Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2015.66
Entscheidungsdatum
05.07.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2015.66

Lugano 5 luglio 2017/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2014.1178 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 20 ottobre 2014 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello del 3 settembre 2015 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 17 agosto 2015 e sull'appello medesimo;

Ritenuto

in fatto: che con decisione emanata il 17 agosto 2015 a protezione dell'unione coniugale il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha, in particolare, autorizzato AP 1 (1991), cittadino serbo, e AO 1 (1991), cittadina kosovara, a vivere separati, ha affidato la figlia S__________ (nata l'8 marzo 2013) alla madre, ha fissato il diritto di visita paterno in due ore settimanali sorvegliate presso il Centro __________ di __________, oltre a una telefonata alla settimana e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1047.– mensili per la moglie e uno di fr. 1360.– mensili per la figlia, assegno familiare non compreso;

che contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 settembre 2015 in cui chiede, previa concessione del gratuito patrocinio, di garantirgli “un diritto di visita più ampio possibile, e ciò secondo le esigenze della figlia S__________ e del padreˮ, di istituire se del caso una curatela educativa e di sostegno, di sopprimere il contributo alimentare per la moglie e di ridurre quello per la figlia a fr. 467.80 mensili oltre all'eventuale assegno familiare;

che l'appello non è stato comunicato per osservazioni;

che l'appellante ha trasmesso il 28 giugno 2017 a questa Camera copia della decisione 15 maggio 2017, passata in giudicato, con cui il Pretore ha pronunciato il divorzio tra AP 1 e AO 1 e omologato le conseguenze dello stesso, rilevando come l'appello sia diventato privo d'interesse;

e considerando

in diritto: che preliminarmente va decisa la richiesta dell'appellante intesa alla concessione del gratuito patrocinio;

che il richiedente sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare i costi legali e di avvocato in appello risulta sufficientemente verosimile, l'interessato vedendosi garantire la copertura del solo fabbisogno minimo e avendo ottenuto analogo beneficio davanti al primo giudice;

che, relativamente alla probabilità di successo, l'appello non poteva dirsene sprovvisto quanto meno sul contributo alimentare della moglie, l'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio minorenne prevalendo su quelli verso un coniuge (nuovo art. 276a cpv. 1 CC applicabile anche ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica (art. 13cbis tit. fin. CC; v. anche art. 407b cpv. 1 nCPC);

che in tali circostanze la richiesta merita accoglimento;

che l'emanazione della pronuncia di divorzio e l'omologazione dell'accordo sui relativi effetti – ormai passate in giudicato – hanno reso l'appello dell'istante senza oggetto;

che una causa divenuta priva d'oggetto va stralciata dai ruoli (art. 242 CPC);

che le spese giudiziarie di una causa divenuta senza oggetto andrebbero attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

che , viste le condizioni finanziarie difficili in cui versa l'appellante, soccorrono in concreto equi motivi per rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone infine problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni;

che per quel che riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, incombeva all'avvocato produrre una nota d'onorario (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3);

che dovendosi procedere per apprezzamento, si giustifica di riconoscere un'indennità di fr. 850.– arrotondati, la quale tiene conto di quattro ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), delle spese presumibili (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e dell'IVA (8%);

Per questi motivi,

decreta: 1. AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1.

  1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

  2. Non si riscuotono spese processuali. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per AP 1 al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 850.–.

  3. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di Bellinzona;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, dispositivi n. 1 e 3).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 276a CC

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 242 CPC

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

nCPC

  • art. 407b nCPC

Gerichtsentscheide

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