Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2015.72
Entscheidungsdatum
07.04.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2015.72

Lugano, 7 aprile 2017/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2015.1745 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 aprile 2015 da

AO 1 (già patrocinata dall'avv.)

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 17 settembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 settembre 2015;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1968) e AO 1 (1965) si sono sposati a __________ il 4 settembre 1992. Dal matrimonio è nata C__________, il 10 aprile 1995. Meccanico di automobili, il marito è dipendente della __________ Sagl di __________, di cui è unico socio e gerente. La moglie è venditrice di formazione, ma durante la vita in comune non ha esercitato attività lucrativa, tranne svolgere un impiego di breve durata. Ha collaborato nondimeno nella ditta del marito con lavori di segretariato e di contabilità. I coniugi vivono separati dal febbraio del 2014, quando AP 1 si è trasferito a __________ in un immobile appartenente alla figlia sul quale beneficia di un diritto d'usufrutto. Moglie e figlia sono rimaste nell'abitazione coniugale di __________ (particella n. 116 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno).

B. Il 13 aprile 2015 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale, per ottenere una provvigione ad litem di fr. 5000.–, di essere autorizzata a vivere separata e di vedersi attribuire in uso l'abitazione coniugale. Essa ha chiesto inoltre di condannare il marito a versarle dal 1° settembre 2014 un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili per sé e uno di fr. 1200.– mensili per la figlia maggiorenne, come pure di metterle a disposizione un'automobile entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Infine essa ha postulato la scissione delle partite fiscali dei coniugi dalla data della separazione. Il 30 aprile 2015 ha instato dipoi perché il marito fosse tenuto a erogarle già in

via cautelare, dal 1° maggio 2015, un contributo alimentare di

fr. 5000.– mensili. Con decreto superprovvisionale del 4 maggio 2015 il Pretore ha respinto tale istanza e ha convocato le parti al contraddittorio del 27 maggio 2015 (inc. CA.2015.169).

C. All'udienza i coniugi hanno raggiunto un accordo parziale, nel senso che si sono intesi sul principio della vita separata, come pure sull'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale e di una Toyota __________ alla moglie, il marito impegnandosi a eseguire i lavori indispensabili per rendere il veicolo idoneo alla circolazione. Le parti hanno poi proceduto al dibattimento sui punti rimasti litigiosi. L'istante ha confermato le proprie domande, aumentando tuttavia il contributo preteso per sé a fr. 4600.– mensili e rinunciando a contributi per la figlia maggiorenne. Il convenuto ha offerto un contributo alimentare per la sola moglie di fr. 2420.– mensili, opponendosi al versamento di una provvigione ad litem. L'istante ha replicato e il marito ha duplicato, entrambi mantenendo il rispettivo punto di vista e notificando prove. In esito al contraddittorio i coniugi si sono accordati sul fatto che, “nelle more istruttorie”, il marito avrebbe versato alla moglie un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili. Il Pretore ha omologato l'accordo a verbale e ha dato avvio all'istruttoria.

D. Con ordinanza del 4 agosto 2015 il Pretore ha chiuso l'istruttoria e ha assegnato alle parti un termine per presentare conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 20 agosto 2015 l'istante ha chiesto una volta ancora di essere autorizzata a vivere separata, di attribuirle l'uso dell'alloggio coniugale, di condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili retroattivamente dal 1° maggio 2014, come pure a procurale un'automobile targata e idonea alla circolazione entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, e di ordinare la scissione delle partite fiscali dei coniugi. Essa ha postulato inoltre il beneficio del gratuito patrocinio e la condanna del convenuto – subordinatamente dello Stato – a rifonderle un'indennità per ripetibili o una provvigione ad litem “per il periodo di patrocinio con l'avvocato secondo la nota di onorario acclusa”. Il convenuto si è limitato il 17 agosto 2015 a confermare le proprie richieste di giudizio.

E. Statuendo con sentenza del 4 settembre 2015, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie (con mobili e suppellettili), ha assegnato alla medesima l'uso della citata Toyota __________ (obbligando il marito a eseguire tutti i lavori indispensabili per la messa in circolazione) e ha obbligato lo stesso AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3690.– mensili dal 1° settembre 2014. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 17 settembre 2015 a questa Camera per ottenere che, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, il contributo alimentare in favore della moglie sia ridotto a fr. 2420.– mensili. Il 28 settembre 2015 egli ha fatto seguire altra documentazione a sostegno della sua richiesta. Con decreto del 12 otto­bre 2015 il presidente di questa Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo limitatamente ai contributi alimentari dovuti da AP 1 dal settembre del 2014 fino al­l'emanazione della sentenza impugnata, respingendo l'istanza di effetto sospensivo per il lasso di tempo successivo. Nelle sue osservazioni del 22 ottobre 2015 AO 1 ha poi proposto di respingere l'appello. Il 14 e il 22 giugno 2016 l'appellante ha notificato ulteriori documenti, alla cui produzione si è opposta la moglie con osservazioni del 24 giugno e dell'11 luglio 2016.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri la differenza tra i contributi alimentari chiesti dall'istante (fr. 5000.– mensili: sopra, lett. D) e l'offerta del convenuto dinanzi al Pretore (fr. 2420.– mensili: sopra, lett. C), contributi di durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Circa la tempestività dell'appello, la sentenza del Pretore è stata notificata alla patrocinatrice del convenuto l'8 settembre 2015 (doc. C di appello: tracciamento degli invii n. 98.46.101801.10978193). Il termine per ricorrere sarebbe scaduto così il 18 settembre 2015. Depositato il 17 settembre 2015, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. All'appello il convenuto ha accluso il bilancio e il conto economico 2014 della __________ Sagl, cui ha fatto seguire il 28 settembre 2015 il rapporto dell'ufficio di revisione e il verbale d'approvazione, oltre a una distinta del suo stipendio dal gennaio al settembre del 2015. Il 15 giugno 2016 egli ha inviato anche il bilancio della ditta e il conto economico 2015 con il rapporto del­l'ufficio di revisione e il verbale d'approvazione. Il 22 giugno 2016 infine egli ha trasmesso le tassazioni aziendali del 2014 e del 2015. Da parte sua l'istante ha annesso alle proprie osservazioni l'estratto 2013 di un conto privato del marito, la terza pagina della dichiarazione d'imposta 2013, il certificato di salario di quel­l'anno e una distinta degli stipendi percepiti dal marito nel 2008.

a) Nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello soltanto ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2).

b) I bilanci e i conti economici della __________ Sagl sono documenti nuovi che non potevano essere sottoposti al Pretore. Risultano dunque ricevibili. L'istante oppone che l'appellante avrebbe potuto far allestire quei consuntivi con maggiore celerità ed esibirli prima. Sta di fatto che gli stessi dati contabili sono stati oggetto delle tassazioni 2014 e 2015 emanate dal­l'autorità fiscale il 9 giugno 2016 (doc. I e J di appello), tassazioni che l'appellante ha inviato con sollecitudine a questa Camera il 22 giugno successivo. Sulla contestazione non giova dunque attardarsi.

c) Per quel che è dei documenti uniti alle osservazioni della moglie, l'estratto 2013 del conto intestato al marito e il certificato di salario 2008 figurano già nel carteggio processuale (doc. 22 e 23). Non la dichiarazione d'imposta, ma i relativi dati si desumono dalla tassazione (doc. I richiamato). Quanto alla distinta degli stipendi percepiti dal marito nel 2008, il documento poteva essere versato agli atti già davanti al Pretore e la sua produzione è quindi tardiva, per tacere del fatto che le cifre ivi esposte sono analoghe a quelle delle distinte più recenti.

  1. Litigioso rimane, in questa sede, l'ammontare del contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 7070.– mensili, assegni familiari non compresi, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2800.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pasti fuori casa fr. 220.–, premio della cassa malati fr. 401.30, olio combustibile fr. 130.–, tassa di canalizzazione fr. 12.50, tassa rifiuti fr. 16.65, tassa acqua potabile fr. 45.50, premio per l'assicurazione dello stabile a __________ fr. 56.30, premio dell'assicurazione econo­mia domestica fr. 24.95, premio dell'assicurazione sulla vita fr. 109.30, quota della REGA fr. 2.50, imposta di circolazione fr. 36.75, assicurazione dell'automobile fr. 42.40, vacanze fr. 300.–, imposte fr. 200.–).

Relativamente alla moglie, senza redditi, il Pretore ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 3115.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 195.80, ammortamento del mutuo ipotecario fr. 208.35, parcheggio fr. 73.35, elettricità fr. 70.85, acqua potabile fr. 31.90, gas fr. 129.95, premio della cassa malati fr. 273.25, assicurazione malattia comple­mentare fr. 28.60, franchigia fr. 41.70, partecipazione alle spese mediche fr. 26.90, tassa di canalizzazione fr. 9.35, tassa di controllo dell'impianto combustibile fr. 8.55, spazzacamino fr. 8.10, assicurazione dello stabile fr. 63.35, assicurazione dell'economia domestica fr. 40.95, assicurazione del­l'automobile fr. 76.–, imposta di circolazione fr. 36.10, abbonamento fitness fr. 140.–, quota della REGA fr. 2.50, vacanze fr. 300.–, imposte fr. 150.–).

Dedotti dal reddito del marito i fabbisogni minimi dei coniugi, il Pretore ha ottenuto un'eccedenza di fr. 1155.– mensili che ha suddiviso a metà, onde un contributo alimentare per la moglie di fr. 3690.– mensili dal 1° settembre 2014 (decorrenza richiesta nell'istanza).

  1. Per quanto riguarda anzitutto il reddito di AP 1, il Pretore si è dipartito dall'accertamento che il convenuto è “unico proprietario” della società. In forza di ciò egli ne ha determinato il reddito calcolando la media degli stipendi da lui percepiti tra il 2011 e il 2014 (fr. 5195.– mensili senza l'assegno familiare), cui ha cumulato la media degli utili conseguiti dalla __________ Sagl tra il 2011 e il 2013 (fr. 1375.– mensili). A tale reddito egli ha addizionato anche un rimborso spese di fr. 500.– mensili per “trasferte” regolarmente riscosso dal convenuto in aggiunta allo stipendio. Le entrate del marito sono risultate così di fr. 7070.– mensili complessivi (sentenza impugnata, pag. 3 in alto).

L'appellante sostiene che il suo reddito non eccede fr. 5193.15 mensili (già compresi i fr. 500.– ricevuti a titolo di rimborso spese), corrispondenti al suo stipendio del 2015 come dipendente della __________ Sagl (doc. G di appello). Egli contesta che al salario possano essere aggiunti gli utili della __________ Sagl, intanto perché quei ricavi comprendono una “ripresa” fiscale (fr. 4000.– annui nel 2011, fr. 2400.– annui nel 2012, nel 2013 e nel 2014) dovuta al beneficio che gli deriva dal­l'uso del telefono della ditta e dell'automobile aziendale per scopi privati (spese ch'egli non ha esposto nel fabbisogno minimo), e inoltre perché la __________ Sagl non distribuisce dividendi, i profitti essendo accantonati nell'evenienza di dover rimborsare prestiti ricevuti “da correntisti”. Per di più, gli utili della ditta sono in costante calo, al punto che è incerta anche la provvigione da lui ricevuta a fine anno.

a) Il reddito di un lavoratore dipendente è, di norma, quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami). Esso comprende la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, parte­cipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 11b). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano per converso in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2015.20 del 20 gennaio 2016, consid. 4).

In caso di unità economica fra società anonima e azionista unico, l'azionista può essere equiparato a un lavoratore indipendente (principio della trasparenza: RtiD I-2006 pag. 670 n. 35c; v. sentenza del Tribunale federale 5A_392/2014 del 20 agosto 2014 consid. 2.2), in particolare se dalla società trae benefici economici. Ciò vale anche nel caso in cui il dipendente di una società a garanzia limitata sia unico socio e gerente (I CCA, sentenza inc. 11.2015.21 del 14 giugno 2016, consid. 3d). Il reddito di un lavoratore indipendente è quello medio calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno tre (per tenere conto di eventuali fluttuazioni), e deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti del­l'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c). Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o sfavorevoli possono, in determinate circostanze, essere esclusi dalla media (I CCA, sentenza inc. 11.2012.158 del 9 marzo 2015, consid. 5a). Verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei redditi fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (I CCA, sentenza inc. 11.2014.1 del 28 gennaio 2016, consid. 7b con numerosi rimandi).

b) Nella fattispecie l'appellante è unico socio e gerente della __________ Sagl. La sua posizione potrebbe essere equiparata pertanto a quella di un lavoratore indipendente, ma egli fa valere che dalla ditta non trae vantaggi economici, salvo l'uso gratuito del telefono e dell'automobile (oggetto di “ripresa” fiscale nelle tassazioni della società almeno dal 2011 in poi), mentre agli utili aziendali egli non ha mai attinto. L'affermazione, verosimile (doc. E di appello), non è contestata dalla moglie. Che poi la __________ Sagl abbia accantonato i profitti conseguiti nel corso degli anni per garantire il rimborso di mutui a non meglio precisati “correntisti” o per altre finalità nulla toglie al fatto che, in simili circostanze, solo il reddito dell'appellante appariva finanziare il fabbisogno corrente della famiglia durante la vita in comune. E il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica è quello determinante per il calcolo dei contributi alimentari (DTF 140 III 488 consid. 3.3), anche nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (DTF 140 III 338 consid. 4.2.1). Contrariamente all'opinione del Pretore, non si giustifica dun­que nella fattispecie di assimilare l'appellante a un indipendente e di cumulare gli utili dell'azienda al suo stipendio. Su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

Ciò premesso, occorre definire il reddito del convenuto da attività lucrativa al momento del giudizio. I dati più recenti sono quelli del 2014 (doc. 23), su cui si è fondato anche il Pretore (sentenza impugnata, pag. 2 in fondo), mentre quelli del 2015 invocati dall'appellante (memoriale, pag. 5 in alto) sono incompleti (doc. G di appello), non indicando l'ammontare della provvigione riscossa dal convenuto a fine anno (funzionale al­l'andamento del­l'azienda). Per i primi nove mesi del 2015 ad ogni modo quei dati non appaiono scostarsi da quelli del 2014, né la provvigione dev'essere risultata inferiore (anzi, nel 2015 l'utile dell'azienda è lievemente migliorato, passando da fr. 6979.– a fr. 9170.– annui: doc. I e J di appello). Ora, nel 2014 il convenuto risulta avere guadagnato fr. 61 399.60 netti, più l'indennità fissa di fr. 6000.– annui per le non meglio precisate “trasferte” (doc. 23), indennità che l'interessato medesimo considera come parte dello stipendio (appello, pag. 5 in alto). Tali entrate comprendevano verosimilmente però gli assegni familiari di fr. 250.– mensili per la figlia C__________ (sentenza impugnata, pag. 2 in fondo), prestazione che il convenuto ha percepito fino al giugno di quell'an­no (doc. 20). Spettando alla figlia, simile assegno va dedotto dal reddito del genitore (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). Ne segue uno stipendio netto di fr. 65 899.60 annui, pari a fr. 5491.60 mensili.

c) L'istante obietta che in realtà il marito guadagna più di quanto dichiara, tant'è ch'essa segnala discrepanze fra i dati che figurano nella contabilità della __________ Sagl e le spese effettivamente assunte dal marito (osservazioni del 22 ottobre 2015, pag. 5 e del 24 giugno 2016, pag. 1 seg.). Il potere cognitivo del giudice a protezione del­l'unione coniugale è limitato nondimeno alla verosimiglianza (DTF 138 III 104 consid. 3.4.2, 127 III 478 consid. 2b/bb). Si esaurisce in un sindacato di apparenza. L'interessata solleva dubbi e contesta cifre, ma non adduce elementi che smentiscano già a un sommario esame i dati contabili. Certo, nelle osservazioni del 24 giugno 2016 essa afferma, valendosi di un suo conteggio, che con le entrate dichiarate nel 2015 il marito non poteva far fronte agli oneri a proprio carico. Se non che, il convenuto giustifica proprio per tale motivo un intervenuto consumo di sostanza (appello, pag. 7 verso il basso). Comunque sia, trattandosi di accertare l'entità di redditi e di patrimoni, in difetto di chiari riscontri contrari il giudice a protezione del­l'unione coniugale non si distanzia dai dati passati al vaglio dell'autorità tributaria. Nella fattispecie non si ravvisano estremi in tal senso. Non sono date dunque le premesse per scostarsi dalle risultanze dei documenti agli atti.

  1. Riguardo al proprio fabbisogno minimo, l'appellante sostiene ch'esso ascende a fr. 3009.40 mensili e non solo a fr. 2800.– mensili, come reputa il Pretore. Sostiene che per i pasti fuori casa gli vanno riconosciuti fr. 370.– mensili (e non solo fr. 220.–) e per le spese dentistiche almeno di fr. 40.– mensili. Ove al suo reddito fosse aggiunta la “ripresa” di fr. 2400.– annui applicata dall'autorità fiscale al reddito imponibile di lui (oltre che a quello della ditta) per l'uso gratuito del telefono e dell'automobile della __________ Sagl, inoltre, egli espone ulteriori fr. 200.– mensili per “trasferte”. In compenso, egli si dichiara disposto a rinunciare nel proprio fabbisogno minimo alla spesa di fr. 300.– inserita dal Pretore per le vacanze, a condizione che analoga decurtazione subisca il fabbisogno minimo della moglie.

a) Quanto ai pranzi fuori casa, l'interessato afferma che l'autorità fiscale riconosce una deduzione dal reddito imponibile di fr. 15.– per pasto (fino a fr. 3200.– annui), sicché si giustifica di riconoscergli un esborso di almeno fr. 370.– mensili. Da parte sua l'istante contesta finanche la necessità della spesa. Vista la distanza fra il domicilio () e il posto di lavoro (), da 17 a 19 km secondo il tragitto, non si può pretendere tuttavia che l'interessato rientri a casa durante la pausa di mezzogiorno. Eventuali pasti offerti sporadicamente dalla madre di lui (verbale del 1° giugno 2015, pag. 3 in alto) poco o nulla mutano. E nel caso di pasti fuori casa questa Camera suole riconoscere quanto prevede la tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto ese­cu­tivo, ossia fr. 11.– per pasto (FU 68/2009 pag. 6292, cifra II/4 lett. b; I CCA, sentenza inc. 11.2012.158 del 9 marzo 2015, consid. 3b), indipendentemente da quanto riconosce l'autorità fiscale. Tale indennità è destinata a coprire il maggior costo del piatto ordinato fuori casa rispetto alla stessa pietanza consumata a domicilio, il cui valore è già compreso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. A ragione il Pretore ha inserito pertanto nel fabbisogno minimo dell'interessato l'importo di fr. 220.– mensili, pari a fr. 11.– per 19.2 giorni lavorativi mensili (230 giorni annui: RtiD I-2013 pag. 835 consid. c), arrotondati a 20.

b) Relativamente alle spese per cure dentistiche (fr. 40.– mensili), l'appellante sottolinea che analoghi costi per spese mediche sono stati inclusi nel fabbisogno minimo della moglie. A parte il fatto però ch'egli invoca la parità di trattamento per costi diversi (di igienista i suoi, di terapia medica quelli della moglie), l'uni­co giustificativo da lui esibito a sostegno del­l'esborso è la nota d'onorario di un dentista, di fr. 240.– (doc. 10). E si tratta di una spesa puntuale. Ch'egli debba sopportare ogni semestre un costo analogo non è reso verosimile (e invero non è nemmeno preteso). Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

c) L'appellante chiede che ove al suo reddito fosse aggiunta la “ripresa” di fr. 2400.– annui applicatagli dall'autorità fiscale per l'uso gratuito del telefono e dell'automobile della __________ Sagl, gli siano riconosciuti nel fabbisogno minimo ulteriori fr. 200.– mensili per “trasferte”. Il reddito di fr. 5491.60 mensili (sopra, consid. 4b) è stato accertato nondimeno da questa Camera – contrariamente a quanto ha fatto il Pretore (sentenza impugnata, pag. 2 in basso) – in base allo stipendio effettivo attestato alla distinta fornita dallo stesso convenuto (doc. 23), senza l'aggiunta di alcuna “ripresa”. La richiesta di inserire altri fr. 200.– mensili per “trasferte” nel fabbisogno minimo si rivela dunque priva d'oggetto.

d) Circa l'indennità per vacanze (fr. 300.– mensili) cui il convenuto è disposto a rinunciare nel caso in cui si stralci l'identica indennità dal fabbisogno minimo della moglie, si vedrà oltre come il costo delle vacanze sia estraneo alla nozione di fabbisogno minimo ispirato ai principi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (sotto, consid. 6a). Giustamente il convenuto propone dunque di espungere tale voce dal fabbisogno minimo di entrambi i coniugi. Non solo: come si vedrà in appresso, il fabbisogno minimo del diritto esecutivo già comprende le spese per l'acqua potabile, l'elettricità e il telefono che il Pretore ha aggiunto nel fabbisogno minimo al minimo di base del diritto esecutivo dell'uno o dell'altro coniuge (o di entrambi), con il risultato di computarle in doppio. Sulla questione si tornerà in appresso (consid. 6b e 6g).

  1. Per quanto attiene infine al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante chiede di ridurne l'ammontare dai fr. 3115.– mensili conteggiati dal Pretore a fr. 2212.75 mensili, stralciando la franchigia della cassa malati e la partecipazione dell'istante alle spese mediche, l'ammortamento del mutuo ipotecario che grava l'abitazione coniugale, il costo dell'elettricità, quello del gas e la tassa per il controllo dell'impianto di combustione, la fattura dello spazzacamino, l'abbonamento alla palestra e la già citata spesa per le vacanze. Al proposito si impone una premessa metodologica.

a) I criteri preposti alla definizione dei contributi alimentari nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (e nelle procedure cautelari in cause di divorzio) giusta ­l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC sono già stati ampiamente richiamati da questa Camera (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6). Non soccorre dunque ripetersi. Nel caso specifico le parti hanno formulato le loro richieste di giudizio, fin dal­l'inizio del procedimento, fondandosi sul metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (méthode du calcul du minumum existentiel élargi avec répartition de l'excédent; zweistufige Methode). E a ragio­ne il Pretore ha seguito quel criterio, ove si pensi che in concreto le parti versano in una situazione finanziaria modesta o, tutt'al più, media (RtiD I-2015 pag. 881 consid. 6b). L'applicazione di tale metodo richiede nondimeno che si definisca il fabbisogno minimo di ciascun coniuge. Tale fabbisogno minimo va calcolato ispirandosi ai parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3).

b) Se le condizioni economiche delle parti consentono qualche margine, al minimo esistenziale del diritto esecutivo si può aggiungere – per esempio – il pre­mio di un'assicurazione complementare contro le malattie, l'onere fiscale (per imposte scadute e correnti) e l'eventuale rata del leasing per un veicolo di natura impignorabile (DTF 140 III 337). Può aggiungersi altresì, sempre che sia reso verosimile, il premio per un'assicurazione dell'economia domestica, per un'assicurazione contro la responsabilità civile, per l'assicurazione di un veicolo a motore, per un'assicurazione sulla vita, per una previdenza professionale facoltativa (fabbisogno minimo “allargato”: Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 61 n. 0.37 segg.). Se le parti si trovano in difficoltà finanziarie, per contro, il fabbisogno minimo rimane quello del diritto esecutivo, senza aggiunte (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3).

c) Le aggiunte che concorrono a formare il fabbisogno minimo “allargato” nel senso appena descritto devono rimanere nondimeno correlate – come si è visto – a quanto è necessario per il sostentamento del coniuge. Al minimo esistenziale del diritto esecutivo non può cumularsi ogni spesa di qualsiasi natura, come ha fatto il Pretore. Diverso è il caso di coniugi che versano in una situazione finanziaria favorevole o particolarmente favorevole. In simile ipotesi si applica, per definire l'entità di contributi alimentari, non il metodo abituale consistente nel dedurre dal reddito complessivo i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà, bensì il metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo (méthode du calcul concret; einstufig konkrete Methode). Nell'ambito di quel metodo il fabbisogno di ogni coniuge va definito sommando tutte le spese necessarie per conservare il tenore di vita raggiunto prima della separazione (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6a). Ciò non comporta tuttavia alcun riparto dell'eccedenza. E un metodo non va confuso né identificato con l'altro.

d) Per tornare al metodo di calcolo abituale consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà, tali fabbisogni vanno calcolati – come detto (consid. a) – facendo capo ai parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo (art. 93 LEF). Tale minimo si compone in primo luogo del cosiddetto “importo base mensile”, il quale include – tra l'altro – “le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina ecc.” (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292), così come le spese del telefono e della televisione via cavo (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141). Simili poste non vanno quindi calcolate in aggiunta (v. anche DTF 126 III 357 a metà).

In aggiunta all'“importo base mensile” vanno sempre conteggiate invece, ove il coniuge abiti in casa propria, “le spese connesse al­l'immobile” (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 141 in fondo). L'ammortamento ipotecario non fa parte del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 in basso). Può rientrare tuttavia nel fabbisogno minimo “allargato” se il debito è stato acceso dai coniugi prima della separazione o se i coniugi sono solidalmente responsabili del rimborso, sempre che il bilancio fa­miliare permetta di coprire la spesa (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, confermato nella sentenza del Tribunale federale 5A_453/2009 del 9 novembre 2009 consid. 4.3.2, in: SJ 2010 I 327).

e) Nella fattispecie l'appellante chiede di stralciare dal fabbisogno minimo della moglie, per cominciare, la franchigia della cassa malati e la partecipazione dell'istante alle spese mediche, le quali sarebbero già incluse nel minimo esistenziale del diritto esecutivo e, in ogni modo, non sarebbero ricorrenti. La prima affermazione è infondata, poiché il minimo esistenziale del diritto esecutivo comprende solo le spese di automedicazione (RtiD II-2016 pag. 603 consid. 10b con rimandi, II-2004 pag. 589 consid. 8c), mentre i costi della salute effettivamente pagati in forma di franchigia annua o di partecipazione alle spese vanno computati nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 129 III 245 consid. 4.2 e 4.3). Né si tratta – come asserisce l'appellante – “di importi contenuti”, l'istante avendo dovuto pur sempre assumere fr. 500.– di franchigia annua e fr. 322.90 annui di partecipazione alle spese (senza considerare altri fr. 163.35 annui per prestazioni non assicurate).

La seconda argomentazione dell'appellante è finanche irricevibile. Davanti al Pretore l'istante ha prodotto una distinta della sua cassa malati in cui figurano le prestazioni fornite dalla cassa sul­l'arco del 2014 per le singole spese mediche o farmaceutiche (doc. M2). Il convenuto si è limitato a eccepire che tali spese rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma non ne ha contestato l'entità né il carattere ricorrente (osservazioni allegate al verbale del 1° giugno 2015, pag. 3 segg.). Non può dunque pretendere per la prima volta il contrario in appello (art. 317 cpv. 1 CPC).

f) Dal fabbisogno minimo della moglie l'appellante chiede di togliere l'ammortamento del mutuo ipotecario gravante l'abitazione coniugale (fr. 208.35 mensili). Egli non mette in dubbio che il debito sia stato acceso dai coniugi prima della separazione né che i coniugi siano solidalmente responsabili del rimborso né, tanto meno, che il bilancio fa­miliare per­met­ta di coprire la spesa. Assevera di avere avviato trattative con la banca creditrice per ottenere l'esonero dall'ammortamento. Non rende però verosimile l'asserto, riservandosi soltanto di produrre “l'accordo della banca creditrice” (appello, pag. 7). Di tale accordo tuttavia non è pervenuta traccia. Non sussistono dunque i presupposti per stralciare l'ammortamento dal fabbisogno minimo di AO 1.

g) Quanto al costo dell'energia elettrica (fr. 70.85 mensili), del gas (fr. 129.95 mensili), del controllo dell'impianto di combustione (fr. 8.55 mensili) e dello spazzacamino (fr. 8.10 mensili) che il Pretore ha incluso nel fabbisogno minimo dell'istante, l'interessato fa valere che tali spese rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. La tesi è pertinente nella misura in cui concerne il costo dell'elettricità e del gas per la cucina, che – come si è spiegato (sopra, consid. 6d) – rientra nell'“im­por­to base mensile” del fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo, alla stessa stregua del costo dell'acqua potabile che il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo di ambedue i coniugi (e che, fosse contestato, andrebbe tolto da entrambi i conteggi). Il costo dell'energia elettrica va espunto perciò dal fabbisogno minimo della moglie. Non quello del gas, che in concreto appare destinato al riscaldamento del­l'abitazione e che fa parte del costo dell'alloggio, come nel costo dell'alloggio rientra la tassa per il controllo dell'impianto di combustione (doc. M8) e la spesa per la pulizia della canna fumaria (doc. M9).

h) L'appellante insta infine perché si tolga dal fabbisogno minimo della moglie l'indennità di fr. 300.– mensile per vacanze e la spesa di fr. 140.– mensili per l'abbonamento alla palestra. La richiesta rimette in causa il problema di sapere quali costi possano essere inclusi nel fabbisogno minimo “allargato” di un coniuge ove si tratti di calcolare contributi di mantenimento in applicazione del metodo che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (sopra, consid. b e c). Al minimo esistenziale del diritto esecutivo non può cumularsi infatti ogni spesa di qualunque natura solo perché l'esborso rientrava nel tenore di vita dei coniugi prima della separazione. Le possibili aggiunte al minimo esistenziale del diritto esecutivo, esem­plificate dianzi (consid. b), devono essere correlate a quanto occorre per il sostentamento del coniuge. Spese per esercizi di forma fisica, attività di svago, passatempi ago­nistici o vacanze non rientrano nel fabbisogno minimo. Nel caso specifico le voci di fr. 140.– mensili per “abbonamento fitness” e di fr. 300.– mensili per vacanze vanno espunte perciò dal fabbisogno minimo dell'istante, come va tolta dal fabbisogno minimo dell'appellante l'analoga posta di fr. 300.– mensili per vacanze (sopra, con­­sid. 5d). A tali spese ogni coniuge dovrà provvedere, se mai, con la propria quota di eccedenza.

  1. Da quanto precede risulta il seguente bilancio familiare dopo la separazione dei coniugi:

Reddito del marito fr. 5491.60

Reddito della moglie fr. –.––

fr. 5491.60 mensili

Fabbisogno minimo del marito fr. 2498.15

Fabbisogno minimo della moglie fr. 2604.70

fr. 5102.85 mensili

Eccedenza fr. 388.75 mensili

Metà eccedenza fr. 194.35 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 2498.15 + fr. 194.35 = fr. 2692.50 mensili

e deve versare alla moglie:

fr. 2604.70 + fr. 194.35 = fr. 2799.05 mensili,

arrotondati a fr. 2800.— mensili.

  1. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). In esito all'appello il convenuto ottiene una riduzione del contributo alimentare (da fr. 3690.– a fr. 2800.– mensili), ma non nella misura richiesta (fr. 2420.– mensili). Si giustifica così, proporzionalmente, di addebitare sette decimi degli oneri processuali all'istante, che ha resistito all'appello, e di porre i rimanenti tre decimi a carico del convenuto. Debitamente patrocinato da un legale, l'appellante ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

L'esito dell'attuale decisione si riflette anche sul dispositivo di pri­mo grado in materia di spese (fr. 1000.–, ripartite a metà fra i coniugi) e di ripetibili (compensate). Davanti al Pretore l'istante pretendeva infatti un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili retroattivamente dal 1° maggio 2014, mentre il convenuto offriva fr. 2420.– mensili. Sulle altre questioni i coniugi avevano trovato un accordo (abitazione coniugale, automobile per la moglie). Tenuto conto di ciò, nel complesso si giustifica di porre due terzi delle spese processuali a carico dell'istante e il resto a carico del convenuto (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Quanto alle ripetibili, nell'appello il convenuto postula un'indennità di fr. 1500.– per il processo di prima sede. L'indennità è adeguata, ma va ridotta proporzionalmente al grado di soccombenza.

  1. Per quanto attiene ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF anche considerando il solo ammontare dei contributi alimentari rimasto controverso davanti a questa Camera (cfr. sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:

  1. AP 1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 2800.– mensili dal 1° settembre

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono poste per due terzi a carico di AO 1 e per il resto a carico del convenuto, cui AO 1 rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

II. Le spese di appello, di fr. 1000.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre decimi a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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Gesetze

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  • DTF 140 III 33722.05.2014 · 2.140 Zitate
  • DTF 140 III 338
  • DTF 140 III 339
  • DTF 140 III 488
  • DTF 138 III 104
  • DTF 138 III 626
  • DTF 137 III 64
  • DTF 129 III 245
  • DTF 127 III 292
  • DTF 126 III 357
  • 5A_392/201420.08.2014 · 337 Zitate
  • 5A_453/200909.11.2009 · 407 Zitate
  • 5A_689/200811.02.2009 · 41 Zitate