo paterno e ha più volte affermato l'importanza di mantenere la propria dignità di padre. Rammentato che le prestazioni assistenziali sono erogate unicamente a persone nel bisogno, il Pretore ha concluso che l'interessato non è in grado di versare alcunché a titolo di mantenimento. Egli ha nondimeno confermato i contributi alimentari di fr. 600.– mensili per ogni figlio durante il periodo di disoccupazione (fino al 7 novembre 2011) e per il lasso di tempo in cui AO 1 ha esercitato un'attività lucrativa (dal novembre del 2013 al settembre del 2014), in conformità a quanto stabilito nel decreto cautelare del­l'8 luglio 2015.

  2. L'appellante sostiene che il Pretore non poteva modificare retroattivamente i contributi provvisionali, fra il 7 settembre 2011

e il 17 luglio 2012. Ricorda che i contributi alimentari di fr. 600.– mensili per figlio erano stati definiti come misura a protezione dell'unione coniugale il 24 giugno 2009 dal giudice unico del Berzirksgericht __________, che il marito aveva chiesto la modifica di tali contributi il 18 novembre 2011, ma aveva poi ritirato

l'istanza, e che per il lasso di tempo successivo al 17 luglio 2012 il Pretore ha già statuito in via cautelare con il decreto dell'8 luglio 2015. In simili circostanze il primo giudice non poteva modificare retroattivamente i contributi di mantenimento per i figli nella sentenza di divorzio.

a) V'è da domandarsi anzitutto se l'appellante abbia un interesse concreto e attuale a impugnare i contributi di mantenimento stabiliti dal Pretore per il periodo antecedente il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (dispositivo n. 2.2). Nel caso in cui l'appello fosse accolto, in effetti, i contributi provvisionali rimarrebbero disciplinati dal decreto cautelare del­l'8 luglio 2015 (inc. CA.2012.14), il quale prevede dopo il 17 luglio 2012 un assetto identico a quello previsto nella sentenza di merito (contributi alimentari di fr. 300.– per figlio nel novembre del 2013 e di fr. 600.– mensili dal 1° dicembre 2013 al 30 settembre 2014, salvo dal luglio del 2012 fino al 17 novembre 2013 e dal 1° ottobre 2014 in poi). Se non che, con la sentenza di divorzio il Pretore ha esonerato AO 1 da ogni contributo anche dal­­l'8 settembre 2011 al 16 luglio 2012, modificando i contributi di fr. 600.– mensili per figlio fissati il 24 giugno 2009 dal giudice a protezione dell'unione coniugale. L'appellante ha quin­di un interesse degno di protezione a ricorrere (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), giacché potrebbe essere tenuta a restituire i contributi versati per quel periodo da AO 1 o dal Comune di __________, che li ha anticipati (doc. E di appello).

b) Di regola un contributo alimentare fissato in una sentenza di divorzio comincia a decorrere solo con il passaggio in giudicato dell'intera decisione o – in casi particolari – dal passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”: DTF 128 III 122 consid. 3b/bb), quand'anche altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano impu­gnati. Inoltre il giudice del divorzio può disporre a titolo eccezionale il versamento di contributi alimentari a partire da una data precedente, ad esempio dall'avvio della causa di divorzio (RtiD I-2015 pag. 873 consid. 5; I CCA, sentenza inc. 11.2013.31 dell'11 giugno 2015, consid. 13 con rinvio). Tuttavia, se il debitore è già stato condannato a erogare contributi di mantenimento in una decisione a tutela del­l'unione coniugale o in un decreto cautelare, il giudice del divorzio non può fissare la decorrenza dei contributi prima del passaggio in giudicato della pronuncia del divorzio, nemmeno ove si tratti di contributi per i figli (DTF 142 III 195 consid. 5.3).

c) Nella fattispecie i contributi di mantenimento per i figli continuavano a essere regolati, anche dopo l'avvio della causa di divorzio il 6 settembre 2010, dalla sentenza 24 giugno 2009 emanata dal giudice di __________ a tutela dell'unione coniugale (art. 276 cpv. 2 CPC; RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c; ora DTF 138 III 646, 137 III 616 consid. 3.2.2). Sono poi stati modificati dal Pretore, dal 17 luglio 2012, con il decreto cautelare dell'8 luglio 2015 (inc. CA.2012.14). Nelle condizioni illustrate il giudice del divorzio non poteva cambiare simile assetto retroattivamente con la sentenza di merito. Poteva anticipare la decorrenza dei contributi alimentari solo se non vi fosse alcuna regolamentazione anteriore. Nella fattispecie v'erano finanche due discipline previe: quella del giudice a protezione del­l'unione coniugale, del 24 giugno 2009, e quella cautelare, dell'8 luglio 2015. Il giudice del divorzio non poteva dunque modificarle. Su questo punto l'appello merita accoglimento.

  1. Per quel che riguarda i contributi alimentari dopo il divorzio, l'appellante contesta che il marito abbia dato prova di tutti gli sforzi ragionevolmente esigibili da lui per trovare un'attività lucrativa. Essa si duole che il Pretore non abbia verificato per quali professioni AO 1 avesse cercato un impiego, né ha consi­derato l'ostinazione con cui quegli insiste nel proporsi unicamente come educatore né, tanto meno, il fatto che costui spedisca le candidature solo per posta elettronica né che abbia inviato appena 20 candidature in 14 mesi. A suo dire, il marito dedica il proprio tempo a scrivere gratuitamente articoli e libri, a organizzare l'attività e il sito Internet dell'associazione “__________”, dispensando consulenze gratuite. L'appellante fa valere inoltre che, pur disponendo di una formazione di laboratorista chimico e di educatore, pur conoscendo le lingue nazionali e l'inglese e pur avendo conoscenze contabili e informatiche, AO 1 non ha intrapreso ricerche in altri ambiti ed è anche stato sanzionato perché si è rifiutato di seguire un corso organizzato dal­l'Ufficio del sostegno sociale e del­l'inserimento.

L'appellante ricorda che nella procedura cautelare il marito aveva ammesso di non voler più pagare i contributi per i figli, sicché ora non è in buona fede. Per di più, egli gode di buona salute, la celiachia di cui è affetto non ostacolandolo dal profilo lavorativo, mentre il mercato dell'impiego non è proibitivo in tutti i comparti. Sottolinea che quando ha perduto il posto di lavoro il marito aveva solo 43 anni e a quel momento un reinserimento professionale in un nuovo campo sarebbe stato senz'altro possibile. Ciò gli avrebbe permesso di disporre ora degli anni d'esperienza necessari per conseguire un reddito di almeno fr. 4500.– mensili netti lavorando nel settore del personale domestico, nel ramo farmaceutico quale laboratorista tramite agenzie di collocamento, nell'edilizia, nella logistica, nell'agricoltura o nella gastronomia, fermo restando che egli è tenuto a reperire un impiego anche in settori per i quali non è specificamente formato.

a) La questione è di sapere, ciò posto, se in concreto AO 1, attualmente privo di entrate e a carico della pubblica assistenza, dando prova di zelo avrebbe avuto ragionevoli possibilità di guadagno e quanto egli avrebbe potuto conseguire. Un reddito ipotetico, per vero, non va determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, non avendo carattere di penalità. Il giudice deve decidere anzitutto se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conse­guibile, tenendo cal­colo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mer­cato del lavoro in genere (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.29 del 29 aprile 2016, consid. 7).

b) Relativamente al percorso professionale di AO 1 (sentenza impugnata, consid. 7), l'interessato ha lavorato inizialmente come laboratorista per una dozzina d'anni nel settore chimico e farmaceutico. Nel 1997 (otto anni prima del matrimonio con l'appellante) egli ha iniziato una nuova formazione professionale, prima con alcuni stages, poi frequentando la __________ a tempo pieno fino al 2001, quando ha ottenuto il diploma di operatore sociale. In seguito egli ha lavorato al 70–80% in tale funzione fino al 2004 per un istituto minorile a __________. Al momento del matrimonio egli lavorava a __________ in una comunità per il recupero di persone affette da dipendenze, istituto che ha cessato l'attività nel 2006 lascian­dolo senza impiego. Dopo un breve periodo di disoccupazione, AO 1 ha cominciato a lavorare per lo __________ in alcuni servizi dell'Organizzazione __________. Trascorso un anno di prova, nel febbraio del 2007 il __________ ha disdetto il rapporto d'impiego, pur versandogli lo stipendio fino all'agosto successivo (interrogatorio formale del 16 gennaio 2013: verbali, pag. 1 a 3 nell'inc. CA.2012.14 richiamato).

È seguito un altro periodo di disoccupazione di un anno, in esito al quale, poco prima di separarsi dalla moglie, AO 1 ha trovato il 1° settembre 2008 un impiego a tempo parziale per la __________ a __________, la cui durata inizialmente prevista di sei mesi è stata prolungata fino al 31 dicembre 2009. Rimasto nuovamente senza attività, il 7 settembre 2011 egli ha esaurito le indennità di disoccupazione e da allora, tranne un periodo di dieci mesi dal 18 novembre 2013 al 30 settembre 2014 in cui ha lavorato per un centro professionale e sociale, egli percepisce unicamente prestazioni assistenziali (interrogatorio formale del 4 settembre 2014: verbali, pag. 4 nel­l'inc. DM.2013.7).

c) Quanto agli sforzi intrapresi per trovare lavoro, l'interessato ha precisato di essersi attivato subito dopo essere stato licenziato dal Cantone, nel febbraio del 2007, sostenendo di avere cercato un impiego assiduamente, di avere rispettato le esigenze poste dall'Ufficio regionale di collocamento e di avere adempiuto ogni richiesta seguendo stages e corsi

vari, senza mai essere rimproverato (interrogatorio formale del 16 gennaio 2013: verbali, pag. 4 nell'inc. CA.2012.14 richiamato). Agli atti figurano in effetti numerose ricerche d'im­piego esperite anche dopo la fine del termine quadro dell'assicurazione contro la disoccupazione: da 8 a 14 ricerche mensili dal gennaio del 2010 fino al novembre del 2012 (doc. IV richiamato dall'Ufficio regionale di collocamento nel­l'inc. CA.2012.14), almeno 8 ricerche dal dicembre del 2012 fino a metà novembre del 2013 (doc. V richiamato dall'Ufficio regionale di collocamento nell'inc. DM.2013.7) e 18 lettere di candidatura con 24 risposte dai datori di lavoro dalla fine di novembre 2013 fino al luglio del 2014 (doc. IV richiamato nell'inc. DM.2013.7). Nell'estate del 2013, poi, AO 1 ha svolto un'attività di pubblica utilità quale animatore in una casa per anziani ad __________ (interrogatorio formale del 4 settembre 2014: verbali, pag. 4 nel­l'inc. DM.2013.7; doc. IV richiamato nel­l'inc. DM.2013.7).

Nelle circostanze descritte non può dirsi pertanto che – come asserisce l'appellante – il convenuto si sia limitato a una ventina di candidature in 14 mesi, tanto meno ove si pensi che gli atti non sono più stati aggiornati dopo il settembre del 2014 (doc. IV richiamato). Anche la doglianza secondo cui egli si sarebbe proposto esclusivamente in forma elettronica non trova riscontro agli atti, dai quali risulta che egli ha inoltrato almeno 18 candidature per lettera (doc. IV richiamato nel­l'inc. DM.2013.7), né i formulari richiamati dall'Ufficio regionale di collocamento distinguono fra candidatura “scritta” ed “elettronica” (doc. IV richiamato nel­l'inc. DM.2013.7). Perplessità desta invero l'affermazione da lui proferita nella procedura cautelare (“Non intendo più pagare a chi mi ha sottratto i figli”: memoriale del 4 settembre 2014, pag. 4 nel­l'inc. CA.2014.19), ma alla luce di quanto si è illustrato ciò appare dovuto più alla frustrazione che alla volontà di sottrarsi ai doveri genitoriali. In sostanza si può convenire con il Pretore che l'interessato ha dimostrato di aver fatto il possibile per ritrovare un impiego a tempo indeterminato quale operatore sociale, ma di non essere riuscito a reinserirsi stabilmente in quel settore.

d) È vero che AO 1 ha cercato lavoro essenzialmente nel suo ambito professionale, salvo avere puntato qualche ricerca sul settore farmaceutico, su quello giornalistico-editoriale, su quello socio-sanitario (verbale del 16 gen­naio 2013, pag. 5 nell'inc. CA.2012.14; act. 91 nell'incarto richiamato dall'Ufficio del sostegno e del­l'inse­ri­mento, doc. V nell'inc. CA.2012.14), sul comparto immobiliare e fiduciario, come pure su un'attività di correttore di bozze (verbale del 4 settembre 2014, pag. 3 in fondo e pag. 5 a metà nel­l'inc. DM.2013.7). Non risulta che egli abbia svolto ricerche in ambiti meno qualificati, salvo candidarsi per un posto di magazziniere su indicazione di un conoscente (verbale del 16 gennaio 2013, loc. cit.), come custode per locali dell'esercito e usciere per un tribunale (ricerche d'impiego nel novembre 2013 nell'incarto richiamato all'Ufficio regionale di collocamento, doc. V nell'inc. DM.2013.7). Inoltre egli è stato sanzionato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per avere interrotto un corso, a suo dire in seguito a un'incomprensione con il consulente. Quanto all'eventualità di cercare un impiego in settori come la ristorazione, l'industria, le pulizie o il commercio, egli ha affermato di avere cercato “attività conformi alla [sua] for­mazione”, non ritenendosi “idoneo a fare tutte le professioni” e di non avere “nulla da offrire” in altri settori, tanto che neppure l'Ufficio regionale di collocamento gli ha imposto ricerche in quei comparti (interrogatorio formale del 4 settembre 2014: verbali, pag. 5 in fondo nell'inc. DM.2013.7).

Ora, il conseguimento di un reddito ipotetico può anche implicare un cambiamento d'attività, poiché l'esigenza di sostentare debitamente la famiglia prevale sulla libera scelta della professione (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 3b). Da un debitore alimentare con figli si può pretendere perciò un impegno che si sospinga oltre le esigenze poste da un ufficio di collocamento ai fini del­l'assicurazione contro la disoccupazione (I CCA, sentenza inc. 11.2007.88 del 31 luglio 2009, consid. 5b; DTF 137 III 121 consid. 3.1). Se non che, quando il __________ ha disdetto il rapporto di lavoro, nel febbraio del 2007, AO 1 aveva 42 anni e poteva ancora contare su un reinserimento nel proprio ramo di attività, tant'è che nel settembre del 2008 ha ritrovato un impiego, seppure a tempo determinato. E dopo di allora egli ha cercato di allargare le proprie ricerche – senza successo – alla farmaceutica e ad attività amministrative nel settore immobiliare e fidu­ciario. È vero che ha rinunciato a frequentare per la seconda volta un corso di riqualificazione professionale orientato alla contabilità e all'immobiliare, ma è altrettanto vero che dopo di allora egli ha ritrovato un'attività, sia pure a tempo determinato, nella sua professio­ne (novembre del 2013).

e) Si conviene che dopo l'ottobre del 2014 AO 1 non poteva più seriamente contare su un lavoro come quello cercato fino ad allora nel campo sociale e educativo (e in effetti non ne ha più trovati). A quel momento egli non poteva più ostinarsi a respingere l'idea di un'occupazione meno qualificata, ancorché ritenesse di non avere “nulla da offrire” in settori generici. Il problema è che per un uomo di 50 anni, anche se in buona salute, le opportunità d'impiego nel Cantone Ticino in lavori senza formazione specifica sono aleatorie, non solo per il tasso di disoccupazione relativamente alto, ma anche per la concorrenza dovuta al­l'ampia disponibilità di manodopera frontaliera, più giovane, flessibile e pronta ad addestrarsi. Imputare un reddito virtuale a AO 1 dopo i 50 anni per una professione nel­l'edilizia, nelle pulizie, nella logistica, nel­l'agricoltura o nella gastronomia (per esem­pio come aiuto cucina) sarebbe ormai un esercizio teorico, teso unicamente a far anticipare dal­l'ente pubblico contributi alimentari per i figli che sono in realtà prestazioni assistenziali (v. RtiD I-2004 pag. 599 n. 87c; I CCA, sentenza inc. 11.1995.3 del 12 giugno 1996, consid. 3 in fine con richiamo a Geiser, nota 2 in: AJP 1996 pag. 491). Sul guadagno potenziale del convenuto, in definitiva, l'appello si rivela privo di fondamento.

  1. Secondo l'art. 282 CPC la sentenza di divorzio che fissa contributi di mantenimento deve menzionare quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge sono stati presi in considerazione per il calcolo (art. 282 cpv. 1 CPC). Il principio si applica anche qualora il giudice del divorzio non fissi contributi di mantenimento (Fankhauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­ber­ger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 282). Nel caso specifico la decisione impugnata è manchevole sotto questo profilo. Occorre pertanto rimediare.

a) AO 1, al beneficio di prestazioni assistenziali, non ha redditi né sostanza (tassazione 2012; doc. II richiamato). Il suo fabbisogno minimo si compone del minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1200.– mensili), del costo dell'alloggio (fr. 1100.– mensili, spese accessorie incluse, un canone di fr. 1430.– mensili essendo eccessivo per una persona sola che vive ad __________), del premio della cassa malati (fr. 287.55 mensili) e, abitando egli in una località discosta, del costo dell'abbonamento ai mezzi pubblici fino a __________ (fr. 51.75 mensili). L'interessato risultando esente da imposte, il suo fabbisogno minimo va stabilito così in fr. 2640.– mensili arrotondati (allegati alla distinta dei redditi e dei fabbisogni nell'inc. DM.2013.7).

b) AP 1, professionalmente attiva a tempo pieno, guadagnava al momento del divorzio circa fr. 5390.– mensili netti, compresa la tredicesima, senza considerare gli assegni familiari cui essa ha diritto e che vanno dedotti dal fabbisogno in denaro dei figli (doc. F prodotto in appello). L'appellante non possiede sostanza (tassazione 2012: doc. II richiamato). Il suo fabbisogno minimo consiste nel minimo esistenziale del diritto esecutivo per persone sole con obblighi di mantenimento (fr. 1350.– mensili), nel costo dell'alloggio (fr. 790.– mensili, spese accessorie incluse, già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli), nel premio della cassa malati (fr. 428.65 mensili: allegati alla distinta dei redditi e dei fabbisogni nell'inc. DM.2013.7) e nei costi di trasferta per esigenze professionali (fr. 180.– mensili esposti per un abbonamento ai mezzi pubblici nella regione). I redditi dei coniugi non bastando per coprire il fabbisogno della famiglia, non possono invece esserle riconosciuti i premi delle assicurazioni facoltative (DTF 134 III 323) né le imposte (DTF 126 III 93 in alto; v. anche DTF 140 III 338 consid. 4.2 a 4.4). Il fabbisogno minimo risulta pertanto di complessivi fr. 2750.– mensili.

c) I fabbisogni in denaro dei figli valutati sulla scorta della tabella edizione 2016 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adeguato il costo dell'alloggio a quello effettivo e tolti gli assegni familiari, possono essere stimati in fr. 1960.– mensili per T__________ e in fr. 1805.– mensili per M__________, fabbisogni che rimangono parzialmente scoperti. Nel caso in cui la situazione economica del convenuto dovesse migliorare, di conseguenza, costui potrà essere tenuto al versa­mento di contributi alimentari in loro favore (art. 286 cpv. 2 CC). AO 1 va tenuto sin d'ora a comunicare a AP 1, entro trenta giorni, ogni modifica inerente ai suoi redditi o alla sua sostanza.

  1. Le spese dell'attuale decisione seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'annullamento della decisione con cui il Pretore ha modificato i contributi di mantenimento per i figli prima del divorzio, ma la decisione è di concreto interesse solo in relazione al periodo dall'8 settembre 2011 al 16 luglio 2012, durante il quale restano in vigore i contributi di fr. 600.– mensili per figlio stabiliti come misura a protezione dell'unione coniugale il 24 giugno 2009 dal giudice unico del Berzirksgericht __________ (sopra, consid. 6a). L'appellante soccombe invece sull'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale e sui contributi di mantenimento per i figli dopo il divorzio. Nel complesso si giustifica quindi che sopporti nove decimi delle spese. Il rimanente decimo andrebbe a carico di AO 1, ma egli nelle sue osservazioni del 23 ottobre 2015 non ha proposto di respingere l'appello. Non è il caso dunque di addebitargli costi, ma neppure di assegnargli ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In condizioni del genere tanto vale ridurre le spese processuali di conseguenza. L'emanazione del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente agli oneri processuali di primo grado (divisi a metà) e alle ripetibili (compensate), che può rimanere invariato, il Pretore avendo dovuto statuire in quella sede anche sul diritto di visita e omologare la convenzione sugli effetti del divorzio.

  2. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante davanti a questa Camera merita accoglimento. Con entrate di circa fr. 5125.– mensili netti, invero, AP 1 non riesce a finanziare il mantenimento proprio e dei figli. Né essa risulta possedere sostanza (sopra, consid. 8b). Il suo appello, poi, non poteva definirsi d'acchito sprovvisto di buon diritto (art. 117 lett. b CPC). Per quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, il legale ha prodotto il 19 novembre 2015 una nota

d'onorario di fr. 2446.20 e fr. 475.80 di spese, più l'IVA, con la distinta delle prestazioni svolte. Egli indica di avere impiegato due ore e mezzo per l'esame degli atti di appello, la corrispondenza e i colloqui con la cliente, come pure 11 ore per la stesura dell'appello (23 pagine). Si tratta di un dispendio orario sostanzialmente giustificato. Calcolata sulla base di una retribuzione di fr. 180.– l'ora (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%), l'indennità al patrocinatore d'ufficio ammonta perciò a fr. 2900.–.

  1. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'attribuzione dell'autorità parentale non dipende da questioni di valore litigioso e può formare oggetto di ricorso in materia civile sen­za riguardo al­l'art. 74 LTF. Per quanto attiene ai contributi alimentari, il loro valore litigioso raggiunge in ogni modo la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2.2 della sentenza impugnata è così riformato:

Le clausole n. 3 e 4 della convenzione sugli effetti del divorzio riguardanti i contributi di mantenimento per i figli non sono omologate. AO 1 non è tenuto a versare contributi di mantenimento per T__________ o per M__________ dopo il divorzio. Egli informerà tuttavia AP 1 di ogni modifica relativa ai suoi redditi e alla sua sostanza entro trenta giorni dal verificarsi del­l'evento.

Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali ridotte, di complessivi fr. 900.–, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  2. AP 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 2900.–.

  3. Notificazione a:

– avv.; –; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, consid. 10 con dispositivo n. 3).

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 286 CC
  • art. 296 CC
  • art. 298 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 151 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 282 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 405 CPC

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

nCC

  • art. 133 nCC

Gerichtsentscheide

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