Incarto n. 11.2015.50
Lugano, 2 agosto 2017/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2014.395 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 giugno 2014 da
AP 1 (patrocinata dall' PA 1)
contro
AO 1 (patrocinato dall' PA 2),
giudicando sull'appello del 22 giugno 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 giugno 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1961), cittadino italiano, e AP 1 (1966) si sono sposati a __________ il 18 settembre 1992. Dal matrimonio sono nati S__________, il 17 maggio 1995, A__________, il 13 aprile 1999, e F__________, il 6 gennaio 2003. Il marito lavora a __________ per la __________ SA, di cui è azionista minoritario. La moglie, impiegata di commercio, è attiva a tempo parziale presso la __________ SA a __________. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2014, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 908 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________.
B. Il 30 giugno 2014 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli A__________ e F__________ (riservato un ampio diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 12 000.– mensili per sé, uno di fr. 3048.– mensili per A__________ e uno di fr. 2526.– per F__________ (assegni familiari compresi) dal 1° gennaio 2014, oltre alla pronuncia della separazione dei beni. Al dibattimento del 3 settembre 2014 essa ha ribadito le proprie domande e notificato numerose prove. Il convenuto ha aderito alle richieste, ma ha limitato l'offerta di contributi alimentari a fr. 6573.– mensili per la moglie, a fr. 2073.30 mensili per A__________ e a fr. 1747.50 mensili per F__________ (assegni familiari compresi), sempre dal 1° gennaio 2014. L'istante ha replicato e il marito ha duplicato. Per finire i coniugi si sono accordati sulla decorrenza della vita separata (gennaio del 2014), sull'assegnazione in uso dell'abitazione coniugale alla moglie (che vi abita con i figli), sull'affidamento dei due ragazzi ancora minorenni a quest'ultima, sulla disciplina del diritto di visita e delle relazioni personali fra padre e figli, così come sulla separazione dei beni a valere dal 30 giugno 2014.
C. L'istruttoria è terminata il 1° aprile 2015 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 5 maggio 2015 AP 1 ha chiesto di confermare quanto pattuito dai coniugi all'udienza del 3 settembre 2014, postulando contributi alimentari di fr. 14 578.– mensili per sé, di fr. 2208.75 mensili per A__________ e di fr. 1897.– mensili per F__________ (assegni familiari inclusi) dal 1° gennaio 2014. Nel proprio allegato del 30 aprile 2015 AO 1 ha proposto a sua volta di confermare l'accordo raggiunto all'udienza del 3 settembre 2014, offrendo contributi alimentari limitati a fr. 5196.– mensili per la moglie, a fr. 2073.30 mensili per A__________ e a fr. 1747.50 mensili per F__________ (assegni familiari compresi), sempre dal 1° gennaio 2014.
D. Con sentenza dell'11 giugno 2015 il Pretore ha omologato la convenzione stipulata dai coniugi all'udienza del 3 settembre 2014, nel senso che ha autorizzato le parti a vivere separate dal gennaio del 2014, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie (che vi abita con i figli), ha affidato A__________ e F__________ a quest'ultima, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha pronunciato la separazione dei beni dal 30 giugno 2014. Inoltre egli ha condannato AO 1 a versare contributi alimentari di fr. 7200.– mensili per la moglie, di fr. 1985.– mensili per A__________ e di fr. 1820.– mensili per F__________ (assegni familiari non compresi) dal gennaio del 2014. Le spese processuali di fr. 2160.– sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 giugno 2015 nel quale chiede di riformare il giudizio in questione aumentando il contributo alimentare per lei a fr. 13 335.45 mensili e ponendo le spese processuali per due terzi a carico del marito, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle fr. 5000.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 30 luglio 2015 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri la differenza tra i contributi alimentari chiesti dall'istante dinanzi al Pretore e l'offerta del convenuto (sopra, lett. C), contributi di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2).
Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione del Pretore è stata notificata al patrocinatore della moglie il 12 giugno 2015. L'appello andava presentato perciò entro il 22 giugno 2015. Sulla busta d'invio figura invero il timbro postale del 23 giugno 2015, ma l'avv. __________ ha sottoscritto una dichiarazione dalla quale risulta che il plico contenente l'appello è stato depositato nella cassetta delle lettere all'ufficio postale di __________ 1 il 22 giugno 2015 alle ore 20.50 (documento di quello stesso giorno accluso all'appello). La fedefacenza di tale dichiarazione non dà adito a dubbi. L'appello va dunque ritenuto tempestivo (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_267/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 3.1 con riferimenti).
AO 1 ha prodotto in appello il 31 luglio 2015 due comunicazioni a lui dirette dalla __________, del 30 giugno 2015, relative al mutuo ipotecario gravante l'abitazione coniugale. Successivi alla sentenza impugnata, tali documenti sono stati esibiti senza indugio e sono quindi ricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Sulla loro rilevanza ai fini del giudizio si dirà in appresso (consid. 5e).
Litigioso rimane, in questa sede, l'ammontare del contributo alimentare chiesto dalla moglie. Per definirlo il Pretore ha applicato il metodo di calcolo fondato sul cosiddetto “dispendio effettivo”. Anzitutto egli ha accertato il reddito del marito in fr. 24 000.– mensili circa e quello della moglie in fr. 975.– mensili. In seguito egli ha calcolato il fabbisogno effettivo della moglie per conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, determinandolo in fr. 8174.– mensili (vitto fr. 540.–, interessi ipotecari fr. 650.– [già dedotte le quote da inserire nei fabbisogni in denaro dei figli], elettricità fr. 120.–, consumo di acqua potabile fr. 47.50, gas fr. 198.–, premio della cassa malati fr. 430.–, franchigia della cassa malati e partecipazione alle spese sanitarie fr. 188.50, assicurazione stabili fr. 135.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 94.50, assicurazione dell'automobile fr. 236.–, imposta di circolazione fr. 109.–, quota TCS fr. 12.–, abbonamento revisione e riparazione caldaia fr. 52.–, tassa d'uso fognatura fr. 24.50, tassa di base acqua potabile fr. 27.50, abbonamento “dolcificatore” d'acqua fr. 23.30, leasing dell'automobile fr. 465.–, telefono, Internet e TV fr. 500.–, carburante e costi d'automobile fr. 400.–, manutenzione del giardino fr. 57.45, gestione della piscina fr. 100.–, sgombero della neve fr. 10.–, manutenzione dell'immobile fr. 150.–, collaboratrici domestiche fr. 579.–, abbonamento alla palestra fr. 125.–, vacanze fr. 1000.–, “uso personale” fr. 700.–, imposte fr. 1200.–).
Ciò posto, il Pretore ha accertato il fabbisogno effettivo del convenuto in fr. 8273.– (recte: fr. 8264.90) mensili (generi alimentari fr. 200.–, pasti fuori casa fr. 308.–, locazione e acconto spese fr. 1500.–, elettricità fr. 50.–, telefono fr. 150.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 40.–, imposta di circolazione dell'auto fr. 62.50, imposta di circolazione della moto fr. 8.50, assicurazione dell'auto fr. 148.50, assicurazione della moto fr. 31.–, leasing dell'auto fr. 375.85, quota TCS fr. 12.–, vignetta autostradale fr. 6.–, premio della cassa malati fr. 264.20, assicurazione malattia complementare fr. 112.90, franchigia della cassa malati e partecipazione alle spese sanitarie fr. 183.–, previdenza privata fr. 526.15, assicurazione sulla vita fr. 28.30, “abbonamenti” fr. 25.–, interessi su un mutuo contratto per l'acquisto di azioni della __________ SA fr. 250.–, vacanze fr. 500.–, carburante e altre spese per i veicoli privati fr. 500.–, ammortamento del debito ipotecario fr. 1083.–, imposte fr. 1900.– mensili).
Relativamente ai figli minorenni, il Pretore ne ha stimato il fabbisogno in denaro sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, maggiorato del 25% (ma dedotto l'assegno familiare), in fr. 1985.– mensili per A__________ e fr. 1820.– per Filippo. Appurato che la moglie necessita di fr. 7200.– mensili in aggiunta al proprio reddito per conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, il primo giudice ha ritenuto che grazie a entrate di fr. 24 000.– mensili il convenuto è in grado di far fronte al proprio fabbisogno effettivo, come pure di coprire il fabbisogno in denaro dei figli minorenni e di finanziare il disavanzo della moglie (fr. 7200.– mensili), salvaguardando un margine di fr. 4722.– mensili, ampiamente sufficiente per sopperire anche al mantenimento, stimato in fr. 2000.– mensili, del figlio maggiorenne S__________.
L'appellante non contesta l'argomentazione del Pretore testé riassunta. Obietta che nel 2014 il reddito del marito è asceso a fr. 25 082.– mensili netti, lo stipendio fisso di lui essendo a suo dire di fr. 180 000.– annui lordi (pari a fr. 13 851.– mensili netti). Non indica tuttavia da quale atto istruttorio essa evinca tale cifra. Il Pretore ha esplicitamente ancorato il proprio calcolo ai conteggi di stipendio dal gennaio all'agosto del 2014 prodotti dal convenuto (doc. 3), conteggi che attestano un salario di fr. 11 808.95 mensili netti più la tredicesima e gli assegni familiari. A tale salario il primo giudice ha poi aggiunto la quota di tredicesima, calcolata in fr. 1066. – mensili (sentenza impugnata, consid. 7.2). L'appellante adduce che “a fronte dell'incompletezza del doc. 3” occorre imputare a AO 1 un reddito lordo di fr. 305 000.– annui (fr. 180 000.– di stipendio, fr. 125 000.– di gratifica) più il dividendo. Non si comprende tuttavia perché e nemmeno in base a che criteri. Non motivato a sufficienza (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile.
a) Riguardo al costo del personale domestico, il Pretore ha stimato la spesa per la collaboratrice __________ P__________ in fr. 75.– mensili e quella per le collaboratrici __________ T__________ e __________ S__________ in fr. 252.– mensili ciascuna, per un totale di fr. 579.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante asserisce che davanti al Pretore il marito aveva riconosciuto un esborso di fr. 770.– mensili. Se non che, nel memoriale conclusivo il convenuto aveva ridotto l'importo ammesso nel fabbisogno effettivo della moglie a fr. 624.– mensili (pag. 4: fr. 120.– mensili per __________ P__________ e fr. 252.– mensili ognuna per __________ T__________ e __________ S__________). Né l'appellante si confronta con la motivazione del Pretore, secondo cui determinante è il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica, sicché in concreto occorre fare riferimento ai servizi prestati da __________ P__________ prima del gennaio del 2014, quando essa era occupata solo una o due volte al mese a fr. 20.– l'ora per circa 2.5 ore ogni volta, in media una volta e mezzo al mese (sentenza impugnata, pag. 5 in basso). L'interessata non spiega perché tale argomentazione non sarebbe condivisibile. Anche su questo punto l'appello si dimostra quindi inconsistente.
b) In merito al costo delle vacanze il Pretore ha ricordato che durante la vita in comune la famiglia trascorreva una settima-na di ferie in inverno e due in estate, spendendo fr. 10 000.– annui, non senza concedersi qualche viaggio aggiuntivo. Nel complesso egli ha valutato così il costo delle vacanze da inserire nel fabbisogno effettivo della moglie in fr. 1000.– mensili. L'appellante ribadisce che nel 2011 la famiglia si è recata a __________, spendendo almeno fr. 15 000.–, è andata in montagna per fr. 5000.– e in __________ per fr. 7000.–, mentre nel 2012 è stata a sciare per fr. 3000.–, ha compiuto un viaggio a __________ per fr. 10 000.– e uno in __________ per fr. 7000.–. Avendo i coniugi speso nel 2012 e nel 2013 non meno di fr. 20 000.– annui, essa chiede che si aumenti la posta per le vacanze nel suo fabbisogno effettivo da fr. 1000.– a fr. 1700.– mensili.
Da parte sua il marito ha dato atto unicamente che durante la vita in comune i coniugi spendevano fr. 10 000.– annui complessivi per una settimana in montagna e due al mare. Solo in due anni particolarmente favorevoli la famiglia si è permessa “una vacanza extra”, una volta a __________ e l'altra a __________, quest'ultima per un costo di fr. 10 000.– (deposizione del 21 gennaio 2015: verbale, pag. 3 a metà). Contrariamente a quanto asserisce l'appellante, poi, nei propri allegati AO 1 ha contestato quanto l'istante adduceva in merito alle spese per le vacanze (risposta, pag. 6; memoriale conclusivo, pag. 5). Nemmeno l'interessata, infine, allega quali altri elementi renderebbero verosimili importi superiori a quelli riconosciuti dal marito.
Si aggiunga che, avesse anche speso la famiglia fr. 20 000.– annui per le vacanze durante la comunione domestica, tale esborso finanziava le ferie di due adulti e tre ragazzi. L'appellante non può pretendere dunque di vedersi riconoscere nel fabbisogno effettivo il medesimo importo. Né essa indica quanto avrebbe speso una persona sola per godere di vacanze analoghe a quelle trascorse dalla famiglia durante la vita in comune. Invano essa contesta perciò l'apprezzamento del Pretore. Ancora una volta l'appello cade nel vuoto.
c) Per quanto concerne la liquidità a disposizione della moglie durante la vita in comune, il Pretore ha rammentato che nel corso del 2013 il marito ha accreditato su un conto intestato all'istante fr. 50 500.– complessivi (in media fr. 4200.– mensili) per consentire la gestione corrente della casa, la retribuzione del personale domestico e la copertura delle spese della famiglia. L'istante non avendo reso verosimile in che misura tale liquidità fosse destinata anche al risparmio e alle spese per altri membri della famiglia, il Pretore ha prudentemente stimato la quota che la moglie riservava per sé medesima in fr. 700.– mensili.
L'appellante oppone di non avere mai destinato alcuna liquidità al risparmio. Sottolinea inoltre come il marito abbia riconosciuto che gli averi depositati sul conto menzionato dal Pretore sono beni propri e che quanto a lei era versato regolarmente sovvenzionava il tenore di vita della famiglia. A mente sua non si giustifica di esigere da lei, in una procedura limitata alla verosimiglianza, la prova dell'entità e del genere di ogni spesa finanziata con la liquidità residua. Del resto – essa prosegue – il marito sborsava solo fr. 540.– mensili per la “spesa grossa”, pari a fr. 18.– giornalieri, del tutto insufficienti per sostentare una famiglia di cinque persone. E anche dopo la separazione il convenuto ha continuato a versarle fr. 3000.– mensili. Dedotto il costo del personale domestico e per la pulizia delle vetrate dell'abitazione coniugale, l'interessata chiede perciò che la liquidità rimanente di fr. 3355.– mensili sia inserita nel suo fabbisogno effettivo.
Con l'appellante si conviene che agli atti non figurano indizi suscettibili di far presumere l'accantonamento di liquidità durante la vita in comune. D'altro canto l'appellante non ha reso verosimile che, una volta retribuito il personale domestico e pagate le spese per la pulizia semestrale delle vetrate dell'abitazione coniugale, l'intera liquidità residua versata dal marito fosse finalizzata a coprire il suo solo tenore di vita. Anzi, ancora in appello essa riconosce che l'importo serviva alle necessità di tutta la famiglia, vitto incluso. Non può dunque pretendere di veder inserire nel proprio fabbisogno personale l'intero importo destinato in precedenza a cinque persone. Tanto meno ove si consideri che i contributi per i figli minorenni, in concreto finanche maggiorati del 25% per tenere conto della situazione agiata della famiglia, già comprendono il costo del vitto e del vestiario, come pure le “altre spese” dei ragazzi. Certo, il marito ha continuato a versare all'istante liquidità di fr. 3000.– anche dopo la separazione, ma ciò non significa che l'importo fosse destinato a lei sola, esclusi i figli a lei affidati. Nelle circostanze descritte le argomentazioni dell'appellante non risultano idonee a rimettere in discussione l'apprezzamento del primo giudice.
Come detto, il Pretore ha valutato la quota di liquidità destinata al fabbisogno personale dell'istante in fr. 700.– mensili, importo che corrisponde a circa un quinto della liquidità complessiva (fr. 4200.– mensili) una volta dedotto quanto destinato al personale domestico (fr. 579.– mensili) e alla pulizia delle vetrate della casa (fr. 900.– annui: sentenza impugnata, pag. 7 in alto). L'apprezzamento è senz'altro difendibile, a maggior ragione nel quadro di un giudizio di apparenza. Neppure l'appellante, per altro, propone una diversa chiave di riparto. Il marito si duole, da parte sua, che il primo giudice ha calcolato in doppio le spese per le collaboratrici domestiche. A torto. I fr. 700.– mensili considerati alla stregua di “liquidità per la gestione della casa” si riferiscono, come si è spiegato, alla quota per le necessità personali della moglie rispetto ai fr. 4200.– mensili che il marito ha riconosciuto di versare per la “gestione della casa” (deposizione del convenuto: verbale del 21 gennaio 2015, pag. 2 a metà). I costi del personale domestico sono stati conteggiati a parte, mentre quelli per la pulizia delle vetrate rientrano con ogni verosimiglianza nella manutenzione dell'immobile. Tutto ponderato, dunque, anche su questo punto il giudizio impugnato resiste alla critica.
d) L'appellante chiede che le siano riconosciuti fr. 1300.– mensili per le spese affrontate durante la vita in comune con la carta di credito finanziata dal marito. E siccome dall'estratto conto 2013 del marito risulta che costui ha speso per le __________ di entrambi i coniugi una media di fr. 2566.– mensili, essa insta perché nel suo fabbisogno effettivo sia inserita la metà di tale cifra, tanto più – essa adduce – che il marito ha continuato a far fronte alle fatture della carta di credito di lei anche dopo la separazione. La questione non è stata trattata dal Pretore, verosimilmente perché nel memoriale conclusivo l'istante aveva sì fatto valere la pretesa di fr. 1300.– mensili (pag. 5 a metà), ma aveva omesso di elencarla nella successiva ricapitolazione (pag. 9). Il che non basta tuttavia, manifestamente, per intravedere una rinuncia.
Ora, agli atti figurano gli estratti 2013 di un conto privato __________ del marito, dal quale si evincono 23 addebiti in favore della società di emissione delle due __________ dei coniugi per complessivi fr. 30 796.10 (doc. 29). Tuttavia la sola carta di credito del marito ha totalizzato addebiti per complessivi fr. 20 435.75 (doc. 31), sicché la moglie ha speso con la sua carta di credito, per acquisti e consumi, fr. 10 360.– (fr. 863.– mensili in media). Il problema è che una volta ancora non è dato di sapere in che misura quelle spese fossero destinate a sostenere il tenore di vita di lei e non (anche) quello dei figli. Occorre stimare così, a un sommario esame, in che proporzione i fr. 863.– mensili spesi in media dall'istante nel 2013 con la carta di credito si riferissero a necessità di lei sola. E la valutazione dev'essere cauta, poiché nulla impediva all'interessata di produrre (o di chiedere di produrre) le fatture inerenti alla propria carta di credito. Valutata la situazione nel suo insieme, nelle condizioni illustrate una spesa di fr. 400.– mensili può ritenersi attendibile.
e) Nelle osservazioni all'appello il convenuto fa valere che la moglie ha una relazione con un altro uomo, ma non pretende che da tale relazione essa tragga benefici atti a ridurre il di lei fabbisogno effettivo. Egli fa valere altresì, all'appoggio della documentazione esibita in appello (sopra, consid. 2), che in seguito al rinnovo del mutuo ipotecario gravante l'abitazione coniugale gli interessi passivi su fr. 150 000.– sono scesi dal luglio del 2015 da circa il 4% a circa il 2%. Non indica tuttavia in che misura ciò incida sul fabbisogno effettivo della moglie. Anzi, nei suoi calcoli egli riprende il costo dell'alloggio fra le voci di spesa non controverse. Per di più, contestazioni pecuniarie vanno cifrate, sotto pena di irricevibilità (DTF 137 III 617). Insufficientemente motivata (nell'accezione dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la doglianza del convenuto non può pertanto essere vagliata oltre.
Il convenuto soggiunge che il leasing del veicolo usato dalla moglie è giunto a termine nel 2016, sicché tale voce di spesa nel fabbisogno effettivo dell'istante (fr. 465.– mensili) è venuta a cadere. Dal fascicolo processuale risulta in effetti che il contratto di leasing stipulato il 22 marzo 2012 per la Jeep __________ usata dalla moglie sarebbe durato 48 mesi (doc. AA). L'ultima rata è scaduta in pendenza di appello, nell'aprile del 2016, sicché dal maggio del 2016 la relativa posta nel fabbisogno effettivo della moglie non si giustifica più. Al riguardo l'obiezione del convenuto è provvista di buon diritto.
f) Infine l'appellante chiede di portare il suo onere fiscale da fr. 1200.– a fr. 2500.– mensili per tenere conto del fatto ch'essa dovrà esporre nella dichiarazione d'imposta contributi alimentari per fr. 16 000.– mensili complessivi. In realtà
l'istante si vede riconoscere nel fabbisogno effettivo, come si è appena visto, fr. 400.– mensili supplementari per le spese finanziate con la carta di credito, ciò che fa lievitare il contributo di mantenimento fino all'aprile del 2016 (quando viene meno la rata del leasing per l'automobile). Si giustifica perciò di rivalutare l'onere fiscale a suo carico con riferimento a quel periodo, dopo di che l'estinzione del leasing ristabilisce il fabbisogno effettivo accertato dal Pretore. A un sommario esame, considerato il reddito proprio della moglie (fr. 975.– mensili netti), i contributi alimentari per i figli minorenni (fr. 1985.– e 1820.– mensili oltre assegni familiari), il valore locativo dell'abitazione coniugale in comproprietà e le usuali deduzioni per spese professionali, oneri assicurativi, figli a carico e interessi passivi, l'onere tributario può verosimilmente stimarsi in fr. 1550.– mensili.
fr. 24 000.– mensili netti vede unicamente scendere per 16 mesi il suo margine disponibile dai fr. 4722.– mensili calcolati dal Pretore a poco meno di fr. 4000.– mensili (fabbisogno effettivo di lui fr. 8273.– mensili non contestati, contributi alimentari per i figli fr. 3805.– mensili complessivi non contestati), più che sufficienti per sopperire agli obblighi di mantenimento cui allude il Pretore anche nei confronti del figlio maggiorenne S__________. Per il resto il contributo alimentare fissato dal primo giudice va confermato.
Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Sta di fatto che l'appellante ottiene causa vinta unicamente per l'ammontare di fr. 750.– mensili sull'arco di 16 mesi rispetto ai fr. 6135.45 mensili pretesi senza limiti di tempo (e quindi da calcolare per la durata di vent'anni: sopra, consid. 1). Il suo grado di soccombenza è quindi praticamente totale. In una situazione del genere tanto vale rinunciare al prelievo della trascurabile quota di spese che andrebbe a carico del convenuto e ridurre di qualche poco le spese processuali a carico dell'appellante, la quale va tenuta a rifondere al convenuto un'indennità per ripetibili lievemente ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide in misura apprezzabile per contro sul dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato.
Per quanto attiene ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'entità dei contributi alimentari litigiosi davanti a questa Camera raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 6).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è riformato come segue:
AO 1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 7950.– mensili dal 1° gennaio 2014 fino al 30 aprile 2016 e
fr. 7200.– mensili dal 1° maggio 2016 in poi.
Per il resto il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata rimane invariato e l'appello è respinto.
Le spese processuali ridotte, di fr. 2950.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
Notificazione:
– ; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).