Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2015.73
Entscheidungsdatum
04.07.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2015.73

Lugano, 4 luglio 2017/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2013.667 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 31 luglio 2013 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

AO 1,

giudicando sull'appello del 21 settembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 9 settembre 2015;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1961), celibe, e AP 1 (1965), divorziata, si sono sposati a __________ il 29 maggio 2002. Dal matrimonio sono nati A__________, il 7 marzo 2003, e O__________, il 18 febbraio 2005. La famiglia abitava a Z__________. Il marito lavora per le aziende industriali della Città () e la moglie gestiva un negozio-atelier di ceramiche artistiche, sempre a Z. I coniugi si sono separati nel maggio del 2012, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per sistemarsi in un appartamento a __________.

B. In esito a un'istanza a tutela dell'unione coniugale presentata il 13 settembre 2012 da AP 1, con sentenza del 10 maggio 2013 il Tribunale distrettuale di Z__________ ha accertato che i coniugi vivevano separati dal 1° mag­gio 2012, ha omologato un accordo che prevedeva l'affidamento dei figli alla madre, regolando il diritto di visita paterno, e ha condannato AO 1 a versare retroattivamente dal 1° maggio 2012 un contributo alimentare per la moglie di fr. 2085.– mensili fino al 31 agosto 2013 e di fr. 1990.– mensili dopo di allora, oltre a un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi. Tale sentenza è passata in giudicato.

C. Nel luglio del 2013 AP 1 si è trasferita con i figli ad As__________, da sua madre B__________, e il 31 luglio 2013 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere – già in via cautelare – la sospensione immediata della sentenza a protezione dell'unione coniugale in merito al diritto di visita paterno, da sostituire con un'altra disciplina. Invitato a formulare osservazioni scritte, il 26 agosto 2013 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. All'udienza del 16 settembre 2013, indetta per il contraddittorio, l'istante ha replicato, confermando la propria richiesta. AO 1 ha confermato in duplica la sua posizione, chiedendo in via subordinata che nel caso in cui la moglie non intendesse tornare a Z__________ i figli fossero affidati a lui e fossero soppressi i relativi contributi alimentari.

D. L'Autorità regionale di protezione 11 ha designato il 24 settembre 2013 un curatore educativo ai figli nella persona di __________ E__________ con il compito di mediare e consigliare genitori e figli per un corretto esercizio dei diritti di visita. In quello stesso mese di settem­bre AP 1 ha cominciato a frequentare un corso avanzato di ceramista (Master of Arts) al __________ di L__________. I figli sono rimasti ad As__________, dalla nonna materna, finché il 27 gennaio 2014 l'istante ha comunicato al Pretore aggiunto di avere portato anche i ragazzi con sé a L__________, dove costoro hanno iniziato la scuola dell'obbligo.

E. A una successiva udienza in Pretura dell'11 febbraio 2014 i coniugi si sono poi accordati nel senso che l'abitazione coniugale di Z__________, lasciata da moglie e figli nel luglio del 2013, fosse assegnata al marito. Inoltre essi hanno convenuto che, pendente causa, AO 1 potesse avere i figli con sé ogni tre settimane, compatibilmente con i costi di viaggio, fino al settembre del 2014, mentre dall'ottobre del 2014 i coniugi si sarebbero impegnati a concordare le visite autonomamente ogni 3 o 5 settimane, all'occorrenza tramite il curatore, e ad assumere i costi di trasferta in ragione di metà ciascuno.

F. L'istruttoria, durante la quale è stata esperita una perizia sui rapporti personali tra genitori e figli, è terminata il 15 luglio 2014 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 23 dicembre 2014 l'istante ha chiesto di confermare l'affidamento dei figli a sé e di prevedere l'esercizio del diritto di visita paterno “allorché i minori soggiornano in Ticino, secondo preventivi e puntuali accordi”. Nel suo allegato del 20 gennaio 2015 AO 1 si è rimesso al giudizio del Pretore aggiunto per un diritto di visita conforme al bene dei figli che gli permettesse di avere i ragazzi con lui il maggior tempo possibile.

G. Accertato che nel frattempo, il 30 aprile 2014, AP 1 aveva promosso azione di divorzio, il Pretore aggiunto ha acquisito agli atti il 2 aprile 2015 l'inserto di quella causa, tuttora pendente, e ha assegnato alle parti un termine fino al 10 giugno 2015 “per completare le rispettive conclusioni scritte”. Egli ha sollecitato altresì l'8 giugno 2015 un rapporto dal curatore educativo su quanto accaduto durante l'ultimo anno. Nel suo nuovo memoriale conclusivo del 10 giugno 2015 l'istante ha chiesto che le fosse assegnata non solo la custodia, ma anche l'autorità parentale sui figli, essendo imminente il suo rientro definitivo ad As__________ insieme con loro. AO 1 non ha reagito. AP 1 è effettivamente tornata da L__________ con i figli nel giugno del 2015.

H. Con sentenza del 9 settembre 2015 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza a protezione dell'unione coniugale, nel senso che ha disposto un diritto di visita paterno da esercitare “liberamente, previo accordo tra le parti, all'occorrenza da trovare con l'aiuto del curatore educativo”. In caso di disaccordo egli ha precisato che il padre potesse avere i figli con sé:

– un fine settimana ogni tre, dal venerdì sera alla domenica sera;

– una settimana a Natale;

– una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale;

– una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti;

– tre settimane durante le ferie estive, di cui almeno due consecutive.

Il Pretore aggiunto ha stabilito inoltre quanto segue:

– In caso di disaccordo il padre e la madre effettueranno alternativamente la trasferta di andata e ritorno As__________–Z__________ e Z__________–As__________ e viceversa per permettere l'esercizio del diritto di visita, e ciò fino a quando i figli non saranno in grado di viaggiare da soli.

– I costi occasionati dalla trasferta dei figli saranno assunti dal genitore che è tenuto a effettuare la trasferta secondo la regolamentazione prevista in caso di disaccordo; il costo della trasferta per il genitore che deve effettuarla assieme ai figli resta a suo carico.

Infine il Pretore aggiunto ha dato atto che le parti avevano pattuito l'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito e ha confermato la curatela educativa in favore dei figli “da attuare secondo le modalità decise dall'Autorità regionale di protezione 11 il 24 settembre 2013”. Le spese processuali di complessivi fr. 8737.50 (di cui fr. 5500.– per la perizia) sono state poste per un quarto a carico del­l'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 5350.– per ripetibili ridotte.

I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21 settembre 2015 nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di riformare il giudizio impugnato nel modo seguente:

La decisione del Bezirksgericht Z__________ del 10 maggio 2013 è modificata per quanto riguarda il diritto di visita del padre con i figli A__________ e O__________, previa valutazione della fattispecie. Il diritto di visita sarà definito secondo le sue risultanze.

Il padre effettuerà insieme ai figli la trasferta di andata e ritorno As__________–Z__________ e Z__________–As__________.

I costi occasionati dalla trasferta saranno assunti dal padre; il costo della trasferta del padre resta a suo carico.

L'appellante postula altresì l'aumento dell'indennità per ripetibili a fr. 9028.35. AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello. Con decreto del 3 ottobre 2015 il presidente di questa Ca­mera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, contesa essendo la disciplina del diritto di visita paterno, la quale non ha carattere pecuniario, seppure possa toccare interessi patrimoniali. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dell'istante il 10 settembre 2015, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto domenica 20 settembre 2015, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 21 settembre 2015, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ammissibile.

  1. In appello AP 1 produce un elenco dei risultati (estratto da Internet il 18 settembre 2015) del “Triathlon di __________ 2015”, in cui figura anche il nome di AO 1, e un rapporto del curatore educativo dei figli, dell'8 febbraio 2016. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Il primo documento è successivo alla sentenza impugnata, onde la sua proponibilità. Il secondo fa già parte dell'incarto di divorzio DM.2014.34 richia­mato agli atti. La sua produzione è pertanto superflua.

  2. Il 14 novembre 2016 l'appellante ha comunicato a questa Camera che da oltre un anno AO 1 non vede più i figli e chiede che si “proceda all'istruttoria dove saranno sentiti i due ragazzi (…), la loro madre ed il curatore”. La richiesta è di per sé ricevibile (art. 316 cpv. 3 CPC), ma non se ne scorge l'utilità ai fini del giudizio. Oggetto dell'appello è sapere quale genitore debba accompagnare i figli nelle trasferte da As__________ a Z__________ e viceversa, rispettivamente chi di loro debba assumere i costi del viaggio. La disciplina delle relazioni personali tra padre e figli non è in discussione, né l'interessata pretende che il diritto di visita paterno debba essere sospeso o soppresso per il bene dei ragazzi. Conviene quindi procedere senza indugio all'esame del­l'appello.

  3. Nella fattispecie AP 1 ha intentato il 30 aprile 2014, prima ancora che il Pretore aggiunto pronunciasse la sentenza, un'azione di divorzio fondata sull'art. 114 CC. Ora, il giudice chiamato a emanare misure a tutela del­l'unione coniugale rimane competente per statuire sulle richieste a lui sottoposte quand'anche uno dei coniugi promuova una causa di divorzio, per lo meno finché il giudice del divorzio non decreti provvedimenti cautelari (DTF 138 III 649 in basso). In tal caso quei provvedimenti sostituiranno, dal momento in cui saranno adottati, le misure a tutela dell'unione coniugale. In concreto non risulta che nella causa di divorzio presentata da AP 1 siano stati chiesti provvedimenti cautelari in materia di relazioni personali tra padre e figli. Il Pretore aggiunto rimaneva competente, dunque, per statuire a protezione dell'unione coniugale sulle misure oggetto dell'istanza 31 luglio 2013.

  4. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto, ricapitolati i principi che informano il diritto di visita esercitato da un genitore non affidatario, ha ritenuto che in concreto la custodia parentale della madre andasse mantenuta anche dopo il trasferimento dei figli da Z__________ ad As__________, sia perché i ragazzi hanno sempre espres­so una chiara volontà in tal senso (ancora al momento di seguire la madre a L__________), sia perché AO 1 lavora a tempo pieno e non ha spiegato come potrebbe occuparsi personalmente dei figli, mentre l'istante non esercita più alcuna attività lucrativa e ha un'adeguata disponibilità di tempo. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il Pretore aggiunto ha lasciato ai genitori la facoltà di definirlo e in caso di disaccordo ha fissato una disciplina mini­ma, tenendo conto del fatto che la durata del viaggio da As__________ a Z__________ impone di evitare cadenze di trasferta troppo ravvicinate.

Per quanto riguarda le spese di viaggio, il primo giudice non ha trascurato che i relativi costi vanno per principio a carico del genitore cui spetta il diritto di visita, ma ha ricordato che qualora il genitore affidatario sposti il domicilio a notevole distanza può giustificarsi una suddivisione degli oneri a metà, se non l'intero addebito delle spese all'affidatario. Nella fattispecie – egli ha ricordato – l'istante ha trasferito il domicilio dei figli da Z__________ ad As__________ e non può sottrarsi a tale responsabilità. Ha stimato equo così che i genitori accompagnino i figli da As__________ a Z__________ (e viceversa) una volta ciascuno, assumendo a turno i costi di trasferta.

  1. L'appellante contesta anzitutto la disciplina del diritto di visita fissata dal Pretore aggiunto in caso di disaccordo fra i genitori, lamentando una regolamentazione inadeguata. Essa rimprovera al primo giudice di non avere considerato lo scarso interesse mostrato dal convenuto per le visite ai figli, di avere sorvolato sul rapporto più recente del curatore educativo, il quale ha accertato come i ragazzi non intendano più prestarsi al diritto di visita, e di avere sottovalutato il faticoso impegno del viaggio trisettimanale da As__________ a Z__________ e ritorno. Ora, in un appello non basta muovere critiche al primo giudice. Occorre anche precisare con chiarezza che cosa si intenda ottenere. Il principio inquisitorio illimitato applicabile in materia di filiazione non esonera una parte dal formulare conclusioni puntuali, la controparte dovendo capire che cosa esattamente si chiede alla giurisdizione di appello e come dovrebbe essere riformata la sentenza impugnata (al punto che in materia di contributi alimentari non si può prescindere da una quantificazione numerica: DTF 137 III 621 consid. 5 con riferimenti). Nel caso specifico non è dato a divedere come l'appellante vorrebbe vedere regolate le relazioni personali tra padre e figli. Il Pretore aggiunto ha elaborato una disciplina chiara al riguardo. L'appellante propone che il diritto di visita sia “definito secondo le sue risultanze”, ma ciò significa tutto e niente. Instare ­– forse – perché il diritto di visita sia lasciato alla buona volontà dei genitori sarebbe finanche contrario al diritto federale (art. 273 cpv. 3 CC). Ne segue che, privo di conclusioni determinate (ovvero concretamente eseguibili), su questo punto l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile e sfugge a ulteriore disamina.

  2. Relativamente al problema di sapere chi debba accompagnare i figli da As__________ a Z__________ e viceversa, è indubbio che – come ha rilevato il Pretore aggiunto – incombe per principio a chi eser­cita il diritto di visita andare a prendere e riportare il figlio, almeno finché questi non sia in grado di spostarsi da sé (sentenza impugnata, pag. 7 a metà con rinvio a Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 18 ad art. 273; Leuba in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 23 ad art. 273; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 506 n. 771). Il primo giudice ha ritenuto nondimeno, ispirandosi per analogia alla giurisprudenza sulle spese di viaggio, che nel caso in cui il genitore affidatario trasferisca unilateralmente il domicilio a notevole distanza, rendendo così più difficile il diritto di visita all'altro genitore, può giustificarsi un'equa collaborazione di lui (Leuba, op. cit., n. 27 ad art. 273 CC; Büchler/Wirz in: Schwenzer, FamKommentar Schei­dung, 2ª edizione, n. 25 ad art. 273 CC; Meier/Stettler, op. cit., pag. 507 n. 772). In funzione di ciò egli ha ritenuto giusto che l'istante conduca lei medesima i figli a Z__________ il venerdì sera e li riprenda la domenica sera, alternativamente con il marito, ogni tre settimane.

L'appellante fa valere di avere lasciato Z__________ perché sua madre e suo fratello abitano ad As__________, perché ad As__________ si trovano le sue “amicizie più care” e perché ad As__________ si trovano “la rete sociale e il tessuto di sostegno” di cui essa necessita. Il che potrà anche essere vero. Sta di fatto che, così facendo, essa ha reso unilateralmente più difficile l'esercizio del diritto di visita da parte del marito. Certo, dovendo portare i figli a Z__________ e dovendoli andare a riprendere una settimana su sei, essa sostiene di vedersi privare “del poco tempo libero di cui può godere” (me­moriale, pag. 8 a metà), poiché dovrebbe trascorrere l'intero venerdì pomeriggio e l'intera domenica pomeriggio in treno. A prescindere dal fatto però che quando soggiornava a L__________ essa affrontava ogni fine settimana trasferte ben più impegnative (lettere del 16 dicembre 2013 e del 27 gennaio 2014, agli atti; verbale dell'11 febbraio 2014, pag. 2), in concreto un onere analogo grava – e non per sua scelta – sul marito, il quale svolge un'attività lucrativa a orario pieno e non ha quindi maggior tempo a disposizione. Che poi AO 1 non eserciti regolarmente il diritto di visita è possibile, ma l'accompagnamento personale dei figli non deve trasformarsi in una penalità per i mancati incontri, mentre le due sentenze del Tribunale federale invocate dall'appel­lante (memoriale, pag. 9 in alto) sono estranee alla fattispecie, in nessuno di quei due casi il genitore affidatario avendo trasferito il domicilio dei figli a notevole distanza da quello del­l'altro.

Ne segue che, decidendo di alternare l'accompagnamento dei figli da As__________ a Z__________ (e ritorno) da parte dei genitori, una volta a turno ogni tre settimane, il Pretore aggiunto ha esercitato un corretto apprezzamento. Egli ha ritenuto che se – da un lato – il trasloco di moglie e figli ad As__________ poteva anche apparire sorretto da ragioni legittime, non appariva equo – d'altro lato – che il disagio dovuto alla distanza da percorrere gravasse sul solo AO 1, il quale è stato messo di fronte al fatto compiuto. A un esa­me di verosimiglianza tale valutazione non pregiudica il bene dei figli e richiede sacrifici sostanzialmente pari a entrambi i genitori, richiedendo loro lo stesso dispendio di tempo. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

  1. Per quel che attiene alle spese di viaggio, l'appellante fa notare che il marito “ha un lavoro fisso e un salario mensile di quasi fr. 10 000.–”, mentre lei “non lavora e può vivere solo in minima parte grazie agli alimenti trattenuti al marito e sopperisce a ciò grazie all'aiuto finanziario dei suoi famigliari e del nuovo compagno, che tuttavia non hanno obblighi di mantenimento nei suoi confronti”. Essa sottolinea inoltre che il convenuto aveva assicurato al curatore educativo di assumere il costo delle trasferte per l'esercizio del diritto di visita. Da quest'ultima asserzione va subito sgombrato il campo, giacché il rapporto 17 aprile 2015 del curatore educativo non attesta nulla del genere. Davanti al curatore AO 1 si era impegnato unicamente, quell'anno, a pagare le spese di viaggio per le vacanze pasquali dei figli (rapporto del 17 aprile 2015, pag. 1), che poi non ha pagato, e il costo delle trasferte per le vacanze estive, di cui si è effettivamente fatto carico (rapporto, loc. cit.). Nient'altro. Dal rapporto precedente, del 24 marzo 2014, risulta anzi che ‟nessuno dei coniugi [era] disposto ad assumere i costi del viaggioˮ (pag. 1). L'unico accordo sul pagamento delle spese di trasferta è stato raggiunto pendente causa, all'udienza dell'11 feb­braio 2014, quando le parti hanno accettato di finanziare tali spese in ragione di metà ciascuno (verbale del­l'11 febbraio 2014, pag. 3 in fondo). La situazione odierna essendo equiparabile a quella di allora (moglie e figli ad As__________, marito a Z__________), mal si comprende perché adesso tale intesa non dovrebbe più valere.

Comunque sia, fossero le circostanze mutate rispetto ad allora e si trovasse oggi l'appellante confrontata a oneri maggiori rispetto a quell'11 feb­braio 2014, sarebbe stato suo compito illustrare la propria situazione economica rispetto a quanto figurava nella sentenza del 10 maggio 2013 con cui il Tribunale distrettuale di Z__________ ha fissato i contributi alimentari per lei e i figli (pag. 11 segg.). Lamentare che il convenuto guadagni quasi fr. 10 000.– mensili mentre lei fatica a riscuotere i contributi di fr. 4390.– mensili complessivi per sé e i figli poco sussidia. Non si disconosce che, in linea di principio, le spese dovute all'esercizio di un diritto di visita gravano il genitore al beneficio del diritto (v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_565/2016 del 16 febbraio 2017, consid. 6.1 con rinvii). Se non che – come si è rammentato (consid. 7) – nel caso in cui il genitore affidatario trasferisca unilateralmente il domicilio a notevole distanza, rendendo così più difficile il diritto di visita all'altro genitore, può giustificarsi di addebitare equamente parte delle spese al­l'af­fidatario. Avesse inteso censurare di iniquità la decisione con cui il Pretore la obbliga ad assumere – in pratica – la metà delle spese di trasferta (riparto che rientrava nel legittimo margine di apprezzamento del primo giudice), l'appellante avrebbe dovuto rendere verosimile che ciò rende insufficiente il contributo alimentare per sé fissato a protezione dell'unione coniugale. Invano si cercherebbe una siffatta motivazione nell'appello, farraginoso e inutilmente prolisso, che in proposito è destinato alla reiezione.

  1. L'appellante sembra dolersi anche dei contributi alimentari per i figli stabiliti a suo tempo dal Tribunale distrettuale di Z__________ (fr. 1000.– mensili ciascuno, più gli assegni familiari), che a suo dire non coprono il fabbisogno in denaro dei minorenni. Al Pretore aggiunto tuttavia l'istante non ha chiesto alcuna modifica di tali prestazioni, sicché la critica si esaurisce in una recriminazione. L'appellante sembra rivendicare anche l'autorità parentale esclusiva sui figli, rimproverando al marito disinteresse e comportamenti irresponsabili verso i ragazzi. Nemmeno su tale questione tuttavia il Pretore ha statuito (“aspetto sul quale ha non ha […] ritenuto di doversi pronunciare”: sentenza impugnata, pag. 9 in alto), di modo che al riguardo l'appello cade una volta ancora nel vuoto.

  2. Da ultimo l'appellante chiede di aumentare da fr. 5350.– a fr. 9028.35 le ripetibili fissate in suo favore nella sentenza impugnata. Il Pretore aggiunto ha ritenuto l'istante vittoriosa per quel che si riferiva alla diversa regolamentazione del diritto di visita (“tematica centrale di questa causa”), mentre sull'attribuzione dell'alloggio coniugale le parti avevano raggiunto un accordo, onde l'addebito delle spese processuali per tre quarti al marito e per il resto alla moglie (sentenza impugnata, pag. 9). Quanto all'ammontare delle ripetibili, il Pretore aggiunto ha reputato legittima la nota d'onorario prodotta dalla patrocinatrice di AP 1, di fr. 14 771.15 complessivi, somma che ha ridotto a fr. 7385.50 per tenere conto del grado di soccombenza (un quarto). L'istante essendosi già vista riconoscere ripetibili, inoltre, per fr. 2050.– complessivi in esito a decisioni ema­nate in corso di procedura, il primo giudice ha determinato per finire l'indennità spettante a AP 1 in fr. 5350.– (arrotondati).

Nell'appello l'interessata non contesta la propria soccombenza di un quarto stabilita dal Pretore aggiunto, ma eccepisce che ciò le dà diritto in ogni modo a un'indennità per ripetibili di fr. 11 078.35, pari a tre quarti (e non solo a un mezzo) di fr. 14 771.15, dai quali dedurre l'importo di fr. 2050.–, per un totale di fr. 9028.35. L'argomentazione è errata. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, chi ottiene causa vinta nella proporzione di tre quarti ha diritto – in linea di principio – a un'indennità pari a un mezzo (e non a tre quarti) di quella che gli sarebbe spettata se fosse risultato vittorioso per intero (RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c con rimandi di dottrina). Anche in materia di ripetibili l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

  1. Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza del­l'ap­pellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non avendo formulato osservazioni al­l'ap­pello.

  2. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul pia­no federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla disciplina di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). In conformità all'art. 301 lett. b CPC un esemplare dell'attuale decisione è comunicato anche alla figlia A__________, che ha compiuto 14 anni il 7 marzo 2017.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante.

  2. Notificazione:

– avv.; –.

Comunicazione:

–;

– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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